Convenzione gestione associata CUC.

Unione di Comuni
“Unione dei Miracoli”
Sede di Casalbordino (CH) – Piazza Umberto I°
Codice fiscale 02385890690 - tel. 0873/92191 - fax 0873/9219233
CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC).
Art. 1 - Oggetto
1. La presente convenzione disciplina l’attivazione, da parte dell’Unione di Comuni “Unione dei Miracoli”,
della gestione associata del servizio di Centrale Unica di Committenza (di seguito CUC) secondo le
disposizioni contenute, in particolare, dell’art. 33 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 (Codice dei Contratti
Pubblici).
Art. 2 - Ambito di operatività
1. La CUC opera nei confronti dell’Ente Unione e dei Comuni facenti parte dell’Unione stessa che
aderiranno alla presente convenzione.
Art. 3 – Finalità
1. L’attivazione della CUC è finalizzata all’ottimizzazione delle soluzioni organizzative nell’ottica di fornire
ai Comuni aderenti, nel rispetto degli obblighi stabiliti dall’art. 33, comma 3 bis, del Codice dei
Contratti Pubblici, il servizio relativo alla gestione degli appalti di lavori, concessioni,servizi e forniture,
concessioni di lavori e servizi,nonché di qualsiasi procedimento negoziale definito dal Codice dei
Contratti Pubblici comunque denominato (Project Financing,Leasing in costruendo ecc).
2. Il servizio è dunque volto a favorire la celerità della procedura, l’ottimizzazione delle risorse ed il
rispetto della disciplina in tema di appalti pubblici.
Art. 4 – Competenze
1. La CUC provvede, per conto e nell’interesse degli Enti aderenti, alla gestione delle procedure di gara
per l’appalto e concessioni di lavori, servizi e forniture, dalla predisposizione del bando o della lettera
d’invito, escluse le procedure di CIG e CUP, fino all’aggiudicazione definitiva, comprese le
comunicazioni conseguenti, e rimette gli atti all’Ente aderente per la stipulazione del contratto e la
relativa esecuzione.
2. La CUC cura la gestione delle procedure di gara e, in particolare, svolge le seguenti attività e servizi:
a) collabora con l’ente aderente alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del
contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del
servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli enti interessati;
b) concorda con l’ente aderente la procedura di gara per la scelta del contraente;
c) collabora nella redazione dei capitolati di cui all’art. 5, comma 7, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.
163, laddove l’ente aderente non sia una Amministrazione aggiudicatrice statale e non abbia
adottato il capitolato generale di cui al comma 8 del medesimo articolo 5;
d) collabora nella redazione del capitolato speciale;
e) definisce, in collaborazione con l’ente aderente, il criterio di aggiudicazione ed eventuali atti
aggiuntivi;
f) definisce in caso di criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di
valutazione delle offerte e le loro specificazioni;
g) acquisisce, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la determinazione a contrattare
corredata dei codici CIG e CUP, e laddove occorra, del progetto esecutivo validato ed annessi
3.
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5.
6.
7.
capitolati tecnici in caso di lavori pubblici e dei progetti di cui all’art. 279 del DPR 207/2010 in
caso di forniture e servizi;
h) predispone, sottoscrive, pubblica ed approva, con apposita determinazione, gli avvisi di pre e
post-informazione, i bandi di gara, le lettere di invito garantendo la conformità alla legge delle
norme in essi contenute, vigilando sulla puntuale osservanza delle stesse;
i) acquisisce dai responsabili dei singoli Comuni, l’elenco delle ditte da invitare nei casi di gare
informali;
j) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi
compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei
contratti pubblici (ex art. 79 del Codice dei Contratti Pubblici) e la verifica del possesso dei
requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
k) nomina la commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;
l) presiede,nella persona del Responsabile del Servizio, le commissioni di gara assicurandone il
regolare svolgimento dei lavori;
m) redige e sottoscrive i verbali di gara;
n) redige e sottoscrive nella persona del Responsabile del Servizio, la determinazione di
aggiudicazione;
o) trasmette, ai singoli enti le risultanze di gara per l’assunzione dei relativi impegni di spesa;
p) redige gli schemi di contratto previa verifica dei requisiti in capo alle ditte aggiudicatarie,
contratti che verranno però stipulati dai singoli Enti;
q) redige tutti gli atti e provvede agli adempimenti a rilevanza esterna riguardanti l’intera
procedura negoziale;
r) convoca, negli appalti di servizi e forniture di comune interesse, i responsabili dei singoli Enti ai
fini della stesura unica della determinazione a contrattare e del relativo capitolato d’oneri;
s) svolge attività di consulenza ai Responsabili dei singoli Comuni nella redazione degli atti di
competenza propedeutici alle procedure di gara;
t) in caso di eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornisce gli
elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
L’ambito di operatività della CUC riguarda l’appalto di contratti di cui al 1^ comma, con esclusione delle
acquisizioni da effettuare in attuazione dell’articolo 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e sul mercato
elettronico della pubblica amministrazione (MEPA). Sono altresì esclusi dall’ambito di operatività della CUC le
acquisizioni in economia di cui all’articolo 125 del codice dei contratti pubblici di importo inferiore ad €
40.000,00 e che non richiedono l’espletamento di una gara, ancorché informale (affidamento diretto).
