MARINE AVIATION & TRANSPORT INSURANCE REVIEW Comitato Direttivo: Andrea Dalle Vedove, David Gasson, Sean Gates, Lars Lange, Anna Masutti, Pablo Mendes de Leon, Alessandro Morelli, Claudio Perrella, Massimo Nicola Spadoni A cura di: Cristina Castellini, Responsabile Trasporti e Aeronautica - ANIA Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici SOMMARIO Gennaio 2014 - N. 1 anno IV Marine Marine Workshop: le sfide del terzo millennio di Sergio Stolfa 3 Assicurazione e Flexitank di Paolo Lovatti 6 Convenzione SUA e il caso dei marò di Alfredo Dani 14 Aviation I diritti dei passeggeri nella policy del trasporto aereo: il recente confronto in sede comunitaria sui temi salienti dell’attuale riforma di Doriano Ricciutelli 20 Servizi di assistenza a terra e assicurazione. Le novità della circolare ENAC di Anna Masutti e Marialisa Taglienti 25 The European and American Roadmaps on RPAS, a review by Arthur Flieger 29 Regolamento ENAC sui Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto del 16 dicembre 2013: alcuni profili di rilevanza assicurativa di Andrea Lanzaro 33 Transport Alcune riflessioni in materia di polizze danni per conto di Alessandro Morelli 41 Legittimazione ad agire nella CMR in alcune recenti pronunce giurisprudenziali di Claudio Perrella 46 INSURANCE REVIEW MARINE AVIATION & TRANSPORT gennaio 2014 - numero 1 p. 2 Ilpaneldeirelatoriperil“MarineWorkshop:les idedelterzomillennio“,tenutosiil 28novembre2013nell’ambitodel2ndInternationalInsurancemeetingdiCunningham LindseyLercari. A COMPREHENSIVE GLANCE ON THE MARINE, AVIATION & TRANSPORT WORLD Theideaistosupplyandupdateourassociateswiththelatestlegislative juridical developments at a national and European level. Our aim is to presenttheinformationinawaythatiseasytoaccessanduse.Webelieve that this newsletter will ill an important gap due to the fact that most journals and legal reviews are often complex and it takes a lot of timeto indtheinformationrequiredbyinsurancestaff. DISCLAIMER TheobjectiveoftheReviewistoinformitsreadersandnottosuggest underwritingpracticesorotherbehaviourswhichmayaffectcompetitionorrestrainfromactingaccordinglytotheapplicablenationalcompetition and antitrust laws and to the European competition legislation. Whilst every care has been taken to ensure the accuracy of the papersandarticlesatthetimeofpublication,theinformationisintendedasguidanceonly.Itshouldnotbeconsideredaslegaladvice. gennaio 2014 - numero 1 ARINE WORKSHOP: LE SFIDE DEL TERZO MILLENNIO Sergio Stolfa Direttore Generale presso Gruppo Lercari INSURANCE REVIEW MARINE AVIATION & TRANSPORT M p. 3 Nell’ambito del "2nd International Insurance Meeting" organizzato a Milanoil28novembre2013dallasocietàCunninghamLindseyLercari (GruppoLercari)nellanuovasededellaRegioneLombardia,siètenuto un interessante workshop incentrato sulle s ide che attendono il ramoassicurativopiùantico(chehadatovitaalconcettostessodiassicurazione)inunterzomillenniochesemprepiùsaràcaratterizzato daitemidellaglobalizzazioneedalvorticosoecostanteprocessoevolutivodelmercatoedeicontestigeo-politici. Nonostante sia un settore “di nicchia” e di minor incidenza percentualerispettoaivolumicomplessivigestitinelnostroPaese(pocopiù di 700 milioni di euro pari all’1,75% del totale ramo danni), il ramo trasportièchiamatoarispondereallesemprepiùpressantiediversiicateesigenzediunaclientelache,asuavolta,deveconfrontarsicon unmondosemprepiùglobalizzatoecompetitivonelqualeriemergono rischi dal sapore antico ma prepotentemente attuali (si pensi, ad esempio alla pirateria), dai forti impatti umani ed economici, che richiede un costante monitoraggio degli scenari internazionali ed un confrontoconleIstituzioni. Cristina Castellini, Marine, Aviation and Transport Manager ANIA nell’introdurre i lavori insieme con Giovanni Lercari, Presidente di ContecLercari(societàdelGruppoLercarispecializzatanellagestione liquidazione di sinistri Trasporti) non ha mancato di sottolineare il ruolostrategicodelramoneiconfrontideivariattoridelcicloeconomico industriale e commerciale con particolare riguardo alla movimentazionedellemerci,sianoesseprodotteetrasportatenelperimetroeuropeoonelpiùvastocontestomondiale. p. 4 Tutto ciò mentre la cantieristica internazionale ha realizzato nuove maxinaviportacontainerdicapacitàsinoa18.000TEUselanormativasibasasuInstituteCargoClauseschehannoormaisuperatoilmezzosecolodivita,anchesemodi icatenel2009,coniproblemichene conseguonointerminidisicurezzaedicumulidirischio. INSURANCE REVIEW MARINE AVIATION & TRANSPORT gennaio 2014 - numero 1 PaoloLovatti,ExecutiveConsultantMarineGlobaldiNationaleSuisse haevidenziatoles idecheattendonoglioperatoridelRamo,siaperla parte sottoscrittiva, sia per quella sinistri.Il numero di soggetti e interlocutoriconiqualideveconfrontarsiunoperatoredelramonelcontestoattualeècresciutoinmodoesponenzialeelas idacomportailpassaggiodaunapprocciosettorialeadunavisioneglobale“andandooltre” i con ini della tradizione e di una normativa ormai ampiamente superataesullaquale,congrandissimafaticasista inalmentecercandodiintervenireanchealivellodiorganismiinternazionali. InunsettorequalequelloMarinenonpotevamancarelatestimonianzadeiriassicuratori,rappresentati, nellacircostanza,daGiorgio Marzano,SeniorClaimsManagerMunichReItalycheharicordatol’importanzaedilvaloreaggiuntodiunadeguatoriskmanagement. Laprevenzionedelrischiorivesteinfattiun’importanzafondamentale, troppo spesso non adeguatamente presa in considerazione, come i fattidimostrano.SipensialcasodellaCostaConcordiaestremamente rappresentativodelfattocheleregolenonsonodipersésuf icientise poinonvengonorispettate. Di forte impatto, anche la testimonianza di Gabriele Palandri, Group Insurable Risks Manager di Finmeccanica, che – nel portare la testimonianza del mondo produttivo – ha evidenziato come, per trovare quella lessibilitàetempestivitànellerispostealleesigenzediunodei principali gruppi industriali a livello mondiale nel settore delle alte tecnologie,siaspessocostrettoarivolgersialmercatointernazionale, prevalentementeinglese. L’AmministratoreDelegatodiContecLercari,PaoloGianettasièposto provocatoriamenteladomandasulperchégliinterventidiperitieloss adjuster vengano troppo spesso promossi “a posteriori”.La profonda conoscenzadellecriticitàdellevarietipologiemerceologicheeditrasportoconsentirebbeinfattiadette igureprofessionalididareunsigni icativocontributoagliaddettiailavoriinterminidiriskanalysise loss prevention, anche per quanto riguarda la fase del trasporto e dellamovimentazione. p. 5 Gianetta ha poi evidenziato una certa sudditanza culturale verso il mercato inglese (le clausole sono quasi tutte inglesi!) laddove si potrebbe forse pensare, per cambiare la situazione, ad una produzione autoctona,ancheseèinnegabilechel’internazionalitádeirischi,propriadelsettore,implicalanecessitàdiconvergeresuclausolariinternazionali,atuttinoti. INSURANCE REVIEW MARINE AVIATION & TRANSPORT gennaio 2014 - numero 1 Gianettasièfattoin inepromotorediunainiziativacheharaccoltoi consensidimassimadeglialtripartecipantiecioèlacreazionedicamerearbitralinellequalidibattereilcontenziosotrasporti.Ciòpoiché, inuncontestocheaccomunailramoatuttoilrestodell’universoeconomico nazionale, tempi e competenza delle giustizia civile italiana sono incompatibili con una rapida soluzione delle vertenze, anche a causadellaprevalentefocalizzazioneepreparazionedeinostriorgani giudiziarisutematiche“extramarine”. Sul punto Omero Lagostena, Marine & Aviation Claims Manager AXA CorporateSolutions,purconcordandosullaproposta,haricordatocomegiàinpassatovennesuggeritaunasoluzionediquestotipochedovette però fare i conti con la vischiosità e resistenza al cambiamento del nostro sistema, anche se indubbiamente si tratta di strada che si dovrebbeprovarenuovamenteapercorrereesullaqualeillegislatore sembraesseredivenutopiùsensibile. gennaio 2014 - numero 1 SSICURAZIONE E FLEXITANK Paolo Lovatti Executive Consultant Marine Global Nationale Suisse INSURANCE REVIEW MARINE AVIATION & TRANSPORT A p. 6 Premessa Perchéparlaredi lexitank?Cos’èinnanzituttoun lexitank? Un lexitank è un contenitore lessibile e impermeabile in materiale termoplasticopredispostoperadattarsiall’internodiuncontainerbox da20’chevieneinpraticatrasformatoinuntankcontainerutilizzato periltrasportodiliquidialimentariechimicinonpericolosi. La determinazione della pericolosità delle merci è stabilita dall’International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code predisposto dall’IMO. I lexitank sono usualmente mono uso e non sono riutilizzabili in quantofral’altrononsonopiùgarantitidalproduttore. Solitamentesonoditipoadoppiavalvolaconquellasuperioreutilizzata per il carico; ciò permette di eliminare quasi totalmente gli spazi vuoti,riducendoalminimol’instabilitàdelliquidoall’internodelcontainer. Inrelazionealloroutilizzopossonoaverelanecessitàdiesserecerti icatiadesempioHACCP,ISO9001-2008,oppureconlecaratteristiche previstedallaFoodandDrugAdministrationstatunitense. L’introduzionediquestosistemaperiltrasportodiliquidirisaleacirca venti anni fa, ma la crescita nel loro impiego è stata esponenziale soprattuttonegliultimiannicontrendannualidisviluppotrail15%e il20%.Ciòèanchedovutoallacarenzaditankcontainere,diconseguenza,alloroelevatocostodinoleggio. p. 7 Nonostante questo loro utilizzo sempre più importante, non esistono normative internazionali che ne regolino l’impiego. Tuttavia la COA - ContainerOwnersAssociation-sièdotatadiun CodeofPracticeche comprendeunaseriediregoledaseguirenellafabbricazioneecollaudodei lexitanknonchénelloroutilizzocombinatoconicontainer. Atuttiglieffetti,illorotrasportodeveessereconsideratocometraf ico multimodale. INSURANCE REVIEW MARINE AVIATION & TRANSPORT gennaio 2014 - numero 1 Vantaggi e svantaggi E’opportunoanalizzarequalisonoiprincipalivantaggieglisvantaggi che possono derivare dall’utilizzo dei lexitank in tutte le tipologie di trasporto,ancheinun'otticaassicurativa. Ivantaggi: eliminazione delle problematiche di contaminazione derivante sia daaltricarichicontiguisiadallascarsapuliziadellecisterne; eliminazionedelleperditederivantidacalopeso; riduzione dei costi rispetto a quelli di posizionamento e nolo dei tankcontainer; ottimizzazione dell’utilizzo degli spazi all’interno di un container box.Rispettoauncaricodiliquidiinfustisipuòotteneresinoaun 40%inpiùdicarico. Glisvantaggi: nonneèpermessol’utilizzoperlemercipericolose; perloscaricoèrichiestol’utilizzodipompe; possibiliproblemidismaltimentodei lexitankusati;inoleggiatori dicontainerusualmenteri iutanoilritirodeglistessinelcasoincui all’internosiapresenteun lexitankusato; costipotenzialidipuliziaesmaltimentoaseguitodisversamento; contaminazionedialtricarichi/containeraseguitodisversamento; possibili danneggiamenti alla struttura del mezzo di trasporto del container. Caratteristiche dei flexitank e selezione dei container Conl’abbassamentodeicostidiproduzionesistimacheil95%dei lexitanksiautilizzatoperunsoloviaggio.Ciòèanchedovutoalfattochei costidipuliziaeriposizionamentosonomaggioridiquellidifabbricazione. INSURANCE REVIEW MARINE AVIATION & TRANSPORT gennaio 2014 - numero 1 p. 8 Lalorocapacitàvariafra10.000e24.000litriinrelazionealladensità delliquidomacomevedremoquestomassimoèoggettoattualmentedi indagini e valutazioni tecniche. Inizialmente erano stati progettati per uncaricomassimodi16/17toncheviaviaèstatoincrementatosinoa 28tonperuncaricocomplessivo,comprensivodelcorpocontainer,di circa35ton.Icontainersonostatioriginariamenteprogettatipercaricaremercisolide.Pertantoildimensionamentodelleparetihatenutoin considerazionesoloifattoriconosciutitipicidicarichiaventicaratteristiche di staticità e frizione, senza più modi icarli in funzione di nuovi utilizzi.Ladistribuzionedellemassediun lexitankinuncontainercon pressioni continue sia verticali che orizzontali ha portato a dover fare nuove valutazioni sui volumi trasportabili. Da ciò deriva, ad esempio, cheèimportantecheleparetidelcontainersianoinlamieraondulatae nonpannellilisci. E'essenzialechei lexitanksianoriempitisinoallaloromassimacapacitànominaleinquantouncaricoridottodeterminaunasuper icieliberaconeffettiidraulicidi luttuazioneduranteiltrasportodif icilida