VALORE IN DOGANA e TRANSFER PRINCING Dott.ssa Manuela Frediani ODCEC LUCCA 14/02/2014 Dott.ssa Manuela Frediani – ODCEC LUCCA 1 Le transazioni internazionali tra le aziende che hanno un legame diretto o indiretto di natura societaria sotto il profilo del diritto doganale vengono definite come INTRA-FIRM TRADE (OECD Glossary – Organisation for Economic Cooperation and Development) 14/02/2014 Dott.ssa Manuela Frediani – ODCEC LUCCA 2 Le relazioni Intercompany impongono un’analisi attenta della CONGRUITA’ del VALORE di transazione dei beni scambiati tra le predette società Le diverse normative che si sovrappongono in merito alla congruità del valore di scambio – e dunque sul metodo di determinazione del prezzo - presentano in alcuni casi delle divergenze 14/02/2014 Dott.ssa Manuela Frediani – ODCEC LUCCA 3 Le norme che intervengono nella individuazione del valore delle merci oggetto di scambi INTERCOMPANY sono: 1) La normativa doganale – che definisce il VALORE IN DOGANA delle merci (trae origine dall’Accordo GATT del 1994 – WTO) 2) La normativa internazionale in materie di fiscalità diretta – che trae origine dal Modello di Convenzione e dalle Linee Giuda OCSE – in tema di Transfer Pricing 3) La normativa IVA in materia di fiscalità indiretta – che trae origine dalla Direttiva 2006/112/CE – laddove di interesse 14/02/2014 Dott.ssa Manuela Frediani – ODCEC LUCCA 4 Una stessa transazione Intercompany può dare origine a «differenti accertamenti» da parte delle diverse autorità interessate: 1) Le dogane con l’obbiettivo di accertare che il valore delle merci scambiate sia «congruo» e conforme alla definizione data del «valore in dogana» perseguono l’obiettivo di individuare che tale valore non sia stato artificiosamente sottovalutato per ottenere la riduzione della base imponibile doganale 2) Gli Uffici preposti alle altre verifiche fiscali l’obiettivo di verificare che il valore di transazione sia «congruo» perseguono una finalità diametralmente opposta e cioè quella di contrastare la determinazione di prezzi artificiosamente sopravvalutati per generare costi deducibili «fittizi» in capo all’importatore (destinatario delle merci) e ridurre così il reddito imponibile locale e la sottostante imposta 14/02/2014 Dott.ssa Manuela Frediani – ODCEC LUCCA 5 La circ. n. 32 del 22 settembre 1980 (prot. 9/2267) chiarisce alcuni aspetti sulla relazione esistente tra il diritto doganale e il diritto tributario comparando la definizione di «valore normale» nell’ambito delle due legislazioni mettendo in evidenza come i criteri applicati possano determinare una differente valorizzazione dovuta sostanzialmente al fatto che mentre ai fini fiscali rileva il momento del trasferimento della proprietà della merce ai fini doganali si considera il momento in cui ha luogo l’effettiva importazione delle merci 14/02/2014 Dott.ssa Manuela Frediani – ODCEC LUCCA 6 Le metodologie di determinazione del «valore in dogana» differiscono significativamente da quelle utilizzate per la determinazione del «valore normale» nelle transazioni intra-gruppo Si può ragionevolmente considerare che il transfer price ed il custom value possano essere considerati concetti speculari 14/02/2014 Dott.ssa Manuela Frediani – ODCEC LUCCA 7 VALORE della merce in DOGANA Art 29 del CDC (oggi art. 70 del Codice Doganale Europeo approvato con Reg. n. 952/2013 – che entrerà in vigore dal 1.6.2016 ) Stabilisce che «la base primaria per il valore in dogana delle merci è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione, eventualmente adeguato» valore delle merce ai fini doganali è basato sul valore di transazione cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci 14/02/2014 Dott.ssa Manuela Frediani – ODCEC LUCCA 8 Il valore di transazione si applica purché ricorrano tutte le condizioni seguenti: 1) non esistano restrizioni per la cessione o per l'utilizzazione delle merci da parte del compratore, oltre a una qualsiasi delle seguenti: i) restrizioni imposte o richieste dalla legge o dalle autorità pubbliche nell'Unione; ii) limitazioni dell'area geografica nella quale le merci possono essere rivendute; iii) restrizioni che non intaccano sostanzialmente il valore in dogana delle merci; 2) la vendita o il prezzo non siano subordinati a condizioni o prestazioni per le quali non possa essere determinato un valore in relazione alle merci da valutare; 3) nessuna parte dei proventi di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione successiva delle merci da parte del compratore ritorni, direttamente o indirettamente, al venditore, a meno che non possa essere operato un appropriato adeguamento; 4) il compratore e il venditore non siano collegati o la relazione non abbia influenzato il prezzo 14/02/2014 Dott.ssa Manuela Frediani – ODCEC LUCCA 9 L’art. 143 delle DAC (Regolamento della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454/93/CEE) prevede i casi di in cui le parti possono essere considerate LEGATE ai sensi dell’art. 29 del CDC (oggi art. 70 CDU in vigore dal 