30.12.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 64 14 Solo la versione del Bollettino ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti. Vista la legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia); Legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2014, n. 85 Modifiche alla legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia). Nuove disposizioni per il contrasto della ludopatia. Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge: SOMMARIO PREAMBOLO Art. 1 - Modifiche al preambolo della l.r. 57/2013 Art. 2 - Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 57/2013 Art. 3 - Sostituzione della rubrica dell’articolo 4 della l.r. 57/2013 Art. 4 - Modifiche all’articolo 4 della l.r. 57/2013 Art. 5 - Modifiche all’articolo 6 della l.r. 57/2013 Art. 6 - Modifiche all’articolo 7 della l.r. 57/2013 Art. 7 - Modifiche all’articolo 13 della l.r. 57/2013 Art. 8 - Modifiche all’articolo 14 della l.r. 57/2013 PREAMBOLO Il Consiglio regionale Visto l’articolo Costituzione; 117, terzo Vista la sentenza della Corte costituzionale 10 novembre 2011, n. 300; comma, della Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto; Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza); Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 (Disciplina dell’attività di gioco); Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189; Considerato quanto segue: 1. Alla luce delle problematiche evidenziatesi nel primo periodo di operatività della l.r. 57/2013, si ritiene di intervenire sulla medesima per affrontare in maniera più efficace quei fenomeni che destano il maggiore allarme dal punto di vista sociale; 2. Ritenuto pertanto di prevedere che l’obbligo di osservanza delle distanze minime dai luoghi sensibili si applica, oltreché a tutti quegli spazi nei quali sono collocati gli apparecchi per il gioco con vincite in denaro, ai centri di scommesse, e di escludere tale obbligo per gli spazi in cui sono collocati solo gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7, del r.d. 773/1931; 3. Si ritiene, altresì, di limitare la concessione di incentivi regionali a coloro che rimuovono gli apparecchi per il gioco con vincita in denaro; Approva la presente legge Art. 1 Modifiche al preambolo della l.r. 57/2013 1. Al punto 1 del preambolo della legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia), le parole: “descritta nella classificazione internazionale delle malattie dell’” sono sostituite dalle seguenti: “e caratterizza i soggetti afflitti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall’”. 2. Al punto 3 del preambolo della l.r. 57/2013 le parole: “delle sale da gioco” sono sostituite dalle seguenti: “dei giochi leciti”. Art. 2 Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 57/2013 1. L’articolo 2 della l.r. 57/2013 è sostituito dal seguente: “Art. 2 Definizioni 1. Ai fini della presente legge sono adottate le seguenti definizioni: a) ludopatia: la patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall’Organizzazione mondiale della sanità; b) spazi per il gioco con vincita in denaro: un luogo 30.12.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 64 pubblico o aperto al pubblico o un circolo privato in cui siano presenti e accessibili gli apparecchi per il gioco lecito di cui alla lettera c); c) apparecchi per il gioco lecito: gli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza); d) centri di scommesse: le strutture dedicate, in via esclusiva, alla raccolta delle scommesse ai sensi dell’articolo 88 del r.d. 773/1931.”. Art. 3 Sostituzione della rubrica dell’articolo 4 della l.r. 57/2013 1. La rubrica dell’articolo 4 della l.r. 57/2013 è sostituita dalla seguente: “Distanze minime” 15 1. Al comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 57/2013 le parole: “le sale da gioco e gli spazi per il gioco sono sostituite dalle seguenti: “i centri di scommesse e gli spazi per il gioco con vincita in denaro.” Art. 8 Modifiche all’articolo 14 della l.r. 57/2013 1. Al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 57/2013 le parole: “della sala da gioco” sono sostituite dalle seguenti: “dell’attività”. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. ROSSI Art. 4 Modifiche all’articolo 4 della l.r. 57/2013 1. Il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 57/2013 è sostituito dal seguente: “1. E’ vietata l’apertura di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro ad una distanza inferiore a 500 metri, misurata in base al percorso pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale.”. 2. Al comma 2 della l.r. 57/2013 le parole: “di sale da gioco e di spazi per il gioco” sono sostituite dalle seguenti: “di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro.”