giornata di studio il ruolo del geologo nella gestione delle terre e

ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI DI SICILIA
«Il ruolo del geologo nella gestione delle terre e rocce da scavo»
Problemi e prospettive
Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo: Il ruolo del geologo
Dr. Gualtiero Bellomo
Real Cantina Borbonica
Partinico 12 13 Settembre 2014
Partinico, 12 –
13 Settembre 2014
Il ruolo del geologo nella gestione delle terre e rocce da scavo – Real Cantina Borbonica ‐ Partinico 12 – 13 Settembre 2014
Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo: Il ruolo del geologo
Dr. Gualtiero Bellomo
Il ruolo del geologo nella gestione delle terre e rocce da scavo – Real Cantina Borbonica ‐ Partinico 12 – 13 Settembre 2014
Come è noto la materia è alquanto complessa e crediamo necessario fare
chiarezza su alcuni punti molto importanti per le attività professionali ed
imprenditoriali che con tale materia si scontrano quotidianamente, al fine di
dare certezze e definire comportamenti omogenei.
In tal senso,, bisogna
g p
preliminarmente evidenziare che q
quando ci riferiamo a
“sostanze”, da intendersi come terre e rocce che derivano dalle attività di
scavo, queste sono classificate, normalmente, come rifiuti speciali (D. Lgs
205/2010 art 184 ‐ Classificazione – punto 3 lettera b) e possono essere gestite
con operazioni di recupero ai sensi del D.M. 5 febbraio 1998.
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Tali sostanze possono godere, però, di una disciplina particolare, infatti, preme
ricordare che il D.Lgs
D Lgs 152/2006 e s.m.i.
s m i alla Parte IV,
IV Titolo II° ‐ Gestione dei
Rifiuti ha introdotto l’art. 186 quale previsione eccezionale in relazione alla
particolarità del materiale trattato “Terre e rocce da scavo”.
Con l’avvenuta entrata in vigore del Decreto 10 agosto 2012 n.
n 161 è stato
abrogato l’art. n. 186 del D.Lgs 152/2006 e smi a far data dal 6 ottobre 2012 e
sono state dettate le nuove norme di utilizzo delle terre e rocce da scavo.
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Le terre e rocce da scavo, provenienti anche dalla realizzazione di gallerie, nelle
particolari condizioni su citate e sulla base di quanto normato con il citato D.M.
161/2012 possono essere sottoprodotti
tt
d tti e possono essere utilizzate
tili t per
rinterri, riempimenti, rimodellamenti, rilevati, ect. a determinate rigide
condizioni cumulative quali:
a) assenza di contaminazione nel rispetto dei limiti previsti dalle CSC
(Concentrazioni Soglia di Contaminazione) di cui alle colonne A e B
Tabella 1 allegato 5, al titolo V parte IV del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. con
riferimento alla specifica destinazione d’uso;
b) divieto di trasformazione preliminare;
c) certezza del riutilizzo integrale fin dalla fase di produzione;
d) non devono provenire da siti contaminati o sottoposti ad interventi di
bonifica;
e) redazione di apposito piano di utilizzo.
utilizzo
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Q
Quindi,
,p
per chiarezza va ricordato che le terre e rocce da scavo sono tutt’ora
rifiuti speciali di cui al codice CER 170504 ma godono di una normativa
particolare che permette al produttore, preventivamente alla loro produzione,
di decidere a quale regime si intende riferire per la loro gestione:
sottoprodotto oppure rifiuto speciale.
Qualora le terre e rocce da scavo non vengano gestiti secondo le condizioni
fissate dal Regolamento automaticamente dovranno essere gestiti come rifiuti
ai sensi e per effetto dell’articolo 183, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 152/2006
e smi ed i relativi codici CER sono: a) 170503 terre e rocce contenenti sostanze
pericolose;
i l
b) 170504
1 0 04 terre e rocce, diverse
di
d quelle
da
ll di cuii alla
ll voce 170503
1 0 03 ‐
(ossia rifiuto non pericoloso).
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1. L’attuale quadro normativo per la gestione delle terre e rocce da scavo: ambiti di applicazione ed esclusione Il D.M. 161/2012 disciplina l’utilizzazione delle terre e rocce da scavo e
stabilisce, sulla base delle condizioni previste al comma 1 dell’articolo 184‐bis
del D.
D Lgs.
Lgs 152/2006 e s.m.i.,
s m i i criteri da soddisfare affinché i materiali di scavo
possano essere considerati sottoprodotti e non rifiuti ai sensi dell’articolo 183,
comma 1, lettera qq) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
In estrema sintesi è possibile riassumere
riass mere come segue
seg e l’attuale
l’att ale contesto di
riferimento normativo della gestione delle terre e rocce da scavo.
9 Regolamento di cui al D.M. 161/2012 per i materiali da scavo derivanti da
opere sottoposte a VIA o ad AIA;
9 Procedura semplificata di cui all’articolo 41‐bis della Legge 98/13 per tutte
le fattispecie che non ricadono nel D.M. 161/2012.
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2. La procedura semplificata per tutti i cantieri non sottoposti a VIA o AIA E’ stata introdotta dall’art. 41‐bis una procedura semplificata che prevede,
indipendentemente dai volumi di terre e rocce prodotti,
prodotti che le terre e rocce
derivanti dall’attività dei cantieri che non sono connesse a opere soggette a
procedura di VIA o di AIA possano essere gestite come sottoprodotto se il
produttore
d
di
dimostra:
¾ la certezza della destinazione del materiale all’utilizzo presso uno o più
siti/cicli produttivi determinati;
¾ il non superamento dei valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione
‐ CSC di cui alle colonne A‐B, tab. 1, allegato 5, parte IV D. Lgs. 152/06 nel
caso di destinazione a recuperi
p
((ambientali),
) ripristini,
p
rimodellamenti,
riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo. Il rispetto dei valori delle CSC
è riferito alle caratteristiche delle matrici ambientali ed alla destinazione
d’uso
d
uso urbanistica del sito di destinazione. I materiali non dovranno costituire
fonte diretta/indiretta di contaminazione delle acque sotterranee;
¾ la non necessità di alcun trattamento preventivo all’utilizzo fatte salve le
normali pratiche di cantiere.
cantiere
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La compatibilità geologica dei siti di deposito finale
La gestione del materiale come sottoprodotto attraverso tale procedura
semplificata, ai sensi dell’art. 41‐bis, comma 2, sarà a carico del proponente o
del produttore che dovrà presentare all’ARPA territorialmente competente una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DPR n. 445/00).
Tale dichiarazione deve contenere la dimostrazione di quanto detto prima, le
quantità di materiali da scavo destinate all'utilizzo,, il sito di deposito
q
p
ed i tempi
p
previsti per l'utilizzo (massimo un anno, salvo che l'opera in cui è previsto il
riutilizzo abbia tempistiche diverse).
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E’ importante
p
in q
questa sede ricordare che la ggestione delle terre e rocce,, in
assenza di corretta dichiarazione, può costituire il presupposto per una
gestione illecita di rifiuti, dando luogo a possibili ipotesi di reato e che sia il
"Piano
Piano di utilizzo
utilizzo" che ll'autocertificazione
autocertificazione ai sensi dell
dell’art
art. 41‐bis,
41‐bis comma 2,
2 si
riferiscono alla mera applicabilità del regime dei "sottoprodotti" ai materiali da
scavo non costituendo di per sé un titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori.
Infatti sia le opere edilizie da cui si originano i materiali da scavo che quelle
dove eventualmente gli stessi materiali saranno impiegati devono essere
comunque necessariamente autorizzate ai sensi delle relative specifiche
norme.
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Si ricorda che le modalità di gestione sopra descritte si applicano
esclusivamente ai materiali da scavo non contaminati.
Si evidenzia infine che, ai fini della definizione di materiali di scavo di cui all’art.
41 ‐ bis, comma 1, è stato espressamente richiamato l’art. 1, comma 1, lett. b)
del D.M. 161/12 e pertanto nelle terre e rocce potrà esservi la presenza di
elementi antropici, di VTR, PVC ecc. come ormai si riscontra nella prassi dei
cantieri nelle modalità di cui al suddetto D.M.
Per altro il rinvio al D.M.
D M 161/12 dovrebbe consentire,
consentire considerato che la
natura del materiale è la medesima, anche l’applicabilità delle altre indicazioni
del decreto 161 qualora non siano state oggetto di diversa previsione da parte
d ll’ t 41‐bis.
dell’art.
41 bi
Restano fermi in ogni caso gli obblighi di notifica del rinvenimento di potenziali
contaminazioni ai sensi degli artt. 242 e 245 del D. Lgs. 152/06 ai fini dell'avvio
del procedimento di bonifica. In tali eventualità gli scavi edilizi non possono in
nessun caso sostituirsi alle attività di bonifica, qualunque sia modalità
prescelta per la gestione dei materiali da scavo.
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3. Materiali di riporto
Relativamente ai materiali di riporto, che sono ormai una presenza costante per
molti interventi di recupero di aree oggi inserite nel contesto urbano, è
necessario prevedere un approfondimento.
approfondimento
Il decreto legge n. 69, ha apportato modifiche e sostituzioni al decreto‐legge 25
gennaio 2012, n. 2, all'articolo 3 – “Interpretazione autentica dell’art. 185 del D.
L
Lgs.
152/2006 disposizioni
152/2006,
di
i i i in
i materia
i di matrici
i i materiali
i li di riporto
i
e ulteriori
l i i
disposizioni in materia di rifiuti” e in particolare, con le modifiche apportate al
comma 1, 2 e 3, viene ulteriormente definito il concetto di suolo e di materiali di
riporto intendendo per quest’ultimi “ i materiali eterogenei, come disciplinati dal
decreto di cui all'articolo 49 del decreto‐legge 24 gennaio 2012, n. 1, utilizzati per
la realizzazione di riempimenti
p
e rilevati, non assimilabili p
per caratteristiche
geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all'interno dei quali possono trovarsi
materiali estranei”.
Questa nuova fattispecie di “suolo”
suolo nella realtà di cantiere può essere
identificata in un orizzonte stratigrafico artificialmente formato.
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La movimentazione dei “suoli”,, p
per la nuova costruzione od il completamento
p
di
opere autorizzate, può essere esclusa dall’ambito di applicazione dell’articolo
183, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., qualora le matrici materiali
di riporto risultino conformi ai test di cessione da eseguirsi sui materiali granulari
ai sensi dell’art. 9 del D.M. Ambiente 5 febbraio 1998.
La tematica sopra detta richiede, però, di essere più attentamente esaminata e
approfondita sia sotto il profilo normativo,
normativo sia tecnico ed è …………………………
legislativo che dia indicazioni chiare ed inequivocabili
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4. Considerazioni generali sul D.M. 161/2012
Nell’ultimo decennio, nel solco di una sempre maggiore sensibilità
ambientalista ed ecologista e nel rispetto del concetto di sviluppo sostenibile, il
Riutilizzo dei “materiali
materiali da scavo
scavo” ha costituito un obiettivo primario nella
gestione dei cantieri e nel buon governo dei movimenti di terra in genere.
Con l’emanazione del D.M. 161/2012 “Regolamento recante la disciplina
dell’ tili o delle terre e rocce da scavo”
dell’utilizzo
sca o” il Ministero dell’Ambiente e della Tutela
T tela
del Territorio e del Mare ha fatto un passo avanti molto significativo nella
direzione su indicata.
Con il suddetto D.M. sono state definite, infatti, tutte quelle attività i cui
processi di produzione generano materiali da scavo che a particolari condizioni,
possono essere classificati sottoprodotti e possono essere riutilizzati, secondo
determinati criteri, fuori dal regime dei rifiuti.
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E’ importante, intanto, sottolineare che nel D.M. succitato si parla in primis di
riutilizzo poiché gli obiettivi primari di conservazione dello stato dell’ambiente
sono quelli di evitare di consumare risorse naturali (materiali da cava,
cava ect.)
ect ) e di
generare rifiuti.
In questo contesto l’obiettivo di tutti gli operatori del mondo dei lavori pubblici
e privati deve essere quello di ricercare per quanto possibile le condizioni per
ricorrere alla procedura del recupero, limitando lo smaltimento presso
discariche dedicate come ultima estrema possibilità da esercitare quando non
vii siano
i
assolutamente
l
l condizioni
le
di i i per il riutilizzo
i ili
d ll terre e rocce da
delle
d scavo.
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5. Definizioni
Il D.M. 161/2012 codifica le definizioni di “terre e rocce da scavo”,
“sottoprodotto”
sottoprodotto e “normale
normale pratica industriale
industriale” le cui diverse interpretazioni
avevano spesso creato problemi, anche giudiziari, nella gestione dei cantieri di
importanti infrastrutture ma anche di piccoli cantieri.
Vista ll’importanza
importanza ne riportiamo integralmente le definizioni ormai statuite dal
D.M. 161/2012.
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Definizione
ef
o ed
di te
terree e rocce
occe da sca
scavo,
o, a
art.1
t. co
comma
ab
b: il suo
suolo
o o il sottosuo
sottosuolo,
o, co
con
eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un’opera quali, a titolo
esemplificativo:
¾ scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.);
¾ perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.;
¾ opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.)
¾ rimozione e livellamento di opere in terra;
¾ materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni
granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei
corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante,
scolante in zone golenali dei
corsi d’acqua, spiagge, fondali lacustri e marini;
¾ residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.)
anche non connessi alla realizzazione di un
un’opera
opera e non contenenti
sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o
poliacrilamide).
I materiali da scavo possono contenere,
contenere sempreché la composizione media
dell’intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti
massimi previsti dal presente regolamento, anche i seguenti materiali: calcestruzzo,
bentonite polivinilcloruro (PVC),
bentonite,
(PVC) vetroresina,
vetroresina miscele cementizie e additivi per
scavo meccanizzato.
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Definizione di sottoprodotto art.4 comma 1: In applicazione dell
dell’articolo
articolo 184
184‐bis
bis,
comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, è un
sottoprodotto di cui all’articolo 183, comma 1, lettera qq), del medesimo decreto
legislativo il materiale da scavo che risponde ai seguenti requisiti:
legislativo,
a) il materiale da scavo è generato durante la realizzazione di un’opera, di cui
costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale
materiale;
b) il materiale da scavo è utilizzato, in conformità al Piano di Utilizzo:
1. nel corso dell’esecuzione della stessa opera, nel quale è stato generato, o
di un
un’opera
opera diversa,
diversa per la realizzazione di reinterri,
reinterri riempimenti,
riempimenti
rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, interventi a mare, miglioramenti
fondiari o viari, oppure altre forme di ripristini e miglioramenti
ambientali;
2. in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;
c) il materiale da scavo è idoneo ad essere utilizzato direttamente, ossia senza
alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale secondo i
criteri di cui all’allegato 3;
d) il materiale da scavo, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla precedente
lettera b),
b) soddisfa i requisiti di qualità ambientale di cui all
all’allegato
allegato 4.
4
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Definizione di normale pratica industriale art.4 comma 1 lett. c): Costituiscono un
trattamento di normale pratica industriale quelle operazione, anche condotte non
ssingolarmente,
go a e te, a
allee qua
quali può esse
esseree sottoposto il materiale
ate a e sca
scavato,
ato, ffinalizzate
a ate a
al
miglioramento delle sue caratteristiche merceologiche per rendere l’utilizzo
maggiormente produttivo e tecnicamente efficace. Tali operazioni in ogni caso
devono fare salvo il rispetto dei requisiti previsti per i sottoprodotti, dei requisiti di
qualità ambientale e garantire l’utilizzo del materiale da scavo conformemente ai
criteri tecnici stabiliti dal progetto.
Fermo restando quanto sopra, si richiamano le operazioni più comunemente
effettuate, che rientrano tra le operazioni di normale pratica industriale:
9 la selezione granulometrica del materiale da scavo;
9 la riduzione volumetrica mediante macinazione;
9 la stabilizzazione a calce, a cemento o altra forma idoneamente
sperimentata per conferire al materiale da scavo le caratteristiche
geotecniche necessarie per il loro utilizzo,
utilizzo anche in termini di umidità,
umidità
concordando preventivamente le modalità di utilizzo con l’ARPA o APPA
competente in fase di redazione del piano di utilizzo;
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9 la stesa al suolo per consentire l’asciugatura e la maturazione del materiale
da scavo al fine di conferire allo stesso migliori caratteristiche di
movimentazione, l’umidità ottimale e favorire l’eventuale biodegradazione
naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo;
9 la riduzione della presenza nel materiale da scavo degli elementi/materiali
antropici (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, frammenti di vetroresina,
cementi, bentoniti), eseguita sia a mano che con mezzi meccanici, qualora
questi siano riferibili alle necessarie operazioni per esecuzione dell’escavo.
Mantiene la caratteristica di sottoprodotto quel materiale di scavo anche qualora
contenga la presenza di pezzature eterogenee di natura antropica non inquinante,
purché rispondente ai requisiti tecnici/prestazionali per l’utilizzo delle terre nelle
costruzioni, se tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile.
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6. Elementi di novità – Riflessi professionali ed imprenditoriali
In generale quanto disposto dal D.M. 161/2012 costituisce, inoltre, una grande
opportunità per le professionalità tecniche che operano nel settore dei Lavori
Pubblici e dell
dell’edilizia
edilizia civile e produttiva.
produttiva
A titolo di esempio, non esaustivo, le attività a cui si riferisce la nuova
normativa possono essere:
a) sbancamenti;
sbancamenti
b) fondazioni;
c) trincee;
d) interventi di perforazione e consolidamenti;
e) movimenti di litoidi su corpi idrici;
f) escavi superficiali e sotterranei connessi ad opere infrastrutturali;
g) ecc.
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Una delle novità più importanti, anche per le ripercussioni positive sulle
categorie professionali, è l’introduzione del Piano di Utilizzo da redigere,
obbligatoriamente, in fase di progettazione.
Questa è una novità di ggrande rilievo e,, come vedremo nel seguito,
Q
g
, una ggrossa
opportunità per i professionisti geologi e per i laboratori di analisi fisico‐
chimiche perché qualunque progetto che prevede scavi da smaltire al di fuori
del regime dei rifiuti,
rifiuti deve essere corredato da tale Piano,
Piano che è un vero e
proprio progetto.
E’ una novità di rilievo anche per l’ambiente perché permette, nel rispetto di
una normativa finalmente chiara,
chiara di evitare da un lato lo smaltimento in
discarica di materiale perfettamente idoneo per altri scopi e dall’altro il
reperimento di materiale da cava per la realizzazione di rilevati, muri in terre
armate, miglioramenti
i li
i fondiari,
f di i riambientalizzazioni
i bi
li
i i di siti
i i degradati,
d
d i ecc.
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Le stesse amministrazioni committenti ne trarranno un beneficio perché
potranno evitare le tanto vituperate varianti in corso d
d’opera
opera legate alla
presenza di terre e rocce da scavo contaminate non previste in fase di
progetto con aumento dei costi spesso considerevoli.
Si deve,
d
i f tti evidenziare
infatti,
id i
che
h una delle
d ll cause più
iù frequenti
f
ti delle
d ll
varianti in corso d’opera sono legate alla mancata e/o corretta
caratterizzazione dei terreni soggetti a scavi e sbancamenti.
La nuova normativa, imponendo la redazione del P.U.T. in fase di
progettazione ed una caratterizzazione di grande dettaglio e con
metodologie rigide, permette di avere sin dalla fase di progettazione
definitiva un quadro chiaro della presenza di eventuali contaminazioni.
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Riportiamo i punti salienti del D.M. 10 agosto 2012, n. 161 che possono essere
così riassunti:
1) Il Piano di Utilizzo si presenta 90 giorni prima dell’inizio dei lavori.
2) Il P.U.T. va redatto solo per i progetti sottoposti alla procedura di VIA.
3)) L’Autorità competente
p
ad approvare
pp
il Piano di Utilizzo è q
quella che
rilascia la VIA.
4) L’Ambito di applicazione è quello delle terre e rocce da scavo ma sono
escluse le demolizioni di edifici o altri manufatti esistenti.
esistenti
5) L’Amministrazione Competente può chiedere entro 30 giorni
integrazioni in un’unica soluzione.
6) LAmministrazione
L’Amministrazione Competente entro 90 giorni dalla presentazione del
Piano di Utilizzo o dalle integrazioni deve rilasciare il parere. Scaduti i 90
giorni il proponente gestisce il materiale da scavo nel rispetto del Piano
di Utilizzo,
U ili
f
fermi
i restando
d glili obblighi
bbli hi previsti
i i dalla
d ll normativa
i vigente
i
per la realizzazione dell'opera.
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7) L’Amministrazione
LAmministrazione Competente può chiedere il supporto dell
dell’A.R.P.A.
A.R.P.A. o
A.P.P.A. solo per verificare se le terre e rocce da scavo abbiano i requisiti
di cui art. 4 comma 1 lettera d).
8) LA.R.P.A
L’A R P A o A.P.P.A.
A P P A si pronuncia entro 45 giorni.
giorni
9) Viene introdotta la possibilità di riutilizzare le terre e rocce di scavo,
nell’ambito dello stesso areale geologico quando, per motivi naturali
d bit
debitamente
t dimostrati,
di
t ti uno o più
iù analiti
liti presentano
t
valori
l i superiori
i i
alla tab A e B dell’allegato 5 del 152/06.
10) In un Sito di Interesse Nazionale i requisiti delle terre e rocce da scavo
vengono accertati dall’A.R.P.A. o A.P.P.A. entro 60 giorni.
11) Il Piano di Utilizzo definisce la durata di validità del piano stesso.
12) L’eventuale deposito temporaneo ha la durata del Piano di Utilizzo.