1.6.2016) a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; 14/02/2014 Dott.ssa Manuela Frediani – ODCEC LUCCA 10 h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: - marito e moglie - ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado - fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini). - ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado - zii/zie e nipoti - suoceri e generi o nuore - cognati e cognate. Le persone associate in affari per il fatto che l'una è agente, distributore o concessionario esclusivo dell'altra si considerano legate solo se rientrano in una delle categorie precedenti (il concetto di «persona» va inteso nel senso di soggetti giuridici) 14/02/2014 Dott.ssa Manuela Frediani – ODCEC LUCCA 11 La norma T.P. sul punto all’art. 9 del Modello di Convenzione fiscale OCSE, considera che vi siano «associated enterprices» quando un’impresa di uno Stato partecipa direttamente o indirettamente nel management, nel controllo o nel capitale di un’impresa di un altro Stato oppure quando la stessa persona partecipa direttamente o indirettamente nel management , nel controllo o nel capitale di imprese di altri Stati diversi. Le Linee Guida OCSE sul Transfer Pricing rinviano espressamente a questa definizione. La norma italiana – art. 110, comma 7, del TUIR – si riferisce alle «società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa» Si considerano ipotesi in cui venga esercitata potenzialmente o attualmente una influenza sulle decisioni imprenditoriali Ris. Della Agenzia delle Entrate n. 18/E del 15 febbraio 2005 chiarisce che la normativa italiana riguarda la valutazione delle transazioni da e per l’estero e non solo quelle tra «soggetti residenti» e le «società, ditte e associazioni estere». I concetti di related parties e di associated enterprises non presentano una perfetta coincidenza riguardo alla disciplina doganale e la disciplina sul T.P. ai fini delle imposte dirette, tuttavia alla luce delle interpretazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate oggi si le due definizioni si possono considerare sovrapponibili 14/02/2014 Dott.ssa Manuela Frediani – ODCEC LUCCA 12 L’esistenza di un LEGAME tra le parti della transazione non è un motivo sufficiente per considerare «inaccettabile» il valore della merce dichiarato al momento della importazione Il contribuente è chiamato a dimostrare la congruità del valore delle merci dichiarato in dogana quando si presume che il rapporto tra le parti sia influente ai fini della fissazione dei prezzi della transazione 14/02/2014 Dott.ssa Manuela Frediani – ODCEC LUCCA 13 A livello internazionale il «valore in dogana» è fornito dall’art. 1 del WTO Customs Value Agreement implementato senza deroghe dalle normative dei Paesi Membri del World Trade Organization tra le quali il Codice Doganale Comunitario per i Paesi aderenti alla U.E. che prevede i diversi metodi di determinazione del «valore in dogana» all’art. dall’art. 30 del CDC (dal 1.6.2016 all’art. 70 del CDU) 14/02/2014 Dott.ssa Manuela Frediani – ODCEC LUCCA 14 Quando non è possibile applicare il VALORE di TRANSAZIONE occorre fare ricorso ai metodi alternativi stabiliti dall’art. 30 del CDC (oggi art. 74 del CDU in vigore dal 1.6.2016) A) valore di transazione di merci identiche vendute per l’esportazione a destinazione della Comunità esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare. Si tratta di merci vendute allo stesso livello di commercializzazione, nello stesso quantitativo e pressappoco nello stesso momento. Si evidenzia che se si riscontrano più prezzi si utilizza il prezzo più basso. La verifica del prezzo viene fatta sulla base dell’art. 142, lettera c) del DAC per cui le merci prese come riferimento devono essere identiche sotto tutti i profili sia per caratteristiche fisiche sia per qualità. Se non è possibile ricorrere ad un comparable di questo tipo allora si può ricorre a merci identiche vendute ad un altro livello commerciale e/o in quantitativi diversi 14/02/2014 Dott.ssa Manuela Frediani – ODCEC LUCCA 15 Quando non è possibile applicare il VALORE di TRANSAZIONE occorre fare ricorso ai metodi alternativi stabiliti dall’art. 30 del CDC (oggi art. 74 del CDU in vigore dal 1.6.2016) B) Valore di transazione di merci similari vendute per l’esportazione a destinazione della Comunità ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare. Anche in questa ipotesi si tratta di merci vendute allo stesso livello di commercializzazione, nello stesso quantitativo e pressappoco nello stesso momento. La differenza rispetto al metodo precedente sta nel fatto che le merci non sono identiche ma SIMILARI. Per merce similare si intendono merci prodotte nello stesso Paese che presentano caratteristiche analoghe e sono composte da materiali equivalenti tanto da svolgere funzioni simili ed essere intercambiabili sul piano commerciale. Si prendono in considerazione l’esistenza di un marchio e la qualità. 