controllare.Duranteleoperazionidicaricosarebbepertantoopportunoutilizzareuncontatoreperveri icarel’esattezzadelcarico( /-500 litri),poichél’ispezionevisivapotrebbeessereimprecisa. I lexitanksonofabbricatisecondodiversetipologie,inunicostratooppureinmultistratoecondifferentimaterialiplastici,maperlamaggior parteinpolietilene.E’importantecheilcaricatorevalutiattentamente conilsuofornitorelecaratteristichetecnicheaf inchévisiacompatibilità rispetto al prodotto che deve essere trasportato. Per i multistrato ognifaldadovrebbeavereunospessoreminimodi125micronelostratoesternodovrebbeaverecaratteristicheditessuto. Misure da adottare prima della caricazione in un container Indipendentemente dalle caratteristiche del lexitank e del container, primadellacaricazioneènecessariochel’utilizzatoreadottiprocedure dicontrollospeci iche,veri icando,inparticolare,che: ilcontainersiastrutturalmenteintegrocontuttelesuper icidicon- tattolisceesenzaprotuberanzeacuminate.L’idoneitàstrutturaleè un fattore da tenere in massima considerazione tanto è che alcuni produttori di lexitank suggeriscono l’utilizzo di container con un massimo di 3/5 anni di anzianità e che non abbiano subito precedentidannistrutturali; gennaio 2014 - numero 1 p. 9 ilcontainerrisultipulitoesenzaresiduiancheolfattividerivantidal caricoprecedente; pulite,senzachiodi,vitioaltrisistemidi issaggioutilizzatipercarichiprecedentemente; i sistemi di chiusura in generale presenti sulle due porte operino correttamenteesenzasforzo; e comunque tutti i criteri di veri ica che dovrebbero essere sempre adottatialmomentodellapresaincaricodelcontainer. INSURANCE REVIEW MARINE AVIATION & TRANSPORT il pavimento sia senza imperfezioni e le tavole risultino livellate, Perunmiglioutilizzodel lexitankalcuniproduttorispecializzatimettonoadisposizionedeiloroclientiunachecklistdaseguirenellaselezionedeicontainer.E’importantechequaloranonsianosoddisfattiicriteriprevisti,ciòsia noti icatoalnoleggiatorerichiedendonelasostituzione.Inognicaso,al inedilimitarelapossibilitàdiabrasionicontroi montantidelcontainer,vienesuggeritol’inserimentofraparetie lexitank di cartone ondulato, carta pesante o fogli di polistirene. Inoltre è prassicomunechelacaricazionedel lexitanksiaeffettuataconlaporta sinistra del container serrata. Per evitare che il lexitank pieno possa sporgereinfasedicaricazioneoquandolaportadidestravieneaperta, ènecessariocomunesistemaresuquestovanounaparatiadicontenimentopredispostaconmaterialidiversiinrelazioneallamassachedevonocontenereinunasituazionestatica. Caricazione dei container con flexitank E’fattoobbligo alcaricatoredidichiararealvettorel’utilizzodi lexitankall’internodelcontainerconevidenzasullapolizzadicaricoperle necessarievalutazionidapartedelvettore.Inconsiderazionediciòil posizionamento dei container con lexitank a bordo delle navi deve essere attentamente valutato in funzione di due fattori rilevanti che possonoessereincon littofraloro. Perridurrel’impattodelleforzecinetichecheagisconosulcontainereil suo contenuto, sarebbe preferibile uno stivaggio nella parte inferiore dello scafo vicino alla linea di centro. Infatti tali forze possono essere tanto più elevate quanto più ci si sposta verso l’alto rispetto a questa linea.Tuttaviasein funzionedellatipologiadellemerciilcomandante ritengacheincasodicolaggioodispersionedelcaricosipotrebbeveriicareunmalfunzionamentodeisistemidigestionedellelineedistivaggio o di danneggiamento della stiva o dei container sottostanti, sarà preferibileunacaricazionesopracoperta. gennaio 2014 - numero 1 p. 10 In linea generale si stima che la miglior caricazione debba essere eseguitainprimalineasopracoperta. INSURANCE REVIEW MARINE AVIATION & TRANSPORT Per le ragioni che saranno in seguito indicate, è altresì condizione essenzialecheilcaricatoreforniscaallanaveinformazionidettagliatesulle caratteristiche merceologiche dei beni da trasportare inclusa, ad esempio,laloropossibilitàdisolidi icare.Ciòdovrebbeessereriportato anchenell’etichettaturadaporreall’esternodelcontainerevidenziando chesitrattadiuntrasportodiliquidi,perpermettereunhandlingpiù attento da parte di tutti i diversi operatori coinvolti in questo tipo di trasportomultimodale. Alcuniarmatoririchiedonoanchel’indicazionediunrecapitotelefonico diemergenzachesiaingradodirispondere24oresu24perinterventi appropriati. Quanto è sicuro un trasporto con flexitank Ognitipoditrasportohaipropripuntideboliediforzaenonesisteun sistemaperfetto.Ilsistemaditrasportodi lexitanknonèspeci icamenteregolamentatoenonfacapoadalcunaorganizzazionecentralizzata. Neconseguechenonèpossibileaverestatistichedimercatochepossanofornireindicazioniperinterventimirati.Tuttoèlasciatoalledecisionideisingoli,sianoessiproduttoridi lexitank,caricatori,spedizionieri, armatoriovettoriingenere. Uno dei maggiori operatori internazionali, specializzato in questo tipo ditrasporti,harecentementedichiaratocheidanniderivantidaunuso improprio dei lexitank devono essere considerati marginali. Possono comunque rappresentare un problema in relazione ai costi operativi chepotrebberoderivaredalleconseguentioperazionidipulitura,dalle operazionidiinterventid’emergenzaedairitardiincuilanavepotrebbeincorrerepereffettuareinterventidicontenimentoedipulizia. Occorre anche ricordare che un'altra tipologia di danno tipica del trasporto con lexitank può riguardare la deformazione delle pareti del containerincuiil lexitankeraposizionato.Ciòpotrebbederivaredaun cattivohandling,maanche,comegiàindicato,dalnoncorrettoriempimentodel lexitank,daunpesoeccessivodellamercecontenutaoppure dadannistrutturalipreesistenti.Ildannoalcontainernonsigni icache ne deriverà anche una fuoriuscita di liquidi dal lexitank anche se la probabilità aumenterà tenuto conto che si potrebbero creare nella strutturadelcontainerspigolitaglienti. gennaio 2014 - numero 1 p. 11 Come si stanno muovendo le organizzazioni internazionali L’IMO (International Maritime Organization) – l’Agenzia specializzata delleNazioniUnitechepromuovelacooperazionefragliStatiinmateriadisicurezzanellanavigazione-èattualmenteconcentratasullosviluppodellemisureperprevenirelaperditadicontainerepiùingeneraledellenavichelitrasportano,conlapossibileconseguenteperditadi viteumane. INSURANCE REVIEW MARINE AVIATION & TRANSPORT L’attenzioneèparticolarmenterivoltaall’accertamentodellamassadei singolicontainer,periqualiunadichiarazionefraudolentadelpesoda parte del caricatore potrebbe portare a valutazioni errate da parte dell’armamentonelladistribuzionedeicarichisullanave. Più marginale appare la tematica della caricazione dei lexitank per i qualil’indicazionepotrebbeesserequelladipermetterel’utilizzodimisurestandardsinoa24ton. A questa iniziativa si oppone lo IUMI – International Union of Marine Insurance–cheinunrecentecomunicatostampaharichiestodilimitarel’impiegodei lexitanka18tonulteriormenteridottea15toninacque oceaniche soggette a condizioni meteo marine particolarmente stressanti. QuestarichiestaèsupportataanchedaunrecentestudiodelGermanischeLloydchesuggerisceparametriidenticiaggiungendocheessivalgonopercaricazionisunavidilunghezzasuperiorea170metri. Infattiifattoridiaccelerazionelateralechepossonoin luirenellavalutazionesonotantopiùelevatiquantominoreèlalunghezzadellanave cherisultapiùespostaallaforzadelmotoondoso. Aspetti assicurativi Per rispondere alla domanda iniziale, è opportuno parlare di lexitank inquanto,seppuresitrattidiunsettoredinicchia,èunametodologiadi trasportoinevoluzioneperlaqualegliassicuratorisonochiamatisemprepiùfrequentementeadarerisposte. Rispostenonsempreovviemaperlequalivièlanecessitàdimaggiori approfondimentispeci ici. Cercheremodianalizzareiprincipaliaspettidiquestatipologiaditrasporto: p. 12 in base all’esperienza maturata, seppur frammentata, può essere affermatochedaunpuntodivistadidanni materialiedirettialle merci,nonvièmaggiorpericolositàrispettoauntrasportodiliquidi in fusti o con altri sistemi, a condizione che siano rispettate le indicazioni precedentemente elencate. Facendo una valutazione complessiva, in un trasporto effettuato utilizzando un lexitank vi potrebbeessereunamaggiorpossibilitàdiperditatotaledelcontenuto a seguito di una sua rottura per cause esterne, bilanciata dal minorrischiorelativoacontaminazioneoacalopeso; INSURANCE REVIEW MARINE AVIATION & TRANSPORT gennaio 2014 - numero 1 particolareattenzionedeveesserepostadalcaricatorenellascelta del lexitank e del container. Una scelta impropria o un controllo carentedurantelacaricazionepotrebberoportareaunri iutodegli assicuratoriall’indennizzotenutocontocheessipotrebberoinvocare,secondoicasi,lade icienzad'imballaggio,l’inidoneitàdelcontainerolapreesistenza,primadell’iniziodeltrasporto,dellecause chehannopoideterminatoildanno.Unarispostaaquestoproblemapotrebbeesserel’attuazionediun’analisidilosspreventionche prenda in considerazione tipologia del carico, nominativo degli operatoriedeifornitorispecializzatiutilizzati,proceduredaadottarenellacaricazione,procedurepredisposteincasodisinistro; in caso di danno al container a seguito di deformazione delle sue pareti,ilrisarcimentodariconoscerealnoleggiatoreresteràatotalecaricodelcaricatoreodelmittente.Infattiilmercatoassicurativo potrebbe non essere disponibile a garantire questa tipologia di rischiononcon igurandosil’accidentalità; èimportantecheinfasediassunzionedelrischioilproponentedi- chiaril’utilizzodi lexitankneitrasportiassicurati,af inchél’assicuratore possa valutare il rischio adeguatamente secondo i propri parametriefacendoriferimentoalleconsiderazionitecnichesopra considerate. Contratti di noleggio Nei contratti di noleggio l’armatore usualmente identi ica a carico di chipotrebberoessereleresponsabilità,interminididanneggiamentie dicostidirettieindiretti,derivantidallafuoriuscitadiliquididalcontaineredal lexitankmentreessieranotrasportatiabordodellanave, delmezzoditrasportoterrestreoingiacenzaneiterminal. gennaio 2014 - numero 1 p. 13 Inoltre,nelmomentoincuièemessalarelativapolizzadicarico,spessoèrichiestaidenti icazionecontrattualedellaparteresponsabiledel posizionamentoedelcaricodel lexitanknelcontainer. E’evidentel’attenzionepostadagliarmatorisulleperditecheessipotrebberosubireesulleresponsabilitàdicuipotrebberoesserechiamatiarisponderedaparteterzi. INSURANCE REVIEW MARINE AVIATION & TRANSPORT Perrenderepiùef icacelalorodifesa,unnumerosemprecrescentedi armatori richiede, in aggiunta agli obblighi contenuti nella Polizza di Carico,lasottoscrizionediunaLetterofIndemnityandGuaranteespeci icaperquestotipoditrasporti. Essa può richiedere la stipulazione da parte del caricatore di una copertura assicurativa con un massimale di responsabilità minimo di US$ 5.000.000. Tuttavia alcuni vettori possono richiedere massimali piùelevatieaddiritturacoperturesenzalimite. Questi documenti sono di portata molto ampia a tutto bene icio degli armatoriesembranoprevedereun’inversionedell’oneredellaprovaa caricodelcaricatoreriguardoleresponsabilità,nelmomento incuisi dovesse veri icare una fuoriuscita del carico con conseguenti danneggiamenti. LaCOA,traleproprieregole,haprevistocheglioperatorieiproduttori associati si dotino di una copertura RC Prodotti con un massimale non inferiore a US$ 5.000.000 per singolo avvenimento, sottoscritta conunprimarioericonosciutoassicuratore.Ciònonmodi icalaposizionedelcaricatoreinquantoquestinonpotràutilizzaredirettamente la copertura nei confronti della compagnia di navigazione, che sarà pertantoeventualmenteutilizzabileincasodiun’azionediregresso Ilmercatoassicurativotradizionalenonrisultaattualmentepreparato a garantire questa tipologia di rischio, anche in considerazione del massimaleillimitatochemoltecompagniedinavigazionesonoorientatearichiedere. Maggiori possibilità potrebbero essere individuate presso i P&I Club maciòpotrebbedipenderedallamassacriticadeipremidisponibili. Saràpertantonecessarioperilmercatoassicurativoseguireconattenzione l’evoluzione di questa tipologia di trasporti, per rispondere in manieraadeguataalleesigenzedell’utenza. gennaio 2014 - numero 1 ONVENZIONE SUA E IL CASO DEI “MARÓ“ Professor Alfredo Dani Università degli Studi di Genova INSURANCE REVIEW MARINE AVIATION & TRANSPORT C p. 14 Chiscrive,essendosioccupatodipirateria