OGGETTO Programma Aziendale di Miglioramento Agricolo ambientale (P.A.P.M.A.A.) dell’Azienda della Società Agricola Il Paradiso di Manfredi s.s. con R.l. Martini Fortunata/Guerrini Florio in loc. Podere Paradiso a Montalcino, con valore di Piano Attuativo; approvazione ai sensi dell’art. 69 della L.R.n.1/2005 con s.m.. IL CONSIGLIO COMUNALE Premesso che il Titolo IV Capo III della Legge Regionale n. 1/2005 e relativo Regolamento di Attuazione prevedono, per la realizzazione di nuove costruzioni rurali, sia come annessi, sia come abitazioni, e di interventi di trasformazione edilizia-urbanistica di rilevante entità, la preliminare approvazione di Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo Ambientale (P.A.P.M.A.A.) che evidenzino le esigenze della realizzazione degli interventi edilizi per i fini di uno sviluppo aziendale, i quali possono essere presentati da Imprenditori Agricoli; Preso atto che l’Azienda Società Agricola Il Paradiso di Manfredi s.s. di Martini Fortunata, con sede e relativi immobili in loc. Podere Paradiso a Montalcino, con prot.n.9226 in data 01.08.2012 ha presentato un Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (P.A.P.M.A.A.), successivamente modificato ed integrato (anche in date 02.05.2013, 27.06.2013, e 18.02.2014), corredato della documentazione prescritta per i Piani Attuativi; Visti tutti gli atti ed elaborati di cui è costituito il P.A. – P.A.P.M.A.A. in oggetto, agli atti dell’U.T.C. – Servizio Edilizia Urbanistica Ambiente ed accessibili anche sul sito web del Comune (www.comunedimontalcino.it), che sono quelli di seguito elencati: 1) Richiesta di PAPMAA prot.n.9226 del 01/08/2012 su Modulo specificatamente predisposto e Relazione Tecnica (23/07/2012 a firma Geom. L.Faneschi); 2) Documento di valutazione degli effetti sulle risorse ambientali e sul paesaggio – Verifica dei contenuti rispetto al P.T.C. (23.07.2012 a firma Geom. L.Faneschi); 3) Documentazione catastale, Schede delle alberature notificate, Contratto di affitto, Visura ordinaria della società, Qualifica IAP, Albi dei vigneti, autorizzazione di costruzione sul confine (luglio 2012 a firma Geom. L.Faneschi); 4) Documentazione fotografica (luglio 2012 a firma Geom. L.Faneschi); 5) Relazione Paesaggistica con Fotoinserimento Realistico (23/07/2012 a firma Geom. L.Faneschi); 6) Norme Tecniche di Attuazione del P.A. (luglio 2012 a firma di Arch. M. Pignattai); 7) Rapporto Preliminare Verifica Allegato 1 L.r.10/2010 (luglio 2012 a firma di Arch. M. Pignattai); 8) Indagine Geologico-Tecnica (luglio 2012 a firma del Dott. Geol. Pierluigi Chiavacci); 9) Tav.1 Inquadramento territoriale, estratti PRG, estratto PS, vincolo idrogeologico, vincolo paesaggistico (luglio 2012 a firma Geom. L.Faneschi); 10) Tav.2 Planimetria terreni di proprietà (luglio 2012 a firma Geom. L.Faneschi); 11) Tav.3 Planimetria delle colture catastali (luglio 2012 a firma Geom. L.Faneschi); 12) Tav.4 Ortofotocarta dei terreni di proprietà (luglio 2012 a firma Geom. L.Faneschi); 13) Tav.5 Planimetria del Centro Aziendale, stato attuale e modificato (luglio 2012 a firma Geom. L.Faneschi); 14) Tav.6 Planimetrie fabbricati esistenti, Fabbricati A- B - C (luglio 2012 a firma Geom. L.Faneschi); 15) Tav.7 Fabbricati in progetto, Fabbricati D - E - F, Calcolo dei Volumi (luglio 2012 a firma Geom. L.Faneschi); 16) Tav.8 Risorse paesaggistiche ed ambientali (luglio 2012 a firma Geom. L.Faneschi); 17) Integrazione alla Relazione geologico-tecnica (giugno 2013 a firma del Dott. Geol. P. Chiavacci); 18) Integrazione alla Tav. 1 allegata a Relazione geologico-tecnica (giugno 2013 a firma del Dott. Geol. P. Chiavacci); 19) Scheda di deposito del PA-PAPMAA al G.C. di Siena (a firma del Responsabile del procedimento, dell’Arch. M. Pignattai e del Geol. M. Chiavacci, in data 26.06.2013); 20) Documentazione integrativa di quella già in precedenza depositata presso l’Ufficio Tecnico del Genio Civile di Siena; Preso atto dei contenuti dell’istruttoria tecnica in data 12.06.2013 e della successiva nota prot.n. 5050 in data 22.04.2014 con le Considerazioni conclusive ed attestazioni istruttorie del Responsabile dell’U.T.C. – 1 Servizio Edilizia Urbanistica Ambiente, (Allegato A, di seguito per brevità denominati Atti istruttori) allegate in copia al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; Considerato che ai sensi dell’art.41 della L.R.n.1/2005 con s.m. il P.A.- P.A.P.M.A.A. in oggetto si è reso necessario al fine di realizzare i seguenti interventi: - Realizzazione di un ampliamento del “Fabbricato D” per nuovi locali da adibirsi a stoccaggio, con una consistenza massima di S.u.l.= mq. 61,20 e Volume = mc. 208,10; - Realizzazione di un nuovo “Fabbricato E” da adibirsi a rimessa mezzi agricoli, con una consistenza massima di S.u.l.= mq. 65,00 e Volume = mc. 247,00; - Realizzazione di un nuovo “Fabbricato F” seminterrato da adibirsi a Bottiglieria storica, con una consistenza massima di S.u.l.