14/02/2014 Dott.ssa Manuela Frediani – ODCEC LUCCA 16 Quando non è possibile applicare il VALORE di TRANSAZIONE occorre fare ricorso ai metodi alternativi stabiliti dall’art. 30 del CDC (oggi art. 74 del CDU in vigore dal 1.6.2016) C) Valore dedotto o valore fondato sul prezzo unitario corrispondente alle vendite nella U.E. delle merci importate o di merci identiche o similari importate nel quantitativo complessivo maggiore, effettuate a persone non legate ai venditori Si prende in considerazione il valore dedotto dal prezzo di vendita nell’U.E. di merci identiche o similari scambiate nelle quantità massime, pressappoco nello stesso periodo d’importazione dei beni da valutare, con soggetti indipendenti, al netto delle spese sostenute per la commercializzazione (spese di sdoganamento, commissioni per l vendita dopo lo sdoganamento, spese di trasporto e di assicurazione sostenute nella UE) 14/02/2014 Dott.ssa Manuela Frediani – ODCEC LUCCA 17 Quando non è possibile applicare il VALORE di TRANSAZIONE occorre fare ricorso ai metodi alternativi stabiliti dall’art. 30 del CDC (oggi art. 74 del CDU in vigore dal 1.6.2016) D) Valore calcolato o ricostruito Si ottiene partendo dai costi di produzione sostenuti dall’operatore nel Paese di esportazione quali: - costo o valore delle materie e delle operazioni di fabbricazione o altre, utilizzate per produrre le merci importate); - un ammontare rappresentante gli utili e le spese generali, uguale a quello che comportano generalmente le vendite di merci della stessa qualità o della stessa specie delle merci da valutare, fatte da produttori del paese di esportazione per l'esportazione a destinazione della Comunità; - altri elementi aggiuntivi come le royalty o altri diritti di licenza (art. 32, paragrafo 1, lettera e) del CDC). 14/02/2014 Dott.ssa Manuela Frediani – ODCEC LUCCA 18 Quando non è possibile applicare il VALORE di TRANSAZIONE occorre fare ricorso ai metodi alternativi stabiliti dall’art. 30 del CDC (oggi art. 74 del CDU in vigore dal 1.6.2016) E) Valore determinato in conformità ai dati disponibili della Comunità E’ il criterio residuale tale per cui quando il valore in dogana non può essere determinato ai sensi dell'articolo 29 e 30 del CDC si ha riguardo, nel rispetto dell'ordine con cui sono stati esposti, ai criteri evidenziati fino al primo di questi che consenta di determinare il valore (salvo il caso in cui il criterio del Valore dedotto o del Valore calcolato - lettere c) e d) - debbano essere invertiti su richiesta del dichiarante). Soltanto quando tale valore in dogana non possa essere determinato a norma di uno dei criteri espressamente previsti – considerati nel loro preciso ordine di esposizione - allora è consentito applicare il criterio immediatamente successivo nell'ordine stabilito dal legislatore. I diversi metodi indicati del CDC si concepiscono come vincolanti anche nella loro gerarchia (così come previsti dall’art. 30, comma 1 e 2 del CDC) e non è possibile scegliere un metodo perché preferito – sebbene anche sulla base di ragionamento logico e sostenibile – ma occorre al contrario attenersi alla successione indicata dal legislatore. 14/02/2014 Dott.ssa Manuela Frediani – ODCEC LUCCA 19 L’analisi della normativa conduce a ritenere che il concetto di COMPARABILITA’ è il criterio base su cui si fonda l’analisi del «valore in dogana» A condizione che siano falliti i tentativi di stabilire il «valore in dogana» sulla base dei prezzi di transazione (art. 2 e 3 del WTO Customs Valuation Agrrement) o tramite la comparazione con i prezzi d’importazione di merci identiche o similari (art. 5 del WTO Customs Valuation Agrrement – di cui al punto C) della slides «prezzo unitario») si procederà all’analisi del valore di vendita da parte dell’importatore oppure, su richiesta dell’importatore, è possibile ricorrere al prezzo calcolato (art. 6 del WTO Customs Valuation Agrrement - di cui al punto D) delle slides «valore calcolato») 14/02/2014 Dott.ssa Manuela Frediani – ODCEC LUCCA 20 COLLEGAMENTI TRA LA NORMA DOGANALE E LA NORMATIVA T.P. La normativa doganale presenta dei punti di contatto con la normativa sul T.P. in relazione alle imposte dirette proprio in questi due ultimi metodi di determinazione del «valore in dogana», che sono: - il metodo del «prezzo unitario» di cui all’art. 5 del WTO Customs Valuation Agreement molto simile al metodo del resale price minus - il metodo del «valore calcolato» di cui all’ art. 6 del WTO Customs Valuation Agrrement – molto simile al cost plus 14/02/2014 Dott.ssa Manuela Frediani – ODCEC LUCCA 21 I metodi previsti dalla normativa T.P. Le Linee Guida OCSE prevedono i seguenti metodi: 1) 2) 3) 4) 5) CUP – si determina il prezzo confrontandolo con il prezzo praticato in transazioni comparabili con parti terze o tra parti terze; Resale Minus – cioè il PREZZO DI RIVENDITA – si determina il prezzo di trasferimento sottraendo al prezzo di rivendita delle merci da parte dell’acquirente un margine di profitto lordo normale Cost Plus – si determina il prezzo di trasferimento aggiungendo ai costi sostenuti