13) L’inizio dei lavori deve avvenire entro 2 anni dalla presentazione del
Piano di Utilizzo.
14) Altro elemento molto importante è ll’introduzione
introduzione della D.A.U.
(Dichiarazioni Avvenuto Utilizzo) che impegna sia l’utilizzatore finale
delle terre e rocce da scavo sia il produttore.
Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo: Il ruolo del geologo
Dr. Gualtiero Bellomo
Il ruolo del geologo nella gestione delle terre e rocce da scavo – Real Cantina Borbonica ‐ Partinico 12 – 13 Settembre 2014
15) La caratterizzazione delle terre e rocce da scavo è obbligatoria in fase di
progettazione Solo in casi di impossibilità accertata può essere
progettazione.
rimandata in fase esecutiva.
16) I punti d’indagine sono:
9 minimo
i i
3 per aree interessate
i t
t di estensione
t i
< 2.500
2 500 mq;
9 3 punti d’indagine + 1 ogni 2.500 (massimo 7) per aree di
estensione comprese tra 2.500 e 10.000 mq;
9 7 + 1 ogni 5.000 mq per aree di estensione >10.000 mq.
17) In caso di infrastruttura lineare è obbligatorio individuare 1 punto di
indagine ogni 500 ml (2.000 ml per la progettazione preliminare).
18) In caso di galleria è obbligatorio individuare 1 punto di indagine ogni
1.000 ml (5.000 ml per la progettazione preliminare).
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19) Per ogni punto di indagine i campioni sono minimo 3 (uno da prelevare
t 0 e 1 m, uno da
tra
d prelevare
l
a fondo
f d foro
f
ed
d uno da
d prelevare
l
a
profondità intermedia). Se gli scavi sono di profondità massima pari a 2
metri i campioni possono essere 2 (uno tra 0 e 1 m ed uno tra 1 e 2 m).
20) In
I ognii caso deve
d
essere prelevato
l
1 campione
i
ognii passaggio
i litologico.
li l i
21) Il Decreto definisce preferibile prelevare i campioni tramite pozzetti
esplorativi piuttosto che tramite sondaggi e definisce le modalità di
costruzione
i
d l campione
del
i
d inviare
da
i i
all laboratorio.
l b
i I campioni,
i i infatti,
i f i
devono essere compositi.
22) In caso di presenza di falda è obbligatorio prelevare anche un campione di
acqua.
23) Il Decreto individua anche gli elementi minimi da analizzare (allegato 4).
Se il volume da scavare è compreso tra 6.000 e 150.000 mc non è
necessario verificare tutti gli analiti. Sotto i 6.000 mc vale l’art. 41 bis della
Legge 98/13.
24) In ogni caso deve essere redatto il modello concettuale del sito che serve
ad individuare se, per la presenza storica, nell’area vasta, di attività
produttive inquinanti, possono essere presenti nel sito direttamente
interessato dall’intervento altri inquinanti non previsti specificatamente
nel D.M.
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25) Per i dragaggi vale la L.84/94
L 84/94 e s.m.i.
s m i art.5
art 5 comma 11‐bis
11 bis ma la loro
caratterizzazione può avvenire in sito o in banco dopo la loro rimozione.
26) Le modalità di redazione del Piano di Utilizzo sono normate dall’art.5 e
dall’allegato 5.
5 In questo contesto appare prevalente il ruolo del geologo.
geologo
27) Nel caso in cui la caratterizzazione viene eseguita in fase di realizzazione per
l’assoluta impossibilità di eseguirla in fase di progettazione si procede in
questa
t maniera:
i
sii deve
d
f
formare
1 cumulo
l ognii 3.000‐5.000
3 000 5 000 mc in
i funzione
f i
della omogeneità litologica. Si analizza un numero di cumuli (m) = k∙n1/3
con k = 5.
28) Per
P ognii cumulo
l sii prelevano
l
8 campioni
i i elementari
l
t i (4 in
i superficie
fi i e 4 in
i
profondità) che comporranno il campione composto da analizzare.
29) In caso di galleria la caratterizzazione va fatta ogni 500 m di avanzamento (8
campioni
i i elementari
l
t i su tutto
t tt il fronte).
f t )
30) Nel terreno di riporto il materiale antropico non può essere superiore al
20%.
31) Sia
Si il sito
i di produzione
d i
d ll terre e rocce da
delle
d scavo, sia
i il sito
i dove
d
saranno
utilizzate, sia, infine, il sito dell’eventuale deposito temporaneo devono
essere oggetto di specifico e dettagliato studio geologico, geomorfologico
ed
d idrogeologico.
d
l
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Particolare attenzione bisogna porre, inoltre, all’applicazione dell’art. 185 del
T.U. Ambiente
Da evidenziare, infatti,
f
che
h l’art.
l’
n. 185 comma 1 c)) riguarda “il
“ l suolo
l – riferito
f
anche alla matrice materiali di riporto di cui all’allegato 2 alla parte IV del D.Lgs
152/06 e smi ‐ non contaminato ed altro materiale allo stato naturale escavato
nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini
di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato”.
Sempre
p all’art. 185 al comma 2 lett.d),
), sono esclusi dall’ambito di applicazione
pp
della richiamata parte IV i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal
trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave,
in quanto a tali tipologie è applicabile il D.Lgs
D Lgs 30 maggio 2008 n.117
n 117 in
attuazione della direttiva 2006/21 relativa alla gestione dei rifiuti delle
industrie.
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Nel caso in cui la gestione delle terre e rocce da scavo avvenga mediante
recupero
p
dei rifiuti continua ad essere di importanza
p
fondamentale la
normativa afferente alle procedure semplificate per il recupero e lo
smaltimento dei rifiuti non pericolosi degli artt. 214 – 216 e di conseguenza al
D M 05/02/1998 e s.m.i.
D.M.
s m i (in particolare al DM n.
n 186 del 5 aprile 2006).
2006)
Per il conferimento a recupero in procedura semplificata dovrà, comunque,
essere compiuto il test di cessione sull'eluato utilizzando i parametri definiti
dal medesimo decreto ministeriale.
ministeriale
Negli allegati al D.M. 05/02/98 e s.m.i. sono definite le norme tecniche che
individuano i tipi di rifiuto non pericolosi e fissano, per ciascun tipo di rifiuto,
per ognii attività
i i à e per ognii metodo
d di recupero degli
d li stessi,i le
l condizioni
di i i
specifiche in base alle quali l’esercizio di tali attività è sottoposto alle
procedure semplificate.
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Le terre e rocce da scavo ((CER 170504)) sono indicate al p
punto 7.31‐bis come
“materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciottoli, sabbia,
ghiaia, trovanti, anche di origine antropica”.
Le attività di recupero consentite e le quantità massime impiegabili di rifiuti
non pericolosi sono indicate all’allegato 4 del DM 05/02/98 in relazione alle
diverse attività di recupero:
a) Industria della ceramica e laterizi (R5) ‐ 2.200
2 200 tonnellate/anno;
b) Utilizzo per recuperi ambientali (previo test di cessione sul rifiuto tal
quale) (R10) ‐ 150.000 tonnellate/anno;
c)) Formazione
i
di rilevati
il
i e sottofondi
f di stradali
d li (previo
(
i test di cessione
i
sull
rifiuto tal quale) (R5) ‐ 150.000 tonnellate/anno.
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Relativamente alle operazioni
p
di deposito
p
temporaneo
p
del rifiuto speciale
p
prima dell’avvio alle operazioni di recupero in riferimento all’art. 183 del
decreto 205/2010, il produttore potrà attuare il deposito secondo una delle
seguenti modalità:
9 ogni tre mesi senza limiti quantitativi;
9 ogni volta che si raggiungano i 30 mc (di cui max 10 mc di rifiuti
pericolosi);
9 in ogni caso almeno una volta l’anno se il quantitativo complessivo è
inferiore a 30 mc (non è specificato se si debba fare riferimento alla
ripartizione
i
ii
20 mc rifiuti
ifi i non pericolosi
i l i e 10 mc rifiuti
ifi i pericolosi
i l i o ad
d
altre ripartizioni).
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In definitiva risulta di fondamentale importanza che nella gestione delle terre e
rocce da scavo, fin dalla loro produzione e nei casi di rispetto delle condizioni
previste dall’art. 184‐bis, venga per quanto possibile verificata la possibilità di
utilizzare il regime di sottoprodotto.
In questo caso il nuovo Decreto 10 agosto 2012, n. 161 emanato dal Ministro
dell’Ambiente Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti, “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzo
delle terre e rocce da scavo
scavo” è estremamente importante poiché definisce le
condizioni previste dal comma 1 dell’art. 184‐bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e
stabilisce i criteri qualitativi affinché i materiali di scavo siano considerati
sottoprodotti e non rifiuti ai sensi dell
dell’art
art. 183,
183 comma 1,
1 lettera qq).
qq)
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PRIMO CASO STUDIO
CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENICO – NORD EUROPA ‐ ITINERARIO
AGRIGENTO – CALTANISSETTA – A19 ‐ S.S. N° 640 “DI PORTO EMPEDOCLE” ‐
AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA CAT. B DEL D.M. 5.11.2001 – DAL
KM 44+000 ALLO SVINCOLO CON LA19
L’A19
PIANO UTILIZZO TERRE E ROCCE DA SCAVO PIANO
UTILIZZO TERRE E ROCCE DA SCAVO
Aggiornato giusto parere DVA 0027692 del 29/11/2013
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SUDDIVISIONE IN LOTTI FUNZIONALI ED AREE DI CANTIERE
L’itinerario di progetto è stato suddiviso in quattro tratti operativi, la cui
suddivisione scaturisce come logica conseguenza delle barriere naturali ed
infrastrutturali presenti sul territorio. (Elaborati nn. 6231 – 6232
Inquadramento generale intervento).
L localizzazione
La
l li
i
e l’estensione
l’ t i
di ciascun
i
t tt operativo
tratto
ti è riportata
i t t nella
ll
seguente tabella:
Tratto operativo
Estensione
Progr Inizio
Progr.
Progr Fine
Progr.
1° Tratto Operativo
Dall’inizio del tratto in progetto allo svincolo
Delia-Sommatino
km 0+000
km 7+800
2° Tratto Operativo
Dallo ssvincolo
incolo Delia
Delia-Sommatino
Sommatino allo svincolo
s incolo
Caltanissetta Sud
km 7+800
km 12+700
3° Tratto Operativo
Dallo svincolo Caltanissetta Sud allo svincolo
Caltanissetta Nord
km 12+700
km 19+200
4° Tratto Operativo
Dallo svincolo Caltanissetta Nord allo svincolo
con A19
km 19+200
km 28+082
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TRATTO OPERATIVO N° 1 (Km 0+000‐7+800)
Il primo
i
tratto operativo,
i
con una lunghezza
l
h
complessiva
l i di circa
i
7 8 km,
7,8
k sii
sviluppa sostanzialmente in affiancamento all’esistente infrastruttura, con un
tratto intermedio tra il km 2+350 e 4+450 in variante per l’aumento del raggio
di curvatura.
Le opere previste sono:
a)) Svincoli:
• Serradifalco (km 1+400);
• Delia‐Sommatino (km 7+800);
b) Opere d
d’arte
arte principali:
• Galleria artificiale Rovetello (sx 277.92 m ‐ dx 280.67 m);
• Viadotto Giulfo (sx 795.29 m ‐ dx 800.00 m ‐ acciaio/cls);
• Cavalcavia al km 1+379,86
1+379 86 (42,50
(42 50 m);
• Cavalcavia al km 1+616.43 (36,05 m);
• Cavalcavia al km 4+226,17 (29,00 m);
• Cavalcavia
C l i all km
k 7+582,73
7 582 73 (35,60
(35 60 m);
)
• Sottovia scatolare al km 7+734,25 (36,26 m);
c) Viabilità secondaria:
• tronchi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18.
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TRATTO OPERATIVO N° 2 (Km 7+800 – 12+700)
Il secondo
d tratto operativo,
i
con una lunghezza
l
h
complessiva
l i di circa
i
4 9 km,
4,9
k sii
sviluppa sostanzialmente in affiancamento all’esistente infrastruttura, con un
tratto intermedio tra il km 9+575 e 12+000 in variante.
Le opere previste sono:
a) Svincoli:
• Caltanissetta Sud ((km 7+800);
);
b) Opere d’arte principali:
• Galleria artificiale Favarella (sx 354.09 m – dx 245.80 m);
• Viadotto Favarella (sx/dx 122.00 m – c.a.p.);
• Galleria naturale Papazzo (sx 769.38 m – dx 761.00 m);
• Viadotto Fosso Mumia (sx 397.00 m – dx 405.00 m – acciaio/cls);
• Galleria artificiale S.
S Cataldo (sx 189.67
189 67 m – dx 189.92
189 92 m);
• Cavalcaferrovia Grotticelle (sx 45.00 m – dx 45.00 m – acciaio/cls);
• Sottovia scatolare al km 12+486,56 (53,33 m);
• Sottovia
S tt i scatolare
t l
all km
k 12+596,72
12 596 72 (36,82
(36 82 m);
)
• Sottovia scatolare al km 12+675,33 (47,95 m);
c) Viabilità secondaria:
• tronchi 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 49, 50, 51, 52, 53 e 54.
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TRATTO OPERATIVO N° 3 (Km 12+700 – 19+200)
Il terzo tratto operativo, con una lunghezza complessiva di circa 6,5 km, si
sviluppa interamente in variante e non è interessato da viabilità
complementare e svincoli.
Le opere d’arte previste sono:
• Galleria naturale Caltanissetta ((sx 4059.00 m – dx 4006.00 m);
);
• Viadotto/Ponte San Giuliano (sx tronco 1 e 2 di 62.00 m – dx 29.00 m –
c.a.p.);
• Viadotto S. F. Neri (sx 176.00 m – dx 171.00 m ‐ acciaio/cls)
• Galleria naturale S. Filippo (sx/dx 210.00 m);
• Viadotto Busita I (sx 242.00 m – dx 224.00 m – acciaio/cls);
• Galleria artificiale S.
S Filippo Dx (139.97
(139 97 m);
• Viadotto Busita II (sx 286.00 m – dx 254.00 m – acciaio/cls);
• Galleria artificiale Bersaglio (sx 310.20 m ‐ dx 310.00 m);
• Viadotto
Vi d tt Busita
B it III (sx/dx
( /d 308.00
308 00 m ‐ acciaio/cls).
i i / l)
Nel presente PUT è stralciato, in quanto trattato con altra procedura, il tratto
relativo alla Galleria Naturale Caltanissetta.
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TRATTO OPERATIVO N° 4 (Km 19+200 ‐ 28+082)
Il quarto tratto operativo, con una lunghezza complessiva di circa 8,9 km, si sviluppa sostanzialmente in affiancamento, discostandosi dal tracciato attuale per aumento del raggio di curvatura in corrispondenza dei tratti compresi tra i km 20+125 e 21+425, 22+275 e 23+075, 25+500 e 26+300.
Le opere previste sono:
p
p
a) Svincoli:
• Caltanissetta Nord (km 19+300);
• S.S. 626 (km 26+300);
S.S. 626 (km 26+300);
• A19 Palermo‐Catania (km 28+082).
b) Opere d’arte principali:
• Viadotto Santuzza
Viadotto Santuzza II (sx
II (sx 221.50 m –
221 50 m dx 322.50 m –
322 50 m acciaio/cls);
• Viadotto Arenella I (sx 185.00 m – dx 184.00 – c.a.p.);
• Viadotto Arenella II (sx 121.87 m – dx 122.11 – c.a.p.);
• Viadotto Arenella
Vi d tt A
ll III (sx
III ( 585.00 m –
585 00
d 616.00 m ‐
dx
616 00
acciaio/cls);
i i / l)
• Galleria naturale Cozzo Garlatti (sx 233.00 m – dx 209.00 m);
• Viadotto Salso (sx 1243.77 m – dx 1255.15 m);
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TRATTO OPERATIVO N° 4 (Km 19+200 ‐ 28+082)
• Galleria artificiale A19 (sx 149,31 m – dx 143.79 m);
• Cavalcavia al km 19+285,78 (38,00 m);
Cavalcavia al km 19+285,78 (38,00 m);
• Cavalcavia al km 19+387,72 (52,70 m);
• Sottovia scatolare al km 19+928,97 (29,18 m);
• Sottovia scatolare al km 20+922,42 (34,14 m);
Sottovia scatolare al km 20+922 42 (34 14 m);
• Sottovia scatolare al km 21+068,38 (38,17 m);
• Cavalcavia al km 22+361,18 (32,00 m);
• Cavalcavia al km 23+648,26 (36,90 m);
C l i l k 23+648 26 (36 90 )
• Cavalcavia al km 26+305,69 (61,03 m); c) Viabilità secondaria:
• tronchi 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46.
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LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE (PRG)
Di seguito per ciascuno dei comuni interessati dal tracciato si sintetizzano le relazioni
riscontrate tra l’opera stradale e gli strumenti di programmazione e pianificazione vigenti
degli Enti locali.
locali (Elaborati nn.
nn 6251/62 Previsione strumenti urbanistici).
urbanistici)
COMUNE DI CALTANISSETTA
Il raddoppio della Strada Statale si sviluppa prevalentemente all’interno del territorio di
Caltanissetta ed in particolare dalla progr.
progr 0+000 alla progr.
progr 5+050,
5+050 dalla progr.
progr 8+000 alla
progr. 23+200. La pianificazione urbanistica del comune di Caltanissetta è regolamentata
dal P.R.G. approvato con Decreto Assessorato Territorio ed Ambiente del 19 luglio 2005.
Il tracciato si attesta in gran parte su zone agricola,
agricola eccezion fatta per i seguenti tratti:
• Dalla progr.8+550 alla progr. 10+000: zone D a destinazione commerciali e
produttive;
• Dalla p
progr.
g 10+500 alla p
progressiva
g
11+000: zona ASI Caltanissetta su cui vige
g il PRG
approvato con Decreto n. 670 del 07/06/2006;
• Dalla progr. 11+000 alla progr. 12+000: Aree agricole periurbane;
• Dalla p
progr.
g 12+000 alla p
progr.
g 12+900 imbocco ggalleria Caltanissetta: zona D a
destinazione commerciale e produttiva.
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LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE (PRG)
COMUNE DI SERRADIFALCO (FRAZIONE)
Il tracciato in progetto attraversa il territorio di Serradifalco nel tratto compreso tra le
progressive 5+050 e 8+000.
8+000 In particolare nel tratto ricadente nel territorio di
Serradifalco il tracciato ricade all’interno della Area A.S.I. della Provincia di Caltanissetta
di C.da Grotta d’acqua. Con riferimento al Piano Regolatore Industriale il tracciato
attraversa zone D per insediamenti produttivi.
produttivi
COMUNE DI ENNA
Tra le progressive 23+200 e 24+500 il tracciato attraversa l’”isola” territoriale del
comune di Enna in zona Agricola.
Agricola
COMUNE DI SANTA CATERINA VILLARMOSA
Il tracciato tra le progr. 24+500 e 26+800 interessa il territorio di Santa Caterina
Villarmosa ((EN),
), in cui vige
g il PRG in un’area destinata a “verde agricolo”.
g
COMUNE DI VILLAROSA
Il comune di Villarosa è interessato dal raddoppio della SS 640 dal km 26+800 allo
per un’area che si incunea tra il Comune di Enna e la
svincolo di innesto con la A.19 p
provincia di Caltanissetta; tale area è tutta in “Zona E” agricola del P.R.G. e non vi sono
altre destinazioni. Lo svincolo insiste per intero nel territorio di Villarosa.
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INQUADRAMENTO AMBIENTALE L’analisi
’ l relativa
l
ai vincolil ed
d aglil elementi
l
d tutela
di
l ambientale
b
l interferiti
f
con
l’intervento in progetto è riportata nelle tavole allegate 6261/6264 Planimetrie
zone di vincolo e tutela, che evidenziano le principali interferenze di seguito
sintetizzate:
‐ VINCOLO IDROGEOLOGICO (R.D.3267/23)
Vincoli di tipo
p idrogeologico
g
g
ai sensi del R.D. 30.12.1923 n.3267 insistono su
quei terreni che per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme,
di cui agli artt. 7,8,9, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere
la stabilità o turbare il regime delle acque.
acque Tali terreni il più delle volte,
volte sono già
stati interessati da dissesti diffusi dovuti a fenomeni franosi.
Il tracciato in progetto interferisce con zone soggette al vincolo idrogeologico
nei seguenti tratti:
• dal km 5+100 al km 8+020 in C.da Grotta d’Acqua (Serradifalco);
• dal km 17+500 al km 18+800 in C.daBusiti (Caltanissetta);
• dal
d l km
k 24+100
24 100 all 26+100
26 100 inC.da
i C d Garlatti
G l i (Santa
(S
C
Caterina
i di Villarmosa);
Vill
)
• dal km 27+200 allo svincolo con la A19 zona Salso (Comune Villarosa).
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‐ FASCE DI RISPETTO CORSI D’ACQUA (D.L
( GS. N. 42 DEL 22.01.2004))
Per tutelare i corsi d’acqua sono state istituite delle fasce di rispetto che si
estendono per un’ampiezza di 150 metri dalle sponde degli stessi,secondo
quanto prescritto dal D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004. Tale tipo di vincolo è
finalizzato a preservare la qualità delle acque di scorrimento superficiale e
l’integrità
g
delle fasce ripariali
p
da eventuali aggressioni
gg
antropiche
p
dovute a
scarichi abusivi e ad eventuale attività edilizia irregolare.
