sentenza Rimini 91 1luglio2014 respinta richiesta di equiparazione

AJ contrario il successo artìcolo 25 del D.Lvo 165\2011 con riferimento ai
Dirigenti di Istituzioni Scolastiche dispone testualmente r “ ], Nell'ambito
deli'amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica
dirigenziale p e r i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed
educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica e d autonomia a
norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n 59. e successive
modificazioni ed integrazioni^ I dirigertti scolastici sono inquadrati in
ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti deirarticolo 21, in
ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle
fiinzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione
istituito presso l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un
dirigente
e composto da esperti anche
non appartenenti
alVamministratione stessa. 2- Il dirigente scolastico assicura la gestione
unitaria ^ l'is titu z io n e , ne ha la legale rappresentanza, è responsabile
della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del
servigio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici
spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di
coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il
dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo i criteri di
efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali. 3,
N e ll’esercizio delle competenze di cui al comma 2, il dirigente scolastico
promuove g li interventi per assicurare la qualità dei processi form ativi e
la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed
economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento
intesa anche come libertà di ricérca e innova ne metodologica e didattica,
p e r l'esercizio d libertà d i scelta educativa delle famiglie e p e r
l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni. 4.
Nell'ambito delle funzioni attribuite jsfifuzion» scotejicfie, spetta al
dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del
personale
L a lettura delle citate disposizioni normative evidenzia allora la minore
ampiezza delie funzioni assegnate ai Dirigenti Istinaziooi Scolastiche sia
sul piano quantitdtivo - essendo infatti i loro compiti limitati alla singola
istitu^one scolastica : ciò che comporta la fì^mmentazione della relativa
pianta organica che attualmente conta ben 10.415 unità a fronte dei solo
300 dirigenti di seconda fascia del MIUR - che sotto il piano qualitativo .
Non spettando in particolare sotto questo profilo ai Dirìgenti di Istituzioni
Scolastiche : il potere di rappresentare Tente pubblico in giudizio ( che ai
sensi deirarticolo 16 comma 1, lett. f del D.Lgs n. 165/2001 spetta solo ai
dirigenti generali per come anche chiarito dalla giurisprudenza di
legittimità di seguito richiamata ) ; il potere di irrogare le sanzioni
disciplinari più gravi , sulle quali in base al D.Lgs, n 150/2009 è
competente l’apposito Ufficio per i procedimenti disciplinari ; il potere di
compiere atti di gestione del personale in un ambito territoriale più ampio
di quello di competenza della singola istituzione scolastica ( cfr. artt. 14 e
15 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275) ; i superiori com piti, anche in materia
di proposta e di attuazione dei progetti, spettanti alla dirigenza generale ; i
poteri sostitutivi in caso di inerzia dei loro sottoposti ( non articolandosi
3
l'istituzione scolastica in uffici ) ; la funzione di valutazione del personale
scolastico.
Inoltre per come anche dì recente affermato da T.A.R. Lazio Roma, sez.
Ili, 27/09/2013, n. 8476 , la procedura concorsuale prevista per i dirigenti
scolastici (originariamente disciplinata daJl’art. 29, d.lg. n. 165 del 2001 e
poi dalla legge finanziaria n. 296//2006) ha carattere di specialità rispetto
alla p ro c e d m dettala in genere nei pubblici concorsi dal d.P.R. n. 487 del
1994.
Per il resto , vanno qui integralmente condivise le motivazioni espresse in
un caso analogo dalla Corte d'Appello di Lecce che con sentenza n.
1832M3 in data 29\04-20\06\2013 ha cosi correttamente argomentato :
^ . .Sosionzioìm^rae gli
appelìùnti ripropongono
le
medesime
argomentazione svolte in prim o grado sulla nullità dell 'art. 5, comma I.
