REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE Atto del Dirigente a firma unica: DETERMINAZIONE n° 1192 del 04/02/2014 Proposta: DPG/2014/1156 del 28/01/2014 Struttura proponente: SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO RISORSA ACQUA DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA Oggetto: "PRECISAZIONI E ULTERIORI NORME TECNICHE IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI D'ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE DERIVANTI DA AZIENDE AGRICOLE E PICCOLE AZIENDE AGROALIMENTARI - REGOLAMENTO DI GIUNTA REGIONALE 28 OTTOBRE 2011, N.1". Autorità emanante: IL DIRETTORE - DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA Firmatario: GIUSEPPE BORTONE in qualità di Direttore generale Luogo di adozione: BOLOGNA data: 04/02/2014 pagina 1 di 43 Testo dell'atto DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA IL DIRETTORE Visti: la Direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 Dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; l’art. 112 ”Utilizzazione agronomica” legislativo 3 aprile 2006 n.152 “Norme ambientale”; del in Decreto materia il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 7 aprile 2006 “Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento”; la Legge Regionale 6 marzo 2007 n.4 “Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a Leggi Regionali”, Capo III (dall’art. 6 all’art. 14) “Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari”; il Regolamento di Giunta Regionale n.1 del 28 Ottobre 2011 recante “Regolamento regionale ai sensi dell’articolo 8 della Legge Regionale 6 Marzo 2007, n.4. Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari”; Dato atto che ai sensi dell’art. 8, comma 1, della L.R. n.4 del 6 marzo 2007, le specifiche norme tecniche relative all’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari sono stabilite con atto del competente Direttore Generale; Dato atto altresì che l’art. 1, comma 2 del succitato Regolamento regionale n.1/2011 precisa che le ulteriori e specifiche norme tecniche sono relative a: pagina 2 di 43 a) comunicazione per l’utilizzazione effluenti di allevamento; agronomica degli b) comunicazione per l’utilizzazione agronomica di altri fertilizzanti azotati; c) criteri tecnici per l’utilizzazione agronomica; d) requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale dei contenitori per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento e di altre biomasse destinate all’utilizzo agronomico; Considerato che: ai fini di favorire la conoscenza e l’applicazione del sopraccitato Regolamento di Giunta regionale n.1 del 28 ottobre 2011, la Direzione Generale Agricoltura e la Direzione Generale Ambiente hanno organizzato specifici incontri con tutti i Soggetti interessati quali imprenditori, tecnici ed amministratori, in ciascuna provincia della regione; da tale diretta interazione settore è emersa la necessità di precisazioni, nonché ulteriori norme assicurare la corretta utilizzazione di allevamento ed altri fertilizzanti con gli operatori del fornire chiarimenti e tecniche necessarie per agronomica di effluenti azotati; Ritenuto pertanto opportuno predisporre il documento allegato, quale parte integrante e sostanziale alla presente Determinazione, contenente: 1. le precisazioni e i chiarimenti che si necessari a seguito dei primi due applicazione del Regolamento sopracitato; sono resi anni di 2. le ulteriori specificazioni/norme tecniche necessarie per assicurare la corretta utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento ed altri fertilizzanti azotati; Richiamata la Legge regionale 6 marzo 2007, n.4, in particolare l’art. 8 “Disciplina dell’utilizzazione agronomica” comma 1, dove si prevede che le specifiche norme tecniche sono stabilite con atto del competente direttore generale e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna; Sentito il Direttore Generale Agricoltura, ittica, Attività faunistico-venatorie; Economia Attestata la regolarità amministrativa; pagina 3 di 43 D E T E R M I N A 1) di adottare il documento allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, recante “Precisazioni e ulteriori norme tecniche in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti d’allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari – Regolamento di Giunta Regionale 28 ottobre 2011, N.1”; 2) di pubblicare la presente determinazione completa del documento allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. pagina 4 di 43 Allegato parte integrante - 1 Precisazioni e ulteriori norme tecniche in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti d’allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari REGOLAMENTO DI GIUNTA REGIONALE 28 OTTOBRE 2011, N.1 (ai sensi della L.R. 04/2007) Gennaio 2014 pagina 5 di 43 I N D I C E 1. PREMESSA ...............................................................................................................................3 2. PRECISAZIONI AL REGOLAMENTO DI GIUNTA REGIONALE N. 1/2011 E ULTERIORI NORME TECNICHE.........................................................................................3 2.1 2.2 2.3 2.4 ARTICOLATO ....................................................................................................................................3 ALLEGATO I....................................................................................................................................10 ALLEGATO II...................................................................................................................................18 ALLEGATO III .................................................................................................................................23 APPENDICE N. 1........................................................................................................................28 Facsimile contratto cessione effluenti APPENDICE N. 2........................................................................................................................30 Stima del carico annuo di azoto di origine zootecnica nei comuni della Regione Emilia-Romagna, per orientare gli interventi di accompagnamento al Piano d’Azione ed i controlli pagina 6 di 43 1. PREMESSA Il documento fornisce i chiarimenti e le precisazioni che si sono rese necessarie a seguito dei primi due anni di applicazione del Regolamento di Giunta Regionale n. 1 del 28 Ottobre 2011 (di seguito Regolamento) in ordine sia agli articoli richiamati, sia agli allegati del Regolamento medesimo. Si forniscono, altresì, ulteriori specifiche norme tecniche relative ai criteri di utilizzazione agronomica, emanate con il presente atto dal Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa, sentito il Direttore Generale Agricoltura, Economia ittica, Attività faunisticovenatorie, ai sensi dell’art. 8, comma 1 della Legge Regionale n. 4, del 6 marzo 2007 e dell’art. 1, comma 2 del Regolamento Regionale n. 1, del 28 ottobre 2011 (di seguito Regolamento). Il presente documento contiene, anche, due appendici: - Appendice n. 1: facsimile del contratto di cessione effluenti, previsto dagli artt. 24 e 42 del Regolamento; - Appendice n. 2: studio relativo alla “Stima del carico annuo di azoto di origine zootecnica nei comuni della Regione Emilia-Romagna, per orientare gli interventi di accompagnamento al Piano d’Azione ed i controlli”. 2. PRECISAZIONI AL REGOLAMENTO DI GIUNTA REGIONALE N. 1/2011 E ULTERIORI NORME TECNICHE 2.1 ARTICOLATO − Definizioni (art.2, comma 1, lettera j.3)) Fra i fertilizzanti ai sensi del D.lgs. 29 aprile 2010, n.75 vengono presi in considerazione non solo propriamente i concimi, ma tutti i fertilizzanti azotati con un titolo in azoto significativo (superiore all’1%) ed inclusi negli allegati 1 “Concimi” e 2 “Ammendanti” del Decreto stesso − Definizioni (art.2, comma 1, lettera h) e lettera i)) Alla lettera h) si precisa che sono assimilati ai liquami anche le frazioni palabili da destinare all’utilizzazione agronomica, derivanti dal trattamento di sole biomasse di origine agricola o agroindustriale. − Superfici vietate all’utilizzazione di effluenti di allevamento e di fertilizzanti azotati (art.4, comma 1, lettera c) e art.31, comma 1, lettera c)) Per terreni con frane in atto sono da intendersi quelli interessati da movimenti di massa tali da non consentirne la coltivazione. − Limiti all’utilizzazione dei liquami e dei letami per superfici in pendenza (art.5, comma 2) e art.32, comma 2) Con la dicitura “entro il giorno seguente” si intende entro le 24 ore successive. − Criteri di gestione nelle aree di divieto o con limiti di utilizzazione (art.6, comma 1) e art.33, comma 1) Si precisa che, nelle fasce di divieto di cui all'art.4, commi 3 e 4, è sviluppata una copertura erbacea permanente, anche spontanea, ed è raccomandata la costituzione di siepi e di pagina 7 di 43 superfici boscate, così come previsto dal Decreto 7 aprile 2006 agli artt. 22 e 23 e all’Allegato II. − Accumulo temporaneo di letami (art. 9) In relazione all’accumulo temporaneo in campo di materiali palabili qualificati come ammendanti commerciali e correttivi, a norma del D.lgs.75/2010, si ritiene ammissibile un periodo massimo di accumulo temporaneo in campo di tre mesi, per analogia con quanto previsto per i letami (art. 9 del Regolamento), i quali appartengono sotto il profilo funzionale alla categoria degli ammendanti. I criteri operativi dovranno essere conformi a quelli già stabiliti per i letami riportati nell’Allegato III del Regolamento. − Accumulo temporaneo e stoccaggio di letami (art. 8, art. 9 e art. 35) In riferimento agli allevamenti