ALLEGATO sub-A A DELIBERAZIONE N. 27 DEL 13/06/2014 REGOLAMENTO TIROCINI FORMATIVI ART. 1 OGGETTO E FINALITA’ Il presente Regolamento disciplina i tirocini formativi previsti dalla L.R. n. 17 del 1° agosto 2005, così come modificata dalla L.R. n. 7 del 19 luglio 2013 e recepisce quanto disposto dalle successive deliberazioni di Giunta Regionale n. 1471/2013 “Disposizioni attuative in merito alla legge regionale 19 Luglio 2013 n° 7 di modifica della legge regionale 1 Agosto 2005”, n. 1472/2013 del 21/10/2013 “Approvazione di misure di agevolazione e di sostegno in favore dei beneficiari dei tirocini di cui all’articolo 25, comma 1, lett. c), della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 in attuazione degli artt. 25, comma 4, art. 26 bis, comma 5 e 26 quater, comma 4 della stessa L.R. n. 17/2005, come modificata dalla legge regionale 19 luglio 2013, n. 7” e n. 379 del 24 marzo 2014 “Misure di agevolazione e di sostegno in favore di beneficiari dei tirocini di cui all'articolo 25, comma 1 della leggere regionale 1 agosto 2005, n. 17 e S.M ai sensi delle linee guida in materia di tirocini.” Ai sensi dell’art. 26 della L.R. n. 17/2005, così come modificato dalla L.R. n. 7/2013, e ai sensi delle successive Deliberazione di Giunta Regionale 1471/2013 e 379/14, l’ASP “Distretto di Fidenza” può essere Ente Promotore per l’attivazione di tirocini formativi con riferimento “a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale”, vale a dire dei “Tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento o reinserimento” di cui all’art. 25, comma 1, lettera c) della L.R. 17/2005, così come modificato dall’art. 2 della L.R. n. 7/2013, e per i tirocini di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale 379/14, ossia in favore di “fasce di utenza dei Servizi sociali e sociosanitari o dei Servizi per l'impiego caratterizzate da particolare vulnerabilità e fragilità anche in termini di distanza dal mercato del lavoro, ma non riconducibili a quelli di cui all'articolo 25 , comma 1, lettera c)” . Secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 2 della L.R. 12/2003, “nell’ambito della legislazione in materia e della contrattazione nazionale, costituiscono tirocinio le esperienze formative, orientative o professionalizzanti, che non configurano rapporto di lavoro, realizzate presso luoghi di lavoro privati e pubblici sulla base di una convenzione contenente uno specifico progetto fra il datore di lavoro e i soggetti del sistema formativo, che assolvono compiti di promozione ed assumono la responsabilità della qualità e della regolarità dell’iniziativa. Il progetto oggetto del tirocinio deve essere sottoscritto dal tirocinante”. L’art. 24 della L.R. 17/2005 precisa ulteriormente che i tirocini formativi si configurano “quali modalità formative, non costituenti rapporti di lavoro, finalizzate, in via esclusiva, a sostenere le scelte professionali e a favorire l’acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Per i beneficiari di cui all’art. 25, comma 1, lettera c) il tirocinio può avere quali ulteriori finalità l’inclusione sociale e la cittadinanza attiva”. Si tratta quindi di interventi mirati all’ inserimento e/o al reinserimento nel mondo del lavoro di specifici soggetti in condizione di disagio, nell'ottica di una restituzione agli stessi di contrattualità e dignità sociale, favorendo non solo l'acquisizione di abilità professionali e competenze, ma anche l’acquisizione di autonomia comportamentale, relazionale e sociale. Scopo del presente Regolamento è l’individuazione dei destinatari dei tirocini formativi e la definizione delle modalità di accesso e dei criteri di valutazione per individuare eventuali priorità, qualora le risorse a disposizione non siano sufficienti a garantire a tutti i richiedenti aventi titolo, l’accesso al tirocinio. Vengono altresì regolamentate la durata, la misura dell’indennità economica di