Restano esclusi altresì, l’acquisizione in economia mediante amministrazione diretta e l’ipotesi disciplinata
dall’art. 191, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 2000, che concerne i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati
dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile ed in tutti gli altri casi previsti dalle norme vigenti.
Le attività della CUC di cui ai punti precedenti saranno operative dal 1^ luglio 2014, per le procedure
avviate dopo tale data. I procedimenti in corso, per i quali sia stato approvato il bando di gara o la
lettera di invito sono conclusi dall’Ente che li ha approvati.
Gli aderenti possono demandare alla CUC anche appalti di importo inferiore all’ambito di operatività
della CUC stessa, previo concerto con il relativo responsabile, quando ravvisino ragioni di opportunità e
convenienza, in particolare relative all’espletamento di gare unitarie per conto di tutti gli Enti.
Progressivamente, in relazione al processo di associazione di funzioni fondamentali comunali, la CUC
avvierà i propri servizi di selezione dei contraenti e di aggiudicazione per tutti i contratti pubblici degli
Enti associati regolati dal Codice dei Contratti Pubblici n. 163/2006.
Art. 5 –Funzionamento ed organizzazione
1. Il titolare della CUC è individuato nel responsabile Settore Tecnico dell’Unione il quale ne assume la
titolarità giuridica e la responsabilità gestionale dalla data di decorrenza della convenzione.
2. Il titolare della CUC, nell’espletamento della sua attività, si avvale della collaborazione dei referenti
degli Enti aderenti e può avvalersi del supporto tecnico del personale dell’Unione e delle risorse
umane, finanziarie e strumentali che verranno assegnate alla struttura stessa.
3. Gli aspetti gestionali di dettaglio, per il buon funzionamento della CUC, saranno definiti nel manuale
operativo che verrà adottato dal responsabile del Settore Tecnico dell’Unione.
4. La CUC è operativa presso la sede dell’Unione ed è regolata con atti dell’Unione stessa. Gli enti
aderenti provvedono alle modifiche regolamentari necessarie per coordinare le competenze delle
proprie strutture organizzative con quelle della CUC.
5. La CUC è formata da personale dell’Unione e dei Comuni aderenti. I suoi atti sono formati e registrati
secondo le norme interne dell’Unione ma i loro effetti sono imputati direttamente all’Ente nel cui
interesse la CUC opera.
6. il personale per il funzionamento della CUC è posto alle dipendenze del Responsabile del Settore
Tecnico.
7. Gli associati assicurano le risorse economiche per il funzionamento della struttura unica.
8. l’Unione mette a disposizione le dotazioni strumentali, informatiche e telematiche necessarie al buon
funzionamento della CUC.
Art. 6 – Attività di competenza dell’Ente convenzionato.
1. L’Ente convenzionato mantiene tra le proprie competenze:
a. la nomina del R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento), ex art. 10 D.Lgs. n. 163/2006;
b. le attività d’individuazione delle opere da realizzare;
c. la redazione e l’approvazione dei progetti e degli atti elaborati, ivi compresa l’attribuzione dei
valori ponderali in caso d’appalto da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d’appalto;
d. la richiesta dei codici CIG e CUP;
e. l’adozione della determina a contrarre;
f. la stipula del contratto d’appalto;
g. gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori e ai pagamenti sulla base degli stati di
avanzamento lavori;
h. la comunicazione all’Osservatorio dei Contratti Pubblici delle informazioni ai sensi dell’art. 7 D.Lgs.
n. 163/2006.
i. Le comunicazioni di cui al Decr. Leg.vo n° 229/2011 e successivo Decr. del Ministero dell’Economia
e delle Finanze 26.02.2013 nonché le ulteriori comunicazioni relative ai monitoraggi inerenti le
singole modalità di finanziamento
j. Monitoraggio sulla esecuzione del contratto, in specie per la redazione di eventuali varianti in
corso d’opera, ritardi sui tempi di esecuzione dei lavori, richieste di maggiori compensi da parte
delle imprese aggiudicatarie degli appalti ed in generale la gestione della fase di esecuzione del
contratto stesso.
