FOGLIO INFORMATIVO Data release 1/01/2015 N° release 0038 Pagina 1 di 8 APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE INFORMAZIONI SULLA BANCA Denominazione BANCA CARIM – Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A. Sede legale: P.za Ferrari 15 – 47921 Rimini Nr. di iscriz. Albo delle banche 5175.5.0 Codice ABI 06285 Nr. di telefono 0541-701.111 Nr. Fax 0541-701.337 Sito Internet www.bancacarim.it Indirizzo di posta elettronica: [email protected] OFFERTA FUORI SEDE – SOGGETTO COLLOCATORE: Nome e Cognome ___________________________________________________________ Qualifica _____________________________ Indirizzo _____________________________ Nr. Telefonico _________________________ E-mail _______________________________ Eventuale Albo a cui il soggetto è iscritto ______________________ N° Iscrizione _______ COS’E’ L’APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE Con l’affidamento in conto corrente la Banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente fino ad una cifra concordata, oltre la disponibilità. Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l’emissione di assegni bancari), in una o più volte, questa somma e può con successivi versamenti, nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità di credito (cfr. anche il foglio informativo relativo al conto corrente). La Banca può rifiutare di eseguire operazioni disposte dal Cliente qualora esse comportino l’utilizzo dell’affidamento oltre l’importo concesso. Il saldo debitore oltre l’affidamento concesso si può determinare a seguito dell’addebito di disposizioni del Cliente autorizzate dalla Banca ad esempio carte di debito/credito, interessi, commissioni, spese, ecc.). Per il finanziamento la Banca potrà richiedere l’acquisizione della Garanzia del Fondo di Garanzia PMI, ai sensi della Legge 662/1996, attualmente gestito dalla Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale (MCC) in qualità di banca mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese che gestisce il Fondo. Per l’esatta definizione di PMI, dei settori economici ammessi, delle limitazioni agli investimenti materiali ed immateriali nonché delle altre operazioni si rimanda alle Disposizioni Operative reperibili sul sito internet del Fondo di Garanzia (www.fondidigaranzia.it). Informativa prevista ai sensi della disciplina della TRASPARENZA BANCARIA (cfr. Istruzioni di Vigilanza di Banca d’Italia) FOGLIO INFORMATIVO Data release 1/01/2015 N° release 0038 Pagina 2 di 8 APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE Principali rischi tipici (generici e specifici) Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto; variabilità del tasso di cambio, qualora l’apertura di credito sia utilizzabile in valuta estera (ad esempio, dollari USA). Per saperne di più: E’ possibile consultare la guida “Il credito ai consumatori in parole semplici”, che aiuta a orientarsi nella scelta. La guida è disponibile sul sito di Banca d’Italia (www.bancaditalia.it), oppure presso tutte le filiali di Banca Carim e sul sito www.bancacarim.it NFORMAZIONI SULLA BANCA RINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE CHE COS’È IL CONTOPCORRENTE PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE Di seguito vengono riepilogate suddivise in sezioni le condizioni economiche applicate al servizio. Coerentemente con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di trasparenza, le condizioni sono indicate nella misura massima se a favore della Banca e minima se a favore del Cliente. Quanto può costare il fido (TAEG) Affidamento di 1.500 euro utilizzato per intero dal momento della conclusione del contratto e per l'intera durata del medesimo. Essendo il contratto a tempo indeterminato la durata si ipotizza di tre mesi e la periodicità di liquidazione interessi su base trimestrale. 