Cenni sulla Legislazione Comunitaria e Nazionale relativa ai prodotti della pesca e ai molluschi bivalvi Legislazione comunitaria campo di applicazione Prodotti della pesca Molluschi bivalvi vivi R.178/2002/CE R. 882/2004/CE principi generali legislazione alimentare controlli ufficiali mangimi e alimenti salute e benessere animale R. 852/2004/CE R. 854/2004/CE igiene prodotti alimentari controlli ufficiali sui prodotti di o.a. PACCHETTO IGIENE Direttiva 2004/41/CE R. 853/2004/CE norme specifiche alimenti o.a. abrogazione direttive recanti norme sull’igiene dei prodotti alimentari R.183/2005/CE igiene dei mangimi Regolamento CE n2073/2005 criteri microbiologici Altri Regolamenti comunitari Regolamento (CE) 2074/2005 recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al Regolamento 853/04 e dei regolamenti 854/04 e 882/04, deroga al Regolamento 852/04 e modifica dei regolamenti 853/04 e 854/04. Regolamento (CE) 2076/2005 che fissa le disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti 853/04 e 854/04 e 882/04 e che modifica i regolamenti n. 853/04 e 854/04. Regolamento (ce)n. 2406/96 del consiglio del 26 novembre 1996 che stabilisce norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca Regolamento (CE) 1881/2006 della Commissione del 19 dicembre 2006 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nei prodotti alimentari Normativa nazionale verticale derivata dal pacchetto igiene Prodotti della pesca Intesa Conferenza Stato-Regioni relative alle linee guida sui prodotti della pesca e la nuove regolamentazione comunitaria. Rep. n° 2674 del 16.11.2006; Determinazione R.L. n° D 2855 del 28.08.07: Linee guida regionali per il controllo dei prodotti della pesca; Nota Ministero della Salute prot. 25442-P del 10.08.10: Controlli sanitari presso i punti di sbarco e sulle operazioni di trasporto di prodotti della pesca al primo stabilimento di destinazione; Nota Ministero della Salute prot. 4379-P del 17.02.11 : applicazione del Reg. CE n. 853/04 in materia di vendita e somministrazione di preparazioni gastronomiche contenenti prodotti della pesca destinati ad essere consumati crudi o praticamente crudi. Molluschi bivalvi Intesa Conferenza Stato-Regioni relative alle linee guida sui molluschi bivalvi e alla nuova regolamentazione comunitaria Rep. n° 79/CSR del 08.07.2010; Determinazione R.L. n°4517 del 09/06/2011 – Piano regionale per il controllo sanitario della filiera dei molluschi bivalvi vivi. DEFINIZIONI PACCHETTO IGIENE «Prodotti della pesca»: tutti gli animali marini o di acqua dolce (ad eccezione dei molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi e di tutti i mammiferi, rettili e rane), selvatici o di allevamento, e tutte le forme, parti e prodotti commestibili di tali animali; «Molluschi bivalvi»: i molluschi lamellibranchi filtratori. Linee Guida n. 79/CSR del 2010 : Molluschi che offrono resistenza all’apertura, reazione adeguata alla percussione e livelli normali di liquido intervalvare. Ai Gasteropodi marini vivi, agli Echinodermi vivi e ai Tunicati vivi si applicano le stesse disposizioni previste dal pacchetto igiene per i molluschi bivalvi vivi ad eccezione delle disposizioni relative alla depurazione Cenni sulla Legislazione Comunitaria e Nazionale relativa ai prodotti della pesca e ai molluschi bivalvi MBV ANIMALI VIVI CONSIDERATI ALIMENTO: molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi, gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano Cenni sulla Legislazione Comunitaria e Nazionale relativa ai prodotti della pesca e ai molluschi bivalvi Prodotti della pesca freschi Prodotti della pesca refrigerati Prodotti della pesca surgelati Prodotti della pesca congelati Prodotti della pesca trasformati Molluschi bivalvi vivi Molluschi bivalvi vivi refrigerati Molluschi bivalvi surgelati Molluschi bivalvi congelati Molluschi bivalvi trasformati PRODOTTI DELLA PESCA NON TRASFORMATI Prodotti della pesca freschi: i prodotti della pesca non trasformati, interi o preparati, compresi i prodotti imballati sotto vuoto o in atmosfera modificata che, ai fini della conservazione, non hanno subito alcun trattamento diverso dalla refrigerazione, inteso a garantirne la conservazione; Refrigerazione: il procedimento che consiste nell’abbassare la temperatura dei prodotti della pesca tanto da avvicinarla a quella del ghiaccio “prodotti fondente; non trasformati” si riferisce ai prodotti alimentari non sottoposti a trattamento, compresi prodotti che siano stati divisi, separati, sezionati, In tale ambito rientrano, per analogia: a) i prodotti della pesca immersi in acqua e affettati, disossati, tritati, scuoiati, frantumati, tagliati, ghiaccio alle condizioni consentite, b) i prodotti confezionati in atmosfera protettiva. puliti, rifilati, decorticati, macinati, refrigerati, congelati, surgelati o scongelati; Prodotti della pesca congelati : i prodotti della pesca non trasformati, sottoposti ad un procedimento di congelazione con cui è stata raggiunta al centro del prodotto una temperatura minima di almeno -18 °C, previa stabilizzazione termica. Prodotti della pesca preparati: i prodotti della pesca non trasformati sottoposti ad una operazione che ne abbia modificato l'integrità anatomica, quali l'eviscerazione, la decapitazione, l'affettatura, la sfilettatura e la tritatura. In tale contesto rientrano anche le operazioni di asportazione delle pinne e il dissanguamento. Cenni sulla Legislazione Comunitaria e Nazionale relativa ai prodotti della pesca e ai molluschi bivalvi Definizione. 