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francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
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Pratica Lavoro
In questo numero
Normativa
NAZIONALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1713
Obbligo di assunzione lavoratori disabili e incentivi all’esodo
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1713
Min. lavoro - Circ. n. 22 del 24 settembre 2014
Riduzioni contributive per i contratti di solidarieta` - Indicazioni ministeriali
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1714
D.M. n. 83312 del 7 luglio 2014; Min. lavoro - Circ. n. 23 del 26 settembre 2014
Certificazione Unica 2015
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1715
Ag. Entrate - Comunicato 26 settembre 2014
Rivalutazione delle prestazioni economiche Inail
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1716
Inail - Circ. n. 46 del 30 settembre 2014
Verbale di accertamento di sanzioni amministrative e notificazione
tramite PEC
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1718
Min. sviluppo economico - Nota n. 149353 del 28 agosto 2014
Attivita` parlamentare
Osservatorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1719
Adempimenti dall’11 al 25 ottobre 2014
Scadenzario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inserto
Contrattazione
1721
Servizi di pulizia - Aziende artigiane
Archivio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II
CONTRATTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1727
Metalmeccanica - Aziende industriali
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1727
Protocolo 25 settembre 2014
Energia e petrolio
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1728
Accordo 22 settembre 2014
Metalmeccanica, Oreficeria, Odontotecnica - Aziende artigiane
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1729
Accordo 22 settembre 2014
Previdenza integrativa
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1730
Verbale 16 luglio 2014
PRATICA LAVORO 40/2014
1711
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Pratica Lavoro
In questo numero
Giurisprudenza
SENTENZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1732
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: prestazione inadeguata
e insufficiente sotto il profilo produttivo
Notizia
Cassazione sez. lav. n. 18678 del 4 settembre 2014
PraticaLavoro
Settimanale operativo di aggiornamento per l’amministrazione del personale
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1712
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40/2014 PRATICA LAVORO
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Normativa
Notizie
Obbligo di assunzione lavoratori disabili
e incentivi all’esodo
Min. lavoro, circ. 24 settembre 2014, n. 22
Con la circolare 24 settembre 2014, n. 22, il Ministero
del lavoro fornisce chiarimenti in relazione al tema della
sospensione degli obblighi occupazionali per i datori di lavoro che sottoscrivono accordi di incentivo all’esodo previsti
dall’art. 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012,
n. 92 (c.d. Riforma del mercato del lavoro).
In particolare, il Ministero risponde a diversi quesiti prospettati alla Direzione generale per le politiche attive e
passive del lavoro, per sapere se e` possibile applicare la
norma che prevede la sospensione degli obblighi occupazionali nei confronti dei lavoratori disabili ex art. 3, comma 5, L. n. 68/1999, oltre che per le ipotesi previste
espressamente dalla legge, anche per quelle in cui il datore di lavoro sottoscrive accordi e attiva le procedure di
incentivo all’esodo di cui all’art. 4, commi da 1 a 7-ter, L.
n. 92/2012.
In via preliminare, si ricorda che l’art. 3, comma 5, L. n. 68/
1999, introduce una deroga al predetto obbligo di assunzione dei lavoratori disabili, previsto a carico di tutti i datori
di lavoro privati, nel caso di imprese che versino in situazioni di crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione (causali previste per la concessione del trattamento di cassa
integrazione guadagni straordinaria ex artt. 1 e 3, L. n.
223/1991), per aziende che abbiano stipulato contratti di
solidarieta` difensivi ai sensi dell’art. 1, D.L. n. 726/1984,
nonche´ per aziende che attivano una procedura di mobilita`
ex artt. 4 e 24, L. n. 223/1991.
Cio` premesso, il Ministero aggiunge che l’art. 3, comma 5,
citato, e` stato oggetto, nel tempo, di una interpretazione di
tipo estensivo.
Infatti, la legge, tra i presupposti legittimanti la sospensione
di cui si tratta, elencava soltanto il ricorso alla C.i.g.s. ai
sensi degli artt. 1 e 3, L. n. 223/1991, i contratti di solidarieta` ai sensi dell’art. 1, D.L. n. 726/1984, e le procedure di
mobilita`.
Recentemente, a seguito degli interventi interpretativi
espressi dal Ministero del lavoro negli interpelli nn. 38/
2008, 44/2009 e 10/2012, si e` riconosciuta la sospensione
anche in fattispecie considerate assimilabili a quelle previste
dalla legge relative ad ipotesi di aziende che facessero ricorso all’intervento dei Fondi di solidarieta` del settore credito e credito cooperativo di cui all’art. 2, comma 28, L. n.
662/1996 e ad ipotesi di aziende che fanno ricorso all’in-
PRATICA LAVORO 40/2014
tervento di cassa integrazione guadagni in deroga e contratti di solidarieta` ai sensi della legge n. 236/1993.
Pertanto, il Ministero ritiene applicabile in via analogica la
deroga della sospensione degli obblighi occupazionali alle
imprese che facciano ricorso alla procedura di incentivi all’esodo prevista dalla c.d. Riforma del mercato del lavoro.
In particolare, l’art. 4, L. n. 92/2012, prevede che, nei casi di
eccedenza di personale, possono essere stipulati accordi tra
datori di lavoro che impieghino mediamente piu` di quindici
dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale per incentivare l’esodo dei
lavoratori piu` anziani; il datore di lavoro si impegna a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al
trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole
vigenti e a corrispondere all’Inps la contribuzione fino al
raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.
La stessa prestazione puo` essere oggetto di accordi sindacali nell’ambito di procedure ex artt. 4 e 24, L. n. 223/1991,
ovvero nell’ambito di processi di riduzione di personale
dirigente conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria.
I lavoratori coinvolti nel programma debbono raggiungere i
requisiti minimi per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei quattro anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.
La fattispecie dell’esodo incentivato di cui al citato art. 4, L.
n. 92/2012, aggiunge il Ministero, presenta analogie con
l’istituto della mobilita`, previsto espressamente dall’art. 3,
comma 5, L. n. 68/1999, quale presupposto legittimante la
sospensione degli occupazionali, nonche´ con il ricorso alle
procedure di esubero del personale previste dai Fondi di
settore di cui alla L. n. 662/1996 alle quali e` stata estesa
in via interpretativa la sospensione degli obblighi occupazionali.
Infatti, si tratta di fattispecie previste dal legislatore, o dalle
parti sociali nel caso di costituzione del Fondo di settore,
volte a tutelare il lavoratore a fronte dell’esigenza del datore di lavoro di gestire le eccedenze di personale.
Inoltre, tali fattispecie presuppongono la cessazione del
rapporto di lavoro e comportano l’erogazione di un trattamento di sostegno al reddito. In particolare, per le procedure di esubero di cui ai Fondi di solidarieta` e per la fatti-
1713
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Normativa
Notizie
specie di cui all’art. 4, L. n. 92/2012, il trattamento erogato
e` finalizzato ad accompagnare il lavoratore al pensionamento.
Ancora, e` del tutto evidente che il ricorso da parte dell’azienda alle procedure di cui all’art. 4, L. n. 92/2012, presuppone una situazione aziendale di crisi che ha determinato eccedenze di personale da gestire con lo strumento in
disamina. Pertanto, per il superamento della crisi, l’azienda
si determina ad un risanamento interno che rende temporaneamente impossibile il corretto rispetto della copertura
della quota d’obbligo.
In conclusione, il Ministero ritiene applicabile in via analogica la norma che sancisce la sospensione degli obblighi
occupazionali in parola ai casi in cui il datore di lavoro
sottoscrive accordi e attiva le procedure di incentivo all’esodo di cui all’art. 4, commi da 1 a 7-ter, L. n. 92/2012. In
ogni caso, cosı` come per i casi di intervento straordinario di
integrazione salariale ex artt. 1 e 3, L. n. 223/1991, la
sospensione dell’obbligo opera in proporzione al numero
di lavoratori esodati, dura il tempo della procedura di prepensionamento e vale per l’ambito provinciale di attivita`
dell’azienda.
Riduzioni contributive per i contratti
di solidarieta` - Indicazioni ministeriali
D.M. 7 luglio 2014, n. 83312
Min. lavoro, circ. 26 settembre 2014, n. 23
Il Ministero del lavoro, con la circolare 26 settembre
2014, n. 23, fornisce indicazioni per la concessione delle
riduzioni contributive, previste dal D.M. 7 luglio 2014, n.
83312 (pubblicato sul sito del Ministero del lavoro in data
29 settembre 2014), alla luce dell’art. 5, D.L. n. 34/2014
(c.d. «Decreto lavoro»), per i contratti di solidarieta` stipulati
ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 726/1984.
La riduzione e` riconosciuta alle imprese che stipulano, a
partire dal 21 marzo 2014 (data di entrata in vigore del
D.L. n. 34/2014), o che alla stessa data hanno in corso
contratti di solidarieta` difensivi e che abbiano individuato
strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttivita` di entita` analoga allo sgravio contributivo spettante
sulla base dell’accordo ovvero di un piano di investimenti
finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo.
Il riconoscimento di tale riduzione vale per periodi non anteriori al 21 marzo per l’intera durata del contratto di solidarieta`, con il limite massimo di ventiquattro mesi, nella
misura del 35% della contribuzione a carico del datore di
lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.
La domanda per ottenere lo sgravio contributivo si riferisce
al periodo previsto nell’accordo, comunque non superiore a
dodici mesi.
All’avvicinarsi del limite di spesa annuo, le domande pervenute saranno ammesse con riserva. Il raggiungimento ef-
1714
fettivo del limite di spesa verra` comunicato nella pagina
Internet www.lavoro.gov.it percorso Lavoro/Ammortizzatori sociali/Contratti di solidarieta` (tipo 1).
La domanda deve essere presentata alla Direzione generale
degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione
(gia` Direzione generale delle politiche attive e passive del
lavoro), con la modulistica e le modalita` operative indicate
nella pagina Internet sopramenzionata, e contestualmente
deve essere inoltrata all’Inps, mediante mail all’indirizzo
indicato sulla pagina internet del Ministero, entro trenta
giorni dalla stipula del contratto di solidarieta` o, per i contratti gia` in essere, entro trenta giorni dalla pubblicazione
della circolare in esame sul sito del Ministero del lavoro.