18,23% Per sapere quanto può costare il fido è necessario leggere il documento Informazioni europee di base sul credito ai consumatori. FIDI E SCONFINAMENTI per clientela classificata come “Consumatore” Fidi Tasso debitore annuo nominale somme utilizzate - con affidamenti fino a 5.000,00 € - Sconfinamenti extra-fido sulle con affidamenti superiori a 5.000,00 € 15,30% (pari al 16,2004% tenendo conto degli effetti della capitalizzazione) 13,50% (pari al 14,1989% tenendo conto degli effetti della capitalizzazione) Commissione messa a disposizione fondi Valore 0,50% dell’accordato (*) Modalità di applicazione Calcolata a livello di singola linea di credito in dietimi giornalieri Modalità di addebito Addebito cumulativo trimestrale Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate - con affidamenti fino a 5.000,00 € 15,30% (pari al 16,2004% tenendo conto degli effetti della capitalizzazione) - con affidamenti superiori a 5.000,00 € 13,50% (pari al 14,1989% tenendo conto degli effetti della capitalizzazione) Commissione di Istruttoria Veloce (CIV) Importo sconfinamento extra-fido: da € 100,01 Importo commissione € 45,00 Informativa prevista ai sensi della disciplina della TRASPARENZA BANCARIA (cfr. Istruzioni di Vigilanza di Banca d’Italia) FOGLIO INFORMATIVO Data release 1/01/2015 N° release 0038 Pagina 3 di 8 APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE Modalità di applicazione CIV Applicata a fronte di addebiti sui rapporti che determinano uno sconfinamento extrafido o accrescono l’ammontare di uno sconfinamento extra-fido esistente. La commissione di istruttoria veloce così come previsto dal DL n. 29/2012 convertito con modifiche nella L. n. 62/2012 non è dovuta per sconfinamenti fino a 500 euro, di durata non superiore a 7 giorni consecutivi di calendario e solo per uno sconfinamento a trimestre solare. Addebito cumulativo effettuato in sede di liquidazione periodica Non previste Modalità di addebito Altre spese Sconfinamenti in assenza di fido Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate fino a € 1.500,00 - oltre € 1.500,00 Commissione di Istruttoria Veloce (CIV) Importo sconfino in assenza di fido: da € 100,01 Modalità di applicazione CIV 22,00% (pari al 23,8824% tenendo conto degli effetti della capitalizzazione) 21,10% (pari al 22,8290% tenendo conto degli effetti della capitalizzazione) Importo commissione € 45,00 Applicata a fronte di addebiti sui rapporti che determinano sconfinamenti in assenza di fido di importo ovvero accrescono lo sconfinamento in assenza di fido medesimo. La commissione di istruttoria veloce così come previsto dal DL n. 29/2012 convertito con modifiche nella L. n. 62/2012 non è dovuta per sconfinamenti fino a 500 euro, di durata non superiore a 7 giorni consecutivi di calendario e solo per uno sconfinamento a trimestre solare. Addebito cumulativo effettuato in sede di liquidazione periodica Non previste Modalità di addebito Altre spese FIDI E SCONFINAMENTI per clientela classificata come “Non Consumatore” Fidi Tasso debitore annuo nominale somme utilizzate - con affidamenti fino a 5.000,00 € - sulle con affidamenti superiori a 5.000,00 € 15,30% (pari al 16,2004% tenendo conto degli effetti della capitalizzazione) 13,50% (pari al 14,1989% tenendo conto degli effetti della capitalizzazione) Commissione messa a disposizione fondi Informativa prevista ai sensi della disciplina della TRASPARENZA BANCARIA (cfr. Istruzioni di Vigilanza di Banca d’Italia) FOGLIO INFORMATIVO Data release 1/01/2015 N° release 0038 Pagina 4 di 8 APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE Valore Modalità di applicazione Modalità di addebito Altre spese Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate - con affidamenti fino a 5.000,00 € Sconfinamenti extra-fido - con affidamenti superiori a 5.000,00 € Importo commissione fino a € 5.000,00 da € 5.000,01 a € 10.000 da € 10.000,01 a € 30.000 € 45,00 € 150,00 € 200,00 Modalità di applicazione CIV Applicata a fronte di addebiti sui rapporti che determinano uno sconfinamento extrafido o accrescono l’ammontare di uno sconfinamento extra-fido esistente Addebito cumulativo effettuato in sede di liquidazione periodica Non previste Altre spese Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate fino a € 1.500,00 - 15,30% (pari al 16,2004% tenendo conto degli effetti della capitalizzazione) 13,50% (pari al 14,1989% tenendo conto degli effetti della capitalizzazione) Commissione di istruttoria veloce (CIV) Importo sconfinamento extra fido: Modalità di addebito Sconfinamenti in assenza di fido 0,50% dell’accordato (*) Calcolata a livello di singola linea di credito in dietimi giornalieri Addebito cumulativo trimestrale Non previste oltre € 1.500,00 Commissione di istruttoria veloce (CIV) 22,00% (pari al 23,8824% tenendo conto degli effetti della capitalizzazione) 21,10% (pari al 22,8290% tenendo conto degli effetti della capitalizzazione) Importo sconfino in assenza di fido: Importo commissione fino a € 5.000,00 da € 5.000,01 a € 10.000 da € 10.000,01 a € 30.000 € 45,00 € 150,00 € 200,00 Modalità di applicazione CIV Applicata a fronte di