avicoli con cicli di oltre 90gg (es. pollastre a terra aventi un ciclo di circa 120 giorni), si ritiene ammissibile, considerato il livello di umidità della lettiera a fine ciclo, l’accumulo temporaneo in campo della lettiera stessa, sino ad un massimo di 9 mesi, come previsto per allevamenti con cicli di durata inferiore (art. 8 comma 5, art. 9 comma 4 e art. 35 comma 4 del Regolamento), a condizione che siano adottate misure atte ad evitare infiltrazioni di acque meteoriche attraverso i cumuli e la generazione di acque di percolazione e comunque nel rispetto delle modalità operative definite nell’Allegato III del Regolamento. − Divieto di accumulo (art.10, comma 1, lettera e) e art.35, comma 7, lettera e)) Si precisa che l’accumulo ad una distanza inferiore a 50 m dagli edifici ad uso abitativo e/o produttivi di terzi, se utilizzati in zona agricola, è ammesso soltanto se tali edifici sono in uso ai soggetti che hanno reso disponibili i medesimi terreni allo spandimento, fatto salvo quanto disposto dai regolamenti comunali di cui al comma successivo. − Stoccaggio dei liquami e materiali assimilati (art.11, comma 5) e art. 34, comma 1, lettera c)) Si precisa che tra i prati di media e lunga durata a cui si fa riferimento, sono ricompresi i medicai dal 3° anno di impianto; inoltre la superficie totale richiamata è da intendersi come SAU totale. − Trasporto finalizzato all’utilizzazione agronomica (art.14, comma 3) Si specifica che il trasporto di effluenti deve essere accompagnato dalla fotocopia della comunicazione recante il numero di protocollo della Provincia o, alla luce della procedura di Autorizzazine Unica Ambientale prevista dal D.P.R. n.59 del 13 marzo 2013, del competente Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP); in alternativa al numero di protocollo è sufficiente che la copia della comunicazione abbia il timbro o il codice PEC di ricevimento. − Criteri per l’utilizzazione agronomica (art.15 , comma 7 e 8) Si ribadisce che, come già indicato nell’Allegato 1 paragrafo 1, tra le aziende tenute ad elaborare un Piano di Utilizzazione Agronomica annuale (PUA) ci sono, oltre a quelle che producono e utilizzano oltre 3.000 kg/anno di azoto da effluenti di allevamento e da altri fertilizzanti azotati, anche le aziende soggette ad autorizzazione integrata ambientale e quelle di allevamenti bovini con più di 500 Unità Bestiame Adulto (UBA). Si precisa, inoltre, che gli altri fertilizzanti azotati richiamati nel presente comma, corrispondono alle biomasse anche trattate o eventualmente in miscela con effluenti d’allevamento. In riferimento ai coefficienti di efficienza media aziendale dell’azoto di cui all’art. 15 comma 8 e all’Allegato II del Regolamento, si ritiene opportuno riportare anche quelli relativi ai digestati, ovvero: pagina 8 di 43 − § 60% per liquami suinicoli e avicoli, frazioni chiarificate di digestati di qualsiasi provenienza e digestato da liquami suini; § 50% per liquami bovini, digestati da liquami bovini da soli o in miscela con altre biomasse e digestati da biomasse; § 40% per letami e sostanze palabili assimilate. Periodi di divieto della distribuzione (art.17, commi 2, 4 e 7 lettera a)) Entro il 15 ottobre di ogni anno, con atto dirigenziale, la Regione può disporre una diversa decorrenza dei periodi di divieto previsti al presente articolo, in caso di situazioni pedoclimatiche tali da garantire un’attività microbiologica nel suolo e lo sviluppo vegetativo delle colture, sulla base dei dati forniti da ARPA (condizioni meteo-climatiche, bollettini agro-meteorologici, contenuto d’acqua nel suolo). In relazione al periodo minimo di divieto di cui al presente comma 2, si precisa che la sua decorrenza va, di norma, dal 1 novembre al 31 gennaio. Relativamente al comma 4 si precisa che le Province possono consentire in Zona Vulnerabile da Nitrati, ad esclusione del periodo dal 15 dicembre al 15 gennaio, su terreni in condizioni di non saturazione idrica, anche l’applicazione di letame ed ammendante compostato misto, corrispondenti ai requisiti qualitativi previsti, su prati con prevalenza di graminacee ed in preimpianto su colture orticole. Questo vale anche per l’art.39 comma 3, ovvero le Province possono consentire, nel periodo di divieto in Zona Non Vulnerabile, l’applicazione degli effluenti ivi richiamati su prati con prevalenza di graminacee ed in pre-impianto su colture orticole. Le eventuali sospensioni di cui al comma 7 lettera a) possono riguardare soltanto i terreni utilizzati per colture a semina primaverile precoce. Infatti al punto a) sono citati ‘prati, cereali autunno-vernini, colture arboree con inerbimento permanente’ ma si sottolinea che la distribuzione del liquame su queste colture è regolata esclusivamente dal comma 2 del medesimo art. 17. − Modalità di distribuzione degli effluenti di allevamento e altri fertilizzanti azotati (art.18, comma 2, lettera b)) Sono esclusi da tale modalità gli appezzamenti con copertura vegetale in atto. − Modalità di distribuzione degli effluenti di allevamento e altri fertilizzanti azotati (art.18, comma 3, lettera b) e art. 38, comma 5 lettera b)) Si precisa che per spandimento superficiale a bassa pressione si intende il rilascio al suolo del liquame per semplice caduta, per esempio su piatto deviatore per spargimento laterale o a ventaglio, o da ugelli montati su ali distributrici e muniti di dispositivo rompigetto, ecc. − Modalità di distribuzione degli effluenti di allevamento e altri fertilizzanti azotati (art.18, comma 4 e art. 38, comma 6) In riferimento all’art. 18 comma 4 e all’art. 38 comma 6, sono confermate le seguenti zone di rispetto all’uso degli effluenti zootecnici e di altri fertilizzanti azotati: § metri 100 dalla delimitazione dell’ambito urbano consolidato come individuato dallo strumento urbanistico vigente; § metri 50 dagli edifici ad uso abitativo e/o produttivo di terzi se utilizzati in zona agricola. Le suddette zone di rispetto sono ridotte a 50 m dalla delimitazione dell’ambito urbano consolidato ed a 30 m dagli edifici ad uso abitativo e/o produttivo di terzi se utilizzati in zona pagina 9 di 43 agricola, purché l’uso degli effluenti zootecnici e di altri fertilizzanti azotati venga effettuato esclusivamente con le seguenti tecniche di utilizzazione agronomica: − § per i materiali non palabili: iniezione diretta al suolo (in questa tipologia è compresa anche la scarificazione con contemporaneo deposito del liquido nei solchi); § per i materiali palabili: spandimento superficiale e interramento entro le 12 ore dall’inizio delle operazioni. Non essendo possibile l’interramento entro le 12 ore su appezzamenti con inerbimento (foraggere temporanee in atto, prati permanenti-pascoli, frutteti e vigneti mantenuti inerbiti), su tali appezzamenti la suddetta riduzione delle zone di rispetto è ammessa purché sia garantito l’utilizzo di letame sottoposto ad un periodo di maturazione (stoccaggio e accumulo) non inferiore a 6 mesi. Registro di utilizzazione delle fertilizzazioni e cessione dei fertilizzanti (art.20, comma 1, lettera a) e art.40, comma 1, lettera a)) La prescrizione relativa all’annotazione degli appezzamenti per coltura praticata, si ritiene assolta se al registro viene allegato uno schema esplicativo con gli appezzamenti e le particelle che li costituiscono. − Registro di utilizzazione delle fertilizzazioni e cessione dei fertilizzanti (art.20, comma 6) Analogamente a quanto previsto per le aziende senza allevamento che applicano i Disciplinari di Produzione Integrata, le aziende biologiche senza allevamento che utilizzano effluenti di allevamento, possono registrare gli interventi di fertilizzazione nel Registro delle operazioni colturali, purchè siano riportate tutte le informazioni di cui al comma 1 del medesimo art. 20 e il Registro sia accompagnato dalla cartografia di cui al comma 2 punto b). − Disposizioni relative all’utilizzazione dei fanghi di depurazione (art. 22) Il divieto relativo alla distribuzione nello stesso anno di effluenti di allevamento e fanghi di depurazione riguarda anche i correttivi ottenuti dal trattamento di materiali biologici, così come definiti nel D.lgs.75/2010. − Comunicazione alla Provincia (art.23, commi 5 e 9) Si conferma l’esenzione dal Registro di utilizzazione prevista per i casi individuati al comma 5 dell’ art.20, ovvero: § § le aziende con allevamenti con produzione annua di azoto al campo non superiore a 1.000 kg; le aziende senza allevamento con superficie in zona vulnerabile non superiore a 6 ettari di SAU. Si precisa che la documentazione (Registro di utilizzazione e PUA) di cui al comma 5 non è richiesta alle aziende senza allevamento con superficie in zona vulnerabile non superiore a 6 ettari di SAU. Si precisa che tra la documentazione tecnica da conservare in azienda vi è anche la copia della sezione o tavola della Carta Tecnica Regionale (C.T.R.), in scala 1:5.000 o 1:10.000, recante l’individuazione degli appezzamenti con codice numerico progressivo o, in alternativa, l’individuazione delle particelle catastali mediante la copertura cartografica fornita dal sistema informativo geografico dell’anagrafe delle aziende agricole regionale, così come specificato all’art.40, comma 2, lettera b). − Comunicazione alla Provincia (art.23 comma 4 e art. 41 comma 4) Ai sensi del comma 4 dell’art. 23 e del comma 4 dell’art. 41, si intendono rinnovate le Comunicazioni inviate come aggiornamento/modifica a decorrere dall’entrata in vigore del pagina 10 di 43 Regolamento regionale n. 1/2012. Tale criterio deve essere considerato nell’applicazione del procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale previsto dal DPR.59/2013. − Cessione a terzi degli effluenti di allevamento e di altri fertilizzanti azotati per l'espletamento delle fasi di utilizzazione agronomica (art. 24 e art. 42) Gli articoli 24 e 42 del Regolamento prevedono che “Il titolare dell'azienda agricola può cedere gli effluenti ad un soggetto terzo, detentore, formalmente incaricato e vincolato da un rapporto contrattuale per l'espletamento dell’utilizzazione agronomica”. Il “detentore” è chiaramente definito all’art. 2 del Regolamento come “il soggetto che subentra al produttore di effluenti nell’utilizzazione agronomica e ne assume la responsabilità”. La catena, così come è prefigurata, è chiaramente limitata a due soggetti: il produttore di effluenti che li cede ed il detentore, cioè il soggetto che ne assume la responsabilità dell’utilizzo agronomico. Le parti contraenti devono essere iscritte al Sistema dell’anagrafe agricola della Regione Emilia-Romagna ed i contratti dovranno far riferimento ad un periodo di attività non inferiore a 12 mesi. Copia di tali contratti dovrà essere inviata alle Province competenti nel rispetto delle seguenti modalità/procedure: § PRODUTTORE: invia il/i contratto/i di cessione degli effluenti, in allegato alla Comunicazione, alla Provincia in cui è ubicato l’allevamento; tale contratto dovrà riportare le informazioni relative all’azienda, alla produzione e al materiale ceduto (come da quadro 12 del modulo di Comunicazione). Le aziende zootecniche esonerate dalla Comunicazione, devono inviare alla medesima Provincia il contratto contenente i dati identificativi dell’azienda (CUAA, sede legale), i codici dell’anagrafe zootecnica, la consistenza media dell’allevamento e la quantità di letame e/o liquame ceduto annualmente. § AZIENDE AGRICOLE UTILIZZATRICI (DETENTORE): sono tenute a presentare la Comunicazione alla/e Provincia/e territorialmente competente/i per l’ubicazione dei terreni di spandimento (ad esclusione di quelle che utilizzano quantitativi di azoto per cui non è prevista la Comunicazione), contenente le informazioni relative alla natura dell’effluente ritirato, ai quantitativi e al relativo contenuto in azoto; esse sono tenute altresì a produrre e conservare in azienda la documentazione prevista (PUA se richiesto, registro delle fertilizzazioni, ecc). Si precisa che, al fine di garantire la tracciabilità degli effluenti ceduti, il detentore dovrà fornire la Comunicazione anche alla Provincia nella quale risiede l’allevamento da cui ritira gli effluenti o l’impianto di trattamento anaerobico: in tale scenario si prevede, infatti, la cessione anche del digestato. La trasmissione delle Comunicazioni dovrà avvenire obbligatoriamente per via telematica tramite l’applicativo Gestione effluenti della Regione Emilia-Romagna. In Appendice 1 si riporta, a titolo esemplificativo, un modello di contratto di cessione di effluenti zootecnici o altri fertilizzanti azotati per l’espletamento delle fasi di utilizzazione agronomica. − Stoccaggio degli effluenti d’allevamento e di altri fertilizzanti azotati ottenuti da biomasse agricole e agroindustriali (art.34) Si precisa che devono essere dotati di contenitori per lo stoccaggio, in relazione alla tipologia, per il periodo minimo indicato, gli allevamenti e gli impianti che producono quantità annue di azoto al campo superiori a 1.000 kg. In riferimento agli allevamenti con stabulazione su lettiera, occorre far riferimento a quanto stabilito per le ZVN all’art.8 commi 5 e 6. pagina 11 di 43 Relativamente al comma 1 lettera b), si precisa che il periodo minimo di stoccaggio ivi indicato vale anche per gli allevamenti avicunicoli le cui deiezioni sono essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%. Si precisa, che i requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale dei contenitori per lo stoccaggio sono contenuti nell’Allegato III al Regolamento. Si sottolinea che, così come previsto dal Decreto 7 aprile 2006 art. 8 comma 8 e art. 24 comma 2, per gli allevamenti costruiti dopo il 2 febbraio 2007 non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati. La norma si applica anche per gli ampliamenti di allevamenti esistenti effettuati dopo il 2 febbraio 2007 limitatamente alla parte ampliata. Per i contenitori esistenti alla data del 2 febbraio 2007 l’adeguamento alle capacità previste dal presente articolo doveva avvenire entro il 1 febbraio 2012. − Criteri di utilizzazione agronomica e modalità di distribuzione (art.38, comma 1) Relativamente al comma 1, si ribadisce che la redazione del PUA deve avvenire secondo le disposizioni dell’Allegato II. Inoltre, al fine di garantire una efficiente distribuzione, analogamente a quanto previsto per le aziende soggette ad AIA e per quelle di allevamenti bovini con più di 500 UBA, sono tenuti all’elaborazione del PUA, anche gli utilizzatori di digestato, con quantitativi di azoto superiori a 6.000 kg/anno. − Periodi di divieto alla distribuzione (art. 39 commi 1 e 3) Entro il 15 ottobre di ogni anno, con atto dirigenziale, la Regione può disporre una diversa decorrenza dei periodi di divieto previsti al presente articolo, in caso di situazioni pedoclimatiche tali da garantire un’attività microbiologica nel suolo e lo sviluppo vegetativo delle colture, sulla base dei dati forniti da ARPA (condizioni meteo-climatiche, bollettini agro-meteorologici, contenuto d’acqua nel suolo). Relativamente al comma 1 si precisa che sono esclusi dal divieto di cui al presente comma, i fertilizzanti commerciali, così come normati dal D.lgs 75/2010. Relativamente al comma 3 si sottolinea che, fermo restando quanto previsto dall’art. 31 del presente regolamento, le Province possono consentire, nel periodo di divieto, l’applicazione su prati con prevalenza di graminacee e colture orticole in preimpianto esclusivamente per il letame bovino e ovicaprino, con contenuto di sostanza secca pari almeno al 20% ed assenza di percolati. − Comunicazione alla Provincia: criteri generali (art.41, comma 7) Si precisa che tra la documentazione tecnica da conservare in azienda vi è anche la copia della sezione o tavola della Carta Tecnica Regionale (C.T.R.), in scala 1:5.000 o 1:10.000, recante l’individuazione degli appezzamenti con codice numerico progressivo, o, in alternativa, l’individuazione delle particelle catastali mediante la copertura cartografica fornita dal sistema informativo geografico dell’anagrafe delle aziende agricole regionale, così come specificato all’art.40, comma 2, lettera b). − Cessione a terzi degli effluenti di allevamento e di altri fertilizzanti azotati per l’espletamento delle fasi di utilizzazione agronomica (art.42, comma 5) Si precisa che, poiché l’art.42 è inserito nel Capo II, relativo alle Zone NON vulnerabili, sono esentati dalla presentazione della comunicazione i detentori che si configurano come aziende agricole senza allevamento, ubicate o con terreni in zona NON vulnerabile ai nitrati, che rispettano le condizioni specificate. pagina 12 di 43 − Ambito di applicazione ( art.44, comma 1) Si precisa che, così come previsto dal Decreto 7 aprile 2006 art. 17, possono essere destinate all'utilizzazione agronomica senza necessità di specifiche determinazioni analitiche le acque reflue di aziende agricole, come definite dall’art. 101, comma 7, lett. a), b) e c) del D. Lgs. n. 152 del 2006, e di aziende agroalimentari lattiero-casearie, vitivinicole e ortofrutticole che producono quantitativi di acque reflue non superiori a 4.000 metri cubi all'anno, contenenti sostanze naturali e non pericolose e quantitativi di azoto non superiori a 1.000 chilogrammi/anno prima della fase di stoccaggio. − Superfici in pendenza e colture: limiti all’utilizzazione delle acque reflue ( art.47, comma 1) Si precisa che l’utilizzazione delle acque reflue è vietata su terreni con pendenza media superiore al 30%. − Periodi di divieto alla distribuzione (art.48, comma 3): Per le procedure relative alla sospensione dei periodi di divieto all’utilizzazione agronomica delle acque reflue, si fa riferimento all’art.17, commi 7 e 8, per le Zone Vulnerabili e all’art.39, commi 5 e 6, per le Zone Non Vulnerabili. − Contenuti della Comunicazione delle imprese che producono acque reflue ( art.55, comma 1) Si chiarisce che nella Comunicazione alla Provincia devono essere contenute solo le informazioni relative alle voci di seguito specificate: a) anagrafica dell’impresa e del Titolare; b) tipologia dell’azienda agricola e agroalimentare e consistenza della produzione; c) produzione di acque reflue, stoccaggio e altri trattamenti aziendali, azoto contenuto; d) dati sulle superfici destinate all’utilizzazione agronomica; e) documenti amministrativi ed elaborati tecnici relativi all'utilizzazione agronomica da conservarsi presso sede aziendale. pagina 13 di 43 2.2 ALLEGATO I L’Allegato I “Comunicazione per l’utilizzazione agronomica” riporta il Quadro sinottico degli adempimenti previsti dal Regolamento regionale n. 1/2011 e le Linee Guida alla Comunicazione per l’utilizzazione agronomica. Per quanto attiene il Quadro sinottico degli adempimenti, si precisa che è stato aggiornato come segue, in base alle precisazioni ed alle ulteriori norme tecniche sopra riportate. pagina 14 di 43 Quadro sinottico degli adempimenti previsti dal Regolamento regionale n. 1/2011 ZONE VULNERABILI ED ASSIMILATE Tipologia di azienda (1) Azienda con allevamento (pari o inferiore a 1.000 kg azoto/anno) Aziende senza allevamento con superficie in ZVN non superiore a 6 ha di SAU Azienda con allevamento (superiore a 1.000 fino a 3.000 kg azoto/anno) Documentazione da trasmettere alla