indaiprimigiornidellasua recrudescenza – soprattutto – in alcune aree dell'oceano indiano, ha seguitoconattenzioneilcasodellam/cEnricaLexieedell'asseritauccisione da parte di due fanti di marina appartenenti al Battaglione San Marco,distaccatisullanaveitalianaadifesaantipirateria,diduepersoneritenutepiratimarivelatesi,troppotardi,innocuipescatoriimbarcatisulmotopescaStAnthony. Talesinteticissimadescrizionedelfatto(egrandepartediquantoverràscrittopiùoltre)siavvaledelbene iciodeldubbioinquantolagestionedituttalavicenda,daparteindianaedaparteitaliana,èstata condottaconevidentileggerezzaeapprossimazione,consentendoche simischiasserononopportunamenteproblemigiuridiciestremamente complessi ed iniziative politiche e diplomatiche – a dir poco – avventurose(ariprovacheleeleganzedeldirittointernazionaleprecipitano quasi tutte le volte che le circostanze costringono a fare sul serio). Delresto,l'opinionepubblica(indianaeitaliana)elastampanonspecializzata non hanno, in genere, affrontato il fatto, in sé tragico, con la luciditàelaprudenzachesarebberostatenecessarie. Ne è derivato un nuvolone di disinformazione nel quale, a tratti, compaionobrandellidirazzismoediodiopostcoloniale.AleggiaKiplinge il “fardello dell'uomo bianco”; i nostri Marò sono “eroici” (perché, di grazia?). gennaio 2014 - numero 1 p. 15 Ancoraieri(15gennaio2014,n.d.r.)leggiamosuunquotidianolalettera di un lettore (pubblicata senza alcun commento) del seguente, testualetenore: INSURANCE REVIEW MARINE AVIATION & TRANSPORT “Lineaduracongliindiani.E'tornatad'attualitàlaquestionedeiMarò inIndia,conilrinnovatopericolodiunacondannaamorte.Colpevole dituttoquestoèancheilcaposupremodelleforzearmate,quelPresidentedellaRepubblicache,sapendocheinIndiaesiste,percertireatila penadimorteavrebbedovutori iutarsidirestituirli.Dasemprel'Italia el'Europaneganol'estradizionedidetenutiversoStatidovevièquesto rischio. Ma poi, con chi ci stiamo confrontando? Con una nazione che ino a pochi anni fa era una colonia di una potenza europea, con una nazionechenonha,tranneGandhi,espressoaltrepersonalitàdispicco. Devo dire che stanno compensando queste loro mancanze sfogandosi suiduemilitariitaliani.Elofannosoloperchésannoche,inquantoitaliani,nonhannoun'autoritànazionaleingradodiproteggerliadeguatamente.B.C.E-MAIL”. Ognicommentoapparesuper luo. I fatti, pur nelle discordanze esistenti tra la versione indiana e quella italiana,possonobrevementevenirericostruiticomesegue. La m/c Enrica Lexie, di bandiera italiana, proveniente da Singapore e diretta a Djibuti, aveva a bordo una pattuglia di sei fucilieri di marina appartenentialBattaglioneSanMarco,imbarcatiinfunzionediprotezionecontrolapirateriaaisensidell'art.5dellalegge2agosto2011,n. 130, che ha convertito (con modi icazioni) il decreto-legge 12 luglio 2011,n.107. Inbaseatalenormativa,integratadalDecretoMinisteriale(Difesa)1° settembre 2011 (G.U. 12 settembre 2011, n. 212) i militari imbarcati avevanolaquali icadiuf icialieagentidipubblicasicurezza;leregole di ingaggio erano stabilite dal Ministero della difesa e l'uso delle armi dipendeva esclusivamente dal comandante militare e non dal comandantedellanavesucuiimilitarieranoimbarcati.Lescortearmatesonosoggettealcodicepenalemilitaredipace. Il15febbraio2012–versioneitaliana–unaimbarcazionenonidenti icatasiavvicinavaallam/c EnricaLexie.Imilitariimbarcatisuquest'ultimainviavanovarisegnalidiavvertimentoemostravanolearmi;quindi sparavano in acqua (non verso l'imbarcazione sconosciuta) alcune raf iche. gennaio 2014 - numero 1 p. 16 Difatto,lanavemisteriosaerauninnocuopeschereccio,ilSt.Anthonye duepescatoririmanevanouccisi. L'ipotesicheicolpimortalifosserostatiesplosidaaltranave,fralediverse che in quel momento incrociavano in zona, non appare molto plausibilee,inognimodo,resta,appunto,un'ipotesi. INSURANCE REVIEW MARINE AVIATION & TRANSPORT Al momento del fatto la m/c Enrica Lexie si trovava a 22,5 (o a 20,5) migliadallecostedelKerala;quindinellazonacontigua(ilmareterritorialedell'India,ecosìdelloStatodelKerala,siestendeperletradizionali 12migliadallacosta)enella ZonaEconomicaEsclusiva (ZEE)chel'Indiahaistituito.Sitrovava,quindiinaltomareaisensidellaConvenzione UNCLOS,1982. Nessunoabordo,sembra,sieraaccortodiquantoeraaccadutoelanaveavrebbetranquillamenteproseguitonelsuoviaggioversoDjibutise nonfosseperunostratagemmaquantomenospregiudicatodelleAutorità indiane: il Comandante, infatti, sentiti l'armatore e (ad opera del comandodellapattugliamilitare:masulpuntovièincertezza)iMinisteri della difesa e degli esteri, acconsentì a deviare verso il porto di Kochial ine–ingannevole–diidenti icarealcunipiratichesarebbero staticatturatilanottedell'incidente. GiuntalanavenelportodiKochiduefucilieri,SalvatoreGironeeMassimiliano La Torre, venivano imputati di omicidio ed arrestati; la nave stessavenivaalungotrattenutaepoiliberataparecchiotempodopo. Le Autorità indiane, quindi, si erano impossessate dei due fucilieri con l'inganno. Trovandosi la nave in alto mare (ben poco fondamento ci sembra – possono avere alcune tesi abbozzate da parte indiana circa i poteri dello Stato costiero sulla zona contigua o sulla ZEE) in nessun modo(senon,appunto,attraversol'inganno)leAutoritàindianeavrebberopotutoimpossessarsidellanaveecosìdellepersonesudiessaimbarcate. Sorprendentemente,l'ingannodicuisièdettononsembrasiastatooggettodiprotestedaparteitaliana,evidentementeconvinta(comecidice certadottrinachesièoccupatadelcaso)chel'ingannofosseunalegittima ruse de guerre (o, per usare le parole della stampa indiana, una smartmove) inalizzataadattrarreilpresuntoreoinunatrappola.Certamentetuttociòcheèavvenutosuccessivamentenon avrebbepotuto veri icarsi se i due fucilieri non fossero stati, nel modo che si è detto, postinellemanidelleAutoritàindianeedilproblemadellagiurisdizione gennaio 2014 - numero 1 p. 17 avrebbeassuntoconnotatidiversi. La vicenda, partita male, proseguiva malissimo con la sentenza del 22 maggio 2012 dell'Alta Corte dello Stato del Kerala, cui candidamente (avanzandoargomentazionigiàsvoltealivellodiplomatico)ilGoverno italiano e i due fucilieri si erano rivolti per contestare la giurisdizione indianaadecidereilcaso. INSURANCE REVIEW MARINE AVIATION & TRANSPORT LaCorteriaffermavalagiurisdizioneindianaedelloStatodelKerala,in unasituazionechevedevaiduefucilieriincarceratiel'opinionepubblica(supportatadallastampalocale)inferocitaperl'asseritoomicidiodei duepescatori. AquestopuntoilGovernoitalianopresentavaricorsocontrolasentenzadell'AltaCortedelKeralaallaCorteSupremadiNuovaDelhilaquale, dopomoltirinvii,consentenzadel18gennaio2013decidevachelo StatodelKeralaeraprivodigiurisdizione,limitandosilagiurisdizione statualealmareterritoriale(12miglia)mentreilfattoeraavvenutoin acquequali icabilicomeZonaContiguae/oZonaEconomicaEsclusiva sullequali,peraltro,sussisterebbelagiurisdizionedell'UnioneIndiana. Conseguentemente–edilrisultatopuòconsiderarsipositivo,datoilclimafortementeostilechesieracreatonelKerala–ilcasovenivaaf idatoadunaCortespeciale,dacostituirsiaNuovaDelhi,davantiallaquale avrebberopotutoriproporsi-assiemealmerito–anchelequestionidi giurisdizione. Idue fucilieripotevanoquinditrasferirsidalladetenzione nel Keralaa NuovaDelhi,incondizionidilibertàdimovimentosubordinataall'obbligodi irmasettimanalepressolalocalepolizia. Ilsuccessivoandirivieni deidue fucilierifral'Indiael'Italia,elecircostanzedelmedesimo,èstatoampiamentecommentatodaimezzidiinformazione. In seguito ad intensa attività diplomatica italiana, infatti, l'AltaCortedelKeralaconsentìunprimoritornodeiduemaròinItalia inoccasionedellefestenatalizie2012,dietropromessadiritornoinIndia da parte degli interessati, garantita da apposito af idavit giurato (cosaassaiinsolita)dall'AmbasciatoreitalianoinIndiaedallocaleConsole.L'impegnooriginario,peraltro,erastatoassuntodalMinistrodegli esteri,chegarantivailritornodeifucilieriinIndia“neilimitideipoteri accordatidallacostituzione”. IduemaròrientravanoeffettivamenteinIndiail3gennaio2013. p. 18 E'interessanterilevare che,nelcorsodellorosoggiornoinItaliaidue venivanoassoggettatiadunlungointerrogatoriodapartedellaProcura della Repubblica di Roma, che aveva aperto un fascicolo nei loro confronti.Sembraachiscriveche,inunasituazionecomplessadigiurisdizioni concorrenti, la Procura avrebbe forse potuto assumere qualche provvedimento,anchedicarattererestrittivo,anzichélimitarsiall'interrogatorio. INSURANCE REVIEW MARINE AVIATION & TRANSPORT gennaio 2014 - numero 1 IlpasticcionasceconilsecondorientrodeiduefucilieriinItalia,inoccasionedelleelezionipolitiche.Ancheinquestocasoilrientrovenivagarantitodaunaf idavitgiuratodalnostroambasciatoreinIndia. MaquestavoltailGovernoitaliano,conmotivazionequantomenoconfusa,decidedinonrestituireiduemilitari,violando(aldilàdellemotivazioni)laparoladata.IlGovernoindianoreagisceconunacontromisura gravissima e non proporzionata all'offesa, ingiungendo all'Ambasciatoreitalianodinonlasciarel'India. Nelcorsodiunadrammaticaseduta,tuttavia,ilGovernoitalianomodi ica la propria decisione ed i due fucilieri ritornano in India. Il Ministro degli esteri italiano si dimette. Sembra a chi scrive che il pasticcio ora sommariamentedescrittononabbiagiovato,almenonell'immediato,ai duefucilierianchesehamomentaneamentesoddisfattocertaopinione pubblicaitaliana. Dopola già menzionata sentenzadellaCortesupremaindianadelgennaio2013leAutoritàindianehannoaf idatoleindaginiallaNIA,polizia specialecompetenteperleindaginiantiterrorismo. E così ha ripreso ad aleggiare lo spettro della Convenzione SUA, della qualesial'Italia,sial'Indiasonoparteeche,nelsuocollegamentoconil dirittopenaleindiano,prevedereatipassibilidellapenadimorte. L'acronimoingleseSUAindicalaConvenzioneinternazionale10marzo 1988(poimodi icatadaunProtocollodel2005)perlasoppressionedei fatti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima. Sia l'Italia sial'IndianesonoStatiparte. LaConvenzioneSUAerastataapprovataintuttafrettaquandoiltragico caso del dirottamento della m/n Achille Lauro, nel corso del quale un passeggeroerastatouccisodaidirottatori,avevapostoinevidenzatutti ilimitidellaConvenzionediMontegoBay,1982. p. 19 Infatti,adifferenzadellaseconda,laSUAconsentelarepressionediatti diviolenzatalidacomprometterelasicurezzadellanavigazionemarittimaanchesecompiutiinrelazioneanaveprivata(purchéimpegnatain viaggiointernazionale)tantonelleacqueterritorialidiunoStatoquanto aldifuoridiqueste,acondizionecheprovengaosiadirettaaldilàdei limiti esterni del mare territoriale di uno Stato o dei limiti laterali del mareterritorialedidettoStatoconaltriStatiadiacenti(art.4.1). INSURANCE REVIEW MARINE AVIATION & TRANSPORT gennaio 2014 - numero 1 Anche se sembra molto dif icile far rientrare il fatto di cui ci stiamo occupandotraleipotesidelittuoseprevistedallaconvenzioneSUA,va consideratoche,aisensidell'art.6.2,ogniStatocontraentehalapossibilitàdiesercitarelapropriagiurisdizione,interalia,sel'attoillecitosi sostanziain“...mortediunsuocittadino”. Chi scrive non ha ben chiaro quali siano i connotati della separazione deipoteriinIndia.Iduefucilieri,dopolosgradevoleandirivienipolitico/diplomaticodicuisièdetto,sonotornatiinIndiacopertidaunaassicurazionedelGovernoindianocheverrannoprotettiiloro“dirittifondamentali” e, più speci icamente, essi non verranno assoggettati alla penadimorte. Ma quale valore ha un impegno di questo genere di fronte al potere giudiziario? Un arguto commentatore indiano esprime perplessità a taleproposito,anchesenotacomeinIndialapenadimorte-ingenerale-nonvienemaiimpartita(“rarestofrare”). Adueannididistanzadaifatti–enell'indifferenzadelleOrganizzazioni internazionalicuil'Italiasierarivoltasulpianopolitico–sembrachela ragionelentamenteriprendailsopravvento.Iduefucilieriattenderanno l'esitodelloroprocessocomodamentealloggiatipressil'ambasciataitaliana; si riparla della possibile applicazione dell'accordo italo/indiano sulrimpatriodellepersonecondannate. In questi giorni è prevista la ripresa del processo in India, dopo tanti rinvii,suiniziativaitaliana. Certamente,importantitrattativeancheeconomichesistannosvolgendo“sottotraccia”. In tutto questo coacervo di problemi giudiziari, politici e diplomatici colorodicuimenosiparlasonoiduemorti.E,seciòpuòessereopportunopertenercalmiglianimi,nonperquestociapparemenotriste. gennaio 2014 - numero 1 p. 20 I Doriano Ricciutelli Istruttore certificato dell´ENAC INSURANCE REVIEW MARINE AVIATION & TRANSPORT DIRITTI DEI PASSEGGERI NELLA POLICY DEL TRASPORTO AEREO: IL RECENTE CONFRONTO IN SEDE COMUNITARIA SUI TEMI SALIENTI DELL’ATTUALE RIFORMA In occasione della riunione del 10 ottobre 2013 del Consiglio (TTE) dell’Unione Europea si è tenuto il previsto dibattito di “orientamento“ sullainiziativadellaCommissioneeuropeavoltaamigliorarelanormativa comunitaria del comparto aereo, riguardante le principali forme di tuteladeipasseggeri. Nellospeci ico,cisiriferisceallapropostadiregolamento(COM(2013) 130 inal ), presentatail13marzoscorso(e già trattatacon ampioapprofondimento nella rivista (1), diretta ad apportare una serie di interventiparticolarmenteinnovativinell’ambitodellavigentedisciplinaper colmare i relativi vuoti legislativi (grey areas) e superare le obiettive dif icoltàavvertitedall’utenzanell’effettivoeserciziodeipropridiritti(2). Éutilepreliminarmentepuntualizzarechel’avviodiunasiffattaoperazione di rinnovamento, che involge tratti salienti della policy dei trasporti, è stata resa possibile – come esplicitamente ribadito nel corso dell’incontro-grazieancheadunamiratavalutazioned’impattononché (1)Doc.