APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

FOGLIO INFORMATIVO
Data release 1/01/2015
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APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Denominazione
BANCA CARIM – Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A.
Sede legale:
P.za Ferrari 15 – 47921 Rimini
Nr. di iscriz. Albo delle banche
5175.5.0
Codice ABI
06285
Nr. di telefono
0541-701.111
Nr. Fax
0541-701.337
Sito Internet
www.bancacarim.it
Indirizzo di posta elettronica:
[email protected]
OFFERTA FUORI SEDE – SOGGETTO COLLOCATORE:
Nome e Cognome ___________________________________________________________
Qualifica _____________________________ Indirizzo _____________________________
Nr. Telefonico _________________________ E-mail _______________________________
Eventuale Albo a cui il soggetto è iscritto ______________________ N° Iscrizione _______
COS’E’ L’APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE
Con l’affidamento in conto corrente la Banca mette a disposizione del cliente, a
tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la facoltà
di addebitare il conto corrente fino ad una cifra concordata, oltre la disponibilità.
Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l’emissione di
assegni bancari), in una o più volte, questa somma e può con successivi
versamenti, nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità di credito
(cfr. anche il foglio informativo relativo al conto corrente).
La Banca può rifiutare di eseguire operazioni disposte dal Cliente qualora esse
comportino l’utilizzo dell’affidamento oltre l’importo concesso. Il saldo debitore oltre
l’affidamento concesso si può determinare a seguito dell’addebito di disposizioni del
Cliente autorizzate dalla Banca ad esempio carte di debito/credito, interessi,
commissioni, spese, ecc.).
Per il finanziamento la Banca potrà richiedere l’acquisizione della Garanzia del Fondo
di Garanzia PMI, ai sensi della Legge 662/1996, attualmente gestito dalla Banca del
Mezzogiorno - MedioCredito Centrale (MCC) in qualità di banca mandataria del
raggruppamento temporaneo di imprese che gestisce il Fondo.
Per l’esatta definizione di PMI, dei settori economici ammessi, delle limitazioni agli
investimenti materiali ed immateriali nonché delle altre operazioni si rimanda alle
Disposizioni Operative reperibili sul sito internet del Fondo di Garanzia
(www.fondidigaranzia.it).
Informativa prevista ai sensi della disciplina della TRASPARENZA BANCARIA (cfr. Istruzioni di Vigilanza di Banca d’Italia)
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Principali rischi tipici (generici e specifici)
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed
altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
variabilità del tasso di cambio, qualora l’apertura di credito sia utilizzabile in
valuta estera (ad esempio, dollari USA).
Per saperne di più:
E’ possibile consultare la guida “Il credito ai consumatori in parole semplici”,
che aiuta a orientarsi nella scelta. La guida è disponibile sul sito di Banca d’Italia
(www.bancaditalia.it), oppure presso tutte le filiali di Banca Carim e sul sito
www.bancacarim.it
NFORMAZIONI SULLA BANCA
RINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
CHE COS’È IL CONTOPCORRENTE
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
Di seguito vengono riepilogate suddivise in sezioni le condizioni economiche
applicate al servizio. Coerentemente con quanto previsto dalla vigente normativa in
materia di trasparenza, le condizioni sono indicate nella misura massima se a
favore della Banca e minima se a favore del Cliente.
Quanto può costare il fido (TAEG)
Affidamento di 1.500 euro utilizzato per intero dal momento della
conclusione del contratto e per l'intera durata del medesimo. Essendo il
contratto a tempo indeterminato la durata si ipotizza di tre mesi e la
periodicità di liquidazione interessi su base trimestrale.
18,23%
Per sapere quanto può costare il fido è necessario leggere il documento Informazioni europee di base sul
credito ai consumatori.
FIDI E SCONFINAMENTI per clientela classificata come “Consumatore”
Fidi
Tasso debitore annuo nominale
somme utilizzate
- con affidamenti fino a 5.000,00 €
-
Sconfinamenti
extra-fido
sulle
con affidamenti superiori a 5.000,00 €
15,30% (pari al 16,2004%
tenendo conto degli effetti
della capitalizzazione)
13,50% (pari al 14,1989%
tenendo conto degli effetti
della capitalizzazione)
Commissione messa a disposizione fondi
Valore
0,50% dell’accordato (*)
Modalità di applicazione
Calcolata a livello di singola
linea di credito in dietimi
giornalieri
Modalità di addebito
Addebito cumulativo
trimestrale
Tasso debitore annuo nominale sulle somme
utilizzate
- con affidamenti fino a 5.000,00 €
15,30% (pari al 16,2004%
tenendo conto degli effetti
della capitalizzazione)
- con affidamenti superiori a 5.000,00 €
13,50% (pari al 14,1989%
tenendo conto degli effetti
della capitalizzazione)
Commissione di Istruttoria Veloce (CIV)
Importo sconfinamento extra-fido:
da € 100,01
Importo commissione
€ 45,00
Informativa prevista ai sensi della disciplina della TRASPARENZA BANCARIA (cfr. Istruzioni di Vigilanza di Banca d’Italia)
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Modalità di applicazione CIV
Applicata a fronte di addebiti
sui rapporti che determinano
uno sconfinamento extrafido
o
accrescono
l’ammontare
di
uno
sconfinamento
extra-fido
esistente.
