francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. CAMPAGNA RIVISTE WOLTERS KLUWER RINNOVI RIVISTE 2015 RINNOVA IL MEGLIO! UN IMMENSO PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO SUBITO A TUA DISPOSIZIONE. DIGITUASLO Solo Wolters Kluwer ti permette di consultare i numeri delle tue riviste dove e quando vuoi, dal tuo PC, Tablet o Smartphone con la possibilità aggiuntiva di archiviare, rileggere e condividere gli articoli di tuo interesse. In più puoi accedere ad Edicola Professionale: il più ricco patrimonio bibliografico dove trovare velocemente i contributi delle tue riviste e quanto pubblicato sull’argomento dalle altre testate IPSOA, CEDAM, UTET Giuridica e il fisco… con una sola ricerca! 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Pratica Lavoro In questo numero Normativa NAZIONALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1713 Obbligo di assunzione lavoratori disabili e incentivi all’esodo Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1713 Min. lavoro - Circ. n. 22 del 24 settembre 2014 Riduzioni contributive per i contratti di solidarieta` - Indicazioni ministeriali Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1714 D.M. n. 83312 del 7 luglio 2014; Min. lavoro - Circ. n. 23 del 26 settembre 2014 Certificazione Unica 2015 Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1715 Ag. Entrate - Comunicato 26 settembre 2014 Rivalutazione delle prestazioni economiche Inail Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1716 Inail - Circ. n. 46 del 30 settembre 2014 Verbale di accertamento di sanzioni amministrative e notificazione tramite PEC Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1718 Min. sviluppo economico - Nota n. 149353 del 28 agosto 2014 Attivita` parlamentare Osservatorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1719 Adempimenti dall’11 al 25 ottobre 2014 Scadenzario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inserto Contrattazione 1721 Servizi di pulizia - Aziende artigiane Archivio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II CONTRATTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1727 Metalmeccanica - Aziende industriali Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1727 Protocolo 25 settembre 2014 Energia e petrolio Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1728 Accordo 22 settembre 2014 Metalmeccanica, Oreficeria, Odontotecnica - Aziende artigiane Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1729 Accordo 22 settembre 2014 Previdenza integrativa Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1730 Verbale 16 luglio 2014 PRATICA LAVORO 40/2014 1711 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Pratica Lavoro In questo numero Giurisprudenza SENTENZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1732 Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: prestazione inadeguata e insufficiente sotto il profilo produttivo Notizia Cassazione sez. lav. n. 18678 del 4 settembre 2014 PraticaLavoro Settimanale operativo di aggiornamento per l’amministrazione del personale Editrice Wolters Kluwer Italia S.r.l. Strada 1, Palazzo F6 20090 Milanofiori Assago (Mi) http://www.ipsoa.it Direttore responsabile Giulietta Lemmi Redazione Roberta Antonelli, Annamaria Barzaghi, Valentina Basile, Anna M. De Luca, Silvia Greco, Stefano Minardi, Evelina Pisu, Francesca Procesi, Stefania Sabatini, Barbara Settimi, Alessandra Tedeschi, Barbara Trillo`, Roberta Valenti, Alessandra Vitelli Realizzazione grafica Ipsoa - Gruppo Wolters Kluwer Fotocomposizione Sinergie Grafiche Srl Viale Italia, 12 - 20094 Corsico (MI) Tel. 02/57789422 Stampa GECA S.r.l. - Via Monferrato, 54 20098 San Giuliano Milanese (MI) - Tel. 02/99952 Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 607 del 18 settembre 2000 Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27 febbraio 2004, n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano Iscritta nel Registro nazionale della stampa con il n. 3353 vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991. Iscrizione al R.O.C. n. 1702 Contributi redazionali Per informazioni in merito a contributi, articoli, ed argomenti trattati scrivere o telefonare a: Indicitalia Redazione 1712 Viale Maresciallo Pilsudski 124 - 00197 Roma Tel. 06.203815.78 (legale-amministrativa) Tel. 06.203815.79 (contratti collettivi) Fax 06.203815.54 e-mail: [email protected] [email protected] Amministrazione Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri, arretrati, cambi d’indirizzo, ecc. scrivere o telefonare a: - Ipsoa Servizio Clienti Casella postale 12055 - 20120 Milano Tel. 02.82476.1 Fax 02.82476.799 Servizio risposta automatica: Tel. 02.82476.999 e-mail: [email protected] - Indicitalia Servizio Clienti Viale Maresciallo Pilsudski 124 - 00197 Roma Tel. 06.20381238 Fax 06.203815.45 e-mail: [email protected] Abbonamenti Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare: gennaio-dicembre; rolling: 12 mesi dalla data di sottoscrizione, e si intendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi entro 30 gg. prima della data di scadenza a mezzo raccomandata A.R. da inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l. Strada 1 Pal. F6 Milanofiori 20090 Assago (MI). Servizio Clienti: tel. 02 824761 - e-mail: [email protected] www.ipsoa.it/servizioclienti Indirizzo Internet Compresa nel prezzo dell’abbonamento l’estensione on line della Rivista, consultabile all’indirizzo www.ipsoa.it Italia: Euro 186,00 Estero: Euro 372,00 Arretrati Prezzo dell’anno in corso all’atto della richiesta Distribuzione Vendita esclusiva per abbonamento. Il corrispettivo per l’abbonamento a questo periodico e` comprensivo dell’IVA assolta dall’editore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 74 del D.P.R. 20/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni e integrazioni. 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Lei potra` in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403. Prezzo copia: Euro 8,00 40/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie Obbligo di assunzione lavoratori disabili e incentivi all’esodo Min. lavoro, circ. 24 settembre 2014, n. 22 Con la circolare 24 settembre 2014, n. 22, il Ministero del lavoro fornisce chiarimenti in relazione al tema della sospensione degli obblighi occupazionali per i datori di lavoro che sottoscrivono accordi di incentivo all’esodo previsti dall’art. 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. Riforma del mercato del lavoro). In particolare, il Ministero risponde a diversi quesiti prospettati alla Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro, per sapere se e` possibile applicare la norma che prevede la sospensione degli obblighi occupazionali nei confronti dei lavoratori disabili ex art. 3, comma 5, L. n. 68/1999, oltre che per le ipotesi previste espressamente dalla legge, anche per quelle in cui il datore di lavoro sottoscrive accordi e attiva le procedure di incentivo all’esodo di cui all’art. 4, commi da 1 a 7-ter, L. n. 92/2012. In via preliminare, si ricorda che l’art. 3, comma 5, L. n. 68/ 1999, introduce una deroga al predetto obbligo di assunzione dei lavoratori disabili, previsto a carico di tutti i datori di lavoro privati, nel caso di imprese che versino in situazioni di crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione (causali previste per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria ex artt. 1 e 3, L. n. 223/1991), per aziende che abbiano stipulato contratti di solidarieta` difensivi ai sensi dell’art. 1, D.L. n. 726/1984, nonche´ per aziende che attivano una procedura di mobilita` ex artt. 4 e 24, L. n. 223/1991. Cio` premesso, il Ministero aggiunge che l’art. 3, comma 5, citato, e` stato oggetto, nel tempo, di una interpretazione di tipo estensivo. Infatti, la legge, tra i presupposti legittimanti la sospensione di cui si tratta, elencava soltanto il ricorso alla C.i.g.s. ai sensi degli artt. 1 e 3, L. n. 223/1991, i contratti di solidarieta` ai sensi dell’art. 1, D.L. n. 726/1984, e le procedure di mobilita`. Recentemente, a seguito degli interventi interpretativi espressi dal Ministero del lavoro negli interpelli nn. 38/ 2008, 44/2009 e 10/2012, si e` riconosciuta la sospensione anche in fattispecie considerate assimilabili a quelle previste dalla legge relative ad ipotesi di aziende che facessero ricorso all’intervento dei Fondi di solidarieta` del settore credito e credito cooperativo di cui all’art. 2, comma 28, L. n. 662/1996 e ad ipotesi di aziende che fanno ricorso all’in- PRATICA LAVORO 40/2014 tervento di cassa integrazione guadagni in deroga e contratti di solidarieta` ai sensi della legge n. 236/1993. Pertanto, il Ministero ritiene applicabile in via analogica la deroga della sospensione degli obblighi occupazionali alle imprese che facciano ricorso alla procedura di incentivi all’esodo prevista dalla c.d. Riforma del mercato del lavoro. In particolare, l’art. 4, L. n. 92/2012, prevede che, nei casi di eccedenza di personale, possono essere stipulati accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente piu` di quindici dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale per incentivare l’esodo dei lavoratori piu` anziani; il datore di lavoro si impegna a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti e a corrispondere all’Inps la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento. La stessa prestazione puo` essere oggetto di accordi sindacali nell’ambito di procedure ex artt. 4 e 24, L. n. 223/1991, ovvero nell’ambito di processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria. I lavoratori coinvolti nel programma debbono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei quattro anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro. La fattispecie dell’esodo incentivato di cui al citato art. 4, L. n. 92/2012, aggiunge il Ministero, presenta analogie con l’istituto della mobilita`, previsto espressamente dall’art. 3, comma 5, L. n. 68/1999, quale presupposto legittimante la sospensione degli occupazionali, nonche´ con il ricorso alle procedure di esubero del personale previste dai Fondi di settore di cui alla L. n. 662/1996 alle quali e` stata estesa in via interpretativa la sospensione degli obblighi occupazionali. Infatti, si tratta di fattispecie previste dal legislatore, o dalle parti sociali nel caso di costituzione del Fondo di settore, volte a tutelare il lavoratore a fronte dell’esigenza del datore di lavoro di gestire le eccedenze di personale. Inoltre, tali fattispecie presuppongono la cessazione del rapporto di lavoro e comportano l’erogazione di un trattamento di sostegno al reddito. In particolare, per le procedure di esubero di cui ai Fondi di solidarieta` e per la fatti- 1713 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie specie di cui all’art. 4, L. n. 92/2012, il trattamento erogato e` finalizzato ad accompagnare il lavoratore al pensionamento. Ancora, e` del tutto evidente che il ricorso da parte dell’azienda alle procedure di cui all’art. 4, L. n. 92/2012, presuppone una situazione aziendale di crisi che ha determinato eccedenze di personale da gestire con lo strumento in disamina. Pertanto, per il superamento della crisi, l’azienda si determina ad un risanamento interno che rende temporaneamente impossibile il corretto rispetto della copertura della quota d’obbligo. In conclusione, il Ministero ritiene applicabile in via analogica la norma che sancisce la sospensione degli obblighi occupazionali in parola ai casi in cui il datore di lavoro sottoscrive accordi e attiva le procedure di incentivo all’esodo di cui all’art. 4, commi da 1 a 7-ter, L. n. 92/2012. In ogni caso, cosı` come per i casi di intervento straordinario di integrazione salariale ex artt. 1 e 3, L. n. 223/1991, la sospensione dell’obbligo opera in proporzione al numero di lavoratori esodati, dura il tempo della procedura di prepensionamento e vale per l’ambito provinciale di attivita` dell’azienda. Riduzioni contributive per i contratti di solidarieta` - Indicazioni ministeriali D.M. 7 luglio 2014, n. 83312 Min. lavoro, circ. 26 settembre 2014, n. 23 Il Ministero del lavoro, con la circolare 26 settembre 2014, n. 23, fornisce indicazioni per la concessione delle riduzioni contributive, previste dal D.M. 7 luglio 2014, n. 83312 (pubblicato sul sito del Ministero del lavoro in data 29 settembre 2014), alla luce dell’art. 5, D.L. n. 34/2014 (c.d. «Decreto lavoro»), per i contratti di solidarieta` stipulati ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 726/1984. La riduzione e` riconosciuta alle imprese che stipulano, a partire dal 21 marzo 2014 (data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2014), o che alla stessa data hanno in corso contratti di solidarieta` difensivi e che abbiano individuato strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttivita` di entita` analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell’accordo ovvero di un piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo. Il riconoscimento di tale riduzione vale per periodi non anteriori al 21 marzo per l’intera durata del contratto di solidarieta`, con il limite massimo di ventiquattro mesi, nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%. La domanda per ottenere lo sgravio contributivo si riferisce al periodo previsto nell’accordo, comunque non superiore a dodici mesi. All’avvicinarsi del limite di spesa annuo, le domande pervenute saranno ammesse con riserva. Il raggiungimento ef- 1714 fettivo del limite di spesa verra` comunicato nella pagina Internet www.lavoro.gov.it percorso Lavoro/Ammortizzatori sociali/Contratti di solidarieta` (tipo 1). La domanda deve essere presentata alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione (gia` Direzione generale delle politiche attive e passive del lavoro), con la modulistica e le modalita` operative indicate nella pagina Internet sopramenzionata, e contestualmente deve essere inoltrata all’Inps, mediante mail all’indirizzo indicato sulla pagina internet del Ministero, entro trenta giorni dalla stipula del contratto di solidarieta` o, per i contratti gia` in essere, entro trenta giorni dalla pubblicazione della circolare in esame sul sito del Ministero del lavoro. L’impresa dovra` indicare nella domanda di riduzione il codice pratica relativo all’istanza di integrazione salariale per contratto di solidarieta` presentata con la procedura denominata CIGSonline, unitamente al contratto di solidarieta` ed alla documentazione nella quale sono individuati gli strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttivita`. Le istanze saranno istruite in base all’ordine cronologico d’arrivo considerando la data di invio effettuato con posta certificata. In seguito alla comunicazione, da parte dell’Inps, della quantificazione dell’onere connesso allo sgravio contributivo (effettuata sulla base delle retribuzioni percepite nel corso dell’anno precedente dai lavoratori coinvolti dalle ri- 40/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie duzioni orarie, rivalutate all’anno di fruizione del beneficio, nonche´ sulla base della riduzione oraria disposta nel contratto di solidarieta`) e della disponibilita` delle risorse, la Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione emettera` il provvedimento di concessione o di diniego, entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della domanda, per un periodo non superiore a dodici mesi, e ne dara` immediata comunicazione all’Inps. Ai fini del rispetto del limite di spesa, ai sensi del D.M. n. 83312/2014, l’Inps deve controllare i flussi di spesa relativi all’avvenuto riconoscimento dello sgravio contributivo e darne riscontro al Ministro del lavoro e al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso in cui, in relazione al limite di spesa annuo risulti, sulla base delle istanze accolte il raggiungimento anche in termini prospettici del predetto limite di spesa, l’Inps comunica alla Direzione generale delle politiche attive e passive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, l’approssimarsi del raggiungimento di tale limite di spesa. Il Ministero non provvedera` ad istruire le domande di riduzione contributiva che perverranno a partire dalla pubblicazione sul sito Internet della comunicazione del raggiungimento effettivo del limite di spesa annuo. Le Direzioni territoriali del lavoro devono verificare i presupposti previsti per la concessione, trasmettendone l’esito alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione. Detti accertamenti saranno effettuati in data successiva alla scadenza dei primi nove mesi dalla decorrenza della domanda di integrazione salariale per contratto di solidarieta`. Ai sensi dell’art. 3, comma 7 del D.M. n. 83312/2014, l’effettiva adozione degli strumenti volti a realizzare il miglioramento della produttivita` costituisce oggetto di appositi accertamenti ispettivi effettuati entro il primo anno dall’inizio della riduzione concordata dell’orario di lavoro. Qualora gli accertamenti ispettivi rilevino la mancata o inesatta adozione di tali strumenti, la Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro invita l’impresa a fornire le proprie giustificazioni entro il termine di trenta giorni. Decorso tale termine, qualora la Direzione generale ritenga di non poter accogliere le giustificazioni fornite, entro i successivi trenta giorni provvede a revocare in tutto o in parte il provvedimento di concessione dello sgravio; il provvedimento dı` revoca e` trasmesso all’Inps ai fini del recupero delle somme indebitamente non versate in conseguenza del provvedimento di sgravio. Certificazione Unica 2015 Ag. Entrate, comunicato 26 settembre 2014 L’Agenzia delle Entrate con il comunicato del 26 settembre 2014, ha reso noto che sul proprio sito internet www.agenziaentrate.gov.it, seguendo il percorso Home Strumenti - Modelli - Modelli in bozza, e` pronto il nuovo schema di Certificazione unica (CU) che, dal 2015, sostituira` il CUD. Il nuovo modello conterra` tutti i redditi corrisposti nel 2014: pertanto, non solo quelli di lavoro dipendente e assimilati, finora riportati nel CUD, ma anche quelli finora certificati in forma libera (ad esempio redditi di lavoro autonomo e «redditi diversi»). Con la «Certificazione unica» i sostituti d’imposta compileranno un solo frontespizio contenente i propri dati, le informazioni anagrafiche del contribuente e il prospetto dei figli e degli altri familiari a carico del dipendente o PRATICA LAVORO 40/2014 pensionato in relazione ai quali sono state riconosciute le detrazioni per carichi di famiglia. Tra le principali novita`, nella Certificazione trova spazio una sezione per gestire il «bonus» IRPEF di 80 euro riconosciuto in busta paga dal sostituto di imposta ai lavoratori dipendenti e ad alcune categorie assimilate, con un reddito fino a 26.000 euro. Per quanto concerne i redditi di lavoro dipendente e pensione, restano confermate, anche per il nuovo anno, una serie di agevolazioni, tra cui l’abbattimento della base imponibile dei redditi erogati ai ricercatori, alle lavoratrici e ai lavoratori che rientrano in Italia dopo aver maturato un’esperienza lavorativa all’estero. 