I corsi d’acqua interferiti sono i seguenti:
• Vallone Grotta Rossa al km 0+700;
• Vallone Giulfo al km 3+670;
• Vallone Grotta D’Acqua al km 5+400, al km 6+100, al km 7+000;
• Vallone Favarella al km 10+100;
• Fosso Mumia al km 11+300;
• Vallone S.Filippo Neri al km 17+320;
• Vallone
V ll
A hillà all km
Anghillà
k 22+700;
22 700
• Vallone Arenella dal km 23+500 al km 25+700;
• Fiume Salso al km 26+800.
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‐ BOSCHI TUTELATI (D.LGS. N.42 DEL 22.01.2004)
Il territorio presenta alcune aree boschive tutelate anche da vincoli insistenti su
fasce di rispetto di ampiezza 200 metri intorno alla linea di delimitazione del
bosco. Le aree boschive più importanti si possono riassumere tra le seguenti: i
boschi di C.da Bifaria, C.da Piraino di Caltanissetta e C.da Appennati (comune di
Caltanissetta); la larga macchia boschiva (350 ha) che si estende da C.da
C da Garlatti
a C.da Manche di Rocca (Comune di S. Caterina Villarmosa); il bosco di Monte
Stretto e quello che si estende a nord‐est del centro urbano di Caltanissetta
(
(comune
di Caltanissetta).
C lt i tt )
Il tracciato interferisce esclusivamente con la fascia di rispetto dell’area boscata
di Montestretto dal km 23+300 al km 25+800.
‐ VINCOLO ETNO‐ ANTROPOLOGICO (D. LGS. N. 42 DEL 22.01.2004)
Vi è un’area di particolare interesse etno‐antropologico a nord del centro
urbano di Caltanissetta che comprende le miniere di Gessolungo e sulla quale
insiste un vincolo di tipo etno‐antropologico (D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004).
Il tracciato in progetto non ha alcuna interferenza con l’area suddetta.
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‐ VINCOLO ARCHEOLOGICO (L. 1089/39)
Le aree archeologiche testimonianza di antiche dominazioni, costituiscono
elemento distintivo della storia di un territorio ed elemento essenziale per la
memoria di una civiltà; per tali motivi queste sono tutelate e preservate da
specifici vincoli.
Il tracciato non attraversa mai aree su cui insistono vincoli archeologici.
archeologici
‐ VINCOLO PAESAGGISTICO
I vincoli paesaggistici finalizzati alla tutela e alla salvaguardia delle bellezze del
paesaggio
i e dei
d i valori
l i che
h esso esprime
i
qualili manifestazioni
if
i i identitarie
id i i
percepibili, sono quelli prescritti dalla D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004.
Il tracciato interferisce con tali aree nei seguenti tratti: dal km 12+300 al km
12+900, dal km 17+300 al km 18+300 e dal km 22+700 al km 26+800.
La presenza dei succitati vincoli ha imposto la presentazione di specifici
elaborati,, esaminati dagli
g Enti competenti,
p
, che hanno rilasciato il loro p
parere
favorevole nell’ambito delle procedure VIA del MATTM che ha rilasciato parere
di compatibilità ambientale con i pareri n. 85 del 24/09/2008, n. 1029 del
03/08/2012 e n.1283 del 05/07/2013.
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AREA DI RIMODELLAMENTO MORFOLOGICO “LO IACONO”
CARTA GEOLOGICA
CARTA GEOLOGICA
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Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo: Il ruolo del geologo
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AREA DI RIMODELLAMENTO MORFOLOGICO “LO IACONO”
VERIFICHE DI STABILITA
VERIFICHE DI
STABILITA’
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AREA DI RIMODELLAMENTO MORFOLOGICO “LO IACONO”
CARATTERIZZAZIONE CHIMICO‐FISICA
CARATTERIZZAZIONE CHIMICO‐FISICA
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AREA DI RIMODELLAMENTO MORFOLOGICO “LO IACONO” INTERVENTO DI RECUPERO AMBIENTALE INTERVENTO DI
RECUPERO AMBIENTALE
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AREA DI RIMODELLAMENTO MORFOLOGICO “L’ABBATE”
CARTA GEOLOGICA
CARTA GEOLOGICA
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AREA DI RIMODELLAMENTO MORFOLOGICO “L’ABBATE”
VERIFICHE DI STABILITA
VERIFICHE DI
STABILITA’
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AREA DI RIMODELLAMENTO MORFOLOGICO “L’ABBATE”
VERIFICHE DI STABILITA
VERIFICHE DI
STABILITA’
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AREA DI RIMODELLAMENTO MORFOLOGICO “L’ABBATE”
CARATTERIZZAZIONE CHIMICO‐FISICA
CARATTERIZZAZIONE CHIMICO‐FISICA
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AREA DI RIMODELLAMENTO MORFOLOGICO “LO IACONO” INTERVENTO DI RECUPERO AMBIENTALE INTERVENTO DI
RECUPERO AMBIENTALE
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INQUADRAMENTO GEOLOGICO
L area vasta in esame ricade nel settore centrale siciliano che geologicamente rappresenta un ampio
L’area
bacino subsidente durante il plio‐pleistocene, definito Avanfossa di Caltanissetta; tale struttura è
caratterizzata alla base dal complesso plastico argilloso su cui poggia la serie Evaporitica Messiniana
che precede stratigraficamente, i depositi pelagici trasgressivi, per un arco temporale cha va dal
Miocene al Pleistocene.
Di seguito si riportano le unità stratigrafico deposizionali dal più recente al più antico:
‐ Formazioni Quaternarie
• Detrito di Falda (Recente);
• Alluvioni di fondo valle (Recente);
• Depositi elu‐colluviali (Recente).
‐ Formazioni post‐evaporitiche
• Fm. Sabbie di Lannari (Pleistocene inf.);
• Fm. Argille Marnose di Geracello (Pleistocene inf.)
• Fm. Enna (Pliocene medio sup.);
• Argille brecciate (Pliocene);
• Trubi (Pliocene inf.).
‐ Successione evaporitica (Fm. Gessoso‐Solfifera)
• Unità dei Gessi (Messiniano sup.);
• Unità delle argille gessose (Messiniano);
• Unità del Calcare di Base (Messiniano sup.);
• Unità delle marne silicee “Tripoli” (Messiniano).
‐ Formazioni pre
pre‐evaporitiche
evaporitiche
• “Fm. Terravecchia” (Tortoniano);
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Per lo studio geologico specifico delle aree di deposito temporaneo e definitivo si
rimanda agli elaborati specifici:
• Sito di destinazione ‐ Area di rimodellamento morfologico Lo Iacono – Relazione
geologica,
geomorfologica
ed
idrogeologica
–
cod.
elaborato
V000GE224PT09XRD114B;
• Sito di destinazione ‐ Area di rimodellamento morfologico Dell’Aiera – Relazione
ggeologica,
g ,
ggeomorfologica
g
ed
idrogeologica
g
g
–
cod.
elaborato
V000GE224PT09XRD133B;
• Sito di destinazione ‐ Area di rimodellamento morfologico Alaimo‐La China –
Relazione geologica, geomorfologica ed idrogeologica – cod. elaborato
V000GE224PT09XRD150B;
• Sito di destinazione – Giardino della legalità – Relazione geologica, geomorfologica
ed idrogeologica – cod. elaborato V000GE224PT09XRD168B;
• Sito di destinazione ‐ Area Elaion – Relazione geologica, geomorfologica ed
idrogeologica – cod. elaborato V000GE224PT09XRD182B;
• Sito di destinazione ‐ Area di rimodellamento L’Abbate – Relazione geologica,
geomorfologica
f l
ed
d idrogeologica
d
l
– cod.
d elaborato
l b
V000GE224PT09XRD197B;
• Sito di destinazione ‐ Intervento di recupero ambientale Cuticchiaro – Relazione
geologica,
geomorfologica
ed
idrogeologica
–
cod.
elaborato
V000GE224PT09XRD213B
V000GE224PT09XRD213B;
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• Sito di destinazione ‐ Intervento di recupero ambientale Marcato Bianco – Relazione
geologica,
geomorfologica
ed
idrogeologica
–
cod.
elaborato
V000GE224PT09XRD245B;
• Sito di destinazione ‐ Intervento di recupero ambientale Garlatti – Relazione
geologica,
geomorfologica
ed
idrogeologica
–
cod.
elaborato
V000GE224PT09XRD260B;;
• Sito di destinazione ‐ Intervento di recupero ambientale Parco Balate – Relazione
geologica,
geomorfologica
ed
idrogeologica
–
cod.
elaborato
V000GE224PT09XRD275B;
• Sito di deposito intermedio – Aree di deposito intermedio 1° tratto operativo –
Relazione geologica, geomorfologica ed idrogeologica – cod. elaborato
V000GE224PT09XRD289B;
• Sito di deposito intermedio – Aree di deposito intermedio 2° tratto operativo –
Relazione geologica, geomorfologica ed idrogeologica – cod. elaborato
V000GE224PT09XRD298B;
• Sito di
d deposito
d
intermedio
d – Aree di
d deposito
d
intermedio
d 3° tratto operativo –
Relazione geologica, geomorfologica ed idrogeologica – cod. elaborato
V000GE224PT09XRD307B;
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• Sito di deposito intermedio – Aree di deposito intermedio 4° tratto operativo –
Relazione geologica, geomorfologica ed idrogeologica – cod. elaborato
V000GE224PT09XRD316B;
• Impianto di frantumazione e vagliatura – Impianto di frantumazione n.2 – Relazione
geologica,
geomorfologica
ed
idrogeologica
–
cod.
elaborato
V000GE224PT09XRD089B;
V000GE224PT09XRD089B
• Impianto di frantumazione e vagliatura – Impianto di frantumazione n.3 – Relazione
geologica,
geomorfologica
ed
idrogeologica
–
cod.
elaborato
V000GE224PT09XRD101B.
V000GE224PT09XRD101B
Dall’analisi degli studi geologici delle singole aree di deposito, nonché dai decreti di
compatibilità ambientale rilasciati dall
dall’A
A.R.T.A.
R T A Sicilia sui progetti di recupero delle cave
dismesse, si evince che nulla osta all’utilizzo delle singole aree come aree di deposito.
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INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO ED IDROGEOLOGICO L caratteristiche
Le
tt i ti h di permeabilità
bilità dei
d i terreni
t
i affioranti
ffi
ti insieme
i i
all loro
l
assetto
tt strutturale
t tt l
determinano le condizioni favorevoli o meno alla formazione di idrostrutture in cui si
instaurano falde freatiche significative.
Al fine di definire il modello idrogeologico del settore interessato alla costruzione
dell’infrastruttura sono stati definiti, n° 6 complessi idrogeologici, intendendo con tale
denominazione l'insieme dei termini litologici simili, aventi una comprovata unità
spaziale e giaciturale,
giaciturale un tipo e grado di permeabilità omogenea.
omogenea
In tal senso è stata eseguita un’interpretazione idrostrutturale, combinando le
informazioni derivanti dal rilievo geologico di superficie, dai dati piezometrici misurati in
corrispondenza dei fori di sondaggio,
sondaggio dal censimento dei punti di emergenza idrica e
dalla permeabilità dei litotipi.
I complessi individuati sono stati così distinti:
• Complesso
p
idrogeologico
g
g
delle sabbie: terreni a p
permeabilità molto elevata p
per
porosità, tendente a diminuire in concomitanza di livelli argillo‐limosi. Coefficiente di
permeabilità: K>10–2 m/s. Il complesso si localizza principalmente nelle sabbie e
q
calcareniti della formazione marnoso arenacea. E’ sede di un modesto acquifero
sostenuto alla base dalle argille plioceniche; la geometria dell’acquifero è variabile
sia in senso orizzontale che verticale; spesso si tratta di modeste idrostrutture
sovrapposte ed isolate lateralmente, localizzate nei livelli sabbiosi. Ne consegue un
livello piezometrico non uniforme ed un’oscillazione eterogenea;
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INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO ED IDROGEOLOGICO • Complesso idrogeologico dei detriti di falda:
l
d
l
d d
d f ld terreni ad elevata permeabilità per porosità. d l
bl à
à
Coefficiente di permeabilità: 10–3< K<10–2 m/s. Sono sede di limitate falde superficiali, generalmente poco importanti; • Complesso idrogeologico dei depositi alluvionali:
Complesso idrogeologico dei depositi alluvionali: terreni a media permeabilità per terreni a media permeabilità per
porosità. Coefficiente di permeabilità: 10–4<K<10–3 m/s. Trattasi dei livelli di depositi continentali costituiti da limi argillosi frammisti a ghiaia, sabbia e ciottoli; la permeabilità p
può variare in relazione all’abbondanza della frazione limo‐argillosa;
g
;
• Complesso idrogeologico dei Trubi: terreni a permeabilità modesta per porosità, tendente ad aumentare in funzione della fessurazione del litotipo. Coefficiente di permeabilità: 10–
6< K<10–5 m/s. Possono ospitare modeste falde freatiche localizzate nei livelli fessurati ed alterati dei trubi, a volta può esserci continuità con il complesso dei calcari e gessi sottostante ai Trubi.
• Complesso idrogeologico dei Calcari e Gessi: Rocce a permeabilità molto elevata per fratturazione e carsismo Coefficiente di permeabilità: K > 10–22 m/s. Si tratta di vasti fratturazione e carsismo. Coefficiente di permeabilità: K > 10
m/s Si tratta di vasti
affioramenti di calcari e gessi evaporitici che possono ospitare falde importanti;
Complesso idrogeologico delle argille: terreni praticamente impermeabili. Coefficiente di permeabilità: K<10
permeabilità: K
10–9 m/s. Il livello corticale alterato può assumere una modesta m/s. Il livello corticale alterato può assumere una modesta
permeabilità capace di favorire una circolazione idrica sub‐superficiale. Costituiscono la soglia di permeabilità più diffusa degli acquiferi esistenti. Relativamente alle acque sotterranee si è constatato che non esistono pozzi ad uso potabile ma tutti i pozzi esistenti nel territorio esaminato sono esclusivamente di uso agricolo. Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo: Il ruolo del geologo
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USO PREGRESSO E ATTIVITA’ ANTROPICHE
Qualsiasi azione di pianificazione, gestione e attività tesa al rispetto e/o miglioramento della qualità ambientale non può prescindere da un’analisi del contesto socio economico sia a scala regionale che a livello locale comunale per contestualizzare nel tempo le sia a scala regionale che a livello locale‐comunale
per contestualizzare nel tempo le
origini del suo stato di conservazione.
A tale scopo si è cercato di conoscere, attraverso l’analisi delle componenti socio economico a scala locale i rapporti tra le pressioni antropiche e l’ambiente
economico a scala locale, i rapporti tra le pressioni antropiche e l
ambiente per per
comprendere quale uso o attività umana abbia determinato gli impatti più significativi sul territorio e sulle sue componenti principali. Per l’individuazione
Per l
individuazione delle attività presenti nell
delle attività presenti nell’areale
areale oggetto dei lavori, è stata impiegata oggetto dei lavori è stata impiegata
una lista di controllo che individua i principali settori produttivi dell’attività economica /ricreativa. La scheda inquadra l’indagine sull’uso del territorio ripercorrendo la struttura delle q
g
p
attività economiche potenziali nel settore: • primario dell’agricoltura, dell’allevamento e della pesca nonché delle attività di estrazione dei materiali e delle risorse naturali;
• secondario delle attività industriali e artigianali attuato dalle imprese che si occupano della trasformazione materiale delle risorse naturali o di altri fattori produttivi in beni destinati al consumo.
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Dall’analisi risulta che tutte le aree interessate dai lavori non sono caratterizzate da insediamenti di
tipo industriale e produttivo o comunque attività in grado di rappresentare un elemento di
potenziale criticità ambientale per le matrici locali.
Dalle informazioni e dalle indagini svolte, i siti di produzione non risultano essere stati oggetto di
attività tali da essere stati sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta
del D.Lgs. 156/2006 ed in particolare non ricadono in aree :
• censite nel piano regionale di bonifica delle aree inquinate;
• censite nei piani provinciali di bonifica delle aree inquinate;
• interessate da abbandoni di rifiuti a cui siano applicate le procedure ex art. 14 del D.Lgs. 22/97;
• aree diffuse occupate da serbatoi o cisterne interrate, regolarmente autorizzate, sia dismesse
che rimosse che in uso, contenenti, nel passato o attualmente, idrocarburi o sostanze
etichettate pericolose ai sensi della direttiva 67/548/CE e successive modificazioni ed
integrazioni;
• occupate da impianti ricadenti:
‐ nell’allegato A del D.M. 16/05/89 “Criteri e linee guida per la redazione dei Piani Regionali di
Bonifica”;
‐ nella disciplina del Dlgs 334/1999 “Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo
dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose” e s.m.i.;
‐ nella disciplina del D.Lgs. 59/05 “Attuazione
Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”;
‐ nella disciplina di cui all’ex Dlgs 22/97: impianti di gestione dei rifiuti eserciti in regime di
autorizzazione (artt. 27 e 28 Dlgs 22/97) o di comunicazione (artt. 31 e 33 del Dlgs 22/97)
nonché
hé impianti
i i i autorizzati
i
i aii sensii del
d l Dlgs
l 152/06
/ – parte IV.
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• da
da impianti con apparecchiature contenenti PCB di cui al Dlgs
impianti con apparecchiature contenenti PCB di cui al Dlgs 209/99 ;
209/99 ;
• da potenziali fonti di contaminazione quali scarichi di acque reflue industriali e/o urbane precedentemente autorizzati;
• non è stata interessata da interventi di bonifica;
Sulla scorta dell’analisi effettuata le sole attività produttive significative, al fine di individuare potenziali fonti di inquinamento, nella zona dell’intervento sono le seguenti (“vedasi elaborati 6235/6241 Corografia inquadramento territoriale):
6235/6241 Corografia inquadramento territoriale):
• progr. 0+600 Enopolio;
• progr. 5+500 Capannoni insediamento produttivo/commerciale zona ASI c.da Grotta d’acqua;
• progr. 10+800 Capannoni insediamento produttivo/commerciale zona ASI “Papazzo” San Cataldo;
• progr. 21+800 Impianto distribuzione Carburanti.
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ATTIVITA’ DI NORMALE PRATICA INDUSTRIALE ADOTTATE
Come richiesto dal Decreto 10 agosto 2012, n. 161 , nel momento in cui i
materiali da scavo prodotti, per poter essere reimpiegati nel sito di riutilizzo,
dovessero subire anche una parziale lavorazione necessaria a renderli
compatibili con le caratteristiche finali di riutilizzo, deve essere verificato che
tale lavorazione possa rientrare in quella che viene definita "normale pratica
industriale".
d
l "
A tale riguardo il decreto attuativo (Allegato 3) riconosce che " Costituiscono un
trattamento di normale pratica industriale quelle operazioni, anche condotte
non singolarmente, alle quali può essere sottoposto il materiale da scavo,
finalizzate al miglioramento delle sue caratteristiche merceologiche per
renderne l'utilizzo maggiormente
gg
produttivo e tecnicamente efficace”.
p
ff
Tali
operazioni in ogni caso devono fare salvo il rispetto dei requisiti previsti per i
sottoprodotti, dei requisiti di qualità ambientale e garantire l’utilizzo del
materiale da scavo conformemente ai criteri tecnici stabiliti dal progetto.
progetto
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Tra le operazioni più comunemente effettuate, l
Tra
le operazioni più comunemente effettuate l’allegato
allegato 3 riporta le seguenti:
3 riporta le seguenti:
• Selezione granulometrica del materiale da scavo;
• Riduzione volumetrica mediante macinazione previsto in tre impianti dislocati lungo il tracciato;
dislocati lungo il tracciato;
• Stabilizzazione a calce, a cemento o altra forma idoneamente sperimentata per conferire ai materiali da scavo le caratteristiche geotecniche necessarie per il loro utilizzo;
ll
l
• Conditioning materiale da scavo al fine di conferire allo stesso migliori caratteristiche di movimentazione, l’umidità ottimale e favorire l’eventuale biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo;
• Riduzione della presenza nel materiale da scavo degli elementi/materiali p
g
/
antropici ( ivi inclusi, a titolo esemplificativo, frammenti di vetroresina, cementiti, bentoniti), eseguita sia a mano che con mezzi meccanici, qualora questi siano riferibili alle necessarie operazioni per esecuzione dell’escavo
questi siano riferibili alle necessarie operazioni per esecuzione dell
escavo.
Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo: Il ruolo del geologo
Dr. Gualtiero Bellomo
Il ruolo del geologo nella gestione delle terre e rocce da scavo – Real Cantina Borbonica ‐ Partinico 12 – 13 Settembre 2014
I materiali antropici sono, a loro volta, oggetto di uno specifico allegato al
regolamento, il numero 9, che definisce i riporti come quegli orizzonti
stratigrafici costituiti da una commistione di materiale naturale e di origine
antropica derivante da attività edilizia storica, impiegati nel passato per
riempimenti e rimodellamenti.
rimodellamenti Per le finalità del regolamento,
regolamento ll’allegato
allegato 9
ammette una presenza di materiali di origine antropica nella misura
percentuale massima del 20% del materiale scavato (l’allegato 4 chiarisce che
d
deve
i t d i il 20% in
intendersi
i massa)) e limitatamente
li it t
t ad
d alcune
l
ti l i di
tipologie
materiali, quali ad esempio materiali litoidi, calcestruzzi, laterizi e prodotti
ceramici.