addebiti sui rapporti che determinano uno sconfinamento in assenza di fido o accrescono l’ammontare di uno sconfinamento in assenza di fido esistente Addebito cumulativo effettuato in sede di liquidazione periodica Non previste Modalità di addebito Altre spese ALTRE SPESE Commissioni e spese su conti affidati Informativa prevista ai sensi della disciplina della TRASPARENZA BANCARIA (cfr. Istruzioni di Vigilanza di Banca d’Italia) FOGLIO INFORMATIVO Data release 1/01/2015 N° release 0038 Pagina 5 di 8 APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE Recupero spese sostenute per accertamenti ipocatastali - Fino a 10 note consultate - Su ogni nota aggiuntiva consultata Commissione per recupero spese sostenute per richieste di informazioni creditizie (Visure camerali e dossier informativi) Costo garanzia del Fondo di Garanzia PMI (MCC legge 662/96) € 0,00 per ciascuna visura incremento di € 0,00 fino al costo effettivamente sostenuto per la visura € 0,00 per le persone fisiche € 0,00 per gli altri soggetti Gratuito Il costo, una tantum, viene sostenuto dalla Banca e non richiesto al cliente (*) (*) Tale costo varia a seconda della dimensione dell'impresa e della sua localizzazione e viene calcolato sul valore garantito. La commissione non è dovuta per le operazioni relative a: • Imprese a prevalente partecipazione femminile; • soggetti beneficiari finali ubicati nelle Zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 87.3.a) del Trattato CE per gli aiuti a finalità regionale; • soggetti beneficiari finali che sottoscrivono Contratti d'area o Patti territoriali • soggetti beneficiari finali operanti nel settore di cui alla classe Istat 1991 60.25; • soggetti beneficiari finali a valere sulla Riserva PON; • soggetti beneficiari finali a valere sulla Riserva POI e relative sottoriserve; Alle operazioni relative alle Microimprese si applica la commissione prevista per le operazioni relative alle piccole imprese ridotta del 50%. La commissione è altresì ridotta del 50% per le Partecipazioni e per i Prestiti partecipativi per i quali il tasso applicato per la parte fissa non è superiore al 75% del Costo di provvista. In caso di riduzione dell'importo effettivamente garantito, rinuncia o inefficacia dell'intervento del Fondo, la commissione dovuta è proporzionalmente ridotta. CAPITALIZZAZIONE Periodicità liquidazione interessi debitori Trimestrale Criterio di capitalizzazione In base all’anno civile (*) pari all’importo dei fidi accordati quali apertura di credito in conto corrente e smobilizzo crediti (nell’importo sono ricompresi gli eventuali aumenti temporanei concessi). Esempio di calcolo Commissione messa a disposizione fondi COMMISSIONE DI MESSA A DISPOSIZIONE FONDI Esempi di determinazione dell’importo, calcolato su un trimestre di 90 gg in base all’anno civile Applicazione su affidamento d’importo costante nel trimestre IMPORTO LINEA DI CREDITO ALIQUOTA DURATA IMPORTO DIF € 10.000,00 0,50% 90 gg € 49,32 Applicazione su affidamenti d’importo variabile nel trimestre IMPORTO LINEA DI CREDITO ALIQUOTA DURATA IMPORTO DIF € 10.000,00 0,50% 30 gg € 16,44 € 15.000,00 0,50% 25 gg € 20,55 € 10.000,00 0,50% 35 gg € 19,18 TOTALE 90 gg € 56,17 (**) pari all’importo massimo rilevato nel trimestre di riferimento per quanto riguarda gli affidamenti relativi ad apertura di credito in conto corrente, smobilizzo crediti, affidamenti per estero finanziario e commerciale e per rilascio di crediti di firma Italia (nell’importo sono ricompresi gli eventuali aumenti temporanei concessi). Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.bancacarim.it. Informativa prevista ai sensi della disciplina della TRASPARENZA BANCARIA (cfr. Istruzioni di Vigilanza di Banca d’Italia) FOGLIO INFORMATIVO Data release 1/01/2015 N° release 0038 Pagina 6 di 8 APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE Spese per rilascio certificazioni, dichiarazioni, duplicati e ricerche CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI Oggetto della richiesta Costo unitario Attestati per certificazione di bilancio € 150,00 Capacità finanziaria € 60,00 Capacità finanziaria per Estero € 60,00 Lettere liberatorie € 30,00 Certificazione rapporti e garanzie € 30,00 Competenze liquidate anni precedenti € 20,00 Rapporti nella pratica di successione € 25,00 per rapporto COPIE FOTOSTATICHE DI ASSEGNI € 7,50 Per tutte le richieste di documentazione non espressamente regolate dagli specifici Fogli Informativi relativi ai