Provincia Comunicazione Eventuale contratto fornitura effluenti Comunicazione Eventuale contratto fornitura effluenti Aziende IPPC e Aziende di bovini con oltre 500 UBA Comunicazione Contratto eventuale fornitura effluenti. Azienda senza allevamento che usa effluenti - DETENTORE (pari o superiore a 3.000 kg azoto/anno) Azienda senza allevamento che non usa effluenti (1) (2) (3) (*) Condizioni Operative (2) N zootecnico 170 kg/ha/a; MAS Azienda con allevamento (superiore a 3.000 kg azoto/anno) Azienda senza allevamento che usa effluenti - DETENTORE (superiore a 1.000 fino a 3.000 kg azoto/anno) Documentazione presso l’azienda Se non effettuata stoccaggio in azienda: − Contratto fornitura effluenti Se effettua stoccaggio: − Comunicazione − Contratto fornitura effluenti Comunicazione Contratto fornitura effluenti Registro fertilizzazioni e relativa cartografia; contratti terreni in concessione; (*) PUA (3); Registro fertilizzazioni e relativa cartografia; contratti terreni in concessione; (*) PUA Registro fertilizzazioni e relativa cartografia; contratti terreni in concessione; (*) N zootecnico 170 kg/ha/a; MAS N zootecnico 170 kg/ha/a; MAS N zootecnico 170 kg/ha/a; MAS Registro fertilizzazioni e relativa cartografia; contratto fornitura effluenti N zootecnico 170 kg/ha/a; MAS PUA Registro fertilizzazioni e relativa cartografia; contratto fornitura effluenti N zootecnico 170 kg/ha/a; MAS Registro fertilizzazioni e relativa cartografia; (nel caso di aziende con superficie in zona vulnerabile superiore a 6 ettari) MAS Gli adempimenti valgono anche per le aziende che producono altri fertilizzanti azotati derivanti dal trattamento di biomasse di origine agricola da sole o in miscela con EA. Il limite di 170 kg/ettaro/anno di azoto di origine zootecnica è inteso come media aziendale. Il PUA è richiesto solo se si UTILIZZANO più di 3.000 kg di azoto per anno. Eventuali visure catastali se richieste dalla Provincia pagina 15 di 43 ZONE ORDINARIE Tipologia di azienda (1) Documentazione da trasmettere alla Provincia Documentazione presso l’azienda Azienda con allevamento (fino a 3.000 kg azoto/anno) Azienda con allevamento (superiore a 3.000 kg azoto/anno) − − − Aziende IPPC Aziende di bovini con oltre 500 UBA Impianti trattamento biomasse (Biogas) per quantità maggiori di 6.000 kg di azoto anno Condizioni Operative (2) N zootecnico 340 kg/ha/a; MAS Comunicazione Eventuale contratto fornitura effluenti Registro fertilizzazioni e relativa cartografia; contratti terreni in concessione (*) N zootecnico 340 kg/ha/a; MAS Comunicazione Eventuale contratto fornitura effluenti. PUA (3); Registro fertilizzazioni e relativa cartografia; contratti terreni in concessione (*) N zootecnico 340 kg/ha/a; MAS Azienda senza allevamento che usa effluenti - DETENTORE (superiore a 3.000 fino a 6.000 kg azoto/anno) Se non effettuata stoccaggio in azienda: − Contratto fornitura effluenti Se effettua stoccaggio: − Comunicazione − Contratto fornitura effluenti Registro fertilizzazioni e relativa cartografia; contratto fornitura effluenti N zootecnico 340 kg/ha/a; MAS Azienda senza allevamento che usa effluenti - DETENTORE (superiore a 6.000 kg azoto/anno) Comunicazione Contratto fornitura effluenti Registro fertilizzazioni e relativa cartografia; contratto fornitura effluenti N zootecnico 340 kg/ha/a; MAS (1) (2) (3) (*) Gli adempimenti valgono anche per le aziende che producono altri fertilizzanti azotati derivanti dal trattamento di biomasse di origine agricola da sole o in miscela con EA. Il limite di 340 kg/ettaro/anno di azoto di origine zootecnica è inteso come media aziendale. Il PUA è richiesto solo se si UTILIZZANO più di 6.000 kg di azoto per anno. Eventuali visure catastali se richieste dalla Provincia pagina 16 di 43 Per quanto attiene le “LINEE GUIDA ALLA COMUNICAZIONE PER L’UTILIZZAZIONE AGRONOMICA” si precisa che i principi di carattere generale richiamati nel presente Allegato fanno riferimento anche all’utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento in Zone Non Vulnerabili. − Par.2 SOGGETTI ESONERATI DALLA COMUNICAZIONE Si precisa che le aziende agricole o agroalimentari, con superficie in Zone Vulnerabili ai Nitrati superiore a 6 ettari, senza allevamento che non usano effluenti sono escluse dall’obbligo di comunicazione, ma devono tenere il Registro di utilizzazione. − Par.3 QUANDO Si precisa che tra le informazioni che comportano l’aggiornamento della Comunicazione (variazione della superficie complessiva utilizzata, disponibilità dei terreni e/o i quantitativi complessivi di effluenti) è inclusa anche la eventuale modifica della dieta di alimentazione degli impianti di digestione anaerobica. − Par. 5 CHE COSA Si precisa che i contenuti della Comunicazione alla Provincia e la documentazione da conservarsi presso la sede aziendale, di cui ai paragrafi successivi, si riferiscono alle aziende con produzione annua di azoto al campo superiore a 1.000 kg in ZVN e a 3.000 kg in Zone Non Vulnerabili, così come indicato agli artt. 23 comma 8 e 41 comma 9. − Par. 5.2. Attività relative alla produzione di effluenti di allevamento (v. tabelle 1, 3 e 4) Le fatture a cui si fa riferimento alla lettera g), sono da intendersi come fatture di vendita. − Par 5.5 Documenti ed elaborati tecnici sull’utilizzazione agronomica da conservarsi presso una sede aziendale Si ribadisce che il Registro di utilizzazione annuale degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti azotati deve essere conservato in azienda; è implicito che questa disposizione vale per le aziende tenute alla compilazione del Registro. Tra la documentazione che il titolare dell'azienda o il detentore degli effluenti è tenuto a predisporre ed a conservare presso una sede aziendale da indicarsi nella comunicazione alla Provincia vi è anche il Piano di Utilizzazione Agronomica, da redigere entro il 31 marzo di ogni anno, per i casi previsti dagli artt.15 e 38, qui richiamati: − − imprese che, in ZVN, utilizzano oltre 3.000 kg/anno di azoto; − imprese che, in Zona NON Vulnerabile, utilizzano oltre 6.000 kg di azoto da digestato di qualsiasi origine; − allevamenti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale e gli allevamenti bovini con oltre 500 UBA. Par. 6 TABELLE STANDARD E INDICAZIONI PER LA DETERMINAZIONE DI: quantitativi di effluenti d’allevamento e di azoto prodotti in fase di stabulazione e di trattamento; volumi e quantità di azoto acque reflue dalle sale mungitura La tabella 1 è aggiornata come segue: pagina 17 di 43 Azoto al campo Specie Categoria animale (kg/t pv) ovaiole e riproduttori (capo leggero) 230,0 ovaiole (capo leggero) ovaiole e riproduttori (capo pesante) Avicoli 230,0 polli da carne faraone tacchini maschi tacchini femmine 0,41 1,8 fattrice 288,0 250 240,0 118,0 118,0 143,0 fattrice con corredo agnello (0_3 mesi) agnellone (3_7 Ovicaprini mesi) 99,0 pecora o capra Puledri da ingrasso Stalloni e fattrici Tipo di Stabulazione a terra in batteria di gabbie 0,46 2,0 a terra in batteria di gabbie coniglio da carne Equini (kg/capo) (kg/capo) ovaiole (capo pesante) pollastra Cunicoli Peso vivo 69,0 0,23 0,8 0,8 in batteria di gabbie 0,25 0,19 1,06 0,53 0,8 1,0 0,8 9,0 4,5 0,24 1,7 0,50 3,5 2,37 16,6 1,49 15,0 3,47 35,0 4,95 50,0 11,73 37,95 a terra 170,0 550,0 a terra in gabbia Dettaglio Stabulazione con fessurato (posatoio ) totale o parziale e disidratazione della pollina nella fossa sottostante predisidratazione con nastri ventilati predisidratazione con fossa profonda e tunnel senza predisidratazione con fessurato (posatoio ) totale o parziale e disidratazione della pollina nella fossa sottostante predisidratazione con nastri ventilati predisidratazione con fossa profonda e tunnel senza predisidratazione numero di cicli /anno : 2,8 senza predisidratazione predisidratazione con nastri ventilati (2,8 cicli/anno) con uso di lettiera (numero di cicli /anno : 4,5) con uso di lettiera con uso di lettiera ; n° di cicli/anno : 2 con uso di lettiera ; n° di cicli/anno : 3 asportazione con raschiatore delle deiezioni con predisidratazione nella fossa sottostante e asportazione con raschiatore asportazione con raschiatore delle deiezioni con predisidratazione nella fossa sottostante e asportazione con raschiatore asportazione con raschiatore delle deiezioni con predisidratazione nella fossa sottostante e asportazione con raschiatore liquame m3 t palabile m3 liquame palabile 0,15 0,05 0,1 22 9 9,5 7 18 19 17 0 0,2 0,1 0,2 230,0 229,8 229,9 229,8 0,0 0,15 0,05 0,1 22 0,6 22 9 9,5 7 18 19 17 0 18,7 0 0,2 0,1 0,2 230,0 2,0 288,0 229,8 229,9 229,8 0,0 286,0 0,0 0,05 0,6 0,8 0,4 0,4 20 9,5 6,2 8 4,5 4,5 19 9,5 13 6,2 6,2 0 0,1 2,0 2,8 1,0 1,0 143,0 287,9 248,0 237,2 117,0 117,0 0,0 0 20 8 13 0 0,0 143,0 143,0 0,0 13 0 0,0 143,0 143,0 0,0 13 24,4 0 24,4 0 24,4 0 0,0 44,0 99,0 44,0 99,0 44,0 99,0 143,0 55,0 0,0 55,0 0,0 55,0 0,0 24,4 24,4 21,0 21,0 48,0 48,0 14 0 20 in recinti su grigliato o fessurato in recinti su grigliato o fessurato in recinti su grigliato o fessurato individuali o collettivi nessun dettaglio individuali o collettivi nessun dettaglio individuali o collettivi nessun dettaglio 0 7 16 7 16 7 16 in recinti individuali o collettivi individuali o collettivi 5 5 15 15 15 15 15 pagina 18 di 43 − Par. 7.1. Quadro riassuntivo su: procedura di “comunicazione” e criteri di utilizzazione agronomica del digestato Le disposizioni relative a questo paragrafo si applicano a tutte le tipologie di digestato, così come definito alla lettera t) dell’art. 2 del Regolamento. In riferimento a quanto enunciato alla lettera b), vale quanto già stabilito all’art. 20 e all’art. 40 del Regolamento