PROPOSTE E MODIFICHE AL DDG. N. 556 DEL 23 LUGLIO 2014 Utilizzo nuovi libretti di impianti termici E’ opportuno precisare che la data del 15 ottobre 2014 non è una ultima scadenza ma da quando devono essere utilizzati cosi come fatto da altre Regioni perché non è una proroga; Art.1 – Registrazione impianti termici Considerato il periodo e la tempistica necessaria per la documentazione allegata all’impianto la registrazione dei nuovi impianti dovrebbe avvenire entro e non oltre 60 gg. dalla pubblicazione del ddg come prima applicazione e successivamente a 60 gg. anche a regime; A tal proposito si chiede di poter avere accesso all’elenco dei soggetti abilitati se non è di libero accesso. Controlli e Accertamento delle Autorità competenti Art. 10 Dpr 74/2013 Confermiamo, come anticipato nell’ultimo incontro, la nostra proposta sul ruolo di coordinamento e sulle competenze delle Regioni, riteniamo però che non è stato colto lo spirito dell’articolato nel garantire un’applicazione omogenea sull’intero territorio nazionale e nel nostro caso regionale, sarebbe stato più utile non limitarsi alla esclusiva regolamentazione del catasto termico ma: a) individuare le modalità più opportune per garantire il corretto esercizio degli impianti termici e più efficaci per lo svolgimento delle previste attività di controllo, accertamento e ispezione, anche ….... Esempio: elaborare un regolamento tipo ( accertamento – controllo sulle ispezioni termici – eventuali costi aggiuntivi e/o bollino ecc ) da applicare nel territorio siciliano da parte di tutte le Autorità competenti per un corretto rapporto costi-benefici per i cittadini e per le imprese ed evitare che ogni territorio adotta un provvedimento unilaterale. A tal proposito sarebbe opportuno predisporre a brevissima scadenza degli incontri con i Comuni, con ex Province e una articolata campagna di informazione e sensibilizzazione dei cittadini nonché con le Associazioni di Categoria e dei Consumatori. .. ..
© Copyright 2024 ExpyDoc