gRegolamento tirocini - ASP Distretto di Fidenza

ALLEGATO sub-A A DELIBERAZIONE N. 27 DEL 13/06/2014
REGOLAMENTO TIROCINI FORMATIVI
ART. 1
OGGETTO E FINALITA’
Il presente Regolamento disciplina i tirocini formativi previsti dalla L.R. n. 17 del 1° agosto
2005, così come modificata dalla L.R. n. 7 del 19 luglio 2013 e recepisce quanto disposto
dalle successive deliberazioni di Giunta Regionale n. 1471/2013 “Disposizioni attuative in
merito alla legge regionale 19 Luglio 2013 n° 7 di modifica della legge regionale 1 Agosto
2005”, n. 1472/2013 del 21/10/2013 “Approvazione di misure di agevolazione e di
sostegno in favore dei beneficiari dei tirocini di cui all’articolo 25, comma 1, lett. c), della
legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 in attuazione degli artt. 25, comma 4, art. 26 bis,
comma 5 e 26 quater, comma 4 della stessa L.R. n. 17/2005, come modificata dalla legge
regionale 19 luglio 2013, n. 7” e n. 379 del 24 marzo 2014 “Misure di agevolazione e di
sostegno in favore di beneficiari dei tirocini di cui all'articolo 25, comma 1 della leggere
regionale 1 agosto 2005, n. 17 e S.M ai sensi delle linee guida in materia di tirocini.”
Ai sensi dell’art. 26 della L.R. n. 17/2005, così come modificato dalla L.R. n. 7/2013, e ai
sensi delle successive Deliberazione di Giunta Regionale 1471/2013 e 379/14, l’ASP
“Distretto di Fidenza” può essere Ente Promotore per l’attivazione di tirocini formativi con
riferimento “a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento
sociale”, vale a dire dei “Tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento o
reinserimento” di cui all’art. 25, comma 1, lettera c) della L.R. 17/2005, così come
modificato dall’art. 2 della L.R. n. 7/2013, e per i tirocini di cui alla Deliberazione di Giunta
Regionale 379/14, ossia in favore di “fasce di utenza dei Servizi sociali e sociosanitari o
dei Servizi per l'impiego caratterizzate da particolare vulnerabilità e fragilità anche in
termini di distanza dal mercato del lavoro, ma non riconducibili a quelli di cui all'articolo 25
, comma 1, lettera c)” .
Secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 2 della L.R. 12/2003, “nell’ambito della
legislazione in materia e della contrattazione nazionale, costituiscono tirocinio le
esperienze formative, orientative o professionalizzanti, che non configurano rapporto di
lavoro, realizzate presso luoghi di lavoro privati e pubblici sulla base di una convenzione
contenente uno specifico progetto fra il datore di lavoro e i soggetti del sistema formativo,
che assolvono compiti di promozione ed assumono la responsabilità della qualità e della
regolarità dell’iniziativa. Il progetto oggetto del tirocinio deve essere sottoscritto dal
tirocinante”. L’art. 24 della L.R. 17/2005 precisa ulteriormente che i tirocini formativi si
configurano “quali modalità formative, non costituenti rapporti di lavoro, finalizzate, in via
esclusiva, a sostenere le scelte professionali e a favorire l’acquisizione di competenze
mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Per i beneficiari di cui all’art. 25,
comma 1, lettera c) il tirocinio può avere quali ulteriori finalità l’inclusione sociale e la
cittadinanza attiva”. Si tratta quindi di interventi mirati all’ inserimento e/o al reinserimento
nel mondo del lavoro di specifici soggetti in condizione di disagio, nell'ottica di una
restituzione agli stessi di contrattualità e dignità sociale, favorendo non solo l'acquisizione
di
abilità
professionali
e
competenze,
ma
anche
l’acquisizione
di
autonomia
comportamentale, relazionale e sociale.
Scopo del presente Regolamento è l’individuazione dei destinatari dei tirocini formativi e la
definizione delle modalità di accesso e dei criteri di valutazione per individuare eventuali
priorità, qualora le risorse a disposizione non siano sufficienti a garantire a tutti i richiedenti
aventi titolo, l’accesso al tirocinio. Vengono altresì regolamentate la durata, la misura
dell’indennità economica di partecipazione al tirocinio e le procedure per l’attivazione e il
monitoraggio dei singoli progetti di tirocinio, nonché per il loro rinnovo.