in merito alla conservazione del registro di utilizzazione delle fertilizzazioni. Relativamente alla lettera a) si specifica che l’utilizzazione agronomica di qualunque tipologia di digestato è soggetta alla comunicazione all’amministrazione provinciale competente. Relativamente alla lettera b) l’utilizzazione agronomica comporta l’elaborazione di un Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA): - per quantitativi di azoto superiori a 3.000 kg/anno, in terreni in Zone Vulnerabili da Nitrati; - per quantitativi di azoto superiori a 6.000 kg/anno, in terreni in Zona Non Vulnerabile. - Par. 8.3 Quota di azoto da altre biomasse vegetali La “Tabella 5: Contenuto di azoto per colture erbacee” è stata dettagliata ed integrata con i valori relativi ai cereali a paglia come trinciato. Si riporta la tabella completa di seguito: pagina 19 di 43 parte utile Coltura Aglio Asparago verde Avena Barbab. da zuc. Basilico Bietola da coste Bietola da foglie Broccolo Cappuccio Carota Cavolfiore Cece Cetriolo Cicoria a foglie verdi Cipolla Cocomero Colza Endivie (indivie riccia e scarola) Erba mazzolina Erba medica Erbai aut. Prim. Estivi o Prato avv. Graminacee Erbai aut. Prim. Misti o Prato avv. Polifita Fagiolino da industria Fagiolino da mercato fresco Fagiolo Fagiolo secco Farro Festuca arudinacea Finocchio Fragola Girasole Grano duro Grano tenero Grano tenero biscottiero Grano tenero FF/FPS Lattuga Loglio da insilare Loiessa Mais da granella Mais dolce Mais trinciato Melanzana Melone Orzo Patata Peperone Pisello Pisello proteico Pomodoro Prati di trifoglio Prati pascoli in collina Prati polifiti >50% leguminose Prati polifiti artificiali_collina Prati stabili in pianura Prezzemolo Radicchio Ravanello Riso Scalogno Sedano Segale Soia Sorgo da foraggio Sorgo da granella Spinacio Triticale Triticale trinciato ed altri cereali autunno vernini Verza Zucca Zucchino bulbi turioni granella radici foglie coste foglie parte aerea parte aerea radici parte aerea granella frutti cespi bulbi frutti granella cespi fieno fieno fieno fieno bacelli bacelli bacelli granella granella fieno parte aerea frutti acheni granella granella granella granella cespi trinciato fieno granella spighe trinciato bacche frutti granella tuberi bacche granella granella bacche fieno fieno s.s. fieno s.s. fieno s.s. fieno s.s. parte aerea parte aerea radice granella bulbi parte aerea granella granella pianta intera granella parte aerea granella trinciato Parte aerea frutti frutti Contenuto di azoto (1) residuo della pianta % % 1,08 nessuno 1,41 rami_foglie 1,15 1,91 paglia 0,26 0,22 colletti_foglie 0,45 0,37 nessuno 0,27 nessuno 0,54 nessuno 0,52 nessuno 0,53 nessuno 0,41 nessuno 0,47 nessuno 3,68 nessuno 0,16 nessuno 0,44 nessuno 0,31 nessuno 0,19 nessuno 3,39 steli foglie 2,26 0,47 nessuno 1,89 nessuno 2,06 nessuno 2,07 nessuno 1,79 nessuno 0,75 nessuno 0,75 nessuno 3,84 nessuno 6,6 nessuno 2,57 paglia 0,30 2,04 nessuno 0,58 nessuno 0,45 nessuno 2,8 stocchi 0,76 2,28 paglia 0,83 2,1 paglia 0,61 1,7 paglia 0,75 2,41 paglia 0,69 0,31 nessuno 0,9 nessuno 1,53 nessuno 1,56 stocchi 0,59 0,85 stocchi 0,48 0,39 nessuno 0,52 nessuno 0,39 nessuno 1,81 paglia 0,43 0,42 nessuno 0,38 nessuno 0,99 nessuno 3,42 paglia 1,41 0,26 nessuno 2,07 nessuno 2,27 nessuno 2,48 nessuno 2,25 nessuno 1,83 nessuno 0,24 nessuno 0,46 nessuno 0,46 nessuno 1,38 paglia 0,65 0,27 nessuno 0,54 nessuno 1,93 paglia 0,85 5,82 residui 0,48 0,3 nessuno 1,59 stocchi e foglie 0,63 0,59 nessuno 1,81 paglia 0,88 0,45 nessuno 0,55 nessuno 0,39 nessuno 0,44 nessuno biomassa Rapporto (2) % utile/residuo 1,08 1,28 1,00 1,18 1,25 0,26 5,00 0,37 0,27 0,54 0,52 0,53 0,41 0,47 3,68 0,16 0,44 0,31 0,19 2,76 0,80 0,47 1,89 2,06 2,07 1,79 0,75 0,75 3,84 6,60 1,49 1,10 2,04 0,58 0,45 1,44 0,50 1,63 1,25 1,44 1,25 1,28 1,25 1,64 1,25 0,31 0,90 1,53 1,03 0,83 0,65 0,83 0,39 0,52 0,39 1,12 1,00 0,42 0,38 0,99 2,53 1,25 0,26 2,07 2,27 2,48 2,25 1,83 0,24 0,46 0,46 1,02 1,00 0,27 0,54 1,39 1,00 3,15 1,00 0,30 1,03 0,71 0,59 1,39 1,20 0,45 0,55 0,39 0,44 pagina 20 di 43 Note: 1)% riferita al prodotto tal quale 2) E' il rapporto tra le masse di prodotto utile raccolto ed il residuo; nel caso del frumento tenero ad es. si stima che mediamente per ogni 100 kg di granella si abbiano 80 kg di paglia. La “Tabella 6: Esempio di calcolo dell'azoto contenuto nel frumento tenero” è stata dettagliata come segue: Esempio di calcolo dell'azoto contenuto nel frumento tenero Pianta intera Massa Azoto q kg 90 130 108 155 126 181 144 207 162 233 180 259 Paglia Massa Azoto q kg 40 25 48 29 56 34 64 39 72 44 80 49 Granella Massa Azoto q kg 50 105 60 126 70 147 80 168 90 189 100 210 Il calcolo dell’N, riportato come esempio, è riferito al contenuto di azoto percentuale per coltura indicato nella tabella 5. − Par. 9 AZOTO AL CAMPO DI SOSTANZE VEGETALI DI ORIGINE AGRICOLA E AGROINDUSTRIALE UTILIZZATE IN AGRICOLTURA ED ESCLUSE DALLA NORMATIVA RIFIUTI, COMPRESI I COMPOST, TRATTATI DA SOLI OD IN MISCELA TRA LORO Si precisa che il riferimento normativo per i sottoprodotti nei punti sottoriportati è il medesimo art.184 bis del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152: - biomasse costituite da residui delle lavorazioni industriali di sostanze vegetali di origine agricola (orticole, frutta, uva, colture industriali, coltivazione funghi, ecc.) conferiti come sottoprodotti ai sensi dell’art. 184 bis del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 all’azienda, per essere utilizzati su terreni arativi come ammendanti dopo periodo di accumulo a piè di campo inferiore a 30 giorni. - compost derivati dalle biomasse di cui ai punti precedenti e conferiti all’azienda utilizzatrice come sottoprodotti ai sensi dell’art. 184 bis del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 per essere utilizzati su terreni arativi come ammendanti. Per il calcolo dell’N si fa riferimento ai tenori in kg/t dichiarati dal conferente sulla base di referti analitici probanti. pagina 21 di 43 2.3 ALLEGATO II Per quanto riguarda l’Allegato II “Utilizzazione agronomica: criteri generali”, si precisa quanto segue. − Par. 1.1 PUA impostato rispettando i limiti di Massima Applicazione Standard (MAS) Trattandosi di un piano per l’utilizzazione agronomica, si intende che sono tenute alla sua elaborazione le aziende con terreni in ZVN che utilizzano oltre 3.000 kg/anno di azoto da effluenti di allevamento e da altri fertilizzanti azotati, le aziende suinicole e avicole in AIA, nonché le aziende bovine con più di 500 UBA che utilizzano effluenti zootecnici anche in Zone non Vulnerabili. Vincoli da rispettare: Relativamente ai termini dell’equazione di bilancio semplificata (MAS >= Fo*Ko + Fc) si precisa che: − - il fattore Fo rappresenta l’apporto di azoto organico - l’apporto di azoto organico di origine zootecnica non può superare i 170 kg/ha anno nelle zone vulnerabili (ZVN) e i 340 kg/ha anno nelle zone non vulnerabili - il coefficiente di efficienza Ko, nel caso di utilizzazione di acque reflue di aziende agricole, di piccole industrie agroalimentari e dei frantoi oleari, non è soggetto al rispetto di alcun valore minimo, dato che il titolo in azoto non è sempre rilevante. Lo stesso coefficiente Ko deve assumere, in riferimento all’anno solare, valori non inferiori a 40% per i letami e le sostanze palabili assimilate. Par. 1.2 PUA impostato in base ad un bilancio dell’azoto specifico dell’azienda Relativamente ai coefficienti di efficienza (Ko), si fa riferimento a quanto riportato all’art. 15, comma 8 del Regolamento. Inoltre, i valori minimi di efficienza media aziendale di azoto da allevamenti sono previsti soltanto per le ZVN. Vincoli da rispettare: per quanto attiene al coefficiente di efficienza Ko si rimanda alle precisazioni sopra riportate. − PAR. 2. COEFFICIENTI PER L’UTILIZZAZIONE AGRONOMICA In tabella 5a è aggiornato il valore del coefficiente in caso di bassa efficienza d’impiego dei liquami bovini Tabella 5a: Coefficienti di efficienza dei liquami provenienti da allevamento (Ko) Dose Efficienza Alta Media Bassa (1) Avicoli alta bassa [%] [%] 75 82 55 60 36 38 Suini alta bassa [%] [%] 65 71 48 52 31 33 Bovini alta bassa [%] [%] 55 60 41 44 26 28 pagina 22 di 43 Tabella 5b agronomico Coefficienti di efficienza dell’azoto da digestati destinati all’utilizzo 1 2 3 4 5 Da effluenti avicoli Da liquami bovini da Frazioni soli o in miscela con Da liquami (stessa efficienza chiarificate di Livello di anche per le suini altre biomasse digestati efficienza frazioni vegetali [%] chiarificate del [%] [%] digestato) Da biomasse vegetali [%] [%] Alta 55 65 75 65 55 Media 41 48 55 48 41 Bassa 26 31 38 31 26 Note: − − I coefficienti di efficienza delle frazioni palabili di digestati si assumono uguali a quelli dei digestati medesimi. In caso di dosi inferiori a 125 kg/ha di N, i suddetti coefficienti di efficienza possono essere incrementati di un 15% rispetto al valore riportato in tabella. Relativamente ai coefficienti di efficienza dell’azoto da digestati destinati all’utilizzo agronomico, nel caso di digestati derivanti da liquami suini in miscela con biomasse si devono considerare i livelli di efficienza relativi ai liquami suini tal quali, quando risulta prevalente (> 51%) l’N da effluente suino; viceversa, quando l’N prevalente è quello delle biomasse, occorre far riferimento ai coefficienti di efficienza riportati nella colonna 5 della tabella 5b. pagina 23 di 43 Tabella 6a Limiti di Massima Applicazione Standard (MAS) (i valori riportati sono quelli mediamente ottenibili in situazioni di campo nelle aree agricole del bacino padano) Coltura N efficiente Frumento tenero Frumento