“Cion.Prop.:7615/13”(AVIATION47CONSOM47CODEC616);vedi MatReview2013,n.2 (2)“Modi icadelregolamento(CE)n.261/2004cheistituisceregolecomuniin materiadicompensazioneeassistenzaaipasseggeriincasodinegatoimbarco,dicancellazionedelvoloodiritardoprolungatoemodi icadelregolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore in merito al trasportoaereodipasseggeriedeilorobagagli” gennaio 2014 - numero 1 p. 21 alcontributodiexpertiseottenutodallaconsultazionepubblicaedalla (collegata)conferenzaadhoc,organizzatail30maggio2012dallaCommissione, di concerto con il Comitato economico e sociale europeo (CESE). INSURANCE REVIEW MARINE AVIATION & TRANSPORT Sulversantedellebasigiuridichediriferimento,laproposta,adeguatamentesupportatadaunaappositarisoluzionedelParlamentoeuropeo, s’inquadranelframeworksegnatodalLibrobiancodeitrasportiedalla relazionesullacittadinanzadell’Unioneche,nelpienorispettodellaCarta dei diritti fondamentali, risponde, lato sensu, all’esigenza di salvaguardarelediffuseistanzedeiconsumatorieuropei. Allastreguadelleconsiderazionicheprecedono,nonsorprenderàaffattochel’assettonormativodiquestariformasiafermamenteorientato- secondoledichiarazionidellaPresidenzaditurno(lituana)-aintrodurrecambiamentidavveroincisivinell’alveodelleprerogativedeipasseggeri,perunversomediantelarimozionedei gapinterpretativinellarisoluzionedeicasiconcretie,perl’altro,instaurandounaccettabilelivello di condizioni in favore degli erogatori dei servizi aeroportuali (stakeholder). Orbene,riportandoildiscorsosulladialetticachehacaratterizzatol’attivitàdel meetingconsiliare”,ciappare,intanto,diindubbiointeresseil fatto che numerose delegazioni abbiano pregiudizialmente messo in risaltoilpreminente“obiettivo”deipasseggeridigiungerealladestinazione inaleericevereunadeguato standarddiprotezionenelcorso(a fortiori,aseguitodelleinterruzioni)delproprioviaggio. Di qui, sono stati successivamente affrontati gli aspetti maggiormente signi icatividella novella- dettatidallaletteradell’art.1,chemodi icail (primo)regolamento(CE)n.261/2004-deiqualioccupaunindiscutibileruolodicentralitàildirittoalla“riprotezione”(re-routing),chegarantiscealpasseggerol’imbarcosuvolialternativieffettuati-edeccoil quidnovitatis-anchedaaltrivettori(odiproseguirel’itinerariotramitedifferentimezzidilocomozione,ovedisponibili). A ben vedere, poi, il dialogo interministeriale si è imperniato su alcuni temi in agenda che, secondo un’ampia casistica della pertinente giurisprudenza,hannodeterminatoilveri icarsidellepiùfrequenti querelle tra compagnie aeree, passeggeri e, sovente, altri soggetti cointeressati, nellafasediesecuzionedellenormecomunitarieinvigore. p. 22 In questa cornice, si colloca il consistente pacchetto di misure - sulle qualinellacircostanzaèstataaccuratamenterichiamatal’attenzioneda parte dei rappresentanti dei Trasporti - che concernono, inter alia, gli obblighidi“informazione”ed“assistenza”,icriteriperlade inizionedel concettodi“circostanzeeccezionali”inbasealcuiriconoscimentopossono essere concessi i legittimi risarcimenti e, last but not least, i “meccanismi di gestione dei reclami” comprendenti le procedure degli “organismi nazionali” responsabili della composizione extragiudiziale dellecontroversie(ONA). INSURANCE REVIEW MARINE AVIATION & TRANSPORT gennaio 2014 - numero 1 Senonché,procedendonellanostrasinteticadisaminadeivariinterventi, è d’obbligo citare le argomentazioni che, nel prosieguo della seduta, hanno costituito oggetto di un puntuale esame collegiale, e.g. i “ritardi prolungati e in pista”, i negati imbarchi, la perdita delle coincidenze e, ancora,il“dirittoadazionidiregresso”elelimitazionidiresponsabilità deglioperatoriaeroportuali,dellequalilaproposta,invero,recepiscele decisionidellaCortediGiustiziadell’U.E.suilimiti issatiperlerichieste dinaturacompensativa(3). Delresto,nelcorsodellasuddettasessionenonèmancataunapartedi delegatiche,indifesadella“competitività,abbiaoffertospuntidinetta critica sulle nuove disposizioni (verosimilmente) onerose in termini economici per vettori europei, specie con riferimento alla vexata questio delle “implicazioni inanziarie”, ritenute “sproporzionate” in un mercato(interno)delsettoreoramailiberalizzatonell’UE. Inproposito,mentrealcuniministrihannomanifestatoapertodissenso circalaprospettivadi“agganciare”,neicasidiritardodelvolo,l’ammontaredellecompensazioniaiprezzidelbiglietto-inragionedirealistichecomplicanze(talvolta)aquanti icarli,perconverso,nell’opinione espressadaaltriesponentidegliesecutivinazionalisièavvaloratal’ipotesi di considerare ammissibile il ristoro pecuniario, in base al mero dannoarrecatoallepersoneeaibenitrasportati. Ciò detto, è appena il caso di annotare che muovendo sul fronte delle modi iche concernenti il (secondo) “regolamento (CE) n. 2027/1997”(contemplatedall’art.2dellaproposta),nelconfrontotra (3)Vedi, expluribus,Sent.dellaCorte(4^Sez.)del19/11/2009causeriuniteC-402/07 e C-432/07; vedi anche, in tema di risarcimenti, Sent. della Corte (G. S.) del 26/2/2013,causaC-11/11e(3^Sez.)del31/1/2013C-12/11 gennaio 2014 - numero 1 p. 23 le differenti opinioni espresse durante il predetto consesso europeo (attraverso un tour de table impostato su circostanziati quesiti della presidenza), non sono state postulate osservazioni o riserve su singole fattispeciedirilievo. INSURANCE REVIEW MARINE AVIATION & TRANSPORT Siaggiunga,incidentalmente,chenelnoverodelledisposizionidedicate alla“libertàcommerciale”(fralequali,adesempio,le“condizioni”per l’ammissione in cabina dei bagagli a mano) sembrano meritevoli di attenzione-ancheperl’assolutaattualitàdellaproblematica-queipro ili di security derivantidalle“normeinternazionaliedell’UE”sebbene,nel dispostodell’art.6 quinquies,3°commadellabozzadiproposta,sidovrebbe necessariamente richiamare il regolamento (UE) 185/2010) e non - come si legge per un veniale lapsus del compilatore - il “regolamento(CE)n.820/2008”,inquantoabrogato. Acompletamentodelbreve excursusdelladiscussioneintavolatainseno alla predetta adunanza del Consiglio, preme rimarcare che alcune delegazionihannoconvenutodirivedereledisposizionipotenzialmente idonee,primafacie,a“incoraggiare”ivettoriacancellareivoliorestringerel’offertadiquelliconnessiaiviaggiintermodali. Alriguardo,vadaséche,nellalogicadellaineludibileinterrelazionetra normeeuropeeeinternazionali,neiprossimipassaggilegislativi-anostro avviso - le nuove formulazioni sui diritti dei passeggeri dovranno vieppiù adattarsi alle prescrizioni dettate dalla Convenzione di Montreal,aldif icoltosocampoapplicativoanche extra -Unionedelladisciplinadequae,daultimo,alladirettivasuipacchettituristicidenominati “tuttocompreso”,presentatail9luglio2013dallaCommissione. Seguendo l’iter della proposta nei suoi più recenti sviluppi, interessa darsubitocontocheilgruppo“Trasportiaerei”delConsiglio,nelle riunionidelnovembre2013,inparalleloallaattivitàdellacompetente commissione parlamentare, è riuscito a elaborare un documento di “compromesso” (progress report) che il Consiglio (TTE) ha già avuto modo di valutare con attenzione in vista degli impegni decisionali che sulpuntoattendonoleIstituzionidell’Unione. Quantoallalatitudinedeirelativiinterventicorrettivichecostituiscono oggetto della rivisitazione, possiamo agevolmente osservare l’avvenuta immissione,nelcorpusregolamentaredellaoriginariaproposta,diuna gennaio 2014 - numero 1 p. 24 INSURANCE REVIEW MARINE AVIATION & TRANSPORT nutrita gamma di modi icazioni che investono entrambi i citati regolamenti(i.e.n.261/04en.2027/97). Insintesi,sitrattadiautentichenovitàincidentisutematicheessenziali dell’interoimpiantonormativocome,segnatamente,leregolediapplicazione,ilgradodellaresponsabilitàdeivettori,lequestioniapertesui mancaticollegamentiaerei,ilriesamedell’accezionedi“ritardoall’arrivo”, i trattamenti equanimi da accordare ai passeggeri nel caso sia di voli cancellati che soggetti a durevoli ritardi e il differente approccio ermeneutico sul signi icato da attribuire (ancora, hèlas!) all’inciso “circostanzeeccezionali”. SulterrenodelledelibereassuntedalParlamentoeuropeo,registriamo chelaCommissioneTurismoeTrasporti,il17dicembre2013,haapprovatolarelazionesullapropostaapportandoaltestoesaminato (4)numerosiemendamentivoltiaconsolidare,abene iciodeipasseggeri,ildiritto alle informazioni, compensazioni ed assistenze, facilitando, nel contempo, i procedimenti sanzionatori nei confronti dei vettori inadempienti. Allalucediquestocontestolegislativo,purpositivamenteapprezzando nella sostanza l’iniziativa intrapresa dalla Commissione, percepiamo, tuttavia,tangibililimiticongenitinellaformadelprovvedimentodicuici occupiamo,ovverosialaperdurantesussistenzadi(due)distintistrumenticomunitariche-sebbeneinnovati–continuerannoadisciplinare unamateria inséomogeneael’accentuataparcellizzazionedellenorme intervenute a modi icarla, secondo una impostazione dicotomica che chiudeilvarcoalnecessariocoordinamentointertestuale. Di conseguenza, v’è plausibilmente da chiedersi, come ri lessione conclusiva,sesiaauspicabilepromuovere,dejurecondendo,larealizzazione di un (solo) “codice” integrato dei diritti dei passeggeri, coerentemente peraltro con le lungimiranti inalità sistematiche del progetto Codex UE, che possa assicurare una visione univoca del quadro complessivo degli interessi dei cittadini dell’Unione quali fruitori del trasportoaereo. (4)Approvazionecon37voti(contrari3)dellarelazioneGeorgesBach(PE510.868);la votazionedell’Assemblea(plenaria)èprevistaperil4febbraio2014,ondeconsentireunanegoziazioneperl’accordo(inprimalettura)conilConsiglio,primadelle elezionieuropeedelmaggio2014. gennaio 2014 - numero 1 ERVIZI DI ASSISTENZA A TERRA E ASSICURAZIONE. LE NOVITA’ DELLA CIRCOLARE ENAC Anna Masutti Professore Università di Bologna Partner Ls Lexjus Sinacta INSURANCE REVIEW MARINE AVIATION & TRANSPORT S p. 25 Marialisa Taglienti LS Lexjus Sinacta, Bologna Laliberalizzazionedeiservizidi handling (intesiqualecomplessodelle attività di assistenza a terra dei passeggeri, delle merci e degli aerei) attuatadalD.Lgs.18/99hasortitol’effettodiporremaggioreattenzione suirequisitirichiestiaglioperatoriaeroportuali.Inparticolare,aquesti ultimi è consentito offrire i servizi di assistenza a terra negli aeroporti nazionali,previaattestazionediidoneitàrilasciatadall’ENAC(EnteNazionale per l’Aviazione Civile), sulla base dei criteri dettati dal Regolamentoperilrilasciodel“Certi icatodiprestatorediserviziaeroportuali”,cheharecepitoiprincipidelladirettivacomunitarian.96/67/CE. Icriteridettatidalladirettivaperilriconoscimento-elacerti icazione- dell’idoneità di prestatori di handling ineriscono, principalmente, al rispettodellalegislazionesociale,allagaranziadiunasituazione inanziariasana,allasicurezzadegliimpianti,delleattrezzatureedegliaeromobili nonché ad un’adeguata copertura assicurativa rispetto ai rischi connessiall’attivitàdasvolgere. Alloscopodispeci