singoli prodotti/servizi, si applicano le seguenti spese: DUPLICATI Copie fotostatiche di documenti € 6,50 RICERCHE Informazioni ed accesso dei Clienti a documentazioni, indagini, rilevamenti, constatazioni, ecc. € 30,00 per ogni ora occupata dall’impiegato addetto (min. € 15,00) RECESSO E RECLAMI Recesso dal contratto La Banca può recedere, ridurre o sospendere in qualsiasi momento, senza preavviso, l'apertura di credito concessa al Cliente, anche se a tempo determinato, con immediata comunicazione scritta al Cliente. Se il Cliente è un Consumatore, la Banca può recedere in qualsiasi momento senza preavviso, l’apertura di credito concessa, anche se a tempo determinato, solo in presenza di un giustificato motivo. Per il pagamento di quanto dovuto la Banca dà al Cliente preavviso non inferiore a un giorno e, in caso di consumatore, con preavviso non inferiore a cinque giorni, a mezzo di lettera raccomandata. La Banca può recedere immediatamente senza preavviso, se il Cliente si rende inadempiente ad una qualsiasi delle obbligazioni di cui al presente contratto nonché nelle ipotesi di cui all'art. 1186 c.c., o al prodursi di eventi che incidono negativamente sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria o economica, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito. Il Cliente può esercitare in qualsiasi momento l’immediato recesso da questo contratto, con contestuale rimborso e/o restituzione alla Banca di tutto quanto dovuto in ragione dell’adempimento delle obbligazioni assunte. In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso. Tempi massimi di chiusura Informativa prevista ai sensi della disciplina della TRASPARENZA BANCARIA (cfr. Istruzioni di Vigilanza di Banca d’Italia) FOGLIO INFORMATIVO Data release 1/01/2015 N° release 0038 Pagina 7 di 8 APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE A fronte della richiesta del Cliente di estinzione del conto corrente, qualora non siano presenti servizi collegati, la Banca si impegna a dar corso alla richiesta entro massimo 15 giorni lavorativi. Reclami • Il Cliente può presentare reclamo alla Banca: con consegna agli sportelli delle Filiali della Banca; a mezzo posta ordinaria o raccomandata, all’indirizzo: BANCA CARIM Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A. SEDE CENTRALE – U.O. Customer Care e Reclami Oggetto "Reclamo" P.zza Ferrari 15 – 47921 Rimini RN tramite posta elettronica all’indirizzo: [email protected]; tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: [email protected]; tramite fax al numero 0541-701.294. • La Banca è tenuta a rispondere entro 30 giorni dal ricevimento nel caso di reclamo relativo ad operazioni e servizi bancari e finanziari ovvero entro 90 giorni nel caso di reclamo relativo ai servizi e alle attività di investimento. • Se non è soddisfatto dalla risposta della Banca o se non ha avuto risposta entro i termini di cui sopra, prima di ricorrere al giudice, il Cliente, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (A.B.F.). Per sapere come rivolgersi all’arbitro si può: consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it; rivolgersi alle sedi dell’A.B.F. (i) Segreteria tecnica del Collegio di Milano, Via Cordusio, 5 - 20123 Milano (Telefono: 02-724241); (ii) Segreteria tecnica del Collegio di Roma, Via Venti Settembre, 97/e - 00187 Roma (Telefono: 06-47921); (iii) Segreteria tecnica del Collegio di Napoli, Via Miguel Cervantes, 71 - 80133 Napoli (Telefono: 081-7975111); chiedere alla Banca; chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia. • Prima di far ricorso all’Autorità Giudiziaria, il Cliente e la Banca possono rivolgersi a: l’Organismo di conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo Regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it ; oppure un altro Organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. LEGENDA Corrispettivo per il servizio di messa a disposizione dei fondi mediante concessione di Commissione per la messa a affidamenti in conto corrente, in qualsiasi forma tecnica utilizzabili. La commissione è dovuta disposizione dei fondi (DIF) indipendentemente dall’effettivo utilizzo e/o prelevamento dei fondi da parte del cliente. Commissione per Corrispettivo a fronte di utilizzi a debito (per saldo liquido) oltre il limite del fido concesso. sconfinamento su conto La commissione è applicata con periodicità trimestrale affidato Commissione di Istruttoria La Commissione di Istruttoria Veloce è dovuta ogni