AJ contrario il successo artìcolo 25 del D.Lvo 165\2011 con riferimento ai Dirigenti di Istituzioni Scolastiche dispone testualmente r “ ], Nell'ambito deli'amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale p e r i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica e d autonomia a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n 59. e successive modificazioni ed integrazioni^ I dirigertti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti deirarticolo 21, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle fiinzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti alVamministratione stessa. 2- Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria ^ l'is titu z io n e , ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servigio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo i criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali. 3, N e ll’esercizio delle competenze di cui al comma 2, il dirigente scolastico promuove g li interventi per assicurare la qualità dei processi form ativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento intesa anche come libertà di ricérca e innova ne metodologica e didattica, p e r l'esercizio d libertà d i scelta educativa delle famiglie e p e r l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni. 4. Nell'ambito delle funzioni attribuite jsfifuzion» scotejicfie, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale L a lettura delle citate disposizioni normative evidenzia allora la minore ampiezza delie funzioni assegnate ai Dirigenti Istinaziooi Scolastiche sia sul piano quantitdtivo - essendo infatti i loro compiti limitati alla singola istitu^one scolastica : ciò che comporta la fì^mmentazione della relativa pianta organica che attualmente conta ben 10.415 unità a fronte dei solo 300 dirigenti di seconda fascia del MIUR - che sotto il piano qualitativo . Non spettando in particolare sotto questo profilo ai Dirìgenti di Istituzioni Scolastiche : il potere di rappresentare Tente pubblico in giudizio ( che ai sensi deirarticolo 16 comma 1, lett. f del D.Lgs n. 165/2001 spetta solo ai dirigenti generali per come anche chiarito dalla giurisprudenza di legittimità di seguito richiamata ) ; il potere di irrogare le sanzioni disciplinari più gravi , sulle quali in base al D.Lgs, n 150/2009 è competente l’apposito Ufficio per i procedimenti disciplinari ; il potere di compiere atti di gestione del personale in un ambito territoriale più ampio di quello di competenza della singola istituzione scolastica ( cfr. artt. 14 e 15 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275) ; i superiori com piti, anche in materia di proposta e di attuazione dei progetti, spettanti alla dirigenza generale ; i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei loro sottoposti ( non articolandosi 3 l'istituzione scolastica in uffici ) ; la funzione di valutazione del personale scolastico. Inoltre per come anche dì recente affermato da T.A.R. Lazio Roma, sez. Ili, 27/09/2013, n. 8476 , la procedura concorsuale prevista per i dirigenti scolastici (originariamente disciplinata daJl’art. 29, d.lg. n. 165 del 2001 e poi dalla legge finanziaria n. 296//2006) ha carattere di specialità rispetto alla p ro c e d m dettala in genere nei pubblici concorsi dal d.P.R. n. 487 del 1994. Per il resto , vanno qui integralmente condivise le motivazioni espresse in un caso analogo dalla Corte d'Appello di Lecce che con sentenza n. 1832M3 in data 29\04-20\06\2013 ha cosi correttamente argomentato : ^ . .Sosionzioìm^rae gli appelìùnti ripropongono le medesime argomentazione svolte in prim o grado sulla nullità dell 'art. 5, comma I. del CCNL Area V dei dirigenti scolastici, nella parte in evi ha previsto una retribuzione di posizione, parte fìssa, in misura ìrrferiore a quella stabilita p e r altri dirìgenti pubblici di 11fascia, p e r contrasto con Vari 24 del d.lgs n 165/2001, definita norma imperativa. N el confermare quanto ritenuto dal primo giudice in merito al carattere non imperativo della citata disposizione, si osserva che, in ogni caso, non risulta violata la stessa poiché detta norma prevede che il trattamento economico accessorio dei dirigenti, da determinarsi dai contratti collettivi p e r le aree dirigenziali, sia correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti. Cass, 15 m ag p o 20Q7 «. I l 084, che ha operato un esame della struttura della retribuzione dirigenziale, ha chiarito come la qualifica dirigenziale costituisca la ragion d'essere del trattamento economico fondamentale, mentre la retribuzione d i posizione riflette il livello di responsabilità attribuito con l'incarico difimzione e. esprimendo lo specifico valore economico di una determinata posizione dirigenziale, non p u ò essere attribuita nella misura massima