un margine di profitto lordo Margine Netto (Transactional Net Margin Method) - si determina il prezzo comparando il profitto netto della transazione con quello di transazioni comparabili con terzi o tra terzi Ripartizione dell’Utile (Profit Split) – si ripartisce l’intero utile che le imprese coinvolte nella transazione realizzano complessivamente 14/02/2014 Dott.ssa Manuela Frediani – ODCEC LUCCA 22 La logica secondo cui le Linee Guida OCSE esprimono e rappresentano i metodi di determinazione dei Prezzi di Trasferimento Intercompany deriva dalla applicazione logica, ordinata in sequenza gerarchica, del principio base del «valore normale» OBIETTIVO Identificare ed applicare il metodo «più appropriato» alla transazione in esame per addivenire alla determinazione di quel «valore di transazione» che risulti più idoneo e coerente a rappresentare il valore della transazione in funzione dell’assetto organizzativo, economico e patrimoniale delle imprese interessate e dei rischi assunti dalle diverse parti interessate alla transazione medesima 14/02/2014 Dott.ssa Manuela Frediani – ODCEC LUCCA 23 Le organizzazioni mondiali interessate allo studio dei rapporti internazionali tra le imprese e delle tematiche a questi collegate collaborano per studiare punti di convergenza sulla materia del T.P. e del «valore in dogana» per cercare così di risolvere le eventuali contestazioni delle autorità preposte ai controlli in materia di «valore della transazione intercompany» Il COMMENTARIO 23.1 dell’OMD (Organizzazione Mondiale delle Dogane) del 27 dicembre 2010 è intervenuto sull’ammissibilità degli studi di Transfer Pricing ai fini delle definizione del «valore in dogana» 14/02/2014 Dott.ssa Manuela Frediani – ODCEC LUCCA 24 Il Commentario 23.1 dell’OMD deve essere analizzato positivamente perché introduce la possibilità di ricorrere agli studi di Transfer Pricing per la analisi della individuazione del «valore in dogana» nelle transazioni tra parti correlate da parte delle autorità doganali. Tuttavia, si ritiene che tale possibilità debba concedersi solo «caso per caso» e nell’ambito di uno studio più ampio e generale della congruità del valore in cui sorge in capo all’importatore l’obbligo di fornire il materiale utile a tale ricerca del valore 14/02/2014 Dott.ssa Manuela Frediani – ODCEC LUCCA 25 La Camera Internazionale del Commercio di Parigi nel 2012 ha pubblicato un Policy Statement dove sono raccolti degli studi in materia per la risoluzione delle evidenti dissonanze tra le due discipline. Si propone di: 1) accogliere la disciplina del T.P. anche si fini doganali 2) ammettere ai fini doganali i c.d. post-transaction transfer pricing adjustments in modo da accettare il completamento del processo di importazione rendendo così «fisiologicamente» completata l’analisi del «valore in dogana» della merce nel momento dell’adjustments 14/02/2014 Dott.ssa Manuela Frediani – ODCEC LUCCA 26 AUSTRALIA Prevede la possibilità per gli importatori di ottenere un Valuation Advice per il cui rilascio deve essere fornita la descrizione del metodo per la determinazione del Transfer Pricing oltre ad altri atti formali come ad esempio un APA (Advance Pricing Agreement) 14/02/2014 Dott.ssa Manuela Frediani – ODCEC LUCCA 27 CANADA L’autorità doganale canadese ha pubblicato un Memorandum (Customs Department Memorandum D13-3-6) in cui è decretata la generale ammissibilità degli studi di T.P. per la definizione del «valore in dogana» U.S.A. L’autorità doganale statunitense ha pubblicato un Memorandum (USCB Compliance Pubblication «Determining the Acceptability of Transaction Value for related Party Transaction») per la definizione del «valore in dogana» e la valenza degli studi di T.P. 14/02/2014 Dott.ssa Manuela Frediani – ODCEC LUCCA 28 GERMANIA Di prassi in Germania sono accettati gli studi di Tranfer Pricing come validi per la definizione del «valore in dogana» tra parti correlate SPAGNA Di contro in Spagna la Suprema Corte (sentenza del 11.12.2009) vede come ammissibile il «valore in dogana» della merce ai fini delle imposte dirette 14/02/2014 Dott.ssa Manuela Frediani – ODCEC LUCCA 29 Le aziende che si muovono in campo internazionale hanno l’esigenza di stabilire i criteri di determinazione dei prezzi di trasferimento intercompany in anticipo rispetto alle transazioni ed in modo documentale questo è coerente con l’esigenza di tutelarsi dalle possibili verifiche in materia di imposizione diretta ma sembra «contrastare» con la fissazione del «valore in dogana» della merce 14/02/2014 Dott.ssa Manuela Frediani – ODCEC LUCCA 30 ESEMPIO 1 posseduta al 100% SOCIETA’ A U.S.A. GRUPPO Z posseduta al 100% SOCIETA’ B U.E. 1) La società B opera come DISTRUBUTORE ESCLUSIVO di A nel territorio UE 2) Il tipo di prodotto non è comparabile – non esiste un BANCHMARK internazionale (non esistono quotazioni in borse valori merce) 3) L’importatore dichiara il «valore in dogana» della merce al momento dell’importazione ed il Transfer Price è stato determinato adottando il