La commissione di istruttoria
veloce così come previsto
dal DL n. 29/2012 convertito
con modifiche nella L. n.
62/2012 non è dovuta per
sconfinamenti fino a 500
euro,
di
durata
non
superiore
a
7
giorni
consecutivi di calendario e
solo per uno sconfinamento
a trimestre solare.
Addebito
cumulativo
effettuato
in
sede
di
liquidazione periodica
Non previste
Modalità di addebito
Altre spese
Sconfinamenti in
assenza di fido
Tasso debitore annuo nominale sulle somme
utilizzate
fino a € 1.500,00
-
oltre € 1.500,00
Commissione di Istruttoria Veloce (CIV)
Importo sconfino in assenza di fido:
da € 100,01
Modalità di applicazione CIV
22,00% (pari al 23,8824%
tenendo conto degli effetti
della capitalizzazione)
21,10% (pari al 22,8290%
tenendo conto degli effetti
della capitalizzazione)
Importo commissione
€ 45,00
Applicata a fronte di addebiti
sui rapporti che determinano
sconfinamenti in assenza di
fido di
importo ovvero
accrescono lo sconfinamento
in assenza di fido medesimo.
La
commissione
di
istruttoria veloce così come
previsto dal DL n. 29/2012
convertito con modifiche
nella L. n. 62/2012 non è
dovuta per sconfinamenti
fino a 500 euro, di durata
non superiore a 7 giorni
consecutivi di calendario e
solo per uno sconfinamento
a trimestre solare.
Addebito
cumulativo
effettuato
in
sede
di
liquidazione periodica
Non previste
Modalità di addebito
Altre spese
FIDI E SCONFINAMENTI per clientela classificata come “Non Consumatore”
Fidi
Tasso debitore annuo nominale
somme utilizzate
- con affidamenti fino a 5.000,00 €
-
sulle
con affidamenti superiori a 5.000,00 €
15,30% (pari al 16,2004%
tenendo conto degli effetti
della capitalizzazione)
13,50% (pari al 14,1989%
tenendo conto degli effetti
della capitalizzazione)
Commissione messa a disposizione fondi
Informativa prevista ai sensi della disciplina della TRASPARENZA BANCARIA (cfr. Istruzioni di Vigilanza di Banca d’Italia)
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Valore
Modalità di applicazione
Modalità di addebito
Altre spese
Tasso debitore annuo nominale sulle somme
utilizzate
- con affidamenti fino a 5.000,00 €
Sconfinamenti
extra-fido
-
con affidamenti superiori a 5.000,00 €
Importo commissione
fino a € 5.000,00
da € 5.000,01 a € 10.000
da € 10.000,01 a € 30.000
€ 45,00
€ 150,00
€ 200,00
Modalità di applicazione CIV
Applicata a fronte di addebiti
sui rapporti che determinano
uno sconfinamento extrafido
o
accrescono
l’ammontare
di
uno
sconfinamento
extra-fido
esistente
Addebito
cumulativo
effettuato
in
sede
di
liquidazione periodica
Non previste
Altre spese
Tasso debitore annuo nominale sulle somme
utilizzate
fino a € 1.500,00
-
15,30% (pari al 16,2004%
tenendo conto degli effetti
della capitalizzazione)
13,50% (pari al 14,1989%
tenendo conto degli effetti
della capitalizzazione)
Commissione di istruttoria veloce (CIV)
Importo sconfinamento extra fido:
Modalità di addebito
Sconfinamenti in
assenza di fido
0,50% dell’accordato (*)
Calcolata a livello di singola
linea di credito in dietimi
giornalieri
Addebito cumulativo
trimestrale
Non previste
oltre € 1.500,00
Commissione di istruttoria veloce (CIV)
22,00% (pari al 23,8824%
tenendo conto degli effetti
della capitalizzazione)
21,10% (pari al 22,8290%
tenendo conto degli effetti
della capitalizzazione)
Importo sconfino in assenza di fido:
Importo commissione
fino a € 5.000,00
da € 5.000,01 a € 10.000
da € 10.000,01 a € 30.000
€ 45,00
€ 150,00
€ 200,00
Modalità di applicazione CIV
Applicata a fronte di addebiti
sui rapporti che determinano