partecipazione al tirocinio e le procedure per l’attivazione e il monitoraggio dei singoli progetti di tirocinio, nonché per il loro rinnovo. ART. 2 DESTINATARI DEI TIROCINI Sono destinatari dei tirocini formativi di cui alla presente regolamentazione: 1) I soggetti previsti dall’art 25, comma 1, lettera c) della L.R. 17/2005, così come modificato dall’art. 2 della L.R. 7/2013 e, più precisamente: - persone con disabilità di cui all’art. 1 comma 1 della Legge 68 del 1999; - persone svantaggiate ai sensi della legge 381 del 1991 (invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazione di difficoltà famigliare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli art. 47, 47bis, 47-ter e 48 della Legge 26 Luglio 1975 N. 354, come modificata dalla Legge 10 0ttobre 1986 N. 663); - richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale ai sensi dell’art.18 del Decreto legislativo n 286 del 1998. 2) I soggetti previsti dalla Deliberazione di Giunta Regionale 379/14, ossia “fasce di utenza dei Servizi sociali e sociosanitari o dei Servizi per l'impiego caratterizzate da particolare vulnerabilità e fragilità anche in termini di distanza dal mercato del lavoro, ma non riconducibili a quelli di cui all'articolo 25 , comma 1, lettera c)”. ART. 3 REQUISITI DI ACCESSO I destinatari possono accedere ai percorsi di tirocinio attivati dall'Azienda, in qualità di Ente promotore, se in possesso dei seguenti requisiti: 1) persone regolarmente residenti nei Comuni del Distretto da almeno 6 mesi; 2) stranieri in possesso di regolare titolo di soggiorno di durata non inferiore a un anno (art. 41 del D. Lgs 286/98 – T.U.I.). Per i richiedenti asilo e titolari di protezione umanitaria il requisito si intende rispettato quando sia regolarmente attestato lo status ai sensi della vigente normativa; 3) persone in stato di disoccupazione, o inoccupazione iscritte al Centro per l’ Impiego da almeno 3 mesi; 4) persone che non abbiano rifiutato percorsi formativi, o che non abbiano in essere percorsi formativi, o di lavoro proposti dal Centro per l’Impiego e/o dal SILD; Nel caso di persone minorenni, si richiede che sia stato assolto l'obbligo scolastico previsto dalla normativa vigente. ART. 4 MODALITA’ DI ACCESSO L’assistente sociale responsabile del caso e la figura indicata dal Ser.T, per le persone affette da problematiche di dipendenza, sottopongono alla Commissione preposta alla valutazione, ciascuna per la parte di competenza, la proposta di attivazione di percorsi di tirocinio formativo nell’ambito di progetti di intervento individualizzati. Provvedono a una prima istruttoria del singolo caso e alla trasmissione della relativa proposta progettuale, corredata della documentazione necessaria, alla figura amministrativa referente per il Servizio Sociale aziendale. Quest’ultima, verificata la completezza e la correttezza della documentazione, redige l’elenco delle richieste da sottoporre alla Commissione e le trasmette per conoscenza al Responsabile del Servizio Sociale e all’Ufficio Tirocini Formativi aziendale, cui compete l’individuazione di Aziende, Enti pubblici e privati e realtà del privato sociale disponibili ad accogliere persone in tirocinio, nonché il percorso di attivazione e di monitoraggio dei tirocini decisi dall’apposita Commissione. Preliminarmente alla valutazione della Commissione, l’Ufficio Tirocini Formativi svolge di norma un colloquio con ciascuna persona per la quale sia pervenuta una proposta progettuale di tirocinio formativo, al fine di valutarne le possibili competenze e abilità e al fine di verificarne il percorso più adeguato. ART. 5 VALUTAZIONE PER L’ACCESSO AL PERCORSO DI TIROCINIO FORMATIVO Sono previste due diverse graduatorie per l’accesso ai tirocini formativi a seconda che si tratti di tirocini per i quali venga riconosciuta un’indennità economica di partecipazione, o invece di tirocini per i quali non vi sia alcuna