. Art. 5 Modifiche all’articolo 6 della l.r. 57/2013 1. All’alinea del comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 57/2013, le parole: “di sale da gioco e di spazi per il gioco” sono sostituite dalle seguenti: “di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro”. Art. 6 Modifiche all’articolo 7 della l.r. 57/2013 1. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 57/2013 le parole: “per il personale operante nelle sale da gioco” sono sostituite dalle seguenti: “per il personale operante nei centri di scommesse e negli spazi con vincita in denaro”. Art. 7 Modifiche all’articolo 13 della l.r. 57/2013 Firenze, 23 dicembre 2014 La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 17.12.2014 ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI Proposta di legge del Consiglio regionale 2 dicembre 2014, n. 384 Proponenti: Consiglieri Brogi, Remaschi, Ferrucci Assegnata alla 4^ Commissione consiliare Messaggio della Commissione in data 11 dicembre 2014 Approvata in data 17 dicembre 2014 Divenuta legge regionale 66/2014 (atti del Consiglio) AVVERTENZA Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata. Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. 16 30.12.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 64 Solo la versione del Bollettino ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti. Legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 ATTI DI PROGRAMMAZIONE CONSIGLIO REGIONALE - Deliberazioni DELIBERAZIONE 22 dicembre 2014, n. 102 Documento annuale di programmazione per l’anno 2015. Approvazione. IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l’articolo 9 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 44 (Disposizioni in materia di programmazione regionale), che individua nel documento annuale di programmazione (DAP), l’atto di indirizzo programmatico dell’attività di governo della Regione per l’anno successivo; Visto il programma di governo 2010 - 2015, approvato con risoluzione del Consiglio regionale 26 aprile 2010, n.1; Visto il programma regionale di sviluppo (PRS) 2011 - 2015, approvato con risoluzione del Consiglio regionale 29 giugno 2011, n. 49; Visto il documento preliminare della Giunta regionale 30 giugno 2014, n. 1 (Documento preliminare al documento annuale di Programmazione 2015. Trasmissione al Consiglio Regionale ai sensi dell’Art. 48 dello Statuto); Preso atto che l’informativa della Giunta regionale n. 65, ai sensi dell’articolo 48 dello Statuto (Documento preliminare al documento annuale di programmazione “DAP” 2015), è stata svolta e discussa in Consiglio regionale in data 30 luglio 2014; Visti gli indirizzi in merito alla formazione del DAP 2015, contenuti nella risoluzione n. 266, approvata dal Consiglio regionale in data 30 luglio 2014, collegata all’informativa della Giunta regionale relativa al DAP 2015 e negli ulteriori atti di indirizzo approvati nella stessa seduta; Dato atto dell’espletamento delle procedure previste dall’articolo 48 dello Statuto; Visto il nuovo patto per uno sviluppo qualificato e maggiori e migliori lavori in Toscana, firmato il 30 marzo 2004 tra la Giunta regionale ed i soggetti del tavolo generale di concertazione; Visto il protocollo d’intesa sottoscritto tra la Giunta regionale, l’ANCI, l’UNCEM e l’URPT il 6 febbraio 2006, concernente l’istituzione del tavolo permanente di concertazione tra la Giunta regionale e gli enti locali; Dato atto che il documento preliminare ha formato oggetto di confronto con le istanze associative degli enti locali della Toscana e con i rappresentanti dei soggetti economici e sociali regionali; Vista la proposta di deliberazione al Consiglio regionale della Giunta regionale 25 novembre 2014, n. 6 (Documento annuale di programmazione per l’anno 2015. Approvazione); Visto il testo del documento annuale di programmazione (DAP) 2015 (Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; Preso atto dell’esposizione sintetica dell’avanzamento e dei risultati dell’attività regionale riferita al 2014 riportata nel Rapporto generale di monitoraggio strategico 2014, approvato con decisione della Giunta regionale 25 novembre 2014, n. 15; Verificata la rispondenza del testo medesimo al programma di governo 2010 - 2015, al PRS 2011 2015, agli indirizzi approvati dal Consiglio regionale in ordine alla formazione del DAP, agli esiti del processo di concertazione, nonché la sua conformità alle disposizioni della l.r. 44/2013; Visto il parere favorevole della Commissione regionale pari opportunità, espresso nella seduta del 9 dicembre 2014; Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 15 dicembre 2014; Visto il parere favorevole della Conferenza permanente autonomie sociali, espresso nella seduta del 16 dicembre 2014; Visti i pareri delle commissioni consiliari permanenti, espressi ai sensi dell’articolo 7, comma 5, della l.r. 44/2013; DELIBERA di approvare il documento annuale di programmazione (DAP) 2015 (Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
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