ART. 2
DESTINATARI DEI TIROCINI
Sono destinatari dei tirocini formativi di cui alla presente regolamentazione:
1) I soggetti previsti dall’art 25, comma 1, lettera c) della
L.R. 17/2005, così come
modificato dall’art. 2 della L.R. 7/2013 e, più precisamente:
-
persone con disabilità di cui all’art. 1 comma 1 della Legge 68 del 1999;
-
persone svantaggiate ai sensi della legge 381 del 1991 (invalidi fisici, psichici e
sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico,
tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazione di difficoltà famigliare, i
condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli art. 47, 47bis, 47-ter e 48 della Legge 26 Luglio 1975 N. 354, come modificata dalla Legge 10
0ttobre 1986 N. 663);
-
richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, o umanitaria e persone in
percorsi di protezione sociale ai sensi dell’art.18 del Decreto legislativo n 286 del
1998.
2) I soggetti previsti dalla Deliberazione di Giunta Regionale 379/14, ossia “fasce di utenza
dei Servizi sociali e sociosanitari o dei Servizi per l'impiego caratterizzate da particolare
vulnerabilità e fragilità anche in termini di distanza dal mercato del lavoro, ma non
riconducibili a quelli di cui all'articolo 25 , comma 1, lettera c)”.
ART. 3
REQUISITI DI ACCESSO
I destinatari possono accedere ai percorsi di tirocinio attivati dall'Azienda, in qualità di Ente
promotore, se in possesso dei seguenti requisiti:
1) persone regolarmente residenti nei Comuni del Distretto da almeno 6 mesi;
2) stranieri in possesso di regolare titolo di soggiorno di durata non inferiore a un anno
(art. 41 del D. Lgs 286/98 – T.U.I.). Per i richiedenti asilo e titolari di protezione
umanitaria il requisito si intende rispettato quando sia regolarmente attestato lo status
ai sensi della vigente normativa;
3) persone in stato di disoccupazione, o inoccupazione iscritte al Centro per l’ Impiego da
almeno 3 mesi;
4) persone che non abbiano rifiutato percorsi formativi, o che non abbiano in essere
percorsi formativi, o di lavoro proposti dal Centro per l’Impiego e/o dal SILD;
Nel caso di persone minorenni, si richiede che sia stato assolto l'obbligo scolastico
previsto dalla normativa vigente.
ART. 4
MODALITA’ DI ACCESSO
L’assistente sociale responsabile del caso e la figura indicata dal Ser.T, per le persone
affette da problematiche di dipendenza, sottopongono alla Commissione preposta alla
valutazione, ciascuna per la parte di competenza, la proposta di attivazione di percorsi di
tirocinio formativo nell’ambito di progetti di intervento individualizzati. Provvedono a una
prima istruttoria del singolo caso e alla trasmissione della relativa proposta progettuale,
corredata della documentazione necessaria, alla figura amministrativa referente per il
Servizio Sociale aziendale. Quest’ultima, verificata la completezza e la correttezza della
documentazione, redige l’elenco delle richieste da sottoporre alla Commissione e le
trasmette per conoscenza al Responsabile del Servizio Sociale e all’Ufficio Tirocini
Formativi aziendale, cui compete l’individuazione di Aziende, Enti pubblici e privati e
realtà del privato sociale disponibili ad accogliere persone in tirocinio, nonché il percorso di
attivazione
e
di
monitoraggio
dei
tirocini
decisi
dall’apposita
Commissione.
Preliminarmente alla valutazione della Commissione, l’Ufficio Tirocini Formativi svolge di
norma un colloquio con ciascuna persona per la quale sia pervenuta una proposta
progettuale di tirocinio formativo, al fine di valutarne le possibili competenze e abilità e al
fine di verificarne il percorso più adeguato.
ART. 5
VALUTAZIONE PER L’ACCESSO AL PERCORSO DI TIROCINIO FORMATIVO
Sono previste due diverse graduatorie per l’accesso ai tirocini formativi a seconda che si
tratti di tirocini per i quali venga riconosciuta un’indennità economica di partecipazione, o
invece di tirocini per i quali non vi sia alcuna indennità economica.