1. Per alimenti surgelati ai sensi del DLgs. 110/92 si intendono i prodotti alimentari: a) sottoposti ad un processo speciale di congelamento, detto «surgelazione», che permette di superare con la rapidità necessaria, in funzione della natura del prodotto, la zona di cristallizzazione massima e di mantenere la temperatura del prodotto in tutti i suoi punti, dopo la stabilizzazione termica, ininterrottamente a valori pari o inferiori a - 18°C; b) Commercializzati come tali. Per i prodotti della pesca le operazioni preliminari manuali o meccaniche quali la decapitazione, la depinnazione, la decaudazione, la eviscerazione, il dissanguamento, possono essere effettuate a bordo delle navi purché seguite da immediata surgelazione e da idoneo confezionamento temporaneo; le successive operazioni di lavorazione o di confezionamento devono essere effettuate negli stabilimenti autorizzati di cui al comma 1 ovvero su navi officina riconosciute idonee dalla competente autorità sanitaria locale PRODOTTI DELLA PESCA TRASFORMATI Prodotti della pesca trasformati: prodotti trasformati risultanti dalla trasformazione di prodotti della pesca o dall’ulteriore trasformazione di detti prodotti trasformati. Tenuto conto che all’articolo 2 del Regolamento (CE) 852/04, con i termini: “trattamento”: si riferisce a qualsiasi azione che alteri sostanzialmente il prodotto iniziale, compresi trattamento termico, affumicatura, salagione, stagionatura, essiccazione, marinatura, estrazione, estrusione o una combinazione di tali procedimenti; ACQUA DI PROCESSO Acqua potabile: l’acqua rispondente ai requisiti minimi fissati nella direttiva 98/83CE del Consiglio del 3 novembre 1998 , sulla qualità delle acque destinate al consumo umano. Acqua pulita: Acqua di mare pulita e acqua dolce di qualità analoga. Reg. (CE) n. 853/04 all. III Sez. VII può essere usata per i prodotti della pesca interi assicurando che la fornitura avvenga con attrezzature adeguate. Deroghe Reg. (CE) n. 2076/2005 : negli stabilimenti a terra può essere utilizzata acqua pulita per ottenere il ghiaccio per raffreddare i pdp e per il raffreddamento di crostacei e molluschi cotti. PRINCIPI GENERALI PRINCIPIO DI PRECAUZIONE RINTRACCIABILITA’ ANALISI DEL RISCHIO l’analisi del rischio fornisce una metodologia sistematica per prendere provvedimenti o delineare interventi efficaci, proporzionati e mirati, a tutela della salute Politica di Sicurezza Alimentare Valutazione del Rischio Autorità competente Controlli Ufficiali Ispezione e Audit Gestione del Rischio Obiettivi di Sicurezza alimentare Ricerche Valutazione O. S.A. Sistemi di Gestione HACCP GMP GHP Comunicazione Informazione è necessario GARANTIR la sicurezza degli alimenti lungo tutta la catena alimentare, a cominciare dalla produzione primaria PRODUZIONE PRIMARIA REGOLAMENTO 852/04 ARTICOLO 2 CO.1 DEFINIZIONI B) "PRODOTTI PRIMARI": I PRODOTTI DELLA PRODUZIONE PRIMARIA COMPRESI I PRODOTTI DELLA TERRA, DELL'ALLEVAMENTO, DELLA CACCIA E DELLA PESCA REGOLAMENTO 852/04 Articolo 5 analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo gli operatori del settore alimentare predispongono, attuano e mantengono .. procedure PERMANENTI basate sul sistema HACCP … strategia integrata: “ogni o.s.a. lungo la catena alimentare dovrebbe garantire che tale sicurezza non sia compromessa” l’applicazione dei principi del sistema dell’analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) alla produzione primaria non è ancora praticabile su base generalizzata … strategia integrata: applicazione autocontrollo sistema HACCP applicato alla produzione primaria? … tuttavia è necessario che gli Stati membri incoraggino gli operatori a livello della produzione primaria ad applicare tali principi per quanto possibile … … in attesa che la Commissione valuti la fattibilità della sua estensione anche a questo livello … strategia integrata … i pericoli alimentari presenti a livello della produzione primaria dovrebbero essere identificati e adeguatamente controllati a livello di -azienda agricola -allestimento manuali di corretta prassi operativa -utilizzo di prassi corrette in materia di igiene se del caso, riportate norme di igiene specifiche per la produzione primaria …strategia integrata i requisiti di igiene applicabili alla produzione primaria e a operazioni connesse devono differire da quelli previsti per altre operazioni Regolamento n. 852/2004 Allegato I – produzione primaria Parte B – raccomandazioni inerenti ai manuali di corretta prassi igienica previsti manuali nazionali e comunitari che contengano informazioni adeguate su: •pericoli che possono insorgere nella produzione primaria (ed operazioni associate) •azioni di controllo dei pericoli (comprese le misure pertinenti previste dalla normativa comunitaria o nazionale o dai programmi comunitari o nazionali) manuali nazionali sviluppati e diffusi dai settori dell’industria alimentare