icareirequisitigiàprevistidallanormativadettatain materia, l’ENAC ha adottato, il 22 novembre 2013, la nuova circolare (APT-02B) sulla “Certi icazione e sorveglianza dei prestatori di servizi aeroportualidiassistenzaaterra”. Ilnuovotestodellacircolarestabiliscecheildepositodelladomandadi certi icazione per l’espletamento di servizi aeroportuali di assistenza a terra venga presentata presso la Direzione Aeroportuale dell’ENAC, competenteperterritorio,inlineacosìconilrecenteprocessodidecentramentodelleattivitàdirilasciodall’Enteperl’aviazionecivile. gennaio 2014 - numero 1 p. 26 Sonodasegnalare,inoltre,l’introduzionedellelinee guidasullacerti icazionedeiconsorzi,nonchéalcuneimportatiprecisazionidettatedalla circolareintemadiassicurazione. Quanto al primo pro ilo, l’espressa previsione della certi icazione dei consorzisembrerebberispondere alleesigenze dettatedallaprassi, attesalafortepresenzadiquestiinambitoaeroportuale. INSURANCE REVIEW MARINE AVIATION & TRANSPORT Quantoalsecondopro ilo,lacircolareincommentostabilisceinprimo luogo,l’obbligodidepositarecopiadellelettered’intentiodellebozze dicontrattoincorsoconivettori(art.8.1)e,insecondoluogo,didimostrare di possedere una copertura assicurativa adeguata ai rischi connessiall’eserciziodell’attività,altipodimezziediservizierogati. Atalriguardo,l’art.8.2precisaancheche,inbasealcombinatodisposto dagliartt.1229e2050c.c.,“qualsiasieventualeclausoladiesonerodalla responsabilitàcontenutanelcontrattorelativoallosvolgimentodelservizioènulla”. Taleprevisionehaloscopodiuniformarsiadiversepronuncegiurisprudenzialiintervenuteinmateriache,daunlato,hannoritenutoilprestatoredi handlingsoggettoadunregimediresponsabilitàparticolareed assoluto, (da qui l’espresso richiamo all’art. 2050 c.c. rubricato “Responsabilitàperl’eserciziodiattivitàpericolose”),dall’altro,hanno sancitolaradicalenullitàdelleclausolediesonerodellaresponsabilità incasodilesioniopregiudiziperl’integrità isicaomoralediunessere umano,ancheneicasidic.d.“colpalieve”(Cass.Civ.SezIII,3febbraio 1999,n.915). L’esigenza di riprendere tali orientamenti, sino a farne un espresso richiamo nella Circolare in commento, nasce dalla circostanza che le societàaeroportualichesvolgonoservizidihandlingadottano,neirapporticontrattualiconivettori,laregolamentazionecontenutanelloIATA- SGHA (IATA, Standard Ground Handling Agreement), un accordo standardelaboratoinsede IATAcontenenteunavera epropriaclausoladi esonero dalla responsabilità volta a manlevare l’operatore di handling nonsoloperidannimateriali,maancheperquelliderivantidadanneggiamento,morte,ritardo,lesioniedinfortunidipersonechesitrovinoin ambitoaeroportuale(art.8.1.IATA-SGHA). L’ENAChadunquerilevatol’incompatibilitàditaledisciplinaconilnostroordinamento,inconsiderazione,tantodellanaturapattiziadell'AccordoIATA(chesiapplicasoloseenellamisuraincuivienerichiamato gennaio 2014 - numero 1 p. 27 dalle parti), quanto della natura imperativa della previsione di cui all’art.1229c.c.,chesanciscelanullitàditutteleclausolechelimitanoin viapreventivalaresponsabilità. INSURANCE REVIEW MARINE AVIATION & TRANSPORT Fattetaliprecisazionilacircolareribadiscelanecessitàperl’operatore cheintendaottenerel’autorizzazioneaderogareilservizio,distipulare una polizza assicurativa con massimale unico per sinistro, sia per responsabilitàcivileversoterzisiaperdanniapersone,evidenziandoche nella stessa polizza devono sempre essere riportati gli aeroporti, così comeiltipodiattivitàsvolta. Alloscopodidimostrarelacongruitàdelmassimaleèrichiestaunaperiziaasseveratadadepositareunitamenteallacopiaautenticadelcerti icatodiassicurazionepressolaDirezioneAeroportuale. Lacongruitàdeiparametriassicurativièoggettodistimaperiodicache vienesvoltacomunqueinsededirinnovodellacerti icazione. Il testo in commento ha approfondito diversi aspetti legati al piano assicurativo, dettando una disciplina più precisa e puntualerispettoaquella dispostadallaprecedente circolare(APT–02A,art. 6) in cui veniva richiesta soltanto la stipula di una polizza assicurativa, la cui adeguatezza era oggetto di valutazione in relazione al tipo di serviziodaerogare,alcoinvolgimentodiuomini, mezzi e materiali ed alla identiicazionedellematricidei danniderivantidagliincidenti. gennaio 2014 - numero 1 A FUTURA REGOLAMENTAZIONE EUROPEA DEGLI APR Iltemadegliaereipilotatidaremoto(APR)perusicivilirappresentaun settore in forte sviluppo. Il termine internazionale è Remotely Piloted AircraftSystem(RPAS). INSURANCE REVIEW MARINE AVIATION & TRANSPORT L p. 28 LaCommissioneEuropeaegliStatiUnitisonoimpegnatiinunagaraper disegnareunquadronormativodelsettorechepermettaaquestiaerei divolarenellospazioaereocomune. Il6luglio2012laCommissioneEuropea,supressionedell’industriaeuropea,einparticolarediquellaitaliana,hacostituitol’EuropeanRPAS SteeringGroupincaricatodiredigereunaRoadmappergiungererapidamenteallade inizionedelquadronormativocheriguardalacerti icazione,letecnologierichiesteperglistandarddisicurezzael’impattosociale.Quest’ultimotemacomprendegli aspettidiresponsabilità,assicurazione,difesadellaprivacyevalutazionedelrischio. All’European RPAS Steering Group hanno partecipando alcuni rappresentantidell’industriaaerospaziale e dellemaggioriistituzionieuropee delsettore.Traessisonostatiselezionatianchedeirappresentantiitaliani considerato l’impegno del nostro Paese nel promuovere iniziative inalizzateadunaef icaceregolamentazionedegliAPRinEuropa. Il20giugno2013,inoccasionedelsaloneaeronauticodiLeBourget,la CommissioneEuropeahapresentatoitreponderosivolumicheformanolaRoadmapdegliRPAS. Pubblichiamo in questo numero della Rivista una breve analisi che riprendealcuniaspettiassicuratividellaRoadmapericordaquellocheè statofattodallaFAAamericanaedall’ICAOedinoltreun’analisidelRegolamentoENACdel13dicembre2013cheintroduceunaspeci icanormativadisettore. Aggiungiamo che la Roadmap suggerisce la revisione del Regolamento 785/2004/CE sui requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercentidiaeromobili,cheneltestoinvigorenoncontemplagliRPAS. SuquestotemainunprossimonumerodellaRivistapubblicheremoun interventodiunmembrodelRPASSteeringGroup. A.M. gennaio 2014 - numero 1 HE EUROPEAN AND AMERICAN ROADMAPS ON RPAS, A REVIEW We thank Arthur Flieger for allowing the pubblication of the article Arthur Flieger www.fliegerlaw.com [email protected] INSURANCE REVIEW MARINE AVIATION & TRANSPORT T p. 29 The European RPAS Roadmap was presented by the European RPAS SteeringGrouponJune20th2013.Itcoversthedevelopmentandintegrationintonon-segregatedairspaceofcivilRPASinthenext15years. Theroadmapisarticulatedinthreepillars:researchanddevelopment; safety regulation and technical standardisation; and complementary measuresincludingprivacyanddataprotection,insuranceandliability. BasedontheRoadmapandtherecommendationsitcontains,theEuropean Commission is due to present speci ic proposals towards implementation with integration of civil RPAS into civilian airspace from 2016onwards.TheuseofRPAScanonlybeallowediftheresponsibilitiesfortheoperationandtheliabilityincaseofdamagetothirdparties are clearly de ined and RPAS activities covered by adequate insurance schemes. Onissuesofliabilityandinsurance,theRoadmapcallsforaclearliabilityregimeandanadequateinsuranceobligationtobeputinplace.The CivilAviationAuthoritiesresponsibleforRPASoperationsauthorisation are called upon to ensure that these features are provided. This requires, as a irst step, an analysis of the existing legal framework for thirdpartyliability(damageonthesurfaceandintheair)andthecurrentstateofinsurancepractices,inordertomakerecommendationsfor the development of future RPAS regulations and the necessary related insurance. Exchange of experience and best practices among national aviationauthoritiesisalsohighlightedinthiscontext. There is a consensus that third party liability for damage caused by RPASshouldbedevelopedonthebasisoftheprinciplesformanned gennaio 2014 - numero 1 p. 30 INSURANCE REVIEW MARINE AVIATION & TRANSPORT aviation. Automation creates an additional level of complexity to the questionofresponsibilityandliability.However,legalexpertshaveconcludedthatstrictliabilitywillfallontheoperatoroftheRPAS.Thecompetent authorities have to ensure that the operators comply with the applicablenationaland/orEuropeanrulesandregulations. Asinthecaseofmannedaircraft,apre-conditionfortheissuanceofan operating licence by Member States should be the proof of insurance. Insurance requirements for air carriers and aircraft operators are deinedbyRegulation(EC)No.785/2004whichcoverstheliabilityofthe operatorforpassenger,baggage,cargoandthirdparties.TheRegulation alsocoverstherisksrelatedtoactsofwar,terrorism,hijacking,actsof sabotage,unlawfulseizureofaircraftandcivilcommotion.TheRegulationappliestothecommercialutilisationofallkindofRPAS.Itdoesnot apply, however, to state aircraft. RPAS operated by public authorities arethereforeexemptedfrominsurancerequirements. Issued9yearsago,thisRegulationdoes,however,nottakeintoaccount thespeci icitiesofRPAS.Itrequiressomeadaptationstobetteraddress the real risks related to the commercial and corporate exploitation of RPAS(i.e.limitationtothirdpartiesdamage,introductionoffurthercategoriestoaccommodatedifferentclassesofRPAbelow500kg,adaptationofrisklevelstothe lightcharacteristicsoftheverylightRPAS,etc.), ashighlightedbytherecent itnesscheckperformedonthisregulation. Insurance products for RPAS exist, but given that most RPAS missions arecurrentlycarriedoutbystateaircraft,demandforsuchproductsis limited. Whereas the methodology for the calculation of premiums for largeRPASiscomparabletothatformannedaircraft(basedonweight), thismethodologywouldneedtobeadaptedtoalsocoverlightRPAS. United States - FAA IntheFAAModernizationandReformActof2012,Congressaskedthe FAAtoadoptrulesanddevelopplanstobeginintegratingUASintothe National Airspace System, safely and ef iciently, by 2015. As it stands, the FAA permits public entities to operate UAVs only though a Certi icateofAuthorizationandonlyforcertainpurposes.TheFAA’snextstep, scheduledforthe irstquarterof2014,istopublishaproposedrulefor smallUAVs(55poundsandunder). OnNovember7,2013,theFederalAviationAdministration(FAA)issued longawaitedplansforintegratingUnmannedAircraftSystems(UAS) gennaio 2014 - numero 1 p. 31 into the National Airspace System. This document includes a plan, roadmap,andaprivacyrequirementselement. INSURANCE REVIEW MARINE AVIATION & TRANSPORT The Roadmap identi ies many of the technical distinctions between mannedaircraftandUASandanticipatesrulemakingactivitytheagency willundertaketointegrateUAS.AccordingtotheFAA,itscurrentregulationsdonotconsidermanyoftheuniqueaspectsofUASoperations.As anexample,theRoadmapindicatesthatcerti icationrequirements,airworthinessstandardsandothercriteriawillbeestablishedforUAScontrolstationsanddatalinks—inadditiontostandardsfortheUAVthemselvesandtheirpilots.Thiswouldrepresentameaningfulexpansionin scope of the FAA’s certi ication and oversight activity with a concomitant demand on its resources. It will be important for stakeholders to monitorandalsoparticipateinFAArulemakingproceedings. The Comprehensive Plan is a high-level document setting forth interagency goals and a notional timeline for integration. Other agencies mentioned in the plan include the Department of Homeland Security, NASAandtheDepartmentofDefense. Amongotherthings,theComprehensivePlancontemplatesRoutineCivil UASOperationsby2020.Italsocallsforspeci icadministrativeactions such as approvals of ground based and also airborne sense-and-avoid operationsforUAS. Atstatelevel,manystatelegislaturesaredebatingifandhowUAStechnology should be regulated, taking into account privacy concerns, the bene its of their use and their potential economic impact. In 2013, 43 states introduced 118 bills and resolutions concerning UAS issues. So far,16billshavebeenenactedin13statesand14resolutionshavebeen adopted in 10 states. Common issues addressed in the legislation includede iningwhataUASordroneis,theirusebylawenforcementor other state agencies, their use by the general public, the formation of study committees and Federal Aviation Administration (FAA) test site