Nell’ambito delle opere in progetto alle quali si riferisce il presente PUT, sono
previste le seguenti attività di normale pratica industriale:
• Frantumazione e vagliatura delle terre e rocce da scavo provenienti dagli
scavi di gallerie naturali e/o da tratti in roccia, propedeutiche al riutilizzo
delle stesse. In particolare sono previsti tre impianti di frantumazione e
vagliatura:
‐ Impianto di frantumazione n.1: già previsto ed approvato con il progetto
esecutivo (PEA) giusto parere n. 1029 del 03/08/2012 della CTVIA ricade
all’interno
all
interno dell
dell’impianto
impianto di conglomerati bituminosi realizzato nella zona
ASI di Serradifalco;
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‐ Impianto di frantumazione n.2: è ubicato nel Comune di Caltanissetta in
prossimità della progressiva 9+060 ed occupa un’area di circa 5.000 mq. Le
caratteristiche dell’impianto sono descritte nel paragrafo 8.1, mentre gli
elaborati di dettagli relativi alla caratterizzazione dell’area,
all’inquadramento
q
urbanistico,, ggeologico
g
ed ambientale nonché
all’intervento progettuale sono riportati in allegato al PUT (rif. elaborati
n.6318/6329);
‐ Impianto di frantumazione n.3: è ubicato nel Comune di Caltanissetta in
prossimità della progressiva 22+891, occupa un’area di circa 4534 mq. Le
caratteristiche dell
dell’impianto
impianto sono descritte nel paragrafo 8.2,
8 2 mentre gli
elaborati di dettagli relativi alla caratterizzazione dell’area,
all’inquadramento urbanistico, geologico ed ambientale nonché
all’intervento
ll’i
progettuale
l sono riportati
i
i in
i allegato
ll
all PUT (rif.
( if elaborati
l b
i
n.6330/6342);
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• Stabilizzazione a calce: il sistema di stabilizzazione a calce adottato, cosi
come imposto dal D.M. 161/2012, è stato preventivamente concordato in
fase di redazione del PUT con ARPA,
ARPA che ha espresso parere positivo (vedasi
elab. 6305 Relazione tecnica sullo studio per il reimpiego dei terreni argillosi
mediante trattamento a calce) sulla metodologia e tecnica di stabilizzazione
a calce
l proposta
t dal
d l CG per il trattamento
t tt
t delle
d ll terre
t
e rocce da
d scavo all fine
fi
di consentirne il riuso per la formazione del corpo stradale. Il sistema
proposto sulla scorta di un apposito studio è stato sviluppato per fasi,
secondo un programma che permettesse di rispondere in modo progressivo
alle richieste specifiche che interessano ciascuna fase dell’intero processo
costruttivo: dagli studi per il progetto delle miscele, alla valutazione dei
processi produttivi in cantiere ed al controllo di qualità dei lavori realizzati.
Gli allegati 6305/6317 descrivono dettagliatamente gli studi e le prove di
campo con particolare riguardo alle operazioni elementari del trattamento,
alle attrezzature impiegate, alle caratteristiche controllate e alle modalità di
esecuzione selezionate.
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Per i dettagli tecnici delle modalità e delle norme tecniche previste per il
reimpiego dei terreni mediante trattamento a calce si rimanda ai seguenti
elaborati allegati:
• elabb. 6305/6307 Relazione e norme tecniche per l’esecuzione dei lavori
rilevati
il ti in
i terra
t
– calce;
l
• elab. 6308 Prove di condizionamento del terreno;
• elabb. 6309/6316: Sezioni tipo interventi con trattamento a calce ed
individuazione tratte omogenee;
• elab. 6317 Planimetria tipo area trattamento a calce.
In particolare, sulla scorta delle caratteristiche geo ‐ meccaniche dei terreni di
scavo nonché della tipologia di stabilizzazione a calce studiata per la formazione
dei rilevati, si prevede come evidenziato nel paragrafo relativo al Bilancio Terre
un reimpiego di circa 1.450.000 di mc di terreni provenienti dagli scavi.
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IMPIANTI DI FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA
L localizzazione
La
l li
i
d ll aree dei
delle
d i due
d
i i i previsti
impianti
i i nell presente PUT,
PUT ad
d
integrazione di quello già previsto nel PEA, risponde ai seguenti requisiti di
funzionalità e di minimizzazione dell’impatto sul territorio, che sono:
• Posizione baricentrica rispetto alle attività di cantiere;
• Minore occupazione di suolo in virtù di una concentrazione delle aree da
asservire alla logistica
g
di cantiere;
• Vicinanza alla SS 640 attuale e/o da svincoli di interconnessione con la
viabilità locale esistente, al fine di facilitare la movimentazione dei mezzi di
trasporto senza necessità di impegno di viabilità secondaria;
• caratteristiche morfologiche dei terreni di adeguata estensione e modesta
acclività, in modo da limitare le operazioni di sbancamento;
• assenza di vincoli paesaggistici ex legge 42/04;
• compatibilità con gli strumenti di pianificazione vigenti dei comuni
interessati;
• assenza di ricettori
i tt i sensibili
ibili insediati
i di ti in
i prossimità
i ità delle
d ll aree di cantiere;
ti
• assenza di pericolosità geologiche e sismiche.
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L’ IMPIANTO DI FRANTUMAZIONE N. 2 ubicato in corrispondenza della
progressiva di progetto 9+060 ed ha un’estensione di 5.400 mq. a servizio dei
tratti operativi che si sviluppano dalla km 0+000 alla km 16+900;
Gli elaborati prodotti per l’intervento di sistemazione dell’area per l’impianto di
frantumazione n. 2 sono i seguenti:
n. elaborato
6318
6319
6320
6321
6322
6322
6324
6325
6326
6327
6328
6329
IMPIANTO FRANTUMAZIONE N. 2
scala
Relazione tecnica descrittiva
-
Relazione ggeologica,
g
ggeomorfologica
g e idrogeologica
g
g
-
Programma indagini ambientali -
-
Analisi fisico-chimiche
-
Corografia inquadramento territoriale
1:10000
Planimetria dei vincoli e dei regimi Di tutela
1:10000
Planimetria PRG
1:10000
Planimetria catastale
1:1000
Stato Attuale - Planimetria e sezioni trasversali
1 500
1:500
Stato futuro - Planimetria e sezioni trasversali
1:500
Planimetria smaltimento acque meteoriche
1:200
S i i e particolari
Sezioni
ti l i costruttivi
t tti i
1:200
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SITI DI PRODUZIONE
Sulla base del piano costruttivo degli interventi progettati, risulta possibile
identificare i siti in corrispondenza dei quali si prevede la produzione di materie
in genere e delle terre e rocce da scavo.
Si precisa che in ossequio alla direttiva europea sulla riduzione dei rifiuti tutte le
operazioni di scavo sono finalizzate alla valorizzazione dei materiali in situ
anche in relazione al loro riuso come materia prima secondaria.
Si è suddivisa l’intera tratta in oggetto in 4 lotti funzionali ed ognuno di questi è
stato suddiviso in ulteriori segmenti,
g
, costituenti le singole
g
WBS,, in funzione
della tipologia di sede stradale.
Tratto operativo
Estensione
Progr. Inizio
Progr. Fine
1° Tratto Operativo
Dall’ini io del tratto in progetto allo ssvincolo
Dall’inizio
incolo
Delia-Sommatino
km 0+000
km 7+800
2° Tratto Operativo
Dallo svincolo Delia-Sommatino allo svincolo
Caltanissetta Sud
km 7+800
km 12+700
3° Tratto Operativo
Dallo svincolo Caltanissetta Sud allo svincolo
Caltanissetta Nord
km 12+700
km 19+200
4° Tratto Operativo
Dallo svincolo Caltanissetta Nord allo
svincolo con A19
km 19+200
km 28+082
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T.O.1 ‐ Scavi 77.189,78 0,00
0 00
6%
0%
T.O.2 ‐ Scavi Scavi in sotterraneo (gallerie naturali)
Scavi superficiali
44.941,39
3%
263.258,54
19%
Scotico
Scotico
1.253.484,39
94%
1.107.608,0
2
78%
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Scavi in sotterraneo (gallerie naturali)
Scavi superficiali
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TABELLA SITI DI DEPOSITO INTERMEDIO
SITI DI DEPOSITO INTERMEDIO TERRE E ROCCE DA SCAVO
N.
Siti di deposito intermedio
T.O.
Comune
Ubicazione
CTR
P.R.G.
Utilizzazione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
A.1.1
B.1.1
B.1.2
B.1.3
A.1.2
B.1.4
B.1.5
B.1.6
B.1.8 Olio Arkè
A.1.3
B17
B.1.7
A.1.4
B.2.1
B.2.3 A.2.1
A.2.2
B.2.4
B33
B.3.3
A.4.1
B.4.1
B.4.2
B.4.3 (ex B.4.2)
B.4.4
B.4.5 (ex B.4.3)
B47
B.4.7
B.4.8 (ex B.4.4) Frantumazione 3
B.4.9 (ex B.4.5)
B.4.10 (ex B.4.6)
A.4.2
B.4.11 (ex B.4.7)
B.4.12 (ex B.4.8)
B 4 13
B.4.13
B.4.14
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
4
4
3‐4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Caltanissetta
Caltanissetta
Caltanissetta
Caltanissetta
Caltanissetta
Caltanissetta
Caltanissetta
Caltanissetta
Caltanissetta
Caltanissetta
Serradifalco
Serradifalco
Serradifalco
Caltanissetta
Caltanissetta
Caltanissetta
Caltanissetta
Caltanissetta
Caltanissetta
Caltanissetta
Caltanissetta
Caltanissetta
Caltanissetta
Caltanissetta
Caltanissetta
Caltanissetta
Caltanissetta
Caltanissetta
Enna
S.C. Villarmosa
Villarosa
Villarosa
S C Vill
S.C. Villarmosa
S.C. Villarmosa
Km 1+407
Km 1+524
Km 1+542
Km 2+000
Km 2+440
Km 2+500
Km 3+000
Km 4+280
Km 5+400
Km 5+780
Km 6+500
Km 6+610
Km 6+610
Km 7+780
Km 8+520
Km 9+740
Km 10+100
Km 10+100
Km 11+000
km 18+300
km 18+300
Km 19+260
Km 19+440
Km 19+615
Km 20+300
Km 21+300
Km 21+750
Km 22+500
Km 22+500
Km 23+000
Km 23+300
Km 23+980
Km 26+340
Km 28+000
Km 28+080
K 25 800
Km 25+800
Km 28+200
630150
630150
630150
630160
630160
630160
630160
630160
630160
630160
630160
630160
630120
630120
630120
630120
630120
631090
631050
631050
631050
631050
631050
631050
631050/60
631060
631060
631060
631060
631060
631060
631060
631060
631060
E ‐ Verde Agricolo
E5 ‐ Zone Agricole di tutela geomorfologica
E5 ‐ Zone Agricole di tutela geomorfologica
E ‐ Verde Agricolo
g
E ‐ Verde Agricolo
E ‐ Verde Agricolo
E ‐ Verde Agricolo
E ‐ Verde Agricolo
E ‐ Verde Agricolo
E ‐ Verde Agricolo
E ‐ Verde Agricolo
E ‐ Verde Agricolo
E Verde Agricolo
E ‐ Verde Agricolo
E ‐ Verde Agricolo
E ‐ Verde Agricolo
E ‐ Verde Agricolo
E ‐ Verde Agricolo
E1 ‐ Aree agricole periurbane
E ‐ Verde Agricolo E5 ‐ Zone tutela geom
E ‐ Verde Agricolo, E5 ‐ Zone tutela geom.
E ‐ Verde Agricolo
E ‐ Verde Agricolo
E ‐ Verde Agricolo
E ‐ Verde Agricolo
E ‐ Verde Agricolo
E ‐ Verde Agricolo
E Verde Agricolo E4 Zone tutela torrenti
E ‐ Verde Agricolo, E4 ‐ Zone tutela torrenti
E ‐ Verde Agricolo
FR1 ‐ Rispetto boschi, E4 ‐ Zone tutela torr.
FR1 ‐ Rispetto boschi CL, E ‐ Verde agricolo
E ‐ Verde Agricolo
E ‐ Verde Agricolo
E ‐ Verde Agricolo
FR1 Ri
FR1 ‐ Rispetto boschi CL, E ‐ Verde agricolo
b hi CL E V d
i l
E ‐ Verde Agricolo
Terre rocce da scavo
Terre rocce da scavo
Terre rocce da scavo
Terre rocce da scavo
Terre rocce da scavo
Terre rocce da scavo
Terre rocce da scavo
Terre rocce da scavo
Terre rocce da scavo
Terre rocce da scavo
Terre rocce da scavo
Terre rocce da scavo
Terre rocce da scavo
Terre rocce da scavo
Terre rocce da scavo
Terre rocce da scavo
Terre rocce da scavo
Terre rocce da scavo
Terre rocce da scavo
Terre rocce da scavo
Terre rocce da scavo
Terre rocce da scavo
Terre rocce da scavo
Terre rocce da scavo
Terre rocce da scavo
Terre rocce da scavo
Terre rocce da scavo
Terre rocce da scavo
Terre rocce da scavo
Terre rocce da scavo
Terre rocce da scavo
Terre rocce da scavo
Terre rocce da scavo
Terre rocce da scavo
Terre rocce da scavo
T
Terre rocce da scavo
d
Terre rocce da scavo
Tratto Operativo 1
Tratto Operativo 2
Tratto Operativo 3
Tratto Operativo 4
Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo: Il ruolo del geologo
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RIEPILOGO
Terre e rocce da scavo
Terre e rocce da scavo
Terre e rocce da scavo
Terre e rocce da scavo
Prevista P.E.A.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
S [m²]
V [m³]
Hm [m]
1.950
4.100
4.800
23.000
2.850
14.000
31.000
8.000
16.954
5.005
2.400
2 900
2.900
3.150
28.600
20.380
4.100
2.500
11.940
5 124
5.124
2.300
3.300
173.544
3.500
5.000
8.500
12 735
12.735
2.700
5.500
4.500
3.590
7.600
4.200
4 500
4.500
28.200
462.422
9.750
20.500
14.440
69.000
14.250
42.000
93.000
39.200
50.862
15.015
12.000
10 500
10.500
15.750
85.000
61.140
20.500
12.500
35.820
25 107
25.107
11.500
11.500
520.632
17.500
25.000
10.500
64 000
64.000
13.230
27.500
23.980
17.591
28.000
20.580
23 980
23.980
77.100
1.538.927
5,0
5,0
3,0
3,0
5,0
,
3,0
3,0
4,9
3,0
3,0
5,0
36
3,6
5,0
3,0
3,0
5,0
5,0
3,0
49
4,9
5,0
3,5
3,0
5,0
5,0
1,2
50
5,0
4,9
5,0
5,3
4,9
3,7
4,9
53
5,3
2,7
120.109
67.520
91.896
182.897
406.267
214.960
285.423
632.277
4,0
3,8
3,9
4,3
Il ruolo del geologo nella gestione delle terre e rocce da scavo – Real Cantina Borbonica ‐ Partinico 12 – 13 Settembre 2014
La volumetria disponibile
p
in ogni
g sito di deposito
p
intermedio è stata stimata
considerando un altezza media dei cumuli non superiore a 5,00 m.
L’operazione di sosta del materiale terrigeno nelle piazzole si rende necessario
al fine di stoccare il materiale in attesa di essere messo in opera.
Ciascuna area (Elaborati nn. 6554/6556‐ Particolari sistemazione) verrà
delimitata con paletti e nastro ad alta visibilità e verrà individuata con apposita
segnaletica riportante i seguenti dati:
Sito di deposito intermedio: Codice
p
Lavori di: Affidamento a Contraente Generale della S.S.640 “di Porto Empedocle”
Itinerario Agrigento‐Caltanissetta‐A19. Adeguamento a quattro corsie della S.S. 640 “di
Porto Empedocle” – Tratto dal km 44+000 allo svincolo con l’A19
Estremi approvazione PUT: ______________________________
Tipologia materiali: Terreno vegetale/Terre e rocce da scavo
Caratterizzazione materiali: _____________________________
Sito di produzione: ____________________________________
Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo: Il ruolo del geologo
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Il ruolo del geologo nella gestione delle terre e rocce da scavo – Real Cantina Borbonica ‐ Partinico 12 – 13 Settembre 2014
Gli elaborati redatti per le aree di deposito per ciascun tratto operativo sono
riportate di seguito.
SITI DI DEPOSITO INTERMEDIO
AREE DI DEPOSITO INTERMEDIO - TRATTO OPERATIVO X
scala
Relazione Tecnica descrittiva
-
Relazione geologica, geomorfologica e idrogeologica
-
Analisi fisico-chimiche- Relazione caratterizzazione delle terre e report analisi
-
Inquadramento territoriale e catastale
1:2000
Inquadramento PRG
1:10000
Inquadramento pianificazione paesaggistica
1:10000
Particolare sistemazione area e deposito
1:1000
Intervento di deposito - Sezione tipo
Particolare Sistemazione Finale
Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo: Il ruolo del geologo
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Varie
1:1000
Il ruolo del geologo nella gestione delle terre e rocce da scavo – Real Cantina Borbonica ‐ Partinico 12 – 13 Settembre 2014
SITI DI DESTINAZIONE FINALE
Il presente PUT si riferisce alla gestione delle terre e rocce da scavo che saranno scavate
nell’ambito del progetto indicato in epigrafe, ad esclusione della Galleria Caltanissetta il
cui PUT è stato approvato con Determina Dirigenziale DVA‐2014‐0019853 del
19/06/2014.
Nell’ambito dei lavori di che trattasi, il progetto, ad esclusione della Galleria
Caltanissetta, stima in complessivi 4.791.755 m³ il volume delle terre e rocce da scavo
che saranno scavate.
Di questi mc. 1.387.000 sono stati già scavati e depositati o nei siti di deposito
temporaneo o in siti di deposito definitivi già individuati ed approvati in sede di Progetto
E
Esecutivo
i o riutilizzati
i ili
i nell’ambito
ll’ bi dello
d ll stesso progetto, quindi,
i di gestiti
i i aii sensii dell’art.
d ll’
186 del D.lgs 152/2006 e s.m.i.
Da quanto detto sopra il volume delle terre e rocce da scavo che verrà gestito con il
presente PUT sarà: Volume complessivo (esclusa la galleria Caltanissetta) – volume già
gestito ai sensi dell’art. 186 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. = 4.791.755 m³ ‐ 1.387.000 m³ =
3.404.755 m³.
Il terreno vegetale in esubero sarà riutilizzato per la preparazione delle opere a verde nei
siti di destinazione finale. Il quantitativo residuo, pari a circa 83.961 m³, considerando
uno spessore medio di 0,50 m, può essere facilmente utilizzato per la sistemazione di
167 922 m
167.922
m².
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Dr. Gualtiero Bellomo
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Tenuto conto delle difficoltà incontrate in sede di realizzazione delle opere, in relazione
alla reale disponibilità di alcune aree per le volumetrie ipotizzate in sede di
progettazione esecutiva, il PdU redatto, oltre le aree di deposito definitivo già approvate
con il Progetto esecutivo, individua alcune aree “riserva” al fine di avere la certezza del
completo
l
riutilizzo
i ili
d i terreni,i nell’eventualità
dei
ll’
li à che
h alcune
l
aree o partii di esse non
dovessero essere totalmente utilizzabili quando effettivamente necessarie, tenuto conto
anche della notevole durata dei lavori.
Nel rispetto del PEA,
PEA e soprattutto delle finalità a cui il DM 161/2012 è ispirato,
ispirato il CG ha
ritenuto opportuno effettuare presso determinate aree, indicate come siti di deposito
degli esuberi provenienti dagli scavi, le seguenti tipologie di intervento:
recupero ambientale di cave dismesse e/o a fine coltivazione;
interventi di rimodellamento morfologico di aree fondiarie.
Nell’ambito degli interventi delle suddette tipologie di intervento, il Contraente Generale
ha individuato le aree che saranno utilizzate per il conferimento definitivo degli esuberi
dei materiali da scavo.
Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo: Il ruolo del geologo
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Aree Titolari
• Area Alaimo La China, destinazione urbanistica verde agricolo – colonna A (elabb.
nn. 6379/6396) ;
• Area Dell’Aiera, destinazione urbanistica verde agricolo – colonna A (elabb. nn.
6362/6378);
/
);
• Cava Giulfo SLI, destinazione urbanistica verde agricolo – colonna A (elabb. nn.
6457/6473) ;
• Giardino della Legalità, zona F attrezzature e servizi (elabb. nn. 6397/6396);
• Area Lo Iacono, destinazione urbanistica verde agricolo – colonna A (elabb. nn.
6343/6361);
• Cava Garlatti, destinazione urbanistica verde agricolo – colonna A (elabb. nn.
6489/6503).
Aree Riserva
• Area Elaion, destinazione urbanistica D4 – colonna A/B (elabb. nn. 6411/6425);
• Area L’Abbate
’ bb
(d i i
(destinazione
urbanistica
b i i verde
d agricolo
i l – colonna
l
A)) (elabb.
( l bb nn.
6426/6441);
• Parco Caltanissetta Balate (destinazione urbanistica verde agricolo – colonna A)
( l bb nn. 6504/6517);
(elabb.
6504/6517)
• Cava Cuticchiaro, destinazione urbanistica verde agricolo – colonna A (elabb. nn.
6442/6456);
• Cava Marcato Bianco,
Bianco Zona B di riserva naturale – colonna A (elabb.
(elabb nn.
nn 6474/6488);
• Area Sicilpetroli – destinazione urbanistica F ‐ colonna A/B
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Per quanto concerne i siti di cava (cave Giulfo SLI, Cuticchiaro, Marcato Bianco, Garlatti),
ggli interventi di recupero
p
ambientale sono stati tutti approvati
pp
dall’A.R.T.A. e sono muniti
di decreto di compatibilità ambientale e saranno orientati al ripristino dell’orografia dei
luoghi tramite il riempimento delle aree per strati, con materiali provenienti dagli scavi.
Tali interventi avranno un’elevata valenza ambientale, in quanto, consentiranno di
sanare le ferite lasciate sul territorio da cave dismesse e abbandonate.