in consultazione con autorità competenti, gruppi di consumatori, … tenendo conto dei codici di prassi del Codex alimentarius valutati dagli Stati membri … trasmessi alla Commissione manuali comunitari La Commissione consulta il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali (circa utilità, portata ed argomenti) La Commissione garantisce siano elaborati e distribuiti … dai rappresentanti interessati dei settori dell’industria alimentare europea in consultazione con autorità competenti, gruppi di consumatori,… in consultazione con il comitato … tenendo conto dei codici di prassi del Codex alimentarius Regolamento n. 852/2004 Allegato I – produzione primaria Parte A – requisiti generali in materia di igiene per la produzione primaria e le operazioni associate agli operatori sono affidati i compiti di: assicurare che i prodotti primari siano protetti da contaminazioni (utilizzo acqua potabile o pulita, protezione animali indesiderati) Parte A – requisiti generali in materia di igiene per la produzione primaria e le operazioni associate gli operatori che allevano animali o producono prodotti primari di origine animale, devono tenere registrazioni riguardanti: • la natura e l’origine degli alimenti somministrati agli animali • i prodotti medicinali o le altre cure somministrate agli animali, con le relative date e i periodi di sospensione • l’insorgenza di malattie che possono incidere sulla sicurezza dei prodotti di origine animale • i risultati di tutte le analisi effettuate su campioni prelevati da animali o su altri campioni prelevati a scopi diagnostici che abbiano rilevanza per la salute umana • tutte le segnalazioni pertinenti sui controlli effettuati su animali o prodotti di origine animale Parte A – requisiti generali in materia di igiene per la produzione primaria e le operazioni associate agli operatori che allevano, raccolgono o cacciano animali o producono prodotti primari di origine animale, sono affidati i compiti di: • tenere puliti e, ove necessario, disinfettare impianti, attrezzature, contenitori, gabbie, veicoli, imbarcazioni • assicurare la pulizia degli animali da inviare al macello e, ove necessario, di quelli da produzione • assicurare che il personale addetto alla manipolazione sia in buona salute e segua una formazione sui rischi sanitari • utilizzare correttamente additivi per mangimi e medicinali veterinari • adottare tutte le misure precauzionali atte a prevenire l’insorgenza di tossinfezioni alimentari Commissione … assistita dal Comitato permanente per la catena Alimentare e la salute degli animali … … su consultazione (quando necessario) della Autorità europea per la sicurezza alimentare … entro 5 anni dalla entrata in vigore del presente regolamento relazione al parlamento europeo …valutando l’opportunità e la fattibilità di prevedere l’estensione dell’analisi dei pericoli e punti critici di controllo agli operatori del settore alimentare impegnati nella produzione primaria Reg. (Ce) n°852/2004 analisi dei pericoli e punti critici di controllo nella produzione post – primaria Articolo 5 Analisi dei pericoli e punti critici di controllo 1. Gli operatori del settore alimentare predispongono, attuano e mantengono una o più procedure permanenti, basate sui principi del sistema HACCP. •implementazione procedure di autocontrollo •competenze dei professionisti impegnati nell’autocontrollo •responsabilità degli operatori ad accertare che i responsabili dell’autocontrollo abbiano ricevuto una formazione adeguata Flessibilità I requisiti del sistema HACCP dovrebbero essere abbastanza FLESSIBILI per poter essere applicati in qualsiasi situazione, anche nelle piccole imprese. E’ necessario riconoscere che in talune imprese alimentari non è possibile identificare punti critici di controllo e che, in alcuni casi, le prassi in materia di igiene possono sostituire la sorveglianza dei punti critici di controllo. per permettere di continuare ad utilizzare metodi tradizionali in ogni fase della produzione, trasformazione o distribuzione di alimenti e in relazione ai requisiti strutturali degli stabilimenti. (vincoli geografici) …ma 1) non dovrebbe compromettere gli obiettivi di igiene alimentare 2) pienamente trasparente (vista la libera circolazione in tutta la Comunità degli alimenti) Sicurezza alimentare I produttori di mangimi, gli agricoltori e gli operatori alimentari responsabilità primaria autorità competente Commissione valuta le autorità competenti monitoraggio, controllo e sorveglianza tramite audit ed ispezioni consumatori responsabili conservazione, manipolazione e cottura REQUISITI RELATIVI AI PARASSITI 1. Gli operatori del settore alimentare che immettono sul mercato i seguenti prodotti della pesca derivati da pesci pinnati o molluschi cefalopodi: a) i prodotti della pesca che vanno consumati crudi o praticamente crudi; oppure b) i prodotti della pesca marinati, salati e qualunque altro prodotto della pesca trattato, se il trattamento Reg. (CE) l’uccisione n° 853/2004 All.vivo, III, Sez. VIII - Devono garantire praticato non garantisce del parassita devono assicurarsi che il materiale crudo o il prodotto finito siano sottoposti ad un trattamento di congelamento uccide i