duro e grani di forza Orzo Avena Segale Triticale Riso Silomais (irriguo) Silomais (non irriguo) Mais da granella (irriguo) Mais da granella (non irriguo) Sorgo granella Sorgo da insilato Erbaio invernale di loiessa Erbaio estivo di panico Prati avvicendati o permanenti Prati avvicendati di sole leguminose (*) Leguminose da granella (pisello, soia) Colza Girasole Barbabietola da seme Barbabietola da zucchero Tabacco Patata Pomodoro kg N/ha 180 190 150 110 120 150 160 280 210 280 210 220 220 120 110 300 170 30 150 120 180 160 200 190 180 Resa t/ha 6,5 6,0 6,0 4,5 4,5 6,0 7,0 23 18,4 13 10,4 7,5 16,0 7,0 7,0 13,0 gran gran gran gran gran gran gran s.s. s.s. gran gran gran s.s. s.s. s.s. s.s. 4,0 3,5 gran gran 60,0 4,4 48,0 80,0 tq tq tq tq Arboree Actinidia Albicocco Ciliegio Melo Nocciolo Noce Pero Pesco Susino Vite lavorata Vite alta produzione Pioppo Pioppo da biamassa 150 135 120 120 100 120 120 175 120 70 100 120 130 25 13 9 35 2 4 30 25 20 9 18 20 15 Orticole Aglio Asparago verde 170 210 9 7 pagina 24 di 43 Basilico Bietola da coste Biet. Rosse Bietola da foglie Broccolo Cavolo cappuccio Carota Cavolfiore Cavolo verza Cece Cetriolo Cicoria Cipolla Cocomero Endivie Fagiolino da industria Fagiolino da mercato fresco Fagiolo Finocchio Fragola Lattuga Mais dolce Melanzana Melone Peperone Porro Prezzemolo Radicchio Chioggia Radicchio Ravanello Ravanello da seme Scalogno Sedano Spinacio da industria Spinacio da mercato fresco Verza Verza da industria Verza da seme Zucca Zucchino da industria Zucchino da mercato fresco NOTA 1: 110 190 90 280 180 250 195 225 165 80 225 210 160 130 130 70 50 70 240 160 130 170 175 140 200 126 100 161 190 80 160 120 250 190 125 150 150 160 210 190 190 20 35 40 25 20 27 55 35 30 3 25 32 35 60 35 9 9 4 38 35 30 16 70 35 50 35 20 35 20 30 n.d. 8 80 20 13 35 35 n.d. 40 50 50 Gli apporti massimi di azoto della tabella 6a devono essere ridotti nei seguenti casi: a) coltura che segue l’aratura di un prato avvicendato di almeno 3 anni = - 40 kg N/ha; b) coltura che segue l’aratura di un medicaio di almeno 3 anni = - 60 kg N/ha. NOTA 2: (*) Gli apporti massimi di azoto della tabella 6a possono essere superati qualora l’azienda giustifichi e dimostri nel PUA, sulla base di opportuna documentazione (fatture di vendita o analoga documentazione), che il livello produttivo raggiunto negli ultimi 3 anni supera quello medio tabellare. La fertilizzazione è ammessa solo alla preparazione del terreno per la semina o alla semina pagina 25 di 43 − Par. 3 DISTRIBUZIONE DI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO IN TERRENI IN PENDENZA Per pendenza media si intende il rapporto percentuale tra variazione di altitudine e distanza tra i due vertici dell’appezzamento considerato. Inoltre per appezzamenti si intendono superfici della stessa coltura senza soluzioni di continuità, come ad esempio: fossi, capezzagne, ecc. − Par. 3.3 Distribuzione del letame e assimilati in terreni con pendenza media superiore al 10% Si precisa che, così come previsto agli artt. 5 comma 2 e 32 comma 2, sui terreni arativi in fase di preparazione del terreno, il letame deve essere incorporato al terreno entro 24 ore dalla distribuzione in campo o dalla rottura del cumulo, con una lavorazione superficiale. pagina 26 di 43 2.4 ALLEGATO III Per quanto riguarda l’Allegato III si precisa quanto segue. La tabella 1 è aggiornata come segue: pagina 27 di 43 Tabella 1 Valori indicativi delle altezze funzionali al calcolo della superficie delle platee Altezza in metri Tipo di stoccaggio per palabile Materiale stoccato 2 Platea Letame 2 Platea Lettiere esauste degli allevamenti cunicoli 2 Platea Lettiere esauste degli allevamenti avicoli 2,5 Platea Deiezioni di avicunicoli rese palabili da processi di disidratazione 1,5 Platea Frazioni palabili risultanti dal trattamento termico e/o meccanico di liquami, per le frazioni solide derivanti da separazione di digestati e per le sostanze vegetali naturali non pericolose di provenienza agricola o da industrie connesse 1 Platea Fanghi palabili di supero da trattamento aerobico e/o anaerobico di liquami da destinare all’utilizzo agronomico 1,5 Platea Letami e/o materiali ad essi assimilati sottoposti a processi di compostaggio e per i compost non appartenenti alla categoria dei fertilizzanti commerciali 3,5 e oltre Platea Materiali palabili, risultanti da processi di essiccazione con sostanza secca maggiore del 65% per tali materiali lo stoccaggio può avvenire anche in strutture di contenimento verticali, senza limiti di altezza 0,60 Zone a lettiera permanente 0,15 Zone a lettiera permanente di avicunicoli 0,30 Zone a lettiera permanente Letame di allevamento bovino Lettiera di avicunicoli Altre specie pagina 28 di 43 − Par. 1.1 Stoccaggi per insediamenti esistenti; Par. 1.2 Nuovi stoccaggi Come indicato all’art. 8 comma 7, per “contenitori di stoccaggio esistenti” si intendono quelli in esercizio alla data del 2 febbraio 2007, per i quali era ammesso un adeguamento alle capacità minime entro febbraio 2012. Gli “insediamenti esistenti” sono considerati quelli in esercizio alla data di entrata in vigore del Regolamento (1 gennaio 2012). Per quanto concerne la riattivazione di insediamenti, si ritiene che essi debbano essere considerati come nuovi insediamenti. Le disposizioni attinenti al Par. 1.2.1 fanno riferimento esclusivamente a “nuovi stoccaggi”, ovvero quelli “autorizzati” a partire dal 1° Gennaio 2012. In tale contesto si precisa che anche i serbatoi flessibili di materiale elastomerico o plastomerico, purché installati con modalità atte ad evitare la dispersione dei liquami ivi contenuti in caso di rotture accidentali, rispettano le prescrizioni previste per i nuovi contenitori di stoccaggio (All. III par. 1.2). − Par 1.1.1 Letami, materiali ad essi assimilati ed altri materiali palabili Si precisa che nel paragrafo “Caratteristiche di materiali palabili e calcolo delle dimensioni dei cumuli” le caratteristiche dei materiali palabili e il calcolo delle dimensioni dei cumuli, così come l’“Esempio di calcolo delle dimensioni di un cumulo” hanno valore di raccomandazioni e non di prescrizioni. Si tratta di informazioni aggiuntive per l’allevatore interessato alle procedure da seguire per minimizzare il rischio di percolazioni o di ruscellamenti dal cumulo. Gli unici aspetti prescrittivi riguardano la forma del cumulo nella cui realizzazione deve essere accuratamente evitata la formazione di avvallamenti nella parte superiore, onde evitare la penetrazione diretta nel cumulo delle acque meteoriche. − Par .1.1.2 Liquami e materiali ad essi assimilati Si precisa che, così come previsto al Titolo III del Decreto 7 aprile 2006, le disposizioni di cui al presente paragrafo non si applicano alle acque reflue derivanti da aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari; si applicano, invece, a: - liquami di allevamento e materiali assimilati; - sostanze vegetali naturali non pericolose, non palabili, di provenienza agricola o da industrie connesse; - percolati da foraggi insilati. Per le disposizioni relative allo stoccaggio delle acque reflue derivanti da aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari si rimanda all’art. 49. Autonomia di stoccaggio (lettera a) La capacità minima di stoccaggio per liquami di allevamento e materiali ad essi assimilati, così come riportato all’art.11 comma 3 del Regolamento, è pari a 180 gg nelle ZVN. Per quanto riguarda le Zone Non Vulnerabili detta capacità è pari a 120 gg così come indicato all’art. 34 comma 1 lettera b). Criteri costruttivi dei contenitori di stoccaggio (lettera b) Nelle aziende che hanno paddok esterni in terra battuta, è consentito l’accesso degli animali agli stessi anche nei periodi di divieto di spandimento, purché sia garantita la pulizia dell’area scoperta con cadenza almeno settimanale, fermo restando che l’accesso è precluso agli animali in caso di pioggia o con terreno saturo d’acqua. Requisiti tecnici e norme di salvaguardia ambientale per stoccaggi esistenti (lettera c punti 8 e 13) Relativamente al punto 8 si intende che qualora il terreno su cui è costruito il contenitore in terra presenti un coefficiente di permeabilità K<1.10-6 cm/s e lo spessore degli strati pagina 29 di 43 impermeabili sottostanti sia tale da assicurare un adeguata protezione del corpo acquifero sottostante, il limite del coefficiente di permeabilità di cui al precedente punto 7 potrà essere elevato a 1.10-6 cm/s purché lo spessore del fondo e delle pareti sia tale impedire la permeazione del liquame per almeno 10 anni. Relativamente al punto 13 si intende che la verifica, mediante collaudo, degli stoccaggi, dovrà essere effettuata periodicamente ogni dieci anni dalla loro entrata in esercizio. − Par. 1.2 Nuovi stoccaggi Si chiarisce che in caso di nuovi stoccaggi, sia in insediamenti esistenti che in nuovi insediamenti, non sono ammessi i contenitori in terra (lagoni). Tra i requisiti tecnici dei nuovi stoccaggi, infatti, non si fa mai espressamente riferimento ai contenitori in terra, né vi sono rimandi ai paragrafi in cui questi sono previsti. − Par. 1.2.1 Nuovi stoccaggi in insediamenti esistenti Le disposizioni relative ai nuovi stoccaggi in insediamenti esistenti sono relative non solo allo stoccaggio di biomasse ma anche degli effluenti d’allevamento. Criteri costruttivi dei contenitori di stoccaggio (lettera b) Per i materiali palabili valgono i Criteri costruttivi e gestionali previsti per gli stoccaggi in insediamenti nuovi, di cui al par. 1.2.2 lettera b) punto b2. Requisiti tecnici e norme di salvaguardia ambientale (lettera c) Per i materiali palabili devono