Per l’attivazione di tutte le tipologie di tirocinio, la valutazione delle richieste di accesso e la
stesura della relativa graduatoria, nel caso di richieste eccedenti rispetto alle disponibilità
esistenti, viene effettuata, di norma a cadenza semestrale, da un’apposita commissione
istituita presso la sede centrale, la Commissione Valutazione Tirocini (CVT).
La Commissione Valutazione Tirocini è costituita dai seguenti componenti effettivi:
-
Responsabile del Servizio sociale, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
-
Referente del Servizio Disabili;
-
Educatore dell’Ufficio Tirocini Formativi;
-
Referente amministrativo per il Servizio Sociale, o figura amministrativa aziendale,
individuata dalla Direzione Generale dell’Azienda, con funzioni di segretario
verbalizzante.
Per i tirocini formativi proposti dal Ser.T partecipa alla commissione un’apposita figura
incaricata dal medesimo Servizio.
La Commissione Valutazione Tirocini provvede all’analisi del progetto individualizzato,
predisposto dall’Assistente Sociale Responsabile del Caso e/o dalla figura indicata dal
Ser.T, sulla base dei criteri previsti dalla presente regolamentazione e redige le
graduatorie. Tali graduatorie, di norma semestralmente aggiornate, determinano le priorità
di accesso al percorso di tirocinio nel modo seguente:
-
per i tirocini per i quali venga riconosciuta un'indennità economica di partecipazione:
sulla base delle risorse economiche assegnate in sede di approvazione del bilancio di
previsione annuale nonché sulla base delle disponibilità reperite dall’Ufficio Tirocini da
parte di Aziende, Enti e Soggetti del privato sociale;
-
per i tirocini per i quali non venga riconosciuta un'indennità economica di
partecipazione: sulla base delle disponibilità reperite dall’Ufficio Tirocini da parte di
Aziende, Enti e Soggetti del privato sociale.
Le sedute della Commissione sono valide alla presenza di almeno tre componenti. La
commissione decide a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, il voto del Presidente
vale doppio.
La Commissione Valutazione Tirocini si riunisce di norma semestralmente, fatta salva la
possibilità di una diversa cadenza decisa dal Responsabile del Servizio Sociale, sulla base
anche del numero di richieste di valutazione pervenute.
Le sedute della Commissione Valutazione Tirocini e le decisioni assunte sono
documentate in un apposito verbale redatto dal Segretario della commissione e
sottoscritto dai membri presenti, che possono richiedere di formalizzare eventuali pareri
difformi. Gli atti amministrativi conseguenti alla valutazione della commissione sono di
competenza del referente amministrativo per il Servizio Sociale e sottoposti alla firma del
Responsabile del Servizio Sociale per l’autorizzazione. Nel verbale di commissione
devono risultare i nominativi ammessi al percorso di tirocinio formativo, il possibile ente
ospitante per ogni singolo percorso con l’indicazione del responsabile didattico e
organizzativo dell’attività per l’Azienda, la durata del percorso di tirocinio e la relativa
indennità economica prevista.
Nel caso di valutazione di proposte di rinnovo, devono altresì essere indicate nel verbale
le motivazioni a supporto della decisione di un eventuale rinnovo, secondo le modalità
previste dal successivo art. 7.
A verbale viene anche inserita la ridefinizione delle graduatorie, al termine di ogni seduta
di Commissione.
ART. 6
CRITERI DI VALUTAZIONE
La CVT di cui al precedente art. 5 esamina i progetti individualizzati predisposti dalle
Assistenti Sociali proponenti e dalla preposta figura del Ser.T.
Verificata la rispondenza dei richiedenti alle categorie destinatarie dei percorsi di tirocinio e
la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 3 del presente Regolamento, vengono valutati i
seguenti aspetti, cui vengono attribuiti i relativi punteggi di seguito dettagliati:
1) Nucleo familiare* del richiedente con presenza di figli o fratelli minorenni conviventi:
− Fino a n. 2 figli/fratelli minorenni PUNTI 3
− Più di n. 2 figli/fratelli minorenni PUNTI 4
In caso di disabilità dei figli/fratelli minorenni va incrementato il punteggio di 1 punto
per ogni figlio/fratello disabile.