= mq. 33,20 e Volume = mc. 104,60; - interventi di miglioramento fondiario per la tutela e la valorizzazione ambientale ai sensi del Titolo IV Capo III della L.R.n.1/2005 e relativo Regolamento attuativo con s.m. tra cui: • Ordinaria manutenzione delle colture e territorio aziendale (pulizia scarpate, cunette di scolo, ecc.) come meglio specificato nella documentazione del PA-PAPMAA e nell’Istruttoria Tecnica ddell’U.T.C.; Preso atto che : - gli immobili interessati dagli interventi edilizi di nuova edificazione previsti in loc. Paradiso ricadono in Z.T.O. E agricola, Sottozona E1 Zone agricole di speciale interesse storico ed ambientale, Cat. C, disciplinata dal Titolo II - Norme sul territorio extraurbano, ed in particolare dall’art.18 delle N.t.a., la cui relativa disciplina prescrive che per gli interventi previsti il P.A.P.M.A.A. debba avere i contenuti ed il valore di Piano Attuativo (attualmente disciplinati dagli art.67 e 69 della L.R.n.1/2005), da formarsi con procedimento ai sensi dell’art.69 della L.R.n.1/2005 con s.m., inevitabilmente nel caso si prevedano interventi di nuova costruzione; - gli immobili interessati dagli interventi edilizi di nuova edificazione previsti in loc. Paradiso ricadono in ambito territoriale soggetto a Vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs.n.42/2004 con s.m. posto con D.M.; Considerato che: - ai sensi dell’art. 9 c.3 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 09 febbraio 2007 n. 5/R (Regolamento di attuazione del Titolo IV, capo III (Il territorio rurale), della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) ai fini dell’approvazione del Programma Aziendale in oggetto il Comune deve acquisire il parere dell’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia competente in ordine agli aspetti agronomici in rapporto agli interventi edilizi progettati.; - con Delib.C.R.n.72 in data 24.07.2007 è stato approvato il Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana (Avviso sul BURT n.42 del 17.10.2007), e con Delib. C.R.n.32 in data 16.06.2009 è stata adottata relativa Variante di implementazione dei contenuti paesaggistici le cui salvaguardie sono state più volte prorogate, entrambi i quali all’art.36 della relativa Disciplina di Piano contengono delle “salvaguardie” relative alla formazione dei Piani Attuativi con interventi in zona soggetta a vincolo paesaggistico, che trovano applicazione nel caso del PA-PAPMAA in oggetto; - ai sensi della L.R. 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza.), TITOLO I (Disposizioni comuni e principi generali), e TITOLO II (La valutazione ambientale strategica), in particolare dell’art. 5 bis (Strumenti della pianificazione territoriale ed atti di governo del territorio da assoggettare a VAS), per il PA-PAPMAA in oggetto è resa necessaria la procedura di cui all’art. 22 (Procedura di verifica di assoggettabilità), in quanto il P.R.G. vigente approvato nel 2000 non è stato sottoposto a V.A.S. e per quanto specificato all’art.5 c.1 e 8 della Legge n.106/2001 (di conversione del D.l. 13.05.2011); Preso atto che: - dal sito web dell’A.R.T.E.A. (http://www.artea.toscana.it/home.asp) alla data del 22.04.2014 la Società Agricola Il Paradiso di Manfredi Società Semplice (C.F. 01319220529), che risulta nella disponibilità (in affitto 2 di fondi rustici sino all’anno 2026) degli immobili dell’Azienda in argomento (in proprietà di Martini Fortunata e Martini Rosella), risulta iscritta presso l’Albo I.A.P. tenuto presso l’Anagrafe regionale delle Aziende Agricole, con IAP di riferimento la Sig. Martini Fortunata, dal 09.07.2012 sino al 15.01.2013, a cui è subentrato il genero Sig. Guerrini Florio (già Rappresentante legale della stessa Società, come risulta da visura camerale del 29/11/2011) dal 14.01.2013, come risulta da documentazione allegata (Allegato B) agli Atti istruttori suddetti; - con nota prot.n.2371 in data 12.02.2013 l’U.T.C. – Servizio Edilizia Urbanistica ha fatto richiesta all’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia del parere agronomico di sua competenza sul PA-PAPMAA in oggetto; - con nota prot.n.8165 in data 12.06.2013 l’U.T.C. – Servizio Edilizia Urbanistica (allegata alla Determinazione n.265 in data 25.11.2013 dell’Autorità competente in materia di V.A.S. e relative verifiche di assoggettabilità di cui si dirà nel proseguo) ha richiesto alle strutture tecniche della Regione Toscana la convocazione della conferenza di servizi ai sensi dell’art.36 c.2 della Disciplina del PIT-2007, trasmettendo a tutti i soggetti da convocare (Regione Toscana, Provincia di Siena, Soprintendenza per i Beni Architettonici Ambientali ed il Paesaggio, oltre al Comune di Montalcino) la documentazione relativa al P.A.-PAPMAA in oggetto; - in merito al P.A. – P.A.P.M.A.A. in oggetto: • l’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia ha espresso parere favorevole, con alcune precisazioni, con Determina n. 525 in data 15.05.2013 del Responsabile del Servizio – Forestazione Demanio reg. Antincendio, Ambiente Vincolo idrogeologico e Agricoltura, ricevuta con prot.n.6944 in data 21.05.2013, che è allegata (Allegato C) agli Atti istruttori suddetti; • la Conferenza di Servizi convocata ai sensi dell’art.36 c.2 della Disciplina del PIT-2007, nella sua prima riunione tenutasi il 19.09.2013, … ritenendo opportuno acquisire la valutazione della Soprintendenza sull’intervento di cui al P.A.P.M.A.A. Az. Agr. Il Paradiso in loc. Canalicchio di Sopra – Madonna Nera del Comune di Montalcino, si aggiorna alla data del 30 settembre 2013 …, come da relativo verbale che è allegato (Allegato D1) agli Atti istruttori suddetti; • la Conferenza di Servizi convocata ai sensi dell’art.36 c.2 della Disciplina del PIT-2007, nella sua seconda e conclusiva riunione tenutasi il 30.09.2013, ha espresso parere favorevole, con alcune condizioni, di rispetto della specifica disciplina paesaggistica del PIT, come da relativo verbale che è allegato (Allegato D2) agli Atti istruttori suddetti; - che con nota in data 04.11.2013 e documentazione fotografica allegata, ricevuta con prot.n.15439 in data 08.11.2013, la Sig.ra Martini Fortunata ha comunicato all’U.T.C.