essere rispettati i Requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale di cui alla lettera c) del par. 1.1.1 ed i Criteri costruttivi relativi all’accumulo in campo di cui alla lettera d) del par. 1.1.1. Per i materiali non palabili valgono le disposizioni elencate nei punti da 1 a 7. Relativamente al punto 6, si precisa che la verifica, mediante collaudo, degli stoccaggi, dovrà essere effettuata periodicamente ogni dieci anni dalla loro entrata in esercizio. - Par. 1.2.2 Stoccaggi per nuovi insediamenti Autonomia di stoccaggio (lettera a) Nel caso di sostanze vegetali naturali non pericolose provenienti da aziende agricole o da agro industrie connesse, la cui produzione sia limitata a brevi periodi stagionali (lavorazione di uve, frutta, pomodoro, …) si ritiene opportuno uniformare questa disposizione a quanto previsto al paragrafo 1.1.1 lettera a, consentendo l’accumulo temporaneo in campo, nel periodo dal 1 di marzo al 31 ottobre per non più di 72 ore, in attesa del loro spandimento seguito da interramento immediato con aratura. Criteri costruttivi e gestionali (lettera b1) Per gli effluenti di allevamento non palabili la verifica, mediante collaudo, degli stoccaggi, dovrà essere effettuata periodicamente ogni dieci anni dalla loro entrata in esercizio. Si riporta la tabella 3 aggiornata. Tabella 3 Tecniche abbattimento emissioni di ammoniaca Tecnica di abbattimento delle emissioni di NH3 da liquami ed altre biomasse non palabili in stoccaggio Contenimento in serbatoi flessibili di materiale elastomerico o plastomerico Copertura con solaio, tenda,etc. Coperture flottanti (plastic sheets, leca, etc.) Rapporto S/V (Superficie libera/ Volume del contenitore) • 0.2 pagina 30 di 43 Criteri costruttivi e gestionali (lettera b2) Per le biomasse palabili (letami e materiali assimilati; sostanze vegetali naturali palabili non pericolose di provenienza agricola o da industrie connesse; frazioni palabili di digestati derivanti di tali materiali, trattati da soli od in miscela tra loro; i compost ottenuti da tali materiali, trattati da soli od in miscela tra loro, e non appartenenti alla categoria dei fertilizzanti commerciali), la copertura dell’area di stoccaggio e le tamponature laterali sono obbligatorie e sono previste per evitare la dispersione e trasporto in atmosfera del particolato che si può formare nel materiale stoccato. Si sottolinea che le tamponature dovranno essere realizzate solo su 3 lati per consentire l’accesso alla platea con opportuni mezzi meccanici e potranno essere costituite anche da elementi mobili. Per le biomasse palabili, inoltre, devono essere rispettati i Requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale di cui alla lettera c) del par. 1.1.1 ed i Criteri costruttivi relativi all’accumulo in campo di cui alla lettera d) del par. 1.1.1. pagina 31 di 43 APPENDICE N. 1 FACSIMILE CONTRATTO CESSIONE EFFLUENTI Legge Regionale n. 4/2007 Accordo per la cessione a terzi di quote di effluenti zootecnici e di altri fertilizzanti azotati per l’espletamento delle fasi di utilizzazione agronomica Premesso - che ai sensi del Regolamento Regionale 1/2011 articoli 24 e 42 i produttori di effluenti zootecnici o di altri fertilizzanti azotati possono cederli ad un soggetto terzo (detentore) per le successive fasi di utilizzazione agronomica. Con la presente scrittura privata tra il produttore e il detentore di seguito identificati: PRODUTTORE ________________________________, nato a _________________ (__) il ___________, residente a ___________________ (__), Via ______________________________n. ___ Codice Fiscale/Partita IVA ______________________________ in qualità di legale rappresentante della Azienda Agricola _____________________________________________ produttore di (inserire una x nella riga corrispondente): Effluenti zootecnici presso l’allevamento (specificare specie) _______________ posto in Comune di ______________________ via _____________________________________ codice allevamento AUSL _________________. Altro fertilizzante azotato (specificare) _________________ presso l’azienda posta in Comune di _________________________ via ___________________________________ in regola con la normativa regionale in vigore sull’utilizzazione degli effluenti zootecnici. DETENTORE __________________________________, nato a _______________________ (__) il _________, residente a _____________________ (__), Via _______________________n. _________ Codice Fiscale ______________________________. Il detentore dichiara di avere una o più delle seguenti condizioni: E’ il legale rappresentante di un azienda agricola senza/ con allevamento e utilizzerà gli effluenti zootecnici o i fertilizzanti azotati in zona non vulnerabile (inserire la ragione sociale e la partita iva dell’azienda agricola)___________________________________________________________ E’ il legale rappresentante di un azienda agricola senza/ con allevamento e utilizzerà gli effluenti zootecnici o i fertilizzanti azotati in zona vulnerabile (inserire la ragione sociale e la partita iva dell’azienda agricola)___________________________________________________________ Ha altri contratti di detenzione in corso di validità (allegare elenco dei contratti di detenzione) Non ha altri contratti di detenzione in corso di validità. Si conviene e si stipula quanto segue: il Sig. ___________________________________________, in qualità di produttore cede al Sig. _________________________________________ in qualità di detentore quote dei seguenti effluenti o altri fertilizzanti azotati: Tipologia di effluente/altro Volume ceduto Azoto ceduto Titolo dell’azoto nei materiali fertilizzante m³ Kg ceduti kg/ m³ Liquame o materiali assimilati Letame o materiali assimilati Altro fertilizzante azotato Durata dell’accordo dal _______________ al____________ il Detentore è responsabile della corretta attuazione delle fasi di seguito indicate (inserire una x nella cella a fianco della fase seguita dal detentore) : Trasporto Stoccaggio Trattamento Distribuzione pagina 32 di 43 ed è tenuto a comunicare le relative informazioni alla Provincia territorialmente competente ed a produrre la documentazione prevista. Firma delle parti Il Produttore _____________________ (allegare fotocopia documento di riconoscimento) Il Detentore _____________________ (allegare fotocopia documento di riconoscimento) Il contratto di detenzione è valido dalla data di invio alla Provincia territorialmente competente. L’invio alla Provincia deve essere effettuato dal produttore. pagina 33 di 43 APPENDICE N. 2 STIMA DEL “CARICO” ANNUO DI AZOTO DI ORIGINE ZOOTECNICA NEI COMUNI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER ORIENTARE GLI INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO AL PIANO D'AZIONE ED I CONTROLLI Con i dati del censimento dell’agricoltura 2010 si è proceduto ad aggiornare il “carico” annuale di azoto, espresso in kg di elemento per ettaro di SAU (Superficie Agraria Utile), contenuto negli effluenti di origine zootecnica. Il DM 7 aprile 2006, prevede (art.21, comma 3) azioni del PSR ad integrazione del Piano d'azione nelle zone vulnerabili. La stima del carico di azoto di origine zootecnica nei comuni della regione costituisce il riferimento per l'attuazione dell'azione 4 ”Incremento della sostanza organica nel suolo”, intervento 1, Misura 214 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013. Inoltre, l'art. 27, comma 4 del Regolamento Regionale 1/2011 prevede un incremento percentuale dei controlli nelle aree a maggior densità di aziende agro-zootecniche. Metodologia Si è partititi dalla consistenza di capi animali distinta per specie e categoria così come indicate nel rilevamento censuario, ed attribuendo a ciascuna di esse un peso per capo ed una “produzione” di azoto per kg/t di peso vivo; vedi tab. 1. Tab. 1 – Pesi dei capi animali e produzione di azoto al campo . Specie Età/indirizzo prod. Categoria Bovini Inferiore ad 1 anno Da 1 a meno di 2 anni Di 2 anni e più Bufalini Equini Ovini Caprini Suini Da ingrasso Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Giovenche da allevamento Vacche da carne e/o da lavoro Giovenche da macello Vacche da latte Annutoli (vitelli bufalini) Bufale Altri bufalini Cavalli Altri equini (asini, muli, borlotti) Pecore da latte Altre pecore Altri ovini Capre Altri caprini Con Peso inferiore a 20 kg Con peso da 20 a meno di 50 kg Con peso da 50 a meno di 80 kg Con peso da 80 a meno di 110 kg Peso (kg) 214 214 557 405 700 540 590 540 600 130 650 400 550 400 50 50 35 50 35 10 35 65 95 N (kg/t pv) 120 120 84 84 84 120 73 120 138 67 81,5 75-103 69 69 99 99 99 99 99 111,2 110 110 110 pagina 34 di 43 Da riproduzione Avicoli Cunicoli Con peso da 110 kg e più Scrofe montate Verri Altre scrofe Polli da carne Faraone Galline da uova Tacchini Oche Altri avicoli Fattrici Altri conigli 135 180 250 172 1 0,8 1,9 7 3,3 0,8 3,5 1,7 110 Struzzi 110 93,5 110 110 250 240 230 118 118 288 143 143 118 I coefficienti di produzione di azoto al campo (al netto delle perdite in fase di stoccaggio e rimozione dalla stalla) per tonnellata di peso vivo sono stati ripresi dai parametri riportati nel Regolamento Regionale n°1 del 28 ottobre 2011. Non essendoci corrispondenza tra le categorie animali indicate nel Regolamento sopracitato e quelle censite dall’ISTAT il peso per capo è stato attribuito sulla base dei valori più frequentemente riscontrabili negli allevamenti. Il carico complessivo di azoto al campo è stato quindi calcolato moltiplicando il peso vivo di ciascuna categoria animale per la corrispondente produzione di azoto. Sono state prese in considerazione tutte