Ulteriori provvedimenti di recupero ambientale dei siti saranno indirizzati al
rimodellamento morfologico di aree fondiarie. Tali interventi consentiranno un ripristino
dei luoghi in termini di funzionalità estetico‐paesaggistica, idrogeologica e naturalistica.
Questo processo di recupero restituirà aree perfettamente integrate con il contesto
naturale in cui le stesse sono inserite. Inoltre, gli interventi in esame garantiranno una
continuità
i i à colturale
l
l delle
d ll zone interessate
i
e il reimpianto
i i
di colture
l
e arbusti
b i del
d l tipo
i
autoctono.
Per ciascun sito di destinazione finale delle terre e rocce da scavo, coerentemente al
disposto normativo di cui al DM 161/2012 ed al fine di dimostrare la piena compatibilità
ambientale degli interventi sono stati redati i seguenti elaborati: Relazione tecnico
descrittiva intervento; Relazione geologica, geomorfologica e idrologica; Relazione
ambientale; Planimetria piano campionamento; Analisi fisico chimiche – Relazione
caratterizzazione delle terre e report analisi; Planimetria dei vincoli e dei regimi di tutela;
Planimetria PRG; Stato Attuale – Planimetria e sezioni; Intervento di rimodellamento
Planimetria e sezioni; Verifica stabilità dei versanti ante e post operam; Planimetria
sistemazione finale e smaltimento acque meteoriche.
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Riepilogo dei materiali ad oggi movimentati ai sensi dell'D.Lgs 152/2006 e di previsione ai sensi del D.Lgs. 161/2012
Terre e rocce da scavo già scavati e gestiti ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs. 152/06
Prog
T.O.
Terre e rocce da scavo da gestire ai sensi del presente PUT [mc]
Volumi presenti Volume Volume Volume conferito nelle aree di Volume già Volume da previsto da Volume già riutilizzato previsto da in aree di deposito deposito Volume previsto da Scavi complessivi scavato alla scavare e riutilizzare ai nell'ambito dei lavori alla Area di Aree di conferire nelle temporaneo data di conferire nelle aree di previsti in Aree di deposito gestire ai sensi definitivo alla data sensi del data di presentazione del deposito deposito [mc] ‐ banco
aree di da gestire ai deposito finale [mc] ‐ progetto [mc] ‐ presentazione finale
del presente di presentazione presente PUT ‐ PUT ‐ stab/frant [mc] ‐ finale
finale deposito finale sensi del PUT [mc] ‐ banco banco
PUT [mc] ‐ del PUT [mc] ‐ banco
Stab/frant [mc]
Stab/frant. [mc] [mc] reali (mc
[mc] ‐ reali (mc banco
banco
banco
dell'art. 186 ‐ banco
banco*1,15)
del D.Lgs. 152/06 [mc]
Inizio [km]
Fine [km]
0+000
7+800
1
1.242.164,00
527.232,00
2.500,00
288.430,00
7+800
12+900
2
1.380.660,00
646.445,00
9.000,00
370.920,00
Sillitti
258.512,00
Scalzo
Sillitti
Scalzo
29.918,00
338.976,00
31.944,00
236.302,00
714.932,00
432.785,00
282.147,00
324.469,05
734.215,00
463.001,00
271.214,00
311.896,10
123 214 00
123.214,00
695 972 00
695.972,00
200 873 00
200.873,00
495 099 00
495.099,00
569 363 85
569.363,85
90.109,00
1.259.636,00
502.510,00
757.126,00
870.694,90
716.150,00
3.404.755,00
1.599.169,00
1.805.586,00
2.076.423,90
266.525,00
Cava Sabucina
16+900
19+200
19+200
28+080
3 (senza GN CL)
3 (senza GN CL)
819 186 00
819.186,00
123 214 00
123.214,00
0 00
0,00
0 00
0,00
4
1.349.745,00
90.109,00
0,00
0,00
Totale
4.791.755,00
1.387.000,00
11.500,00
659.350,00
Terre e rocce da scavo non rientranti nel presente PUT
Terre e rocce da scavo rientranti nel presente PUT
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659.350,00
[mc]
Differenza tra Volume disponibile e Volume da abbancare [mc]
a) Alaimo La 636.415 (Vol. a) 390.000; China; disponibile) ‐
b) 128.590; b) Dell'Aiera; 636.365,15 (Vol. da c) 117.825
c) Giulfo Sli
abbancare) = 49,85
1.472.492 (Vol. a) Lo Iacono; a) 1 300 000;
a) 1.300.000; disponibile) ‐
disponibile) b) Giardino della b) 7.000; 1.440.058,75 (Vol. da legalità; c) 165.492
abbancare) = c) Garlatti
32.433,25
2.108.907,00
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PIANO DI CAMPIONAMENTO E CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE
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QUADRO SINOTTICO DEI RISULTATI DELLA CAMPAGNA DI CARATTERIZZAZIONE
NOME AREE
ASSE PRINCIPALE DI
PROGETTO
SVINCOLO SERRADIFALCO
SVINCOLO DELIA SOMMATINO
SVINCOLO CALTANISSETTA SUD
SVINCOLO CALTANISSETTA NORD
SUPERFICIE
[M2]
N° PUNTI DI
INDAGINE
PUNTI DI INDAGINE NON CONFORMI
NON CONFORMI ALLA COLONNA A DELLA TAB. 1 ALL. 5 D.LGS 152/06
PUNTI DI INDAGINE NON CONFORMI
NON CONFORMI PROGRESSI
ALLA COLONNA B VA
DELLA TAB. 1 ALL. 5
[KM]
D.LGS 152/06
GIUDIZIO
66
PP4 (0‐1 M)
(
)
PP14 (0‐1 M)
PP21 (0‐1 M)
PP21 (1‐2 M)
PP32 (0‐1 M)
‐
22000
13
‐
‐
NON CONFORME ALLA TAB.1, COL.A, ALL.5 DEL D.LGS. 152/06 PER GLI IDROCARBURI PESANTI (C >12)
NON CONFORME ALLA TAB.1, COL.A, ALL.5 DEL D.LGS. 152/06 PER GLI IDROCARBURI PESANTI (C 12)
IDROCARBURI PESANTI (C >12)
NON CONFORME ALLA TAB.1, COL.A, ALL.5 DEL D.LGS. 152/06 PER GLI IDROCARBURI PESANTI (C >12)
NON CONFORME ALLA TAB.1, COL.A, ALL.5 DEL D.LGS. 152/06 PER GLI IDROCARBURI PESANTI (C >12)
NON CONFORME ALLA TAB.1, COL.A, ALL.5 DEL D.LGS. 152/06 PER GLI IDROCARBURI PESANTI (C >12)
CONFORMI ALLA TAB.1, COL.A, ALL.5 DEL D.LGS. 152/06
/
21000
12
‐
‐
CONFORMI ALLA TAB.1, COL.A, ALL.5 DEL D.LGS. 152/06
20000
12
‐
‐
CONFORMI ALLA TAB.1, COL.A, ALL.5 DEL D.LGS. 152/06
14
SV4‐4 (0‐1 M)
SV4‐4 (1‐2 M)
SV4‐4 (FONDO SCAVO‐2 M)
‐
19+400
NON CONFORME ALLA TAB.1, COL.A, ALL.5 DEL D.LGS. 152/06 PER GLI IDROCARBURI PESANTI (C >12)
NON CONFORME ALLA TAB.1, COL.A, ALL.5 DEL D.LGS. 152/06 PER GLI IDROCARBURI PESANTI (C >12)
NON CONFORME ALLA TAB.1, COL.A, ALL.5 DEL D.LGS. 152/06 PER GLI IDROCARBURI PESANTI (C >12)
‐
26+300
NON CONFORME ALLA TAB.1, COL.A, ALL.5 DEL D.LGS. 152/06 PER L'ARSENICO
NON CONFORME ALLA TAB.1, COL.A, ALL.5 DEL D.LGS. 152/06 PER L'ARSENICO
NON CONFORME ALLA TAB.1, COL.A, ALL.5 DEL
NON CONFORME
ALLA TAB 1 COL A ALL 5 DEL D.LGS.
D LGS 152/06 PER L
152/06 PER L'ARSENICO
ARSENICO
28 KM (COMPRESE GALLERIE)
10000
1+600
7+650
17+050
17+050
24+900
SVINCOLO SS 626
20000
11
SVINCOLO A19
IMPIANTO DI
FRANTUMAZIONE 2
B.4.8 ‐ IMPIANTO DI
FRANTUMAZIONE 3
AREA L'ABBATE
AREA ALAIMO LA CHINA
AREA DELL'AIERA
PARCO BALATE (PARCO CALTANISSETTA)
AREA LO IACONO
GIARDINO DELLA LEGALITÀ
CAVA CUTICCHIARO
CAVA CUTICCHIARO
CAMPO BASE ELAION
18000
11
SV5‐5 (0‐1 M)
SV5‐5 (1‐2 M)
SV5‐5 (FONDO SCAVO‐2M)
‐
‐
CONFORMI ALLA TAB.1, COL.A, ALL.5 DEL D.LGS. 152/06
5400
5
‐
‐
CONFORMI ALLA TAB.1, COL.A, ALL.5 DEL D.LGS. 152/06
4535
5
‐
‐
CONFORMI ALLA TAB.1, COL.A, ALL.5 DEL D.LGS. 152/06
122500
80720
26580
30
21
11
‐
‐
‐
‐
‐
‐
CONFORMI ALLA TAB.1, COL.A, ALL.5 DEL D.LGS. 152/06
CONFORMI ALLA TAB.1, COL.A, ALL.5 DEL D.LGS. 152/06
CONFORMI ALLA TAB.1, COL.A, ALL.5 DEL D.LGS. 152/06
90750
23
‐
‐
CONFORMI ALLA TAB.1, COL.A, ALL.5 DEL D.LGS. 152/06
183766
10502
15318
56475
42
7
8
16
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
CONFORMI ALLA TAB.1, COL.A, ALL.5 DEL D.LGS. 152/06
CONFORMI ALLA TAB.1, COL.A, ALL.5 DEL D.LGS. 152/06
CONFORMI ALLA TAB.1, COL.A, ALL.5 DEL
ALLA TAB 1 COL A ALL 5 DEL D.LGS.
D LGS 152/06
CONFORMI ALLA TAB.1, COL.A, ALL.5 DEL D.LGS. 152/06
Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo: Il ruolo del geologo
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DOCUMENTO DI TRASPORTO
Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo: Il ruolo del geologo
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DICHIARAZIONE DI AVVENUTO UTILIZZO
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Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo: Il ruolo del geologo
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SECONDO CASO STUDIO CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENICO – NORD EUROPA ‐ ITINERARIO
AGRIGENTO – CALTANISSETTA – A19 ‐ S.S. N° 640 “DI PORTO EMPEDOCLE” ‐
AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA CAT. B DEL D.M. 5.11.2001 – DAL
KM 44+000 ALLO SVINCOLO CON LA19
L’A19
GALLERIA NATURALE CALTANISSETTA
GALLERIA NATURALE CALTANISSETTA
Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo: Il ruolo del geologo
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GALLERIA NATURALE CALTANISSETTA
Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo: Il ruolo del geologo
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PROFILO GEOLOGICO GALLERIA NATURALE CALTANISSETTA
Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo: Il ruolo del geologo
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Il ruolo del geologo nella gestione delle terre e rocce da scavo – Real Cantina Borbonica ‐ Partinico 12 – 13 Settembre 2014
Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo: Il ruolo del geologo
Dr. Gualtiero Bellomo
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GROTTAROSSA PRIMA CAVA
CARTA GEOLOGICA
CARTA GEOLOGICA
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Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo: Il ruolo del geologo
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GROTTAROSSA PRIMA CAVA
VERIFICHE DI STABILITA
VERIFICHE DI
STABILITA’
Sez. 6 Cava Grottarossa – Stato attuale
Sez. 6 Cava Grottarossa – Stato di progetto
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GROTTAROSSA PRIMA CAVA
CARATTERIZZAZIONE CHIMICO‐FISICA
CARATTERIZZAZIONE CHIMICO‐FISICA
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INTERVENTO DI RECUPERO AMBIENTALE GROTTAROSSA PRIMA CAVA
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GROTTAROSSA PRIMA CAVA – FONTI POTENZIALI D’INQUINAMENTO
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GROTTAROSSA PRIMA CAVA – CARTA DELLE AREE PROTETTE
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AREA ALAIMO LA CHINA
CARTA GEOLOGICA
CARTA GEOLOGICA
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AREA ALAIMO LA CHINA
VERIFICHE DI STABILITA
VERIFICHE DI
STABILITA’
Sez. 4d – Stato attuale
Sez. 4d – Stato di progetto
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AREA ALAIMO LA CHINA
CARATTERIZZAZIONE CHIMICO‐FISICA
CARATTERIZZAZIONE CHIMICO‐FISICA
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AREA DI RIMODELLAMENTO MORFOLOGICO ALAIMO ‐ LA CHINA
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AREA ALAIMO ‐ LA CHINA – FONTI POTENZIALI D’INQUINAMENTO
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AREA ALAIMO ‐ LA CHINA – CARTA DELLE AREE PROTETTE
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CONDIZIONAMENTO DEI TERRENI ATTRAVERSATI DALLA GALLERIA
Il condizionamento da adottarsi nello scavo con macchina scudata tipo EPB è
ovviamente differente a seconda delle caratteristiche geotecniche e geologiche
dei terreni attraversati dal tracciato. Nel caso della galleria Caltanissetta i
terreni attraversati sono essenzialmente di tre tipi diversi, di cui due i Trubi e le
Argille
g
Brecciate ((con comportamento
p
e p
parametri ggeotecnici ascrivibili alla
famiglia delle argille) e le brecce calcaree che invece sono ammassi rocciosi
calcarei.
Lo studio del condizionamento è stato effettuato sulla base di un contratto di
ricerca tra la società Empedocle 2 s.c.p.a. e il DIATI del Politecnico di Torino
durante il quale sono state eseguite un gran numero di prove sperimentali volte
all’analisi
all
analisi del comportamento dei terreni argillosi mediante ll’uso
uso di agenti
condizionanti dei principali produttori presenti sul mercato.
Lo studio, in sintesi, è consistito in una campagna di prove per differenti livelli di
condizionamento
di i
t per mezzo di schiume,
hi
polimeri
li
i e acqua aggiunta
i t sulle
ll argille
ill
brecciate e sui trubi.
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I terreni sono stati sottoposti sia a prove di slump sia a due prove di estrazione
con coclea controllata da camera in pressione. Queste ultime, hanno
consentito di verificare la capacità del terreno condizionato di applicare
pressione in modo omogeneo
p
g
e regolare
g
nonché di riempire
p adeguatamente
g
la coclea, come richiesto per la corretta applicazione della tecnologia EPB, in
particolare per gli scavi sotto falda.
Nel caso specifico,
specifico data ll’elevata
elevata collosità delle argille studiate è stata anche
verificata con cura la possibilità di estrarre correttamente il materiale
mediante coclea, minimizzando il rischio di intasamento.
Ovviamente le prove eseguite sono a scala e pressioni ridotte (essendo prove
Ovviamente,
di laboratorio) rispetto alla situazione reale della macchina e quindi risentono
inevitabilmente dei fattori scala ed operativi (tra cui i più importanti sono il
tempo per spinta
i
e la
l temperatura che
h sii instaura
i
per glili attriti
i i in
i camera di
scavo non simulabile in laboratorio) ma sono comunque uno strumento
efficace per indicare in sede progettuale parametri e livelli di condizionamento
di riferimento e fornire un’analisi comparativa tra i vari prodotti.
E’ comunque inevitabile che i risultati ottenuti debbano essere confermati
nelle p
prime fasi di scavo con la taratura al livello macro ((cioè della macchina))
del funzionamento del sistema nel suo complesso.
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Dr. Gualtiero Bellomo
Il ruolo del geologo nella gestione delle terre e rocce da scavo – Real Cantina Borbonica ‐ Partinico 12 – 13 Settembre 2014
Deve anche essere sottolineato che andranno tenuti sempre sotto controllo
da parte di operatori esperti i parametri macchina durante le fasi di scavo
mediante i sistemi di monitoraggio di cui le moderne macchine dispongono.
Quest’ultimo
Quest
ultimo aspetto è importante,
importante anche,
anche in relazione al fatto che i terreni
naturali variano sia come formazione geologica che come caratteristiche
geomeccaniche lungo il tracciato ed è quindi inevitabile adattare il
condizionamento alle condizioni che via via si incontrano nella realtà.
realtà
I parametri di condizionamento definiti in laboratorio sono, quindi, da
intendersi come un dato di partenza che consente di definire innanzitutto la
fattibilità del condizionamento, indicando altresì i valori nell’intorno dei quali
si dovrebbero attestare i quantitativi di condizionante utilizzato.
I terreni studiati direttamente con le prove di laboratorio sono rappresentativi
delle due principali formazioni argillose che saranno attraversate dalla galleria
Caltanissetta le Argille Brecciate e i Trubi.
Sulla base delle p
prove eseguite
g
su tre differenti dosaggi
gg di p
prodotti p
per il
condizionamento si può concludere che è stato sempre possibile condizionare,
in laboratorio, questi materiali argillosi in modo tale che il materiale
condizionato fluisse,
fluisse scorresse e non aderisse alle parti metalliche.
metalliche
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La quantità d
d’acqua
acqua necessaria per condizionare le Argille Brecciate è sempre
stata per tutti e tre i tre dosaggi di agenti condizionanti, non inferiore al 40–
45% in volume di terreno scavato. Per i Trubi sono necessari invece
quantitativi
tit ti i d’acqua
d’
che
h variano
i
t il 30% ed
tra
d 50% a seconda
d dell’agente
d ll’
t
condizionante utilizzato. I dosaggi delle schiume, invece, differiscono tra i
prodotti studiati (variando tra 1 l/m3 di terreno scavato a 4 l/m3 di terreno
scavato).
Esempio dello slump per il terreno costituito dalle Argille
Brecciate nel caso di condizionamento ottimale.
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Esempio dello slump per il terreno costituito dai Trubi nel
caso di condizionamento ottimale.
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PRODOTTO CONDAT
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PRODOTTO MAPEI
S7
Units
t=0
t=2
t=5
t=8
t=12
t=16
t=22
t=28
- tensioattivi totali
mg/Kg
5,9
2,39
0
0
0
0
0
0
tensioattivi anionici (MBAS)
mg/Kg
59
5,9
2 39
2,39
0
0
0
0
0
0
tensioattivi non ionici (PPAS)
mg/Kg
0
0
0
0
0
0
0
0
tensioattivi cationici
mg/Kg
0
0
0
0
0
0
0
0
acrilammide
mg/Kg
0,000509
0,00127
0,00102
0,000881
0,000607
0,000174
0,000273
0,000282
acido acrilico
mg/Kg
0
0
0
0
0
0
0
0
esilenglicole
mg/Kg
0
0
-
-
-
-
-
-
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PRODOTTO BASF
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SISTEMA DI ESSICCAMENTO E BIODEGRADAZIONE
I materiali scavati e condizionati verranno caricati su nastro trasportatore a
perfetta tenuta stagna e trasferiti ad un sistema di 17 vasche di superficie pari
a 1.300,00 mq circa dove verranno realizzati cumuli di 3.000,00 mc circa in
funzione della produttività della fresa.
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Tenuto conto del cronoprogramma allegato, della produzione attesa, dei
risultati delle analisi fisico‐chimiche eseguite, della curva di biodegradabilità
degli
g additivi e dei tempi
p necessari al monitoraggio
gg ed al controllo delle ipotesi
p
progettuali soprattutto in relazione alla caratterizzazione dei materiali scavati
al tempo T0 e T5 individuato dal laboratorio Theolab si è determinato il flusso
dei materiali scavati e la loro distribuzione giornaliera secondo lo schema
allegato.
Per una più rapido essiccamento del materiale i cumuli verranno
costantemente movimentati tramite mezzi meccanici con rostri rotanti.
rotanti
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CAMPIONAMENTO IN FASE ESECUTIVA – CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI DA SCAVO IN CORSO D’OPERA
DA SCAVO IN CORSO D
OPERA
Le vasche di deposito saranno opportunamente impermeabilizzate al fine di
evitare che i materiali staccati entrino in contatto con il suolo.
Le vasche saranno ampie circa 1.300
1 300 mq e potranno contenere 3000 mc di
materiale.
Visto che tutto il volume di terreno proveniente dallo scavo meccanizzato sarà
trattato con processo di “normale
normale pratica industriale
industriale” di maturazione ed
areazione in cantiere e successivamente trasportato come terre e rocce da
scavo nel sito di conferimento per recupero ambientale, risulta che verranno
prodotti
d i n. 647 cumulili da
d 3.000
3 000 mc.
Posto “n” uguale a 647 che è il numero totale dei cumuli realizzabili della
intera massa da verificare, il numero “m” dei cumuli da campionare e, quindi
da caratterizzare, è dato dalla seguente formula:
m = K * n 1/3
dove K = 5 ne consegue che
m = 5*8,64 =43,2
da cui risulta una frequenza di campionamento e di caratterizzazione pari ad 1
cumulo da 3000 mc ogni 15 cumuli.