Se il richiedente è disabile il punteggio va incrementato nella seguente misura:
− Invalidità tra il 46% e il 79%
PUNTI 2
− Invalidità superiore al 79%
PUNTI 3
2) Nucleo familiare* composto da disabili che vivono soli, con invalidità superiore al 79% PUNTI 5;
3) Nucleo familiare* composto da disabili che vivono soli, con invalidità tra il 46% e il 79%
- PUNTI 4;
4) Nucleo familiare* del richiedente con presenza di adulto/i (con età inferiore a 65 anni)
con invalidità certificata ai sensi della legge 104/92 e s.m.i, con percentuale pari o
superiore al 46% - PUNTI 3;
5) Nucleo familiare* del richiedente con presenza di anziani con età pari o superiore a 65
anni - PUNTI 2;
Qualora l’anziano abbia invalidità certificata ai sensi della Legge 104/92 si aggiunge un
ulteriore punto.
I punteggi relativi al punto 1) possono essere cumulati con quelli relativi ai punti 4) e 5)
I punteggi relativi al punto 4) possono essere cumulati con quelli relativi al punto 5).
(*) Per ‘nucleo familiare’ s’intende sempre quanto definito dall’art. 4 del D.P.R 223/1989.
6) Soggetti residenti nel distretto da più di sei mesi.
− Da sei mesi a un anno
PUNTI 0,5
− Da un anno a tre anni
PUNTI 1
− Oltre i tre anni
PUNTI 1,5
7) Indicatore ISEE.
Per i soggetti che non presentino dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai sensi dell’art.
10 del Decreto 3 dicembre 2013 “Regolamento concernente la revisione delle modalità
di determinazione e campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica
equivalente” – PUNTI 0;
Per i soggetti che presentino dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai sensi dell'art. 10
del Decreto 3 dicembre 2013 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di
determinazione e campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica
equivalente”:
− Indicatore ISEE da € 0.00 a € 9.000,00
PUNTI 5
− Indicatore ISEE da € 9,000,00 a € 12.000,00
PUNTI 4,5
− Indicatore ISEE da € 12.000,00 a €15,000,00
PUNTI 4
− Indicatore ISEE da € 15.000,00 a € 20.000,00
PUNTI 3,5
− Indicatore ISEE da € 20.000 a € 30.000,00
PUNTI 3
− Indicatore ISEE da € 30,000,00 a € 50.000,00
PUNTI 2
− Indicatore ISEE > di € 50.000,00
PUNTI 0,5
8) Valore del tirocinio nel progetto individualizzato da attribuirsi da parte della
Commissione in relazione a:
a) efficacia potenziale dell’intervento in termini di effettiva possibilità di ripristino e/o
di acquisizione di abilità e competenze professionali del soggetto che ne rendano
possibile l’accesso al mondo del lavoro;
PUNTI: Massima Efficacia 2
Media Efficacia 1 Minima Efficacia 0 *
b) necessità di favorire le capacità relazionali e di socializzazione del soggetto,
qualora il tirocinio formativo si presenti come opportunità esclusiva, o pressoché
esclusiva, in relazione alle effettive abilità del soggetto e alla sua condizione fisica
e sociale;
PUNTI: Massima Necessità 2 Media Necessità 1 Minima Necessità 0 *
(*) I punteggi delle soprastanti voci a) b) sono tra loro alternativi .
Nel caso di situazioni con pari punteggio nelle graduatorie, verrà data la priorità di accesso
alle situazioni che presentino l’indicatore ISEE più basso e, qualora si riscontrasse di
nuovo una condizione di parità, ai nuclei famigliari più numerosi.