indennità economica. Per l’attivazione di tutte le tipologie di tirocinio, la valutazione delle richieste di accesso e la stesura della relativa graduatoria, nel caso di richieste eccedenti rispetto alle disponibilità esistenti, viene effettuata, di norma a cadenza semestrale, da un’apposita commissione istituita presso la sede centrale, la Commissione Valutazione Tirocini (CVT). La Commissione Valutazione Tirocini è costituita dai seguenti componenti effettivi: - Responsabile del Servizio sociale, o suo delegato, con funzioni di Presidente; - Referente del Servizio Disabili; - Educatore dell’Ufficio Tirocini Formativi; - Referente amministrativo per il Servizio Sociale, o figura amministrativa aziendale, individuata dalla Direzione Generale dell’Azienda, con funzioni di segretario verbalizzante. Per i tirocini formativi proposti dal Ser.T partecipa alla commissione un’apposita figura incaricata dal medesimo Servizio. La Commissione Valutazione Tirocini provvede all’analisi del progetto individualizzato, predisposto dall’Assistente Sociale Responsabile del Caso e/o dalla figura indicata dal Ser.T, sulla base dei criteri previsti dalla presente regolamentazione e redige le graduatorie. Tali graduatorie, di norma semestralmente aggiornate, determinano le priorità di accesso al percorso di tirocinio nel modo seguente: - per i tirocini per i quali venga riconosciuta un'indennità economica di partecipazione: sulla base delle risorse economiche assegnate in sede di approvazione del bilancio di previsione annuale nonché sulla base delle disponibilità reperite dall’Ufficio Tirocini da parte di Aziende, Enti e Soggetti del privato sociale; - per i tirocini per i quali non venga riconosciuta un'indennità economica di partecipazione: sulla base delle disponibilità reperite dall’Ufficio Tirocini da parte di Aziende, Enti e Soggetti del privato sociale. Le sedute della Commissione sono valide alla presenza di almeno tre componenti. La commissione decide a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio. La Commissione Valutazione Tirocini si riunisce di norma semestralmente, fatta salva la possibilità di una diversa cadenza decisa dal Responsabile del Servizio Sociale, sulla base anche del numero di richieste di valutazione pervenute. Le sedute della Commissione Valutazione Tirocini e le decisioni assunte sono documentate in un apposito verbale redatto dal Segretario della commissione e sottoscritto dai membri presenti, che possono richiedere di formalizzare eventuali pareri difformi. Gli atti amministrativi conseguenti alla valutazione della commissione sono di competenza del referente amministrativo per il Servizio Sociale e sottoposti alla firma del Responsabile del Servizio Sociale per l’autorizzazione. Nel verbale di commissione devono risultare i nominativi ammessi al percorso di tirocinio formativo, il possibile ente ospitante per ogni singolo percorso con l’indicazione del responsabile didattico e organizzativo dell’attività per l’Azienda, la durata del percorso di tirocinio e la relativa indennità economica prevista. Nel caso di valutazione di proposte di rinnovo, devono altresì essere indicate nel verbale le motivazioni a supporto della decisione di un eventuale rinnovo, secondo le modalità previste dal successivo art. 7. A verbale viene anche inserita la ridefinizione delle graduatorie, al termine di ogni seduta di Commissione. ART. 6 CRITERI DI VALUTAZIONE La CVT di cui al precedente art. 5 esamina i progetti individualizzati predisposti dalle Assistenti Sociali proponenti e dalla preposta figura del Ser.T. Verificata la rispondenza dei richiedenti alle categorie destinatarie dei percorsi di tirocinio e la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 3 del presente Regolamento, vengono valutati i seguenti aspetti, cui vengono attribuiti i relativi punteggi di seguito dettagliati: 1) Nucleo familiare* del richiedente con presenza di