L’impresa dovra` indicare nella domanda di riduzione il codice pratica relativo all’istanza di integrazione salariale per
contratto di solidarieta` presentata con la procedura denominata CIGSonline, unitamente al contratto di solidarieta`
ed alla documentazione nella quale sono individuati gli
strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttivita`.
Le istanze saranno istruite in base all’ordine cronologico
d’arrivo considerando la data di invio effettuato con posta
certificata.
In seguito alla comunicazione, da parte dell’Inps, della
quantificazione dell’onere connesso allo sgravio contributivo (effettuata sulla base delle retribuzioni percepite nel
corso dell’anno precedente dai lavoratori coinvolti dalle ri-
40/2014 PRATICA LAVORO
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Normativa
Notizie
duzioni orarie, rivalutate all’anno di fruizione del beneficio,
nonche´ sulla base della riduzione oraria disposta nel contratto di solidarieta`) e della disponibilita` delle risorse, la
Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione emettera` il provvedimento di concessione o di diniego, entro i sessanta giorni successivi alla
ricezione della domanda, per un periodo non superiore a
dodici mesi, e ne dara` immediata comunicazione all’Inps.
Ai fini del rispetto del limite di spesa, ai sensi del D.M. n.
83312/2014, l’Inps deve controllare i flussi di spesa relativi
all’avvenuto riconoscimento dello sgravio contributivo e
darne riscontro al Ministro del lavoro e al Ministro dell’economia e delle finanze.
Nel caso in cui, in relazione al limite di spesa annuo risulti,
sulla base delle istanze accolte il raggiungimento anche in
termini prospettici del predetto limite di spesa, l’Inps comunica alla Direzione generale delle politiche attive e passive
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, l’approssimarsi del raggiungimento di tale limite di spesa.
Il Ministero non provvedera` ad istruire le domande di riduzione contributiva che perverranno a partire dalla pubblicazione sul sito Internet della comunicazione del raggiungimento effettivo del limite di spesa annuo.
Le Direzioni territoriali del lavoro devono verificare i presupposti previsti per la concessione, trasmettendone l’esito alla
Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione.
Detti accertamenti saranno effettuati in data successiva
alla scadenza dei primi nove mesi dalla decorrenza della
domanda di integrazione salariale per contratto di solidarieta`.
Ai sensi dell’art. 3, comma 7 del D.M. n. 83312/2014,
l’effettiva adozione degli strumenti volti a realizzare il
miglioramento della produttivita` costituisce oggetto di
appositi accertamenti ispettivi effettuati entro il primo
anno dall’inizio della riduzione concordata dell’orario di
lavoro.
Qualora gli accertamenti ispettivi rilevino la mancata o inesatta adozione di tali strumenti, la Direzione generale per le
politiche attive e passive del lavoro invita l’impresa a fornire
le proprie giustificazioni entro il termine di trenta giorni.
Decorso tale termine, qualora la Direzione generale ritenga
di non poter accogliere le giustificazioni fornite, entro i
successivi trenta giorni provvede a revocare in tutto o in
parte il provvedimento di concessione dello sgravio; il provvedimento dı` revoca e` trasmesso all’Inps ai fini del recupero
delle somme indebitamente non versate in conseguenza
del provvedimento di sgravio.
Certificazione Unica 2015
Ag. Entrate, comunicato 26 settembre 2014
L’Agenzia delle Entrate con il comunicato del 26 settembre 2014, ha reso noto che sul proprio sito internet
www.agenziaentrate.gov.it, seguendo il percorso Home Strumenti - Modelli - Modelli in bozza, e` pronto il nuovo
schema di Certificazione unica (CU) che, dal 2015, sostituira` il CUD.
Il nuovo modello conterra` tutti i redditi corrisposti nel 2014:
pertanto, non solo quelli di lavoro dipendente e assimilati,
finora riportati nel CUD, ma anche quelli finora certificati in
forma libera (ad esempio redditi di lavoro autonomo e
«redditi diversi»).
Con la «Certificazione unica» i sostituti d’imposta compileranno un solo frontespizio contenente i propri dati, le
informazioni anagrafiche del contribuente e il prospetto
dei figli e degli altri familiari a carico del dipendente o
PRATICA LAVORO 40/2014
pensionato in relazione ai quali sono state riconosciute le
detrazioni per carichi di famiglia.
Tra le principali novita`, nella Certificazione trova spazio una
sezione per gestire il «bonus» IRPEF di 80 euro riconosciuto
in busta paga dal sostituto di imposta ai lavoratori dipendenti e ad alcune categorie assimilate, con un reddito fino a
26.000 euro. Per quanto concerne i redditi di lavoro dipendente e pensione, restano confermate, anche per il nuovo
anno, una serie di agevolazioni, tra cui l’abbattimento della
base imponibile dei redditi erogati ai ricercatori, alle lavoratrici e ai lavoratori che rientrano in Italia dopo aver maturato un’esperienza lavorativa all’estero.
1715
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Normativa
Notizie
Rivalutazione delle prestazioni economiche
Inail
INAIL, circ. 30 settembre 2014, n. 46
In base a quanto previsto dai DD.MM. 10 giugno 2014,
l’Inail, con la circolare 30 settembre 2014, n. 46, rende
nota la rivalutazione, a decorrere dal 1º luglio 2014, delle
prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore industriale, marittimo, agricolo, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi.
Settore industriale
Nel settore industriale, per il calcolo delle rendite per inabilita` permanente, la retribuzione media giornaliera per la
determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua e` fissata in euro 76,97.
In sede di prima liquidazione le retribuzioni annue minime e
massime sono le seguenti:
Retribuzione annua minima
euro 16.163,70
Retribuzione annua massima
euro 30.018,30
Nel settore industriale l’importo dell’assegno una tantum in
caso di morte in favore dei superstiti e` fissato nella misura
di euro 2.132,45.
Gli assegni continuativi mensili di cui all’art. 124 della L. 27
dicembre 1975, n. 780 sono rivalutati nella stessa misura
percentuale delle rendite.
Pertanto, applicando a detti assegni il coefficiente di rivalutazione, si ottengono i seguenti importi:
euro 298,64 con una inabilita` dal 50 al 59%;
euro 418,99 con una inabilita` dal 60 al 79%;
euro 777,93 con una inabilita` dall’80 al 89%;
euro 1.198,49 con una inabilita` dal 90 al 100%;
euro 1.731,41 con una inabilita` del 100% + a.p.c.
Settore marittimo
Per il personale del settore marittimo valgono gli stessi importi fissati per il settore industriale, ad eccezione della
retribuzione annua massima che per i lavoratori di seguito
indicati e` cosı` fissata:
Comandanti e capi macchinisti
euro 43.226,35
Primi ufficiali di coperta e di macchina
euro 36.622,33
Altri ufficiali
euro 33.320,31
1716
Settore agricolo
Nel settore agricolo, la retribuzione convenzionale annua
per la liquidazione delle rendite per inabilita` permanente e`
fissata in euro 24.394,60. In particolare, il calcolo deve
essere effettuato:
per i lavoratori subordinati a tempo determinato, su una
retribuzione annua convenzionale di euro 24.394,60;
per i lavoratori subordinati a tempo indeterminato, su
una retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti
per il settore industriale: minimo euro 16.163,70; massimo
euro 30.018,30;
per i lavoratori autonomi, su una retribuzione annua convenzionale di euro 16.163,70.
Nel settore agricolo, come per il settore industriale, l’importo dell’assegno una tantum in caso di morte in favore dei
superstiti e` fissato nella misura di euro 2.132,45.
Per quanto riguarda l’erogazione dell’indennita` giornaliera
per inabilita` temporanea assoluta, i riferimenti retributivi
sono i seguenti:
Lavoratori subordinati a Su retribuzione effettiva
tempo determinato e giornaliera, fatto salvo il
lavoratori subordinati a limite minimo di
tempo indeterminato
euro 42,33
Lavoratori autonomi
euro 47,58
Su retribuzione giornaliera minima prevista
per il settore industriale
Gli assegni continuativi mensili di cui all’art. 235 della L. 27
dicembre 1975, n. 780, sono riliquidati nella stessa misura
percentuale delle rendite.
Pertanto, applicando a detti assegni il coefficiente di rivalutazione, si ottengono i seguenti importi:
euro 374,06 con una inabilita` dal 50 al 59%;
euro 521,98 con una inabilita` dal 60 al 79%;
euro 896,13 con una inabilita` dall’80 all’89%;
euro 1.270,26 con una inabilita` dal 90 al 100%;
euro 1.802,47 con una inabilita` del 100% + a.p.c.
Medici radiologi e tecnici sanitari
Per i medici radiologi colpiti dall’azione dei raggi X e delle
sostanze radioattive, la retribuzione annua da assumersi a
base per la liquidazione della rendita per inabilita` permanente e` pari ad euro 59.943,38; l’importo dell’assegno una
40/2014 PRATICA LAVORO
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Normativa
Notizie
tantum per i superstiti e` rapportato alla retribuzione di euro
59.943,38 secondo le seguenti percentuali:
un terzo della retribuzione per sopravvivenza del coniuge
con figli aventi i requisiti;
un quarto nel caso di sopravvivenza del solo coniuge o
dei soli figli aventi i requisiti;
un sesto negli altri casi.
Riguardo ai tecnici sanitari di radiologia medica autonomi,
le retribuzioni annue da assumersi a base per la liquidazione delle rendite, a decorrere dal 1º luglio 2014, sono le
seguenti:
stazione integrativa deve essere effettuato tenendo conto
dell’importo del rateo di rendita rivalutato.
L’importo dell’assegno per assistenza personale continuativa e` rivalutato nella stessa misura percentuale fissata per le
rendite del settore industriale e agricolo e ammonta a euro
532,21.
Alle operazioni di riliquidazione delle prestazioni del settore
marittimo provvede la Direzione centrale per l’organizzazione digitale con l’elaborazione relativa al mese di novembre
2014, secondo i limiti minimali e massimali ed in applicazione dei coefficienti di rivalutazione (1,0113 per l’anno
2012 e precedenti; 1,0000 per l’anno 2013 e primo semestre 2014).