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CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA' PER LA GESTIONE DELLE TERRE AI SENSI DEL D.M. 161/12 RELATIVO ALLA “GALLERIA CALTANISSETTA”
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Allegati Allegato 1 D.M. 161/2012 Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo: Il ruolo del geologo
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IL MINISTRO DELL
IL
MINISTRO DELL'AMBIENTE
AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» e, in
particolare, la parte quarta, relativa alla gestione dei rifiuti come modificata dal decreto
legislativo
g
3 dicembre 2010,, n. 205,, recante «Disposizioni
p
di attuazione della direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai
rifiuti e che abroga alcune direttive»;
Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre
2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
Considerati, in particolare, gli articoli 184‐bis, 185 e 186 del decreto legislativo n. 152
del 2006 e successive modificazioni;
Visto l'articolo 49 del decreto‐legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti
per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il quale prevede che l'utilizzo delle
terre e rocce da
d scavo è regolamentato
l
con decreto
d
d l Ministro dell'ambiente
del
d ll' b
e della
d ll
tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del suddetto decreto;
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Visto ll'articolo
articolo 39, comma 4, del decreto legislativo n. 205 del 2010, come modificato
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il quale prevede che dalla data di entrata in vigore del
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 49 del sopracitato decreto‐legge n. 1 del
2012 è abrogato
g
l'articolo 186 del decreto legislativo
g
medesimo;;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti
normativi nelle adunanze del 16 novembre 2011 e dell'8 marzo 2012;
Vista la notifica di cui alla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE
che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e regole tecniche;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17,
comma 3, della legge n. 400 del 1988;
Adotta
il seguente regolamento:
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Art. 1 Definizioni
1 Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all
1.
all'articolo
articolo 183,
183
comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, nonché le
seguenti:
a. «opera»: il risultato di un insieme di lavori di costruzione, demolizione, recupero,
ristrutturazione, restauro, manutenzione, che di per sè esplichi una funzione
economica o tecnica ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile
2006,, n. 163,, e successive modificazioni;;
b. «materiali da scavo»: il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto,
derivanti dalla realizzazione di un'opera quali, a titolo esemplificativo:
scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.);
perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.;
opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.);
rimozione e livellamento di opere in terra;
materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche
provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del
reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e
marini;
residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non
connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad
esempio
i flocculanti
fl
l ti con acrilamide
il id o poliacrilamide).
li il id )
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I materiali da scavo possono contenere, sempreché la composizione media dell'intera
massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dal
presente Regolamento, anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite,
polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo
meccanizzato;
c. «riporto»: orizzonte stratigrafico costituito da una miscela eterogenea di materiali di
origine antropica e suolo/sottosuolo come definito nell'allegato 9 del presente
Regolamento;
g
;
d. «materiale inerte di origine antropica»: i materiali di cui all'Allegato 9. Le tipologie
che si riscontrano più comunemente sono riportate in Allegato 9;
e. «suolo/sottosuolo»: il suolo è la parte più superficiale della crosta terrestre
distinguibile, per caratteristiche chimico‐fisiche e contenuto di sostanze organiche, dal
sottostante sottosuolo;
f. «autorità competente»: è l'autorità che autorizza la realizzazione dell'opera e, nel
caso di opere soggette a valutazione ambientale o ad autorizzazione integrata
ambientale, è l'autorità competente di cui all'articolo 5, comma 1, lettera p), del
decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni;
g. «caratterizzazione ambientale
b
l dei
d materialil di
d scavo»: attivitàà svolta
l per accertare la
l
sussistenza dei requisiti di qualità ambientale dei materiali da scavo in conformità a
quanto stabilito dagli Allegati 1 e 2;
h «Piano
h.
Pi
di Utilizzo»:
Utili
il piano
i
di cuii all'articolo
ll' ti l 5 del
d l presente
t Regolamento;
R l
t
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i. «ambito territoriale con fondo naturale»: porzione di territorio geograficamente
individuabile in cui p
può essere dimostrato p
per il suolo/sottosuolo
/
che un valore
superiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e B
della tabella 1 dell'allegato 5, alla parte quarta, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e
successive modificazioni sia ascrivibile a fenomeni naturali legati alla specifica
pedogenesi del territorio stesso, alle sue caratteristiche litologiche e alle condizioni
chimico‐fisiche presenti;
l. «sito»: area o porzione di territorio geograficamente definita e determinata, intesa
nelle sue componenti ambientali (suolo, sottosuolo e acque sotterranee, ivi incluso
l'eventuale riporto) dove avviene lo scavo o l'utilizzo del materiale;
m. «sito di produzione»: uno o più siti perimetrati in cui è generato il materiale da
scavo;
n. «sito di destinazione»: il sito, diverso dal sito di produzione, come risultante dal
Piano di Utilizzo, in cui il materiale da scavo è utilizzato;
o. «sito
it di deposito
d
it intermedio»:
i t
di
il sito,
it diverso
di
d l sito
dal
it di produzione,
d i
come risultante
i lt t
dal Piano di Utilizzo di cui alla lettera h) del presente articolo, in cui il materiale da
scavo è temporaneamente depositato in attesa del suo trasferimento al sito di
destinazione;
p. «normale pratica industriale»: le operazioni definite ed elencate, in via
esemplificativa, nell'Allegato 3;
q «proponente»: il soggetto che presenta il Piano di Utilizzo;
q.
r. «esecutore»: il soggetto che attua il Piano di Utilizzo.
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Art. 2 Finalità
1. Al fine di migliorare l'uso delle risorse naturali e prevenire, nel rispetto dell'articolo
179, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, la
produzione di rifiuti, il presente Regolamento stabilisce, sulla base delle condizioni
previste al comma 1, dell'articolo 184‐bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e
successive modificazioni, i criteri qualitativi da soddisfare affinché i materiali di scavo,
come definiti
d fi i i all'articolo
ll' i l 1, comma 1, lettera
l
b) del
d l presente regolamento,
l
siano
i
considerati sottoprodotti e non rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera qq)
del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.
2 Il presente
2.
t regolamento
l
t stabilisce
t bili
i lt
inoltre,
l procedure
le
d
e le
l modalità
d lità affinché
ffi hé la
l
gestione e l'utilizzo dei materiali da scavo avvenga senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente.
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Art. 3 Ambiti di applicazione
pp
ed esclusione
1. Il presente regolamento si applica alla gestione dei materiali da scavo.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i rifiuti
provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o altri
manufatti preesistenti, la cui gestione è disciplinata ai sensi della parte quarta del
decreto legislativo n. 152 del 2006.
Art. 4 Disposizioni generali
1. In applicazione dell'articolo 184‐bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006
e successive modificazioni, è un sottoprodotto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera
qq), del medesimo decreto legislativo, il materiale da scavo che risponde ai seguenti
requisiti:
iii
a) il materiale da scavo è generato durante la realizzazione di un'opera, di cui
costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale
materiale;
t i l
b) il materiale da scavo è utilizzato, in conformità al Piano di Utilizzo:
1) nel corso dell'esecuzione della stessa opera, nel quale è stato generato, o di
un'opera
un
opera diversa,
diversa per la realizzazione di reinterri,
reinterri riempimenti,
riempimenti rimodellazioni,
rimodellazioni rilevati,
rilevati
ripascimenti, interventi a mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di
ripristini e miglioramenti ambientali;
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2)) in p
processi p
produttivi,, in sostituzione di materiali di cava;;
c) il materiale da scavo è idoneo ad essere utilizzato direttamente, ossia senza alcun
ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale secondo i criteri di cui
all'Allegato 3;
d) il materiale da scavo, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla precedente
lettera b), soddisfa i requisiti di qualità ambientale di cui all'Allegato 4.
2. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo è comprovata
dal proponente tramite il Piano di Utilizzo.
3. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), entro tre mesi
dalla pubblicazione del presente regolamento, predispone un tariffario nazionale da
applicare
li
all proponente per la
l copertura dei
d i costii sopportatii dall'Agenzia
d ll'
i regionale
i
l di
protezione ambientale (ARPA) o dall'Agenzia provinciale di protezione ambientale
(APPA) territorialmente competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività
di cuii all'articolo
ll' ti l 5 del
d l presente
t regolamento,
l
t individuando
i di id
d il costo
t minimo
i i
e un costo
t
proporzionale ai volumi di materiale da scavo. Nei successivi tre mesi il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta, con proprio decreto, il
tariffario nazionale,
nazionale e definisce le modalità di stipula di idonee garanzie finanziarie
qualora l'opera di progettazione ed il relativo Piano di Utilizzo non vada a buon fine.
Nelle more di approvazione e adozione del tariffario nazionale, i costi sono definiti dai
tariffari delle ARPA o APPA territorialmente competenti.
competenti
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Art. 5 Piano di Utilizzo
1. Il Piano di Utilizzo del materiale da scavo è presentato dal proponente all'Autorità
competente almeno novanta giorni prima dell
dell'inizio
inizio dei lavori per la realizzazione
dell'opera. Il proponente ha facoltà di presentare il Piano di Utilizzo all'Autorità
competente in fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera. Nel caso in cui
ll'opera
opera sia oggetto di una procedura di valutazione ambientale,
ambientale ai sensi della normativa
vigente, l'espletamento di quanto previsto dal presente Regolamento deve avvenire
prima dell'espressione del parere di valutazione ambientale.
2. Il proponente trasmette il Piano di Utilizzo all
all'Autorità
Autorità competente redatto in
conformità all'Allegato 5. La trasmissione può avvenire, a scelta del proponente, anche
solo per via telematica. La sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, del
presente regolamento,
p
g
, è attestata dal Legale
g rappresentante
pp
della p
persona ggiuridica o
dalla persona fisica proponente l'opera mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorietà di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. L'Autorità competente può chiedere, in un'unica soluzione
entro trenta giorni dalla presentazione del Piano di Utilizzo, integrazioni alla
documentazione presentata.
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3. Nel caso in cui per il materiale da scavo il Piano di Utilizzo dimostri che le concentrazioni
di elementi
l
ti e composti
ti di cuii alla
ll tabella
t b ll 4.1
4 1 dell'allegato
d ll' ll t 4 del
d l presente
t regolamento
l
t non
superino le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e B della
tabella 1 dell'allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive
modificazioni con riferimento alla specifica destinazione d
modificazioni,
d'uso
uso urbanistica del sito di
produzione e del sito di destinazione secondo il Piano di Utilizzo, l'Autorità competente,
entro novanta giorni dalla presentazione del Piano di Utilizzo o delle eventuali integrazioni,
in conformità a quanto previsto dal comma 2, approva il Piano di Utilizzo o lo rigetta. In caso
di diniego è fatta salva la facoltà per il proponente di presentare un nuovo Piano di Utilizzo.
L'Autorità competente ha la facoltà di chiedere all'Agenzia regionale di protezione
ambientale (ARPA) o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale (APPA), con
provvedimento
di
motivato
i
secondo
d i criteri
i i di cuii all seguente comma 10,
10 entro trenta giorni
i i
dalla presentazione della documentazione di cui al comma 2 o dell'eventuale integrazione,
di verificare, sulla base del Piano di Utilizzo ed a spese del proponente secondo il tariffario di
cui all
all'articolo
articolo 4,
4 comma 3,
3 la sussistenza dei requisiti dell
dell'articolo
articolo 4,
4 comma 1,
1 lettera d),
d) del
presente regolamento. In tal caso l'ARPA o APPA, può chiedere al proponente un
approfondimento d'indagine in contraddittorio, accerta entro quarantacinque giorni la
sussistenza dei requisiti
q
di cui sopra,
p , comunicando ggli esiti all'Autorità competente.
p
Decorso
il sopra menzionato termine di novanta giorni dalla presentazione del Piano di Utilizzo
all'Autorità competente o delle eventuali integrazioni, il proponente gestisce il materiale da
scavo nel rispetto del Piano di Utilizzo, fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa
vigente per la realizzazione dell'opera.
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4. Nel caso in cui la realizzazione dell'opera interessi un sito in cui, per fenomeni
naturali, nel materiale da scavo le concentrazioni degli elementi e composti di cui alla
Tabella 4.1 dell'allegato 4, superino le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui
alle colonne A e B della Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo
n. 152 del 2006 e successive modificazioni, è fatta salva la possibilità che le
concentrazioni di tali elementi e composti vengano assunte pari al valore di fondo
naturale esistente per tutti i parametri superati. A tal fine, in fase di predisposizione del
Piano di Utilizzo, il proponente segnala il superamento di cui sopra all'Autorità
competente, presentando un piano di accertamento per definire i valori di fondo da
assumere. Tale
l piano
i
è eseguito
i
i contraddittorio
in
ddi
i con l'Agenzia
l'
i regionale
i
l di
protezione ambientale (ARPA) o con l'Agenzia provinciale di protezione ambientale
(APPA) competente per territorio. Sulla base dei valori di fondo definiti dal piano di
accertamento,
t
t il proponente
t presenta
t il Piano
Pi
di Utilizzo
Utili
secondo
d quanto
t indicato
i di t all
comma 3. In tal caso l'utilizzo del materiale da scavo sarà consentito nell'ambito dello
stesso sito di produzione. Nell'ipotesi di utilizzo in sito diverso rispetto a quello di
produzione ciò dovrà accadere in un ambito territoriale con fondo naturale con
caratteristiche analoghe e confrontabili per tutti i parametri oggetto di superamento
nella caratterizzazione del sito di produzione.
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5. Nel caso in cui il sito di p
produzione interessi un sito oggetto
gg
di interventi di bonifica
rientranti nel campo di applicazione del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo n.
152 del 2006, ovvero di ripristino ambientale rientranti nel campo di applicazione del
Titolo II, Parte sesta, del decreto legislativo medesimo previa richiesta del proponente,
i requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) sono individuati dall'Agenzia
regionale di protezione ambientale (ARPA) o dall'Agenzia provinciale di protezione
ambientale (APPA) competente per territorio secondo il tariffario di cui all'articolo 4,
comma 3. L'ARPA o APPA, entro sessanta giorni dalla data della richiesta, comunica al
proponente se per i materiali da scavo, ivi compresi i materiali da riporto, i valori
riscontrati per tutti gli elementi e i composti di cui alla Tabella 1 dell'allegato 5, alla
parte quarta del
d l decreto
d
l i l i n. 152
legislativo
2 del
d l 2006,
2006 non superano le
l Concentrazioni
C
i i
Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B della medesima Tabella 1 sopra
indicata, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di
d ti i
destinazione
i di t dal
indicata
d l Piano
Pi
di Utilizzo.
Utili
I caso di esito
In
it positivo,
iti
il proponente
t può
ò
presentare il Piano di Utilizzo secondo quanto indicato al comma 3.
6. Il Piano di Utilizzo definisce la durata di validità del piano stesso. Decorso tale
termine temporale il Piano di Utilizzo cessa di produrre effetti ai sensi del presente
regolamento. Salvo deroghe espressamente motivate dall'Autorità competente in
ragione delle opere da realizzare, l'inizio dei lavori deve avvenire entro due anni dalla
presentazione del Piano di Utilizzo.
Utilizzo
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7. Allo
7
All scadere
d
d i termini
dei
t
i i di cuii all comma 6,
6 viene
i
meno la
l qualifica
lifi di sottoprodotto
tt
d tt
del materiale da scavo con conseguente obbligo di gestire il predetto materiale come
rifiuto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo n.
n 152 del 2006.
2006 Resta impregiudicata la facoltà di presentare,
presentare entro i due
mesi antecedenti la scadenza dei predetti termini, un nuovo Piano di Utilizzo che ha la
durata massima di un anno.
8 In caso di violazione degli obblighi assunti nel Piano di Utilizzo viene meno la
8.
qualifica di sottoprodotto del materiale da scavo con conseguente obbligo di gestire il
predetto materiale come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.
9. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, il venir meno di una delle condizioni di cui
all'articolo 4, comma 1, fa cessare gli effetti del Piano di Utilizzo e comporta l'obbligo di
ggestire il relativo materiale da scavo come rifiuto.
10. L'Autorità competente nel richiedere all'Agenzia regionale di protezione
ambientale (ARPA) o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale (APPA) le
verifiche di cui al precedente comma 3, tenendo conto dei criteri di caratterizzazione
adottati nel Piano di Utilizzo, dovrà motivare la sua richiesta con riferimento alla
tipologia di area in cui viene realizzata l'opera e alla sua eventuale conoscenza di
pregressi interventi antropici non sufficientemente indagati nell'area di intervento.
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Art. 6 Situazioni di emergenza
1. In deroga all'articolo 5, in situazioni di emergenza dovute a causa di forza maggiore,
la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, è attestata all'Autorità
competente mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui
all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
resa nella forma di cui all'allegato 7. Dalla data della predetta dichiarazione il materiale
da scavo può essere gestito nel rispetto di quanto dichiarato. Entro quindici giorni dalla
d
data
di inizio
i i i lavori,
l
i il soggetto che
h ha
h rilasciato
il i
l dichiarazione
la
di hi
i
di cuii all precedente
d
periodo deve comunque presentare il Piano di Utilizzo secondo le modalità previste
dall'articolo 5.
2 È facoltà
2.
f ltà dell'Autorità
d ll'A t ità competente
t t eseguire
i controlli
t lli e richiedere
i hi d
verifiche
ifi h e
integrazioni alla documentazione presentata.
3. La deroga di cui al comma 1 non può essere applicata a quanto disciplinato
all'articolo
all
articolo 5,
5 comma 5.
5
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Art. 7 Obblighi generali
1. Il Piano di Utilizzo di cui all'articolo 5 nonché le dichiarazioni rese conformemente
all'articolo 6, devono essere conservati presso il sito di produzione del materiale
escavato o presso la sede legale del proponente e, se diverso, anche dell'esecutore.
2 La documentazione
2.
d
i
di cuii all comma 1 è conservata per cinque
i
annii e resa
disponibile in qualunque momento all'Autorità di controllo che ne faccia richiesta.
Copia di tale documentazione deve essere conservata anche presso l'Autorità
competente.
t t
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Art. 8 Modifica del Piano di Utilizzo
1. In caso di modifica sostanziale dei requisiti
q
di cui all'articolo 4,, comma 1,, indicati nel
Piano di Utilizzo, il proponente o l'esecutore aggiornano il Piano di Utilizzo secondo la
procedura prevista all'articolo 5.
2. Costituisce modifica sostanziale:
a) l'aumento del volume in banco oggetto del Piano di Utilizzo in misura superiore al
20%;
b) la destinazione del materiale escavato ad un sito di destinazione o ad un utilizzo
diverso da quello indicato nel Piano di Utilizzo;
c) la destinazione del materiale escavato ad un sito di deposito intermedio diverso da
quello indicato nel Piano di Utilizzo;
d) la
l modifica
difi delle
d ll tecnologie
l i di scavo.
3. Nei casi previsti dal comma 2, lettera a), il Piano di Utilizzo deve essere aggiornato
entro quindici giorni dal momento in cui sia intervenuta la variazione. Decorso tale
t
termine
i
cessa, con effetto
ff tt immediato,
i
di t la
l qualifica
lifi del
d l materiale
t i l escavato
t come
sottoprodotto.
4. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e c), in attesa del completamento della
procedura di cui al comma 1,
1 il materiale escavato non può essere destinato ad un
utilizzo diverso da quello indicato nel Piano di Utilizzo.
5. Nei casi previsti dal comma 2, lettera d), in attesa del completamento della
procedura di cui al comma 1,
1 il materiale non potrà essere escavato con tecnologie
diverse da quelle previste dal Piano di Utilizzo.
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Art. 9 Realizzazione del Piano di Utilizzo
1 Il proponente
1.
t del
d l Piano
Pi
di Utilizzo
Utili
d
deve
comunicare
i
all'Autorità
ll'A t ità competente
t t
l'indicazione dell'esecutore del Piano di Utilizzo prima dell'inizio dei lavori di
realizzazione dell'opera.
2 A far data dalla comunicazione di cui al comma 1,
2.
1 ll'esecutore
esecutore del Piano di Utilizzo è
tenuto a far proprio e rispettare il Piano di Utilizzo e ne è responsabile.
3. L'esecutore del Piano di Utilizzo redigerà la modulistica necessaria a garantire la
tracciabilità del materiale di cui agli allegati 6 e 7.
7
Art. 10 Deposito in attesa di utilizzo
1. Il deposito del materiale escavato in attesa dell'utilizzo ai sensi dell'articolo 4,
comma 1, lettera b), avviene all
all'interno
interno del sito di produzione e dei siti di deposito
intermedio e dei siti di destinazione. Il Piano di Utilizzo indica il sito o i siti di deposito
intermedio. In caso di variazione dei siti di deposito intermedio indicati nel Piano di
Utilizzo,, il p
proponente
p
aggiorna
gg
il p
piano medesimo in conformità alla p
procedura
prevista all'articolo 8. Il deposito di materiale escavato deve essere fisicamente
separato e gestito in modo autonomo rispetto ai rifiuti eventualmente presenti nel sito
in un deposito temporaneo.
2. Il deposito del materiale escavato avviene in conformità al Piano di Utilizzo
identificando, tramite apposita segnaletica posizionata in modo visibile, le informazioni
relative al sito di produzione, le quantità del materiale depositato, nonché i dati
amministrativi del Piano di Utilizzo.
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3. Il deposito del materiale escavato avviene tenendo fisicamente distinto il materiale
escavato oggetto
gg
di differenti p
piani di utilizzo.
4. Il deposito del materiale escavato non può avere durata superiore alla durata del
Piano di Utilizzo.
5. Decorso il periodo di cui al comma 4 viene meno, con effetto immediato, la qualifica
di sottoprodotto del materiale escavato non utilizzato in conformità al Piano di Utilizzo
e, pertanto, tale materiale deve essere trattato quale rifiuto, nel rispetto di quanto
indicato dalla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive
modificazioni. Resta impregiudicata la facoltà di presentare un nuovo Piano di Utilizzo.
Art. 11 Trasporto
1. In tutte le fasi successive all'uscita del materiale dal sito di produzione, il trasporto
d l materiale
del
i l escavato è accompagnato dalla
d ll documentazione
d
i
di cuii all'allegato
ll' ll
6
6.