- Servizio Edilizia privata Urbanistica Ambiente che la tettoia precaria e temporanea rappresentata nella documentazione del PA-PAPMAA presentata, a cui tra l’altro fa riferimento il Verbale in data 30.09.2013 della Conferenza di servizi ai sensi dell’art.36 c.2 della Disciplina del PIT regionale, … è una struttura non più esistente (come visibile nelle fotografie allegate alla presente) … Tale tettoia provvisoria era stata realizzata come previsto all’art.80 comma 2 punto “d” della L.R. 01/05. … , a cui hanno fatto seguito provvedimenti conseguenti di competenza dello stesso Servizio dell’U.T.C.; Richiamate: - la Delib.C.C.n.56 in data 11.08.2009 avente ad oggetto Adempimenti relativi alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), ai sensi del D.Lgs. 152/2006 con s.m., relativi alle Varianti a P.R.G. o S.U.G., ed ai Piani attuativi e relative Varianti., immediatamente eseguibile ed efficace; - la Delib.C.C.n.48 in data 03.09.2012 avente ad oggetto Adempimenti relativi alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), ai sensi del D.Lgs. 152/2006 con s.m., relativi alle Varianti a P.R.G. o S.U.G., ed ai Piani attuativi e relative Varianti., immediatamente eseguibile ed efficace, che ha sostituito quella al punto precedente; - la Delib.di G.C. n. 147 in data 05.10.2012 avente ad oggetto Nomina dei membri della "Commissione per le V.A.S. e relative verifiche di assoggettabilita'" in attuazione della Deliberazione C.C. n. 48 del 03.09.2012 3 inerente adempimenti relativi alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della l.r.n.10/2010 con s.m..; Preso atto: - che con nota prot.n.8164 in data 12.06.2013 (allegata alla Determinazione n.265 in data 25.11.2013 dell’Autorità competente in materia di V.A.S. e relative verifiche di assoggettabilità di cui si dirà nel proseguo) l’U.T.C. di questo Comune, per la Procedura di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. ai sensi dell’art.22 della L.R.n.10/2010 con s.m., ha trasmesso il Rapporto preliminare ed altra documentazione a corredo relativi al PA-PAPMAA in oggetto, e richiesto il parere prescritto all’art.22 c.3, agli Enti territoriali interessati e Soggetti competenti in materia ambientale individuati di seguito elencati: 1. REGIONE TOSCANA Direzione generale Politiche territoriali ed ambientali, U.O.C. Sperimentazione e verifica della pianificazione, 2. PROVINCIA DI SIENA Servizio L.P., Difesa del suolo, Assetto del territorio,U.O. Assetto del territorio, Servizio Ambiente; 3. MINISTERO PER I BENI CULTURALI Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici per la Toscana 4. SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCH.NICI AMBIENTALI ED IL PAESAGGIO per le province di Siena e Grosseto 5. SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DELLA TOSCANA - dei pareri scritti ricevuti, nel procedimento di verifica assoggettabilità alla V.A.S. in oggetto, di seguito indicati: 1. parere della REGIONE TOSCANA – Dir. Gen. Delle Politiche territoriali, Ambientali e per la Mobilità, Ufficio Tecnico del Genio Civile di Area Vasta Grosseto Siena ed Opere Marittime, con nota prot.n. AOO-GRT 181484 /N60.50 in data 11.07.2013, in cui non si esplicita la necessità o la possibilità di esclusione della Procedura di V.A.S., con alcune condizioni/prescrizioni; 2. parere della PROVINCIA DI SIENA di cui al Verbale della riunione in data 24.07.2013 della “Conferenza interna della Provincia di Siena in materia di VIA e VAS” ai sensi della D.G.P. n.101 del 02.05.2012, favorevole anche in relazione alla possibilità di escludere la Procedura di V.A.S., con alcune condizioni/prescrizioni; 3. parere della SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCH.NICI AMBIENTALI ED IL PAESAGGIO per le province di Siena e Grosseto, con nota prot.n.8836 pos.341004 in data 27.06.2013, favorevole anche in relazione alla possibilità di escludere la Procedura di V.A.S.; 4. parere della SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DELLA TOSCANA, con nota prot.n.MBAC-SBA-TOS ARC_PROT 0013193 in data 28.08.2013, con il quale … ritiene necessario che il procedimento sia sottoposto a V.A.S. e che comunque, in ogni caso, sia comunicato al richiedente quanto segue: 1. comunicazione, con congruo anticipo (almeno una settimana, fax 055 242213) dell’inizio dei lavori per consentire il controllo sulle attività di escavazione a personale di questo Ufficio; 2. controllo costante delle operazioni di movimento terra da parte di figura professionale idonea (archeologo), a carico del richiedente, il cui curriculum verrà sottoposto all’approvazione di questo Ufficio e che agirà secondo le indicazioni fornite dall’Ufficio stesso, con l’eventuale esecuzione di scavo a mano. …. Si fa infine presente che su esplicita richiesta dell’azienda, al fine di prevenire eventuali ritardi e/o varianti …mofifiche…, dovuti a possibili rinvenimenti fortuiti, date le potenzialità di rischio sopra esposte, la competente Soprintendenza per i Beni Archeologici può autorizzare l’esecuzione di saggi archeologici preventivi alla realizzazione delle opere in progetto, al fine di verificare l’effettiva presenza di beni archeologici nell’area oggetto d’intervento. Le indagini concordate saranno condotte