Eventi anno 2005
e precedenti
26.081,69 x 1,0113
26.376,41
Eventi anno 2006
25.888,86 x 1,0113
26.181,40
Indirizzi operativi
Eventi anno 2007
26.571,92 x 1,0113
26.872,18
Eventi anno 2008
26.345,75 x 1,0113
26.643,46
Eventi anno 2009, 2010,
2011, 2012 e 2013
26.338,99 x 1,0113
26.636,62
L’Inail informa che, come di consueto, inviera` agli interessati la comunicazione concernente il provvedimento di riliquidazione delle rendite con l’indicazione del relativo conguaglio, mediante gli appositi modelli (170/I e 171/I).
In caso di variazioni anagrafiche, l’Istituto raccomanda di
comunicare alla Sede competente i propri dati anagrafici
aggiornati, entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei
moduli sopra citati, compilando la dichiarazione stampata
sul retro.
Riliquidazione delle prestazioni in corso
Per le rendite per inabilita` permanente, nel settore industriale i coefficienti di rivalutazione delle basi retributive
sono:
per l’anno 2012 e precedenti: 1,0113;
per l’anno 2013 e I semestre 2014: 1,0000.
Nel settore agricolo, invece, la riliquidazione delle prestazioni per inabilita` permanente avviene come di seguito indicato:
Lavoratori subordinati Su retribuzione annua euro 24.394,60
a tempo determinato convenzionale
Lavoratori subordinati
a tempo indeterminato: rendite con decorrenza dal 1º gennaio
1982
Su retribuzione effettiva compresa entro i
limiti previsti per il settore industriale:
— minimo
euro 16.163,70
— massimo
euro 30.018,30
Lavoratori subordinati Su retribuzione annua euro 24.394,60
a tempo indetermina- convenzionale
to: rendite con decorrenza anteriore al 1º
gennaio 1982
Lavoratori autonomi: Su retribuzione annua euro 24.394,60
rendite con decorren- convenzionale
za anteriore al 1º giugno 1993
Lavoratori autonomi: Su retribuzione mini- euro 16.163,70
rendite con decorren- male del settore induza dal 1º giugno 1993 striale
Per i casi di integrazione rendita relativi all’anno 2014 e non
definiti entro la data in cui si e` proceduto a effettuare la
rivalutazione (15 settembre 2014), il pagamento della pre-
PRATICA LAVORO 40/2014
1717
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Normativa
Notizie
Verbale di accertamento di sanzioni
amministrative e notificazione tramite PEC
Min. sviluppo economico, nota 28 agosto 2014, n. 149353
Il Ministero dello sviluppo economico (Mise) con la nota n.
149353 del 28 agosto 2014, risponde ad un quesito della
Camera di Commercio di Reggio Emilia, in merito all’imputabilita` degli oneri postali relativi alla trasmissione dei verbali di sanzione amministrativa e alla possibilita` di notificare
i medesimi tramite Pec.
Con riferimento alla seconda domanda posta, il Ministero
rileva che il codice dell’amministrazione digitale (di seguito
CAD), a seguito delle modifiche introdotte con il D.L. n.
179/2012, ha fissato i seguenti principi.
L’art. 5-bis del D.L. sopra citato afferma che la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le
amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Con le medesime modalita` le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese.
Con D.P.C.M. sono adottate le modalita` di attuazione da
parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini. DigitPA provvede alla verifica dell’attuazione
del comma 1 secondo le modalita` e i termini prescritti.
Il Governo promuove l’intesa con regioni ed enti locali in
sede di Conferenza unificata per l’adozione degli indirizzi
utili alla realizzazione delle finalita` predette.
In attuazione della delega e` stato emanato il D.P.C.M. 22
luglio 2012 che conferma all’art. 1, comma 1 che a decorrere dal 1º luglio 2013, la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti,
anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni
pubbliche avvengono esclusivamente in via telematica. A
decorrere dalla stessa data, in tutti i casi in cui non e` prevista una diversa modalita` di comunicazione telematica, le
comunicazioni avvengono mediante l’utilizzo della posta
elettronica certificata. L’inosservanza di quanto previsto
dall’art. 2, commi 4 e 5, costituisce ipotesi di responsabilita`
dirigenziale ai sensi dell’art. 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In ogni caso, l’attuazione e
l’osservanza delle disposizioni del D.P.C.M. 22 luglio 2012
sono rilevanti ai fini della misurazione e valutazione della
performance organizzativa e di quella individuale dei dirigenti.
Tutte le disposizioni sopra citate se parametrate con quelle
1718
relative ai cittadini (artt. 3-bis e ss. CAD), secondo il Ministero fanno pensare che il legislatore abbia ricostruito non
in termini di facolta`, per il cittadino, ma di obbligo reciproco, per p.a. e impresa/professionista, l’utilizzo esclusivo della Pec.
L’obbligo della p.a. deve correlarsi con l’onere di verifica
dell’indirizzo Pec dell’impresa o del professionista riveniente non gia` dal registro delle imprese, ma dall’INI Pec istituito
presso il Ministero dello sviluppo economico, che costituisce lo strumento unico necessario per acclarare l’esistenza e
la veridicita` dell’indirizzo Pec in questione.
A tal punto, effettuata tale verifica, troveranno applicazione le disposizioni ordinarie in materia di notifica, compiuta
giacenza «et similia».
Infine il Mise precisa che Equitalia S.p.a. ha esteso dal 26
agosto 2014 anche alle imprese individuali la notifica delle
cartelle di pagamento di propria competenza esclusivamente tramite posta elettronica certificata.
40/2014 PRATICA LAVORO
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Normativa
Osservatorio
Attivita` parlamentare
Danilo Papa - Dirigente Ministero lavoro politiche sociali
Disegni di legge
Ultimi d.d.l. presentati
Si riportano di seguito gli ultimi disegni di legge presentati e non ancora assegnati alle
Commissioni competenti:
— «Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
della Repubblica argentina riguardante lo svolgimento di attivita` lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il
17 luglio 2003, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 25 giugno 2012 e il 3
settembre 2012» (S1625);
— «Disposizioni in materia di lavoro, partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese,
tutela della maternita` e disciplina previdenziale, nonche´ delega al Governo per la separazione
contabile dei trattamenti di previdenza e delle erogazioni di natura assistenziale» (C2642);
— «Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica federativa del Brasile riguardante lo svolgimento di attivita` lavorativa da parte
dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a
Roma l’11 novembre 2008, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 28 agosto e il
12 ottobre 2012» (S1621);
— «Norme in materia di impiego di collaboratori familiari dell’imprenditore nel settore della
panificazione» (C2624).
Commissioni
parlamentari
Ricongiunzione periodi assicurativi
In data 10 settembre, in sede di Comitato ristretto, la Commissione XI della Camera ha
proseguito l’esame del disegno di legge recante «Modifiche all’articolo 12 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in
materia di ricongiunzione pensionistica» (C225). Il d.d.l. vuole superare le difficolta`, anche di
ordine economico, legate alla ricongiunzione nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dei
periodi di contribuzione maturati presso forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria.
Governo
Assunzioni nelle scuole
Il Consiglio dei Ministri, in data 10 settembre ha autorizzato il Ministro dell’Istruzione, dell’Universita` e della Ricerca ad assumere a tempo indeterminato, su posti effettivamente vacanti e
disponibili, n. 15.439 unita` di personale docente ed educativo e n. 4.599 di personale ausiliario, tecnico ed amministrativo (ATA). Analoga autorizzazione e` stata data per l’assunzione di
13.342 unita` di personale docente da destinare al sostegno di alunni con disabilita` e di n. 620
dirigenti scolastici.
PRATICA LAVORO 40/2014
1719
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SOLO
51€
ALL’ANNO
Y24EH FI
LA COMODITÀ
DELLA CARTA
E
LA VELOCITÀ
DEL TABLET
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Normativa
Scadenzario
Adempimenti
dall’11 al 25 ottobre 2014
N.B.: Qualora la scadenza indicata cada di sabato o di giorno festivo e` possibile lo slittamento
al primo giorno lavorativo successivo. La scadenza che cade di domenica slitta direttamente al
giorno lavorativo successivo.
16 ottobre
Versamento del contributo alla gestione separata INPS
Soggetti obbligati
Tutti i committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi inerenti ai venditori
porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussiste
l’obbligo contributivo, e cioe` a dire prestazioni rese:
a) da amministratori, sindaci o revisori di societa`, associazioni ed altri enti con o senza personalita` giuridica;
b) per collaborazione a giornali, riviste e simili, partecipazione a collegi e commissioni, esclusi i
compensi corrisposti a titolo di diritto d’autore in relazione alla redazione di articoli per riviste o
giornali e simili;
c) per altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero qualsiasi lavoratore
autonomo senza partita IVA;
d) i soggetti che, nell’ambito dell’associazione in partecipazione conferiscono prestazioni
lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro autonomo (ad esclusione
degli iscritti agli albi professionali);
e) lavoratori occasionali e venditori porta a porta con reddito annuo superiore a euro 5.000,00.
Adempimento
Versamento del contributo previdenziale alla gestione separata INPS relativo ai compensi
soggetti a tale contribuzione corrisposti nel mese precedente.
Modalita`
A decorrere dal 1º ottobre 2014, fermi restando i limiti gia` previsti da altre disposizioni vigenti
in materia, i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono
eseguiti:
a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, nel
caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate
e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;
c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate e
dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia
di importo superiore a mille euro.
Causale contributo:
— C10 - per i collaboratori gia` iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e per gli
associati in partecipazione per i quali non e` dovuto il contributo dello 0,50 per cento;
— CXX - per i collaboratori privi di altra copertura previdenziale, con contribuzione comprensiva di aliquota pensionistica e di aliquota assistenziale (inclusi gli associati in partecipazione).
Per non titolari di partita IVA:
— COC - Committenti Crediti per contributi;
PRATICA LAVORO 40/2014
1721
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Normativa
Scadenzario
— COS - Committenti Crediti per sanzioni;
— COSI - Committenti Interessi.