parassitiSTRUTTURALI vivi potenzialmente rischiosi per laNAVI salute deiEconsumatori. CAP. I-cheREQUISITI DELLE IN MATERIA DI 2. Per i parassiti diversi dai trematodi il congelamento deve consistere in undello abbassamento della temperatura IGIENE (corrette prassi igieniche) - prima sbarco - delle in ogni parte della massa del prodotto fino ad almeno: attività soggette a registrazione; a) – 20 °C, per almeno 24 ore; oppure CAP. II- REQUISITI IN MATERIA DI IGIENE (corrette prassi igieniche) b) – 35 °C, per almenoe15 dopo ore. Modifichedi apportate al reg. 853 dal reg. 1276/2011 durante le operazioni sbarcodelle attività soggette a OBBLIGHI DEGLI O.S.A. registrazione e riconoscimento CAP. III- REQUISITI APPLICABILI AGLI STABILIMENTI E NAVI PER LA LAVORAZIONE dei prodotti della pesca freschi, congelati, separati meccanicamente e relativi ai parassiti CAP. IV- REQUISITI PER I PRODOTTI DELLA PESCA TRASFORMATI DICHIARAZIONE : Conforme alle prescrizioni del Reg (CE) 853/04, all. III, sez. VIII, cap. 3, lett. D, punto 3 Cosa prevede il ‘’pacchetto igiene ‘’ Regolamento (CE) n. 853/2004 Allegato III Sezione VIII – cap. V norme sanitarie per i prodotti della pesca GLI O.S.A. devono garantire oltre ai requisiti microbiologici: A. CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE B. ISTAMINA C. AZOTO VOLATILE TOTALE - TMA-N D. PARASSITI E. TOSSINE NOCIVE PER LA SALUTE UMANA Cosa prevede il ‘’pacchetto igiene ‘’ Regolamento (CE) n. 853/2004 Allegato III – Requisiti specifici Sezione VIII – Prodotti della pesca Cap V – Norme sanitarie per i prodotti della pesca D – parassiti Gli O.S.A. devono assicurare che i prodotti della pesca siano sottoposti ad un controllo visivo per la ricerca di endoparassiti visibili prima dell’immissione sul mercato. Non devono immettere sul mercato per il consumo umano prodotti della pesca manifestamente infestati da parassiti Cosa prevede il ‘’pacchetto igiene ‘’ Reg. (CE) n. 2074/2005 Consideranda punto 10 I Regolamenti (CE) n. 853/2004 e 854/2004 stabiliscono le norme che si applicano ai controlli sui parassiti durante la manipolazione dei p.d.p. a terra e a bordo delle navi. Spetta agli O.S.A. effettuare controlli in tutte le fasi della produzione conformemente alle disposizioni dell’allegato III sez. VIII cap. V parte D affinchè i prodotti palesemente infestati da parassiti non siano immessi sul mercato per il consumo umano. Cosa prevede il ‘’pacchetto igiene ‘’ Reg. (CE) n. 2074/2005 All. II cap. 1 – Obblighi degli operatori del settore alimentare Sez. 1 – Definizioni «parassita visibile» : un parassita o un gruppo di parassiti che per dimensioni, colore o struttura è chiaramente distinguibile nei tessuti dei pesci. Cosa prevede il ‘’pacchetto igiene ‘’ Reg. (CE) n. 2074/2005 All. II cap. 1 – Obblighi degli operatori del settore alimentare Sez. 2 – Controllo visivo Effettuato su un numero rappresentativo di campioni Entità e frequenza dei controlli in funzione della natura dei prodotti della pesca, della loro origine geografica e del loro impiego. Il controllo visivo del pesce eviscerato dev’essere effettuato da persone qualificate sulla cavità addominale, i fegati e le gonadi destinate al consumo umano. A seconda del metodo di eviscerazione utilizzato, il controllo dev’essere eseguito : a) In caso di eviscerazione manuale, dall’addetto, in modo continuativo al momento dell’estrazione dei visceri e del lavaggio; b) In caso di eviscerazione meccanica, per campionamento, effettuato su un numero rappresentativo di unità, costituito da almeno dieci esemplari per partita CONTROLLI UFFICIALI Regolamento (CE) n. 854/2004 Allegato III Sezione VIII – Prodotti della pesca CAPO I: CONTROLLI UFFICIALI DELLA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE a) un controllo regolare sulle condizioni igieniche dello sbarco e della prima vendita; b) ispezioni, a intervalli periodici, sulle navi e degli stabilimenti a terra, comprese le vendite all'asta e i mercati all'ingrosso; c) controlli sulle condizioni di magazzinaggio e di trasporto. CONTROLLI UFFICIALI I controlli ufficiali nella filiera dei prodotti della pesca riguardano: i requisiti delle imprese : registrazione/riconoscimento, dotazione strutturale, gestione igienico sanitaria; i requisiti dei prodotti della pesca. Cosa prevede il ‘’pacchetto igiene ‘’ Reg. (CE) n° 854/04 e s.m.i. allegato III capi I, II e III A. ESAMI ORGANOLETTICI B. INDICATORI DI FRESCHEZZA C. ISTAMINA D. RESIDUI E CONTAMINANTI E. CONTROLLI MICROBIOLOGICI F. PARASSITI G. PRODOTTI DELLA PESCA VELENOSI Cosa prevede il ‘’pacchetto igiene ‘’ Reg. (CE) n° 852 e 853 /04 Intesa CSR Rep.n. 2674/06 e Det. R.L. n° D 2855 del 28.08.07 Deroghe sulla fornitura diretta del piccolo quantitativo di prodotti della pesca No deroghe per i molluschi bivalvi vivi Cosa prevede il ‘’pacchetto igiene ‘’ i prodotti della pesca provenienti dalla produzione primaria non rientranti nel piccolo quantitativo si devono far transitare presso uno stabilimento a terra (impianto per asta, mercato ittico o stabilimento di produzione). E’ presso il primo di questi impianti di destinazione che devono essere effettuati i controlli da parte dell’OSA sui lotti provenienti dalla produzione primaria…… Cap V Sez. VIII