uno
sconfinamento
in
assenza di fido o accrescono
l’ammontare
di
uno
sconfinamento in assenza di
fido esistente
Addebito
cumulativo
effettuato
in
sede
di
liquidazione periodica
Non previste
Modalità di addebito
Altre spese
ALTRE SPESE
Commissioni e spese su conti affidati
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Recupero spese sostenute per accertamenti ipocatastali
- Fino a 10 note consultate
- Su ogni nota aggiuntiva consultata
Commissione per recupero spese sostenute per richieste di
informazioni creditizie (Visure camerali e dossier
informativi)
Costo garanzia del Fondo di Garanzia PMI (MCC legge
662/96)
€ 0,00 per ciascuna visura
incremento di € 0,00 fino al costo
effettivamente sostenuto per la visura
€ 0,00 per le persone fisiche
€ 0,00 per gli altri soggetti
Gratuito
Il costo, una tantum, viene sostenuto
dalla Banca e non richiesto al cliente
(*)
(*) Tale costo varia a seconda della dimensione dell'impresa e della sua localizzazione e viene calcolato sul valore
garantito. La commissione non è dovuta per le operazioni relative a:
• Imprese a prevalente partecipazione femminile;
• soggetti beneficiari finali ubicati nelle Zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 87.3.a) del Trattato CE per gli aiuti
a finalità regionale;
• soggetti beneficiari finali che sottoscrivono Contratti d'area o Patti territoriali
• soggetti beneficiari finali operanti nel settore di cui alla classe Istat 1991 60.25;
• soggetti beneficiari finali a valere sulla Riserva PON;
• soggetti beneficiari finali a valere sulla Riserva POI e relative sottoriserve;
Alle operazioni relative alle Microimprese si applica la commissione prevista per le operazioni relative alle piccole
imprese ridotta del 50%.
La commissione è altresì ridotta del 50% per le Partecipazioni e per i Prestiti partecipativi per i quali il tasso applicato
per la parte fissa non è superiore al 75% del Costo di provvista.
In caso di riduzione dell'importo effettivamente garantito, rinuncia o inefficacia dell'intervento del Fondo, la
commissione dovuta è proporzionalmente ridotta.
CAPITALIZZAZIONE
Periodicità liquidazione interessi debitori
Trimestrale
Criterio di capitalizzazione
In base all’anno civile
(*) pari all’importo dei fidi accordati quali apertura di credito in conto corrente e smobilizzo crediti (nell’importo sono
ricompresi gli eventuali aumenti temporanei concessi).
Esempio di calcolo Commissione messa a disposizione fondi
COMMISSIONE DI MESSA A DISPOSIZIONE FONDI
Esempi di determinazione dell’importo,
calcolato su un trimestre di 90 gg in base all’anno civile
Applicazione su affidamento d’importo costante nel trimestre
IMPORTO LINEA DI CREDITO
ALIQUOTA
DURATA
IMPORTO DIF
€ 10.000,00
0,50%
90 gg
€ 49,32
Applicazione su affidamenti d’importo variabile nel trimestre
IMPORTO LINEA DI CREDITO
ALIQUOTA
DURATA
IMPORTO DIF
€ 10.000,00
0,50%
30 gg
€ 16,44
€ 15.000,00
0,50%
25 gg
€ 20,55
€ 10.000,00
0,50%
35 gg
€ 19,18
TOTALE
90 gg
€ 56,17
(**) pari all’importo massimo rilevato nel trimestre di riferimento per quanto riguarda gli affidamenti relativi ad
apertura di credito in conto corrente, smobilizzo crediti, affidamenti per estero finanziario e commerciale e per rilascio
di crediti di firma Italia (nell’importo sono ricompresi gli eventuali aumenti temporanei concessi).
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge
sull’usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto
corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca
www.bancacarim.it.