16 ottobre
Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell’IVA mensile
Soggetti obbligati
Tutti i contribuenti che intendono regolarizzare eventuali omissioni ed irregolarita` in relazione
al versamento delle ritenute alla fonte e/o dell’imposta sul valore aggiunto che andavano
versate entro il mese precedente.
A decorrere dal 1º ottobre 2014, fermi restando i limiti gia` previsti da altre disposizioni vigenti
in materia, i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono
eseguiti:
a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate,
nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a
zero;
b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate
e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;
c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate e
dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia
di importo superiore a mille euro.
I codici tributo da utilizzare per il versamento delle sanzioni pecuniaria sono i seguenti:
— 8906 - Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta;
— 8904 - Sanzione pecuniaria IVA;
— 8926 - Sanzione addizionale comunale all’IRPEF - Ravvedimento;
— 1991 - Interessi sul ravvedimento - IVA.
Adempimento
I contribuenti possono effettuare l’adempimento omesso o insufficiente del mese precedente
versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari al 3 (1/10 del 30%) dell’imposta non
versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno
esclusivamente mediante modalita` telematiche.
16 ottobre
Versamento contributi Inps ex Enpals
Soggetti obbligati
Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport.
Adempimento
Versamento dei contributi previdenziali relativi al mese precedente.
Modalita`
I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite
degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37,
comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di
partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell’ufficio
postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalita` telematiche.
Causale contributo:
— CCSP (contributi correnti dovuti per sportivi professionisti);
— CCLS (contributi correnti dovuti per i lavoratori dello spettacolo).
1722
40/2014 PRATICA LAVORO
Pratica Lavoro n. 40 del 18 ottobre 2014
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Servizi di pulizia –
Aziende artigiane:
archivio istituti retributivi
Anno XV, 18 ottobre 2014, n. 40 - Direzione e redazione: Strada 1, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (Mi)
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano
pral-40-ins_vad.indd 1
40
2014
03/10/14 10:09
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Archivio
Istituti retributivi
Servizi di pulizia - Aziende artigiane
Istituti retributivi dal 1999 ad oggi
Riportiamo di seguito un quadro riepilogativo delle variazioni economiche intervenute dal 1999 ad oggi, con
riferimento agli istituti retributivi di maggior rilievo.
RETRIBUZIONE DIRETTA
Tabelle retributive
(importi in Lire)
Dal 1º Luglio 1999
Livello
Minimo
Contingenza
Altre voci
1Q
1
2
3S
3
4
5
6
1.076.669
1.076.669
917.987
863.000
806.151
715.798
666.700
612.058
1.018.016
1.018.016
1.008.476
1.004.012
1.001.630
996.081
993.120
989.847
151.000
101.000
87.950
85.250
79.400
73.550
69.500
65.000
Dal 1º Aprile 2000
Livello
Minimo
Contingenza
Altre voci
1Q
1
2
3S
3
4
5
6
1.112.669
1.112.669
948.187
892.000
832.551
739.598
688.700
632.058
1.018.016
1.018.016
1.008.476
1.004.012
1.001.630
996.081
993.120
989.847
151.000
101.000
87.950
85.250
79.400
73.550
69.500
65.000
Dal 1º Ottobre 2000
II
Livello
Minimo
Contingenza
Altre voci
1Q
1
2
3S
3
4
5
6
1.112.669
1.112.669
948.187
892.000
832.551
739.598
688.700
632.058
1.018.016
1.018.016
1.008.476
1.004.012
1.001.630
996.081
993.120
989.847
196.000
146.000
125.700
121.500
112.400
103.300
97.000
90.000
Dal 1º Aprile 2001
Livello
Minimo
Contingenza
Altre voci
1Q
1
2
3S
3
4
5
6
1.148.669
1.148.669
978.387
921.000
858.951
763.398
710.700
652.058
1.018.016
1.018.016
1.008.476
1.004.012
1.001.630
996.081
993.120
989.847
196.000
146.000
125.700
121.500
112.400
103.300
97.000
90.000
Dal 1º Ottobre 2001
Livello
Minimo
Contingenza
Altre voci
1Q
1
2
3S
3
4
5
6
1.148.669
1.148.669
978.387
921.000
858.951
763.398
710.700
652.058
1.018.016
1.018.016
1.008.476
1.004.012
1.001.630
996.081
993.120
989.847
241.000
191.000
163.450
157.750
145.400
133.050
124.500
115.000
Dal 1º Novembre 2001
Livello
Minimo
Contingenza
Altre voci
1Q
1
2
3S
3
4
5
6
1.180.669
1.180.669
1.008.387
950.000
886.951
789.398
735.700
676.058
1.018.016
1.018.016
1.008.476
1.004.012
1.001.630
996.081
993.120
989.847
241.000
191.000
163.450
157.750
145.400
133.050
124.500
115.000
Note alle tabelle retributive
Colonna Altre voci
— Dal 1.07.1999: Liv. 1Q = L. 20.000 a titolo di E.d.r. confederale, L. 50.000 a titolo di indennita` di funzione e altro import a
titolo di indennita` speciale. Restanti livv = L. 20.000 a titolo di
E.d.r. confederale e altro import a titolo di indennita` speciale.
INSERTO - 40/2014 PRATICA LAVORO
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Archivio
Istituti retributivi
(importi in Euro)
Dal 1º Gennaio 2002
Livello
Minimo
Contingenza
E.d.r. confederale
Indennita` di funzione
Indennita` speciale
1Q
1
2
3S
3
4
5
6
609,76
609,76
520,79
490,63
458,07
407,69
379,96
349,15
525,76
525,76
520,83
518,53
517,30
514,43
512,90
511,21
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
25,82
—
—
—
—
—
—
—
88,31
88,31
74,09
71,14
64,76
58,39
53,97
49,06
Livello
Minimo
Contingenza
E.d.r. confederale
Indennita` di funzione
Indennita` speciale
1Q
1
2
3S
3
4
5
6
609,76
609,76
520,79
490,63
458,07
407,69
379,96
349,15
525,76
525,76
520,83
518,53
517,30
514,43
512,90
511,21
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
25,82
—
—
—
—
—
—
—
111,55
111,55
93,58
89,86
81,81
73,75
68,17
61,97
Livello
Minimo
Contingenza
E.d.r. confederale
Indennita` di funzione
Indennita` speciale
1Q
1
2
3S
3
4
5
6
628,36
628,36
536,39
505,87
471,71
419,98
391,32
359,48
525,76
525,76
520,83
518,53
517,30
514,43
512,90
511,21
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
25,82
—
—
—
—
—
—
—
111,55
111,55
93,58
89,86
81,81
73,75
68,17
61,97
Livello
Minimo
Contingenza
E.d.r. confederale
Indennita` di funzione
Indennita` speciale
1Q
1
2
3S
3
4
5
6
647,17
647,17
553,59
522,54
487,80
435,18
406,02
373,63
525,76
525,76
520,83
518,53
517,30
514,43
512,90
511,21
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
25,82
—
—
—
—
—
—
—
111,55
111,55
93,58
89,86
81,81
73,75
68,17
61,97
Dal 1º Aprile 2002
Dal 1º Giugno 2002
Dal 1º Marzo 2003
PRATICA LAVORO 40/2014 - INSERTO
III
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Archivio
Istituti retributivi
Dal 1º Giugno 2003
Livello
Minimo
Contingenza
E.d.r. confederale
Indennita` di funzione
Indennita` speciale
1Q
1
2
3S
3
4
5
6
665,96
665,96
570,74
539,15
503,80
450,27
420,60
387,64
525,76
525,76
520,83
518,53
517,30
514,43
512,90
511,21
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
25,82
—
—
—
—
—
—
—
111,55
111,55
93,58
89,86
81,81
73,75
68,17
61,97
Dal 1º Settembre 2004
Livello
Minimo
Contingenza
E.d.r. confederale
Indennita` di funzione
Indennita` speciale
1Q
1
2
3S
3
4
5
6
693,70
693,70
596,17
563,80
527,60
472,77
442,38
408,62
525,76
525,76
520,83
518,53
517,30
514,43
512,90
511,21
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
25,82
—
—
—
—
—
—
—
111,55
111,55
93,58
89,86
81,81
73,75
68,17
61,97
Dal 1º Febbraio 2005
Livello
Minimo
Contingenza
E.d.r. confederale
Indennita` di funzione
Indennita` speciale
1Q
1
2
3S
3
4
5
6
718,36
718,36
618,77
585,71
548,76
492,77
461,74
427,27
525,76
525,76
520,83
518,53
517,30
514,43
512,90
511,21
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
25,82
—
—
—
—
—
—
—
111,55
111,55
93,58
89,86
81,81
73,75
68,17
61,97
Dal 1º Ottobre 2014
IV
Dal 1º Gennaio 2015
Livello
Minimo
Indennita`
di funzione
Indennita`
speciale
Livello
Minimo
Indennita`
di funzione
Indennita`
speciale
1Q
1
2
3S
3
4
5
6
1.299,03
1.299,03
1.190,79
1.154,18
1.114,64
1.053,69
1.019,97
982,53
25,82
—
—
—
—
—
—
—
121,55
121,55
103,58
99,86
91,81
83,73
78,17
71,97
1Q
1
2
3S
3
4
5
6
1.337,23
1.337,23
1.225,82
1.188,12
1.147,42
1.084,68
1.049,97
1.011,42
25,82
—
—
—
—
—
—
—
121,55
121,55
103,58
99,86
91,81
83,73
78,17
71,97
INSERTO - 40/2014 PRATICA LAVORO
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Archivio
Istituti retributivi
Dal 1º Aprile 2015
Dal 1º Marzo 2017
Livello
Minimo
Indennita`
di funzione
Indennita`
speciale
Livello
Minimo
Indennita`
di funzione
Indennita`
speciale
1Q
1
2
3S
3
4
5
6
1.349,97
1.349,97
1.237,49
1.199,44
1.158,35
1.095,01
1.059,97
1.021,06
25,82
—
—
—
—
—
—
—
121,55
121,55
103,58
99,86
91,81
83,73
78,17
71,97
1Q
1
2
3S
3
4
5
6
1.458,22
1.458,22
1.336,73
1.295,62
1.251,24
1.182,82
1.144,97
1.102,94
25,82
—
—
—
—
—
—
—
121,55
121,55
103,58
99,86
91,81
83,73
78,17
71,97
Note alle tabelle retributive
Dal 1º Settembre 2015
Livello
Minimo
Indennita`
di funzione
1Q
1
2
3S
3
4
5
6
1.375,44
1.375,44
1.260,84
1.222,07
1.180,21
1.115,67
1.079,97
1.040,32
25,82
—
—
—
—
—
—
—
Indennita`
speciale
121,55
121,55
103,58
99,86
91,81
83,73
78,17
71,97
Dal 1º Aprile 2016
Livello
Minimo
Indennita`
di funzione
Indennita`
speciale
1Q
1
2
3S
3
4
5
6
1.400,91
1.400,91
1.284,19
1.244,70
1.202,06
1.136,33
1.099,97
1.059,59
25,82
—
—
—
—
—
—
—
121,55
121,55
103,58
99,86
91,81
83,73
78,17
71,97
Dal 1º Settembre 2016
Livello
Minimo
Indennita`
di funzione
Indennita`
speciale
1Q
1
2
3S
3
4
5
6
1.426,38
1.426,38
1.307,54
1.267,33
1.223,92
1.156,99
1.119,97
1.078,85
25,82
—
—
—
—
—
—
—
121,55
121,55
103,58
99,86
91,81
83,73
78,17
71,97
PRATICA LAVORO 40/2014 - INSERTO
Indennita` di funzione
E` da computarsi su tutti gli istituti contrattuali.