All. III Reg. (CE) n. 853/04 gli operatori del settore alimentare devono garantire, in funzione della natura del prodotto o delle specie, che i prodotti della pesca immessi sul mercato per il consumo umano soddisfino i requisiti contenuti nel presente capitolo. Parallelamente a questo si interseca il concetto della tracciabilità dei prodotti della pesca nel momento della prima vendita introdotto dal Reg. (CE) n. 1224/2009 – istituzione di regime di controllo comunitario della politica pesca (informazioni al consumatore) i molluschi bivalvi vivi devono essere consegnati dall’osa primario ad un centro di spedizione o di depurazione (Cap I e II Sez. VII All. III Reg.853/04) ALLEGATO III Reg.CE n. 853/04 Sez. VIII Cap. III Lett. A. Punto 4. I contenitori utilizzati per la spedizione o la conservazione di prodotti della pesca freschi preparati non imballati conservati sotto ghiaccio devono essere tali da assicurare che l'acqua di fusione del ghiaccio non sia a contatto con i prodotti. Punto 5. I prodotti della pesca interi ed eviscerati possono essere trasportati e conservati in acqua refrigerata a bordo delle navi. Si può continuare a trasportarli in acqua refrigerata dopo lo sbarco, e dagli impianti di acquacoltura fino all'arrivo al primo stabilimento a terra che effettua una qualsiasi attività diversa dal trasporto e dalla selezionatura. Tracciabilità e Rintracciabilità processi differenti Processo che segue Processo che segue il il prodotto da monte prodotto da valle a a valle della filiera monte della filiera Tante più informazioni si vogliono tracciare e/o Tracciare = stabilire quali informazioni devono essere identificate rintracciare, tanto più lae corretta tracciabilità sarà utile, finalità : trasparenza informazione al consumatore ma più costosa Rintracciare = stabilire lo strumento tecnico (cartaceo, magnetico, informatico ecc.) più idoneo a ricostruire queste informazioni (tracce). finalità : sanitaria – procedere al ritiro/richiamo e prevenire la commercializzazione dello stesso alimento oggetto di una non conformità attraverso i sistemi di allerta Due livelli di tracciabilità in Italia: • TRACCIABILITÀ di QUALITÀ: accordi volontari di filiera, come la • • norma UNI 10939:"Sistema di Rintracciabilità nelle Filiere Agroalimentari. Principi Generali per la Progettazione e l'Attuazione“ norma UNI 11020:“tracciabilità nelle aziende agroalimentari” Per i prodotti della pesca tracciabilità obbligatoria prevista dal Reg. (CE) n° 104/2000 e dal Reg.(CE) applicativo n° 2065/2001 – a partire dal 13 dicembre 2014 vengono sostituiti dal Reg. (UE) n. 1379/2013 RINTRACCIABILITÀ OBBLIGATORIA prevista dal reg.(CE) n.178/2002, finalizzata a garantire la sicurezza alimentare TRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI ITTICI DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE DI ORIGINE DOCUMENTAZIONE DI SCORTA/VENDITA ETICHETTATURA CONSUMATORE FINALE CHI CONTROLLA ? D.M. 27/03/2002 (l’ultimo aggiornamento all’elenco delle denominazioni dei prodotti ittici è nel D.M. 1/02/2013) - etichettatura dei prodotti ittici e sistema di controllo ART.4 2. All’accertamento delle violazioni ed all’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma precedente provvedono le persone incaricate della sorveglianza sulla pesca e sul commercio dei prodotti della pesca ai sensi dell’art. 21 della L. 14 luglio 1965, n.963 Legge 14 luglio 1965, n.963 Disciplina della pesca marittima Art.21 (Persone incaricate della vigilanza) ….. La sorveglianza sulla pesca e sul commercio dei prodotti di essa e l’accertamento delle infrazioni alle leggi e regolamenti che li riguardano sono affidati, sotto la direzione dei comandanti delle Capitanerie di porto, al personale civile e militare della Amministrazione centrale e periferica della marina mercantile, alle guardie di finanza, ai carabinieri, agli agenti di pubblica sicurezza ed agli agenti giurati di cui all’articolo seguente……………. No Disciplina della pesca SERVIZI VETERINARI DELLE ASL Riconoscimento specie Vigilanza igienico-sanitaria In ogni fase della filiera D.Lgs. 193/07 6 Novembre 2007 , n. 193 Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore. (GU n. 261 del 9-11-2007 - Suppl. Ordinario n.228) Art. 2. Autorita' competenti 1. Ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni, ……………. le Autorita' competenti sono il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende unita‘ sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze. La RINTRACCIABILITA’ non è altro che la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento , di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. Nella elaborazione delle procedure e dei sistemi della rintracciabilità, rimane l’obbligo di tenere conto della Tracciabilità dei prodotti della pesca ai sensi del Reg. CE 2065/2001 recante modalità di applicazione del Reg. CE 104/2000, relativo alle informazioni ai consumatori nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. RINTRACCIABILITA’: soggetti obbligati • Tutti gli operatori che partecipano alle filiere alimentari. Sono compresi: produttori primari (pescatori, allevatori, vettori ecc…) importatori operatori della logistica (deposito, trasporto) distributori, all’ingrosso e al dettaglio ristoratori, pubblici esercenti, gestori di mense e catering e mangimistica. Evoluzione tracciabilità ed etichettatura prodotti della pesca PRIMA ORGANIZZAZIONE CE DELLA POLITICA COMUNE DELLA PESCA E REGOLAMENTAZIONE TRACCIABILITA’ REG. (CE) N. 104/2000 MODALITA’ INFORMAZIONE AI CONSUMATORI 13/12/2014 2065/2001 Regime di controllo Politica CE comune della pesca Organizzazione UE comune dei mercati sui prodotti della Pesca e acquacoltura Abrogazione regolamenti precedenti alla organizzazione comune UE sui prodotti della pesca e acquacoltura il Reg. 1379/13 stabilisce che L’ART.4 si applica fino al 12/12/2014 13/12/2014 REG. (CE) n. REG.