metodo del Cost Plus In questo caso l’applicazione del metodo del cost plus può essere sostenuta anche ai fini della ricerca del «valore in dogana» in quanto non esiste un’alternativa. Se l’importatore riesce a dimostrare che la sommatoria di costi di produzione della merce fino a quello stato di commercializzazione più un profitto normale coincidono con il valore dichiarato in dogana non ci dovrebbero essere dubbi sulla sostenibilità del metodo adottato ai fini del T.P. anche in ambito doganale 14/02/2014 Dott.ssa Manuela Frediani – ODCEC LUCCA 31 ESEMPIO 2 GRUPPO Z SOCIETA’ A U.S.A. SOCIETA’ B U.E. SOCIETA’ C – terzo U.E. 1) La società B non opera più come DISTRUBUTORE ESCLUSIVO di A nel territorio UE ma in alcuni Paesi della U.E. viene incaricata una START-UP commerciale costituita per questo 2) La Società A svolge attività di marketing e ricerche di mercato per B 3) Pertanto il prezzo di vendita praticato da A alla società B è maggiore rispetto al prezzo praticato da A alla società C per effetto delle spese sostenuta da A per l’attività di marketing e studi di mercato svolta esclusivamente per B. 4) L’importatore B dichiara un «valore in dogana» della merce al momento dell’importazione diverso da quello dichiarato dall’importatore C e magari la dogana di entrata in U.E. è la medesima 14/02/2014 Dott.ssa Manuela Frediani – ODCEC LUCCA 32 … continua ESEMPIO 2 GRUPPO Z SOCIETA’ A U.S.A. SOCIETA’ B U.E. SOCIETA’ C – terzo U.E. In dogana la giustificazione del «prezzo» dichiarato deve essere effettuata avendo riguardo ai costi sostenuti dal proprio venditore (società A) escludendo dall’analisi i costi non comuni alle due transazioni: quella con parti correlate e quella con soggetti terzi L’art. 1, comma 2, lettera b) del WTO Customs Value Agreement stabilisce che i TEST (primo tra i quali il test di comparabilità) devono essere svolti tenendo in considerazione i costi sostenuti dal venditore in occasione di vendite a compratori non collegati ma che non sono sostenuti dal venditore in occasione di vendite a compratori collegati. Le differenze nei prezzi sono giustificate dalla diversa allocazione dei costi tra COMPRATORE e VENDITORE. Anche il diverso livello di commercializzazione tra le transazioni può giustificare le differenze tra i prezzi. 14/02/2014 Dott.ssa Manuela Frediani – ODCEC LUCCA 33 ESEMPIO 3 GRUPPO Z 100% SOCIETA’ A U.S.A. 100% SOCIETA’ B U.E. 100% SOCIETA’ C Distributore U.S.A. 1) 2) 3) 4) TERZI SOCIETA’ D/E/F/G U.E. Una società del gruppo – un trader altamente specializzato - svolge l’attività di distributore per uno specifico prodotto in alcuni Paesi della U.E. Il livello di commercializzazione nelle vendite da A da B e da A verso i terzi D/E/F/G è diverso Il «valore in dogana» del prodotto importato da B è diverso dal «valore in dogana» dello stesso prodotto importato in U.E. dai diversi soggetti terzi (società D/E/F/G) perché il livello di commercializzazione al quale vengono scambiati i prodotti è diverso sebbene il prodotto provenga in tutti casi dallo stesso magazzino (gestito da A) Seguire una politica di T.P. può essere di supporto alla sostenibilità del «valore in dogana» delle merci importate in U.E. dai diversi soggetti 14/02/2014 Dott.ssa Manuela Frediani – ODCEC LUCCA 34 L’assenza di una normativa comune e/o coincidente in materia rende debole la strategia di Tranfer Pricing SPECIALMENTE Quando i prezzi Intercompany sono determinati sulla base di metodi c.d. «profit method» in cui il livello del profitto viene predeterminato in accordo tra le parti Che determinano l’insorgenza dei c.d. post-transaction transfer pricing adjustments 14/02/2014 Dott.ssa Manuela Frediani – ODCEC LUCCA 35 Sentenza della Cassazione n. 7716 del 27 marzo 2013 (su ricorso proposto da Chevrolet Italia Spa) Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs 374/1990 l’Ufficio doganale può procedere alla revisione dell’accertamento divenuto definitivo, su istanza di parte o di ufficio, quando emergono «inesattezze, omissioni o errori relativi agli elementi presi a base dell’accertamento». La «revisione dell’accertamento» è contenuta nell’art. 78 del CDC e consiste in quel particolare procedimento amministrativo per mezzo del quale l’Autorità doganale interviene sulla bolletta doganale in un momento successivo allo svincolo delle merci al fine di adottare i provvedimenti necessari per la regolarizzazione della bolletta stessa sulla base di elementi nuovi o sulla base degli stessi elementi non correttamente valutati alla data della emissione della bolletta da correggere 14/02/2014 Dott.ssa Manuela Frediani – ODCEC LUCCA 36 Sentenza della Cassazione n. 7716 del 27 marzo 2013 (su ricorso proposto da Chevrolet Italia Spa) Per mezzo della «revisione dell’accertamento» si interviene sugli elementi soggettivi ed oggettivi che sono stati posti a base dell’accertamento doganale. Gli elementi soggettivi della dichiarazione sono quelli strettamente connessi all’intestatario dell’operazione mentre gli elementi oggettivi sono rappresentati da elementi associati alle merci oggetto dell’operazione, come la quantità, la qualità, il valore, l’origine, la richiesta di trattamenti preferenziali, la richiesta di applicazione di imposta con aliquote agevolate o ridotte, che si riflettono sui tributi doganali. 