Si presenta personalmente in ufficio una persona che dichiara le

Si presenta personalmente in ufficio una persona che dichiara le proprie generalità (o di cui sono note al
servizio le generalità) e segnala la sua preoccupazione rispetto ad un minore. Il servizio recepisce la sua
dichiarazione come segnalazione e procede nel modo opportuno.
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La segnalazione e la richiesta di anonimato vanno messe per iscritto?
SI’, E’ CERTAMENTE MEGLIO ACQUISIRLE IN QUEL MODO, ANCHE A FINI PROBATORI O COMUNQUE DI
FISSITA’ DI QUANTO AFFERMATO. NON E’ ESCLUSO, INFATTI, CHE L’OPERATORE POSSA ESSERE CHIAMATO
A RISPONDERE SUL PUNTO A DISTANZA DI ANNI (AD ESEMPIO IN QUALITA’ DI TESTIMONE), ED E’ EVIDENTE
CHE IL TRASCORRERE DI UN AMPIO ARCO TEMPORALE, NON FACILITA LA FEDELTA’ DEL RICORDO.
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Il segnalante può chiedere di rimanere anonimo successivamente alla segnalazione?
PUO’ CHIEDERLO, MA LA LEGGE E LA GIURISPRUDENZA NON VEDONO DI BUON OCCHIO LE SEGNALAZIONI
ANONIME (SPESSO ORIGINATE DA VOLONTA’ DELATORIA). IN CONSEGUENZA DI CIO’, SE DA UN LATO IL
SEGNALANTE PUO’ CHIEDERE DI RESTARE ANONIMO, L’ASSICURAZIONE CHE SARA’ COSI’ NON PUO’ ESSERE
DATA IN ALCUN MODO DAGLI OPERATORI, CHE, NON LO SI DIMENTICHI MAI, SONO (ALMENO) INCARICATI
DI PUBBLICO SERVIZIO, CON TUTTE LE RESPONSABILITÀ E GLI OBBLIGHI CONSEGUENTI.
SI CONSIDERI CHE IL SOGGETTO SEGNALATO ha un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i
documenti utilizzati dall'amministrazione nell'esercizio delLA PROPRIA ATTIVITA’, compresi gli esposti e le
denunce che hanno determinato l'attivazione di tale potere (Cfr. Cons. St. sez. IV, 19 gennaio 2012, sent. n.
231; id., sez. V, 19 maggio 2009, sent. n. 3081), non ostandovi neppure il diritto alla riservatezza che non
può essere invocato quando la richiesta di accesso ha ad oggetto il nome di coloro che hanno reso denunce
o rapporti informativi <…>, giacché al predetto diritto alla riservatezza non può riconoscersi un'estensione
tale da includere il diritto all'anonimato di colui che rende una dichiarazione a carico di terzi, tanto più che
l'ordinamento non attribuisce valore giuridico positivo all'anonimato (Cfr. Cons. St., sez. V, 28 settembre
2012, Sent. n. 5132; ID., sez. VI, 25 giugno 2007, Sent. n. 3601).
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Nel caso in cui la famiglia del minore chieda le generalità del segnalante al servizio, questo è
tenuto a darle anche se il segnalante ha richiesto di avvalersi dell'anonimato?
PREMESSO CHE UNA RICHIESTA IN TAL SENSO DEVE ESSERE AVANZATA, SALVO CHE VI SIANO INDAGINI
PENALI DIFENSIVE IN CORSO, PER IL TRAMITE DELL’ISTANZA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI,
SUL PUNTO LA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA ASSOLUTAMENTE PREVALENTE HA AFFERMATO CHE
“La tolleranza verso denunce segrete e/o anonime è un valore estraneo al nostro ordinamento giuridico.
Emblematico, in tal senso, è l’art. 111 Cost. che, nel sancire (come elemento essenziale del giusto processo)
il diritto dell’accusato di interrogare o far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico,
inevitabilmente presuppone che l’accusato abbia anche il diritto di conoscere il nome dell’autore di tali
dichiarazioni”.
LO sfavore verso le denunce e le dichiarazioni anonime emerge poi, a più riprese, dal codice
di procedura penale: si pensi, ad esempio, all’art. 240 c.p.p. in forza del quale i documenti
che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisti né in alcun modo utilizzati,
salvo che costituiscano il corpo del reato o provengano comunque dall’imputato; all’art. 195,
comma 7, c.p.p. che sancisce l’inutilizzabilità della testimonianza di chi si rifiuta o non è in
grado di indicare la persona o la fonte da cui appreso la notizia dei fatti oggetto dell’esame;
all’art. 203 c.p.p. che pure prevede l’inutilizzabilità delle informazioni rese dagli informatori alla
polizia giudiziaria quando il nome di tali informatori non venga svelato.
Da questa cornice emerge chiaramente che al diritto alla riservatezza, pure costituzionalmente
rilevante, non può certo riconoscersi ampiezza tale da includere il “diritto all’anonimato”
di colui che rende una dichiarazione a carico di terzi.
L’anonimato sulle denunce o sulle dichiarazioni accusatorie è, al contrario, come si è
visto, guardato con particolare sospetto dall’ordinamento: da qui l’evanescenza e l’infondatezza
di ogni tentativo volto a qualificare tale inesistente diritto all’anonimato come una prerogativa del diritto
alla riservatezza.
E’ STATO ALTRESI’ AFFERMATO CHE “non possono escludersi dall’accesso gli esposti e le segnalazioni
pervenute all’Amministrazione comunale, anche se già trasmesse al Giudice penale che, per effetto di
quelle, abbia incardinato un procedimento tuttora pendente; diverso discorso è invece a farsi relativamente
agli ulteriori atti di indagine penale, eventualmente delegata, che rientrano nel segreto istruttorio
regolato dall’art. 329 c.p.p. e rispetto ai quali non può esercitarsi l’accesso se non nelle forme consentite
dalla partecipazione al procedimento penale cui ineriscono” (Cfr. Cfr. T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, 30 ottobre
2008, Sent. n. 1160).
Non può pertanto seriamente dubitarsi che la conoscenza integrale dell'esposto (SEGNALAZIONE)
rappresenti uno strumento indispensabile per la tutela degli interessi giuridici dell'appellato, essendo
intuitivo che solo in questo modo egli potrebbe proporre eventualmente denuncia per calunnia a tutela
della propria onorabilità: il che rende del tutto prive di qualsiasi fondamento giuridico i dubbi sull'uso
asseritamente strumentale e ritorsivo della conoscenza dell'esposto, non potendo ammettersi che pretese
esigenze di riservatezza possano determinate un vulnus intollerabile ad un diritto fondamentale della
persona, quale quello dell'onore (Cfr. Cons. St. N. 5132/2011, CIT.).
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Nel caso in cui si presenti un segnalante che si rifiuta di dare le proprie generalità, la segnalazione
può essere recepita?
SI’, CERTAMENTE, ED ESSA DEVE ESSERE TRATTATA COME TALE, PROCEDENDO ALLE SEGNALAZIONI DEL
CASO, AD ESEMPIO LA PROCURA MINORILE, O QUELLA ORDINARIA, EVIDENZIANDO LE MODALITA’ DI
APPRENSIONE DI QUANTO SEGNALATO.
Resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento di cui doveste necessitare.
Cordialità vivissime.
Massimiliano Gioncada