E.d.r. confederale
E` erogato ai sensi del Protocollo 31 luglio 1992 a tutti i lavoratori a
decorrere dal 1º gennaio 1993 ed e` considerato utile ai fini dei vari
istituti contrattuali.
Indennita` speciale
Indennita` mensile derivante dalla soppressione della quattordicesima mensilita`. L’importo mensile della suddetta indennita` non e`
considerato utile ai fini della 13a mensilita`.
Divisore per quota oraria
La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile
per 173.
Divisore per quota giornaliera
Il divisore giornaliero, per i lavoratori con orario settimanale distribuito su 6 giorni, e` 26.
Scatti di anzianita`
Per ogni biennio di servizio prestato presso la stessa
azienda e` corrisposto a tutti i lavoratori (esclusi gli apprendisti) un aumento nelle seguenti misure fisse mensili:
Livello
Importi
(Lire)
Importi
(Euro)
1
2
3S
3
4
5
6
59.000
52.000
46.000
41.000
36.000
33.000
30.000
30,47
26,86
23,76
21,17
18,59
17,04
15,49
L’aumento decorre dal primo giorno del mese successivo
a quello in cui si compie il biennio.
Ogni lavoratore puo` maturare un massimo di 5 aumenti.
In caso di passaggio di livello gli scatti gia` maturati sono
rivalutati in base al valore unitario relativo al nuovo livello. Il lavoratore avra` successivamente diritto a maturare
ulteriori scatti, fino al numero massimo raggiungibile.
V
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Archivio
Istituti retributivi
La frazione di biennio in corso al momento del passaggio
di livello e` utile agli effetti della maturazione dello scatto
successivo.
Gli scatti di anzianita` non possono essere assorbiti da
precedenti o successivi aumenti di merito, ne´ viceversa.
Le imprese subentranti in un appalto, al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro ex novo, sono tenute ad erogare ai dipendenti provenienti dall’impresa
cedente con un’anzianita` di servizio di almeno 2 anni
nell’appalto stesso o in altri appalti del settore, uno scatto di anzianita` nell’importo corrispondente al livello di
inquadramento del lavoratore.
Tale scatto e` computato ai fini del raggiungimento del
numero massimo di scatti maturabili.
E` prevista una disciplina particolare per i lavoratori in
forza al 1º luglio 1999.
E.d.r. sostitutivo - Mancata adesione all’Ente
bilaterale
A decorrere dal 1º ottobre 2014 l’azienda che non
aderisce alla bilateralita` e che non versa il relativo contributo e` tenuta a corrispondere al lavoratore una quota di retribuzione di importo pari a E 25,00 lordi mensili. Tale importo incide su tutti gli istituti retributivi di
legge e contrattuali anche indiretti e differiti escluso il
t.f.r.
Per i lavoratori part-time e gli apprendisti e` ridotto in
base alla percentuale di retribuzione.
Indennita` di cassa
Spetta al personale che ha normalmente maneggio di
denaro, con responsabilita` per errori, in misura pari al
3% della retribuzione tabellare (5% della retribuzione
base per il personale normalmente incaricato della riscossione con responsabilita` di bollette, fatture, note,
ecc. di importo complessivo superiore a L. 9.000/E
4,65 giornalieri).
Importi forfettari - Una Tantum
Una Tantum Novembre 2004 - Marzo 2005
A copertura del periodo 1º luglio 2003-31 agosto 2004,
ai lavoratori in forza al 29 luglio 2004 spetta un importo
forfettario di E 155 (E 119 per gli apprendisti), da corrispondere in due rate:
— E 120 (E 94,00 per gli apprendisti) con la retribuzioni
di novembre 2004;
— E 30 (E 20 per gli apprendisti) con quella di marzo
2005.
Dalla prima rata di una tantum devono essere detratti E
5 da destinare a sostegno della previdenza complementare del settore.
L’importo una tantum - da riproporzionare in funzione
VI
della durata del rapporto di lavoro nel periodo suindicato
nonche´ per i lavoratori part-time - non e` utile agli effetti
del computo di alcun istituto retributivo legale o contrattuale, compreso il t.f.r.
Dagli importi dell’una tantum deve essere detratto, fino
a concorrenza, quanto corrisposto dalle imprese a titolo
di indennita` di vacanza contrattuale nel periodo 1º ottobre 2003-31 agosto 2004 quantificati convenzionalmente in E 80,00 (E 62,00 per gli apprendisti). Detta detrazione va effettuata in occasione dell’erogazione della
prima tranche (novembre 2004).
Una tantum - Luglio - Novembre 2009
A copertura del periodo 1º gennaio 2009-31 dicembre
2009, ai lavoratori in forza al 1º luglio 2009 spetta un
importo forfettario una tantum di E 115 (E 80 per gli
apprendisti), suddivisibili in quote mensili o frazioni in
relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo
suindicato. Tale importo e` erogato con le seguenti scadenze:
— E 60 (E 40 per gli apprendisti) con la retribuzione di
Luglio 2009;
— E 55 (E 40 per gli apprendisti) con la retribuzione di
novembre 2009.
Gli importi una tantum sono ridotti proporzionalmente
per i casi di servizio militare o civile, assenza facoltativa
post-partum, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.
L’una tantum non e` utile agli effetti del computo di alcun
istituto legale o contrattuale, compreso il t.f.r.
Una tantum - da Ottobre 2014 a Aprile 2016
Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale (*), ai soli lavoratori in forza al 18 settembre 2014,
spetta un elemento distinto e aggiuntivo della retribuzione nella misura di E 5,00, mensili per 30 mesi consecutivi a decorrere dal 1º ottobre 2014.
L’importo sara` ridotto proporzionalmente nel caso di
rapporto part-time, mentre agli apprendisti l’EDAR viene
corrisposto sulla base delle percentuali in atto nei relativi
semestri.
Tale elemento, che ha natura temporanea, non rientra
nella base di computo per l’applicazione degli istituti
contrattuali, non ha riflessi sugli istituti di retribuzione
diretta ed indiretta, legali o contrattuali, ed e` esclusa
dalla base di calcolo del t.f.r.
In caso di risoluzione del rapporto l’azienda liquidera` la
parte residua dell’EDAR in un’unica soluzione unitamente alle competenze d fine rapporto.
____________
(*) Il periodo interessato non e` espressamente indicato dalle Parti stipulanti.
INSERTO - 40/2014 PRATICA LAVORO
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Istituti retributivi
RETRIBUZIONE DIFFERITA
Tredicesima mensilita`
L’impresa corrisponde entro il 20 dicembre una tredicesima mensilita` pari alla retribuzione mensile globale percepita dal lavoratore (esclusa l’indennita` speciale).
Per gli apprendisti la 13a mensilita` e` corrisposta nella
misura di 173 ore.
RETRIBUZIONE INDIRETTA
Lavoro straordinario
E` considerato lavoro straordinario quello prestato oltre
l’orario normale di lavoro. E` previsto un limite al lavoro
straordinario di 200 ore annue pro-capite.
Le prestazioni di lavoro straordinario sono retribuite con
quote orarie della retribuzione globale mensile e con le
seguenti percentuali di maggiorazione:
Tipologia
Lavoro
Lavoro
Lavoro
Lavoro
straordinario
straordinario
straordinario
straordinario
diurno feriale
notturno
festivo
festivo notturno
Maggiorazione
25%
50%
65%
75%
Le percentuali di cui sopra sono calcolate sulla quota
oraria della retribuzione base (paga base, contingenza,
E.d.r.) al momento della liquidazione di esse.
Le suddette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili, nel senso che la maggiore assorbe la minore.
Nel caso di prestazione nel 6º giorno e` corrisposta la
retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la
maggiorazione del 20%, calcolata sulla retribuzione base (paga base, contingenza, E.d.r.).
Lavoro supplementare (lavoratori part-time)
Il lavoro supplementare - ovvero eccedente l’orario concordato - non puo` superare il 50% dell’orario part-time
pattuito.
Per il lavoro supplementare sono corrisposte le seguenti
maggiorazioni percentuali da calcolare sulla retribuzione
base (minimo, contingenza ed E.d.r.):
Decorrenza
Fino al 30 giugno 2001
Dal 1º luglio 2001
Maggiorazione
18%
20%
Le ore supplementari sono utili ai fini del computo del
t.f.r.
Per le ore svolte oltre le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali sono riconosciute le maggiorazioni previste per il
lavoro straordinario.
