amministrazione provinciale di genova genova

Determinazione n. 2452 del 13 giugno 2014
PROVINCIA DI GENOVA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI
SERVIZIO ENERGIA, ARIA E RUMORE
Prot. Generale N. 0054754 / 2014
Atto N. 2452
OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi d.P.R. n. 59/2013 - SUAP Comune di Arenzano - Bar
Bagni San Pietro di Salsi Emanuela - Nulla Osta Acustico ai sensi art. 8 L. 447/1995. Pratica
noa4.
In data 03/06/2014 il/la sottoscritto/a BRESCIANINI CECILIA ha adottato la Determinazione Dirigenziale di
seguito riportata.
Visti l’Art. 107, commi 1, 2 e 3 del T.U. “Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, approvato con D.Lgs. n.
267 del 18-08-2000 e l’Art. 33 dello Statuto della Provincia di Genova;
Visto altresì l’Art. 4, comma 2 del D.Lgs 165/01;
Richiamato il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
SITUAZIONE DI BILANCIO E OSSERVAZIONI DEI SERVIZI FINANZIARI
(Art. 31 Regolamento Contabilità)
S
E Codice
Cap
Azione
Importo
€
Prenotazione
N
Anno
Impegno
Accertamento
N
Anno
N
Anno
CIG
CUP
Note
TOTALE ENTRATE
TOTALE SPESE
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151, COMMA 4°,
T.U. APPROVATO CON D.LGS N° 267/2000).
Si attesta la regolarità contabile e l’esistenza della copertura finanziaria del presente provvedimento ai sensi dell’art. 151,
comma 4° del T.U. approvato con D.LGS. n. 267/2000
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARIO
O SUO DELEGATO
GENOVA, lì 03 giugno 2014
Determinazione n. 2452 del 13 giugno 2014
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, recante “Regolamento recante la
disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in
materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad
autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legg 4 aprile 2012, n. 35”;
la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 recante “Regolamento per la
semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma
dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122” ;
Premesso che:
in data 06.05.2014 è stata trasmessa alla Provincia dal SUAP del Comune di Arenzano, con PEC prot,. n.
8812, l’istanza presentata dalla Sig.ra Salsi Emanuela, meglio identificata nella istanza agli atti, in qualità di
titolare firmatario dell’attività “Bar Bagni San Pietro di Salsi Emanuela” per rilascio di autorizzazione unica
ambientale ai sensi del d.P.R. n. 59/2013;
l’insediamento produttivo dell’attività di cui trattasi risulta sito in Arenzano (GE) Piazza Cavalieri di Vittorio
Veneto;
l’istanza di autorizzazione unica ambientale presentata dalla Sig.ra Salsi Emanuela fa riferimento unicamente
al seguente atto sostituito: “comunicazione o nulla osta in materia acustica di cui all’articolo 8, comma 4 o
comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447”;
con PEC prot. n. 45519 in data 07.05.2014 l’Amministrazione provinciale ha comunicato al SUAP l’avvio del
procedimento relativo al rilascio della predetta autorizzazione unica ambientale;
in data 06.05.2014 è stata trasmessa alla Provincia dal SUAP del Comune di Arenzano, con PEC prot,. n.
8812, il nulla osta acustico prot. n. 7980, ai sensi dell’art. 8 L. n. 447/1995, rilasciato dal competente ufficio
del Comune di Arenzano per l’attività in oggetto;
Dato atto che:
l’articolo 2 comma 1 lettera b) d.P.R. 13.03.2013 n. 59 individua la Provincia quale autorità
competente al rilascio della autorizzazione unica ambientale;
l’articolo 3 comma 1 lettera e) d.P.R. 13.03.2013 n. 59 individua fra gli atti sostituiti dalla
autorizzazione unica ambientale la “comunicazione o nulla osta in materia acustica di cui all’articolo
8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447”;
il Comune di Arenzano ha rilasciato il nulla osta acustico prot. n. 7980 del 22.04.2014 per l’attività
succitata, disciplinandone l’esercizio relativamente agli aspetti inerenti le emissioni acustiche;
la Prefettura di Genova con nota n. 5196 in data 11.04.2014, trasmessa dal Comune di Arenzano alla
Provincia di Genova e acquisita al protocollo provinciale con prot. n. 54240 del 29.05.2014, ha
comunicato l’insussistenza per il procedimento in oggetto di cause di divieto o di sospensione dei
procedimenti previsti dalla normativa antimafia ai sensi dell’art. 87 D.L. 159/2011 come emendato da
dal D.L. 218/2012.
Visto:
il nulla osta acustico prot. n. 7980 del 22.04.2014 rilasciato dal Comune di Arenzano per l’attività in parola,
trasmesso dal SUAP del Comune di Arenzano alla Provincia di Genova con PEC prot,. n. 8812 in data
06.05.2014.