2. L’Ente convenzionato comunica alla Centrale di Committenza, entro 30 giorni dall’approvazione dei
bilanci di previsione, gli elenchi delle opere e dei servizi di cui prevede l’affidamento nel corso dell’anno.
3. Nell’eventualità di appalto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’Ente
convenzionato si fa carico degli oneri economici riservati a eventuali esperti esterni nominati dalla
Centrale di Committenza nell’ambito della commissione giudicatrice. Tali oneri verranno inseriti nei quadri
economici di spesa dei singoli interventi e nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall’Ente
convenzionato.
Art. 7 – Competenze del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.).
1. Il R.U.P. designato dall’Ente convenzionato per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio svolge le funzioni
delineate dall’art. 10 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dal relativo Regolamento di Attuazione approvato con
D.P.R. n° 207/2010.
2. Il R.U.P. designato emana il provvedimento atto ad attivare la procedura di ciascun intervento.
Art. 8 - Riparto delle spese
1. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni strumentali attribuite alla CUC sono a
carico dei rispettivi Enti e le relative spese sono ripartite in ragione proporzionale alle procedure
esperite. La spesa suddetta verrà ripartita fra i Comuni aderenti sulla base di specifici coefficienti
definiti dalla Giunta dell’Unione ,tenendo conto dei seguenti due parametri:
a) numero dei procedimenti ;
b) soglie degli interventi.
I Comuni aderenti si obbligano al pagamento, su richiesta dell’Unione, della quota annua a carico di
ognuno di essi per l’attività della CUC da effettuarsi, in quattro rate trimestrali anticipate, entro il
giorno 10 del primo mese di ogni trimestre.
In caso di ritardato pagamento delle quote dovute fino a 20 giorni dalla scadenza stabilita, saranno
addebitati gli interessi passivi al tasso ufficiale di sconto nonché gli interessi connessi all’anticipazione
di cassa del tesoriere.
Decorsi ulteriori 30 giorni senza che sia intervenuto il pagamento del rateo, l’Unione procederà alla
riscossione coatta ai sensi di legge.
Entro il 28 febbraio di ogni anno, e con riferimento all’anno precedente, l’Unione provvede a
determinare l’effettiva quota di spesa gravante su ogni Comune, operando i relativi conguagli.
2. Le successive modifiche dei coefficienti come sopra definiti avranno efficacia a decorrere dalla 1°
gennaio seguente all’adozione della relativa delibera da parte della Giunta dell’Unione. Il termine per
l’adozione dell’eventuale delibera è fissato al 31 ottobre di ogni anno.
3. Gli Enti restano comunque solidalmente vincolati alla copertura delle spese eccedenti le risorse di cui al
successivo comma 4.
4. Sulla base delle previsioni dei quadri economici di progetto, alla voce “Spese Generali” per commissioni
di gara e spese di pubblicità, nel bilancio dell’Unione sono previste le spese per il funzionamento della
CUC e le spese da sostenere per la gara che gli enti interessati debbono trasferire in rapporto
all’ammontare dell’importo a base di gara a seguito dell’adozione della Determina a contrattare..
5. L’Unione provvede a rimborsare ai Comuni la spesa per il personale messo a disposizione per il
funzionamento della CUC.
6. Le somme eventualmente previste nei bandi di gara a carico degli operatori economici partecipanti, sono versate
direttamente all’Unione per le spese relative ai procedimenti.
7. I Comuni aderenti si impegnano ad adeguare i propri Regolamenti al fine di destinare al personale della
Centrale di Committenza una quota dell’incentivo di cui all’art. 92, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i. stabilita nel Regolamento che sarà adottato dal competente servizio dell’Unione .
Art. 9 - Decorrenza e durata della convenzione
1. La convenzione decorre dalla data della sua stipula e ha durata sino al 31.12.2020 .
2. Per l’eventuale recesso unilaterale dei singoli enti partecipanti si applicano le norme statutarie
dell’Unione.
