COMUNE DI BRISIGHELLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA SERVIZIO ASSOCIATO ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 2014 Dal 1° gennaio 2014 è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone di IMU , TASI e TARI. TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI – 2014 SCADENZA SALDO: 16 dicembre 2014 ““ddoovvuuttaa ssoolloo ppeerr ll’’aabbiittaazziioonnee pprriinncciippaallee,, nnoonn ddii lluussssoo”” Le aliquote e detrazioni deliberate dal Comune di Brisighella per l’anno 2014 - DCC n. 36/2014 - e pubblicate sul sito ministeriale in data 6 maggio 2014, sono le seguenti: Tipo aliquote Misura Aliquota per: - abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze; - unità immobiliari equiparate all’abitazione principale dall’articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011 e successive modificazioni, e dal regolamento comunale IMU e relative pertinenze, escluse quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ovvero: a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008; c) la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; d) l’unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale del servizio permanente appartenente alle Forze armate, di Polizia ad ordinamento militare e civile, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e altre tipologie indicate all’art. 1 comma 707 lett. d) della L. n. 147/2013; e) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; f) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che la stessa non risulti locata. 3,3 per mille All’importo della TASI per abitazione principale ed equiparate determinato in base all’aliquota deliberata, si sottraggono le seguenti detrazioni: - detrazione variabile, in funzione della rendita catastale della sola unità abitativa, per abitazioni principali e unità equiparate all’abitazione principale e relative pertinenze come sopra identificate, nei limiti che seguono: - detrazione € 130,00 qualora la rendita catastale dell’abitazione sia inferiore o uguale ad € 230,00; - detrazione € 115,00 qualora la rendita catastale dell’abitazione sia superiore ad € 230,00 e inferiore ad € 300,00; - detrazione € 85,00 qualora la rendita catastale dell’abitazione sia uguale o superiore ad € 300,00 e inferiore ad € 400,00; - detrazione € 50,00 qualora la rendita catastale dell’abitazione sia uguale o superiore ad € 400,00 e inferiore ad € 500,00; - detrazione € 20,00 qualora la rendita catastale dell’abitazione sia uguale o superiore ad € 500,00 e inferiore ad € 600,00; - nessuna detrazione per rendita catastale dell’abitazione principale uguale o superiore ad € 600,00. ulteriore detrazione pari a € 40,00 per ogni figlio di età inferiore a 19 anni fiscalmente a carico, residente e dimorante - nell’abitazione principale; Aliquota: per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti (la TASI NON E’ DOVUTA) O (zero) Questo nuovo tributo è regolato dall’art. 1, commi 669 e seguenti, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2014 (Legge di stabilità 2014) e successive modifiche apportate dal D.L. n. 16 del 6 marzo 2014 convertito in Legge. N. 68 del 2 maggio 2014. Inoltre la TASI è disciplinata da apposito Regolamento adottato dal Comune di Brisighella con D.C.C. n. 35 del 30/04/2014. In base alle disposizioni di legge e regolamento, nonché in base alle aliquote deliberate, si possono così riassumere gli aspetti principali della nuova tassa: 1) è tenuto al pagamento della TASI chi possiede a titolo proprietà o un altro diritto reale di godimento (diritto di superficie, servitù, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi) l’abitazione principale e relative pertinenze nonché un’unità immobiliare equiparata ad abitazione principale (fabbricati che sono stati esclusi dall’IMU). Si evidenzia che la normativa di riferimento per la definizione di “abitazione principale” è la stessa applicata ai fini IMU, ovvero : per abitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile in catasto urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore ed il proprio nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; sono considerate pertinenze esclusivamente i fabbricati (usati come tali) classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale (anche in questo caso si tratta delle pertinenze escluse da IMU); 2) in caso di pluralità di possessori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato; 3) base imponibile è q u e l l a p r e vi s t a p e r l ’ a p p l i c a z i o n e d e l l ’ I M U p e r c i ò , n e l l o s p e c i f i c o , p e r i f a b b r i c a t i a b i t a t i vi e p e r t i n e n ze , è costituita dalla rendita catastale maggiorata del 5% e moltiplicata per 160 (coefficiente di legge). 4) la tassa è dovuta per anno solare proporzionalmente ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso e/o la destinazione ad abitazione principale, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o tale destinazione si sono protratti per almeno quindici giorni. Con la stessa proporzionalità sono sottratte le detrazioni spettanti. 5) nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal possessore (fattispecie che può verificarsi in alcuni casi di unità immobiliari equiparate ad abitazione principale), sia il possessore che l’occupante sono tenuti a versare la TASI: l’occupante versa la TASI, nella misura del 10% della tassa complessivamente dovuta mentre la restante parte, pari al 90%, è a carico del possessore. 6) la TASI è versata in auto-liquidazione da parte del contribuente, cioè è lo stesso contribuente che, sulla base dell’aliquota e detrazioni deliberate, effettua il calcolo della tassa e provvede al versamento mediante modello F24, con le modalità di seguito descritte; 7) la tassa non è dovuta qualora sia inferiore ad euro 5,00. VERSAMENTO SALDO - TASI Il versamento della seconda rata TASI (saldo) per l’anno 2014 deve essere effettuato entro martedì 16 dicembre 2014 ed è pari al saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno sulla base delle aliquote stabilite dal Comune di Brisighella per l’anno 2014 con D.C.C. n. 36 del 30/04/2014, detratto l’acconto già versato. La TASI è versata con le seguenti modalità: - Modello F24 disponibile presso tutti gli istituti di credito e gli uffici postali. Il modello deve essere compilato indicando: Codice Ente: B188 (codice catastale del Comune di Brisighella) Codice tributo: Tipologia di immobile: ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE Codice Tributo per TASI 3958 UTILITA’ • CALCOLO IMU- TASI e DICHIARAZIONE IMU : è possibile utilizzare il link a disposizione sul sito del Comune www.comune.brisighella.ra.it • RENDITE CATASTALI accessibili a tutti collegandosi al sito dell’AGENZIA DEL TERRITORIO e accedendo alla sessione PRIVATI http://www.agenziaterritorio.gov.it • PER ULTERIORI INFORMAZIONI Servizio Associato Entrate Tributarie e Servizi Fiscali – Barbara Galli 0546 994416 0546 992701 [email protected]
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