applicationprocess. Global level - ICAO ICAOisintheprocessofdevelopingitslongawaitedregulatoryframeworkforintegrationofunmannedaerialvehicles(UAVs).SofarICAO’s UASStudyGrouphasproducedCircular328(2011)onUASandamended Annexes 2, 7 and 13 to the Chicago Convention to accommodate RPASintendedtobeusedbyinternationalcivilaviation. p. 32 TheCircular(i.e.technicalinformationofinteresttostates)containsan overviewoftheapplicableUASICAOframework,terminology,legalconsiderations(reArticlesoftheConvention),operations(rulesoftheair, ATM, SAR, AVSEC, aerodromes, environment), equipment (aircraft, remote pilot station, ANS infrastructure) and personnel (remote pilot, ATCO). INSURANCE REVIEW MARINE AVIATION & TRANSPORT gennaio 2014 - numero 1 The initial set of standards contained therein de ines an RPAS as a remotelypilotedaircraftplusoneormoreremotepilotingstations, lown byremotepilotswhoworkforanRPASoperator.Furthermore,aRPAS hastohaveacerti icateofairworthinessthatgoestotheaircraft,notthe system,butwhichonlygoestotheaircraftifitisevaluatedasasystem. TheRPASoperatormustbecerti icated-akintoanairoperatorcerti icate-andtheremotepilothastobelicensed. ICAO is working on an RPAS guidance manual (replacing circular 328) tobepublishedinearly2014,inadvanceoftherelatedstandards.Itwill coverrequirementsforcerti icatesofairworthiness,RPASapproval,operatorcerti ication,andnewlinesofdistinctionbetweenairworthiness, maintenanceandoperations. In 2016-18, ICAO plans to issue SARPs (standards and recommended practices)andPANs(proceduresforairnavigation)foraircraft,operators, licensing, sense-and-avoid, communications, and basic air traf ic management(ATM)proceduresforRPAS.In2020-23,theSARPswillbe re inedtoaddaerodromerequirementsandexpandedATMprocedures. According to the UAS Study Group, by 2028 ICAO aims to have all the requirementstooperateRPASinallclassesofairspaceandaerodromes, inplace. gennaio 2014 - numero 1 EGOLAMENTO ENAC SUI MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO DEL 16 DICEMBRE 2013: ALCUNI PROFILI DI RILEVANZA ASSICURATIVA Andrea Lanzaro Funzionario Procuratore Generali Italia INSURANCE REVIEW MARINE AVIATION & TRANSPORT R p. 33 Dopo un periodo di consultazione avviato nel dicembre 2012 e durato diversimesinelcorsodeiqualil’ENACharicevutocentinaiadicommenti e organizzato tre workshop a cui hanno partecipato oltre trecento persone,il16dicembre2013ilConsigliodiAmministrazionedell’Ente hadeliberatoilRegolamentosuiMezziAereiaPilotaggioRemoto(APR). IlRegolamento,cheverràseguitoabrevedaunaCircolareapplicativae daunulterioreappositoworkshop,entreràinvigoredopo60giornidalla sua pubblicazione sul sito dell’ENAC www.enac.gov.it (sullo stesso portaleèdisponibileiltestononchéun’interessanteintervistaalDirettoreStandardizzazioneSicurezzadell’Entechehaseguitolaredazione). Trattasidiunanormativadatempoparticolarmenteattesadalsempre crescentenumerodioperatori,costruttori,addettiailavorieappassionatichesinoadogginellosvolgimentodellapropriaattivitàsidovevano confrontareconunquadronormativolacunosoedicomplessainterpretazione. L’ENAC è stata una delle prime autorità europee ad emanare, in attuazionedell’art.743delCodicedellaNavigazione,unaspeci icanormativa del settore. Come noto peraltro non esiste ancora ad oggi una regolamentazioneuniforme,siaalivelloeuropeocheinternazionale,inmateriadiAPRconmassainferiorea150Kg.(mentrequelliconmassasuperiore ai 150 Kg sono già richiamati dal Regolamento (CE) n. 216 del 2008recante“regolecomunidelsettoredell’aviazionecivileecheistituisceun’agenziaeuropeaperlasicurezzaaerea”).Proprioatalepropositonell’otticadiunapossibilenormativauniformeinmateriaèincorso gennaio 2014 - numero 1 p. 34 un’articolata attività di indagine e studio in ambito UE inalizzata alla raccolta e alla valutazione delle informazioni tecniche, commerciali, e giuridiche presso istituzioni, operatori, associazioni di categoria, enti, addettiailavori. Oggettodelpresentebrevescrittoèesclusivamentequellodisegnalare, senzapretesaalcunadicompletezza,alsottoscrittoreaviazione-chea brevesitroveràadoverdareriscontroallacrescentedomandadiassicurazioneprovenientedamigliaiadioperatorieappassionatidiAPR- alcunidegliaspettidellanormativadirilievoassicurativo. INSURANCE REVIEW MARINE AVIATION & TRANSPORT Inparticolare,ripercorrendol’impostazionedelRegolamento,sisottolineerannotalunideglielementiche,adavvisodichiscrive,possonocostituireunospuntodiri lessionesianellafasedivalutazionedelrischio cheinquelladiredazioneedesecuzionedelcontrattodiassicurazione della responsabilità civile verso terzi dell’Aeromobile a Pilotaggio Remoto. Per un’analisi approfondita della normativa si rimanda ovviamente al testo del Regolamento e al prezioso contributo che giuristi, esperti ed operatoridelsettorecertamentenonmancherannodifornireneiprossimimesi. Nozione e Distinzione degli APR Comenotoaisensidell’art.743delCodicedellaNavigazionesonoconsideratiaeromobiliancheimezziaereiapilotaggioremotode initicome tali dalle leggi speciali, dai regolamenti ENAC e, per quelli militari, dai decretidelMinisterodellaDifesa. IlRegolamentodistingue,ai inidell’applicazionedelledisposizionedel CodicedellaNavigazione,imezziaereiapilotaggioremotoindueprincipalitipologie: iSistemiAeromobiliaPilotaggioRemoto(SAPR):ovveroiMAPRimpiegatiodestinatiall’impiegoinoperazionispecializzateoinattivitàsperimentaliacuiappuntosiapplicanoleprevisionidelC.N.. e gli Aeromodelli: i quali sono utilizzati esclusivamente per impiego ricreazionaleesportivoenonsonoconsideratiaeromobiliai inidelloro assoggettamentoalleprevisionidelC.N. gennaio 2014 - numero 1 p. 35 In questa sede ovviamente interessa solo la disciplina relativa ai SAPR lasciando eventualmente l’esame di quella in materia di aeromodelli e aeromodellismoaglioperatoridialtriramidell’assicurazionenonprettamenteaviation. INSURANCE REVIEW MARINE AVIATION & TRANSPORT Applicabilità del Regolamento IlRegolamentosiapplicaalleoperazionideiSAPRdicompetenzadell’ENAC ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (CE)n.216/2008ovveroaiSAPRdimassamassimaaldecollononsuperiore a 150 Kg e a quelli progettati per scopi di ricerca, sperimentazioneoscienti iciealleattivitàdegliaeromodelli. Nonsono,traglialtri,assoggettatialRegolamentoiSAPRdiStato(dicui agliarticoli744,746e748delC.N.),quelliperiqualiilpilotanonhala possibilitàdiintervenirenelcontrollodelvolo,quellichesvolgonoattivitàinspaziochiuso(indoor)ein inequellicostituitidapalloni. Definizioni Diparticolareinteresseai inidellavalutazionedelrischioesoprattutto inotticadell’eventualeredazionediuntestodipolizzasonolede inizioni introdotte dal Regolamento tra le quali si segnalano quella di “Aeromobileapilotaggioremoto”,“Aeromodello”,“Areecongestionate”, SistemaAeromobileaPilotaggioRemoto”. Altre de inizioni, come quella di “Operazioni Specializzate”, appaiono a mioavvisopiuttostogenericheeforieredidubbiinterpretativimentre altre (per es. quella di “operatore” e di “operazioni di volo critiche”) vannoricercatenelcorpodeltestoodesuntedallostesso. Autorizzazione ad operare Di primario interesse, soprattutto ai ini della valutazione del rischio, appareilsistemadelineatodalRegolamentoal inedideterminareirequisitielecondizioniperl’ottenimentodelleautorizzazioniadoperare ediaccessoallospazioaereo. Inbuonasostanzaariguardolanormativa,chealmenonelleintenzioni appareimprontataacriteridi riskbasedapproach, suddivideiSAPRin duecategorieasecondadellamassamassimaaldecollo: inferiorea25Kg ugualeomaggiorea25Kg. gennaio 2014 - numero 1 p. 36 INSURANCE REVIEW MARINE AVIATION & TRANSPORT PerlaprimacategoriadiSAPRlanormativasifondasulconcettodiautocerti icazionepertutteleattivitàdivolode inite“noncritiche”. Inpraticaintalicasilacapacitàdell’operatoredirispettaregliobblighi del Regolamento viene semplicemente dichiarata dallo stesso all’ENAC che, sollevato da particolari accertamenti tecnici preventivi, si limita a veri icarecheladichiarazionecontengatutteleinformazionirichiestee quindiaprendereattodelladocumentazioneallegataalladichiarazione. Se la veri ica ha esito positivo l’Ente ne dà informativa al richiedente mentrenelcasocontrariochiedeulterioriinformazionio,senecessario, effettuaispezioni. Perleoperazionidivolocritichesirichiedeinveceun’appositaautorizzazione dell’ENAC che, alla luce della valutazione della dichiarazione presentatadall’operatore,stabilisceglieventualiulterioriaccertamenti necessaritenendocontodeltipologiadelsistema,dellacriticitàdell’attivitàdivoloedegliscenaridioperazione. Traleoperazionidivolocritichesiannoveranocertamente,tralealtre, il sorvolo di aree congestionate, urbane, infrastrutture, impianti industriali,lineeferroviarieetc..(perlade inizionidellacriticitàomenodelleoperazionisirinviaall’art.8delRegolamento). TuttiiSAPRdevonoinognicasoesseredotatidiunManualediVoloe inoltre,pereffettuareoperazionispecializzate,l’operatoredevedisporrediun’adeguata organizzazionetecnicaedotarsidiun manualedelle operazioni che de inisca le procedure necessarie per la gestione delle attivitàdivoloedimanutenzionedelsistema. Certi icazioniditiporistrettopossonoessererilasciatesoloseèprevistalacostruzioneinserieeinognicasolaconformitàdiciascunaunità prodottadeveessereattestatadalcostruttoremedianteappositadichiarazione. Autorizzazioniedichiarazionirimangonovalidepurchéleoperazionidivolovenganosvoltenell’ambitoeallecondizionidellestesse, e decadono nel caso di modi iche al sistema, di incidenti o nel caso di operazioninonconformi. Adifferenzadiquantoavvienepergliaeromobilitradizionali,ladichiarazione o l’autorizzazione è comunque unica ovvero copre tutti gli aspetti inerenti la sicurezza delle operazioni del SAPR stesso ovvero mezzoaereo,operazionidivoloepiloti. gennaio 2014 - numero 1 p. 37 INSURANCE REVIEW MARINE AVIATION & TRANSPORT Sisegnalain inecheleautorizzazionisarannopubblicatesulsitodell’ENACabene iciodituttiisoggettiinteressati. Per i SAPR di peso superiore ai 25 Kg. è invece sempre prevista una certi icazionedelmezzo(PermessodiVoloalSAPRoppureCerti icato diNavigabilitàRistrettonelcasodiSAPRinpossessodiunCerti icato ditiporistretto)erichiestaunaspeci icaautorizzazioneall’operatore indipendentementedallatipologiadiattivitàsvolta.Simantieneinpraticalaregolamentazioneinusopergliaeromobilitradizionali(rectius conpilotaabordo)ovverocerti icazionidiaeronavigabilitàeautorizzazioniall’impiego. Ai inidelrilasciodell’autorizzazionel’operatoreètenutotral’altroad attestare di: disporre di una organizzazione tecnica ed operativa adeguata,avernominatounresponsabiletecnicoperlagestionedelleoperazioni, della aeronavigabilità e dell’addestramento, aver predisposto unmanualedelleoperazioni,averstabilitounprogrammadimanutenzioneadeguatosullabasedelleistruzionidelcostruttore. Identificazione e registrazione GliAPRconmassaaldecollougualeomaggioreai25Kg.cheeffettuano attività all’internodellospazioaereo italianovengonoregistratidall’ENACmedianteiscrizionenonnelR.A.Ncomeglialtriaeromobilimanel RegistrodegliAeromobiliaPilotaggioRemotoconl’apposizionedimarchediregistrazionededicatechevengonoapposteanchesullastazione dicontrolloaterra.Inoltrevieneappostaunatarghettadiidenti icazionesumezzoestazione. ISAPRconmassainferioreai25Kg.devonoessereinveceidenti icati– a carico dell’operatore - solo attraverso l’apposizione di una targhetta riportanteidatiidenti icativisulmezzoaereoesullastazionediterra. Latarghettasaràcomunqueriportatasull’autorizzazione/approvazione dell’ENAC. Segnalazione di incidenti IlRegolamentoponeacaricodell’operatorediSAPR,dientrambelecategoriedimassaeperognitipodioperazionidivolo,ilprecisoobbligo disegnalaregliincidentiegliinconvenientigravichesidovesseroveriicareeglieventualidanniprovocatiapersoneocose. gennaio 2014 - numero 1 p. 38 Intalmodoappareconcretamenteauspicabilel’elaborazionenelbreve terminediunprimo databaseindispensabile,nonsoloa iniassicurativi,perlade inizionedellalosshistorydelsingolosistemaedoperatore. Assicurazione INSURANCE REVIEW MARINE AVIATION & TRANSPORT InoltreperiSAPRdimassaugualeosuperioreai25kg.l’obbligodicomunicare all’ENAC ogni incidente e inconveniente grave viene esteso anche al costruttore, all’organizzatore di progetto, al pilota e al manutentoresecondolerispettivecompetenzeeresponsabilità. L’aspetto