le categorie animali riportate in tab. 1 tranne gli struzzi. Il carico totale in ambito comunale è stato successivamente rapportato alla Superficie Agricola Utilizzata. Nella tabella sotto riportata i Comuni sono elencati in ordine decrescente in base al carico unitario (kg/ha SAU) con una nota che precisa se detto carico è superiore ai 127 kg/ha, valore preso a riferimento in alcuni impegni delle misure agroambientali. Carico stimato di Azoto al campo di origine zootecnica Cod comune 035043 040043 037038 035010 036015 040045 035039 036045 034023 035017 035027 035004 035022 035012 040019 035038 034016 035032 Sigla Prov. RE FC BO RE MO FC RE MO PR RE RE RE RE RE FC RE PR RE Comune Vezzano sul Crostolo Santa Sofia Minerbio Campegine Formigine Savignano sul Rubicone Sant'Ilario d'Enza Spilamberto Montechiarugolo Cavriago Montecchio Emilia Bibbiano Gattatico Casalgrande Meldola San Polo d'Enza Fontevivo Reggiolo kg/ha 811,5 342,1 324,2 253,8 250,0 247,6 211,8 205,8 171,4 169,4 165,9 165,1 158,1 152,4 146,2 145,5 141,7 138,8 carico superiore a 127 kg/ha sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì pagina 35 di 43 099012 040007 040015 035011 036029 035033 035015 039012 035008 034025 035026 035036 035016 036030 035002 034033 035024 033018 034041 034048 037013 035028 035035 040014 033003 036003 035013 034010 034019 036008 033011 035041 035020 036007 036024 099001 035040 035029 034007 034014 034030 034009 033013 034027 033024 035037 036026 034024 033007 035030 034036 034029 036042 RN FC FC RE MO RE RE RA RE PR RE RE RE MO RE PR RE PC PR PR BO RE RE FC PC MO RE PR PR MO PC RE RE MO MO RN RE RE PR PR PR PR PC PR PC RE MO PR PC RE PR PR MO Poggio Berni Cesena Gambettola Carpineti Palagano Reggio nell'Emilia Castelnovo di Sotto Lugo Cadelbosco di Sopra Noceto Luzzara Rubiera Castelnovo ne' Monti Pavullo nel Frignano Bagnolo in Piano San Secondo Parmense Guastalla Cortemaggiore Torrile Zibello Castel d'Aiano Novellara Rolo Galeata Besenzone Campogalliano Casina Colorno Lesignano de' Bagni Castelvetro di Modena Carpaneto Piacentino Toano Correggio Castelnuovo Rangone Montecreto Bellaria-Igea Marina Scandiano Poviglio Busseto Fidenza Roccabianca Collecchio Castel San Giovanni Parma Gragnano Trebbiense San Martino in Rio Montese Neviano degli Arduini Cadeo Quattro Castella Soragna Polesine Parmense Serramazzoni 138,2 137,3 134,5 133,2 133,1 131,7 122,7 122,2 121,9 120,6 120,2 119,5 118,7 118,2 118,1 118,0 116,7 116,4 115,3 114,9 114,1 110,2 109,5 109,4 108,0 107,9 106,4 105,7 104,7 104,4 104,2 102,4 102,0 100,9 99,9 99,7 99,4 96,2 96,1 94,4 94,1 93,7 93,0 92,0 90,5 88,8 88,6 88,1 87,9 87,8 87,4 85,0 83,6 sì sì sì sì sì sì pagina 36 di 43 040020 040012 034008 036044 039015 036032 034013 036020 034026 034015 036006 034018 034037 033046 035042 034042 033021 040037 036019 033041 033045 035009 036023 036043 034043 034044 034039 040018 034020 035044 035003 035045 034028 033014 033027 036033 033022 033042 036040 037027 036025 034005 033006 040050 040003 037018 036017 036047 035014 099020 036039 040004 040032 FC FC PR MO RA MO PR MO PR PR MO PR PR PC RE PR PC FC MO PC PC RE MO MO PR PR PR FC PR RE RE RE PR PC PC MO PC PC MO BO MO PR PC FC FC BO MO MO RE RN MO FC FC Mercato Saraceno Forlì Calestano Soliera Riolo Terme Polinago Felino Marano sul Panaro Palanzano Fontanellato Castelfranco Emilia Langhirano Sorbolo Villanova sull'Arda Vetto Traversetolo Fiorenzuola d'Arda Roncofreddo Maranello San Pietro in Cerro Vigolzone Campagnola Emilia Modena Sestola Trecasali Valmozzola Tizzano Val Parma Longiano Medesano Viano Baiso Villa Minozzo Pellegrino Parmense Castelvetro Piacentino Monticelli d'Ongina Prignano sulla Secchia Gazzola Sarmato Sassuolo Gaggio Montano Montefiorino Bore Borgonovo Val Tidone Verghereto Bertinoro Castello di Serravalle Guiglia Zocca Castellarano Verucchio San Prospero Borghi Predappio 83,4 83,2 83,2 83,2 82,4 82,3 82,3 81,5 81,5 80,1 79,5 79,1 78,8 77,1 77,0 76,5 75,4 75,2 74,2 73,7 73,7 73,6 73,6 73,5 73,0 72,1 71,9 71,9 71,5 70,4 70,4 70,2 70,0 69,4 67,2 66,7 66,6 66,4 66,0 65,2 63,9 63,8 63,6 63,6 62,4 62,3 62,3 62,1 61,4 61,0 60,5 58,0 57,8 pagina 37 di 43 035001 034032 034038 099023 033012 034012 040046 036018 034002 035005 099019 034022 036038 036028 036036 036031 036005 034017 035031 040009 035023 035018 036022 035025 040005 036016 033037 038019 033002 099025 033035 040001 034046 034035 036011 037051 033039 040013 036010 037058 037048 035019 034045 035007 036041 034003 033001 034006 035021 099010 034034 040008 034004 RE PR PR RN PC PR FC MO PR RE RN PR MO MO MO MO MO PR RE FC RE RE MO RE FC MO PC FE PC RN PC FC PR PR MO BO PC FC MO BO BO RE PR RE MO PR PC PR RE RN PR FC PR Albinea Salsomaggiore Terme Terenzo Novafeltria Castell'Arquato Corniglio Sogliano al Rubicone Lama Mocogno Bardi Boretto Torriana Monchio delle Corti San Possidonio Novi di Modena San Cesario sul Panaro Pievepelago Carpi Fornovo di Taro Ramiseto Civitella di Romagna Gualtieri Canossa Mirandola Ligonchio Castrocaro Terme e Terra del Sole Frassinoro Pontenure Portomaggiore Alseno San Leo Podenzano Bagno di Romagna Varsi Solignano Fanano San Benedetto Val di Sambro Rottofreno Forlimpopoli Concordia sulla Secchia Savigno Pieve di Cento Collagna Varano de' Melegari Busana Savignano sul Panaro Bedonia Agazzano Borgo Val di Taro Fabbrico Montescudo Sissa Cesenatico Berceto 57,3 56,9 56,6 56,4 56,1 55,6 55,6 54,8 53,6 52,5 52,4 52,1 52,0 51,9 51,4 49,6 49,3 49,3 48,7 48,4 47,5 47,1 46,8 45,8 45,2 44,3 43,9 43,7 43,5 43,3 43,3 42,5 42,4 42,3 41,9 41,7 41,4 40,7 39,7 39,1 38,9 38,7 38,3 37,9 36,9 35,4 35,4 35,1 35,1 35,0 34,3 33,8 33,5 pagina 38 di 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Terme Ravarino Bettola Coriano Berra Morciano di Romagna Migliarino Farini Russi Dovadola Pianello Val Tidone Fiumalbo Mordano Marzabotto Galliera Monzuno Granarolo dell'Emilia 33,2 32,7 32,5 32,2 31,5 31,3 31,2 31,2 30,1 29,8 29,8 29,5 29,3 29,3 28,7 28,7 28,6 28,6 28,4 28,3 28,2 28,0 27,6 27,2 26,8 26,1 26,1 25,5 25,5 24,9 24,5 24,0 23,8 23,0 22,6 22,2 22,0 21,9 21,9 21,9 21,5 21,3 21,0 20,6 20,1 19,9 19,8 19,7 19,4 19,3 19,1 19,0 18,8 pagina 39 di 43 099008 037032 037021 039010 037015 037020 037025 035006 036046 037012 037043 036004 040036 099024 036013 037042 037041 037046 033020 038001 038014 038012 036027 040031 037023 036012 039014 099027 037053 039001 037039 040016 037016 040022 099004 033016 037029 033009 033034 037005 033005 040044 033030 033025 033029 099015 099013 037047 039002 039008 033028 036002 040049 RN BO BO RA BO BO BO RE MO BO BO MO FC RN MO BO BO BO PC FE FE FE MO FC BO MO RA RN BO RA BO FC BO FC RN PC BO PC PC BO PC FC PC PC PC RN RN BO RA RA PC MO FC Montefiore Conca Imola Castenaso Faenza Castel di Casio Castel San Pietro Terme Dozza Brescello Vignola Casalfiumanese Monteveglio Camposanto Rocca San Casciano Pennabilli Fiorano Modenese Monte San Pietro Monterenzio Ozzano dell'Emilia Ferriere Argenta Mesola Masi Torello Nonantola Portico e San Benedetto Crespellano Finale Emilia Ravenna Talamello San Giovanni in Persiceto Alfonsine Molinella Gatteo Castel Guelfo di Bologna Modigliana Gemmano Coli Granaglione Caminata Piozzano Bentivoglio Bobbio Sarsina Ottone Gropparello Nibbiano Saludecio Riccione Pianoro Bagnacavallo Conselice Morfasso Bomporto Tredozio 18,7 18,6 18,3 18,2 17,8 17,5 17,4 17,3 17,2 16,9 16,5 16,5 16,3 16,3 16,2 15,9 15,9 15,7 15,6 15,2 15,1 15,0 14,9 14,8 14,7 14,7 14,5 14,5 14,4 14,1 14,1 13,9 13,8 13,6 13,3 13,0 12,9 12,6 12,5 12,1 11,8 11,7 11,5 11,3 11,3 11,0 10,9 10,9 10,6 10,6 10,4 10,2 10,0 pagina 40 di 43 099002 037056 033010 033015 037057 034011 037024 039004 099007 033043 037059 037009 037031 099006 036001 037008 038018 038007 039013 038026 039011 037017 099014 037002 099005 037055 037006 038020 037014 033048 038008 038006 039003 099017 037037 037054 099018 039006 039007 099016 037060 037007 038024 038011 039009 038004 037052 037003 040041 038009 038010 040028 037011 RN BO PC PC BO PR BO RA RN PC BO BO BO RN MO BO FE FE RA FE RA BO RN BO RN BO BO FE BO PC FE FE RA RN BO BO RN RA RA RN BO BO FE FE RA FE BO BO FC FE FE FC BO Cattolica Sant'Agata Bolognese Caorso Cerignale Sasso Marconi Compiano Crevalcore Brisighella Monte Colombo Travo Vergato Calderara di Reno Grizzana Morandi Mondaino Bastiglia Budrio Poggio Renatico Copparo Massa Lombarda Migliaro Fusignano Castello d'Argile Rimini Argelato Misano Adriatico San Pietro in Casale Bologna Ro Castel del Rio Ziano Piacentino Ferrara Comacchio Bagnara di Romagna San Giovanni in Marignano Medicina San Lazzaro di Savena Santarcangelo di Romagna Castel Bolognese Cervia San Clemente Zola Predosa Borgo Tossignano Tresigallo Lagosanto Cotignola Cento San Giorgio di Piano Baricella San Mauro Pascoli Formignana Jolanda di Savoia Montiano Casalecchio di Reno 10,0 9,8 9,7 9,6 9,4 9,4 9,4 9,2 8,8 8,7 8,6 8,6 7,6 7,5 7,5 7,4 7,2 6,9 6,9 6,5 6,5 6,2 6,1 6,1 5,0 4,8 4,7 4,2 4,2 4,0 3,9 3,8 3,7 3,7 3,5 3,5 3,4 3,2 3,0 3,0 2,9 2,7 2,0 2,0 2,0 1,8 1,7 1,6 1,4 1,2 1,0 1,0 0,9 pagina 41 di 43 039018 099009 037035 039017 038022 038021 037019 038023 038013 038025 038016 033047 RA RN BO RA FE FE BO FE FE FE FE PC Solarolo Montegridolfo Malalbergo Sant'Agata sul Santerno Vigarano Mainarda Sant'Agostino Castel Maggiore Voghiera Massa Fiscaglia Goro Mirabello Zerba 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,2 0,1 0,1 0,0 pagina 42 di 43 Parere di regolarità amministrativa REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE Giuseppe Bortone, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2014/1156 IN FEDE Giuseppe Bortone pagina 43 di 43
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