14/02/2014 Dott.ssa Manuela Frediani – ODCEC LUCCA 37 accertament Sentenza della Cassazione n. 7716 del 27 marzo 2013 (su ricorso proposto da Chevrolet Italia Spa) NE CONSEGUE CHE La revisione dell’accertamento PUO’ essere effettuata solo ed esclusivamente sulla scorta degli elementi posti a fondamento dell’accertamento doganale iniziale (al momento dell’impostazione) e NON su elementi successivi DI CONTRO La revisione dell’accertamento NON PUO’ essere effettuata sulla base di una scelta contrattuale (Transfer Pricing Agreement) deliberatamente posta in esser tra le parti (esportatore ed importatore) in un momento successivo a quello della presentazione delle merci in dogana per l’importazione per di più se le parti sono legate da un collegamento di gruppo (appartengono allo stesso gruppo) La «revisione dell’accertamento» non è compatibile con le politiche di Transfer Pricing Adjustments 14/02/2014 Dott.ssa Manuela Frediani – ODCEC LUCCA 38 ROYALTIES e il VALORE DOGANALE dall’art. 32, par.1, lettera c) del CDC (oggi art. 71, comma 1, lettera c) del CDU in vigore dal 1.6.2016) Art. 71 del CDU dispone che oltre al prezzo effettivamente pagato o da pagare il valore in dogana deve comprendere anche «i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore è tenuto a pagare, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non sono stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare» Le ROYALTIES vanno incluse nel «valore in dogana» della merce se: 1) Non sono già state incluse nel prezzo effettivamente pagato o da pagare 2) Se siano pagate, direttamente o indirettamente, come «condizione di vendita» delle merci da valutare 14/02/2014 Dott.ssa Manuela Frediani – ODCEC LUCCA 39 ROYALTIES e il VALORE DOGANALE Art. da 157 a 162 delle DAC L’art. 157 delle DAC specifica che i corrispettivi delle licenze devono essere inseriti nel valore in dogana all’importazione se il loro pagamento 1) Si riferisce alle merci oggetto della valutazione; 2) Costituisce una condizione di vendita delle merci. Dunque, in tutti i casi in cui sia pagato una royalty ad un soggetto diverso dal venditore extracomunitario, è necessario includere il la royalty nel valore da dichiarare in dogana quando: 1) Le royalty sono corrisposte in relazione alle merci oggetto di valutazione; 2) Il pagamento risulta essere una condizione di vendita, nel senso che è il pagamento viene richiesto dallo stesso venditore o da un terzo a questo legato 14/02/2014 Dott.ssa Manuela Frediani – ODCEC LUCCA 40 ROYALTIES e il VALORE DOGANALE Riguardo all’ipotesi di specifica di royalty pagata per l’utilizzo di un marchio commerciale o di fabbrica l’art. 159 delle DAC specifica: «al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate va aggiunto un corrispettivo o diritto di licenza relativo al diritto di utilizzare un marchio commerciale o di fabbrica soltanto se: - il corrispettivo o il diritto di licenza si riferisce a merci rivendute tal quali o formanti oggetto unicamente di lavorazioni secondarie successivamente all'importazione, - le merci sono commercializzate con il marchio di fabbrica, apposto prima o dopo l'importazione, per il quale si paga il corrispettivo o il diritto di licenza, e - l'acquirente non è libero di ottenere tali merci da altri fornitori non legati al venditore.» 14/02/2014 Dott.ssa Manuela Frediani – ODCEC LUCCA 41 ROYALTY PAGATA IN «RELAZIONE ALLE MERCI» In questo caso come espressamente previsto dall’art. 159 delle DAC si tratta di royalty corrisposta a fronte di: - merci rivendute tali e quali o formanti oggetto unicamente di lavorazioni secondarie successivamente all'importazione, - merci commercializzate con il marchio di fabbrica, apposto prima o dopo l'importazione, per il quale si paga il corrispettivo o il diritto di licenza, Si rileva che il marchio può essere apposto anche dopo l’importazione 14/02/2014 Dott.ssa Manuela Frediani – ODCEC LUCCA 42 ROYALTY PAGATA COME «CONDIZIONE DI VENDITA DELLE MERCI» Il soggetto venditore, o un soggetto a questo legato, richiede il pagamento della royalty La condizione è integrata se il licenziante è «legato» al venditore ai sensi del citato art. 143 delle DAC come chiarito dall’Allegato 23 alle DAC dove si precisa che: «si considera che una persona ne controlli un’altra quando la prima sia in grado di esercitare, di diritto o di fatto, un potere di costrizione o di orientamento sulla seconda» 14/02/2014 Dott.ssa Manuela Frediani – ODCEC LUCCA 43 ROYALTY PAGATA COME «CONDIZIONE DI VENDITA DELLE MERCI» Con la circ n. 21/D/2012 l’Agenzia delle Dogane puntualizza che per la verifica del potere di controllo - ovvero del legame indiretto - possono essere presi in considerazione: - l’accordo di licenza, da cui emergono l’oggetto a