PRATICA LAVORO 40/2014 - INSERTO
Lavoro festivo
Per le prestazioni di lavoro festivo e` prevista una maggiorazione percentuale del 50% (non cumulabile con
quelle per lavoro straordinario), da calcolare sulla quota
oraria della retribuzione base (minimo, indennita` di contingenza, E.d.r. confederale).
In caso di prestazione domenicale con riposo compensativo in altro giorno, la domenica e` considerata giorno
lavorativo, mentre e` considerato festivo a tutti gli effetti
il giorno fissato per il riposo compensativo. Qualora per
esigenze di servizio la giornata di riposo compensativo
dovesse essere spostata in un altro giorno della settimana,
non previsto dal turno di servizio prestabilito almeno sei
giorni prima - sempreche´ tale spostamento non comporti
il superamento del limite di sei giornate di ininterrotta
prestazione - il lavoratore ha diritto ad una indennita` pari
al 7% di una quota giornaliera della retribuzione base
(minimo, indennita` di contingenza, E.d.r. confederale).
Lavoro notturno
E` considerato lavoro notturno quello prestato dalle ore
22 alle 6 del mattino. Il lavoro notturno e` compensato
con le seguenti percentuali di maggiorazione sulla quota
oraria (1/173) della retribuzione base:
Tipologia
Maggiorazione
Lavoro notturno compreso in turni avvicendati
Lavoro notturno non compreso in turni
avvicendati
20%
30%
Flessibilita` dell’orario di lavoro
Per far fronte alle variazioni di intensita` dell’attivita` lavorativa dell’azienda o di parti di essa, l’azienda puo` realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il
superamento dell’orario contrattuale sino al limite delle
48 ore settimanali, per un massimo di 120 ore nell’anno.
Per le ore prestate oltre l’orario contrattuale e` corrisposta
la maggiorazione del 10% (da calcolare sulle quote orarie di minimo, contingenza ed E.d.r.) da liquidare nei
periodi di superamento dei medesimi.
Ferie
Il lavoratore ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie
pagate pari a:
— 22 giorni lavorativi nell’ipotesi di prestazione settimanale distribuita su cinque giornate (settimana corta);
— 26 giorni lavorativi nell’ipotesi di prestazione settimanale distribuita su sei giornate.
Festivita`
In aggiunta alle festivita` previste dalla legge sono considerati festivi il giorno della Pasqua, il giorno della ricor-
VII
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Archivio
Istituti retributivi
renza del S. Patrono del luogo dove ha sede l’unita` produttiva e i giorni di riposo compensativo per lavoro domenicale.
In caso di coincidenza di una giornata festiva con il giorno di riposo settimanale, viene corrisposta, in aggiunta
alla normale retribuzione mensile, un importo pari alle
quote giornaliere degli elementi della retribuzione globale mensile.
VIII
A fronte delle festivita` soppresse del 2 giugno e del 4
novembre e` corrisposto con la retribuzione dei mesi di
giugno e novembre il trattamento previsto per le festivita`
coincidenti con la domenica.
A decorrere dall’anno 2001, in seguito al ripristino legale
della festivita` del 2 giugno, e` prevista la corresponsione
di tale trattamento per la sola ex festivita` del 4 novembre.
INSERTO - 40/2014 PRATICA LAVORO
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Normativa
Scadenzario
16 ottobre
Versamento contributi Inps lavoro dipendente
Soggetti obbligati
Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria
e qualifica iscritti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell’Inps.
Adempimento
Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese
precedente.
Modalita`
I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica
direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del
D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono
effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o
del concessionario della riscossione, ovvero con modalita` telematiche.
Codice contributo:
— DM10 (versamenti o compensazioni relativi al mod. DM10/2)
16 ottobre
Versamento contributi Inps pescatori autonomi
Soggetti obbligati
Pescatori autonomi.
Adempimento
Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente.
Modalita`
I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica
direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del
D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono
effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o
del concessionario della riscossione, ovvero con modalita` telematiche.
Codice contributo:
— PESC.
16 ottobre
Inpgi - Denuncia e versamento contributi lavoro dipendente
Soggetti obbligati
Datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti.
Adempimento
Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente e contestuale
presentazione all’Inpgi della denuncia contributiva mensile.
Modalita`
Versamento: i soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in
via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24/Accise on line, ovvero per il
tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art.
37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di
partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24/Accise presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalita` telematiche.
PRATICA LAVORO 40/2014
1723
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Normativa
Scadenzario
Denuncia: presentazione mod. DASM esclusivamente in via telematica attraverso i servizi di
trasmissione telematica dell’Agenzia delle Entrate, che attualmente sono Entratel e Fisconline.
Codice contributo:
— C001 (Contributi obbligatori correnti);
— C002 (Contributi obbligatori pregressi);
— C003 (Contributi oggetto di recupero tramite azione legale);
— C004 (Differenze contributive);
— C005 (Contributi diversi e contrattuali.
16 ottobre
Inps - Versamento contributo TFR al Fondo di Tesoreria
Soggetti obbligati
Datori di lavoro del settore privato, con esclusione dei datori di lavoro domestico, che abbiano
alle proprie dipendenze almeno 50 addetti.
Adempimento
Versamento del contributo al Fondo di Tesoreria Inps corrispondente alla quota mensile,
integrale o parziale, di TFR maturata nel mese precedente e non destinata alle forme pensionistiche complementari.
Modalita`
I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica
direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del
D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono
effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o
del concessionario della riscossione, ovvero con modalita` telematiche.
16 ottobre
Denuncia e versamento contributi Casagit
Soggetti obbligati
Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti giornalisti.
Adempimento
Versamento dei contributi relativi al mese precedente e contestuale presentazione della documentazione relativa alla denuncia mensile delle retribuzioni dei dipendenti predisposta in
formato elettronico.
Modalita`
Versamento contributi con bonifico bancario sulle coordinate IBAN IT06F0200805365000400
802826 - Unicredit S.p.a. - intestate a Casagit via Marocco, 61 - 00144 Roma.
Mod. DASM attraverso i servizi di trasmissione telematica dell’Agenzia delle entrate (Entratel o
Fisconline). Invio - utilizzando la propria casella di posta certificata - del riepilogo di denuncia,
in formato pdf prodotto automaticamente dalla procedura DASM, all’indirizzo di posta certificata [email protected].
20 ottobre
Previndai - Denuncia e versamento contributi
Soggetti obbligati
Aziende industriali.
Adempimento
Denuncia e versamento trimestrale dei contributi sulle retribuzioni dei dirigenti iscritti al fondo
di previdenza a capitalizzazione Previndai.
1724
40/2014 PRATICA LAVORO
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Normativa
Scadenzario
Modalita`
Denuncia: mediante la funzione guidata «COMPILAZIONE MOD. 050», nell’area riservata alle
aziende, accessibile tramite password, sul sito Previndai. Il mod. 050 compilato, stampato,
timbrato e sottoscritto va inoltrato via fax al fondo pensione entro la scadenza del trimestre
cui si riferisce, a prescindere dalla regolarizzazione contributiva.
Versamento: mediante bonifico con il mod. 053. Nel modulo viene riportato con la massima
evidenza il campo «Comunicazioni ordinante/beneficiario» che rappresenta l’unico fattore di
collegamento tra l’accredito dei contributi, l’impresa versante ed il trimestre cui il modulo 050
si riferisce. E` necessario, pertanto, che l’azienda ne verifichi la corretta registrazione da parte
della Banca. Il modulo 053 si rende disponibile al termine della compilazione del modulo 050
nella funzione «Compilazione mod. 050».
20 ottobre
Previndapi - Denuncia e versamento contributi
Soggetti obbligati
Piccole e medie aziende industriali.
Adempimento
Versamento trimestrale dei contributi sulle retribuzioni dei dirigenti delle piccole e medie
aziende industriali iscritti al fondo di previdenza Previndapi.
Modalita`
Invio al Previndapi, anche via fax, del mod. PREV/1 contenente tutti i dati del trimestre di
riferimento. Si consiglia di accertarsi che la banca incaricata di eseguire l’ordine di bonifico in
favore del Fondo indichi, tassativamente, nella causale di versamento, il numero di codice
riportato nello specifico riquadro delle lettere d’ordine bonifico bancario che si allegano ai
quattro mod. PREV/1 trimestrali. Il versamento dei contributi deve essere effettuato su c/c n.
096570217860 presso Veneto Banca - Filiale di Roma - L.go Pietro Vassaletto, 2 - Roma.
Il codice IBAN PREVINDAPI per il versamento dei contributi trimestrali e` il seguente: IT65 A050
3503 3030 9657 0217 860.
Il codice BIC per bonifici esteri e` il seguente: VEBHIT2M.
In nessun caso per il versamento dei contributi puo` essere utilizzato il mod. F24.
20 ottobre
Versamento contributi al FASC
Soggetti obbligati
Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl autotrasporto merci e logistica
e il Ccnl agenzie marittime e aeree.
Adempimento
Versamento dei contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli
impiegati e trasmissione al fondo della distinta nominativa dei lavoratori e dei contributi
versati.
Modalita`
Presso la banca Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Milano - Via S. Margherita, 11 su c/c
bancario n. 80900.1 intestato al FASC - Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri. L’elaborazione e
la spedizione delle denunce ordinarie dei contributi avviene mediante apposito software denominato Telefasc.
25 ottobre
Richiesta di autorizzazione all’Inps per Cig/Cigs
Soggetti obbligati
Aziende industriali.
PRATICA LAVORO 40/2014
1725
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Normativa
Scadenzario
Adempimento
Presentazione della richiesta di autorizzazione al trattamento Cig/Cigs per sospensione o
riduzione dell’attivita` lavorativa intervenute nel mese precedente. La presentazione deve avvenire entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui
ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro.
Modalita`
La richiesta va inoltrata telematicamente:
— all’Inps con mod. Igi15 per Cig ordinaria;
— al Ministero del lavoro e della previdenza sociale con mod. Cigs/Solid-1 per Cig straordinaria.
In merito alla presentazione della CIGO e` disponibile per le aziende, i consulenti e i professionisti un nuovo canale telematico, che si affianca a quello esistente, e che e` basato sull’invio di
file XML. Lo schema per la gestione via software delle domande XML di CIGO e` a disposizione
sul sito www.inps.it.
Per tutte le domande inoltrate e accettate dalla operazione di validazione, dopo essere state
sottoposte a protocollazione, viene generato un «Attestato di consegna» che ha valore equivalente a quello di una ricevuta. L’Attestato di Consegna certifica che le domande in esso
elencate sono state prese in carico dall’Istituto e per ognuna di esse viene riportato il numero
del protocollo informatico assegnato.
25 ottobre
Denuncia e versamento contributi Enpaia
Soggetti obbligati
Aziende agricole.
Adempimento
Denuncia delle retribuzioni effettive corrisposte nel mese precedente e contestuale versamento dei relativi contributi previdenziali per gli impiegati agricoli.
Modalita`
Tramite M.Av. bancario:
— pagabile presso qualsiasi sportello della rete interbancaria. La procedura prevede l’elaborazione e la stampa del M.Av. direttamente dal proprio pc, dopo la conferma dei dati dell’autodenuncia;
— a mezzo internet Banking, digitando il numero del bollettino come indicato nella procedura
informatica della propria banca (se il servizio non fosse disponibile, verificare con la propria
agenzia la possibilita` di attivazione).
Solo nel caso in cui fosse impossibile il versamento con il M.Av., si puo` utilizzare il Bonifico
bancario, anche a mezzo internet Banking, esclusivamente su Banca Popolare di Sondrio Sede di Roma codice IBAN IT71Y0569603211000036000X17, indicando la causale del bonifico, il numero di posizione aziendale seguito dall’esatta denominazione sociale e dal mese di
competenza del versamento. Inoltre e` richiesto l’invio della copia del bonifico con numero di
CRO e l’inserimento dei dati nella parte relativa ai «riferimenti del versamento» della denuncia
on line.
1726
40/2014 PRATICA LAVORO
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Contrattazione
Notizie
Metalmeccanica - Aziende industriali
Protocollo - 25 settembre 2014
Disciplina del lavoro a termine
â Parti stipulanti: Federmeccanica e Assistal con Fim-Cisl e Uilm-Uil
â Campo di applicazione: dipendenti dalle industrie metalmeccaniche private e della installazione di impianti
â Per il complessivo trattamento economico-normativo in atto nel settore si vedano la sintesi ed il
testo contrattuale «Metalmeccanica - Aziende industriali» in Tuttolavoro - modulo Disciplina contrattuale.
Sintesi dell’accordo
Premessa
Con il Protocollo in oggetto le Parti hanno modificato la disciplina del contratto a termine e di
somministrazione alla luce all’attuale contesto legislativo.
Lavoro a termine
Fino al 31 dicembre 2015 il limite legale del 20% di assumibilita` (*) e` da computarsi come
media nell’anno (1º gennaio-31 dicembre). Questa modalita` opera anche per il 2014.
Sono fatti salvi eventuali accordi collettivi piu` favorevoli.
Fino al 31 dicembre 2015 la contrattazione aziendale puo` superare il limite del 20%, in
relazione all’esecuzione di un’opera, un servizio, una commessa o un appalto definiti o predeterminati nel tempo.
____________
(*) Calcolato sul numero degli assunti a tempo indeterminato (esclusi gli apprendisti) in forza al 1º gennaio dell’anno di
assunzione.
Contratto di
somministrazione
Si considera superata la disciplina contrattuale secondo la quale:
— la somministrazione a tempo determinato, esente da motivazioni, e` ammessa oltreche´ nei
casi previsti dalla legge e nelle ulteriori ipotesi previste dagli accordi aziendali, per un numero
di lavoratori, per ciascun anno solare, non superiore a quello corrispondente ai lavoratori
somministrati successivamente assunti con contratto a tempo indeterminato nei 3 anni solari
precedenti;
— e` comunque consentita la somministrazione a tempo determinato esente da motivazione
per almeno 3 lavoratori in ciascun anno solare qualora l’azienda occupi lavoratori con contratto a tempo indeterminato in numero almeno pari al doppio dei suddetti lavoratori in
somministrazione;
— relativa alle assunzioni in somministrazione obbligatorie o di soggetti condannati.
PRATICA LAVORO 40/2014
1727
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Contrattazione
Notizie
Energia e petrolio
Accordo - 22 settembre 2014
Disciplina del lavoro a turni
â Parti stipulanti: Confindustria Energia con Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil
â Campo di applicazione: addetti all’industria di ricerca, di estrazione, di raffinazione, di
cogenerazione, di lavorazione o alla distribuzione di prodotti petroliferi (escluse la ricerca,
l’estrazione, ecc. delle rocce asfaltiche e bituminose) e addetti del settore energia Eni
â Per il complessivo trattamento economico-normativo in atto nel settore si vedano la sintesi ed il
testo contrattuale «Energia e petrolio» in Tuttolavoro - modulo Disciplina contrattuale.
Sintesi dell’accordo
Premessa
In data 22 settembre 2014 Confindustria Energia con Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil hanno
integrato l’accordo 1º luglio 2014 (v. Pratica Lavoro n. 30/2014, pag. 1388).recante la disciplina della prestazione in turni per i dipendenti dell’industria di ricerca, di estrazione, di raffinazione, di cogenerazione, di lavorazione o alla distribuzione di prodotti petroliferi (escluse la
ricerca, l’estrazione, ecc. delle rocce asfaltiche e bituminose) e addetti del settore energia Eni.
In particolare le Parti si sono accordate sulle modalita` applicative della nuova disciplina del
lavoro in turni nella fase di prima applicazione.
Lavoro a turni
Con l’accordo del 1º luglio 2014 le Parti avevano cosı` ridefinito, a decorrere dal 1º ottobre
2014, le maggiorazioni retributive (comprensive dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali)
spettanti per ogni ora effettivamente lavorata in turni:
Diurno
Tipi di turno
Notturno
feriale
festivo
feriale
festivo
A
22%
35%
55%
70%
C
17,3%
32%
–
–
Inoltre ai lavoratori in servizio alla data del 30 settembre 2014, operanti in turni di tipo A e C,
veniva riconosciuto un importo a titolo di «E.d.r. ex turni» pari all’1,35% per i turni di tipo A e
0,70% per i turni di tipo C, determinato applicando tali percentuali alla retribuzione mensile
individuale alla data del 30 settembre 2014 (minimo tabellare, C.R.E.A., aumenti periodici di
anzianita`, eventuali aumenti di merito, indennita` di funzione e altre eccedenze sul minimo
tabellare).
Con l’accordo in parola le Parti hanno stabilito che nel mese di ottobre 2014, le aziende
erogheranno in via eccezionale l’indennita` fissa mensile per i turni A e C prevista dal sistema
previgente, in coerenza con le vecchie maggiorazioni e con riferimento alle prestazioni di
settembre liquidate ad ottobre.
Con l’applicazione delle nuove maggiorazioni, dal mese di novembre, l’importo relativo all’indennita` fissa erogato ad ottobre sara` recuperato in due quote equivalenti nel corso dei mesi
di novembre e dicembre.
Infine l’E.d.r. prevista per i lavoratori in servizio alla data del 30 settembre 2014, decorrera` dal
mese di ottobre 2014.
1728
40/2014 PRATICA LAVORO
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Contrattazione
Notizie
Metalmeccanica, Oreficeria, Odontotecnica
- Aziende artigiane
Accordo - 22 settembre 2014
Disciplina interconfederale dell’apprendistato professionalizzante
â Parti stipulanti: Confartigianato Autoriparazione, Confartigianato Metalmeccanica di produzione, Confartigianato Impianti, Confartigianto orafi, Confartigianato Fe.Na.Od.I., CNA
Produzione, CNA Installazione di impianti, CNA Servizi alla comunita`/autoriparatori, CNA
Artistico e tradizionale, CNA Benessere e sanita`, Casartigiani, CLAAI con Fiom-Cgil, Fim-Cisl
e Uilm-Uil
â Campo di applicazione: dipendenti dalle imprese artigiane dei settori metalmeccanica,
installazione di impianti, orafi, argentieri ed affini e dalle imprese odontotecniche
â Per il complessivo trattamento economico-normativo in atto nel settore si vedano la sintesi ed il
testo contrattuale «Metalmeccanica, oreficeria, odontotecnica - Aziende artigiane» in Tuttolavoro
- modulo Disciplina contrattuale.
Sintesi dell’accordo
Proroga
In data 27 giugno 2014 le Parti avevano prorogato gli effetti della disciplina transitoria dell’apprendistato introdotta dall’Accordo interconfederale 3 maggio 2012 per il comparto artigiano fino al 30 settembre 2014 per i dipendenti dalle imprese artigiane dei settori metalmeccanica, installazione di impianti, orafi, argentieri ed affini e dalle imprese odontotecniche
(v. Pratica Lavoro n. 29/2014, pag. 1357).
Con l’accordo 22 settembre 2014, detti effetti sono ulteriormente prorogati fino al 31 ottobre
2014.
PRATICA LAVORO 40/2014
1729
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Contrattazione
Notizie
Previdenza integrativa
Verbale - 16 luglio 2014
Nuovo fondo pensione «Perseo Sirio»
â Parti stipulanti: Aran con FP-Cgil, Cisl-FP, UIL-PA, Confsal-Unsa, Unadis, FP-Cida, AnmiAssomed Sivemp-Fpm, Federazione Ugl-Intesa Funzione pubblica (Sirio) e Aran con FP-Cgil,
Cisl-FP, UIL-FPL, FSI (Perseo)
Sintesi dell’accordo
Previdenza
integrativa
Con il verbale 16 luglio 2014 le parti costitutive dei Fondi di previdenza integrativa Perseo e
Sirio avevano espresso parere positivo alla fusione dei due fondi, destinati ai lavoratori della
Pubblica amministrazione e della Sanita` (*) ed alle relative modifiche dello Statuto di Perseo.
In data 30 settembre 2014 e` stato sottoscritto l’atto notarile di fusione per incorporazione del
fondo Sirio nel fondo Perseo: il nuovo fondo assume la denominazione «Perseo Sirio».
