ESTRATTO DELL’ACCORDO DI LOCK UP COMUNICATO ALLA CONSOB AI SENSI DELL’ARTICOLO 122 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998 COME MODIFICATO * * * Kinexia S.p.A. PREMESSA (I) In data 23 ottobre 2013 il Consiglio di Amministrazione di Kinexia ha deliberato, a valere sulla delega ricevuta ai sensi dell’art. 2443 del codice civile dall’assemblea straordinaria del 17 settembre 2013, di aumentare il capitale sociale a pagamento con conferimenti di beni in natura e quindi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma quarto, del Codice Civile, per nominali Euro 5.541.862,00, mediante emissione di n. 2.770.831 nuove azioni ordinarie Kinexia, prive di valore nominale ed aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, ad un prezzo unitario di emissione pari a Euro 2,00, senza sovrapprezzo, inizialmente non ammesse a quotazione (le “Nuove Azioni”), di cui un importo per complessivi Euro 4.417.862 (l’“Aumento di Capitale SS”) mediante emissione di n. 2.208.931 Nuove Azioni riservate in sottoscrizione alle società “HQ Industrial Assets S.r.l.”, “Dynameos S.A.”, “Focus S.a.s. di Annoni Paolo e Co.”, “Elena di Boschetti Dr. Giancarlo e C. S.a.s.”, e ai Sigg. Annoni Paolo Giuseppe e Campaiola Luca Massimiliano (i “Venditori SS”), da liberare mediante conferimento delle partecipazioni dagli stessi detenuti nella società Sun System S.p.A. pari a complessive n. 123.500 azioni ordinarie, rappresentative di circa l’84,44% dell’intero capitale sociale. (II) In pari data si è proceduto, mediante stipula di idoneo atto notarile, alla sottoscrizione, inter alia, da parte di Paolo Giuseppe Annoni (“Annoni”) della porzione di Aumento di Capitale SS ad essa riservata pari a complessivi Euro 731.182, mediante conferimento di n. 20.440 azioni ordinarie di Sun System S.p.A. (l’“Atto di Conferimento”). (III) L’Atto di Conferimento prevede che le sottoscrizioni dell’Aumento di Capitale SS e i relativi conferimenti siano sospensivamente condizionati, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1353 del Codice Civile, al mancato esercizio da parte dei soci di Kinexia del diritto loro riconosciuto dall’articolo 2443, quarto comma, del Codice Civile, ovverosia la mancata richiesta entro il termine di 30 giorni dall’iscrizione della dichiarazione con i contenuti di cui all’articolo 2343 quater, comma terzo, del Codice Civile – da parte di tanti soci che rappresentano, e che rappresentavano alla data della delibera di aumento del capitale, almeno il 5% del capitale sociale – di una nuova valutazione ai sensi dell’articolo 2343 del Codice Civile (la “Condizione Sospensiva”). (IV) Subordinatamente all’avveramento della Condizione Sospensiva e all’emissione delle Nuove Azioni, Annoni risulterà titolare di n. 365.591 Nuove Azioni (le “Azioni Annoni”). (V) Contestualmente alla stipula dell’Atto di Conferimento, Annoni, analogamente agli altri Venditori SS, ha sottoscritto con Kinexia un accordo di lock-up avente ad oggetto le Azioni Annoni che costituisce pattuizione parasociale in relazione a Kinexia rilevante ai sensi dell’art. 122 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998(l’“Accordo di Lock-Up”). (VI) In data 26 maggio 2014, Kinexia e i Venditori SS hanno stipulato un accordo transattivo e modificativo (l’ “Accordo Modificativo”) volto a definire in via transattiva l’ammontare dell’indennizzo dovuto a Kinexia da parte dei Venditori SS come conseguenza della violazione di talune dichiarazioni e garanzie relative a Sun System S.p.A. rilasciate dai Venditori SS in favore di Kinexia nell’ambito dell’operazione descritta in premessa (I) (l’“Indennizzo”); in tale contesto le Parti hanno modificato alcune previsioni dell’Accordo di Lock-Up, in particolare per quanto riguarda la durata del relativo vincolo, come meglio indicato nel presente estratto. L’Accordo Modificativo costituisce pertanto un accordo di modifica di patto parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998. A. SOCIETA’ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DEL PATTO PARASOCIALE L’Accordo di Lock-Up ha ad oggetto Kinexia S.p.A., società con sede legale in Milano, via G. Bensi n. 12/3, capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 60.301.318,86, rappresentato da n. 29.311.377 azioni ordinarie prive del valore nominale, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 00471800011. B. NUMERO