cui si riferisce la licenza, la natura dei diritti trasferiti ed il «know how» fornito, la responsabilità di chi concede la licenza e di chi acquista ed i metodi di calcolo per il pagamento dei corrispettivi e dei diritti di licenza; - la fattura di vendita dalla quale si evince se l’importo è comprensivo della licenza; - il contratto di compravendita - il DV1 allegato alla dichiarazione di importazione - ogni altra documentazione amministrativa o commerciale utile od ogni informazione pertinente per addivenire ad una corretta valutazione per l’inclusione o l’esclusione delle royalties nel valore imponibile 14/02/2014 Dott.ssa Manuela Frediani – ODCEC LUCCA 44 ROYALTY PAGATA COME «CONDIZIONE DI VENDITA DELLE MERCI» (…continua circ. 21/D/2012) Per includere le royalties nel valore in dogana occorre dedurre che il licenziante non è disposto a fornire le merci senza il pagamento delle royalty (c.d. scenario a due parti) oppure che il venditore non è disposto a consegnare la merce – o a venderla – se l’acquirente non paga un corrispettivo o un diritto di licenza al licenziante (c.d. scenario a tre parti) Se il contratto tra venditore e acquirente non menziona alcunché è possibile desumere dalle clausole contrattuali delle condizioni di vendita implicite che attribuiscano al licenziante un potere di controllo sul produttore o sulla produzione che «vada oltre il mero controllo di qualità» 14/02/2014 Dott.ssa Manuela Frediani – ODCEC LUCCA 45 ROYALTY PAGATA COME «CONDIZIONE DI VENDITA DELLE MERCI» per la verifica del controllo di fatto importanti sono: 1) Commentario 25.1 del 2011 del World Customs Organization 2) Documento della Commissione Europea TAXUD/800/2002 – Commentario n. 11 contengono un elenco di indicatori da valutare per stabilire se esiste il controllo di fatto ed inserire o meno il valore della royalty nel «valore in dogana» 14/02/2014 Dott.ssa Manuela Frediani – ODCEC LUCCA 46 ROYALTY PAGATA COME «CONDIZIONE DI VENDITA DELLE MERCI» 1) Il licenziante sceglie il produttore o lo impone all’acquirente; 2) esiste un contratto diretto di produzione tra licenziante e venditore; 3) Il licenziante esercita un controllo di fatto – diretto o indiretto – sulla produzione (sui centri di produzione e/o sui metodi di produzione) 4) Il licenziante esercita un controllo di fatto – diretto e/o indiretto – sulla logistica e sulla consegna delle merci all’acquirente; 5) Il licenziante fissa il prezzo di vendita tra produttore ed acquirente oppure il prezzo al quale l’importatore rivende le merci; 6) Il licenziante può esaminare la contabilità del produttore o dell’acquirente; 7) Il licenziante sceglie i metodi di produzione da utilizzare oppure fornisce i modelli; 14/02/2014 Dott.ssa Manuela Frediani – ODCEC LUCCA 47 ROYALTY PAGATA COME «CONDIZIONE DI VENDITA DELLE MERCI» 8) Il licenziante sceglie i fornitori dei materiali e/o componenti; 9) Il licenziante limita le quantità da produrre; 10) Il licenziante non autorizza l’acquirente a comprare direttamente dal produttore ma attraverso il titolare del marchio (il primo licenziante) che può agire anche come agente di acquisto all’importazione; 11) Il produttore non è autorizzato a produrre prodotti concorrenti senza autorizzazione del licenziante; 12) Le merci fabbricate sono «determinate» del licenziante nella loro concezione/design e con riguardo al marchio di fabbrica; 13) Le caratteristiche delle merci e la tecnologia utilizzata sono definite dal licenziante 14/02/2014 Dott.ssa Manuela Frediani – ODCEC LUCCA 48 ROYALTY PAGATA COME «CONDIZIONE DI VENDITA DELLE MERCI» La combinazione di questi elementi che denoti un controllo di fatto che va al di là del semplice «controllo di qualità» dimostra che esiste una relazione nel senso indicato dall’art. 143 delle DAC e quindi che il pagamento della royalty costituisce una «condizione di vendita» ai sensi dell’art. 160 delle DAC. 14/02/2014 Dott.ssa Manuela Frediani – ODCEC LUCCA 49 ROYALTY PAGATA COME «CONDIZIONE DI VENDITA DELLE MERCI» Sentenza Commissione Provinciale di Firenze 6 marzo 2009, n. 31/IX/09 L’importatore acquistava la merce prodotta fuori dalla UE da soggetti terzi e successivamente pagava delle royalty ad una società USA titolare del marchio Le Dogane richiedono il pagamento del dazio sulle royalty sul presupposto che «il Concessionario deve avere, al fine della produzione di ciascun articolo proposto, una specifica approvazione scritta di (licenziante)» I giudici puntualizzano che al fine della configurazione delle «condizioni di vendita» di cui all’art. 157 delle DAC «(…) Il fatto che [l’importatore nazionale] debba produrre manufatti che rispondano rigorosamente agli elevati standard qualitativi imposti (…) non significa che [il licenziante] esercita un controllo, seppur indiretto, sui fabbricanti extracomunitari, tale da poter configurare i diritti di licenza che [l’importatore] paga al [licenziante] come una condizione per la vendita ai sensi dell’art. 157, comma 2, delle DAC» 14/02/2014 Dott.ssa Manuela Frediani – ODCEC