Considerato che:
sulla base di quanto emerge dagli atti alla Sig.ra Salsi Emanuela, può essere rilasciata l’autorizzazione unica
ambientale ai sensi del d.P.R. 59/2013 art. 3, comma 1 lettera e), per l’attività “Bar Bagni San Pietro di Salsi
Emanuela” sita in Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, Arenzano.
sussistono pertanto, sotto il profilo amministrativo, le condizioni per procedere al rilascio della
richiesta autorizzazione.
DISPONE
per quanto in premesse specificato:
A) di rilasciare alla Sig.ra Salsi Emanuela, come individuata in premessa, ai sensi del d.P.R. 59/2013,
Determinazione n. 2452 del 13 giugno 2014
l’autorizzazione unica ambientale sostitutiva di quanto individuato all’art. 3, comma 1 lettera e) del d.P.R.
59/2013 (“comunicazione o nulla osta in materia acustica di cui all’articolo 8, comma 4 o comma 6, della
legge 26 ottobre 1995, n. 447”) per l’attività “Bar Bagni San Pietro di Salsi Emanuela” sita in Piazza
Cavalieri di Vittorio Veneto, Arenzano, alle seguenti condizioni impartite dal Comune di Arenzano con
nulla osta acustico prot. n. 7980 in data 22.04.2014:
1. siano puntualmente rispettati i limiti acustici di immissione per la zona di appartenenza (classe acustica
IV), determinati in 65 dBA nell’orario 06-22 e 55 dBA nell’orario 22-06;
2. venga puntualmente osservato quanto riportato nella relazione di valutazione di impatto acustico
allegata all’istanza di Autorizzazione Unica Ambientale oggetto del presente provvedimento;
3. venga puntualmente osservato quanto riportato dalla titolare dell’attività nella dichiarazione allegata
alla relazione tecnica (pag. 19) di cui al punto precedente, con riferimento particolare alla regolazione,
ubicazione e accessibilità all’impianto di amplificazione, limitazione e diffusione sonora utilizzato;
4. nel caso di variazioni apportate agli impianti e macchinari utilizzati, o alle strutture proprie dei locali in
cui viene svolta l’attività, che possano risultare a qualsiasi titolo influenti in aumento sul livello delle
emissioni acustiche oggetto di relazione tecnica, si configurerà l’obbligo di darne tempestiva
comunicazione al Servizio Ambiente del Comune di Arenzano, che valuterà l’eventuale necessità di
riproporre un nuovo procedimento di valutazione;
5. la mancata osservanza di quanto sopra disposto, tutto o in parte, comporta la sospensione e l’avvio del
procedimento di revoca del presente atto.
Dispone inoltre che:
B) la documentazione fotografica riportata a pagina 14 della relazione di impatto acustico allegata all’istanza,
così come disposto dal nulla osta acustico prot. n. 7980 del 22.04.2014 rilasciato dal Comune di
Arenzano, è da ritenersi parte integrante del presente atto e ne forma l’Allegato 1;
C) ai fini del rinnovo della presente autorizzazione unica ambientale, il gestore dell’attività autorizzata dovrà
presentare, unitamente all’istanza di rinnovo, una relazione tecnica che illustri gli esiti del rilievo
fonometrico da eseguirsi, non prima dell’anno solare precedente l’istanza di rinnovo, sul recettore più
esposto;
D) copia del presente provvedimento venga inviata al SUAP del Comune di Arenzano per gli adempimenti di
competenza.
Informa che:
ai sensi dell’art. 3 comma 6 del d.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 la presente autorizzazione unica ambientale
ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data di rilascio;
ai sensi dell’art. 5 comma 1 del d.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 il titolare della presente autorizzazione, ai fini
del rinnovo della stessa, almeno sei mesi prima della scadenza deve inviare all’autorità competente,
tramite il SUAP, apposita istanza di rinnovo.
Informa, inoltre, che è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla
piena conoscenza del provvedimento ovvero entro 120 giorni al Capo dello Stato.
Il Dirigente
(Dr.ssa Cecilia Brescianini)
ALLEGATO 1
Determinazione n. 2452 del 13 giugno 2014
Determinazione n. 2452 del 13 giugno 2014
Attestazione di esecutività
La determinazione dirigenziale è diventata esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del TUEL
d.Lgs 267/2000 o dell’art. 77, comma 4, del Regolamento Provinciale sull’ordinamento degli uffici
e
dei servizi, dal 03 giugno 2014
f.to Il Segretario Generale o suo delegato
Genova, li 03 giugno 2014
Certificato di pubblicazione
La determinazione dirigenziale è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line della Provincia dal
13 giugno 2014 al 28 giugno 2014