Legge regionale 85 del 23/12/2014 Burt 64 del 30/12/2014

30.12.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 64
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Solo la versione del Bollettino ufficiale ha valore legale.
Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le
note ne sono specificate le fonti.
Vista la legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57
(Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione
della ludopatia);
Legge regionale 9 marzo 2006, n. 8
LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2014, n. 85
Modifiche alla legge regionale 18 ottobre 2013, n.
57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia). Nuove disposizioni per il
contrasto della ludopatia.
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga
la seguente legge:
SOMMARIO
PREAMBOLO
Art. 1 - Modifiche al preambolo della l.r. 57/2013
Art. 2 - Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 57/2013
Art. 3 - Sostituzione della rubrica dell’articolo 4 della
l.r. 57/2013
Art. 4 - Modifiche all’articolo 4 della l.r. 57/2013
Art. 5 - Modifiche all’articolo 6 della l.r. 57/2013
Art. 6 - Modifiche all’articolo 7 della l.r. 57/2013
Art. 7 - Modifiche all’articolo 13 della l.r. 57/2013
Art. 8 - Modifiche all’articolo 14 della l.r. 57/2013
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo
Costituzione;
117,
terzo
Vista la sentenza della Corte costituzionale 10
novembre 2011, n. 300;
comma,
della
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
(Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza);
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496
(Disciplina dell’attività di gioco);
Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158
(Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del
Paese mediante un più alto livello di tutela della salute),
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
2012, n. 189;
Considerato quanto segue:
1. Alla luce delle problematiche evidenziatesi nel
primo periodo di operatività della l.r. 57/2013, si ritiene di
intervenire sulla medesima per affrontare in maniera più
efficace quei fenomeni che destano il maggiore allarme
dal punto di vista sociale;
2. Ritenuto pertanto di prevedere che l’obbligo di
osservanza delle distanze minime dai luoghi sensibili
si applica, oltreché a tutti quegli spazi nei quali sono
collocati gli apparecchi per il gioco con vincite in denaro,
ai centri di scommesse, e di escludere tale obbligo per
gli spazi in cui sono collocati solo gli apparecchi di cui
all’articolo 110, comma 7, del r.d. 773/1931;
3. Si ritiene, altresì, di limitare la concessione di
incentivi regionali a coloro che rimuovono gli apparecchi
per il gioco con vincita in denaro;
Approva la presente legge
Art. 1
Modifiche al preambolo della l.r. 57/2013
1. Al punto 1 del preambolo della legge regionale 18
ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole
e per la prevenzione della ludopatia), le parole: “descritta
nella classificazione internazionale delle malattie dell’”
sono sostituite dalle seguenti: “e caratterizza i soggetti
afflitti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così
come definita dall’”.
2. Al punto 3 del preambolo della l.r. 57/2013 le parole:
“delle sale da gioco” sono sostituite dalle seguenti: “dei
giochi leciti”.
Art. 2
Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 57/2013
1. L’articolo 2 della l.r. 57/2013 è sostituito dal
seguente:
“Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge sono adottate le seguenti
definizioni:
a) ludopatia: la patologia che caratterizza i soggetti
affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro,
così come definita dall’Organizzazione mondiale della
sanità;
b) spazi per il gioco con vincita in denaro: un luogo
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pubblico o aperto al pubblico o un circolo privato in cui
siano presenti e accessibili gli apparecchi per il gioco
lecito di cui alla lettera c);
c) apparecchi per il gioco lecito: gli apparecchi e
congegni di cui all’articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza);
d) centri di scommesse: le strutture dedicate, in
via esclusiva, alla raccolta delle scommesse ai sensi
dell’articolo 88 del r.d. 773/1931.”.
Art. 3
Sostituzione della rubrica dell’articolo 4 della l.r.
57/2013
1. La rubrica dell’articolo 4 della l.r. 57/2013 è
sostituita dalla seguente: “Distanze minime”
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1. Al comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 57/2013 le
parole: “le sale da gioco e gli spazi per il gioco sono
sostituite dalle seguenti: “i centri di scommesse e gli
spazi per il gioco con vincita in denaro.”
Art. 8
Modifiche all’articolo 14 della l.r. 57/2013
1. Al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 57/2013 le
parole: “della sala da gioco” sono sostituite dalle seguenti:
“dell’attività”.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione
Toscana.
ROSSI
Art. 4
Modifiche all’articolo 4 della l.r. 57/2013
1. Il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 57/2013 è
sostituito dal seguente:
“1. E’ vietata l’apertura di centri di scommesse e di
spazi per il gioco con vincita in denaro ad una distanza
inferiore a 500 metri, misurata in base al percorso
pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi
grado, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi
o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in
ambito sanitario o socio-assistenziale.”.
2. Al comma 2 della l.r. 57/2013 le parole: “di sale
da gioco e di spazi per il gioco” sono sostituite dalle
seguenti: “di centri di scommesse e di spazi per il gioco
con vincita in denaro.”.
Art. 5
Modifiche all’articolo 6 della l.r. 57/2013
1. All’alinea del comma 1 dell’articolo 6 della l.r.
57/2013, le parole: “di sale da gioco e di spazi per il gioco”
sono sostituite dalle seguenti: “di centri di scommesse e
di spazi per il gioco con vincita in denaro”.