1715 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie Rivalutazione delle prestazioni economiche Inail INAIL, circ. 30 settembre 2014, n. 46 In base a quanto previsto dai DD.MM. 10 giugno 2014, l’Inail, con la circolare 30 settembre 2014, n. 46, rende nota la rivalutazione, a decorrere dal 1º luglio 2014, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore industriale, marittimo, agricolo, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi. Settore industriale Nel settore industriale, per il calcolo delle rendite per inabilita` permanente, la retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua e` fissata in euro 76,97. In sede di prima liquidazione le retribuzioni annue minime e massime sono le seguenti: Retribuzione annua minima euro 16.163,70 Retribuzione annua massima euro 30.018,30 Nel settore industriale l’importo dell’assegno una tantum in caso di morte in favore dei superstiti e` fissato nella misura di euro 2.132,45. Gli assegni continuativi mensili di cui all’art. 124 della L. 27 dicembre 1975, n. 780 sono rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite. Pertanto, applicando a detti assegni il coefficiente di rivalutazione, si ottengono i seguenti importi: euro 298,64 con una inabilita` dal 50 al 59%; euro 418,99 con una inabilita` dal 60 al 79%; euro 777,93 con una inabilita` dall’80 al 89%; euro 1.198,49 con una inabilita` dal 90 al 100%; euro 1.731,41 con una inabilita` del 100% + a.p.c. Settore marittimo Per il personale del settore marittimo valgono gli stessi importi fissati per il settore industriale, ad eccezione della retribuzione annua massima che per i lavoratori di seguito indicati e` cosı` fissata: Comandanti e capi macchinisti euro 43.226,35 Primi ufficiali di coperta e di macchina euro 36.622,33 Altri ufficiali euro 33.320,31 1716 Settore agricolo Nel settore agricolo, la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite per inabilita` permanente e` fissata in euro 24.394,60. In particolare, il calcolo deve essere effettuato: per i lavoratori subordinati a tempo determinato, su una retribuzione annua convenzionale di euro 24.394,60; per i lavoratori subordinati a tempo indeterminato, su una retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industriale: minimo euro 16.163,70; massimo euro 30.018,30; per i lavoratori autonomi, su una retribuzione annua convenzionale di euro 16.163,70. Nel settore agricolo, come per il settore industriale, l’importo dell’assegno una tantum in caso di morte in favore dei superstiti e` fissato nella misura di euro 2.132,45. Per quanto riguarda l’erogazione dell’indennita` giornaliera per inabilita` temporanea assoluta, i riferimenti retributivi sono i seguenti: Lavoratori subordinati a Su retribuzione effettiva tempo determinato e giornaliera, fatto salvo il lavoratori subordinati a limite minimo di tempo indeterminato euro 42,33 Lavoratori autonomi euro 47,58 Su retribuzione giornaliera minima prevista per il settore industriale Gli assegni continuativi mensili di cui all’art. 235 della L. 27 dicembre 1975, n. 780, sono riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite. Pertanto, applicando a detti assegni il coefficiente di rivalutazione, si ottengono i seguenti importi: euro 374,06 con una inabilita` dal 50 al 59%; euro 521,98 con una inabilita` dal 60 al 79%; euro 896,13 con una inabilita` dall’80 all’89%; euro 1.270,26 con una inabilita` dal 90 al 100%; euro 1.802,47 con una inabilita` del 100% + a.p.c. Medici radiologi e tecnici sanitari Per i medici radiologi colpiti dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, la retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione della rendita per inabilita` permanente e` pari ad euro 59.943,38; l’importo dell’assegno una 40/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie tantum per i superstiti e` rapportato alla retribuzione di euro 59.943,38 secondo le seguenti percentuali: un terzo della retribuzione per sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti; un quarto nel caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i requisiti; un sesto negli altri casi. Riguardo ai tecnici sanitari di radiologia medica autonomi, le retribuzioni annue da assumersi a base per la liquidazione delle rendite, a decorrere dal 1º luglio 2014, sono le seguenti: stazione integrativa deve essere effettuato tenendo conto dell’importo del rateo di rendita rivalutato. L’importo dell’assegno per assistenza personale continuativa e` rivalutato nella stessa misura percentuale fissata per le rendite del settore industriale e agricolo e ammonta a euro 532,21. Alle operazioni di riliquidazione delle prestazioni del settore marittimo provvede la Direzione centrale per l’organizzazione digitale con l’elaborazione relativa al mese di novembre 2014, secondo i limiti minimali e massimali ed in applicazione dei coefficienti di rivalutazione (1,0113 per l’anno 2012 e precedenti; 1,0000 per l’anno 2013 e primo semestre 2014). Eventi anno 2005 e precedenti 26.081,69 x 1,0113 26.376,41 Eventi anno 2006 25.888,86 x 1,0113 26.181,40 Indirizzi operativi Eventi anno 2007 26.571,92 x 1,0113 26.872,18 Eventi anno 2008 26.345,75 x 1,0113 26.643,46 Eventi anno 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 26.338,99 x 1,0113 26.636,62 L’Inail informa che, come di consueto, inviera` agli interessati la comunicazione concernente il provvedimento di riliquidazione delle rendite con l’indicazione del relativo conguaglio, mediante gli appositi modelli (170/I e 171/I). In caso di variazioni anagrafiche, l’Istituto raccomanda di comunicare alla Sede competente i propri dati anagrafici aggiornati, entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei moduli sopra citati, compilando la dichiarazione stampata sul retro. Riliquidazione delle prestazioni in corso Per le rendite per inabilita` permanente, nel settore industriale i coefficienti di rivalutazione delle basi retributive sono: per l’anno 2012 e precedenti: 1,0113; per l’anno 2013 e I semestre 2014: 1,0000. Nel settore agricolo, invece, la riliquidazione delle prestazioni per inabilita` permanente avviene come di seguito indicato: Lavoratori subordinati Su retribuzione annua euro 24.394,60 a tempo determinato convenzionale Lavoratori subordinati a tempo indeterminato: rendite con decorrenza dal 1º gennaio 1982 Su retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industriale: — minimo euro 16.163,70 — massimo euro 30.018,30 Lavoratori subordinati Su retribuzione annua euro 24.394,60 a tempo indetermina- convenzionale to: rendite con decorrenza anteriore al 1º gennaio 1982 Lavoratori autonomi: Su retribuzione annua euro 24.394,60 rendite con decorren- convenzionale za anteriore al 1º giugno 1993 Lavoratori autonomi: Su retribuzione mini- euro 16.163,70 rendite con decorren- male del settore induza dal 1º giugno 1993 striale Per i casi di integrazione rendita relativi all’anno 2014 e non definiti entro la data in cui si e` proceduto a effettuare la rivalutazione (15 settembre 2014), il pagamento della pre- PRATICA LAVORO 40/2014 1717 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie Verbale di accertamento di sanzioni amministrative e notificazione tramite PEC Min. sviluppo economico, nota 28 agosto 2014, n. 149353 Il Ministero dello sviluppo economico (Mise) con la nota n. 149353 del 28 agosto 2014, risponde ad un quesito della Camera di Commercio di Reggio Emilia, in merito all’imputabilita` degli oneri postali relativi alla trasmissione dei verbali di sanzione amministrativa e alla possibilita` di notificare i medesimi tramite Pec. Con riferimento alla seconda domanda posta, il Ministero rileva che il codice dell’amministrazione digitale (di seguito CAD), a seguito delle modifiche introdotte con il D.L. n. 179/2012, ha fissato i seguenti principi. L’art. 5-bis del D.L. sopra citato afferma che la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Con le medesime modalita` le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese. Con D.P.C.M. sono adottate le modalita` di attuazione da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini. DigitPA provvede alla verifica dell’attuazione del comma 1 secondo le modalita` e i termini prescritti. Il Governo promuove l’intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l’adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalita` predette. In attuazione della delega e` stato emanato il D.P.C.M. 22 luglio 2012 che conferma all’art. 1, comma 1 che a decorrere dal 1º luglio 2013, la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avvengono esclusivamente in via telematica. A decorrere dalla stessa data, in tutti i casi in cui non e` prevista una diversa modalita` di comunicazione telematica, le comunicazioni avvengono mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata. L’inosservanza di quanto previsto dall’art. 2, commi 4 e 5, costituisce ipotesi di responsabilita` dirigenziale ai sensi dell’art. 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In ogni caso, l’attuazione e l’osservanza delle disposizioni del D.P.C.M. 22 luglio 2012 sono rilevanti ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa e di quella individuale dei dirigenti. Tutte le disposizioni sopra citate se parametrate con quelle 1718 relative ai cittadini (artt. 3-bis e ss. CAD), secondo il Ministero fanno pensare che il legislatore abbia ricostruito non in termini di facolta`, per il cittadino, ma di obbligo reciproco, per p.a. e impresa/professionista, l’utilizzo esclusivo della Pec. L’obbligo della p.a. deve correlarsi con l’onere di verifica dell’indirizzo Pec dell’impresa o del professionista riveniente non gia` dal registro delle imprese, ma dall’INI Pec istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, che costituisce lo strumento unico necessario per acclarare l’esistenza e la veridicita` dell’indirizzo Pec in questione. A tal punto, effettuata tale verifica, troveranno applicazione le disposizioni ordinarie in materia di notifica, compiuta giacenza «et similia». Infine il Mise precisa che Equitalia S.p.a. ha esteso dal 26 agosto 2014 anche alle imprese individuali la notifica delle cartelle di pagamento di propria competenza esclusivamente tramite posta elettronica certificata. 