figli o fratelli minorenni conviventi: − Fino a n. 2 figli/fratelli minorenni PUNTI 3 − Più di n. 2 figli/fratelli minorenni PUNTI 4 In caso di disabilità dei figli/fratelli minorenni va incrementato il punteggio di 1 punto per ogni figlio/fratello disabile. Se il richiedente è disabile il punteggio va incrementato nella seguente misura: − Invalidità tra il 46% e il 79% PUNTI 2 − Invalidità superiore al 79% PUNTI 3 2) Nucleo familiare* composto da disabili che vivono soli, con invalidità superiore al 79% PUNTI 5; 3) Nucleo familiare* composto da disabili che vivono soli, con invalidità tra il 46% e il 79% - PUNTI 4; 4) Nucleo familiare* del richiedente con presenza di adulto/i (con età inferiore a 65 anni) con invalidità certificata ai sensi della legge 104/92 e s.m.i, con percentuale pari o superiore al 46% - PUNTI 3; 5) Nucleo familiare* del richiedente con presenza di anziani con età pari o superiore a 65 anni - PUNTI 2; Qualora l’anziano abbia invalidità certificata ai sensi della Legge 104/92 si aggiunge un ulteriore punto. I punteggi relativi al punto 1) possono essere cumulati con quelli relativi ai punti 4) e 5) I punteggi relativi al punto 4) possono essere cumulati con quelli relativi al punto 5). (*) Per ‘nucleo familiare’ s’intende sempre quanto definito dall’art. 4 del D.P.R 223/1989. 6) Soggetti residenti nel distretto da più di sei mesi. − Da sei mesi a un anno PUNTI 0,5 − Da un anno a tre anni PUNTI 1 − Oltre i tre anni PUNTI 1,5 7) Indicatore ISEE. Per i soggetti che non presentino dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai sensi dell’art. 10 del Decreto 3 dicembre 2013 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente” – PUNTI 0; Per i soggetti che presentino dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai sensi dell'art. 10 del Decreto 3 dicembre 2013 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente”: − Indicatore ISEE da € 0.00 a € 9.000,00 PUNTI 5 − Indicatore ISEE da € 9,000,00 a € 12.000,00 PUNTI 4,5 − Indicatore ISEE da € 12.000,00 a €15,000,00 PUNTI 4 − Indicatore ISEE da € 15.000,00 a € 20.000,00 PUNTI 3,5 − Indicatore ISEE da € 20.000 a € 30.000,00 PUNTI 3 − Indicatore ISEE da € 30,000,00 a € 50.000,00 PUNTI 2 − Indicatore ISEE > di € 50.000,00 PUNTI 0,5 8) Valore del tirocinio nel progetto individualizzato da attribuirsi da parte della Commissione in relazione a: a) efficacia potenziale dell’intervento in termini di effettiva possibilità di ripristino e/o di acquisizione di abilità e competenze professionali del soggetto che ne rendano possibile l’accesso al mondo del lavoro; PUNTI: Massima Efficacia 2 Media Efficacia 1 Minima Efficacia 0 * b) necessità di favorire le capacità relazionali e di socializzazione del soggetto, qualora il tirocinio formativo si presenti come opportunità esclusiva, o pressoché esclusiva, in relazione alle effettive abilità del soggetto e alla sua condizione fisica e sociale; PUNTI: Massima Necessità 2 Media Necessità 1 Minima Necessità 0 * (*) I punteggi delle soprastanti voci a) b) sono tra loro alternativi . Nel caso di situazioni con pari punteggio nelle graduatorie, verrà data la priorità di accesso alle situazioni che presentino l’indicatore ISEE più basso e, qualora si riscontrasse di nuovo una condizione di parità, ai nuclei famigliari più numerosi. ART. 7 DURATA DEL TIROCINIO I tirocini formativi hanno un limite di durata massima, intesa come comprensiva delle eventuali proroghe, previsto dalla L.R. 7/2013. Nel caso di tirocini di orientamento e formazione, oppure di inserimento o reinserimento, di cui alla presente regolamentazione, tale limite è previsto per la seguente durata: - non superiore a dodici mesi nel caso di tirocinio rivolto a soggetti svantaggiati ai sensi della legge 381/1991 (invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazione di difficoltà famigliare, condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli art. 47, 47bis, 47-ter e 48 della Legge 26 Luglio 1975 n. 354, come modificata dalla Legge 10 0ttobre 1986 n. 663), escluse le persone con disabilità, nonché ai richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria e a persone in percorsi di protezione sociale, ai sensi dell’art. 