(CE) n.1224/2009 Art.58 informazioni ai consumatori REG.(UE) n.1379/2013 REG.(UE) n.1420/2013 Dal 13/12/2014 Modificato dal Reg. (UE) 1379/2013 art. 35 informazioni consumatori. Evoluzione tracciabilità ed etichettatura prodotti della pesca Il nuovo Regolamento (UE) n. 1379/2013, si occupa del settore ittico in senso assai più ampio, e quanto di interesse in tema di etichettatura è contenuto negli artt. 35-39 “informazione dei consumatori”, con un chiaro rimando alla disciplina generale in tema di etichettatura degli alimenti (Regolamento (UE) n.1169/2001 “sull’informazione al consumatore”). Anche la data di applicazione del Regolamento – 13 dicembre 2014 – è significativa ed è stata chiaramente scelta per coerenza con la data in cui la maggior parte dei requisiti di etichettatura varieranno, con l’entrata in applicazione proprio del Regolamento (UE) n. 1169/2011. Evoluzione tracciabilità ed etichettatura prodotti della pesca Tutte queste previsioni integrano, ed in alcune parti sostituiscono, la previgente disciplina di settore (Reg. (CE) n. 1224/2009 e (CE) n. 404/2011) e si applicano senza alcun pregiudizio ed a complemento del Regolamento sull’informazione al consumatore, il quale, dal canto suo, già aveva iniziato questo percorso di revisione dell’etichettatura del settore ittico, prevedendo in particolare dettagliate norme in relazione alla data di congelamento, alle proteine ed all’acqua aggiunta, nonché ai prodotti ricomposti. Etichettatura e tracciabilità Etichettatura-tracciabilità Campo di applicazione DM 27/3/2002 (Reg. CE n. 2065/2001) e DM 31/01/2008 integrato da ultimo dal DM 1/02/2013 …..i prodotti che figurano negli elenchi dei codici del Cap. 03 e alle voci tariffarie 1604 e 1605 della N.C., presentati nei diversi stati previsti. ..Il fatto che siano stati decapitati, tagliati a pezzi o in filetti non li esclude dal campo di applicazione. Pesci, crostacei, molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, surgelati, decapitati, sgusciati, tagliati in pezzi o in filetti oppure triturati, secchi , salati, in salamoia, affumicati, anche preventivamente precotti, in polvere, in farina o in pellets, preparazioni e conserve, atti all’alimentazione umana. Reg. 1224 /2009 Art. 58 – Tracciabilità b)numero di identificazione esterno e nome del Articolo 58 peschereccio o nome dell’unità di produzione in DAL 13/12/2014 Tracciabilità acquacoltura; 1.Fatto regolamento n. (CE) n. 178/2002, tutte Reg. salvo il(UE) c)codice FAO alfa 3 di ogni specie; le partite di prodotti della pesca e dell’acquacoltura d)data delle catture o data di produzione; 1379/2013 sono rintracciabili in tutte le fasi della produzione, e)quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di della e della g) trasformazione informazioni ai distribuzione, dalla peso netto o, se del caso, numero di individui; cattura o raccolta alla vendita al dettaglio. consumatori previste f) nome e indirizzo dei fornitori; 2. I prodotti della pesca e dell’acquacoltura immessi all’articolo 35 del sul mercato nella Comunità o che probabilmente lo g) informazioni ai consumatori previste all’articolo 8 saranno sono adeguatamente etichettati per del regolamento (CE) n. 2065/2001: denominazione regolamento (CE) n. assicurare la rintracciabilità di ogni partita. commerciale, denominazione scientifica, pertinente 1379/2013 zona geografica e metodo di produzione; 3. Le partite di prodotti della pesca e dell’acquacoltura possono essere mescolate o divise h) se i prodotti della pesca siano stati dopo la prima vendita solo se è possibile risalire alla precedentemente surgelati. fase della cattura o della raccolta. 6. Gli Stati membri provvedono affinché le 4. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori informazioni elencate al paragrafo 5, lettere g) e h), dispongano di sistemi e procedure per identificare gli siano a disposizione del consumatore nella fase di operatori che hanno fornito loro le partite di prodotti vendita al dettaglio. della pesca e dell’acquacoltura e a cui sono stati 7. Le informazioni elencate al paragrafo 5, lettere da forniti tali prodotti. Le informazioni al riguardo sono a) a f),non si applicano ai prodotti della pesca e messe a disposizione delle autorità competenti che dell’acquacoltura importati nella Comunità con le richiedano. certificati di cattura presentati ai sensi del 5. L’etichettatura e le informazioni minime richieste regolamento (CE) n. 1005/2008. per tutte le partite di prodotti della pesca e 8.Lo Stato membro può esonerare dagli obblighi di