2. La documentazione di cui al precedente comma è predisposta in triplice copia, una
per l'esecutore, una per il trasportatore e una per il destinatario e conservata, dai
predetti
d tti soggetti,
tti per cinque
i
annii e resa disponibile,
di
ibil in
i qualunque
l
momento,
t
all'Autorità di controllo che ne faccia richiesta. Qualora il proponente e l'esecutore
siano diversi, una quarta copia della documentazione deve essere conservata presso il
proponente.
proponente
3. La documentazione di cui al comma 1 è equipollente, ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 3 del decreto ministeriale 30 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.
n 153 del 4 luglio 2009,
2009 alla scheda di trasporto prevista dall
dall'articolo
articolo 7
7‐bis
bis del
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e successive modificazioni.
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Art. 12 Dichiarazione di avvenuto utilizzo ‐ D.A.U.
1 L'avvenuto
1.
L'
t utilizzo
tili
d l materiale
del
t i l escavato
t in
i conformità
f
ità all Piano
Pi
di Utilizzo
Utili
è
attestato dall'esecutore all'autorità competente, mediante una dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000,
2000 n.
n 445,
445 in conformità all
all'allegato
allegato 7 e corredata della
documentazione completa richiamata al predetto allegato.
2. Il deposito o altre forme di stoccaggio di materiali escavati non costituiscono un
utilizzo ai sensi dell
dell'articolo
articolo 4,
4 comma 1,
1 lettera b).
b)
3. La dichiarazione di cui al precedente comma 1 è conservata per cinque anni dalla
dichiarazione di avvenuto utilizzo ed è resa disponibile in qualunque momento
all'autorità
all
autorità di controllo che ne faccia richiesta.
4. La dichiarazione di avvenuto utilizzo deve essere resa entro il termine in cui il Piano
di Utilizzo cessa di avere validità. L'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo nel
termine p
previsto dal p
precedente p
periodo comporta
p
la cessazione,, con effetto
immediato, della qualifica del materiale escavato come sottoprodotto.
5. Nel caso l'utilizzo avvenga non da parte del proponente o dell'esecutore, nella
dichiarazione di avvenuto utilizzo deve essere riportato il periodo entro il quale il
soggetto indicato deve completare l'utilizzo. Dell'avvenuto utilizzo deve comunque
essere data comunicazione all'Autorità competente. L'omessa dichiarazione di
avvenuto utilizzo da parte del soggetto terzo indicato comporta la cessazione, con
effetto immediato, della qualifica del materiale escavato come sottoprodotto.
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Art. 13 Gestione dei dati
1. Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dei dati relativi alla qualità ambientale
del territorio nazionale,
nazionale ogni Autorità competente comunica i pareri in merito ai piani
di utilizzo all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) onde
consentire l'aggiornamento della cartografia relativa ai vari punti di campionatura
eseguiti cui va associato un archivio dei valori delle concentrazioni di inquinanti
eseguiti,
riscontrati nelle verifiche pervenute.
2. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), entro trenta
giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, pubblica sul proprio sito web
un disciplinare che definisca le informazioni da trasmettere, gli standard e le modalità
di trasmissione.
Art. 14 Controlli e ispezioni
p
1. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, le
autorità di controllo effettuano, mediante ispezioni, controlli e prelievi, le verifiche
necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nel Piano di Utilizzo ovvero
nella dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 2, secondo quanto previsto all'allegato
8, parte B.
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Art. 15 Disposizioni finali e transitorie
1. Fatti salvi ggli interventi realizzati e conclusi alla data di entrata in vigore
g
del
presente regolamento, al fine di garantire che non vi sia alcuna soluzione di
continuità nel passaggio dalla preesistente normativa prevista dall'articolo 186 del
decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni a quella prevista dal
presente regolamento, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, i progetti per i quali è in corso una procedura ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 186, del decreto legislativo n. 152 del 2006, possono essere
assoggettati alla disciplina prevista dal presente regolamento con la presentazione
di un Piano di Utilizzo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5. Decorso il predetto
termine senza che sia stato presentato un Piano di Utilizzo ai sensi dell'articolo 5, i
progettii sono portatii a termine
i secondo
d la
l procedura
d
prevista
i dall'articolo
d ll' i l 186
86 del
d l
decreto legislativo n. 152 del 2006. In ogni caso, dall'applicazione del presente
comma non possono derivare oneri aggiuntivi per la spesa pubblica.
2 Gli introiti
2.
i t iti derivanti
d i ti dalle
d ll attività
tti ità di cuii all'articolo
ll' ti l 5 da
d parte
t dell'Agenzia
d ll'A
i regionale
i
l
di protezione ambientale (ARPA) o delle Agenzie provinciali di protezione ambientale
(APPA) sono accantonati su apposito capitolo di entrata. Detti fondi sono utilizzati per
acquisire risorse umane e strumentali finalizzate all
all'esercizio
esercizio di dette attività e a quelle
di controllo di cui all'articolo 14.
3. In caso di inottemperanza alla corretta gestione dei materiali di scavo secondo
quanto disposto dal presente regolamento il materiale scavato verrà considerato rifiuto
ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.
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Art. 16 Clausola di riconoscimento reciproco
Art
1. La presente regolamentazione non comporta limitazione alla commercializzazione di
materiali legalmente commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o
in Turchia nè a quelle legalmente fabbricate in uno Stato dell
dell'EFTA
EFTA, parte contraente
dell'accordo SEE, purché le stesse garantiscano i livelli di sicurezza, prestazioni ed
informazione equivalenti a quelli prescritti dal presente decreto.
2. Ai sensi del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 9 luglio 2008, l'Autorità Competente, ai fini dell'applicazione, ove necessario, delle
procedure di valutazione previste, è il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
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Allegato 1
All
t 1
Caratterizzazione ambientale dei materiali da scavo
[Articolo 1, comma 1, lettere b) e g)]
La caratterizzazione ambientale viene svolta per accertare la sussistenza dei requisiti di qualità
ambientale dei materiali da scavo e deve essere inserita nella progettazione dell'opera.
La caratterizzazione ambientale viene svolta a carico del proponente in fase progettuale e
comunque prima dell'inizio dello scavo, nel rispetto di quanto riportato agli allegati 2 e 4.
Inoltre, la caratterizzazione ambientale deve avere un grado di approfondimento conoscitivo
almeno pari a quello della livello progettuale soggetto all'espletamento della procedura di
approvazione dell'opera e nella caratterizzazione ambientale devono essere esplicitate le
informazioni necessarie,
necessarie recuperate anche da accertamenti documentali,
documentali per poter valutare la
caratterizzazione stessa producendo i documenti di cui all'allegato 5.
Nel caso in cui si preveda il ricorso a metodologie di scavo in grado di non determinare un rischio
di contaminazione per l'ambiente, il Piano di Utilizzo potrà prevedere che, salva diversa
determinazione dell'Autorità competente, non sarà necessario ripetere la caratterizzazione
ambientale durante l'esecuzione dell'opera.
Qualora, già in fase progettuale, si ravvisi la necessità di effettuare una caratterizzazione ambientale in corso d'opera
ambientale in corso d
opera, il Piano di Utilizzo dovrà indicarne le modalità di esecuzione secondo il Piano di Utilizzo dovrà indicarne le modalità di esecuzione secondo
le indicazioni di cui all'allegato 8. La caratterizzazione ambientale in corso d'opera andrà eseguita a cura dell'esecutore, nel rispetto di quanto riportato nell'allegato 8 Parte A.
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Allegato 2
Procedure di campionamento in fase di progettazione
Procedure di campionamento in fase di progettazione
[Articolo 1, comma 1, lettera g)]
Le procedure di campionamento devono essere illustrate nel Piano di Utilizzo.
La caratterizzazione ambientale dovrà essere eseguita preferibilmente mediante scavi esplorativi
(pozzetti o trincee) ed in subordine con sondaggi a carotaggio.
La densità dei punti di indagine nonché la loro ubicazione dovrà basarsi su un modello concettuale
preliminare delle aree (campionamento ragionato) o sulla base di considerazioni di tipo statistico
(
(campionamento
sistematico su griglia
l o casuale).
l )
Nel caso in cui si proceda con una disposizione a griglia, il lato di ogni maglia potrà variare da 10 a
100 m a secondo del tipo e delle dimensioni del sito oggetto dello scavo.
I punti d
d'indagine
indagine potranno essere localizzati in corrispondenza dei nodi della griglia (ubicazione
sistematica) oppure all'interno di ogni maglia in posizione opportuna (ubicazione sistematica
causale).
Il numero di punti d'indagine non sarà mai inferiore a tre e, in base alle dimensioni dell'area
d'i
d'intervento,
d à essere aumentato secondo
dovrà
d il criterio
i i esemplificativo
lifi i di riportato
i
nella
ll Tabella
T b ll
seguente.
Dimensione dell'area
Punti di prelievo
I f i
Inferiore
a 2.500
2 500 metri
t i quadri
d i
Mi i
Minimo
3
Tra 2.500 e 10.000 metri quadri
3 + 1 ogni 2.500 metri quadri
Oltre i 10.000 metri quadri
7 + 1 ogni 5.000 metri quadri eccedenti
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Nel caso di opere
p
infrastrutturali lineari,, il campionamento
p
andrà effettuato almeno
ogni 500 metri lineari di tracciato ovvero ogni 2.000 metri lineari in caso di
progettazione preliminare, salva diversa previsione del Piano di Utilizzo, determinata
da particolari situazioni locali, quali, ad esempio, la tipologia di attività antropiche
svolte nel sito; in ogni caso dovrà essere effettuato un campionamento ad ogni
variazione significativa di litologia.
Nel caso di scavi in galleria, la caratterizzazione dovrà essere effettuata prevedendo
almeno un sondaggio e comunque un sondaggio indicativamente ogni 1000 metri
lineari di tracciato ovvero ogni 5.000 metri lineari in caso di progettazione preliminare,
con prelievo, alla quota di scavo, di tre incrementi per sondaggio, a formare il
campione
i
rappresentativo;
i
i ognii caso dovrà
in
d à essere effettuato
ff
un campionamento
i
ad
d
ogni variazione significativa di litologia.
La profondità d'indagine sarà determinata in base alle profondità previste degli scavi. I
campioni
i i da
d sottoporre
tt
ad
d analisi
li i chimico‐fisiche
hi i fi i h saranno come minimo:
i i
‐ campione 1: da 0 a 1 m dal piano campagna;
‐ campione 2: nella zona di fondo scavo;
‐campione
campione 3: nella zona intermedia tra i due;
‐e in ogni caso andrà previsto un campione rappresentativo di ogni orizzonte
stratigrafico individuato ed un campione in caso di evidenze organolettiche di
potenziale contaminazione.
contaminazione
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Per scavi superficiali, di profondità inferiore a 2 metri, i campioni da sottoporre ad
analisi
li i chimico‐fisiche
hi i fi i h possono essere almeno
l
d
due:
uno per ciascun
i
metro
t
di
profondità.
Nel caso in cui gli scavi interessino la porzione satura del terreno, per ciascun
sondaggio oltre ai campioni sopra elencati sarà necessario acquisire un campione delle
acque sotterranee, preferibilmente e compatibilmente con la situazione locale, con
campionamento dinamico. In presenza di sostanze volatili si dovrà procedere con altre
tecniche adeguate a conservare la significatività del prelievo.
prelievo
Qualora si preveda, in funzione della profondità da raggiungere, una considerevole
diversificazione dei materiali da scavo da campionare e si renda necessario tenere
separati i vari strati al fine del loro riutilizzo, può essere adottata la metodologia di
campionamento casuale stratificato, in grado di garantire una rappresentatività della
variazione della qualità del suolo sia in senso orizzontale che verticale.
In ggenere i campioni
p
volti all'individuazione dei requisiti
q
ambientali dei materiali da
scavo devono essere prelevati come campioni compositi per ogni scavo esplorativo o
sondaggio in relazione alla tipologia ed agli orizzonti individuati.
Nel caso di scavo esplorativo, al fine di considerare una rappresentatività media, si
prospettano le seguenti casistiche:
‐ campione composito di fondo scavo
‐ campione composito su singola parete o campioni compositi su più pareti in relazione
agli orizzonti individuabili e/o variazioni laterali.
Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo: Il ruolo del geologo
Dr. Gualtiero Bellomo
Il ruolo del geologo nella gestione delle terre e rocce da scavo – Real Cantina Borbonica ‐ Partinico 12 – 13 Settembre 2014
Nel caso di sondaggi a carotaggio il campione sarà composto da più spezzoni di carota
rappresentativi dell
dell'orizzonte
orizzonte individuato al fine di considerare una rappresentatività media.
Invece i campioni volti all'individuazione di eventuali contaminazioni ambientali (come nel caso di
evidenze organolettiche) dovranno essere prelevati con il criterio puntuale.
Qualora si riscontri la presenza di riporto, non essendo nota l'origine dei materiali inerti che lo
costituiscono,
i i
l caratterizzazione
la
i
i
ambientale,
bi
l dovrà
d à prevedere:
d
‐ l'ubicazione dei campionamenti in modo tale da poter caratterizzare ogni porzione di suolo
interessata dai riporti, data la possibile eterogeneità verticale ed orizzontale degli stessi;
‐ la valutazione della percentuale in massa degli elementi di origine antropica.
Fermo restando quanto stabilito dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare del 7 novembre 2008 “Disciplina delle operazioni di dragaggio nei siti di
bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 996, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296” (GU n. 284 del
d l 4‐12‐2008)
4 12 2008) la
l caratterizzazione
i
i
d i materiali
dei
i li derivanti
d i
i dalle
d ll operazioni
i i di
scavo di sedimenti marini, fluviali, lacustri e palustri potrà essere effettuata sia in sito sia in banco
dopo la loro rimozione.
Per la caratterizzazione in sito si p
potrà effettuare un campionamento,
p
, a seconda delle condizioni
del corpo idrico, secondo le seguenti modalità:
‐ transetti: caratterizzazione in aree di notevole estensione, senza specifiche indicazioni di attività
contaminanti (linee perpendicolari alla linea di costa o di riva);
‐ maglie:
li caratterizzazione
tt i
i
di dettaglio
d tt li laddove
l dd
sia
i atteso
tt
un medio‐alto
di lt grado
d di contaminazione
t i i
in relazione alle attività sul territorio;
‐ linee: lungo canali o fiumi, integrato con transetti in situazioni particolari;
‐ misto: transetti‐maglie‐linee
g
dove sono p
presenti tutte o p
parte delle situazioni p
precedentemente
considerate.
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Allegato 3
(Normale pratica industriale)
[Articolo 4, comma 1, lettera c)]
Costituiscono un trattamento di normale pratica industriale quelle operazioni, anche condotte non
singolarmente,
i
l
t alle
ll qualili può
ò essere sottoposto
tt
t il materiale
t i l da
d scavo, finalizzate
fi li t all miglioramento
i li
t delle
d ll sue
caratteristiche merceologiche per renderne l'utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace. Tali
operazioni in ogni caso devono fare salvo il rispetto dei requisiti previsti per i sottoprodotti, dei requisiti di
qualità ambientale e garantire l'utilizzo del materiale da scavo conformemente ai criteri tecnici stabiliti dal
progetto.
tt
Fermo restando quanto sopra, si richiamano le operazioni più comunemente effettuate, che rientrano tra le
operazioni di normale pratica industriale:
‐ la selezione granulometrica del materiale da scavo;
‐ la riduzione volumetrica mediante macinazione;
macinazione
‐ la stabilizzazione a calce, a cemento o altra forma idoneamente sperimentata per conferire ai materiali da
scavo le caratteristiche geotecniche necessarie per il loro utilizzo, anche in termini di umidità, concordando
preventivamente le modalità di utilizzo con l'ARPA o APPA competente in fase di redazione del Piano di Utilizzo;
‐ la stesa al suolo per consentire l'asciugatura e la maturazione del materiale da scavo al fine di conferire allo
stesso migliori caratteristiche di movimentazione, l'umidità ottimale e favorire l'eventuale biodegradazione
naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo;
‐ la riduzione della presenza nel materiale da scavo degli elementi/materiali antropici (ivi inclusi, a titolo
esemplificativo frammenti di vetroresina,
esemplificativo,
vetroresina cementiti,
cementiti bentoniti),
bentoniti) eseguita sia a mano che con mezzi meccanici,
meccanici
qualora questi siano riferibili alle necessarie operazioni per esecuzione dell'escavo.
Mantiene la caratteristica di sottoprodotto quel materiale di scavo anche qualora contenga la presenza di
pezzature eterogenee di natura antropica non inquinante, purché rispondente ai requisiti tecnici/prestazionali
per ll'utilizzo
utilizzo delle terre nelle costruzioni,
costruzioni se tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile.
sostenibile
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Allegato 4
Allegato
4
Procedure di caratterizzazione chimico‐fisiche e accertamento delle qualità ambientali
[Articolo 1 comma 1 lettera b)]
[Articolo 1, comma 1, lettera b)]
Le procedure di caratterizzazione ambientale dei materiali di scavo di cui all'art. 1, comma 1, lett.
b) del presente Regolamento, incluso ‐ in caso di riporti ‐ il materiale di origine antropica fino alla
percentuale massima del 20% in massa, sono riportate di seguito.
Rimangono esclusi dal campo di applicazione del presente Allegato 4, i riempimenti, i reinterri ed i
ritombamenti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.
I campioni da portare in laboratorio o da destinare ad analisi in campo dovranno essere privi della
frazione maggiore di 2 cm (da scartare in campo) e le determinazioni analitiche in laboratorio
dovranno essere condotte sull'aliquota di granulometria inferiore a 2 mm. La concentrazione del
campione dovrà essere determinata riferendosi alla totalità dei materiali secchi, comprensiva
anche dello scheletro campionato (frazione compresa tra 2 cm e 2 mm).
Il set di parametri analitici da ricercare dovrà essere definito in base alle possibili sostanze
ricollegabili alle attività antropiche svolte sul sito o nelle sue vicinanze, ai parametri caratteristici di
eventuali pregresse contaminazioni, di potenziali anomalie del fondo naturale, di inquinamento
diffuso nonché di possibili apporti antropici legati all
diffuso,
all'esecuzione
esecuzione dell
dell'opera
opera. Il set analitico
minimale da considerare è quello riportato in Tabella 4.1 fermo restando che la lista delle sostanze
da ricercare può essere modificata ed estesa in accordo con l'Autorità competente in
considerazione delle attività antropiche pregresse.
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Nel caso in cui in sede progettuale sia prevista una produzione di materiale di scavo compresa tra i
6 000 ed
6.000
d i 150.000
150 000 metri
t i cubi,
bi non è richiesto
i hi t che,
h nella
ll totalità
t t lità dei
d i siti
iti in
i esame, le
l analisi
li i
chimiche dei campioni di materiale da scavo siano condotte sulla lista completa delle sostanze di
Tabella 4.1. Il proponente nel Piano di Utilizzo di cui all'Allegato 1, potrà selezionare, tra le
sostanze della Tabella 4.1,, le "sostanze indicatrici": q
queste devono consentire di definire in
maniera esaustiva le caratteristiche del materiale da scavo al fine di escludere che tale materiale
sia un rifiuto ai sensi del presente Regolamento e rappresenti un potenziale rischio per la salute
pubblica e l'ambiente.
I parametri da considerare sono i seguenti:
Arsenico;
Cadmio;
Cobalto;
Nichel;
Piombo;
Rame;
Zinco;
Mercurio;
Idrocarburi C>12;
Cromo totale;
Cromo VI;
Amianto;
BTEX (*)
IPA (*)
(*) Da eseguire nel caso in cui l'area da scavo si collochi a 20 m di distanza da infrastrutture viarie di grande comunicazione, e ad insediamenti
possono aver influenzato le caratteristiche del sito mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera. Gli analiti da ricercare sono q
quelli
che p
elencati nella Tabella 1, Allegato 5, Parte Quarta, Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.
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I risultati delle analisi sui campioni dovranno essere confrontati con le Concentrazioni
Soglia
g di Contaminazione di cui alle colonne A e B Tabella 1 allegato
g
5,, al titolo V p
parte
IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., con riferimento alla specifica
destinazione d'uso urbanistica.
Le analisi chimico‐fisiche saranno condotte adottando metodologie ufficialmente
riconosciute, tali da garantire l'ottenimento di valori 10 volte inferiori rispetto ai valori
di concentrazione limite. Nell'impossibilità di raggiungere tali limiti di quantificazione
dovranno essere utilizzate le migliori metodologie analitiche ufficialmente riconosciute
che presentino un limite di quantificazione il più prossimo ai valori di cui sopra.
Il rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui all'art. 184 bis, comma 1, lettera d),
del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. per l'utilizzo dei materiali da scavo come
sottoprodotti,
d i è garantito
i quando
d il contenuto di sostanze inquinanti
i
i
i all'interno
ll'i
d i
dei
materiali da scavo sia inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), di
cui alle colonne A e B Tabella 1 allegato 5, al Titolo V parte IV del decreto legislativo n.
152 del
d l 2006 e s.m.i.,
i con riferimento
if i
t alla
ll specifica
ifi destinazione
d ti i
d'
d'uso
urbanistica,
b i ti o aii
valori di fondo naturali.
I materiali da scavo sono utilizzabili per reinterri, riempimenti, rimodellazioni,
ripascimenti interventi in mare,
ripascimenti,
mare miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di
ripristini e miglioramenti ambientali, per rilevati, per sottofondi e nel corso di processi
di produzione industriale in sostituzione dei materiali di cava:
‐ se la concentrazione di inquinanti rientra nei limiti di cui alla colonna A,
A in qualsiasi
sito a prescindere dalla sua destinazione;
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‐ se la concentrazione di inquinanti è compresa fra i limiti di cui alle colonne A e B, in siti a
d
destinazione
produttiva
d
(
(commerciale
l e industriale).
d
l )
Per i materiali provenienti da dragaggi marini, da alvei e quant'altro, e nei casi in cui si effettuino
ripascimenti ed interventi in mare, si dovrà tenere conto della normativa previgente in materia,
ovvero ll'art.
art. 5, comma 11
11‐bis,
bis, della legge n. 84 del 1994 e s.m.i.