a carico del proponente e sotto la direzione scientifica della competente Soprintendenza per i Ben Archeologici della Toscana. … che sono allegati alla Determinazione n.265 in data 25.11.2013 dell’Autorità competente in materia di V.A.S. e relative verifiche di assoggettabilità di cui si dirà nel proseguo; 4 - che nel procedimento di verifica assoggettabilità alla V.A.S. in oggetto, nei termini prescritti e comunque sino ad oggi non è pervenuto il parere scritto richiesto a: 1. REGIONE TOSCANA Direzione generale Politiche territoriali ed ambientali, U.O.C. Sperimentazione e verifica della pianificazione, 2. MINISTERO PER I BENI CULTURALI Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici per la Toscana, che comunque risulta aver delegato le due Soprintendenze Beni Arch. Amb. Paesaggio ed Archeologica di cui sopra; che, pur avendo ricevuto la suddetta richiesta e documentazione evidentemente non ha ritenuto necessario esprimersi in merito; - del parere espresso in merito al PA-PAPMAA in oggetto dalla Commissione per le VAS e relative Verifiche di assoggettabilità, di cui alle Delib.C.C.n.48 in data 03.09.2012 e Delib.G.C.n. 147 in data 05.10.2012 nella riunione in data 24.06.2013, che di seguito viene integralmente riportato: Si assenta il Presidente Geom. Alessandro Faneschi per parentela di primo grado con il progettista. Viene sostituito per la Presidenza dal Geom. Marco Ferretti. La Commissione, preso atto che al momento non sono ancora pervenuti i pareri richiesti a Regione Provincia, Soprintendenza Beni Arch. Amb. Paesaggio ed Archeologica, ritiene di esprimere parere di non assoggettabilità a VAS, alle seguenti condizioni: - Dovrà essere documentata la compatibilità degli interventi edilizi previsti con la disciplina del PTCP-2012 relativamente alle aree sensibili in classe 2 per la vulnerabilità degli acquiferi contenuta nel’art.10.1.3 (Disciplina delle aree sensibili di classe 2), tramite idonee ed opportune integrazioni alla Relazione geologicotecnica a corredo del PA-PAPMAA. - dovrà essere previsto un idoneo ed adeguato sistema di trattamento e smaltimento dei reflui, anche tramite adeguamento degli eventuali sistemi preesistenti; - per quanto concerne gli spazi e locali destinati alla rimessa o sosta mezzi meccanici, si precisa quanto segue: Si prescrive l’adozione di tutti gli accorgimenti tecnici atti a prevenire percolazioni di oli e combustibili nel sottosuolo (pendenza pavimenti, sistema di raccolta, separazione ed eventuale depurazione dei reflui ecc.). Che qualora sia prevista raccolta e/o, stoccaggio di oli minerali, carburanti e altri materiali inquinanti e infiammabili, vengano adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare contaminazione ambientale Che venga rispettata la normativa vigente in materia di antincendio e rifiuti. Richiamati: - l’art.7 (Obblighi generali) c.2 della L.R.n.10/2010 con s.m., il quale tra l’altro dispone quanto segue: … 2. I provvedimenti amministrativi di approvazione assunti senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.; … - la Determinazione n.265 in data 25.11.2013 dell’Autorità competente in materia di V.A.S. e relative verifiche di assoggettabilità, in persona del Geom. Ferretti Marco, in qualità di sostituto delegato dal Responsabile dell’U.T.C. - Servizio Lavori pubblici, Patrimonio Manutenzioni, che si è pronunciata a seguito dell’acquisizione del parere obbligatorio ma non vincolante della Commissione per le V.A.S. e relative verifiche di assoggettabilità, come previsto dalla Delib.C.C.n.48/2012 citata, con la quale a seguito delle verifiche prescritte il PA-PAPMAA in oggetto è stato escluso dalla VAS ai sensi degli artt.12-18 del D.lgs.n.152/2006 e della L.R. 12.02.2010 n.10 con s.m., con alcune condizioni e prescrizioni, allegata (Allegato E) agli Atti istruttori suddetti; Preso atto che le Norme del PA-PAPMAA proposto in approvazione a questo Consiglio Comunale sono state opportunamente modificate ed integrate, già per la sua adozione avvenuta con Delib. C.C.n.57/2013, rispetto a quelle inizialmente presentate, al fine di recepire integralmente tutte le condizioni e prescrizioni poste sia con il Pronunciamento in data 30.09.2013 suddetto della Conferenza di servizi ai sensi dell’art.36 c.2 della Disciplina del P.I.T. Regionale, sia quelle della Determinazione n.265 in data 25.11.2013 dell’Autorità competente in materia di V.A.S. e relative verifiche di assoggettabilità suddetta; 5 Visto lo schema di atto d’obbligo unilaterale che in allegato al presente atto (Allegato F) ne forma parte integrante e sostanziale; Richiamata la precedente Deliberazione di C.C. n.57 in data 29.11.2013 avente ad oggetto Programma Aziendale di Miglioramento Agricolo ambientale (P.A.P.M.A.A.) dell’Azienda della Società Agricola Il Paradiso di Manfredi s.s. con R.l. Martini Fortunata/Guerrini Florio in loc. Podere Paradiso a Montalcino, con valore di Piano Attuativo; adozione ai sensi dell’art. 69 della L.R.n.1/2005 con s.m., con la quale è stato adottato il PAPMAA-PA in oggetto; Preso atto che: - per il P.A. – P.A.P.M.A.A. in oggetto in data 28.11.2013 è stato effettuato il deposito presso la Regione Toscana - Ufficio Tecnico di Area Vasta del Genio Civile di Siena delle indagini geologico - tecniche, delle certificazioni e delle attestazioni prescritte, ai sensi dell’art.62 L.R.n.1/2005 con s.m. e relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R.n.53/R del 25.10.2011; - con