40/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Osservatorio Attivita` parlamentare Danilo Papa - Dirigente Ministero lavoro politiche sociali Disegni di legge Ultimi d.d.l. presentati Si riportano di seguito gli ultimi disegni di legge presentati e non ancora assegnati alle Commissioni competenti: — «Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina riguardante lo svolgimento di attivita` lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 17 luglio 2003, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 25 giugno 2012 e il 3 settembre 2012» (S1625); — «Disposizioni in materia di lavoro, partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese, tutela della maternita` e disciplina previdenziale, nonche´ delega al Governo per la separazione contabile dei trattamenti di previdenza e delle erogazioni di natura assistenziale» (C2642); — «Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile riguardante lo svolgimento di attivita` lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma l’11 novembre 2008, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 28 agosto e il 12 ottobre 2012» (S1621); — «Norme in materia di impiego di collaboratori familiari dell’imprenditore nel settore della panificazione» (C2624). Commissioni parlamentari Ricongiunzione periodi assicurativi In data 10 settembre, in sede di Comitato ristretto, la Commissione XI della Camera ha proseguito l’esame del disegno di legge recante «Modifiche all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di ricongiunzione pensionistica» (C225). Il d.d.l. vuole superare le difficolta`, anche di ordine economico, legate alla ricongiunzione nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dei periodi di contribuzione maturati presso forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria. Governo Assunzioni nelle scuole Il Consiglio dei Ministri, in data 10 settembre ha autorizzato il Ministro dell’Istruzione, dell’Universita` e della Ricerca ad assumere a tempo indeterminato, su posti effettivamente vacanti e disponibili, n. 15.439 unita` di personale docente ed educativo e n. 4.599 di personale ausiliario, tecnico ed amministrativo (ATA). Analoga autorizzazione e` stata data per l’assunzione di 13.342 unita` di personale docente da destinare al sostegno di alunni con disabilita` e di n. 620 dirigenti scolastici. PRATICA LAVORO 40/2014 1719 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. SOLO 51€ ALL’ANNO Y24EH FI LA COMODITÀ DELLA CARTA E LA VELOCITÀ DEL TABLET francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Scadenzario Adempimenti dall’11 al 25 ottobre 2014 N.B.: Qualora la scadenza indicata cada di sabato o di giorno festivo e` possibile lo slittamento al primo giorno lavorativo successivo. La scadenza che cade di domenica slitta direttamente al giorno lavorativo successivo. 16 ottobre Versamento del contributo alla gestione separata INPS Soggetti obbligati Tutti i committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi inerenti ai venditori porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussiste l’obbligo contributivo, e cioe` a dire prestazioni rese: a) da amministratori, sindaci o revisori di societa`, associazioni ed altri enti con o senza personalita` giuridica; b) per collaborazione a giornali, riviste e simili, partecipazione a collegi e commissioni, esclusi i compensi corrisposti a titolo di diritto d’autore in relazione alla redazione di articoli per riviste o giornali e simili; c) per altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero qualsiasi lavoratore autonomo senza partita IVA; d) i soggetti che, nell’ambito dell’associazione in partecipazione conferiscono prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro autonomo (ad esclusione degli iscritti agli albi professionali); e) lavoratori occasionali e venditori porta a porta con reddito annuo superiore a euro 5.000,00. Adempimento Versamento del contributo previdenziale alla gestione separata INPS relativo ai compensi soggetti a tale contribuzione corrisposti nel mese precedente. Modalita` A decorrere dal 1º ottobre 2014, fermi restando i limiti gia` previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti: a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero; b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo; c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro. Causale contributo: — C10 - per i collaboratori gia` iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e per gli associati in partecipazione per i quali non e` dovuto il contributo dello 0,50 per cento; — CXX - per i collaboratori privi di altra copertura previdenziale, con contribuzione comprensiva di aliquota pensionistica e di aliquota assistenziale (inclusi gli associati in partecipazione). Per non titolari di partita IVA: — COC - Committenti Crediti per contributi; PRATICA LAVORO 40/2014 1721 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Scadenzario — COS - Committenti Crediti per sanzioni; — COSI - Committenti Interessi. 16 ottobre Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell’IVA mensile Soggetti obbligati Tutti i contribuenti che intendono regolarizzare eventuali omissioni ed irregolarita` in relazione al versamento delle ritenute alla fonte e/o dell’imposta sul valore aggiunto che andavano versate entro il mese precedente. A decorrere dal 1º ottobre 2014, fermi restando i limiti gia` previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti: a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero; b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo; c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro. I codici tributo da utilizzare per il versamento delle sanzioni pecuniaria sono i seguenti: — 8906 - Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta; — 8904 - Sanzione pecuniaria IVA; — 8926 - Sanzione addizionale comunale all’IRPEF - Ravvedimento; — 1991 - Interessi sul ravvedimento - IVA. Adempimento I contribuenti possono effettuare l’adempimento omesso o insufficiente del mese precedente versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari al 3 (1/10 del 30%) dell’imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalita` telematiche. 16 ottobre Versamento contributi Inps ex Enpals Soggetti obbligati Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport. Adempimento Versamento dei contributi previdenziali relativi al mese precedente. Modalita` I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalita` telematiche. Causale contributo: — CCSP (contributi correnti dovuti per sportivi professionisti); — CCLS (contributi correnti dovuti per i lavoratori dello spettacolo). 1722 40/2014 PRATICA LAVORO Pratica Lavoro n. 40 del 18 ottobre 2014 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Servizi di pulizia – Aziende artigiane: archivio istituti retributivi Anno XV, 18 ottobre 2014, n. 40 - Direzione e redazione: Strada 1, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (Mi) Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano pral-40-ins_vad.indd 1 40 2014 03/10/14 10:09 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Archivio Istituti retributivi Servizi di pulizia - Aziende artigiane Istituti retributivi dal 1999 ad oggi Riportiamo di seguito un quadro riepilogativo delle variazioni economiche intervenute dal 1999 ad oggi, con riferimento agli istituti retributivi di maggior rilievo. RETRIBUZIONE DIRETTA Tabelle retributive (importi in Lire) Dal 1º Luglio 1999 Livello Minimo Contingenza Altre voci 1Q 1 2 3S 3 4 5 6 1.076.669 1.076.669 917.987 863.000 806.151 715.798 666.700 612.058 1.018.016 1.018.016 1.008.476 1.004.012 1.001.630 996.081 993.120 989.847 151.000 101.000 87.950 85.250 79.400 73.550 69.500 65.000 Dal 1º Aprile 2000 Livello Minimo Contingenza Altre voci 1Q 1 2 3S 3 4 5 6 1.112.669 1.112.669 948.187 892.000 832.551 739.598 688.700 632.058 1.018.016 1.018.016 1.008.476 1.004.012 1.001.630 996.081 993.120 989.847 151.000 101.000 87.950 85.250 79.400 73.550 69.500 65.000 Dal 1º Ottobre 2000 II Livello Minimo Contingenza Altre voci 1Q 1 2 3S 3 4 5 6 1.112.669 1.112.669 948.187 892.000 832.551 739.598 688.700 632.058 1.018.016 1.018.016 1.008.476 1.004.012 1.001.630 996.081 993.120 989.847 196.000 146.000 125.700 121.500 112.400 103.300 97.000 90.000 Dal 1º Aprile 2001 Livello Minimo Contingenza Altre voci 1Q 1 2 3S 3 4 5 6 1.148.669 1.148.669 978.387 921.000 858.951 763.398 710.700 652.058 1.018.016 1.018.016 1.008.476 1.004.012 1.001.630 996.081 993.120 989.847 196.000 146.000 125.700 121.500 112.400 103.300 97.000 90.000 Dal 1º Ottobre 2001 Livello Minimo Contingenza Altre voci 1Q 1 2 3S 3 4 5 6 1.148.669 1.148.669 978.387 921.000 858.951 763.398 710.700 652.058 1.018.016 1.018.016 1.008.476 1.004.012 1.001.630 996.081 993.120 989.847 241.000 191.000 163.450 157.750 145.400 133.050 124.500 115.000 Dal 1º Novembre 2001 Livello Minimo Contingenza Altre voci 1Q 1 2 3S 3 4 5 6 1.180.669 1.180.669 1.008.387 950.000 886.951 789.398 735.700 676.058 1.018.016 1.018.016 1.008.476 1.004.012 1.001.630 996.081 993.120 989.847 241.000 191.000 163.450 157.750 145.400 133.050 124.500 115.000 Note alle tabelle retributive Colonna Altre voci — Dal 1.07.1999: Liv. 1Q = L. 20.000 a titolo di E.d.r. confederale, L. 50.000 a titolo di indennita` di funzione e altro import a titolo di indennita` speciale. Restanti livv = L. 20.000 a titolo di E.d.r. confederale e altro import a titolo di indennita` speciale. INSERTO - 40/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Archivio Istituti retributivi (importi in Euro) Dal 1º Gennaio 2002 Livello Minimo Contingenza E.d.r. confederale Indennita` di funzione Indennita` speciale 1Q 1 2 3S 3 4 5 6 609,76 609,76 520,79 490,63 458,07 407,69 379,96 349,15 525,76 525,76 520,83 518,53 517,30 514,43 512,90 511,21 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 25,82 — — — — — — — 88,31 88,31 74,09 71,14 64,76 58,39 53,97 49,06 Livello Minimo Contingenza E.d.r. confederale Indennita` di funzione Indennita` speciale 1Q 1 2 3S 3 4 5 6 609,76 609,76 520,79 490,63 458,07 407,69 379,96 349,15 525,76 525,76 520,83 518,53 517,30 514,43 512,90 511,21 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 25,82 — — — — — — — 111,55 111,55 93,58 89,86 81,81 73,75 68,17 61,97 Livello Minimo Contingenza E.d.r. confederale Indennita` di funzione Indennita` speciale 1Q 1 2 3S 3 4 5 6 628,36 628,36 536,39 505,87 471,71 419,98 391,32 359,48 525,76 525,76 520,83 518,53 517,30 514,43 512,90 511,21 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 25,82 — — — — — — — 111,55 111,55 93,58 89,86 81,81 73,75 68,17 61,97 Livello Minimo Contingenza E.d.r. confederale Indennita` di funzione Indennita` speciale 1Q 1 2 3S 3 4 5 6 647,17 647,17 553,59 522,54 487,80 435,18 406,02 373,63 525,76 525,76 520,83 518,53 517,30 514,43 512,90 511,21 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 25,82 — — — — — — — 111,55 111,55 93,58 89,86 81,81 73,75 68,17 61,97 Dal 1º Aprile 2002 Dal 1º Giugno 2002 Dal 1º Marzo 2003 PRATICA LAVORO 40/2014 - INSERTO III francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Archivio Istituti retributivi Dal 1º Giugno 2003 Livello Minimo Contingenza E.d.r. confederale Indennita` di funzione Indennita` speciale 1Q 1 2 3S 3 4 5 6 665,96 665,96 570,74 539,15 503,80 450,27 420,60 387,64 525,76 525,76 520,83 518,53 517,30 514,43 512,90 511,21 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 25,82 — — — — — — — 111,55 111,55 93,58 89,86 81,81 73,75 68,17 61,97 Dal 1º Settembre 2004 