p e r il solo rilievo apicale del ruolo dirigenziale ricoperto, m a in misura variabile in considerazione dei criteri di valutazione indicati dall 'art 24; infine, ìa retribuzione di risultato corrisponde a ll’apporto del dirigente in termini d i produttività o redditività della sua prestazione. Non vi sono, pertanto, né strumenti né motivi p e r affermare la nullità delie previsioni contrattuali con le quali, neirambito della generale attività organizzativa e negoziale con cui le amministrazioni attribuiscono un valore economico alle diverse posizioni dirigenziali, l'amministrazione scolastica ha stabilito la misura del trattamento economico accessorio in questione; dette previsioni contrattuali sono, infatti, dirette a concretizzare la necessità di graduazione delle funzioni e delle connesse responsabilità, alle quali è correlato il trattamento economico di posizione. Va esaminato a questo punto il motivo d'appello cA« afferma che i dirigenti scofasfjci a b b icm fiinzioni, responsabilità e obiettivi inferiori, se non superiori, rispetto agli altri dirigenti d i fascia. Sulla questione non resta che riportare quanto affermato da Cass, 1? marzo 2009, n. 6460 : " In tema d i poteri dei dirigenti pubblici, ai dirigenii delie istituzioni scolastiche competono, in base all'art. 25 d.lg. 30 marzo 200J n. 165, funzioni decisamente più ridotte rispetto a quelle spettanti ai dirigenti degli uffici dirigenziali 4 A generali, e limitati all'ambito dell'autonomia organizzativa, didattica e finanziaria, con la conseguenza che ai primi non spetta il potere di promuovere e resistere alle liti,che è,invece, esplicitarnente previsto daU’a r t 16 del citato dJg. n. 165 del 2001 per i dirigenti di uffici dirigenziali generali. ” Irfine, gii appellanti ripropongono in via subordinata l'azione di indebito arricchimento che si basa sull'affermazione che la funzione dei dirigenti scolastici, p u r non essendo inferiore a quella degli altri dirigenti statali, sia retribuita ingiustamente in misura deteriore p e r non avere il Ministero attivato il sistema di valutazione imposto dall'art. 25 del dlgs. n. 165/200J. Oltre a quanto già rilevato dal prim o giudice, si osserva che, per quanto sopra riferito, manca il presupposto della pari responsabilità e rilevanza della Junzionc dirigenziale degli appellanti rispetto a quella degli altri dirigenti di H fascia che si assume, peraltro genericamente^ maggiormente retribuiti. E ' stata già rilevata, citando la Suprema Corte, la diversa estensione delle funzioni attribuite ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali rispetto a quelle, decisamente p iù ridotte, e limitate all'ambito della autonomia organizzativa, didattica e finanziaria, attribuite ai dirigenti delle isdfuzionj inquadraii in ruoli dì dimensioni regionaiì, e sottoposti a verifiche., in ordine ai risultati conseguiti, da parte d i un nucleo di valutazione istituito presso Vamministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente. £ soprattutto, appare rilevante la mancata attribuzione ai predetti dirigenti scolastici, coerentemente con il più limitato ambito delle funzioni e dei poteri loro assegnati dalla legge, del potere di promuovere e resistere alle liti, esplicitamente previsto per contro con riferimento ai dirigenti di uffici dirigenziali generali. Infine, non può considerarsi applicabile l'art. 2041 ex ., poiché, secondo la costante giurisprudenza. Vin^ustificato arricchimento postula un correlativo depauperamento del dipendente, non riscontrabile e dimostrabile nel caso del pubblico dipendente che percepisca la retribuzione prevista p e r la qualifica rivestita...^. Con riferimento ai poteri del Dirìgente Scolastico, la già citata Cass. Sez. L. 17 marzo 2009 n. 6460 (Rv. 607470) ha poi ulteriormente precisato : '\,M D .L g s. n. 165 del 2001, art. 16 dispone espressamente che i dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, oltre a curare l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali, ad adottare g li atti relativi alla organizzazione degli uffici, a d adottare gli atti e d i provvedimenti amministrativi e a d esercitare i poteri d i spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere. Una analoga disposizione, in tema di rappresentanza jffocessuQÌe, non si rinviene p e r contro nel successivo art. 25 del medesimo provvedimento normativo che, con riferimento ai dirigenti delle istituzioni scolastiche . nel prevedere che il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria della istituzione, ne ha la legale rappresentanza ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio, dispone che allo stesso spettano autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane, aggiungendo che il predetto organizza l'attività scolastica
© Copyright 2024 ExpyDoc