1 Informazione Atupri sulla politica della sanità Affinamento della compensazione dei rischi Situazione iniziale La compensazione dei rischi è un meccanismo di compensazione finanziario dei sistemi sociali delle assicurazioni malattia dove gli assicurati possono scegliere liberamente la propria cassa malati, come succede in Svizzera. La compensazione dei rischi ha lo scopo di compensare le divergenze nella struttura dell'effettivo degli assicurati, divergenze che causano differenti spese sanitarie e dunque differenti premi. I versamenti di compensazione servono a bilanciare la differenza tra le assicurazioni malattie in cui prevalgono i «cattivi rischi» (assicurati con spese di malattia superiori alla media) e le assicurazioni malattie in cui prevalgono «buoni rischi» (assicurati con spese di malattia inferiori alla media), riducendo o eliminando l'incentivo per gli assicuratori di essere in vantaggio rispetto alla concorrenza tramite la mirata «caccia» agli assicurati sani. I contributi che gli assicurati pagano o ricevono sono amministrati dall’Istituzione comune LAMal. Così sono trasferiti da un assicuratore all’altro circa 1,6 miliardi di franchi netti. Nel 2007, il parlamento ha deciso di ancorare nella legge, a partire dall’anno di compensazione 2012, il criterio del rischio elevato di malattia, oltre all’età e al sesso, per calcolare la compensazione dei rischi. Quale criterio per un rischio elevato di malattia vale un soggiorno in ospedale o una casa di cura nell’anno precedente, durato almeno tre notti consecutive. Nel dicembre del 2011, il Consiglio federale ha definito le sue proposte per affinare ulteriormente la compensazione dei rischi tra le assicurazioni malattie. Nel suo rapporto, il Consiglio federale propone di completare la compensazione dei rischi con un fattore che includa il fabbisogno in medicamenti degli assicurati. I cosiddetti «gruppi di costo farmaceutici» forniscono informazioni sulle malattie degli assicurati e quindi anche sui costi che ne conseguono. Includendo il fabbisogno di medicamenti, si vuole migliorare ulteriormente di circa il 50 per cento la significatività e l'efficacia della compensazione dei rischi. Tuttavia, fino all'introduzione dei «gruppi di costo farmaceutici» potrebbero passare ancora all’incirca sei anni, dato che attualmente gli assicuratori in questo settore dispongono solo di dati incompleti. Per questo motivo, il Consiglio federale propone una soluzione transitoria che permetta di tener conto del costo dei medicamenti per assicurato e che potrebbe entrare in vigore già molto prima, ossia tra due o tre anni, aumentando così, entro termini utili, gli incentivi per gli assicuratori a sviluppare e proporre offerte innovative per promuovere l'assistenza integrata. In seguito la compensazione dei rischi ha vissuto due brevi intermezzi: come parte del testo sottoposto alla votazione sul Managed Care, respinto dal popolo nel giugno 2012, e come elemento centrale del controprogetto indiretto del Consiglio federale all’iniziativa popolare «per una cassa malati pubblica» (cassa unica), ritirato nel settembre 2013 dopo la netta disfatta del DFI al parlamento. Durante la discussione di due iniziative popolari, entrambe volte a un’introduzione veloce ed efficace di una compensazione dei rischi affinata, nel settembre 2013 la Commissione del Consiglio nazionale della sicurezza sociale e della sanità (CSSS) ha presentato una versione alternativa al progetto. Tuttavia, in una presa di posizione, il Consiglio federale ha insistito sui punti centrali della propria versione: nella sessione primaverile 2014 le due camere hanno trovato un accordo sul progetto CSSS adattato e sulla proposta del governo. Stato attuale Nell’ottobre 2014 il Consiglio federale ha approvato l’entrata in vigore della modifica dell’Ordinanza sulla compensazione dei rischi per il 1° gennaio 2015. Ora anche i costi dei medicamenti che superano i 5000 franchi per assicurato saranno inseriti nella compensazione dei rischi. Saranno compresi tutti i medicamenti rimborsati dall’assicurazione di base e che non fanno parte di un importo forfettario (p.es. importo forfettario per caso, nel settore ospedaliero stazionario). Con questa direttiva, ora sarà possibile riconoscere anche gli assicurati con un rischio di malattia maggiore che sono trattati ambulatorialmente, disincentivando maggiormente la selezione dei rischi. Questa direttiva 2 entra in vigore dal 2017, tuttavia le casse malati devono iniziare a raccogliere i dati in riguardo già dal 2015. In un secondo momento il Consiglio federale prevede di ottimizzare il nuovo criterio sostituendo i costi dei singoli medicamenti con gruppi di costo farmaceutici. La posizione di Atupri In linea di massima, anche Atupri è favorevole alla costruttiva e stretta collaborazione con il settore, in merito agli sforzi del Consiglio federale volti ad affinare ulteriormente la compensazione dei rischi. È importante che gli interessi degli assicurati siano sempre tutelati e che l’affinamento sia oggettivamente corretto, realizzabile e che la sua plausibilità sia dimostrabile. Al tempo stesso bisogna provvedere all’effettiva compensazione dei rischi e non dei costi, senza possibilità di manipolazione. Conclusione Dal punto di vista di Atupri sarebbe opportuno posticipare un ulteriore affinamento della compensazione dei rischi, finché gli effetti del primo affinamento con il criterio aggiunto del rischio elevato di malattia, introdotto il 1°gennaio 2012, non siano chiari. Oltre a ciò, c'è da domandarsi se il fattore «costo dei medicamenti» sia stato il giusto approccio o se siano altri fattori di natura economico-aziendale ad essere rilevanti. Pertanto Atupri sostiene uno studio commissionato da santésuisse in merito al finanziamento complessivo del sistema sanitario e alla sostenibilità per gli assicurati. Ottobre 2014
© Copyright 2024 ExpyDoc