A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, nel caso in cui il materiale da scavo
venga utilizzato per nuove attività di riempimenti e reinterri, ad esempio ritombamento di cave, in
condizioni di falda affiorante o subaffiorante, al fine di salvaguardare le acque sotterranee ed
assicurare
i
un elevato
l
grado
d di tutela
l ambientale
bi
l sii dovrà
d à utilizzare
ili
d l fondo
dal
f d sino
i alla
ll quota di
massima escursione della falda più un metro di franco materiale da scavo per il quale sia stato
verificato il rispetto dei limiti di cui alla colonna A della Tabella 1, allegato 5, al Titolo V, parte IV,
del decreto legislativo n. 152
5 del 2006
006 e s.m.i. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti dei
procedimenti di bonifica già avviati, ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e
s.m.i., al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento.
Per ritombamenti e reinterri pregressi rispetto all'entrata in vigore del presente Regolamento, in
condizioni
di i i di falda
f ld affiorante
ffi
t e subaffiorante
b ffi
t non sii applica
li quanto
t descritto
d
itt nell paragrafo
f
precedente.
Il riutilizzo in impianti industriali dei materiali da scavo in cui la concentrazione di inquinanti è
compresa
p
tra i limiti di cui alle colonne A e B Tabella 1 allegato
g
5,, al Titolo V p
parte IV del decreto
legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. è possibile solo nel caso in cui il processo industriale di
destinazione preveda la produzione di prodotti o manufatti merceologicamente ben distinti dai
materiali da scavo, che comporti la sostanziale modifica delle loro caratteristiche chimico‐fisiche
i i i li
iniziali.
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Qualora si rilevi il superamento di uno o più limiti di cui alle colonne A e B
Tabella 1 allegato 5, al Titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006
e s.m.i., è fatta salva la possibilità del proponente di dimostrare, anche
avvalendosi di analisi e studi p
pregressi
g
ggià valutati dagli
g Enti, che tali
superamenti sono dovuti a caratteristiche naturali del terreno o da fenomeni
naturali e che di conseguenza le concentrazioni misurate sono relative a valori
di fondo naturale.
In tale ipotesi, l'utilizzo dei materiali da scavo sarà consentito nell'ambito dello
stesso sito di produzione o in altro sito diverso rispetto a quello di produzione,
solo a condizione che non vi sia un peggioramento della qualità del sito di
destinazione e che tale sito sia nel medesimo ambito territoriale di quello di
produzione per il quale è stato verificato che il superamento dei limiti è
d t a fondo
dovuto
f d naturale.
t l
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Allegato 5
Allegato
5
Piano di utilizzo
(Articolo 5)
Il Piano
Pi
di Utilizzo
Utili
i di che
indica
h i materiali
t i li da
d scavo derivanti
d i ti dalla
d ll realizzazione
li
i
di opere o
attività manutentive di cui all'art. 1, comma 1 lettera a) del presente Regolamento
saranno utilizzate, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di
utilizzazione da parte del produttore o di terzi purché esplicitamente indicato.
utilizzazione,
indicato
Il Piano di Utilizzo deve definire:
1. ubicazione dei siti di produzione dei materiali da scavo con l'indicazione dei relativi
volumi in banco suddivisi nelle diverse litologie;
2. ubicazione dei siti di utilizzo e individuazione dei processi industriali di impiego dei
materiali da scavo con l'indicazione dei relativi volumi di utilizzo suddivisi nelle diverse
tipologie e sulla base della provenienza dai vari siti di produzione. I siti e i processi
industriali di impiego possono essere alternativi tra loro;
3. operazioni di normale pratica industriale finalizzate a migliorare le caratteristiche
merceologiche,
g
, tecniche e p
prestazionali dei materiali da scavo p
per il loro utilizzo,, con
riferimento a quanto indicato all'allegato 3;
4. modalità di esecuzione e risultanze della caratterizzazione ambientale dei materiali
da scavo eseguita in fase progettuale, indicando in particolare:
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‐ i risultati dell'indagine conoscitiva dell'area di intervento (fonti bibliografiche, studi
pregressi,i fonti
f ti cartografiche,
t
fi h ecc)) con particolare
ti l
attenzione
tt i
alle
ll attività
tti ità antropiche
t i h
svolte nel sito o di caratteristiche naturali dei siti che possono comportare la presenza
di materiali con sostanze specifiche;
‐ le modalità di campionamento,
campionamento preparazione dei campioni ed analisi con indicazione
del set dei parametri analitici considerati che tenga conto della composizione naturale
dei materiali da scavo, delle attività antropiche pregresse svolte nel sito di produzione
e delle tecniche di scavo che si prevede di adottare e che comunque espliciti quanto
indicato agli allegati 2 e 4 del presente Regolamento;
‐ indicazione della necessità o meno di ulteriori approfondimenti in corso d'opera e dei
relativi criteri generali da eseguirsi secondo quanto indicato nell
nell'allegato
allegato 8, parte a);
5. ubicazione delle eventuali siti di deposito intermedio in attesa di utilizzo, anche
alternative tra loro con l'indicazione dei tempi di deposito;
6. individuazione dei p
percorsi p
previsti p
per il trasporto
p
materiale da scavo tra le diverse
aree impiegate nel processo di gestione (siti di produzione, aree di caratterizzazione,
aree di deposito in attesa di utilizzo, siti di utilizzo e processi industriali di impiego) ed
indicazione delle modalità di trasporto previste (a mezzo strada, ferrovia, slurrydotto,
nastro trasportatore, ecc.). Al fine di esplicitare quanto richiesto il Piano di Utilizzo
deve avere, anche in riferimento alla caratterizzazione dei materiali da scavo, i seguenti
elementi per tutte i siti interessati dalla produzione alla destinazione, ivi comprese
aree temporanee, viabilità, ecc:
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1. inquadramento territoriale
a)) denominazione
d
i i
d i siti,
dei
iti desunta
d
t dalla
d ll toponomastica
t
ti del
d l luogo;
l
b) ubicazione dei siti (comune, via, numero civico se presente);
c) estremi cartografici da Carta Tecnica Regionale (CTR);
d) corografia (preferibilmente scala 1:5.000);
1:5 000);
e) planimetrie con impianti, sottoservizi sia presenti che smantellati e da realizzare
(preferibilmente scala 1:5.000);
2 inquadramento urbanistico:
2.
2.1 Individuazione della destinazione d'uso urbanistica attuale e futura, con allegata
cartografia da strumento urbanistico vigente;
3. Inquadramento geologico ed idrogeologico:
3.1 descrizione del contesto geologico della zona, anche mediante l'utilizzo di
informazioni derivanti da pregresse relazioni geologiche e geotecniche;
3.2 ricostruzione stratigrafica
g
del suolo/sottosuolo,
/
, mediante l'utilizzo dei risultati di
eventuali indagini geognostiche e geofisiche già attuate. I riporti se presenti dovranno
essere evidenziati nella ricostruzione stratigrafica del suolo/sottosuolo;
3.3 descrizione del contesto idrogeologico della zona (presenza o meno di acquiferi e
loro tipologia) anche mediante indagini pregresse;
3.4 livelli piezometrici degli acquiferi principali, direzione di flusso, con eventuale
ubicazione dei pozzi e piezometri se presenti (cartografia preferibilmente a scala
1:5.000);
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4. descrizione delle attività svolte sul sito:
4.1 uso pregresso del sito e cronistoria delle attività antropiche svolte sul sito;
4.2 definizione delle aree a maggiore possibilità di inquinamento e dei possibili
percorsi di migrazione;
4.3 identificazione delle possibili sostanze presenti;
4.4 risultati di eventuali pregresse indagini ambientali e relative analisi chimiche
fi i h
fisiche;
5. piano di campionamento e analisi;
5.1 descrizione delle indagini svolte e delle modalità di esecuzione;
5 2 localizzazione
5.2
l li
i
d i punti
dei
ti mediante
di t planimetrie;
l i ti
5.3 elenco delle sostanze da ricercare come dettagliato nell'allegato 4;
5.4 descrizione delle metodiche analitiche e dei relativi limiti di quantificazione.
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Allegato 6
[Documento di trasporto]
Allegato 7
[ i hi
[Dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.)]
i
di
ili
(
)]
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Allegato 8
g
Procedure di campionamento in fase esecutiva e per i controlli e le ispezioni
(Articolo 14)
La caratterizzazione ambientale potrà essere eseguita in corso d'opera solo nel caso in cui sia
comprovata l'impossibilità di eseguire un'indagine ambientale propedeutica alla realizzazione
dell'opera da cui deriva la produzione dei materiali da scavo; nel Piano di Utilizzo dovranno essere
indicati i criteri generali di esecuzione.
Qualora si faccia ricorso a metodologie di scavo in grado di determinare una potenziale
contaminazione dei materiali da scavo, questi dovranno essere ricaratterizzati durante
l'esecuzione dell'opera.
Parte A: caratterizzazione dei materiali da scavo in corso d'opera ‐ verifiche da parte
dell'esecutore
Le attività di campionamento durante l'esecuzione dell'opera possono essere condotte a cura
dell'esecutore, in base alle specifiche esigenze operative e logistiche della cantierizzazione, in una
delle seguenti modalità:
‐ su cumuli all'interno di opportune aree di caratterizzazione;
‐ direttamente sull'area di scavo e/o sul fronte di avanzamento;
‐ sul fondo o sulle pareti di corpi idrici superficiali;
‐ nell'intera area di intervento.
Indipendentemente dalle modalità di campionamento adottate, il trattamento dei campioni ai fine
della loro caratterizzazione analitica, il set analitico, le metodologie di analisi, i limiti di riferimenti
ai fini di riutilizzo,
riutilizzo devono essere conformi a quanto indicato negli Allegati 2 e 4
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Caratterizzazione su cumuli
Le piazzole di caratterizzazione dovranno essere impermeabilizzate al fine di evitare
che i materiali non ancora caratterizzati entrino in contatto con la matrice suolo. Tali
aree dovranno avere superficie e volumetria sufficiente a garantire il tempo di
permanenza necessario per l'effettuazione di campionamento ed analisi dei materiali
da scavo ivi depositate, come da Piano di Utilizzo.
Compatibilmente con le specifiche esigenze operative e logistiche della
cantierizzazione, le aree di caratterizzazione saranno ubicate preferibilmente in
prossimità delle aree di scavo e saranno opportunamente distinte e identificate con
adeguata segnaletica. Se le aree di cantiere presso il sito di produzione non
di
dispongono
di spazio
i sufficiente,
ffi i
l aree di caratterizzazione
le
i
i
potranno essere
predisposte in un'area esterna che può coincidere con le aree di utilizzo finale.
I materiali da scavo saranno disposti in cumuli nelle aree di caratterizzazione in
quantità
tità comprese tra
t 3.000
3 000 e 5.000
5 000 mc in
i funzione
f i
d ll' t
dell'eterogeneità
ità del
d l materiale
t i l e
dei risultati della caratterizzazione in fase progettuale.
Posto uguale a (n) il numero totale dei cumuli realizzabili dall'intera massa da
verificare il numero (m) dei cumuli da campionare è dato dalla seguente formula
verificare,
m = k n1/3
dove k=5 mentre i singoli m cumuli da campionare sono scelti in modo casuale. Il
campo di validità della formula è n>m,
n>m al di fuori di detto campo
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Qualora
Q
l
previsto,
i t il campionamento
i
t suii cumulili è effettuato
ff tt t sull materiale
t i l tal
t l quale,
l in
i
modo da ottenere un campione rappresentativo secondo la norma UNI 10802.
Salvo evidenze organolettiche per le quali si può disporre un campionamento
puntuale ogni singolo cumulo dovrà essere caratterizzato in modo da prelevare
puntuale,
almeno 8 campioni elementari, di cui 4 in profondità e 4 in superficie, al fine di
ottenere un campione composito che, per quartatura, darà il campione finale da
sottoporre ad analisi chimica.
chimica
Oltre ai cumuli individuati con il metodo su esposto sarà sottoposto a caratterizzazione
il primo cumulo prodotto e, successivamente, ogni qual volta si verifichino variazioni
del processo di produzione, della litologia dei materiali e nei casi in cui si riscontrino
evidenze di potenziale contaminazione.
Altri criteri possono essere adottati in considerazione delle specifiche esigenze
operative
p
e logistiche
g
della cantierizzazione,, a condizione che il livello di
caratterizzazione dei materiali da scavo sia almeno pari a quello che si otterrebbe con
l'applicazione del criterio sopra esposto.
Le modalità di gestione dei cumuli dovranno garantirne la stabilità, l'assenza di
erosione da parte delle acque e la dispersione in atmosfera di polveri, ai fini anche
della salvaguardia dell'igiene e della salute umana, nonché della sicurezza sui luoghi di
lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008.
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Caratterizzazione sull'area di scavo o sul fronte di avanzamento
La caratterizzazione sull'area di scavo o sul fronte di avanzamento si eseguirà in
occasione dell'inizio dello scavo, ogni qual volta si verifichino variazioni del processo di
produzione o della litologia dei materiali da scavo e nei casi in cui si riscontrino
evidenze di potenziale contaminazione.
Si forniscono nel seguito dei criteri di caratterizzazione sull'area di scavo e sul fronte di
avanzamento, tuttavia altri criteri ovvero modifiche ai criteri sotto esposti, possono
essere adottati in considerazione delle specifiche esigenze operative e logistiche della
cantierizzazione, a condizione che il livello di caratterizzazione dei materiali da scavo
sia almeno pari a quello che si otterrebbe con l'applicazione dei criteri sotto indicati.
La caratterizzazione
i
i
sull fronte
f
di avanzamento va eseguita
i indicativamente
i di i
ognii 500
00 m
di avanzamento del fronte della galleria ed in ogni caso in occasione dell'inizio dello
scavo della galleria, ogni qual volta si verifichino variazioni del processo di produzione
o della
d ll litologia
lit l i dei
d i materiali
t i li scavati,
ti e neii casii in
i cuii sii riscontrino
i
ti
evidenze
id
di
potenziale contaminazione.
Il campione medio sarà ottenuto da sondaggi in avanzamento ovvero dal materiale
appena scavato dal fronte di avanzamento.
avanzamento In quest
quest'ultimo
ultimo caso si preleveranno
almeno 8 campioni elementari, distribuiti uniformemente sulla superficie dello scavo,
al fine di ottenere un campione composito che, per quartatura, darà il campione finale
da sottoporre ad analisi chimica.
chimica
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Caratterizzazione
C
tt i
i
nell'intera
ll'i t
area di intervento
i t
t
Qualora in corso d'opera si decida di compiere una caratterizzazione areale, questa
dovrà essere eseguita secondo le modalità dettagliate negli Allegati 2 e 4.
Parte B: verifiche per i controlli e le ispezioni
Le attività di campionamento per i controlli e le ispezioni della corretta attuazione del
Piano di Utilizzo sono eseguiti dall'ARPA o APPA territorialmente competente e in
contraddittorio direttamente sull
sull'area
area di destinazione finale del materiale da scavo.
scavo
Le verifiche possono essere eseguite sia a completamento che durante la posa in opera
del materiale.
Sono utilizzati gli stessi criteri adottati per il controllo in corso d
d'opera.
opera. In particolare ai
fini della definizione della densità e della ubicazione dei punti di indagine, possono
essere adottate metodologie di campionamento sistematiche o casuali, la cui scelta
deve tener conto delle eventuali campagne
p g ggià eseguite
g
in fase di realizzazione.
Il numero di campioni deve essere valutato in funzione dell'ampiezza areale e verticale
da cui si produrranno i materiali da scavo oltre che della storia pregressa del sito di
provenienza.
Il numero di punti d'indagine non sarà mai inferiore a tre e, in base alle dimensioni
dell'area di intervento, dovrà essere aumentato secondo il criterio esemplificativo di
riportato nella Tabella seguente:
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Dimensione dell'area
Inferiore a quadri
Tra 2.500 e quadri
Oltre i quadri
Punti di prelievo
Minimo 3
3 + 1 ogni quadri
7 + 1 ogni quadri eccedenti
La profondità di indagine sarà determinata in base alle profondità del sito di riutilizzo.
riutilizzo I
campioni da sottoporre ad analisi chimiche saranno:
‐ campione 1: da 0 a 1 m dal piano campagna;
‐ campione 2: nella zona intermedia;
‐ campione 3: nella zona di posa in prossimità del piano di imposta del materiale da
scavo (già piano campagna).
In ggenere i campioni
p
volti all'individuazione dei requisiti
q
ambientali dei materiali p
posti
in opera devono essere prelevati come campioni compositi per ogni scavo esplorativo
o sondaggio in relazione alla tipologia ed agli orizzonti individuati. Nel caso di scavo
esplorativo, al fine di considerare una rappresentatività media, si prospettano le
seguenti casistiche:
‐ campione composito di fondo scavo;
‐ campione composito su singola parete o campioni compositi su più pareti in relazione
agli orizzonti individuabili e/o variazioni laterali.
Nel caso di sondaggi a carotaggio ci si dovrà attenere alle specifiche di cui agli allegati
al Titolo V, alla Parte Quarta, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.
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Allegato 9
g
Materiali di riporto di origine antropica
[Articolo 1, comma 1, lettera c)]
I riporti di cui all'articolo 1 del presente Regolamento si configurano come orizzonti
stratigrafici costituiti da materiali di origine antropica, ossia derivanti da attività quali
attività di scavo, di demolizione edilizia, ecc, che si possono presentare variamente
frammisti al suolo e al sottosuolo.
In particolare, i riporti sono per lo più una miscela eterogenea di terreno naturale e di
materiali di origine antropica, anche di derivazione edilizio‐urbanistica pregressa che,
utilizzati nel corso dei secoli per successivi riempimenti e livellamenti del terreno, si
sono stratificati
ifi i e sedimentati
di
i nell suolo
l fino
fi a profondità
f di à variabili
i bili e che,
h compattandosi
d i
con il terreno naturale, si sono assestati determinando un nuovo orizzonte
stratigrafico. I materiali da riporto sono stati impiegati per attività quali
rimodellamento
i d ll
t morfologico,
f l i recupero ambientale,
bi t l formazione
f
i
di rilevati
il ti e sottofondi
tt f di
stradali, realizzazione di massicciate ferroviarie e aeroportuali, riempimenti e colmate,
nonché formazione di terrapieni.
Ai fini del presente regolamento,
regolamento i materiali di origine antropica che si possono
riscontrare nei riporti, qualora frammisti al terreno naturale nella quantità massima del
20%, sono indicativamente identificabili con le seguenti tipologie di materiali: materiali
litoidi pietrisco tolto d
litoidi,
d'opera
opera, calcestruzzi,
calcestruzzi laterizi,
laterizi prodotti ceramici,
ceramici intonaci.
intonaci
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Allegato 2 Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo: Il ruolo del geologo
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7. Legge 9 agosto 2013, n. 98 Conversione, con modificazioni, del decreto legge
21 giugno 2013, n. 69. Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia
Art. 41‐bis. Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo
1. In relazione a quanto disposto dall’articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dal
regolamento di cui al decreto del Ministro dell
dell’ambiente
ambiente e della tutela del territorio e
del mare 10 agosto 2012, n. 161, i materiali da scavo di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera b), del citato regolamento, prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in
base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all
all’articolo
articolo 184
184‐bis
bis del decreto
legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, se il produttore dimostra:
a) che è certa la destinazione all’utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli
produttivi determinati;;
p
b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti
ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni
soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell’allegato 5 alla
parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche
delle matrici ambientali e alla destinazione d’uso urbanistica del sito di
destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o
indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;
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c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l’utilizzo non
determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle
emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime;
d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da
scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali
e di cantiere.
2. Il proponente o il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 1
tramite dichiarazione
d h
resa all’Agenzia
ll’
regionale
l per la
l protezione ambientale
b
l ai sensi
e per gli effetti del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, precisando le
quantità destinate all’utilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per l’utilizzo, che
non possono comunque superare un anno dalla
d ll data
d t di produzione,
d i
salvo
l il caso in
i
cui l’opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine
di esecuzione superiore. Le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in
conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico‐sanitaria.
igienico sanitaria La modifica dei
requisiti e delle condizioni indicati nella dichiarazione di cui al primo periodo è
comunicata entro trenta giorni al comune del luogo di produzione.
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3. Il produttore deve, in ogni caso, confermare alle autorità di cui al comma 2,
territorialmente competenti
p
con riferimento al luogo
g di p
produzione e di utilizzo,,
che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni
comunicate.
4. L’utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime
proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è
accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del
contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui
agli articoli 6 e 7‐bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e
successive modificazioni.
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5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai materiali da scavo
derivanti da attività ed opere non rientranti nel campo di applicazione del comma
2‐bis dell’articolo 184‐bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto
dal comma 2 dell’articolo 41 del presente decreto.
6. L’articolo 8‐bis del decreto‐legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è abrogato.
7 L’
7.
L’articolo
ti l 1 del
d l regolamento
l
t di cuii all decreto
d
t del
d l Ministro
Mi i t dell’ambiente
d ll’ bi t e della
d ll
tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, recante la disciplina
dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo, nel definire al comma 1, lettera b), i
materiali da scavo integra,
integra a tutti gli effetti,
effetti le corrispondenti disposizioni del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
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