LUCCA 50 ROYALTY PAGATA COME «CONDIZIONE DI VENDITA DELLE MERCI» CASO «PUMA ITALIA S.r.l.» Sentenza Commissione Provinciale di Milano Sentenza 17 febbraio 2010 n. 49/7/10 - Sentenza 2 febbraio 2011, n. 27/31/11 Società tedesca Puma AG – titolare del diritto di marchio PUMA – Società Puma Italia S.r.l. che acquista la licenza senza esclusiva da Puma AG per produrre o far produrre prodotti contraddistinti dal marchio PUMA e per mettere in vendita e vendere tali prodotti in un determinato territorio Puma Italia S.r.l. affida alla World Cat Far East – società con sede in Hong Kong controllata dalla licenziante Puma AG – il compito di «centrale di acquisto» della merce prodotta nei Paesi terzi 14/02/2014 Dott.ssa Manuela Frediani – ODCEC LUCCA 51 ROYALTY PAGATA COME «CONDIZIONE DI VENDITA DELLE MERCI» CASO «PUMA ITALIA S.r.l.» Sentenza Commissione Provinciale di Milano Sentenza 17 febbraio 2010 n. 49/7/10 - Sentenza 2 febbraio 2011, n. 27/31/11 Con la prima sentenza i giudici milanesi ritengono che non vi siano gli estremi per considerare la royalty come componente del valore in dogana della merce. Con la seconda sentenza, ad un anno di distanza, i giudici ritengono invece che il collegamento tra la «centrale di acquisto» di Hong Kong e la licenziante Puma AG dimostrasse come il pagamento delle royalty da parte dell’importatore alla licenziante PUMA AG fosse una «condizione di vendita» ai sensi dell’art. 160 delle DAC sostenendo anche «l’importanza dei pareri emanati da TAXUD (…), ritenuti a torto non rilevanti, sono invece pregnanti per una corretta interpretazione delle norma doganale in materia.. » Importante è rilevare che i giudici hanno sottolineato il valore degli Indicatori TAXUD nel definire il «controllo di fatto» 14/02/2014 Dott.ssa Manuela Frediani – ODCEC LUCCA 52 ROYALTY PAGATA COME «CONDIZIONE DI VENDITA DELLE MERCI» CASO «PUMA ITALIA S.r.l.» Commissione Regionale Lombardia Sentenza n. 3 del 18 gennaio 2013 Ha annullato gli avvisi di rettifica impugnati in primo grado ritenendo che manchino le condizioni richieste per l’inclusione delle royalty nel valore in dogana in quanto: «non solo si è visto che le società incaricate di realizzare i prodotti (...) fossero molteplici (…), ma le stesse funzioni svolte da World Cat (desunte dal contratto di agenzia), implicano un controllo di qualità dei prodotti e il rispetto da parte dei fabbricanti di determinate condizioni di lavoro e non certo un controllo gestionale delle società stesse» 14/02/2014 Dott.ssa Manuela Frediani – ODCEC LUCCA 53 ROYALTY PAGATA COME «CONDIZIONE DI VENDITA DELLE MERCI» CASO «GIOCHI PREZIOSI S.p.a.» Sentenza Commissione Provinciale di Milano Sentenza 16 febbraio 2011 n. 39/31/11 - Sentenza 1 marzo 2011, n. 51/31/11 La società Giochi Preziosi S.p.a. aveva importato merci dalla Cina distribuite da Giochi Preziosi H.K. Ltd, controllata dalla Giochi Preziosi S.p.a. non includendo nel valore in dogana le royalty pagate a terzi licenziatari (come la Walt Disney, Hasbro e altri...) I giudici milanesi considerando che anche il «controllo di fatto» secondo l’art. 143 delle DAC e dell’allegato 23 alle DAC, come richiamati dall’art. 160 delle DAC e dagli Indicatori TAXUD, rileva al fine dell’inclusione delle royalty nel «valore in dogana» hanno richiesto il pagamento di ulteriori Dazi 14/02/2014 Dott.ssa Manuela Frediani – ODCEC LUCCA 54 ROYALTY PAGATA COME «CONDIZIONE DI VENDITA DELLE MERCI» CASO «GIOCHI PREZIOSI S.p.a.» Sentenza Commissione Provinciale di Milano Sentenza 16 febbraio 2011 n. 39/31/11 - Sentenza 1 marzo 2011, n. 51/31/11 Tra gli indici rivelatori del controllo di fatto hanno evidenziato: 1) il potere del licenziante di procedere all’approvazione dei modelli; di esaminare la contabilità del produttore e dell’acquirente; di fissare le condizioni di prezzo. 2) Il licenziatario può produrre le merci previa approvazione del licenziante oppure far produrre a terzi previa comunicazione al licenziante 14/02/2014 Dott.ssa Manuela Frediani – ODCEC LUCCA 55 ROYALTY PAGATA COME «CONDIZIONE DI VENDITA DELLE MERCI» CASO «PRECA BRUMMEL S.p.a.» Sentenza Commissione Provinciale di Vicenza Sentenza 22 agosto 2012 n. 57/6/12 Importante è la conclusione alla quale giungono i giudici per cui non ricorre la «condizione di vendita» - che farebbe scattare l’inclusione della royalty nel valore di vendita - quando il contratto di licenza determina l’ammontare della royalty in base alle vendite anziché sugli acquisti in quanto «è evidente che quando il dovuto è determinato in misura percentuale sui ricavi, non c’è nessun legame oggettivo tre le importazioni (che sono acquisti per il licenziatario) e le royalties per il semplice motivo che, ove i capi importati rimangano invenduti, il loro valore non entra nel conto dei ricavi delle successive vendite da parte del licenziatario/importatore, sui quali si applica la percentuale concordata con il licenziante» 14/02/2014 Dott.ssa Manuela Frediani – ODCEC LUCCA 56
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