Livello Minimo Contingenza E.d.r. confederale Indennita` di funzione Indennita` speciale 1Q 1 2 3S 3 4 5 6 693,70 693,70 596,17 563,80 527,60 472,77 442,38 408,62 525,76 525,76 520,83 518,53 517,30 514,43 512,90 511,21 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 25,82 — — — — — — — 111,55 111,55 93,58 89,86 81,81 73,75 68,17 61,97 Dal 1º Febbraio 2005 Livello Minimo Contingenza E.d.r. confederale Indennita` di funzione Indennita` speciale 1Q 1 2 3S 3 4 5 6 718,36 718,36 618,77 585,71 548,76 492,77 461,74 427,27 525,76 525,76 520,83 518,53 517,30 514,43 512,90 511,21 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 25,82 — — — — — — — 111,55 111,55 93,58 89,86 81,81 73,75 68,17 61,97 Dal 1º Ottobre 2014 IV Dal 1º Gennaio 2015 Livello Minimo Indennita` di funzione Indennita` speciale Livello Minimo Indennita` di funzione Indennita` speciale 1Q 1 2 3S 3 4 5 6 1.299,03 1.299,03 1.190,79 1.154,18 1.114,64 1.053,69 1.019,97 982,53 25,82 — — — — — — — 121,55 121,55 103,58 99,86 91,81 83,73 78,17 71,97 1Q 1 2 3S 3 4 5 6 1.337,23 1.337,23 1.225,82 1.188,12 1.147,42 1.084,68 1.049,97 1.011,42 25,82 — — — — — — — 121,55 121,55 103,58 99,86 91,81 83,73 78,17 71,97 INSERTO - 40/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Archivio Istituti retributivi Dal 1º Aprile 2015 Dal 1º Marzo 2017 Livello Minimo Indennita` di funzione Indennita` speciale Livello Minimo Indennita` di funzione Indennita` speciale 1Q 1 2 3S 3 4 5 6 1.349,97 1.349,97 1.237,49 1.199,44 1.158,35 1.095,01 1.059,97 1.021,06 25,82 — — — — — — — 121,55 121,55 103,58 99,86 91,81 83,73 78,17 71,97 1Q 1 2 3S 3 4 5 6 1.458,22 1.458,22 1.336,73 1.295,62 1.251,24 1.182,82 1.144,97 1.102,94 25,82 — — — — — — — 121,55 121,55 103,58 99,86 91,81 83,73 78,17 71,97 Note alle tabelle retributive Dal 1º Settembre 2015 Livello Minimo Indennita` di funzione 1Q 1 2 3S 3 4 5 6 1.375,44 1.375,44 1.260,84 1.222,07 1.180,21 1.115,67 1.079,97 1.040,32 25,82 — — — — — — — Indennita` speciale 121,55 121,55 103,58 99,86 91,81 83,73 78,17 71,97 Dal 1º Aprile 2016 Livello Minimo Indennita` di funzione Indennita` speciale 1Q 1 2 3S 3 4 5 6 1.400,91 1.400,91 1.284,19 1.244,70 1.202,06 1.136,33 1.099,97 1.059,59 25,82 — — — — — — — 121,55 121,55 103,58 99,86 91,81 83,73 78,17 71,97 Dal 1º Settembre 2016 Livello Minimo Indennita` di funzione Indennita` speciale 1Q 1 2 3S 3 4 5 6 1.426,38 1.426,38 1.307,54 1.267,33 1.223,92 1.156,99 1.119,97 1.078,85 25,82 — — — — — — — 121,55 121,55 103,58 99,86 91,81 83,73 78,17 71,97 PRATICA LAVORO 40/2014 - INSERTO Indennita` di funzione E` da computarsi su tutti gli istituti contrattuali. E.d.r. confederale E` erogato ai sensi del Protocollo 31 luglio 1992 a tutti i lavoratori a decorrere dal 1º gennaio 1993 ed e` considerato utile ai fini dei vari istituti contrattuali. Indennita` speciale Indennita` mensile derivante dalla soppressione della quattordicesima mensilita`. L’importo mensile della suddetta indennita` non e` considerato utile ai fini della 13a mensilita`. Divisore per quota oraria La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 173. Divisore per quota giornaliera Il divisore giornaliero, per i lavoratori con orario settimanale distribuito su 6 giorni, e` 26. Scatti di anzianita` Per ogni biennio di servizio prestato presso la stessa azienda e` corrisposto a tutti i lavoratori (esclusi gli apprendisti) un aumento nelle seguenti misure fisse mensili: Livello Importi (Lire) Importi (Euro) 1 2 3S 3 4 5 6 59.000 52.000 46.000 41.000 36.000 33.000 30.000 30,47 26,86 23,76 21,17 18,59 17,04 15,49 L’aumento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio. Ogni lavoratore puo` maturare un massimo di 5 aumenti. In caso di passaggio di livello gli scatti gia` maturati sono rivalutati in base al valore unitario relativo al nuovo livello. Il lavoratore avra` successivamente diritto a maturare ulteriori scatti, fino al numero massimo raggiungibile. V francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Archivio Istituti retributivi La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di livello e` utile agli effetti della maturazione dello scatto successivo. Gli scatti di anzianita` non possono essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, ne´ viceversa. Le imprese subentranti in un appalto, al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro ex novo, sono tenute ad erogare ai dipendenti provenienti dall’impresa cedente con un’anzianita` di servizio di almeno 2 anni nell’appalto stesso o in altri appalti del settore, uno scatto di anzianita` nell’importo corrispondente al livello di inquadramento del lavoratore. Tale scatto e` computato ai fini del raggiungimento del numero massimo di scatti maturabili. E` prevista una disciplina particolare per i lavoratori in forza al 1º luglio 1999. E.d.r. sostitutivo - Mancata adesione all’Ente bilaterale A decorrere dal 1º ottobre 2014 l’azienda che non aderisce alla bilateralita` e che non versa il relativo contributo e` tenuta a corrispondere al lavoratore una quota di retribuzione di importo pari a E 25,00 lordi mensili. Tale importo incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali anche indiretti e differiti escluso il t.f.r. Per i lavoratori part-time e gli apprendisti e` ridotto in base alla percentuale di retribuzione. Indennita` di cassa Spetta al personale che ha normalmente maneggio di denaro, con responsabilita` per errori, in misura pari al 3% della retribuzione tabellare (5% della retribuzione base per il personale normalmente incaricato della riscossione con responsabilita` di bollette, fatture, note, ecc. di importo complessivo superiore a L. 9.000/E 4,65 giornalieri). Importi forfettari - Una Tantum Una Tantum Novembre 2004 - Marzo 2005 A copertura del periodo 1º luglio 2003-31 agosto 2004, ai lavoratori in forza al 29 luglio 2004 spetta un importo forfettario di E 155 (E 119 per gli apprendisti), da corrispondere in due rate: — E 120 (E 94,00 per gli apprendisti) con la retribuzioni di novembre 2004; — E 30 (E 20 per gli apprendisti) con quella di marzo 2005. Dalla prima rata di una tantum devono essere detratti E 5 da destinare a sostegno della previdenza complementare del settore. L’importo una tantum - da riproporzionare in funzione VI della durata del rapporto di lavoro nel periodo suindicato nonche´ per i lavoratori part-time - non e` utile agli effetti del computo di alcun istituto retributivo legale o contrattuale, compreso il t.f.r. Dagli importi dell’una tantum deve essere detratto, fino a concorrenza, quanto corrisposto dalle imprese a titolo di indennita` di vacanza contrattuale nel periodo 1º ottobre 2003-31 agosto 2004 quantificati convenzionalmente in E 80,00 (E 62,00 per gli apprendisti). Detta detrazione va effettuata in occasione dell’erogazione della prima tranche (novembre 2004). Una tantum - Luglio - Novembre 2009 A copertura del periodo 1º gennaio 2009-31 dicembre 2009, ai lavoratori in forza al 1º luglio 2009 spetta un importo forfettario una tantum di E 115 (E 80 per gli apprendisti), suddivisibili in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo suindicato. Tale importo e` erogato con le seguenti scadenze: — E 60 (E 40 per gli apprendisti) con la retribuzione di Luglio 2009; — E 55 (E 40 per gli apprendisti) con la retribuzione di novembre 2009. Gli importi una tantum sono ridotti proporzionalmente per i casi di servizio militare o civile, assenza facoltativa post-partum, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate. L’una tantum non e` utile agli effetti del computo di alcun istituto legale o contrattuale, compreso il t.f.r. Una tantum - da Ottobre 2014 a Aprile 2016 Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale (*), ai soli lavoratori in forza al 18 settembre 2014, spetta un elemento distinto e aggiuntivo della retribuzione nella misura di E 5,00, mensili per 30 mesi consecutivi a decorrere dal 1º ottobre 2014. L’importo sara` ridotto proporzionalmente nel caso di rapporto part-time, mentre agli apprendisti l’EDAR viene corrisposto sulla base delle percentuali in atto nei relativi semestri. Tale elemento, che ha natura temporanea, non rientra nella base di computo per l’applicazione degli istituti contrattuali, non ha riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, legali o contrattuali, ed e` esclusa dalla base di calcolo del t.f.r. In caso di risoluzione del rapporto l’azienda liquidera` la parte residua dell’EDAR in un’unica soluzione unitamente alle competenze d fine rapporto. ____________ (*) Il periodo interessato non e` espressamente indicato dalle Parti stipulanti. INSERTO - 40/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Archivio Istituti retributivi RETRIBUZIONE DIFFERITA Tredicesima mensilita` L’impresa corrisponde entro il 20 dicembre una tredicesima mensilita` pari alla retribuzione mensile globale percepita dal lavoratore (esclusa l’indennita` speciale). Per gli apprendisti la 13a mensilita` e` corrisposta nella misura di 173 ore. RETRIBUZIONE INDIRETTA Lavoro straordinario E` considerato lavoro straordinario quello prestato oltre l’orario normale di lavoro. E` previsto un limite al lavoro straordinario di 200 ore annue pro-capite. Le prestazioni di lavoro straordinario sono retribuite con quote orarie della retribuzione globale mensile e con le seguenti percentuali di maggiorazione: Tipologia Lavoro Lavoro Lavoro Lavoro straordinario straordinario straordinario straordinario diurno feriale notturno festivo festivo notturno Maggiorazione 25% 50% 65% 75% Le percentuali di cui sopra sono calcolate sulla quota oraria della retribuzione base (paga base, contingenza, E.d.r.) al momento della liquidazione di esse. Le suddette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili, nel senso che la maggiore assorbe la minore. Nel caso di prestazione nel 6º giorno e` corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 20%, calcolata sulla retribuzione base (paga base, contingenza, E.d.r.). Lavoro supplementare (lavoratori part-time) Il lavoro supplementare - ovvero eccedente l’orario concordato - non puo` superare il 50% dell’orario part-time pattuito. Per il lavoro supplementare sono corrisposte le seguenti maggiorazioni percentuali da calcolare sulla retribuzione base (minimo, contingenza ed E.d.r.): Decorrenza Fino al 30 giugno 2001 Dal 1º luglio 2001 Maggiorazione 18% 20% Le ore supplementari sono utili ai fini del computo del t.f.r. Per le ore svolte oltre le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali sono riconosciute le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario. PRATICA LAVORO 40/2014 - INSERTO Lavoro festivo Per le prestazioni di lavoro festivo e` prevista una maggiorazione percentuale del 50% (non cumulabile con quelle per lavoro straordinario), da calcolare sulla quota oraria della retribuzione base (minimo, indennita` di contingenza, E.d.r. confederale). In caso di prestazione domenicale con riposo compensativo in altro giorno, la domenica e` considerata giorno lavorativo, mentre e` considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo. Qualora per esigenze di servizio la giornata di riposo compensativo dovesse essere spostata in un altro giorno della settimana, non previsto dal turno di servizio prestabilito almeno sei giorni prima - sempreche´ tale spostamento non comporti il superamento del limite di sei giornate di ininterrotta prestazione - il lavoratore ha diritto ad una indennita` pari al 7% di una quota giornaliera della retribuzione base (minimo, indennita` di contingenza, E.d.r. confederale). Lavoro notturno E` considerato lavoro notturno quello prestato dalle ore 22 alle 6 del mattino. Il lavoro notturno e` compensato con le seguenti percentuali di maggiorazione sulla quota oraria (1/173) della retribuzione base: Tipologia Maggiorazione Lavoro notturno compreso in turni avvicendati Lavoro notturno non compreso in turni avvicendati 20% 30% Flessibilita` dell’orario di lavoro Per far fronte alle variazioni di intensita` dell’attivita` lavorativa dell’azienda o di parti di essa, l’azienda puo` realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell’orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 120 ore nell’anno. Per le ore prestate oltre l’orario contrattuale e` corrisposta la maggiorazione del 10% (da calcolare sulle quote orarie di minimo, contingenza ed E.d.r.) da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi. Ferie Il lavoratore ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie pagate pari a: — 22 giorni lavorativi nell’ipotesi di prestazione settimanale distribuita su cinque giornate (settimana corta); — 26 giorni lavorativi nell’ipotesi di prestazione settimanale distribuita su sei giornate. Festivita` In aggiunta alle festivita` previste dalla legge sono considerati festivi il giorno della Pasqua, il giorno della ricor- VII francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Archivio Istituti retributivi renza del S. Patrono del luogo dove ha sede l’unita` produttiva e i giorni di riposo compensativo per lavoro domenicale. In caso di coincidenza di una giornata festiva con il giorno di riposo settimanale, viene corrisposta, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, un importo pari alle quote giornaliere degli elementi della retribuzione globale mensile. VIII A fronte delle festivita` soppresse del 2 giugno e del 4 novembre e` corrisposto con la retribuzione dei mesi di giugno e novembre il trattamento previsto per le festivita` coincidenti con la domenica. A decorrere dall’anno 2001, in seguito al ripristino legale della festivita` del 2 giugno, e` prevista la corresponsione di tale trattamento per la sola ex festivita` del 4 novembre. INSERTO - 40/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Scadenzario 16 ottobre Versamento contributi Inps lavoro dipendente Soggetti obbligati Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica iscritti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell’Inps. Adempimento Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente. Modalita` I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalita` telematiche. Codice contributo: — DM10 (versamenti o compensazioni relativi al mod. DM10/2) 16 ottobre Versamento contributi Inps pescatori autonomi Soggetti obbligati Pescatori autonomi. Adempimento Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente. Modalita` I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalita` telematiche. Codice contributo: — PESC. 16 ottobre Inpgi - Denuncia e versamento contributi lavoro dipendente Soggetti obbligati Datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti. Adempimento Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente e contestuale presentazione all’Inpgi della denuncia contributiva mensile. Modalita` Versamento: i soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24/Accise on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24/Accise presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalita` telematiche. PRATICA LAVORO 40/2014 1723 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Scadenzario Denuncia: presentazione mod. DASM esclusivamente in via telematica attraverso i servizi di trasmissione telematica dell’Agenzia delle Entrate, che attualmente sono Entratel e Fisconline. Codice contributo: — C001 (Contributi obbligatori correnti); — C002 (Contributi obbligatori pregressi); — C003 (Contributi oggetto di recupero tramite azione legale); — C004 (Differenze contributive); — C005 (Contributi diversi e contrattuali. 16 ottobre Inps - Versamento contributo TFR al Fondo di Tesoreria Soggetti obbligati Datori di lavoro del settore privato, con esclusione dei datori di lavoro domestico, che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti. Adempimento Versamento del contributo al Fondo di Tesoreria Inps corrispondente alla quota mensile, integrale o parziale, di TFR maturata nel mese precedente e non destinata alle forme pensionistiche complementari. Modalita` I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalita` telematiche. 16 ottobre Denuncia e versamento contributi Casagit Soggetti obbligati Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti giornalisti. Adempimento Versamento dei contributi relativi al mese precedente e contestuale presentazione della documentazione relativa alla denuncia mensile delle retribuzioni dei dipendenti predisposta in formato elettronico. Modalita` Versamento contributi con bonifico bancario sulle coordinate IBAN IT06F0200805365000400 802826 - Unicredit S.p.a. - intestate a Casagit via Marocco, 61 - 00144 Roma. Mod. DASM attraverso i servizi di trasmissione telematica dell’Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline). Invio - utilizzando la propria casella di posta certificata - del riepilogo di denuncia, in formato pdf prodotto automaticamente dalla procedura DASM, all’indirizzo di posta certificata [email protected]. 20 ottobre Previndai - Denuncia e versamento contributi Soggetti obbligati Aziende industriali. Adempimento Denuncia e versamento trimestrale dei contributi sulle retribuzioni dei dirigenti iscritti al fondo di previdenza a capitalizzazione Previndai. 1724 40/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Scadenzario Modalita` Denuncia: mediante la funzione guidata «COMPILAZIONE MOD. 050», nell’area riservata alle aziende, accessibile tramite password, sul sito Previndai. Il mod. 050 compilato, stampato, timbrato e sottoscritto va inoltrato via fax al fondo pensione entro la scadenza del trimestre cui si riferisce, a prescindere dalla regolarizzazione contributiva. Versamento: mediante bonifico con il mod. 053. Nel modulo viene riportato con la massima evidenza il campo «Comunicazioni ordinante/beneficiario» che rappresenta l’unico fattore di collegamento tra l’accredito dei contributi, l’impresa versante ed il trimestre cui il modulo 050 si riferisce. E` necessario, pertanto, che l’azienda ne verifichi la corretta registrazione da parte della Banca. Il modulo 053 si rende disponibile al termine della compilazione del modulo 050 nella funzione «Compilazione mod. 050». 20 ottobre Previndapi - Denuncia e versamento contributi Soggetti obbligati Piccole e medie aziende industriali. Adempimento Versamento trimestrale dei contributi sulle retribuzioni dei dirigenti delle piccole e medie aziende industriali iscritti al fondo di previdenza Previndapi. Modalita` Invio al Previndapi, anche via fax, del mod. PREV/1 contenente tutti i dati del trimestre di riferimento. Si consiglia di accertarsi che la banca incaricata di eseguire l’ordine di bonifico in favore del Fondo indichi, tassativamente, nella causale di versamento, il numero di codice riportato nello specifico riquadro delle lettere d’ordine bonifico bancario che si allegano ai quattro mod. PREV/1 trimestrali. Il versamento dei contributi deve essere effettuato su c/c n. 096570217860 presso Veneto Banca - Filiale di Roma - L.go Pietro Vassaletto, 2 - Roma. Il codice IBAN PREVINDAPI per il versamento dei contributi trimestrali e` il seguente: IT65 A050 3503 3030 9657 0217 860. Il codice BIC per bonifici esteri e` il seguente: VEBHIT2M. In nessun caso per il versamento dei contributi puo` essere utilizzato il mod. F24. 20 ottobre Versamento contributi al FASC Soggetti obbligati Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl autotrasporto merci e logistica e il Ccnl agenzie marittime e aeree. Adempimento Versamento dei contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati e trasmissione al fondo della distinta nominativa dei lavoratori e dei contributi versati. Modalita` Presso la banca Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Milano - Via S. Margherita, 11 su c/c bancario n. 80900.1 intestato al FASC - Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri. L’elaborazione e la spedizione delle denunce ordinarie dei contributi avviene mediante apposito software denominato Telefasc. 