ART. 7
DURATA DEL TIROCINIO
I tirocini formativi hanno un limite di durata massima, intesa come comprensiva delle
eventuali proroghe, previsto dalla L.R. 7/2013. Nel caso di tirocini di orientamento e
formazione, oppure di inserimento o reinserimento, di cui alla presente regolamentazione,
tale limite è previsto per la seguente durata:
-
non superiore a dodici mesi nel caso di tirocinio rivolto a soggetti svantaggiati ai sensi
della legge 381/1991 (invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di istituti
psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in
età lavorativa in situazione di difficoltà famigliare, condannati ammessi alle misure
alternative alla detenzione previste dagli art. 47, 47bis, 47-ter e 48 della Legge 26
Luglio 1975 n. 354, come modificata dalla Legge 10 0ttobre 1986 n. 663), escluse le
persone con disabilità, nonché ai richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale
o umanitaria e a persone in percorsi di protezione sociale, ai sensi dell’art. 18 del
decreto legislativo n. 286 del 1998 e soggetti individuati dalla Deliberazione G.R
379/14;
-
non superiore a ventiquattro mesi nel caso di tirocinio rivolto a persone con disabilità
di cui all’art. 1 comma 1 della Legge 68/1999.
I tirocinanti hanno diritto a una sospensione del tirocinio per maternità, malattia o infortunio
che si protragga per una durata pari o superiore a un terzo del tirocinio. Il periodo di
sospensione non concorre al computo della durata complessiva fino a un massimo di sei
mesi.
Sono possibili deroghe alla durata dei tirocini unicamente nei casi espressamente previsti
dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1472/13 e dalle normative nazionali e regionali
tempo per tempo vigenti.
Non si possono prevedere deroghe alla durata per i tirocini attivati ai sensi della
Deliberazione G.R. 379/14 (cd. “fasce deboli”), la cui durata massima è di 12 mesi.
Ogni richiesta di rinnovo viene sottoposta da parte dell'Assistente Sociale Responsabile
del Caso o del referente Ser.T alla Commissione Valutazione Tirocini, la quale provvede a
una nuova valutazione e al conseguente aggiornamento delle graduatorie, previa
acquisizione della valutazione positiva dell’Organismo Tecnico di Valutazione (OTV), per i
casi in cui questa sia espressamente prevista dalla normativa vigente.
La durata di ogni rinnovo non può essere superiore alla durata del periodo di tirocinio
iniziale.
Il tirocinio può essere interrotto su richiesta del tirocinante o, per gravi e comprovati motivi,
su richiesta dell’Azienda/Ente ospitante, o per il venire meno dei requisiti di cui all’art. 3 del
presente Regolamento.
ART. 8
INDENNITA’ ECONOMICA
Al tirocinante è corrisposta un’indennità per la partecipazione al tirocinio il cui importo
massimo viene definito, in fase di avvio della presente Regolamentazione, in € 450,00
mensili. Tale indennità è fissata rispetto a un tirocinio che preveda un impegno massimo
di n. 136 ore al mese.
Vengono altresì applicate esclusivamente per i tirocini di cui all'articolo art 25, comma 1,
lettera c) della L.R. 17/2005 le deroghe in materia di corresponsione, o ammontare delle
indennità di partecipazione previste ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale
1472/2013 e s.m.i.
In fase di avvio della presente Regolamentazione, esclusivamente per i tirocini di cui
all'articolo art 25, comma 1, lettera c) della
L.R. 17/2005, si applicano le seguenti
indennità, in deroga all’indennità massima:
-
laddove il tirocinio si svolga per non più di dieci ore settimanali, l’indennità di
partecipazione non viene corrisposta;
-
laddove il tirocinio si svolga per più di dieci ore settimanali, ma non più di venti ore
settimanali, l’indennità di partecipazione è pari a € 200,00;
-
nel caso in cui il tirocinante, durante il periodo di tirocinio sia percettore di redditi
fiscalmente imponibili ai fini IRPEF, erogati in conseguenza dello stesso status
giuridico di cui all’art.25 comma 1, lettera c) della L.R. 17/2005, di importo pari o
superiore all’indennità di partecipazione previsto, quest’ultima può non essere
corrisposta. Nel caso invece i redditi percepiti siano inferiori all’indennità di
partecipazione al tirocinio, tale indennità può essere ridotta, sottraendo alla medesima
il valore corrispondente, nonché il rimborso previsto nella convenzione del tirocinio a
favore del tirocinante per le spese sostenute per l’eventuale mezzo di trasporto
pubblico e per i buoni pasto, nel caso e per i giorni in cui la partecipazione al tirocinio
preveda un orario spezzato.