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ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE
Spese per rilascio certificazioni, dichiarazioni, duplicati e ricerche
CERTIFICAZIONI
E
DICHIARAZIONI
Oggetto della richiesta
Costo unitario
Attestati per certificazione di bilancio
€ 150,00
Capacità finanziaria
€ 60,00
Capacità finanziaria per Estero
€ 60,00
Lettere liberatorie
€ 30,00
Certificazione rapporti e garanzie
€ 30,00
Competenze liquidate anni precedenti
€ 20,00
Rapporti nella pratica di successione
€ 25,00 per rapporto
COPIE FOTOSTATICHE DI ASSEGNI
€ 7,50
Per tutte le richieste di documentazione non espressamente regolate dagli specifici
Fogli Informativi relativi ai singoli prodotti/servizi, si applicano le seguenti spese:
DUPLICATI
Copie fotostatiche di documenti
€ 6,50
RICERCHE
Informazioni ed accesso dei Clienti a
documentazioni, indagini, rilevamenti,
constatazioni, ecc.
€ 30,00 per ogni ora
occupata
dall’impiegato
addetto (min. € 15,00)
RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
La Banca può recedere, ridurre o sospendere in qualsiasi momento, senza
preavviso, l'apertura di credito concessa al Cliente, anche se a tempo determinato,
con immediata comunicazione scritta al Cliente.
Se il Cliente è un Consumatore, la Banca può recedere in qualsiasi momento
senza preavviso, l’apertura di credito concessa, anche se a tempo determinato, solo
in presenza di un giustificato motivo.
Per il pagamento di quanto dovuto la Banca dà al Cliente preavviso non inferiore
a un giorno e, in caso di consumatore, con preavviso non inferiore a cinque
giorni, a mezzo di lettera raccomandata.
La Banca può recedere immediatamente senza preavviso, se il Cliente si rende
inadempiente ad una qualsiasi delle obbligazioni di cui al presente contratto
nonché nelle ipotesi di cui all'art. 1186 c.c., o al prodursi di eventi che incidono
negativamente sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria o economica, in modo
tale da porre in pericolo il recupero del credito.
Il Cliente può esercitare in qualsiasi momento l’immediato recesso da questo
contratto, con contestuale rimborso e/o restituzione alla Banca di tutto quanto
dovuto in ragione dell’adempimento delle obbligazioni assunte.
In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del
credito concesso.
Tempi massimi di chiusura
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A fronte della richiesta del Cliente di estinzione del conto corrente, qualora non
siano presenti servizi collegati, la Banca si impegna a dar corso alla richiesta entro
massimo 15 giorni lavorativi.
Reclami
•
Il Cliente può presentare reclamo alla Banca:
con consegna agli sportelli delle Filiali della Banca;
a mezzo posta ordinaria o raccomandata, all’indirizzo:
BANCA CARIM Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A.
SEDE CENTRALE – U.O. Customer Care e Reclami
Oggetto "Reclamo"
P.zza Ferrari 15 – 47921 Rimini RN
tramite posta elettronica all’indirizzo: [email protected];
tramite posta elettronica certificata all’indirizzo:
[email protected];
tramite fax al numero 0541-701.294.
•
La Banca è tenuta a rispondere entro 30 giorni dal ricevimento nel caso di
reclamo relativo ad operazioni e servizi bancari e finanziari ovvero entro 90
giorni nel caso di reclamo relativo ai servizi e alle attività di investimento.
•
Se non è soddisfatto dalla risposta della Banca o se non ha avuto risposta entro
i termini di cui sopra, prima di ricorrere al giudice, il Cliente, può rivolgersi
all’Arbitro Bancario Finanziario (A.B.F.). Per sapere come rivolgersi all’arbitro si
può:
consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it;
rivolgersi alle sedi dell’A.B.F. (i) Segreteria tecnica del Collegio di Milano,
Via Cordusio, 5 - 20123 Milano (Telefono: 02-724241); (ii) Segreteria
tecnica del Collegio di Roma, Via Venti Settembre, 97/e - 00187 Roma
(Telefono: 06-47921); (iii) Segreteria tecnica del Collegio di Napoli, Via
Miguel Cervantes, 71 - 80133 Napoli (Telefono: 081-7975111);
chiedere alla Banca;
chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia.
•
Prima di far ricorso all’Autorità Giudiziaria, il Cliente e la Banca possono
rivolgersi a:
l’Organismo di conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario –
Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e
societarie – ADR. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo
Regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it ;
oppure un altro Organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal
Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.
LEGENDA
Corrispettivo per il servizio di messa a disposizione dei fondi mediante concessione di
Commissione per la messa a
affidamenti in conto corrente, in qualsiasi forma tecnica utilizzabili. La commissione è dovuta
disposizione dei fondi (DIF)
indipendentemente dall’effettivo utilizzo e/o prelevamento dei fondi da parte del cliente.