25 ottobre Richiesta di autorizzazione all’Inps per Cig/Cigs Soggetti obbligati Aziende industriali. PRATICA LAVORO 40/2014 1725 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Scadenzario Adempimento Presentazione della richiesta di autorizzazione al trattamento Cig/Cigs per sospensione o riduzione dell’attivita` lavorativa intervenute nel mese precedente. La presentazione deve avvenire entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro. Modalita` La richiesta va inoltrata telematicamente: — all’Inps con mod. Igi15 per Cig ordinaria; — al Ministero del lavoro e della previdenza sociale con mod. Cigs/Solid-1 per Cig straordinaria. In merito alla presentazione della CIGO e` disponibile per le aziende, i consulenti e i professionisti un nuovo canale telematico, che si affianca a quello esistente, e che e` basato sull’invio di file XML. Lo schema per la gestione via software delle domande XML di CIGO e` a disposizione sul sito www.inps.it. Per tutte le domande inoltrate e accettate dalla operazione di validazione, dopo essere state sottoposte a protocollazione, viene generato un «Attestato di consegna» che ha valore equivalente a quello di una ricevuta. L’Attestato di Consegna certifica che le domande in esso elencate sono state prese in carico dall’Istituto e per ognuna di esse viene riportato il numero del protocollo informatico assegnato. 25 ottobre Denuncia e versamento contributi Enpaia Soggetti obbligati Aziende agricole. Adempimento Denuncia delle retribuzioni effettive corrisposte nel mese precedente e contestuale versamento dei relativi contributi previdenziali per gli impiegati agricoli. Modalita` Tramite M.Av. bancario: — pagabile presso qualsiasi sportello della rete interbancaria. La procedura prevede l’elaborazione e la stampa del M.Av. direttamente dal proprio pc, dopo la conferma dei dati dell’autodenuncia; — a mezzo internet Banking, digitando il numero del bollettino come indicato nella procedura informatica della propria banca (se il servizio non fosse disponibile, verificare con la propria agenzia la possibilita` di attivazione). Solo nel caso in cui fosse impossibile il versamento con il M.Av., si puo` utilizzare il Bonifico bancario, anche a mezzo internet Banking, esclusivamente su Banca Popolare di Sondrio Sede di Roma codice IBAN IT71Y0569603211000036000X17, indicando la causale del bonifico, il numero di posizione aziendale seguito dall’esatta denominazione sociale e dal mese di competenza del versamento. Inoltre e` richiesto l’invio della copia del bonifico con numero di CRO e l’inserimento dei dati nella parte relativa ai «riferimenti del versamento» della denuncia on line. 1726 40/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Contrattazione Notizie Metalmeccanica - Aziende industriali Protocollo - 25 settembre 2014 Disciplina del lavoro a termine â Parti stipulanti: Federmeccanica e Assistal con Fim-Cisl e Uilm-Uil â Campo di applicazione: dipendenti dalle industrie metalmeccaniche private e della installazione di impianti â Per il complessivo trattamento economico-normativo in atto nel settore si vedano la sintesi ed il testo contrattuale «Metalmeccanica - Aziende industriali» in Tuttolavoro - modulo Disciplina contrattuale. Sintesi dell’accordo Premessa Con il Protocollo in oggetto le Parti hanno modificato la disciplina del contratto a termine e di somministrazione alla luce all’attuale contesto legislativo. Lavoro a termine Fino al 31 dicembre 2015 il limite legale del 20% di assumibilita` (*) e` da computarsi come media nell’anno (1º gennaio-31 dicembre). Questa modalita` opera anche per il 2014. Sono fatti salvi eventuali accordi collettivi piu` favorevoli. Fino al 31 dicembre 2015 la contrattazione aziendale puo` superare il limite del 20%, in relazione all’esecuzione di un’opera, un servizio, una commessa o un appalto definiti o predeterminati nel tempo. ____________ (*) Calcolato sul numero degli assunti a tempo indeterminato (esclusi gli apprendisti) in forza al 1º gennaio dell’anno di assunzione. Contratto di somministrazione Si considera superata la disciplina contrattuale secondo la quale: — la somministrazione a tempo determinato, esente da motivazioni, e` ammessa oltreche´ nei casi previsti dalla legge e nelle ulteriori ipotesi previste dagli accordi aziendali, per un numero di lavoratori, per ciascun anno solare, non superiore a quello corrispondente ai lavoratori somministrati successivamente assunti con contratto a tempo indeterminato nei 3 anni solari precedenti; — e` comunque consentita la somministrazione a tempo determinato esente da motivazione per almeno 3 lavoratori in ciascun anno solare qualora l’azienda occupi lavoratori con contratto a tempo indeterminato in numero almeno pari al doppio dei suddetti lavoratori in somministrazione; — relativa alle assunzioni in somministrazione obbligatorie o di soggetti condannati. PRATICA LAVORO 40/2014 1727 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Contrattazione Notizie Energia e petrolio Accordo - 22 settembre 2014 Disciplina del lavoro a turni â Parti stipulanti: Confindustria Energia con Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil â Campo di applicazione: addetti all’industria di ricerca, di estrazione, di raffinazione, di cogenerazione, di lavorazione o alla distribuzione di prodotti petroliferi (escluse la ricerca, l’estrazione, ecc. delle rocce asfaltiche e bituminose) e addetti del settore energia Eni â Per il complessivo trattamento economico-normativo in atto nel settore si vedano la sintesi ed il testo contrattuale «Energia e petrolio» in Tuttolavoro - modulo Disciplina contrattuale. Sintesi dell’accordo Premessa In data 22 settembre 2014 Confindustria Energia con Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil hanno integrato l’accordo 1º luglio 2014 (v. Pratica Lavoro n. 30/2014, pag. 1388).recante la disciplina della prestazione in turni per i dipendenti dell’industria di ricerca, di estrazione, di raffinazione, di cogenerazione, di lavorazione o alla distribuzione di prodotti petroliferi (escluse la ricerca, l’estrazione, ecc. delle rocce asfaltiche e bituminose) e addetti del settore energia Eni. In particolare le Parti si sono accordate sulle modalita` applicative della nuova disciplina del lavoro in turni nella fase di prima applicazione. Lavoro a turni Con l’accordo del 1º luglio 2014 le Parti avevano cosı` ridefinito, a decorrere dal 1º ottobre 2014, le maggiorazioni retributive (comprensive dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali) spettanti per ogni ora effettivamente lavorata in turni: Diurno Tipi di turno Notturno feriale festivo feriale festivo A 22% 35% 55% 70% C 17,3% 32% – – Inoltre ai lavoratori in servizio alla data del 30 settembre 2014, operanti in turni di tipo A e C, veniva riconosciuto un importo a titolo di «E.d.r. ex turni» pari all’1,35% per i turni di tipo A e 0,70% per i turni di tipo C, determinato applicando tali percentuali alla retribuzione mensile individuale alla data del 30 settembre 2014 (minimo tabellare, C.R.E.A., aumenti periodici di anzianita`, eventuali aumenti di merito, indennita` di funzione e altre eccedenze sul minimo tabellare). Con l’accordo in parola le Parti hanno stabilito che nel mese di ottobre 2014, le aziende erogheranno in via eccezionale l’indennita` fissa mensile per i turni A e C prevista dal sistema previgente, in coerenza con le vecchie maggiorazioni e con riferimento alle prestazioni di settembre liquidate ad ottobre. Con l’applicazione delle nuove maggiorazioni, dal mese di novembre, l’importo relativo all’indennita` fissa erogato ad ottobre sara` recuperato in due quote equivalenti nel corso dei mesi di novembre e dicembre. Infine l’E.d.r. prevista per i lavoratori in servizio alla data del 30 settembre 2014, decorrera` dal mese di ottobre 2014. 1728 40/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Contrattazione Notizie Metalmeccanica, Oreficeria, Odontotecnica - Aziende artigiane Accordo - 22 settembre 2014 Disciplina interconfederale dell’apprendistato professionalizzante â Parti stipulanti: Confartigianato Autoriparazione, Confartigianato Metalmeccanica di produzione, Confartigianato Impianti, Confartigianto orafi, Confartigianato Fe.Na.Od.I., CNA Produzione, CNA Installazione di impianti, CNA Servizi alla comunita`/autoriparatori, CNA Artistico e tradizionale, CNA Benessere e sanita`, Casartigiani, CLAAI con Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil â Campo di applicazione: dipendenti dalle imprese artigiane dei settori metalmeccanica, installazione di impianti, orafi, argentieri ed affini e dalle imprese odontotecniche â Per il complessivo trattamento economico-normativo in atto nel settore si vedano la sintesi ed il testo contrattuale «Metalmeccanica, oreficeria, odontotecnica - Aziende artigiane» in Tuttolavoro - modulo Disciplina contrattuale. Sintesi dell’accordo Proroga In data 27 giugno 2014 le Parti avevano prorogato gli effetti della disciplina transitoria dell’apprendistato introdotta dall’Accordo interconfederale 3 maggio 2012 per il comparto artigiano fino al 30 settembre 2014 per i dipendenti dalle imprese artigiane dei settori metalmeccanica, installazione di impianti, orafi, argentieri ed affini e dalle imprese odontotecniche (v. Pratica Lavoro n. 29/2014, pag. 1357). Con l’accordo 22 settembre 2014, detti effetti sono ulteriormente prorogati fino al 31 ottobre 2014. PRATICA LAVORO 40/2014 1729 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Contrattazione Notizie Previdenza integrativa Verbale - 16 luglio 2014 Nuovo fondo pensione «Perseo Sirio» â Parti stipulanti: Aran con FP-Cgil, Cisl-FP, UIL-PA, Confsal-Unsa, Unadis, FP-Cida, AnmiAssomed Sivemp-Fpm, Federazione Ugl-Intesa Funzione pubblica (Sirio) e Aran con FP-Cgil, Cisl-FP, UIL-FPL, FSI (Perseo) Sintesi dell’accordo Previdenza integrativa Con il verbale 16 luglio 2014 le parti costitutive dei Fondi di previdenza integrativa Perseo e Sirio avevano espresso parere positivo alla fusione dei due fondi, destinati ai lavoratori della Pubblica amministrazione e della Sanita` (*) ed alle relative modifiche dello Statuto di Perseo. In data 30 settembre 2014 e` stato sottoscritto l’atto notarile di fusione per incorporazione del fondo Sirio nel fondo Perseo: il nuovo fondo assume la denominazione «Perseo Sirio». Dal 1º ottobre 2014, anche a seguito degli adempimenti di Covip, si producono dunque gli effetti giuridici della fusione. ____________ (*) Sono destinatari del fondo Perseo i dipendenti delle Regioni, delle Autonomie locali e del SSN, i dirigenti delle aree dirigenziali II, III e IV, i Segretari comunali e provinciali, nonche´ i dipendenti di Enti ed organizzazioni regionali ed interregionali, Anci, Cinsedo, personale dipendente da case di cura private e dalle strutture ospedaliere gestite da enti religiosi, personale dei servizi esternalizzati secondo l’ordinamento vigente, personale dipendente di imprese del privato e del privato sociale eroganti servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi (es. Anpas). L’adesione dei settori affini e` condizionata alla sottoscrizione di appositi accordi di adesione. Sono destinatari del fondo Sirio i lavoratori dei Ministeri, degli Enti pubblici non economici, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’Universita` e Ricerca, dell’Enac e del Cnel. 1730 40/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. CON S DI CALOFTWARE C OLO Scopri di più Cedolino, adempimenti e software di calcolo. Y42EI LA BN COLF e badanti: la soluzione ideale per gestire i collaboratori domestici. Colf e Badanti recepisce le novità in tema di lavoro domestico introdotte dal CCNL 21/05/2013 relative a minimi, orario, riposi, ferie, congedi, malattia e preavviso. 