Art. 6
Modifiche all’articolo 7 della l.r. 57/2013
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 57/2013 le
parole: “per il personale operante nelle sale da gioco”
sono sostituite dalle seguenti: “per il personale operante
nei centri di scommesse e negli spazi con vincita in
denaro”.
Art. 7
Modifiche all’articolo 13 della l.r. 57/2013
Firenze, 23 dicembre 2014
La presente legge è stata approvata dal Consiglio
regionale nella seduta del 17.12.2014
ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI
Proposta di legge del Consiglio regionale 2 dicembre
2014, n. 384
Proponenti:
Consiglieri Brogi, Remaschi, Ferrucci
Assegnata alla 4^ Commissione consiliare
Messaggio della Commissione in data 11 dicembre
2014
Approvata in data 17 dicembre 2014
Divenuta legge regionale 66/2014 (atti del Consiglio)
AVVERTENZA
Si pubblica di seguito, mediante collegamento
informatico alla Raccolta normativa della Regione
Toscana, il testo della legge regionale 18 ottobre 2013,
n. 57 così come risulta modificato dalla legge regionale
sopra riportata.
Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del
Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge
regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento
del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme
per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge
regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia
di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”),
al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale.
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30.12.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 64
Solo la versione del Bollettino ufficiale ha valore legale.
Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le
note ne sono specificate le fonti.
Legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57
ATTI DI PROGRAMMAZIONE
CONSIGLIO REGIONALE
- Deliberazioni
DELIBERAZIONE 22 dicembre 2014, n. 102
Documento annuale di programmazione per l’anno 2015. Approvazione.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Visto l’articolo 9 della legge regionale 2 agosto 2013, n.
44 (Disposizioni in materia di programmazione regionale),
che individua nel documento annuale di programmazione
(DAP), l’atto di indirizzo programmatico dell’attività di
governo della Regione per l’anno successivo;
Visto il programma di governo 2010 - 2015, approvato
con risoluzione del Consiglio regionale 26 aprile 2010,
n.1;
Visto il programma regionale di sviluppo (PRS) 2011
- 2015, approvato con risoluzione del Consiglio regionale
29 giugno 2011, n. 49;
Visto il documento preliminare della Giunta
regionale 30 giugno 2014, n. 1 (Documento preliminare
al documento annuale di Programmazione 2015.
Trasmissione al Consiglio Regionale ai sensi dell’Art. 48
dello Statuto);
Preso atto che l’informativa della Giunta regionale
n. 65, ai sensi dell’articolo 48 dello Statuto (Documento
preliminare al documento annuale di programmazione
“DAP” 2015), è stata svolta e discussa in Consiglio
regionale in data 30 luglio 2014;
Visti gli indirizzi in merito alla formazione del DAP
2015, contenuti nella risoluzione n. 266, approvata dal
Consiglio regionale in data 30 luglio 2014, collegata
all’informativa della Giunta regionale relativa al DAP
2015 e negli ulteriori atti di indirizzo approvati nella
stessa seduta;
Dato atto dell’espletamento delle procedure previste
dall’articolo 48 dello Statuto;
Visto il nuovo patto per uno sviluppo qualificato e
maggiori e migliori lavori in Toscana, firmato il 30 marzo
2004 tra la Giunta regionale ed i soggetti del tavolo
generale di concertazione;
Visto il protocollo d’intesa sottoscritto tra la Giunta
regionale, l’ANCI, l’UNCEM e l’URPT il 6 febbraio
2006, concernente l’istituzione del tavolo permanente di
concertazione tra la Giunta regionale e gli enti locali;
Dato atto che il documento preliminare ha formato
oggetto di confronto con le istanze associative degli enti
locali della Toscana e con i rappresentanti dei soggetti
economici e sociali regionali;
Vista la proposta di deliberazione al Consiglio
regionale della Giunta regionale 25 novembre 2014, n.
6 (Documento annuale di programmazione per l’anno
2015. Approvazione);
Visto il testo del documento annuale di programmazione
(DAP) 2015 (Allegato A), parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
Preso atto dell’esposizione sintetica dell’avanzamento
e dei risultati dell’attività regionale riferita al 2014
riportata nel Rapporto generale di monitoraggio strategico
2014, approvato con decisione della Giunta regionale 25
novembre 2014, n. 15;
Verificata la rispondenza del testo medesimo al
programma di governo 2010 - 2015, al PRS 2011 2015, agli indirizzi approvati dal Consiglio regionale in
ordine alla formazione del DAP, agli esiti del processo di
concertazione, nonché la sua conformità alle disposizioni
della l.r. 44/2013;
Visto il parere favorevole della Commissione
regionale pari opportunità, espresso nella seduta del 9
dicembre 2014;
Visto il parere favorevole del Consiglio delle
autonomie locali, espresso nella seduta del 15 dicembre
2014;
Visto il parere favorevole della Conferenza
permanente autonomie sociali, espresso nella seduta del
16 dicembre 2014;
Visti i pareri delle commissioni consiliari permanenti,
espressi ai sensi dell’articolo 7, comma 5, della l.r.
44/2013;
DELIBERA
di approvare il documento annuale di programmazione
(DAP) 2015 (Allegato A), parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione.