vedi MODA- Osservazioni al Piano Rifiuti

IL NUOVO PIANO RIFIUTI DELLA REGIONE LIGURIA DEL DICEMBRE 2013
PROMUOVENDO ANCORA IL CONFERIMENTO IN DISARICA E LA COMBUSTIONE DI
RIFIUTI CSS E’ IN LINEA CON LE DIRETTIVE EUROPEE ?
Leggiamo a pag. 206 del Piano Regionale Rifiuti della Liguria
“ Individuazione delle tipologie impiantistiche necessarie per i trattamento dei RSU presenti a livello
regionale.” (pag.206)
Tenendo conto di tutto quanto sino a qui esposto, si ritiene che l'impianto finale nel 2020 idealmente debba
corrispondere allo scenario che comprenda la separazione ed il trattamento separato della frazione secca
dalla frazione umida dei RU residui.
Tale scenario dovrà prevedere la realizzazione di uno o più poli impiantistici a livello provinciale, progettato
per il funzionamento a regime con una RD del 65%, ma dimensionato per funzionare anche durante il
periodo di transizione della RD dal 50% al 65%.
L'impianto finale idealmente dovrà essere composto da:
- sezione di separazione secco-umido;
- sezione di digestione anaerobica della frazione umida con produzione biogas;
- sezione di combustione del biogas da digestione anaerobica per produzione energia e
trattamento fumi
- sezione di raffinazione della frazione secca per la produzione di CSS e il recupero di
materiali
- avvio a termotrattamento per il recupero energetico della frazione secca
- sezione biostabilizzazione digestato o essicazione per produzione CSS / sezione
compostaggio aerobico del digestato di qualità per produzione di compost ;
- discarica di servizio.
….Il trattamento anaerobico è dimensionato per l’umido da raccolta differenziata delle aree omogenee
a medio alta produzione di rifiuti . (circa l’80% del’”umido” totale)
L’umido da raccolta differenziata dei comuni a bassa produzione (scenario B2 ) sarà trattato negli impianti di
prossimità (Trattamento aerobico per produrre compost ad uso locale (circa 20% dell’ “umido”).(FIG. 35)
Date queste premesse OSSERVIAMO QUANTO SEGUE:
1) LA DIRETTIVA 2008/98/CE IN VIGORE ALL’ARTICOLO 4 “GERARCHIA DEI RIFIUTI”
STABILISCE L’ ORDINE DI PRIORITÀ IN MATERIA DI PREVENZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI
a) prevenzione;
b) preparazione per il riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e
e) smaltimento
IL PIANO REGIONALE NELL’ “ OPZIONE ZERO” CAPOVOLGEREBBE LE GERARCHIA
DEL TRATTAMENTO RIFIUTI PRIVILEGIANDO LE DISCARICHE E COBUSTIONE DA
RIFIUTI
Piano regionale a pag. 220 e seguenti dal 2012 al 2020, nel caso che l’ “ipotesi ottimale” di gestione dei
rifiuti non sia attuata, prevede che su circa 900.000 tonnellate /anno complessive di rifiuti,con R.D. dal
32% al 56%, INFERIORE A QUELLA PREVISTA DALLA UE, ancora 550.000 – 330.000 t. siano
smaltite in discarica e da 90.000 – 60.000 t. destinate alla combustione come CDR-CSS (combustibile
solido secondario) da rifiuti. Leggiamo “ Nel caso in cui la crescita della raccolta differenziata dovesse
confermarsi in linea con il trend consolidato nel corso dell’ultimo quinquennio il fabbisogno di discariche,
in assenza di soluzioni alternative, si presenterebbe ancora rilevante e… necessiterebbe di un assetto di
impianti di smaltimento sostanzialmente analogo a quello oggi disponibile”.
COMPLESSIVAMENTE QUINDI LA MAGGIOR DEI RIFIUTI DAL 70% A circa il 50%, IN
NETTA CONTRADDIZIONE CON L’ART. 4 DI CUI SOPRA, VERREBBE TRATTATA
PREVALENTEMENTE FINO AL 2020 CON SISTEMI QUALI LO SMALTIMENTO IN
DISCARICA E LA COMBUSTIONE, SISTEMI CHE DOVREBERRO ESSERE DEL TUTTO
RESIDUALI NEL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI.
Ribadisce infatti la DIRETTIVA 2008/98/CE alla premessa n° 35
“ È importante, in conformità della gerarchia dei rifiuti e ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad
effetto serra provenienti dallo smaltimento dei rifiuti nelle discariche, facilitare la raccolta differenziata e
l’idoneo trattamento dei rifiuti organici al fine di produrre composti e altri materiali basati su rifiuti
organici che non presentano rischi per l’ambiente.”
2) L’ ARTICOLO 11 DELLA DIRETTIVA 2008/98/CE AL PUNTO 4 AFFERMA CHE ENTRO IL 31
DICEMBRE 2014, LA COMMISSIONE ESAMINA LE MISURE E GLI OBIETTIVI SU RACCOLTA
DIFFERENZIATA
AL FINE, SE NECESSARIO, DI RAFFORZARE GLI OBIETTIVI E DI VALUTARE LA DEFINIZIONE
DI OBIETTIVI PER ALTRI FLUSSI DI RIFIUTI.
Leggiamo su un articolo di Giovanna Lodato 15 gennaio 2014 “SOS norme europee per i rifiuti di
plastica”: “ Diversificate performances a fronte di grandi questioni ambientali. Ecco perché l’UE
mette mani alla normativa rifiuti. E già parla di un problema che potrebbe divenire risorsa.”
La Commissione europea, con il contributo di esperti, ha elaborato una strategia per il riesame della
normativa sui rifiuti di plastica presentata in un apposito Libro verde (Marzo del 2013).
La direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE, contenente un obiettivo di riciclaggio generale per i rifiuti
domestici da applicarsi anche ai rifiuti di plastica, ormai non basta più.
«Se i tassi di riciclaggio raggiungeranno il 70% entro il 2020, si potrebbero creare nell’UE altri
162mila posti di lavoro».
Una chance che diventerà dovere dal 2015: a partire da allora i Paesi europei saranno obbligati a
rafforzare gli obiettivi di riciclaggio e promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti di plastica. Buone
pratiche che gli stessi amministratori sono chiamati ad adottare. Ecco che sotto la lente finiscono anche gli
appalti pubblici cosiddetti “verdi”, che andranno a favorire sempre di più le produzioni di plastica riciclata.
Leggiamo a pag. 12 del Libro verde sul riciclaggio della plastica:
15.1. La gerarchia dei rifiuti nella gestione dei rifiuti di plastica
“Di norma il riciclaggio della plastica è un'opzione da preferire al recupero energetico o allo
smaltimento nelle discariche.” E ancora “Ciò potrebbe essere realizzato sia con la dismissione graduale
delle discariche, sia con un divieto di smaltimento della plastica nelle stesse tramite una modifica alla
direttiva 1999/31/CE sulle discariche. Entrambe le opzioni sono già applicate ai rifiuti biologici
(dismissione graduale) nonché agli pneumatici, ai liquidi e agli esplosivi (divieto).”
IL PIANO RIFIUTI REGIONALE SEMBRA IN CONTRADDIZIONE CON IL NUOVO LIBRO
VERDE DELLA UE SULLA PLASTICA NON INCREMENTANDONE IN MODO
SIGNIFICATIVO LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
LA UE PROSPETTA INFATTI PER L’IMMEDIATO FUTURO LA DISMISSIONE GRADUALE
DELLE DISCARICHE E NORME CON QUOTE DI RICICLAGGIO (70%) BEN SUPERIORI
ALLE ATTUALI (25%) CHE NEL PIANO REGIONALE SONO PROSPETTATE AL MASSIMO A
CIRCA 30% AL 2020. (ricordiamo che riciclando la plastica si eliminerebbe anche il pericolo della sua
combustione e la possibilità di produrre diossine e metalli pesanti nell’aria).
3) L’ ARTICOLO 13 DELLA DIRETTIVA 2008/98/CE SULLA PROTEZIONE DELLA SALUTE
UMANA E DELL’AMBIENTE GLI STATI MEMBRI PRENDONO LE MISURE NECESSARIE PER
GARANTIRE CHE LA GESTIONE DEI RIFIUTI SIA EFFETTUATA SENZA DANNEGGIARE LA
SALUTE UMANA, SENZA RECARE PREGIUDIZIO ALL’AMBIENTE
e, in particolare:
a) senza creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, la flora o la fauna;
b) senza causare inconvenienti da rumori od odori e
c) senza danneggiare il paesaggio o i siti di particolare interesse.
IL PIANO REGIONALE SEMBRA PREFERIRE AL RICICLAGGIO SPINTO LA PRODUZIONE
DI DISCUSSO COMBUSTIBILE DA RIFIUTI (CSS), SIA DA RUR (Rifiuti residui) CHE
DALL’UMIDO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA, PER UN TOTALE ANNUO
DI CIRCA 150.000 TONNELLATE
Ricordiamo la Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000,
sull'incenerimento dei rifiuti.
Per garantire la combustione completa dei rifiuti, la direttiva stabilisce l'obbligo per tutti gli impianti di
mantenere il gas derivante dall'incenerimento e dal coincenerimento ad una temperatura minima di 850
°C per almeno 2 secondi. Se sono inceneriti rifiuti pericolosi contenenti oltre l'1 % di sostanze
organiche alogenate, espresse in cloro, la temperatura è portata ad almeno 1100 °C per almeno due
secondi.….I valori limite di emissione per gli impianti di incenerimento sono indicati nell'allegato V
della direttiva. Essi concernono i metalli pesanti, le diossine e i furani, il monossido di carbonio (CO), le
polveri, il carbonio organico totale (COT), il cloruro di idrogeno (HCL), il fluoruro di idrogeno (HF), il
biossido di zolfo (SO2), il monossido di azoto (NO) e il biossido di azoto (NO2).
Ci chiediamo allora se le condizioni tecniche di combustione dei rifiuti CSS ed il rispetto dei limiti di
emissione dei pericolosi inquinanti emessi (tra cui diossine e metalli pesanti) possano essere rispettati
in impianti di coincenerimento come le centrali a carbone in regime di AIA previste dai Decreti
MATTM 14/02/2013 e Decreto MATTM 20/03/2013.
Anche la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa
alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) obbliga gli impianti di
incenerimento o di coincenerimento dei rifiuti a rispettare determinati obblighi fondamentali:
-
adottare tutte le misure di prevenzione dell’inquinamento;
applicare le migliori tecniche disponibili (BAT);
non causare alcun fenomeno di inquinamento significativo;
Gli impianti industriali devono utilizzare le BAT, vale a dire le tecniche più efficaci per ottenere
un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso
RILEVIAMO INOLTRE:
- CHE la Corte di Giustizia Europea (Ottava Sezione) nella Sentenza del 22 dicembre 2008
relativa alla causa C-283/07 ha evidenziato che “ le misure di controllo e di precauzione relative
al trasporto e alla ricezione del CDR-Q negli impianti di combustione, nonché le modalità
della sua combustione previste dal decreto ministeriale 2 maggio 2006, dimostrano che il
CDR-Q e la sua combustione presentano rischi e pericoli specifici per la salute umana e
l’ambiente, che costituiscono una delle caratteristiche dei residui di consumo e non dei
combustibili fossili”;
- CHE anche il Decreto Ministeriale 14 febbraio 2013, n. 22 relativo alla “cessazione della
qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS)”,
analogamente a quanto evidenziato dalla Corte di Giustizia europea a proposito del CDR-Q,
prevede, in particolare all’art.13 c.2, misure di controllo e di precauzione relative alla
consegna e ricezione del CSS nonché alla sua combustione, assoggettandone l’utilizzo alle
pertinenti disposizioni del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 “Attuazione della
direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti”;
- CHE, sulla scorta di quanto chiarito dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza citata,
risulta evidente che anche il CSS, il cui utilizzo è soggetto alle disposizioni in materia di
incenerimento dei rifiuti, e la sua combustione presentano rischi e pericoli specifici per la
salute umana e l’ambiente;
TEMIAMO QUINDI L’INQUINAMENTO ATMOSFERICO DI DIOSSINE E METALLI PESANTI,
PERICOLOSE PER L’AMBIENTE E LA SALUTE, PER LA POSSIBILE COMBUSTIONE DI CSS
DA RIFIUTI PRODOTTO NELLE DISCARICHE NEI
GRUPPI A CARBONE DELLE
CENTRALI LIGURI COMPRESA QUELLA DI VADO L. .
A TALE CENTRALE È STATA CONCESSA UNA AIA CHE NON RISPETTEREBBE I
PARAMETRI DELLE LEGGI ITALIANE ED EUROPEE E SU CUI È IN CORSO UNA
INCHIESTA DELLA MAGISTRATURA. D’ALTRA PARTE A PAG. 170 DEL PIANO RIFIUTI
DELLA PROVINCIA DI SAVONA ERA PREVISTA LA PERICOLOSA COMBUSTIONE DEL
CRD NELLE CENTRALI A CARBONE.
4) LA PREMESSA n° 35 DELLA DIRETTIVA 2008/98/CE AFFERMA CHE È IMPORTANTE, IN
CONFORMITÀ DELLA GERARCHIA DEI RIFIUTI E AI FINI DELLA RIDUZIONE DELLE
EMISSIONI DI GAS AD EFFETTO SERRA PROVENIENTI DALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
NELLE DISCARICHE, FACILITARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E L’IDONEO
TRATTAMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI AL FINE DI PRODURRE COMPOSTI e altri materiali basati
su rifiuti organici che non presentano rischi per l’ambiente.
IL PIANO RIFIUTI REGIONALE PER L’ “UMIDO” NON CI SEMBRA IN LINEA CON TALI
RACCOMANDAZIONI DELLA UE NON PRIVILEGIANDO LA PRODUZIONE DEL COMPOST
PER L’AGRICOLTURA
IN QUANTO LA MAGGIOR PARTE DELL’ “ UMIDO”, circa l’80%, su 185.000 tonnellate al 2020 ,
COMPONENTE ORGANICO DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA, SAREBBE DESTINATO IN
MASSIMA PARTE ALLA DIGESTIONE ANAEROBICA CON LA PRODUZIONE DI FOS DA
ABBANCARE IN DISCARICA ( 80.000 tonnellate/anno), DI BIOGAS (METANO) E ADDIRITTURA DI
COMBUSTIBILE CSS PER ESSICCAZIONE E RAFFINAZIONE (VEDI Fig. 35 pag.208)
Il FOS è inutilizzabile come compost per l’agricoltura in quanto è ricco di ammoniaca ( ve di Allegato 1 del
Piano regionale) mentre invece si sarebbe potuto progettare per tutto l’organico la digestione aerobica con
produzione di compost di qualità per l’agricoltura, seguendo le indicazioni della UE ed evitare cosi
l’ulteriore uso delle discariche per quantità pari complessivamente a circa 83.000 tonnellate/anno.
PER TUTTI QUESTI DOCUMENTATI MOTIVI RITENIAMO CHE
IL NUOVO PIANO RIFIUTI DELLA REGIONE LIGURIA 2013 non ci sembra in sintonia con le
normative europee attuali e prospettate nel prossimo futuro, basandosi principalmente ancora su
discariche, ampliamenti di discariche e combustione di rifiuti invece che su riuso e riciclaggio dei
rifiuti. Ciò, a nostro avviso, porterà a maggiori costi per la comunità e guadagni per le discariche,
costituendo inoltre un rischio per la salute per la possibile combustione di rifiuti in impianti di
coicenerimento (centrali a carbone) con produzione di diossine e metalli pesanti.
Savona, 11 Aprile 2014
Dr. Virginio Fadda ( Biologo)
Dr. Agostino Torcello (Medico Pneumologo)
M.O.D.A. Savona