straniero alloglotta - nullità 161

Il Giudice, premesso: -­‐ che l’imputato ______________è cittadino straniero; -­‐ che non emerge dagli atti -­‐ e non può quindi essere positivamente accertata da questa A.G. -­‐ la conoscenza da parte dell’imputato della lingua italiana; -­‐ che il decreto di citazione a giudizio e l’avviso di conclusione delle indagini preliminari sono stati notificati all’imputato al domicilio eletto ex art. 161 c.p.p.: -­‐ che egli non è presente in giudizio; osserva: Ai sensi dell’art. 143 c.p.p. (come modificato dal D.LG.4/3/2014 n. 32) “l’accertamento sulla conoscenza della lingua italiana è compiuto dall’autorità giudiziaria”. La stessa disposizione prevede che la conoscenza della lingua italiana sia “presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano”. Il legislatore ha imposto all’Autorità Giudiziaria di accertare “la conoscenza” della lingua italiana non la “mancata conoscenza” della stessa. Ha stabilito inoltre che tale conoscenza sia presunta fino a prova contraria solo per chi è cittadino italiano. Ne consegue che, fino a quando la conoscenza della lingua italiana non è positivamente accertata, lo straniero ha diritto ad essere assistito da un interprete. Questo diritto, che l’art. 143 comma 1 attribuisce al solo imputato, è certamente esteso anche all’indagato in virtù della clausola generale prevista dall’art.61 c.p.p.. L’indagato ha dunque diritto ad essere assistito da un interprete al fine di “seguire il compimento degli atti” cui partecipa. La dichiarazione o elezione di domicilio non è un atto cui l’indagato (o imputato) partecipa, ma un atto che egli compie. Tuttavia questo atto è idoneo a produrre le conseguenze previste dall’art.161 comma 4 c.p.p. (e consente di procedere in assenza dell’imputato ex art. 420 bis c.p.p.) solo se è preceduto da un invito ad indicare un luogo ove gli atti del procedimento dovranno essere notificati (e quindi da una informazione in ordine alla esistenza del procedimento) ed è seguito dagli avvertimenti previsti dall’art. 161 commi 1, 2 e 3 c.p.p.. Tale “invito” e tali “avvertimenti” sono atti del procedimento rilevanti ai fini della regolare prosecuzione dello stesso ed essenziali perché l’indagato possa esercitare i propri diritti nell’eventuale successivo giudizio. Alla luce di tali considerazioni si deve concludere che, all’esito dell’entrata in vigore della legge 67/2014 (che ha recepito la direttiva 2010/64/UE), le elezioni di domicilio eseguite ex art. 161 da cittadini stranieri che non siano comparsi in giudizio sono valide solo se emerge dagli atti (e quindi può essere positivamente accertata dalla A.G.) la conoscenza della lingua italiana o, in mancanza, se l’invito ad eleggere domicilio e gli avvertimenti previsti dall’art. 161 commi 1, 2 e 3 sono stati rivolti o tradotti allo straniero nella sua lingua madre o in altra lingua veicolare. Nel presente procedimento non risulta che l’invito a dichiarare o eleggere domicilio sia stato rivolto all’imputato in lingua a lui nota e non risulta (né può essere positivamente accertato da questa A.G.) che l’imputato conosca la lingua italiana. L’elezione di domicilio che compare in atti, pertanto, è del tutto inidonea a raggiungere il proprio scopo. La circostanza che l’interpellato abbia indicato un indirizzo o individuato un domiciliatario, infatti, non consente di affermare che egli abbia compreso il motivo della richiesta e lo scopo cui la stessa era preordinata. La mancata traduzione o interpretazione dell’invito ad eleggere domicilio e degli avvertimenti previsti dall’art. 161 c.p.p. ha pregiudicato la possibilità per l’imputato di intervenire in giudizio. Ciò comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 lett. c) c.p.p. che non è mai stata sanata atteso che né l’avviso di cui all’art.415 bis c.p.p. né il decreto di citazione a giudizio, (ancorché tradotti ex art. 143 c.p.p.) sono stati notificati a mani dell’interessato. Alla nullità della notifica dell’Avviso di Conclusione delle Indagini Preliminari, consegue la nullità del Decreto di Citazione a Giudizio. Gli atti devono pertanto essere restituiti al P.M. Giudice Dott.ssa Lucia Vignale