DELLE AZIONI OGGETTO DEL PATTO L’Accordo di Lock-Up ha ad oggetto n. 365.591 azioni Kinexia, rappresentative del 1,2473% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, unica categoria di azioni emesse dall’Emittente, inizialmente non ammesse a quotazione. C. SOGGETTI ADERENTI AL PATTO PARASOCIALE Kinexia S.p.A., società con sede in Milano, via G. Bensi n. 12/3, capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 60.301.318,86, rappresentato da n. 29.311.377 azioni ordinarie prive del valore nominale, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano n. 00471800011, che non ha conferito alcuno strumento finanziario nell’Accordo di Lock-Up. Paolo Giuseppe Annoni, nato a Paderno Dugnano, il 10/06/1966, residente a Bovisio Masciago (MB), via Gorizia n. 42, codice fiscale NNN PGS 66H10 G220Z, che ha conferito le Azioni Annoni nell’Accordo di Lock-Up, rappresentative di una partecipazione pari al 1,2473% del capitale sociale di Kinexia. D. CONTENUTO E DURATA DEL PATTO Ai sensi dell’Accordo di Lock-Up, per Impegno di Lock-Up si intende: (i) non effettuare operazioni di vendita, atti di disposizione, salva la costituzione del diritto di pegno in favore di istituti di credito, o comunque operazioni che abbiano per oggetto o per effetto l’attribuzione o il trasferimento a terzi, a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, delle Azioni Annoni Residue (come di seguito definite) (ovvero di altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscano il diritto di acquistare, sottoscrivere, convertire in, o scambiare con, Nuove Azioni o altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscano diritti inerenti o simili a tali azioni o strumenti finanziari); (ii) non approvare e/o effettuare operazioni su strumenti derivati, che abbiano i medesimi effetti, anche solo economici, delle operazioni sopra richiamate; e (iii) non annunciare pubblicamente, salvo che ciò non sia imposto da specifici obblighi di legge, il compimento di alcuna delle operazioni di cui ai precedenti punti (i) e (ii), anche qualora tali operazioni debbano perfezionarsi successivamente al termine del periodo di lock-up. In base all’Accordo Modificativo, in parziale deroga a quanto precedentemente previsto dall’Accordo di Lock-Up, Annoni ha assunto l’Impegno di Lock-Up: (i) quanto a complessive n. 217.253 Azioni Annoni sino al 1 luglio 2014; (ii) quanto a complessive n. 72.418 Azioni Annoni sino al 30 giugno 2015 (le “Azioni Annoni sotto (i) e (ii), collettivamente, le “Azioni Annoni Residue”). Inoltre, in base all’Accordo Modificativo, le relative parti hanno previsto, come modalità di estinzione dell’Indennizzo, per la porzione rilevante, il riconoscimento a favore di Kinexia del corrispettivo lordo rinveniente dalla vendita sul mercato (o a terzi designati da Kinexia) di n. 75.920 Azioni Annoni (le “Azioni Vincolate all’Indennizzo”), vendita che potrà avvenire sulla base di specifiche istruzioni impartite a Annoni da parte di Kinexia. Per il massimo periodo consentito dalle legge, decorrente dalla data di stipula dell’Accordo Modificativo, Annoni non potrà cedere le Azioni Vincolate all’Indennizzo se non su istruzioni di Kinexia ai fini di cui al periodo che precede. E. UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE PRESSO CUI IL PATTO PARASOCIALE E’ DEPOSITATO L’Accordo di Lock-Up di cui al presente estratto è stato depositato presso il registro delle Imprese di Milano in data 28 ottobre 2013. L’Accordo Modificativo è stato depositato presso il registro delle Imprese di Milano in data 30 maggio 2014. F. TIPO DI PATTO PARASOCIALE Le pattuizioni dell’Accordo di Lock-up che rilevano ai sensi dell’art. 122 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”) sono riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 122, comma 5, lett. B) del TUF. L’Accordo Modificativo rileva, anche ai sensi del Regolamento Consob n. 11971/99, quale accordo modificativo di un patto parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122 del TUF. * * * Il presente estratto costituisce una sintesi dell’Accordo di Lock-Up, come modificato e integrato per effetto dell’Accordo Modificativo, ai soli fini della pubblicazione di legge. Ad ogni effetto ha valore esclusivamente il testo integrale depositato e comunicato ai sensi di legge. Milano, 30 maggio 2014
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