nota Prot.n.AOOGRT 0308568/N.60.50 del 02.12.2013 l’Ufficio Tecnico del Genio Civile comunicava l’esito negativo della verifica formale di rivevibilità del deposito, presumendo che gli interventi edilizi ricadessero in Area a pericolosità geomorfologica G3, a cui ha dato riscontro la nota dell’UTC- Servizio Edilizia Urbanistica Ambiente con documentazione integrativa allegata che ha precisato ed evidenziato che gli interventi edilizi ricadono in Area a pericolosità geomorfologica G2 di adeguamento PAI del P.S. per cui non è prescritto il parere dell’Autorità di Bacino Fiume Ombrone ed è previsto il controllo a campione come precedentemente previsto, allegando documentazione integrativa a supporto redatta dal Geologo P. Chiavacci; - al suddetto deposito è stato attribuito il n.1142 come da nota prot.n.AOOGRT 051976/N.60.30 in data 24.02.2014 dell’U.T. del Genio Civile di Siena agli atti dell’UTC- Servizio Urbanistica; - con nota prot.n.AOOGRT 76430/N.060.050 in data 20.03.2014 dell’U.T. del Genio Civile di Siena, agli atti dell’UTC- Servizio Urbanistica, per la documentazione depositata relativa al P.A.-PAPMAA in oggetto si è comunicato che nel relativo controllo a campione la pratica risulta tra quelle estratte, e che dall’esame della documentazione complessiva risulta che le indagini geologico tecniche sono da considerarsi rispondenti alle direttive della Regione Toscana e pertanto, … l’esito positivo del controllo. a conclusione del relativo procedimento; Preso atto che ai sensi dell’art.69 della L.R.n.1/2005: - il P.A.- P.A.P.M.A.A. adottato con C.C. n.57 in data 29.11.2013, con relativi elaborati atti e comunicazioni, con nota prot.n.16859 in data 06.12.2013 agli atti dell’UTC – Servizio Urbanistica, è stato trasmesso in copia alla Provincia di Siena che risulta averlo ricevuto; - dell’adozione con Delib. . n.57/2013 del P.A.-P.A.P.M.A.A. in oggetto è stato dato avviso pubblicato all’Albo Pretorio Comunale e nel sito web del Comune dal 18.12.2013 per almeno 45 gg. consecutivi, e sul B.U.R.T. n.51 parte seconda in data 18.12.2013, come risulta da documentazione allegata (Allegato G) agli Atti istruttori; - nei termini prescritti, di 45 giorni consecutivi dalla pubblicazione nel B.U.R.T. del suddetto avviso, ed anche successivamente, non risultano pervenute osservazioni, ai sensi dell’art.69, o contributi ai sensi dell’art.27 della L.R.n.1/2005 con s.m., scritti relativi al P.A.-P.A.P.M.A.A. in oggetto; Considerato: - lo Strumento Urbanistico Generale (S.U.G.) vigente, costituito dal P.R.G. (formato ai sensi della L.R.n.74/1984 con s.m.) definitivamente approvato con Delib.C.R.T. n.91 in data 29.02.2000 e con Delib.C.C. n. 41 in data 01.06.2000, da alcune parti del R.E. con annesso P.di F. precedente tutt’ora vigenti, e dalle successive Varianti parziali formate ai sensi dell’art.40 c.2 e 8 L.R.n.5/1995 e della L.R.n.1/2005; - la Delib.C.C. n.23 in data 24.02.2005 con la quale è stato avviato il procedimento di formazione del Piano Strutturale del Comune di Montalcino, ai sensi degli artt. 15-17 della L.R. n.1/2005 con successive modificazioni; 6 - la Delib.C.C.n. 68 in data 09.10.2009 con la quale il Comune di Montalcino ha adottato il proprio Piano Strutturale, di cui agli artt. 9, e 53 ai sensi degli artt. 15-17 della L.R. n.1/2005 con s.m., procedendo ai relativi adempimenti per la V.A.S. ai sensi degli artt.13-18 del D.lgs. n.152/2006 con s.m.; - la Delib.C.C.n. 45 in data 04.11.2011 con la quale il Comune di Montalcino ha favorevolmente concluso la V.A.S. ai sensi degli artt.13-18 del D.lgs. n.152/2006 con s.m. ed approvato il proprio Piano Strutturale, di cui agli artt. 9, e 53 ai sensi degli artt. 15-17 della L.R. n.1/2005 con s.m.; - che il Comune di Montalcino non avendo rispettato i tempi di adozione del Piano Strutturale previsti dall’Intesa sottoscritta con Provincia di Siena e Regione Toscana, sino al 18.11.2009 ha dovuto applicare le misure di salvaguardia di cui all’art. 39 c.2 della L.R. n.5/1995, così come precisate nella Circolare approvata con Delib. G.R.T. n.118/2003, che per quanto contenuto ai punti 3.4 (Regime degli interventi in zona agricola) risulta fare salvi gli interventi di nuova edificazione di residenze rurali e di annessi agricoli in attuazione dell’articolo 3 della L.R.n.64/1995 allora vigente (sostituita dalla L.R.n.1/2005) non eccedenti la capacità produttiva del fondo; - il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Siena (P.T.C.P.), approvato con Delib.C.P. n.109 in data 20.10.2000, efficace dall’11.02.2001, e la Variante di revisione ed aggiornamento al P.T.C.P. approvata dalla Provincia di Siena con Delib.C.P.n.124 in data 14.12.2011, divenuta efficace con la pubblicazione nel BURT n.11 in data 14.02.2012 del relativo avviso, e successive Varianti parziali; - il Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana (P.I.T.), approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n.72 in data 24.07.2007 ed efficace dal 17.10.2007, nonché la relativa Variante di implementazione dei contenuti paesaggistici adottata con Delib. C.R.n.32 in data 16.06.2009, e la Delib.G.R.T. n.538 del 27.06.2011 con cui la Regione Toscana ha avviato un nuovo procedimento di formazione di una Variante per l’integrazione paesaggistica del PIT regionale; - che il PA-PAPMAA in oggetto è da doversi ritenere coerente con i contenuti del PIT-PPR regionale, del PTC della Provincia di Siena, il PS e lo S.U.G. vigenti od