assicurativo viene regolato dal Regolamento in maniera espressaall’art.20“Assicurazione”. Insostanzasiintroducequalecondizioneindispensabileadoperareun SAPRlastipulazione-elavalidità-diuna“assicurazioneconcernente la responsabilità verso terzi, adeguata allo scopo e non inferiore ai massimaliminimidicuiallatabelladell’art.7delRegolamento(CE)n. 785/2004”. ComenotoilRegolamento(CE)n.785/2004all’art.7richiedeaivettori aereieagliesercentidiaeromobiliun’assicurazioneperlaresponsabilità verso i terzi minima, per ciascun aeromobile e per incidente (rischi ordinari e c.d. rischi guerra), a seconda del MTOM. Per esempio, per quantoriguardalefascedipesopiùbasse,sirichiedeunmassimaleminimodi0,75milionidiDSPperaeromobilidiMTOMinferiorea500Kg. edi1,5milionidiDSPperquelliinferioria1.000Kg. Considerata, in maniera assolutamente ipotetica, l’attuale diffusione e tipologiadeiMAPRnelnostroPaeseèragionevoleritenerechelagran partedelleassicurazionidiresponsabilitàcivileversoterzichesaranno stipulate in adempimento del Regolamento potranno teoricamente richiedereunmassimaleminimodi€1.000.000circaperevento. Tale importo andrà poi rivalutato, e in caso adeguato, tenendo conto dellatipologiadelmezzoassicurato, dell’attività divolo,dell’areadelle operazioni,dell’esperienzadelpilota,dellalosshistoryetc.. Nonsiescludequindichepotràessereopportunostipulareassicurazioni con massimale anche quattro o cinque volte più elevato del minimo impostodalRegolamenton.785/2004. gennaio 2014 - numero 1 p. 39 INSURANCE REVIEW MARINE AVIATION & TRANSPORT Probabilmente l’ENAC non ha ritenuto necessario regolare in maniera speci icaepiùdettagliatalamateriaassicurativainquantohaconsiderato applicabile ai SAPR la normativa interna e internazionale vigente pergliaeromobilitradizionaliinmateriadiassicurazioniaeronautiche dellaresponsabilitàcivileversoiterzi. Consideratochel’art.743delC.N.includenellanozionediaeromobilei MAPR,troverannoinoltre,amioavviso,applicazione-perquantocompatibileconlemodalitàdiutilizzodiquestoaeromobile-anchealtriistitutigiuridicifondamentaliinmateriaquali:l’azionedirettaperilrisarcimentodeldannodelterzodanneggiatoversol’assicuratore,ilregime dellaresponsabilitàdell’operatoreversoiterziallasuper icieoincaso diurto,lalimitazionedelrisarcimentocomplessivodovutodall’operatore,l’opponibilità,omeno,dieccezioni,l’azionedirivalsadell’assicuratoreversol’operatore,ilregimedellaprescrizioneetc.. Purcondividendoinlineadimassimataleimpostazionedaunaprima letturasarebbeprobabilmenteamioparerestatoopportunoapprofondiretaluniaspettitraiqualiperesempio: speci icare, per quanto possibile, i parametri oggettivi, oltre al MTOM,dautilizzarepervalutarelacongruitàdelmassimaleanche inrelazioneallatipologiadelmezzoedelleattivitàdivolo.Nonlimitarsiquindiarichiederegenericamenteall’operatoreunacopertura“adeguataalloscopo”rimettendoinsostanzaallostessoladelicatavalutazionedicongruità/adeguatezzadell’assicurazionetenuto peraltrocontochealmomentolacomunitàscienti icanonhaaccertatoinviachiaraedesclusivailcollegamentotrailrischiodidanno incasodiincidenteedilpeso; chiarirelemodalitàeiterminiconcuisidebbafornirelaprovadel contratto di assicurazione. In assenza di speci iche indicazioni, applicando per analogia la normativa vigente, l’operatore sarà a mio avvisotenutoadimostrareilrispettodeirequisitiassicuratividepositando un certi icato di assicurazione o fornendo altra prova all’ENAC probabilmente già al momento della dichiarazione/ richiestadiautorizzazioneadoperare.Comenotopergliaeromobili tradizionali il certi icato viene redatto sulla base di uno standard allegatoallacircolareENACEAL17Adel2011cheincasodiutilizzo periSAPRdovràcertamenteessererivistoedadeguato; chiarire il rapporto tra l’ambito di applicazione del Regolamento 785,chealpuntob)dell’art.2escludel’applicazioneagliaeromobili gennaio 2014 - numero 1 p. 40 Lasciamoin ineallettorepiùattentoeinteressato,oltrecheadoperatorietecnici,ladisaminadellepurimportantinormeinmateriadiregole dell’aria, manutenzione, piloti, security, privacy, aeromodelli nonché sospensione e revoca delle autorizzazioni e certi icazioni in quanto di impattomenodirettosull’assicurazionedellaresponsabilitàcivile. INSURANCE REVIEW MARINE AVIATION & TRANSPORT conunMTOMinferioreai20kg.,edilRegolamentoENACcheinvecenonsembraprevedereesenzionioderogheall’obbligoassicurativo. Conclusioni Il Regolamento ENAC costituisce senza dubbio un primo importante passoperladisciplinadiunfenomenoingrandesviluppomaallostessotempoapparealtrettantochiarochelanormativadovràesserearricchitaecompletataneltempo,allalucedellaprassioperativaedell’applicazioneconcreta,auspicabilmenteinun’otticauniformealivelloeuropeo. Dalpuntodivistadell’assicuratoreèragionevoleritenerecheleprincipalicompagnieoperantiinItalianelsettoredelleassicurazioniaeronautiche,sebbenenonsottoposteall’obbligoacontrarre,sarannocertamente in grado di dare, come sempre, un positivo riscontro alla domanda assicurativa fornendo le soluzioni più adatte che saranno in grado di contemperare le esigenze di sicurezza e tutela con la sostenibilità dei costielosviluppodelsettore. Ovviamentedovràesserestudiataeredattaunadocumentazionecontrattuale adhoc(polizza,questionario,clausolariointegrativo,etc…)magarimutuandoparzialmenteilwordingdai capitolati di polizza in uso sul mercato per l’assicurazione della RC dell’aeromobile(sez.RCversoiTerzi). Soloilpassaredeltempoel’esperienzaoperativaconsentirannopoiai sottoscrittori aviazione di elaborare dei tassi di premio, adatti ad ogni esigenzaedeconomicamentesostenibiliperentrambeleparti,sviluppare i criteri di analisi dei principali parametri del rischio e indicare le possibilimisuredilosspreventioneriduzionedelrischio. Auspichiamoin inechetuttiigliattoridella ilierasappianointerpretarealmeglioil“fenomenoAPR”ecoglierealvolounadellerareoccasioni di sviluppo che negli ultimi tempi si presentano per il nostro business inunscenariodimercatodaanniinsofferenzaperlasfavorevole congiunturaeconomicadiriferimento. ottobre 2013 - numero 4 LCUNE RIFLESSIONI IN MATERIA DI POLIZZE DANNI PER CONTO Alessandro Morelli Direttore Marine & Aviation AXA Corporate Solutions INSURANCE REVIEW MARINE AVIATION & TRANSPORT A p. 41 Le polizze danni sulle merci stipulate dai vettori o dagli spedizionieri percontodegliaventidirittoalcaricosono,comenoto,fortementediffuse sul mercato assicurativo italiano, posta la propensione da parte delleAziende–soprattuttosemedio-piccole–adaf idareall’operatore deltrasportol’incaricodiassicurarelamerce,piuttostocheprovvedere alla stipula in proprio del contratto assicurativo.Questo orientamento dell’Assicurato si concreta appunto nel conferimento da parte di quest’ultimo all’operatore del trasporto (sia esso vettore o spedizioniere) del mandato ad assicurare la merce, meccanismo questo previsto e disciplinatodalCodiceCivileall’art.1891(“Assicurazionepercontoaltrui o per conto di chi spetta”). Molteplici sono le problematiche e le particolaritàinsitenelmeccanismodell’assicurazionepercontodichispettae nonèquestalasedeperevidenziarleetantomenoperapprofondirle.Vi ètuttaviaunaspettoinmateriadimandatoadassicurare–especi icamente i cosiddetti “mandati indiretti” - sul quale vorrei proporre una ri lessione. Miriferiscoallesituazioniincuiilproprietariodellamerce(oiltitolare dell’interesse assicurabile, se diverso dal proprietario) conferisce mandatoadassicurarealvettorecontrattualemaquesti,anzichéadempiere il mandato e stipulare la polizza, contestualmente al subappalto del trasporto ad un altro vettore, trasferisce a quest’ultimo anche il mandato ricevuto ad assicurare le merci contro i danni derivanti dal trasporto. Suunpiano generale,il mandatoèunaformacontrattualedisciplinata dalCodiceCivileelasostituzionedelmandatarioèsituazioneprevistae codi icata dall’art. 1717 C.C. (sostituto del mandatario), che stabilisce che“Ilmandatarioche,nell'esecuzionedelmandato,sostituiscealtria ottobre 2013 - numero 4 p. 42 séstesso,senzaesserviautorizzatoosenzacheciòsianecessarioperla natura dell'incarico, risponde dell'operato della persona sostituita. (...omissis…). Ilmandantepuòagiredirettamentecontrolapersonasostituitadalmandatario.” Ilsostitutorispondequindicomecondebitoreinsolidoconilmandatariorispettoalmandante,malasostituzionesipuòritenerelecitaseessa, pur non essendo stata autorizzata, non risulti vietata dall'accordo tramandanteemandatario. INSURANCE REVIEW MARINE AVIATION & TRANSPORT Diconseguenza,miparediperséammissibileanchedalpuntodivista giuridico che la polizza per conto venga stipulata non dal mandatario originario ma da un suo sostituto: ferma la responsabilità solidale dei due mandatari nei confronti del mandante originario, la sostituzione nonin luiscesullavaliditàdellapolizzastipulatainbaseatalemandato indiretto. Postoquantosopra,un’apparentecontraddizionepotrebberilevarsifra ilprincipiodell’art.1717C.C.-sucuisibasanolaconsiderazionidicui sopra circa la legittimità del mandato indiretto - ed il noto principio “delegatusdelegarenonpotest”,chesembrerebbefarconsiderareinvece come illecito il trasferimento del mandato ricevuto dal mandatario originarioadunterzo. Perscioglieretaleapparentecontraddizioneoccorretuttaviaconsiderare che, se il principio del “delegatus delegare non potest” trova certamenteapplicazionenell’ambitodeldirittopubblico,ladottrinaèinvece divisacircal’applicabilitàdellostessoafattispeciedidirittoprivato,qual éilcontrattoassicurativo. AlriguardoèinteressantefareriferimentoadunasentenzadellaCorte diCassazionechehaasseritoche “Ilprincipio“delegatusdelegarenon potest” può trovare rigorose applicazioni solo nel campo del diritto pubblico,salvoleespressederoghelegislative,manonoperanelcampo deldirittoprivato,dove,senonèammessaladelegadideterminatepotestàoattribuzioni(ades.potestàdeigenitori),ètuttaviaconsentitoil conferimento di singoli poteri rappresentativi nel rapporto con i terzi…”(Cass.Civ.23-04-1980,n.2663). Sullabasediquantosopra,misembraquindisipossaconcluderecheun mandatoadassicurarericevutodaunoperatoredeltrasporto(daparte ottobre 2013 - numero 4 p. 43 INSURANCE REVIEW MARINE AVIATION & TRANSPORT diuninteressatoalcarico)edaquestitrasferitoadunsecondooterzo vettoreconsentaaquest’ultimodistipulareunapolizzaperconto,non essendotalesostituzionevietatadall’art.1717C.C.enonapplicandosia tale fattispecie di diritto privato il principio “delegatus delegare non potest”. Unproblemaoperativopuòaprirsi–conimpattosoprattuttosulpiano probatorio–inrelazioneallaformaconlaqualeilmandatovieneconferito,eciòindipendentementedallanaturadelmandato,siaessodiretto oindiretto. Lepolizzeassicurativenormalmenterichiedonocheilmandatoadassicurare sia conferito in forma scritta, e ciò è certamente opportuno per facilitarelaveri icadelconferimentodelmandatostessoequindil’operativitàdellagaranziadanniperconto. Aciòsiaggiungache–perlastessa inalitàdievitarepossibilicontenziosi-inmolticasianchelecondizionicontrattualipredispostedaitrasportatoriprevedonoesplicitamentecheilmandatoadassicuraredebba essereconferitoperiscrittodalmandanteedaccettatodalmandatario. TuttaviaoccorreconsiderarecheilCodiceCivilenonrichiedelaforma scrittaperilmandatoepertanto,amioavviso,nellamisuraincuiiltrasportatorechehastipulatounpolizzadannipercontopossadimostrare (nonnecessariamenteattraversounveroepropriomandatoscritto)di averricevutol’incaricodiprovvedereallastipula,lapolizzastessapuò ritenersilegittimamentestipulata. Tale assunto sarebbe in realtà discutibile, se si seguisse il principio secondo il quale il mandato a compiere atti giuridici per i quali la legge prescriva una determinata forma (ad substantiam o ad probationem) debbaassolvereadanalogorequisitoformale. Come noto, per il contratto di assicurazione è richiesta la forma scritta adprobationem(“Ilcontrattodiassicurazionedeveessereprovatoper iscritto”art.1888C.C)ediconseguenza,inbasealsuddettoassunto,il conferimento del mandato alla stipula di polizza danni per conto dovrebbeessereprovatoconanalogaforma. Secondoladottrinaprevalentetuttaviatalecorrispondenzaformaleè richiestasolonelcasodimandatoconrappresentanza(edintalcaso ottobre 2013 - numero 4 p. 44 Aconclusionesulpuntomisembrainteressanterichiamareunarecente