del CCNL Area V dei dirigenti scolastici, nella parte in evi ha previsto una
retribuzione di posizione, parte fìssa, in misura ìrrferiore a quella stabilita
p e r altri dirìgenti pubblici di 11fascia, p e r contrasto con Vari 24 del d.lgs
n 165/2001, definita norma imperativa. N el confermare quanto ritenuto dal
primo giudice in merito al carattere non imperativo della citata
disposizione, si osserva che, in ogni caso, non risulta violata la stessa
poiché detta norma prevede che il trattamento economico accessorio dei
dirigenti, da determinarsi dai contratti collettivi p e r le aree dirigenziali,
sia correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai
risultati conseguiti. Cass, 15 m ag p o 20Q7 «. I l 084, che ha operato un
esame della struttura della retribuzione dirigenziale, ha chiarito come la
qualifica dirigenziale costituisca la ragion d'essere del trattamento
economico fondamentale, mentre la retribuzione d i posizione riflette il
livello di responsabilità attribuito con l'incarico difimzione e. esprimendo
lo specifico valore economico di una determinata posizione dirigenziale,
non p u ò essere attribuita nella misura massima p e r il solo rilievo apicale
del ruolo dirigenziale ricoperto, m a in misura variabile in considerazione
dei criteri di valutazione indicati dall 'art 24; infine, ìa retribuzione di
risultato corrisponde a ll’apporto del dirigente in termini d i produttività o
redditività della sua prestazione. Non vi sono, pertanto, né strumenti né
motivi p e r affermare la nullità delie previsioni contrattuali con le quali,
neirambito della generale attività organizzativa e negoziale con cui le
amministrazioni attribuiscono un valore economico alle diverse posizioni
dirigenziali, l'amministrazione scolastica ha stabilito la misura del
trattamento economico accessorio in questione; dette previsioni
contrattuali sono, infatti, dirette a concretizzare la necessità di
graduazione delle funzioni e delle connesse responsabilità, alle quali è
correlato il trattamento economico di posizione. Va esaminato a questo
punto il motivo d'appello cA« afferma che i dirigenti scofasfjci a b b icm
fiinzioni, responsabilità e obiettivi inferiori, se non superiori, rispetto agli
altri dirigenti d i fascia. Sulla questione non resta che riportare quanto
affermato da Cass, 1? marzo 2009, n. 6460 : " In tema d i poteri dei
dirigenti pubblici, ai dirigenii delie istituzioni scolastiche competono, in
base all'art. 25 d.lg. 30 marzo 200J n. 165, funzioni decisamente più
ridotte rispetto a quelle spettanti ai dirigenti degli uffici dirigenziali
4
A
generali, e limitati all'ambito dell'autonomia organizzativa, didattica e
finanziaria, con la conseguenza
che
ai primi non spetta il potere di
promuovere e resistere
alle liti,che
è,invece, esplicitarnente previsto
daU’a r t 16 del citato dJg. n. 165 del 2001 per i dirigenti di uffici
dirigenziali generali. ” Irfine, gii appellanti ripropongono in via
subordinata l'azione di indebito arricchimento che si basa
sull'affermazione che la funzione dei dirigenti scolastici, p u r non essendo
inferiore a quella degli altri dirigenti statali, sia retribuita ingiustamente
in misura deteriore p e r non avere il Ministero attivato il sistema di
valutazione imposto dall'art. 25 del dlgs. n. 165/200J. Oltre a quanto già
rilevato dal prim o giudice, si osserva che, per quanto sopra riferito,
manca il presupposto della pari responsabilità e rilevanza della Junzionc
dirigenziale degli appellanti rispetto a quella degli altri dirigenti di H
fascia che si assume, peraltro genericamente^ maggiormente retribuiti. E '
stata già rilevata, citando la Suprema Corte, la diversa estensione delle
funzioni attribuite ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali rispetto a
quelle, decisamente p iù ridotte, e limitate all'ambito della autonomia
organizzativa, didattica e finanziaria, attribuite ai dirigenti delle
isdfuzionj
inquadraii in ruoli dì dimensioni regionaiì, e
sottoposti a verifiche., in ordine ai risultati conseguiti, da parte d i un
nucleo di valutazione istituito presso Vamministrazione scolastica
regionale, presieduto da un dirigente. £ soprattutto, appare rilevante la
mancata attribuzione ai predetti dirigenti scolastici, coerentemente con il
più limitato ambito delle funzioni e dei poteri loro assegnati dalla legge,
del potere di promuovere e resistere alle liti, esplicitamente previsto per
contro con riferimento ai dirigenti di uffici dirigenziali generali. Infine,
non può considerarsi applicabile l'art. 2041 ex ., poiché, secondo la
costante giurisprudenza. Vin^ustificato arricchimento postula un
correlativo depauperamento del dipendente, non riscontrabile e
dimostrabile nel caso del pubblico dipendente che percepisca la
retribuzione prevista p e r la qualifica rivestita...^.
Con riferimento ai poteri del Dirìgente Scolastico, la già citata Cass. Sez.
L. 17 marzo 2009 n. 6460 (Rv. 607470) ha poi ulteriormente precisato :
'\,M D .L g s. n. 165 del 2001, art. 16 dispone espressamente che i dirigenti
di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, oltre a curare
l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali, ad adottare g li atti
relativi alla organizzazione degli uffici, a d adottare gli atti e d i
provvedimenti amministrativi e a d esercitare i poteri d i spesa e quelli di
acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici,
promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di
transigere. Una analoga disposizione, in tema di rappresentanza
jffocessuQÌe, non si rinviene p e r contro nel successivo art. 25 del
medesimo provvedimento normativo che, con riferimento ai dirigenti
delle istituzioni scolastiche . nel prevedere che il dirigente scolastico
assicura la gestione unitaria della istituzione, ne ha la legale
rappresentanza ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e
strumentali e dei risultati del servizio, dispone che allo stesso spettano
autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle
risorse umane, aggiungendo che il predetto organizza l'attività scolastica