Dal 1º ottobre 2014, anche a seguito degli adempimenti di Covip, si producono dunque gli
effetti giuridici della fusione.
____________
(*) Sono destinatari del fondo Perseo i dipendenti delle Regioni, delle Autonomie locali e del SSN, i dirigenti delle aree
dirigenziali II, III e IV, i Segretari comunali e provinciali, nonche´ i dipendenti di Enti ed organizzazioni regionali ed interregionali, Anci, Cinsedo, personale dipendente da case di cura private e dalle strutture ospedaliere gestite da enti religiosi,
personale dei servizi esternalizzati secondo l’ordinamento vigente, personale dipendente di imprese del privato e del privato
sociale eroganti servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi (es. Anpas). L’adesione dei settori affini e` condizionata alla
sottoscrizione di appositi accordi di adesione.
Sono destinatari del fondo Sirio i lavoratori dei Ministeri, degli Enti pubblici non economici, della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, dell’Universita` e Ricerca, dell’Enac e del Cnel.
1730
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Giurisprudenza
Notizie
Licenziamento per giustificato motivo
oggettivo: prestazione inadeguata
e insufficiente sotto il profilo produttivo
Avv. Almerindo Proietti Semproni
Cassazione, sez. lav, 4 settembre 2014, n. 18678
MASSIMA
E` giustificato il licenziamento del dipendente che, pur non superando il periodo di comporto, e` sistematicamente assente dal lavoro per malattia, non garantendo in tal modo la continuita` e proficuita` della prestazione
lavorativa.
COMMENTO
E` giustificato il licenziamento del dipendente che, pur
non superando il periodo di comporto, e` sistematicamente assente dal lavoro per malattia, non garantendo
in tal modo la continuita` e proficuita` della prestazione
lavorativa.
Con la sentenza del 4 settembre 2014, n. 18678, la
Corte di Cassazione stigmatizza il comportamento assenteista del lavoratore che strategicamente lega le assenze al giorno di riposo o al turno di notte, compromettendo in tal modo l’organizzazione aziendale.
I giudici di primo e secondo grado respingevano la domanda di un lavoratore che aveva impugnato il licenziamento irrogatogli per giustificato motivo oggettivo dalla
societa` da cui dipendeva, con tutte le conseguenti statuizioni ripristinatorı`e e risarcitorie.
In particolare, la Corte d’Appello aveva ritenuto legittimo
il licenziamento irrogato in ragione delle sistematiche
assenze «a macchia di leopardo» e comunicate «in limine», anche se le assenze stesse non erano superiori al
periodo di comporto. Ne derivava una prestazione lavorativa non sufficientemente e proficuamente utilizzabile
da parte della societa`, risultando la stessa inadeguata
sotto il profilo produttivo, e pregiudizievole per l’organizzazione aziendale.
La Corte di Cassazione, interessata dal ricorso del lavoratore, ritiene infondati tutti i motivi proposti.
Il ricorrente sostiene che il licenziamento puo` intervenire
solo se viene superato il periodo di comporto, circostanza non verificatasi nel caso di specie.
1732
Inoltre, secondo il ricorrente, la societa` datrice di lavoro non avrebbe offerto prova in ordine alla circostanza che le assenze avessero causato problemi all’organizzazione produttiva, pur gravando sulla stessa
il relativo onere, tenuto conto, altresı`, che la medesima societa` era organizzata in modo da poter sostituire
(c.d. repechage) senza difficolta` un lavoratore per improvvisa malattia, tanto che le assenze di esso ricorrente, come risultava dalla prova per testi, non avevano bloccato la produzione. Ne´ era stato provato lo
scarso rendimento.
La Cassazione ricorda che, secondo la costante giurisprudenza di legittimita` , la fattispecie di recesso del
datore di lavoro per l’ipotesi di assenze determinate
da malattia del lavoratore, tanto nel caso di una sola
affezione continuata, quanto in quello del succedersi
di diversi episodi morbosi (cosiddetta eccessiva morbilita` ), e` soggetta alle regole dettate dall’art. 2110 cod.
civ., che prevalgono, per la loro specialita` , sia sulla
disciplina generale della risoluzione del contratto per
sopravvenuta impossibilita` parziale della prestazione
lavorativa, sia sulla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali.
Ne consegue che il datore di lavoro, da un lato, non puo`
recedere dal rapporto prima del superamento del limite
di tollerabilita` dell’assenza (c.d. periodo di comporto), il
quale e` predeterminato per legge, dalla disciplina collettiva o dagli usi, oppure, in difetto di tali fonti, determinato dal giudice in via equitativa, e, dall’altro, che il
40/2014 PRATICA LAVORO
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Giurisprudenza
Notizie
superamento di quel limite e` condizione sufficiente di
legittimita` del recesso, nel senso che sia necessaria la
prova del giustificato motivo oggettivo ne´ della sopravvenuta impossibilita` della prestazione lavorativa, ne´ della
correlata impossibilita` di adibire il lavoratore a mansioni
diverse (Cass. n. 1861/2010).
Nella specie, tuttavia, le assenze del lavoratore, dovute a
malattia, vengono in rilievo sotto un diverso profilo.
Per le modalita` con cui le assenze si verificavano (per un
numero esiguo di giorni, due o tre, reiterate anche all’interno dello stesso mese, e costantemente «agganciate» ai giorni di riposo del lavoratore (n. 520 ore nel
1999, n. 232 nel 2000, n. 168 nel 2001, n. 368 nel
2002, n. 248 nel 2003), le stesse, infatti, davano luogo
ad una prestazione lavorativa non sufficientemente e
proficuamente utilizzabile per la societa`, rivelandosi la
stessa inadeguata sotto il profilo produttivo e pregiudizievole per l’organizzazione aziendale cosı` da giustificare
il provvedimento risolutorio.
La Corte osserva in proposito che, ai sensi della L. n. 604
del 1966, art. 3, «il licenziamento per giustificato motivo
con preavviso e` determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro
ovvero da ragioni inerenti all’attivita` produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di
essa».
E` stato poi precisato che in tema di licenziamento per
giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni
tecniche, organizzative e produttive, compete al giudice - che non puo` , invece, sindacare la scelta dei criteri
di gestione dell’impresa, espressione della liberta` di
iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost. - il controllo in ordine all’effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro, in ordine al quale il datore di
lavoro ha l’onere di provare, anche mediante elementi
presuntivi ed indiziari, l’effettivita` delle ragioni che giustificano l’operazione di riassetto (Cass. n. 7474 del
2012).
E` stato inoltre affermato - aggiunge la Cassazione - che
e` legittimo il licenziamento intimato al lavoratore per
scarso rendimento qualora sia risultato provato, sulla
scorta della valutazione complessiva dell’attivita` resa
dal lavoratore stesso ed in base agli elementi dimostrati
dal datore di lavoro, una evidente violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente - ed a lui
imputabile - in conseguenza dell’enorme sproporzione
tra gli obiettivi fissati dai programmi di produzione per
il lavoratore e quanto effettivamente realizzato nel periodo di riferimento, avuto riguardo al confronto dei risultanti dati globali riferito ad una media di attivita` tra i
PRATICA LAVORO 40/2014
vari dipendenti ed indipendentemente dal conseguimento di una soglia minima di produzione (Cass. n. 3876 del
2006).
A parere della Suprema Corte, la sentenza impugnata ha
fatto corretta applicazione, con congrua motivazione,
dei principi sopra enunciati.
Per la Corte d’Appello, infatti, la malattia non viene in
rilievo di per se´, ma in quanto le assenze in questione,
anche se incolpevoli, davano luogo a scarso rendimento
e rendevano la prestazione non piu` utile per il datore di
lavoro, incidendo negativamente sulla produzione aziendale.
Le stesse, infatti, incidevano sulle esigenze di organizzazione e funzionamento dell’azienda, dando luogo a
scompensi organizzativi.
Come risultava dalle deposizioni testimoniali dei colleghi
del dipendente in questione, le assenze comunicate all’ultimo momento determinavano la difficolta`, proprio
per i tempi particolarmente ristretti, di trovare un sostituto, considerato, fra l’altro che il lavoratore risultava
assente proprio allorche´ doveva effettuare il turno di fine
settimana o il turno notturno, il che causava ulteriore
difficolta` nella sostituzione (oltre che malumori nei colleghi che dovevano provvedere alla sostituzione), cio` anche in ragione del verificarsi delle assenze «a macchia di
leopardo».
Dunque, prosegue la Corte, e` priva di fondamento la
censura della non irrogabilita` del licenziamento in presenza di assenze per malattia che non superino il periodo
di comporto.
La Cassazione conclude osservando che in questo caso
non viene in rilievo, per le sopra esposta e specifica
causale del licenziamento, il c.d. «repechage», con il
quale si esprime l’obbligazione posta a carico di quest’ultimo di adibire il lavoratore licenziato in altre mansioni reperibili in azienda di analogo livello professionale.
La sentenza in rassegna ha gia` trovato ampio spazio nei
mezzi di informazione perche´ ha considerato, in maniera
innovativa, come motivo giustificato di licenziamento lo
scarso rendimento per malattie «strategiche», quando
invece, il concetto di scarso rendimento era sinora limitato a fattispecie di inadempimento da parte del lavoratore per mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dal datore di lavoro (Cass. n. 3876/2006, cit.; Cass.
n. 24361/2010).
La Cassazione, viceversa, con una «coraggiosa» pronuncia ha aperto una breccia nella granitica tutela approntata dalla legge per la malattia, secondo la quale il licenziamento comminato durante il periodo di comporto e`
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Giurisprudenza
Notizie
affetto da nullita`, anche nel caso della c.d. eccessiva
morbilita` (Cass. n. 1861/2010, cit.).
Ora, secondo la Cassazione, qualora la malattia si inserisca all’interno di un assenteismo «tattico» che, a sua
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volta, provoca la non proficuita` e discontinuita` della prestazione lavorativa, il licenziamento e` pienamente giustificato.
40/2014 PRATICA LAVORO
Y26EM FI
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