3. La convenzione si risolve di diritto nel caso vengano approvate norme statutarie e/o gestionali che
disciplinano le funzioni strumentali oggetto della presente convenzione. Con l’entrata in vigore delle
modifiche suddette cessano gli effetti della presente convenzione, salvo che per i procedimenti e i
rapporti economici pendenti.
Art. 10 – Adesioni alla convenzione
1. L’adesione, ai sensi dell’art. 9 dello statuto dell’Unione, si perfeziona con l’approvazione da parte di ciascun
consiglio comunale della presente convenzione e la conseguente sottoscrizione della convenzione stessa da
parte del sindaco e del presidente dell’Unione.
2. Con la sottoscrizione della convenzione, l’adesione alla CUC diviene giuridicamente efficace.
Art. 11 – Nuove adesioni
1. I comuni interessati possono eventualmente aderire alla CUC anche successivamente al 01.07.2014.
2. Le nuove adesioni decorreranno parimenti dalla data della sottoscrizione della convenzione ed
implicheranno il pagamento, per l’annualità in corso, di una quota proporzionale ai mesi di adesione.
3. Resta ferma, anche per le successive adesioni, la scadenza al 31 dicembre 2020 di durata della
convenzione.
4. Eventuali richieste di adesione da parte di altri Comuni non appartenenti all’Unione saranno valutate
di volta in volta dalla Giunta dell’Unione.
Art. 12 - Effetti della convenzione
1. L’adesione alla convenzione implica il subentro dell’ente Unione in tutte le competenze con la stessa
trasferite ai sensi del precedente art.4 e, pertanto, i comuni aderenti perdono ogni titolarità gestionale
in materia, fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del medesimo art.4.
Art. 13 - Recesso
1. Il recesso dalla CUC è consentito a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di
sottoscrizione della convenzione, con un preavviso di almeno tre mesi.
Art. 14 - Contenzioso
1 Eventuali controversie da parte di soggetti terzi sotto qualsiasi forma, quali ricorsi amministrativi o
giudiziari, sono trattate direttamente dall’Ente convenzionato per il quale è stata espletata la
procedura di gara, previa relazione scritta all’Ente stesso fornita dalla Centrale di Committenza se
attinente alle attività di cui all’art. 2 del presente regolamento. Gli eventuali conseguenti oneri
economici sono a carico dell’Ente convenzionato che vi provvederà utilizzando le somme accantonate
ai sensi dell’art. 12 DPR 15 ottobre 2010 n. 207 e a tal fine inserite nel quadro economico.
Art. 15 – Controversie
1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra l’ente Unione ed i comuni aderenti in
ordine alla gestione associata della CUC, anche se relative alla contrastante interpretazione dei
contenuti della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Nel caso di impossibilità a raggiungere un componimento bonario, la questione è demandata alla
competenza del Foro di Lanciano.
Art. 16 – Acquisizione e comunicazione di dati
1. Lo scambio delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione dei contratti e alle procedure di gara e di
esecuzione dei lavori avviene con l’ausilio di procedure informatiche e telematiche.
2. Il responsabile della programmazione di ogni Ente salvo quanto previsto al precedente art. 6, comma 2, trasmette
l’elenco annuale dei lavori da appaltare e dei beni e servizi da acquistare, di cui al comma 3, dell’articolo 4, al
responsabile della CUC, sulla base dei dati di previsione degli Enti aderenti ,sulla base degli atti programmatori
(adozione Piano Annuale delle Opere Pubbliche,schema Bilancio di previsione ecc) , entro il 31 dicembre di ciascun
anno.
3. La CUC provvede, acquisendo i relativi capitolati d’appalto e la certezza delle risorse finanziarie necessarie dai
responsabili dei servizi competenti, all’approvazione degli atti di indizione della gara e alla nomina, ove del caso,
della commissione di gara., nonché all’approvazione dell’aggiudicazione definitiva e a tutte le comunicazioni
previste. Rimette all’Ente competente gli atti per la stipulazione del contratto per la sua esecuzione.
4. La CUC e i competenti RUP degli Enti aderenti si impegnano a fornire tempestivamente ogni dato ritenuto utile al
buon andamento del servizio nonché per l’efficienza e l’efficacia dei procedimenti.
Art. 17 – Rinvio
1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle specifiche disposizioni previste in
materia dalla legge, dallo statuto dell’Unione e dal manuale operativo di cui al precedente art.5,
comma 3.
Art. 18 - Registrazione
1. La presente scrittura privata non autenticata è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi
dell’art. 5 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.
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