volta che viene registrato un movimento veloce che genera, in caso di conto creditore, un saldo a debito, e in caso di conto affidato, un utilizzo oltre il limite del fido. Informativa prevista ai sensi della disciplina della TRASPARENZA BANCARIA (cfr. Istruzioni di Vigilanza di Banca d’Italia) FOGLIO INFORMATIVO Data release 1/01/2015 N° release 0038 Pagina 8 di 8 APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE Compensazione Giustificato motivo Informativa Precontrattuale Periodicità di capitalizzazione Saldo contabile Saldo disponibile Rappresenta l’estinzione, tra due soggetti, di due debiti reciproci: è legale se si tratta di debiti ugualmente determinati nel loro ammontare ed esigibili. E’ volontaria nel caso in cui le parti concordano di procedere alla compensazione dei debiti reciproci anche se non ricorrono le condizioni della compensazione legale. Evento di ordine generale che comporta per la Banca la necessità di modificare determinate clausole contrattuali e/o condizioni economiche applicate. Si tratta di un documento previsto dalla normativa sulla Trasparenza Bancaria che rappresenta un esemplare del contratto idoneo per la stipula che i clienti possono richiedere alle banche. Periodo al quale si riferisce il calcolo degli interessi creditori e debitori e delle spese di liquidazione. Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle scritture dare/avere in cui sono compresi importi non ancora giunti a maturazione Giacenza sul conto corrente che può essere effettivamente utilizzata Spese di liquidazione interessi Comprende le spese collegate al conteggio trimestrale degli interessi debitori debitori n.b. non cumulano con eventuali spese per il conteggio di interessi creditori Tasso debitore Tasso Effettivo Globale Medio Visura camerale Visura ipotecaria e visura catastale FONDO NAZIONALE DI GARANZIA PER LE PMI EX LEGGE 662/96I Tasso nominale annuo con la capitalizzazione trimestrale utilizzato per il calcolo degli interessi debitori, ovvero a favore della Banca. Media aritmetica dei tassi applicate alle singole operazioni dalle Banche e dagli intermediari finanziari, rilevato trimestralmente con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2 della Legge 108/1996 (legge sull’usura). Documento che fornisce informazioni su qualunque impresa italiana, individuale o collettiva, iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso le Camere di Commercio Italiane (una per ogni provincia). La visura catastale è un documento, rilasciato dall'Agenzia del Territorio (Catasto), che identifica un bene immobile o un terreno sito sul territorio nazionale. La visura identifica la posizione di un immobile sul territorio di uno specifico Comune, e ne definisce categoria (abitazione o ufficio, negozio, ecc.), classe e consistenza (superficie netta e la superficie lorda). La visura ipotecaria consente di accertare la titolarità di un immobile e la presenza di ipoteche, pignoramenti e altri tipi di gravami sull'immobile stesso. È possibile verificare: i contratti di vendita e di acquisto (ricerca nominativa o per dati catastali dell'immobile), l'accensione di mutui o di ipoteche a carico di determinati beni immobili e i passaggi di proprietà avvenuti attraverso dichiarazione di successione. ll Fondo Nazionale di Garanzia, ex legge 662/96, è un fondo patrimoniale costituito dallo Stato Italiano e gestito da Banca del Mezzogiorno - Medio CreditoCentrale,quale banca mandataria di un RTI, che fornisce garanzie di primo grado escutibili a prima richiesta per il sistema bancario al fine di agevolare l'accesso al credito delle MICRO PICCOLE E MEDIE imprese economicamente e finanziariamente sane. Le finalità cui sono destinati i finanziamenti possono essere diverse: investimenti, scorte, ecc La garanzia viene prestata dal Fondo sulla base di un sistema di valutazione riferito a dati oggettivi; la sua presenza facilita l'accesso al credito da parte dell'Impresa ma per la Banca rimane un elemento accessorio e pertanto, indipendentemente da cio', viene effettuata la consueta valutazione del possibile rientro dei capitali prestati. La garanzia concessa dallo Stato non è gratuita, il costo varia a seconda della dimensione dell'impresa e della sua localizzazione e viene calcolato sul valore garantito una tantum (5) Informativa prevista ai sensi della disciplina della TRASPARENZA BANCARIA (cfr. Istruzioni di Vigilanza di Banca d’Italia)
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