dell’acquacoltura comprendono: cui al presente articolo i piccoli quantitativi di prodotti a) numero di identificazione di ogni partita; venduti direttamente dal peschereccio al consumatore, purché non superino un valore pari a 50 EUR al giorno…….. Etichettatura e tracciabilità - REG. (UE) n. 1379/2013 CAPO IV INFORMAZIONE DEI CONSUMATORI Articolo 35 Informazioni obbligatorie 1. Fatto salvo il regolamento (UE) n. 1169/2011, i prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'allegato I del presente regolamento commercializzati nell'Unione, indipendentemente dall'origine e dal loro metodo di commercializzazione, possono essere offerti per la vendita al consumatore finale o a una collettività solo a condizione che un contrassegno o un'etichettatura adeguati indichino: a) la denominazione commerciale della specie e il suo nome scientifico; b) il metodo di produzione, in particolare mediante i termini "…pescato…" o "…pescato in acque dolci…" o "…allevato…", c)la zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato e la categoria di attrezzi da pesca usati nella cattura di pesci, come previsto nella prima colonna dell'allegato III del presente regolamento; d) e) se il prodotto è stato scongelato; il termine minimo di conservazione, se appropriato. Il requisito di cui alla lettera d) non si applica: a) agli ingredienti presenti nel prodotto finito; b) agli alimenti per i quali il congelamento costituisce una fase tecnologicamente necessaria del processo di produzione; c)ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura precedentemente congelati per ragioni di sicurezza sanitaria, conformemente all'allegato III, sezione VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004; d)ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura che sono stati scongelati prima di essere sottoposti ad affumicatura, salatura, cottura, marinatura, essiccatura o ad una combinazione di uno di questi processi. 2. Per i prodotti non preimballati della pesca e dell'acquacoltura le informazioni obbligatorie elencate al paragrafo 1 possono essere fornite per la vendita al dettaglio tramite informazioni commerciali come cartelloni pubblicitari o poster. 3. Quando sia offerto per la vendita al consumatore finale o a una collettività un miscuglio di specie identiche il cui metodo di produzione è diverso, occorre indicare il metodo di produzione di ogni partita. Quando sia offerto per la vendita al consumatore finale o a una collettività un miscuglio di specie identiche le cui zone di cattura o i cui paesi di allevamento sono diversi, occorre indicare almeno la zona della partita quantitativamente più rappresentativa, con l'avvertenza che il prodotto proviene anch'esso, quando si tratta di un prodotto della pesca, da zone di cattura diverse e, quando si tratta di prodotti d'allevamento, da paesi diversi. 4. Lo Stato membro può esonerare dagli obblighi di cui al paragrafo 1 i piccoli quantitativi di prodotti venduti direttamente dal peschereccio al consumatore, purché non superino il valore di cui all'articolo 58, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1224/2009. 5. I prodotti della pesca e dell'acquacoltura e i loro imballaggi che sono etichettati o contrassegnati prima del 31 dicembre 20 14 e che non sono conformi a quest'ultimo possono essere commercializzati fino ad esaurimento di detti stock. Reg. (UE) n. 404/2011 di applicazione, ha previsto che le informazioni di cui all’art. 58 del reg. n. 1224/2009 possano essere fornite al consumatore con etichetta, marchio adeguato; in deroga, per il solo nome scientifico della specie, può essere fornito ai consumatori dai commercianti al dettaglio tramite informazioni commerciali come cartelloni pubblicitari o poster. Inoltre all’art. 67 il reg. 404/2011 prevede che le informazioni sulle partite di cui all’art. 58 del reg. 1224, siano presenti a decorrere dal 1 gennaio 2015. Etichettatura e tracciabilità Il REG. (UE) N.1379/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 Relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, abroga il Reg. (CE) n. 104/2000, tuttavia l’art. 4 (informazione dei consumatori) si applica fino al 12 dicembre 2014 Il REG. (UE) N.1420/2013 della Commissione del 17 dicembre 2013 dopo l’adozione del Regolamento (UE) n.1379/2013, abroga a partire dal 13 dicembre 2014 il Reg 2065/2001 (di applicazione del reg. 104/2000). Tale Regolamento all’art. 8 prevedeva che le informazioni richieste per quanto riguarda la denominazione commerciale e scientifica, il metodo di produzione e la zona di cattura, disponibili ad ogni stadio di commercializzazione della specie interessata, sono fornite mediante l’etichettatura o l’imballaggio del prodotto oppure mediante l’etichettatura o l’imballaggio del prodotto oppure mediante un qualsiasi documento commerciale di accompagnamento della merce, compresa la fattura. Dal 14 dicembre 2014 le informazioni di cui all’art. 58 del reg. 1224/2009 possono essere fornite mediante un documento commerciale che accompagna fisicamente la partita ma sulla partita corrispondente deve essere apposto almeno il numero di identificazione Etichettatura e tracciabilità - REG. (UE) n. 1379/2013 Articolo 38 Indicazione della zona