adottati, come risulta dagli Atti istruttori del Responsabile dell’U.T.C. – Servizio Edilizia privata Urbanistica Ambiente; Visti : - la Legge 14.08.1942 n.1150 urbanistica statale, come successivamente modificata ed integrata, e la normativa vigente a questa complementare; - la Legge Regione Toscana 16.01.1995 n.5 (Norme per il governo del territorio), con successive mdificazioni, attualmente abrogata con l’unica eccezione per l’art.39; - la Legge Regione Toscana 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), come successivamente modificata ed integrata; - la Direttiva 2001/42/CE in data 27.06.2001 della Comunità Europea concernente la Valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull’ambiente; - la Legge Regione Toscana 03.01.2005 n.1 (Norme per il governo del territorio), come successivamente modificata ed integrata, ed in particolare il Titolo II (norme procedurali comuni) Capo I (valutazione di piani e programmi), il Titolo IV (disposizioni generali per la tutela e l'uso del territorio) Capo III (il territorio rurale), l’art.10 (Gli atti del governo del territorio) e il Titolo V (atti, soggetti e funzioni) Capo IV (finalita', contenuti e procedure di approvazione dei piani attuativi); - il D.Lgs. 03.04.2006 n.152 (Norme in materia ambientale), con successive modificazioni (in particolare quelle apportate con D.Lgs.n.4/2008), Parte seconda Titoli I, II e V, relativamente alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.); - la Legge Regionale 27.12.2007 n.69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali), con successive modificazioni; - la Deliberazione di Giunta Regione Toscana n. 87 in data 09.02.2009 avente ad oggetto D.lgs. 152/2006 Indirizzi transitori applicativi nelle more dell’approvazione della legge regionale in materia di VAS e di VIA.; - la L.R. 12 febbraio 2010, n. 10 Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza.con s.m.; Visti i Regolamenti di attuazione della L.R.n.1/2005 approvati, in particolare i seguenti: - Decr. P.G.R. n. 3/R del 09.022007, Regolamento di attuazione delle disposizioni del Titolo V della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio); 7 - Decr. P.G.R. n. 4/R del 09.02.2007, Regolamento di attuazione dell' articolo 11, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di valutazione integrata; - Decr. P.G.R. n. 5/R del 09.02..2007, Regolamento di attuazione del Titolo IV, capo III (Il territorio rurale), della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio); - D.P.G.R.n.53/R del 25.10.2011, Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di indagini geologiche; Ritenuto pertanto di dover procedere all’approvazione del suddetto Piano Attuativo relativo al Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale dell’Azienda Società Agricola Il Paradiso di Manfredi s.s. affittuaria di fabbricati e fondi rustici in loc. Paradiso (Canalicchio di Sopra – Madonna Nera) a Montalcino (SI), con Rappresentante legale il Sig. Guerrini Florio; Visto lo Statuto Comunale; Visto l'art. 42 del D.Lgs. n.267/2000; Visto il parere favorevole, allegato al solo originale, del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell' art.49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; DELIBERA - di prendere atto che, ai sensi dell’art.36 c.1 lettera b) della Disciplina di Piano del P.I.T. regionale vigente, riconfermato dalla relativa variante adottata con Delib.C.R.T. n.32 in data 16.06.2009, e dell’art. 30 della Disciplina del P.T.C. provinciale, il P.A.-PAPMAA in oggetto, a seguito di verifiche ed accertamenti eseguiti da parte dell’UTC-Servizio Edilizia Urbanistica Ambiente, risulta coerente con le direttive e le prescrizioni del Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T.) regionale vigente, della relativa Variante di implementazione paesaggistica adottata con Delib.C.R.T. n.32 in data 16.06.2009, e con il P.T.C.P. – 2013 attualmente vigenti, e con i principi gli obiettivi e le prescrizioni del Piano strutturale approvato da parte del Comune di Montalcino con Delib. C.C. n.45 in data 04.11.2011; - di approvare, ai sensi dell’art.41 (Costruzione di nuovi edifici rurali) e dell’art. 69 (Approvazione dei Piani attuativi), il Piano Attuativo – Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale presentato dall’Azienda Società Agricola Il Paradiso di Manfredi s.s., affittuaria dei relativi fabbricati e fondi rustici, con Rappresentante legale il Sig. Guerrini Florio, con sede ed immobili in Loc. Podere Paradiso a Montalcino (SI), di cui in premessa, costituito dai seguenti atti ed elaborati: 1) Richiesta di PAPMAA prot.n.9226 del 01/08/2012 su Modulo specificatamente predisposto e Relazione Tecnica (23/07/2012 a firma Geom. L.Faneschi); 2) Documento di valutazione degli effetti sulle risorse ambientali e sul paesaggio – Verifica dei contenuti rispetto al P.T.C. (23.07.2012 a firma Geom. L.Faneschi); 3) Documentazione catastale, Schede delle alberature notificate, Contratto di affitto, Visura ordinaria della società, Qualifica IAP, Albi dei vigneti, autorizzazione di costruzione sul confine (luglio 2012 a firma Geom. L.Faneschi); 4) Documentazione fotografica (luglio 2012 a firma Geom. L.Faneschi); 5) Relazione Paesaggistica con Fotoinserimento Realistico (23/07/2012 a firma Geom. L.Faneschi); 6) Norme Tecniche di Attuazione del P.A. (novembre 2013 a firma di Arch. M. Pignattai); 7) Rapporto Preliminare Verifica Allegato 1 L.r.10/2010 (luglio 2012 