Commissione per
Corrispettivo a fronte di utilizzi a debito (per saldo liquido) oltre il limite del fido concesso.
sconfinamento su conto
La commissione è applicata con periodicità trimestrale
affidato
Commissione
di
Istruttoria La Commissione di Istruttoria Veloce è dovuta ogni volta che viene registrato un movimento
veloce
che genera, in caso di conto creditore, un saldo a debito, e in caso di conto affidato, un utilizzo
oltre il limite del fido.
Informativa prevista ai sensi della disciplina della TRASPARENZA BANCARIA (cfr. Istruzioni di Vigilanza di Banca d’Italia)
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Compensazione
Giustificato motivo
Informativa Precontrattuale
Periodicità di capitalizzazione
Saldo contabile
Saldo disponibile
Rappresenta l’estinzione, tra due soggetti, di due debiti reciproci: è legale se si tratta di debiti
ugualmente determinati nel loro ammontare ed esigibili. E’ volontaria nel caso in cui le parti
concordano di procedere alla compensazione dei debiti reciproci anche se non ricorrono le
condizioni della compensazione legale.
Evento di ordine generale che comporta per la Banca la necessità di modificare determinate
clausole contrattuali e/o condizioni economiche applicate.
Si tratta di un documento previsto dalla normativa sulla Trasparenza Bancaria che rappresenta
un esemplare del contratto idoneo per la stipula che i clienti possono richiedere alle banche.
Periodo al quale si riferisce il calcolo degli interessi creditori e debitori e delle spese di
liquidazione.
Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle scritture dare/avere in cui sono compresi
importi non ancora giunti a maturazione
Giacenza sul conto corrente che può essere effettivamente utilizzata
Spese di liquidazione interessi Comprende le spese collegate al conteggio trimestrale degli interessi debitori
debitori
n.b. non cumulano con eventuali spese per il conteggio di interessi creditori
Tasso debitore
Tasso Effettivo Globale Medio
Visura camerale
Visura ipotecaria
e
visura catastale
FONDO NAZIONALE DI
GARANZIA PER LE PMI EX
LEGGE 662/96I
Tasso nominale annuo con la capitalizzazione trimestrale utilizzato per il calcolo degli interessi
debitori, ovvero a favore della Banca.
Media aritmetica dei tassi applicate alle singole operazioni dalle Banche e dagli intermediari
finanziari, rilevato trimestralmente con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai
sensi dell’art. 2, commi 1 e 2 della Legge 108/1996 (legge sull’usura).
Documento che fornisce informazioni su qualunque impresa italiana, individuale o collettiva,
iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso le Camere di Commercio Italiane (una per ogni
provincia).
La visura catastale è un documento, rilasciato dall'Agenzia del Territorio (Catasto), che
identifica un bene immobile o un terreno sito sul territorio nazionale. La visura identifica la
posizione di un immobile sul territorio di uno specifico Comune, e ne definisce categoria
(abitazione o ufficio, negozio, ecc.), classe e consistenza (superficie netta e la superficie
lorda).
La visura ipotecaria consente di accertare la titolarità di un immobile e la presenza di
ipoteche, pignoramenti e altri tipi di gravami sull'immobile stesso. È possibile verificare: i
contratti di vendita e di acquisto (ricerca nominativa o per dati catastali dell'immobile),
l'accensione di mutui o di ipoteche a carico di determinati beni immobili e i passaggi di
proprietà avvenuti attraverso dichiarazione di successione.
ll Fondo Nazionale di Garanzia, ex legge 662/96, è un fondo patrimoniale costituito dallo Stato
Italiano e gestito da Banca del Mezzogiorno - Medio CreditoCentrale,quale banca mandataria
di un RTI, che fornisce garanzie di primo grado escutibili a prima richiesta per il sistema
bancario al fine di agevolare l'accesso al credito delle MICRO PICCOLE E MEDIE imprese
economicamente e finanziariamente sane. Le finalità cui sono destinati i finanziamenti
possono essere diverse: investimenti, scorte, ecc
La garanzia viene prestata dal Fondo sulla base di un sistema di valutazione riferito a dati
oggettivi; la sua presenza facilita l'accesso al credito da parte dell'Impresa ma per la Banca
rimane un elemento accessorio e pertanto, indipendentemente da cio', viene effettuata la
consueta valutazione del possibile rientro dei capitali prestati.
La garanzia concessa dallo Stato non è gratuita, il costo varia a seconda della dimensione
dell'impresa e della sua localizzazione e viene calcolato sul valore garantito una tantum
(5)
Informativa prevista ai sensi della disciplina della TRASPARENZA BANCARIA (cfr. Istruzioni di Vigilanza di Banca d’Italia)