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Almerindo Proietti Semproni Cassazione, sez. lav, 4 settembre 2014, n. 18678 MASSIMA E` giustificato il licenziamento del dipendente che, pur non superando il periodo di comporto, e` sistematicamente assente dal lavoro per malattia, non garantendo in tal modo la continuita` e proficuita` della prestazione lavorativa. COMMENTO E` giustificato il licenziamento del dipendente che, pur non superando il periodo di comporto, e` sistematicamente assente dal lavoro per malattia, non garantendo in tal modo la continuita` e proficuita` della prestazione lavorativa. Con la sentenza del 4 settembre 2014, n. 18678, la Corte di Cassazione stigmatizza il comportamento assenteista del lavoratore che strategicamente lega le assenze al giorno di riposo o al turno di notte, compromettendo in tal modo l’organizzazione aziendale. I giudici di primo e secondo grado respingevano la domanda di un lavoratore che aveva impugnato il licenziamento irrogatogli per giustificato motivo oggettivo dalla societa` da cui dipendeva, con tutte le conseguenti statuizioni ripristinatorı`e e risarcitorie. In particolare, la Corte d’Appello aveva ritenuto legittimo il licenziamento irrogato in ragione delle sistematiche assenze «a macchia di leopardo» e comunicate «in limine», anche se le assenze stesse non erano superiori al periodo di comporto. Ne derivava una prestazione lavorativa non sufficientemente e proficuamente utilizzabile da parte della societa`, risultando la stessa inadeguata sotto il profilo produttivo, e pregiudizievole per l’organizzazione aziendale. La Corte di Cassazione, interessata dal ricorso del lavoratore, ritiene infondati tutti i motivi proposti. Il ricorrente sostiene che il licenziamento puo` intervenire solo se viene superato il periodo di comporto, circostanza non verificatasi nel caso di specie. 1732 Inoltre, secondo il ricorrente, la societa` datrice di lavoro non avrebbe offerto prova in ordine alla circostanza che le assenze avessero causato problemi all’organizzazione produttiva, pur gravando sulla stessa il relativo onere, tenuto conto, altresı`, che la medesima societa` era organizzata in modo da poter sostituire (c.d. repechage) senza difficolta` un lavoratore per improvvisa malattia, tanto che le assenze di esso ricorrente, come risultava dalla prova per testi, non avevano bloccato la produzione. Ne´ era stato provato lo scarso rendimento. La Cassazione ricorda che, secondo la costante giurisprudenza di legittimita` , la fattispecie di recesso del datore di lavoro per l’ipotesi di assenze determinate da malattia del lavoratore, tanto nel caso di una sola affezione continuata, quanto in quello del succedersi di diversi episodi morbosi (cosiddetta eccessiva morbilita` ), e` soggetta alle regole dettate dall’art. 2110 cod. civ., che prevalgono, per la loro specialita` , sia sulla disciplina generale della risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilita` parziale della prestazione lavorativa, sia sulla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali. Ne consegue che il datore di lavoro, da un lato, non puo` recedere dal rapporto prima del superamento del limite di tollerabilita` dell’assenza (c.d. periodo di comporto), il quale e` predeterminato per legge, dalla disciplina collettiva o dagli usi, oppure, in difetto di tali fonti, determinato dal giudice in via equitativa, e, dall’altro, che il 40/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Giurisprudenza Notizie superamento di quel limite e` condizione sufficiente di legittimita` del recesso, nel senso che sia necessaria la prova del giustificato motivo oggettivo ne´ della sopravvenuta impossibilita` della prestazione lavorativa, ne´ della correlata impossibilita` di adibire il lavoratore a mansioni diverse (Cass. n. 1861/2010). Nella specie, tuttavia, le assenze del lavoratore, dovute a malattia, vengono in rilievo sotto un diverso profilo. Per le modalita` con cui le assenze si verificavano (per un numero esiguo di giorni, due o tre, reiterate anche all’interno dello stesso mese, e costantemente «agganciate» ai giorni di riposo del lavoratore (n. 520 ore nel 1999, n. 232 nel 2000, n. 168 nel 2001, n. 368 nel 2002, n. 248 nel 2003), le stesse, infatti, davano luogo ad una prestazione lavorativa non sufficientemente e proficuamente utilizzabile per la societa`, rivelandosi la stessa inadeguata sotto il profilo produttivo e pregiudizievole per l’organizzazione aziendale cosı` da giustificare il provvedimento risolutorio. La Corte osserva in proposito che, ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 3, «il licenziamento per giustificato motivo con preavviso e` determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all’attivita` produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa». E` stato poi precisato che in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive, compete al giudice - che non puo` , invece, sindacare la scelta dei criteri di gestione dell’impresa, espressione della liberta` di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost. - il controllo in ordine all’effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro, in ordine al quale il datore di lavoro ha l’onere di provare, anche mediante elementi presuntivi ed indiziari, l’effettivita` delle ragioni che giustificano l’operazione di riassetto (Cass. n. 7474 del 2012). E` stato inoltre affermato - aggiunge la Cassazione - che e` legittimo il licenziamento intimato al lavoratore per scarso rendimento qualora sia risultato provato, sulla scorta della valutazione complessiva dell’attivita` resa dal lavoratore stesso ed in base agli elementi dimostrati dal datore di lavoro, una evidente violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente - ed a lui imputabile - in conseguenza dell’enorme sproporzione tra gli obiettivi fissati dai programmi di produzione per il lavoratore e quanto effettivamente realizzato nel periodo di riferimento, avuto riguardo al confronto dei risultanti dati globali riferito ad una media di attivita` tra i PRATICA LAVORO 40/2014 vari dipendenti ed indipendentemente dal conseguimento di una soglia minima di produzione (Cass. n. 3876 del 2006). A parere della Suprema Corte, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione, con congrua motivazione, dei principi sopra enunciati. Per la Corte d’Appello, infatti, la malattia non viene in rilievo di per se´, ma in quanto le assenze in questione, anche se incolpevoli, davano luogo a scarso rendimento e rendevano la prestazione non piu` utile per il datore di lavoro, incidendo negativamente sulla produzione aziendale. Le stesse, infatti, incidevano sulle esigenze di organizzazione e funzionamento dell’azienda, dando luogo a scompensi organizzativi. Come risultava dalle deposizioni testimoniali dei colleghi del dipendente in questione, le assenze comunicate all’ultimo momento determinavano la difficolta`, proprio per i tempi particolarmente ristretti, di trovare un sostituto, considerato, fra l’altro che il lavoratore risultava assente proprio allorche´ doveva effettuare il turno di fine settimana o il turno notturno, il che causava ulteriore difficolta` nella sostituzione (oltre che malumori nei colleghi che dovevano provvedere alla sostituzione), cio` anche in ragione del verificarsi delle assenze «a macchia di leopardo». Dunque, prosegue la Corte, e` priva di fondamento la censura della non irrogabilita` del licenziamento in presenza di assenze per malattia che non superino il periodo di comporto. La Cassazione conclude osservando che in questo caso non viene in rilievo, per le sopra esposta e specifica causale del licenziamento, il c.d. «repechage», con il quale si esprime l’obbligazione posta a carico di quest’ultimo di adibire il lavoratore licenziato in altre mansioni reperibili in azienda di analogo livello professionale. La sentenza in rassegna ha gia` trovato ampio spazio nei mezzi di informazione perche´ ha considerato, in maniera innovativa, come motivo giustificato di licenziamento lo scarso rendimento per malattie «strategiche», quando invece, il concetto di scarso rendimento era sinora limitato a fattispecie di inadempimento da parte del lavoratore per mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dal datore di lavoro (Cass. n. 3876/2006, cit.; Cass. n. 24361/2010). La Cassazione, viceversa, con una «coraggiosa» pronuncia ha aperto una breccia nella granitica tutela approntata dalla legge per la malattia, secondo la quale il licenziamento comminato durante il periodo di comporto e` 1733 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Giurisprudenza Notizie affetto da nullita`, anche nel caso della c.d. eccessiva morbilita` (Cass. n. 1861/2010, cit.). Ora, secondo la Cassazione, qualora la malattia si inserisca all’interno di un assenteismo «tattico» che, a sua 1734 volta, provoca la non proficuita` e discontinuita` della prestazione lavorativa, il licenziamento e` pienamente giustificato. 40/2014 PRATICA LAVORO Y26EM FI francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. LE NOSTRE SOLUZIONI PER L’ESAME DI STATO ESAME DA CONSULENTE DEL LAVORO? CON IPSOA È TUTTA UN’ALTRA MUSICA. PER SOSTENERE L’ESAME... 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