a firma di Arch. M. Pignattai); 8) Indagine Geologico-Tecnica (luglio 2012 a firma del Dott. Geol. Pierluigi Chiavacci); 9) Tav.1 Inquadramento territoriale, estratti PRG, estratto PS, vincolo idrogeologico, vincolo paesaggistico (luglio 2012 a firma Geom. L.Faneschi); 10) Tav.2 Planimetria terreni di proprietà (luglio 2012 a firma Geom. L.Faneschi); 11) Tav.3 Planimetria delle colture catastali (luglio 2012 a firma Geom. L.Faneschi); 12) Tav.4 Ortofotocarta dei terreni di proprietà (luglio 2012 a firma Geom. L.Faneschi); 13) Tav.5 Planimetria del Centro Aziendale, stato attuale e modificato (luglio 2012 a firma Geom. L.Faneschi); 14) Tav.6 Planimetrie fabbricati esistenti, Fabbricati A- B - C (luglio 2012 a firma Geom. L.Faneschi); 8 15) Tav.7 Fabbricati in progetto, Fabbricati D - E - F, Calcolo dei Volumi (luglio 2012 a firma Geom. L.Faneschi); 16) Tav.8 Risorse paesaggistiche ed ambientali (luglio 2012 a firma Geom. L.Faneschi); 17) Integrazione alla Relazione geologico-tecnica (giugno 2013 a firma del Dott. Geol. P. Chiavacci); 18) Integrazione alla Tav. 1 allegata a Relazione geologico-tecnica (giugno 2013 a firma del Dott. Geol. P. Chiavacci); 19) Scheda di deposito del PA-PAPMAA al G.C. di Siena (a firma del Responsabile del procedimento, dell’Arch. M. Pignattai e del Geol. M. Chiavacci, in data 26.06.2013); 20) Documentazione integrativa di quella già in precedenza depositata presso l’Ufficio Tecnico del Genio Civile di Siena; - di dare atto che l’attuazione degli interventi edilizi previsti dal P.A.-P.A.P.M.A.A. in oggetto è subordinata alla sottoscrizione con debita trascrizione nei registri immobiliari di convenzione o atto d’obbligo unilaterale ai sensi del Titolo IV Capo III della L.R. 1/2005 con s.m., previa approvazione del Servizio competente dell’U.T.C. dei relativi contenuti secondo lo schema di atto d’obbligo allegato alla presente deliberazione, da parte di Titolare o Legale rappresentante dell’Azienda agricola, oltrechè a rilascio/acquisizione dei titoli abilitativi dell’attività edilizia prescritti dalla normativa vigente; - di trasmettere la presente deliberazione alla Provincia, di provvedere al deposito degli atti relativi presso l’Ufficio Tecnico Comunale, pubblicarne avvisi nel sito web, all’Albo Pretorio del Comune e nel B.U.R.T., e dare notizia dell’approvazione definitiva e dell’efficacia del PAPAPMAA in oggetto, come prescritto ai sensi dell’art. 69 della L.R.n.1/2005 con s.m.; - di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 9 ALLEGATO “F” INTERVENTI EDILIZI IN ZONA AGRICOLA ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO ai sensi del Titolo IV Capo III della Legge Regionale n.1/2005, e relativo Regolamento di attuazione, con successive modificazioni L’anno_________________________il giorno__________del mese di____________con il presente atto d’obbligo il sottoscritto__________________in qualità di____________________ dell’Azienda Agricola___________________________, PREMESSO CHE: 1)- l’Azienda agricola ha presentato una proposta di Programma Aziendale Poliennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (nel proseguo del presente atto indicato con l’abbreviazione P.A.P.M.A.A. o semplicemente Programma Aziendale) ai sensi del Titolo IV Capo III della L.R. 1/2005 e relativo Regolamento di attuazione, con successive modifiche ed integrazioni, con valore di Piano Attuativo (P.A.), 2)- che tale P.A.P.M.A.A. – P.A. è stato approvato, con eventuali modifiche ed integrazioni, con Deliberazione del Consiglio Comunale ( o Giunta Municipale) n.________del_________, come da atti pubblicati e depositati presso il Comune; TUTTO CIO’ PREMESSO Il sottoscritto______________ in rappresentanza dell’Azienda Agricola_______________ al fine dell’attuazione del P.A.P.M.A.A. con valore di P.A. approvato con delibera C.C. n._____del______ (o G.M. n____del_____), SI IMPEGNA per se, successori e aventi causa,: 1) a mantenere in produzione le coltivazioni di cui all’ordinamento colturale che è stato programmato nel PAPMAA approvato, di cui si è detto in precedenza, per una superficie complessiva di Ha ................................, con superfici fondiarie non inferiori a quanto previsto come minimo dai piani territoriali di coordinamento delle province o, in mancanza, dal regolamento d'attuazione del presente Titolo IV Capo III della L.R.n.1/2005 con s.m.; 2) ad effettuare tutti gli interventi di qualsiasi genere (agronomici, colturali, di difesa del suolo, di miglioramento agricolo-paesaggistico-ambientale, ecc.) previsti dal Programma Aziendale – P.A. approvvato, in relazione ai quali è stato richiesto la realizzazione/sanatoria di nuovi edifici rurali o di interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui agli artt. 41 e 43 comma 4 della L.R.n.1/2005 con s.m., quali di seguito sinteticamente sono indicati: INTERVENTI AGRONOMICI E COLTURALI …………………….. 10 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO, PAESAGGISTICO, AMBIENTALE …………………….. NUOVE COSTRUZIONI …………………….. INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE …………………….. DERURALIZZAZIONI …………………….. così come previsto nel P.A.P.M.A.A. – P.A. approvato con delibera C.C. n.__ del ______ (o G.C.n.