Gli importi sopra indicati potranno essere sottoposti a successivi adeguamenti tramite
apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione, di norma in fase di
approvazione del bilancio di previsione annuale. La misura del riconoscimento
dell’indennità economica sarà mensilmente calcolata sulla base dell’effettiva presenza del
tirocinante in servizio, secondo quanto stabilito dal progetto di tirocinio individuale e
risultante dalla rilevazione delle presenze mensilmente effettuata. Eventuali assenze del
tirocinante, a ogni titolo verificatesi, comporteranno una decurtazione dell’indennità
corrispondente alle ore di tirocinio non svolte, fatta salva la possibilità per il tirocinante di
recuperare le ore non svolte nel corso del mese successivo, previa autorizzazione del
tutor e nel rispetto delle normative vigenti. Resta comunque fatto salvo quanto previsto al
precedente art. 7 in tema di sospensione del tirocinio per maternità, malattia o infortunio
che si protraggano per una durata pari o superiore a un terzo del tirocinio.
Ogni mese verrà corrisposta l’indennità di tirocinio relativa al mese precedente.
ART. 9
ATTIVAZIONE TIROCINIO
A seguito della valutazione effettuata dalla Commissione Valutazione Tirocini, l’educatore
dell’Ufficio Tirocini Formativi dell’Azienda, per ogni percorso di tirocinio approvato,
predispone la proposta di convenzione e di progetto formativo da sottoporre alla
valutazione dell’Organismo Tecnico di Valutazione, collocato ai sensi della DGR
1472/2013 presso l'Amministrazione competente in materia di Servizi per l'impiego.
In caso di valutazione positiva da parte dell’Organismo Tecnico di Valutazione, la proposta
di convenzione e il progetto formativo vengono sottoposti al tirocinante e al soggetto
ospitante il tirocinio, per la relativa approvazione e per l’individuazione da parte del
soggetto ospitante del proprio responsabile del tirocinio (tutor). Il referente amministrativo
incaricato provvede poi alla trasmissione alla Regione Emilia Romagna, nei tempi e nei
modi previsti dalla normativa vigente, della convenzione e del progetto formativo relativi a
ogni tirocinio, sottoscritti dall’Azienda, in qualità di ente promotore, dal soggetto ospitante
e dal tirocinante.
ART. 10
MONITORAGGIO
La figura di tutore responsabile didattico e organizzativo dell’attività di tirocinio, messo a
disposizione dell’Azienda e di norma identificato in uno degli educatori dell’Ufficio Tirocini
Formativi, dopo l’avvio del percorso formativo, verifica, di norma a cadenza almeno
trimestrale, l’andamento del percorso stesso, attraverso un sopralluogo diretto presso il
soggetto ospitante, fatta salva l’esigenza di incontri temporalmente più ravvicinati.
Intrattiene comunque costanti rapporti con il tutor del soggetto ospitante e con il tirocinante
stesso per le eventuali esigenze che si dovessero manifestare e fornisce periodico
riscontro dell’andamento del percorso di tirocinio all’Assistente Sociale Responsabile del
Caso, o al referente Ser.T che lo ha proposto.
Analogamente, l’Assistente Sociale Responsabile del Caso o il referente Ser.T
garantiscono un continuo monitoraggio della situazione delle persone in tirocinio, fornendo
tempestivamente all’Ufficio Tirocini Formativi comunicazione di eventuali aggiornamenti
relativi a modifiche intervenute nella situazione personale, famigliare ed economica delle
persone in tirocinio.
La verifica del prospetto delle ore di tirocinio mensilmente svolte dal tirocinante,
trasmesso all’Azienda dal tutor del soggetto ospitante, di norma entro il quinto giorno del
mese successivo, viene svolta dal referente amministrativo incaricato per il Servizio
Sociale aziendale, cui compete la trasmissione all’Ufficio Risorse Umane per la successiva
corresponsione dell’indennità di tirocinio al beneficiario.
ART. 11
NORME TRANSITORIE E FINALI
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alla
normativa regionale vigente in materia di tirocini formativi.
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