sentenzadellaCortediCassazioneche,occupandosinelcasodiattirelativiadirittirealisubeniimmobili,hastabilitoche“laformascritta(del mandato, ndr) è richiesta a pena di nullità per gli atti relativi a diritti INSURANCE REVIEW MARINE AVIATION & TRANSPORT assolta con il conferimento di procura) e, per esempio, nella compravenditadiimmobili:diconseguenzailconferimentoscrittodelmandato alla stipula di polizza danni per conto non sarebbe requisito di per sé necessario,vistochetalemandatoèsenzarappresentanza. realisubeniimmobiliperesigenzediresponsabilizzazionedelconsenso e di certezza dell’atto … La forma scritta non può considerarsi invece prescrittaancheperilcontrattodimandatoinsé,perchédaquestoderiva soltanto, tra mandante e mandatario, l’obbligazione di eseguire il mandato, la cui mancata conforme esecuzione lo espone unicamente a responsabilitàperdanni(Cass.Civ.,sezIII,n.20051,2/9/2013). Larichiestadiformascrittaperilmandatononsembraquindirispondereadunobbligogiuridico,bensìadun’esigenzapraticadipiùagevole gestionedelreclamoedell’indennizzo. Aldilàdiquantosopraesposto–edellepossibilidifferentiposizioniin relazione alla prova dell’esistenza del mandato ad assicurare – una diversa e successiva problematica si pone, anche qui a prescindere dalla naturadirettaoindirettadelmandato,inrelazioneall’appropriataindividuazionedelsoggettocuispettil’indennizzoassicurativo. Alriguardoèpaci icocheilvettore,inquantocontraentedellapolizza per conto, non ha titolo a richiedere l’indennizzo assicurativo; infatti, anchesullapolizzaperconto,l’indennizzospettaaltitolaredell’interesse assicurato, che in nessun caso potrà essere identi icato con il trasportatorechehastipulatolapolizzadanniperconto. Ilcontraentepotràriceverel’indennizzodipolizzasolamentequalorail titolare dell’interesse assicurato abbia espresso il proprio consenso al riguardo, così come esplicitamente previsto dall’articolo 1891 C.C.: “I dirittiderivantidalcontrattospettanoall’assicuratoeilcontraente,ancheseinpossessodellapolizza,nonpuòfarlivaleresenzaespressoconsensodell’assicuratomedesimo”. Nonètuttaviadeltuttopaci icoinchemodoilconsensodell’assicurato debbaessereespresso(igiudicisisonopronunciatialriguardoinnume- ottobre 2013 - numero 4 p. 45 E'quindiopportunodalpuntodivistaoperativochelapolizzaperconto – riprendendo di fatto il disposto del Codice Civile - esplicitamente prevedachel'indennizzopossaesserepagatoalContraenteacondizione che l'avente diritto ne dia esplicito consenso scritto, confermando altresìalcontempodinonbene iciaredialtreassicurazioni. INSURANCE REVIEW MARINE AVIATION & TRANSPORT rosi casi), mentre frequente è il caso che il contraente vettore subisca l'addebitodapartedelproprietariodellamerce,spessosottoformadi compensazionesuinolidovuti,ecerchiquindidifarvalereidirittidi polizza. L’importanzaditaleaspettorisultaimmediatamenteevidentesesiconsideranolepotenzialiconseguenzeperl’assicuratorecheabbiacorrispostol’indennizzoadunsoggettoche,seppurreclamante,noneratitolato a riceverlo: si pensi alla possibilità di dover poi corrispondere nuovamentel’indennizzoadaltroreclamanteeffettivamentetitolatoovveroal pregiudiziodell’azionedirivalsaperl’impossibilitàdisurrogarsineidirittidell’effettivoaventediritto. Inconclusione,pertenerecontodellevarieproblematichechehotentato di evidenziare, una polizza per conto dovrebbe contenere i seguenti elementicontrattuali: precisazione che la garanzia assicurativa Danni per Conto deve in- tendersi operante sia per trasporti per i quali il Contraente abbia ricevutomandatoadassicuraredapartedelproprietariodellemerci e/o del titolare dell'interesse assicurato sia per trasporti af idati allaSpett.leContraente–inrelazioneallosvolgimentodellasuaattività di vettore – da parte di altro vettore/spedizioniere/società di logistica, che a sua volta abbia ricevuto mandato ad assicurare da partedelproprietariodellemerci(“mandatoindiretto”); previsioneche,incasodidanno,l’indennizzopotràesserepagatoal Contraentesolamenteacondizionechel'aventedirittonediaesplicitoconsensoscrittoeconfermidinonbene iciaredialtreassicurazioniperlostessodanno. L’assicuratore dovrà inoltre valutare – anche in relazione agli usi commercialidiunospeci icosettoreditrasporto–serichiedereformascrittaperilmandatoovverolasciareapertealtrepossibilitàdiprovadell’esistenzadellostesso. ottobre 2013 - numero 4 EGITTIMAZIONE AD AGIRE NELLA CMR IN ALCUNE RECENTI PRONUNCE GIURISPRUDENZIALI Claudio Perrella LS Lexjus Sinacta, Bologna INSURANCE REVIEW MARINE AVIATION & TRANSPORT L p. 46 Conalcunedecisioniresenegliultimiannilanostragiurisprudenzasiè pronunciatasuunpro ilochericorreconfrequenzanelcontenziosonascente dal contratto di trasporto, ossia il punto della legittimazione ad agire ai danni del vettore, pervenendo a statuizioni che presentano qualche elemento di novità, ed attenuano il rigore spesso manifestato in passato. Con la sentenza 13 dicembre 2010, n. 25110, Nord Est GroupS.r.L.c.FallimentoComptoirExpress)laCassazioneharichiamatoilconsolidatoorientamentodellagiurisprudenzadilegittimità(Cass. SS.UU.1marzo1978,n.1034;Cass.25ottobre1982n.5565;Cass.9febbraio1980n.916;Cass.26ottobre1993n.10621,24settembre1997n. 9369) secondo la quale ai sensi dell’articolo 1689 c.c. i diritti originati dal contratto di trasporto - che si con igura come contratto a favore di terzo - spettano esclusivamente al destinatario e non al mittente allorquandoilprimoabbiarichiestoeottenutolariconsegnadellamerce. Inparticolareciòrilevaladdovesivertaintemadivenditaconspedizione,nellaqualeilmittente-venditoresiliberadall'obbligodellaconsegna nel momento stesso dell'af idamento della merce al vettore (Cass. 14. febbraio 1986, n. 885; Cass. 5 gennaio 1979 n. 29; Cass. 9 febbraio 1987n.1335).LaCorteproseguepoinelconfermarel'orientamentogià espresso ripetutamente in passato circa l'esistenza di una sostanziale analogiatrailmeccanismodelineatoall'articolo1689c.c.equelloprevistoall'articolo13dellaCMR,cheparimentiprevedeche,unavoltaeffettuatalaconsegnadellamercealdestinatario,quest'ultimoèlegittimato afarevalereneiconfrontidelvettoreidirittiderivantidalcontrattodi trasporto(traiqualivapaci icamentericompresoanchequelloaldiritto alrisarcimentodeldanno). INSURANCE REVIEW MARINE AVIATION & TRANSPORT ottobre 2013 - numero 4 p. 47 TuttaviaadavvisodellaCassazionelalegittimazionedeldestinatario “nonèesclusiva,maalternativa,rispettoaquelladelmittente(osubmittente)”elaindividuazionedelsoggettolegittimatodeveavveniresulla basedellavalutazionedellaparteeffettivamenteeconcretamentelesa nellapropriasferapatrimoniale.Aconfortodellapropriastatuizionela Cassazioneharichiamatol'orientamentogiàespressoinprecedenza (Cass.14luglio2003n.10980)allorquandohaaffermatochelalegittimazionedeldestinatariosussiste,aisensidell'art.1689cod.civ.solo dalmomentoincui,arrivatelecoseadestinazioneoscadutoiltermine incuisarebberodovutearrivare,neabbiarichiestolariconsegnaalvettore,esemprechéeffettivamenteesistaunpregiudizioincapoatale soggetto. Ilmeccanismodeltrasferimentodellalegittimazioneincapoaldestinatario è stato in effetti sottoposto in passato ad analisi critica da parte della nostra giurisprudenza, che ha talora cercato di mitigare il rigore dellanormaincommento. In una sentenza di qualche anno fa (Cassazione Sez. III 06 settembre 1996, n. 8151 Soc. Filk c. Soc. Quadrifoglio) in particolare la Corte ha richiamato l’esistenza di alcuni precedenti già piuttosto risalenti (cfr. Cassazione.16settembre1981,n.5133, Pianac.RelianceInsuranceCo) che avevano affermato che “l’attribuzione al destinatario dei diritti na- scenti dal contratto presuppone, nel caso di perdita delle merci, che il destinatario sia stato reso edotto di tale evento, in mancanza di che la legittimazioneall’eserciziodeidiritticitatipermaneincapoalmittente” eche(cfr.Cassazione4ottobre1991,n.10392,Casellic.Soc.Transped) “lasostituzionedeldestinatarioalmittenteneidirittinascentidalcontrattohaluogo,nelcasodiperditadellecoseconsegnatealvettore,soltantodalmomentoincui,scadutoilterminelegaleoconvenzionaledella consegna,ildestinatariosiavenutoaconoscenzaditaleeventoaseguito dellarichiestadiriconsegnadellamerce,conlaconseguenzache,inassenza di tale richiesta, la legittimazione all’azione di risarcimento del dannocontroilvettore,permaneincapoalmittente”. In seguito la Cassazione ha evidenziato che l’affermazione della legittimazione esclusiva del ricevitore in casi in cui sia il mittente a subire il danno da trasporto “ inisce col non apparire equa né ragionevole …. è possibile,nelcasoincuiilvettoreincorrenellaperditadellacosa,attribuireilsigni icatoelarilevanzadellarichiestadiriconsegnadapartedel destinatariosoloaquellafattadopocheeglisiastatoinformatoosisia resoedottoditaleperdita,perchésololarichiestadiriconsegnafatta p. 48 nonostantelaoramainotaperditadellacosamanifestaconcertezzal’intentodiesercitareidirittinascentidalcontratto”.AdavvisodellaSupremaCortedunqueènecessarioaccertare“seilcomportamentotenutodai destinatari,risoltosinelcontestareachineavevaeseguitolaconsegna chegliinvolucrinoncontenevanoquantoavrebberodovuto,esprimela volontàdiesercitaretuttaviaidirittinascentidalcontrattoononinvece soloquelladifarconstarelaperditaemancataconsegnadellacosa”. INSURANCE REVIEW MARINE AVIATION & TRANSPORT ottobre 2013 - numero 4 Allostessotempo,laCassazionehataloraattribuitolalegittimazionead agireincapoalmittenteancheincasiincuiildestinatarioabbiachiesto laconsegnadellamerceel’abbiaricevuta,chiarendoche(cfr.Cassazione Sez.III,17novembre1999,n.12744Alitaliac.Ferraro)“nelcontrattodi trasportodicoseancheilmittentepuòesserelegittimatoafarvalerele azioni derivanti dal contratto quando in virtù delle stipulazioni con il destinatarioleconseguenzedell’inesattoadempimentodelvettorericadonosudilui”. LaCorteinparticolarehaevidenziatoche “l’ambitodieffettivaapplicazionedellanormadettatadall’art.1689cod.civ.èmenoampiodiquanto la sua formulazione letterale lascerebbe intendere” ritenendo di attribuirelegittimazionealmittentequalora “leconseguenzedannosedell’inesattaesecuzionedellaprestazionedapartedelvettoresianorimastea caricodellostipulanteenondeldestinatario”. Vaaggiuntochelaposizioneinesameèstataintempirecentissimicondivisaedaffermataanchedallagiurisprudenzadimerito:cosìadesempioilTribunalediBolognanellacausa ItalImexInternationalS.R.L.,IntransItaliaS.R.L.TBPPaperconsultGmbhIdeaTissue,consentenzadel 15marzo2013haaffermatoche“ildestinatariosaràaltresìtitolaredel- lalegittimazioneattivaallarichiestadirisarcimentodanniperinesatto adempimento del vettore …. sul punto, la disposizione dettata dall'art. 13 della CMR ("Convenzione sul trasporto internazionale di merci su strada"),analogamenteaquantogiàprevistodalcodicecivile,conferma che, una volta effettuata la consegna della merce al destinatario, quest'ultimoèautorizzatoafarevalereinsuonome,neiconfrontidelvettore, i diritti derivanti dal contratto di trasporto (tra i quali va paci icamente ricompreso anche quello al diritto al risarcimento del danno). Tuttavia, si evidenzia in giurisprudenza che la legittimazione del destinatariononèesclusiva,maalternativa,rispettoaquelladelmittente(o submittente)echeilcriteriodiscretivo,checonsentadistabilireaquale soggetto-mittenteodestinatario-spettitalelegittimazione,deveessere individuatonellasferapatrimonialeincuiidanniesplicanoilloroeffetto”. MARINE AVIATION & TRANSPORT INSURANCE REVIEW IN EVIDENZA Mutamenti strategici 2014: pirateria marittima e regime delle sanzioni internazionali Milano, 26 febbraio 2014 - Hotel Michelangelo Per partecipare al workshop ANIA, aperto e gratuito, vai al link http://www.ania.it/it/salastampa/eventi/? month=2&year=2014 COMITATO DIRETTIVO HANNO COLLABORATO Andrea Dalle Vedove Alfredo Dani David Gasson Sean Gates Lars Lange Arthur Flieger Andrea Lanzaro Paolo Lovatti Anna Masutti Pablo Mendes de Leon Doriano Ricciutelli Sergio Stolfa Alessandro Morelli Marialisa Taglienti Claudio Perrella Massimo Nicola Spadoni SEGRETERIA DI REDAZIONE via Conservatorio, 15 - 20122 Milano tel. 027764.290 - 027764.272 E-mail: [email protected] A CURA DI Cristina Castellini ANIA Direzione Centrale Vita, Danni e Servizi Responsabile Trasporti e Aeronautica
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