__ del ____); 3) a non modificare la destinazione d’uso agricola delle costruzioni (edifici, pertinenze, accessori, ecc) esistenti, da realizzare o recuperate, necessarie allo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse per il periodo di validità del programma (dieci anno dalla stipula del presente atto unilaterale d’obbligo) e quello di eventuali successiove proroghe concesse; 4) a non modificare la destinazione d’uso agricola delle nuove costruzioni rurali ad uso abitativo eventualmente da realizzare, per almeno 20 (venti) anni dall’ultimazione della costruzione, od in caso di sanatoria per 20 anni dalla data di rilascio del permesso di costruire o dell’attestazione di conformità in sanatoria; 5) a non alienare separatamente dalle costruzioni il fondo alla cui capacità produttiva sono riferite le stesse costruzioni ed in particolare: a) a non alienare per il periodo di validità del Programma aziendale in argomento (dieci anni dalla stipula del/della presente atto unilaterale d’obbliogo/convenzione), e quello di eventuali successiove proroghe concesse, separatamente gli immobili contraddistinti a Catasto con: Foglio di mappa n……… particelle…………………………………………..…………………………………………………………… Foglio di mappa n……… particelle…………………………………………..…………………………………………………………… ………………. Dal/dagli edificio/i esistente/i o di progetto indicato/i: - nella/e planimetria/e con il titolo di …………………………. - (o contrassegnato/i con il numero o lettera…………..) nella/e planimetria/e allegata/e al Programma aziendale – P.A. suddetto; 6) a realizzare i seguenti interventi di sistemazione ambientale delle pertinenze degli edifici non più utilizzabili a fini agricoli ed in particolare a realizzare le opere di seguito elencate, funzionali al corretto inserimento urbanistico nel contesto esistente in conformità al relativo progetto, allegato al Programma aziendale – P.A. approvato e depositato agli atti del Comune: a)- Restauro e conservazione dei manufatti di interesse architettonico, paesistico ed ambientale; b)-Mantenimento in efficienza del sistema di trasferimento, depurazione e smaltimento, dei reflui prodotti; c)-Mantenimento della stabilità del suolo, attraverso interventi costanti di manutenzione delle sistemazioni idraulico-agrarie, e di regimazione delle acque; 11 d)-Costituzione e mantenimento di una zona boschiva di mq. _________accessibile anche alla fruizione esterna; …………………………. …………………………. 7) ad assoggettarsi alle seguenti penali in caso di inadempimento degli obblighi previsti dal presente atto unilaterale d’obbligo, ai sensi del Titolo IV Capo III della L.R.n.1/2005 e relativo Regolamento di attuazione, con s.m.; le penali saranno pari ad una somma equivalente al maggiore importo tra il profitto conseguito od il maggior valore determinatosi per i proprietari dell’Azienda o per i loro aventi causa in forza del mancato adempimento, secondo una stima effettuata da una terna peritale formata da un perito nominato dal Comune, un perito nominato dall’Azienda agricola, e da un perito nominato di comune accordo tra questi; in caso di assenso da parte dei proprietari/possessori degli immobili dell’Azienda agricola la perizia potrà essere effettuata dall’Ufficio Tecnico comunale. Nel caso di mancata esecuzione nei termini previsti delle opere da realizzare e cedere al Comune o da assoggettarsi ad uso pubblico, il Comune di Montalcino provvederà al fine della riscossione delle suddette penali. 8)- ad impegnarsi sin d’ora ad osservare le disposizioni di cui all’art. 41 L.R. 12 gennaio 2005, n. 1 con s.m. che di seguito si riportano: • gli annessi agricoli destinati all’agricoltura, esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, possono essere realizzati solo se consentiti dagli strumenti della pianificazione territoriale, dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici generali del comune ai sensi dell’art. 39 della L.R. n.1/2005 con s.m.; • gli annessi agricoli costruiti dopo l’entrata in vigore delle disposizioni di cui al Titolo IV Capo III della stessa L.R. n.1/2005, non possono mutare la destinazione d’uso agricola; Nel caso di variazioni della destinazione d’uso rispetto all’uso agricolo, agli annessi stessi si applicano le disposizioni di cui all’articolo 132 della L.R.n.1/2005 con s.m.. Nel caso del P.A.P.M.A.A. suddetto, essendo prevista la realizzazione di interventi edilizi di cui al comma 1, lettere b), c) e d) dell’art. 43 (Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola) della L.R.n.1/2005 con s.m., per lo svolgimento delle attività agrituristiche, in qualità di Imprenditore agricolo con la disponibilità dell’Azienda agricola suddetta, si impegna a non modificare la destinazione d’uso agricola degli edifici interessati da detti interventi, per 20 (venti) anni dalla loro realizzazione. Resta inteso che per la realizzazione degli interventi previsti con il P.A.P.M.A.A. suddetto, a prescindere dai contenuti del presente atto, dovranno comunque essere rispettare tutte le norme del Titolo IV Capo III della L.R.n.1/2005 e del relativo Regolamento di attuazione, con successive modificazioni, attualmente vigenti. Il presente atto sarà trascritto ai sensi di legge presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, con esonero, per il Conservatore dei Registri Immobiliari, da ogni responsabilità e ingerenza in merito. Previa lettura, conferma e ratifica di quanto contemplato nel presente atto, esso viene in appresso sottoscritto. in (luogo) il (giorno)/ (mese)/2014 Il sottoscritto Titolare/ Rappresentante legale dell’Azienda Agricola (…………………………………………………) ========================================================== FDA / fda 12
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