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998 e soggetti individuati dalla Deliberazione G.R 379/14; - non superiore a ventiquattro mesi nel caso di tirocinio rivolto a persone con disabilità di cui all’art. 1 comma 1 della Legge 68/1999. I tirocinanti hanno diritto a una sospensione del tirocinio per maternità, malattia o infortunio che si protragga per una durata pari o superiore a un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva fino a un massimo di sei mesi. Sono possibili deroghe alla durata dei tirocini unicamente nei casi espressamente previsti dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1472/13 e dalle normative nazionali e regionali tempo per tempo vigenti. Non si possono prevedere deroghe alla durata per i tirocini attivati ai sensi della Deliberazione G.R. 379/14 (cd. “fasce deboli”), la cui durata massima è di 12 mesi. Ogni richiesta di rinnovo viene sottoposta da parte dell'Assistente Sociale Responsabile del Caso o del referente Ser.T alla Commissione Valutazione Tirocini, la quale provvede a una nuova valutazione e al conseguente aggiornamento delle graduatorie, previa acquisizione della valutazione positiva dell’Organismo Tecnico di Valutazione (OTV), per i casi in cui questa sia espressamente prevista dalla normativa vigente. La durata di ogni rinnovo non può essere superiore alla durata del periodo di tirocinio iniziale. Il tirocinio può essere interrotto su richiesta del tirocinante o, per gravi e comprovati motivi, su richiesta dell’Azienda/Ente ospitante, o per il venire meno dei requisiti di cui all’art. 3 del presente Regolamento. ART. 8 INDENNITA’ ECONOMICA Al tirocinante è corrisposta un’indennità per la partecipazione al tirocinio il cui importo massimo viene definito, in fase di avvio della presente Regolamentazione, in € 450,00 mensili. Tale indennità è fissata rispetto a un tirocinio che preveda un impegno massimo di n. 136 ore al mese. Vengono altresì applicate esclusivamente per i tirocini di cui all'articolo art 25, comma 1, lettera c) della L.R. 17/2005 le deroghe in materia di corresponsione, o ammontare delle indennità di partecipazione previste ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale 1472/2013 e s.m.i. In fase di avvio della presente Regolamentazione, esclusivamente per i tirocini di cui all'articolo art 25, comma 1, lettera c) della L.R. 17/2005, si applicano le seguenti indennità, in deroga all’indennità massima: - laddove il tirocinio si svolga per non più di dieci ore settimanali, l’indennità di partecipazione non viene corrisposta; - laddove il tirocinio si svolga per più di dieci ore settimanali, ma non più di venti ore settimanali, l’indennità di partecipazione è pari a € 200,00; - nel caso in cui il tirocinante, durante il periodo di tirocinio sia percettore di redditi fiscalmente imponibili ai fini IRPEF, erogati in conseguenza dello stesso status giuridico di cui all’art.25 comma 1, lettera c) della L.R. 17/2005, di importo pari o superiore all’indennità di partecipazione previsto, quest’ultima può non essere corrisposta. Nel caso invece i redditi percepiti siano inferiori all’indennità di partecipazione al tirocinio, tale indennità può essere ridotta, sottraendo alla medesima il valore corrispondente, nonché il rimborso previsto nella convenzione del tirocinio a favore del tirocinante per le spese sostenute per l’eventuale mezzo di trasporto pubblico e per i buoni pasto, nel caso e per i giorni in cui la partecipazione al tirocinio preveda un orario spezzato. Gli importi sopra indicati potranno essere sottoposti a successivi adeguamenti tramite apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione, di norma in fase di approvazione del bilancio di previsione annuale. La misura del riconoscimento dell’indennità economica sarà mensilmente calcolata sulla base dell’effettiva presenza del tirocinante in servizio, secondo quanto stabilito dal progetto di tirocinio individuale e risultante dalla rilevazione delle presenze mensilmente effettuata. Eventuali assenze del tirocinante, a ogni titolo verificatesi, comporteranno una decurtazione dell’indennità corrispondente alle ore di tirocinio non svolte, fatta salva la possibilità per il tirocinante di recuperare le ore non svolte nel corso del mese successivo, previa autorizzazione del tutor e nel rispetto delle normative vigenti. Resta comunque fatto salvo quanto previsto al precedente art. 7 in tema di sospensione del tirocinio per maternità, malattia o infortunio che si protraggano per una durata pari o superiore a un terzo del tirocinio. Ogni mese verrà corrisposta l’indennità di tirocinio relativa al mese precedente. ART. 9 ATTIVAZIONE TIROCINIO A seguito della valutazione effettuata dalla Commissione Valutazione Tirocini, l’educatore dell’Ufficio Tirocini Formativi dell’Azienda, per ogni percorso di tirocinio approvato, predispone la proposta di convenzione e di progetto formativo da sottoporre alla valutazione dell’Organismo Tecnico di Valutazione, collocato ai sensi della DGR 1472/2013 presso l'Amministrazione competente in materia di Servizi per l'impiego. In caso di valutazione positiva da parte dell’Organismo Tecnico di Valutazione, la proposta di convenzione e il progetto formativo vengono sottoposti al tirocinante e al soggetto ospitante il tirocinio, per la relativa approvazione e per l’individuazione da parte del soggetto ospitante del proprio responsabile del tirocinio (tutor). Il referente amministrativo incaricato provvede poi alla trasmissione alla Regione Emilia Romagna, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, della convenzione e del progetto formativo relativi a ogni tirocinio, sottoscritti dall’Azienda, in qualità di ente promotore, dal soggetto ospitante e dal tirocinante. ART. 10 MONITORAGGIO La figura di tutore responsabile didattico e organizzativo dell’attività di tirocinio, messo a disposizione dell’Azienda e di norma identificato in uno degli educatori dell’Ufficio Tirocini Formativi, dopo l’avvio del percorso formativo, verifica, di norma a cadenza almeno trimestrale, l’andamento del percorso stesso, attraverso un sopralluogo diretto presso il soggetto ospitante, fatta salva l’esigenza di incontri temporalmente più ravvicinati. Intrattiene comunque costanti rapporti con il tutor del soggetto ospitante e con il tirocinante stesso per le eventuali esigenze che si dovessero manifestare e fornisce periodico riscontro dell’andamento del percorso di tirocinio all’Assistente Sociale Responsabile del Caso, o al referente Ser.T che lo ha proposto. Analogamente, l’Assistente Sociale Responsabile del Caso o il referente Ser.T garantiscono un continuo monitoraggio della situazione delle persone in tirocinio, fornendo tempestivamente all’Ufficio Tirocini Formativi comunicazione di eventuali aggiornamenti relativi a modifiche intervenute nella situazione personale, famigliare ed economica delle persone in tirocinio. La verifica del prospetto delle ore di tirocinio mensilmente svolte dal tirocinante, trasmesso all’Azienda dal tutor del soggetto ospitante, di norma entro il quinto giorno del mese successivo, viene svolta dal referente amministrativo incaricato per il Servizio Sociale aziendale, cui compete la trasmissione all’Ufficio Risorse Umane per la successiva corresponsione dell’indennità di tirocinio al beneficiario. ART. 11 NORME TRANSITORIE E FINALI Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alla normativa regionale vigente in materia di tirocini formativi. ********
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