di cattura o di produzione 1. L'indicazione della zona di cattura o di produzione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettera c) reca: a)nel caso di prodotti della pesca catturati in mare, la denominazione scritta della sottozona o divisione compresa nelle zone di pesca della FAO, nonché la denominazione di tale zona espressa in termini comprensibili per il consumatore, oppure una carta o un pittogramma indicante detta zona o, a titolo di deroga da tale requisito, per i prodotti della pesca catturati in acque diverse dall'Atlantico nord-orientale (zona di pesca FAO 27) e dal Mediterraneo e dal Mar Nero (zona di pesca FAO 37), la denominazione della zona di pesca FAO; b)nel caso di prodotti della pesca catturati in acque dolci, la menzione del corpo idrico di origine dello Stato membro o del paese terzo di origine del prodotto; c)nel caso di prodotti dell'acquacoltura, la menzione dello Stato membro o del paese terzo in cui il prodotto ha raggiunto oltre la metà del suo peso finale o è rimasto oltre la metà del periodo di allevamento o, nel caso di molluschi e crostacei, è stato sottoposto alla fase finale del processo di allevamento o di coltura per almeno sei mesi. 2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, gli operatori possono indicare una zona di cattura o di produzione più precisa. Etichettatura e tracciabilità - REG. (UE) n. 1379/2013 ALLEGATO III INFORMAZIONI SUGLI ATTREZZI DA PESCA Informazioni obbligatorie sulla categoria di attrezzi da pesca Sciabiche Reti da traino Reti da imbrocco e reti analoghe Reti da circuizione e reti da raccolta Ami e palangari Draghe Nasse e trappole Informazioni più dettagliate sui corrispondenti attrezzi e codici, conformemente al regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione (1) ed al regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (2) Sciabica da spiaggia SB Sciabica danese SDN Sciabica scozzese SSC Sciabica a coppia SPR Sfogliare TBB Reti a strascico a tavoloni OTB Reti a strascico in coppia PTB Reti da traino pelagica a divergenti OTM Reti da traino pelagiche a coppia PTM Reti da traino gemelle a divergenti OTT Reti da posta (ancorate) GNS Reti da posta derivanti GND Reti da posta circuitanti GNC Tremagli GTR Reti combinate (da imbrocco-tremagli) GTN Ciancioli PS Lampare LA Reti da raccolta manovrate da natanti LNB Reti da raccolta fisse manovrate da terra LNS Lenze a mano LHP Lenze a mano e lenze a canna (meccanizzate) LHM Palangari fissi LLS Palangari derivanti LLD Lenze al traino LTL Draghe tirate da natanti DRB Draghe a mano usate a bordo di un natante DRH Draghe automatiche, inclusa la draga aspirante HMD Nasse (trappole) FPO (1) Regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25). (2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell' 8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1 Sintesi delle informazioni minime obbligatorie ai fini della tracciabilità art. 58 par.5 Reg. (CE) n. 1224/2009 denominazione commerciale e scientifica della specie metodo di produzione (pescato,… pescato in acque dolci,… allevato…) zona di cattura o di allevamento categoria di attrezzi da pesca usati nella cattura se il prodotto è stato scongelato Termine minimo di conservazione, se appropriato Tutte le informazioni obbligatorie per i prodotti non preimballati possono essere fornite tramite informazioni commerciali come cartelloni pubblicitari o poster. Possono essere esonerati dalle informazioni obbligatorie i piccoli quantitativi di prodotti venduti direttamente dal peschereccio al consumatore, purchè non superino un valore pari a € 50 al giorno per consumatore finale. Dal 13 dicembre 2014 a) la categoria di attrezzi da pesca usati nella cattura b) il termine minimo di conservazione, se appropriato Sono previste altresì dal Reg. UE 1379/2013 le seguenti informazioni supplementari facoltative: data di cattura o raccolta data dello sbarco o informazioni riguardanti il porto di sbarco informazioni più dettagliate sugli attrezzi da pesca informazioni sullo stato di bandiera del peschereccio informazioni di tipo ambientale, etico o sociale informazioni sulle tecniche e pratiche di produzione informazioni sul contenuto nutrizionale del prodotto Dal 1 gennaio 2015 anche numero di identificazione di ogni partita; numero di identificazione esterno e nome del peschereccio o nome dell’unità di produzione in acquacoltura; codice FAO alfa 3 di ogni specie; data delle catture o data di produzione; quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso netto o, se del caso, numero di individui; nome e indirizzo dei fornitori. Dal 13 dicembre 2014 Si applica altresì il Reg. UE 1169/2011, il quale prevede le seguenti informazioni obbligatorie sugli alimenti: 1) denominazione dell’alimento 2) elenco degli ingredienti, quantità o categorie 3) ingredienti o coadiuvanti o derivati di sostanze usati nella preparazione di un alimento che provochino allergie o intolleranze 4) quantità netta 5) termine minimo di conservazione o data di scadenza 6) data di congelamento 7) condizioni particolari di conservazione e/o condizioni d’impiego 8) nome, ragione sociale e indirizzo dell’O.S.A. che commercializza il prodotto 9) paese d’origine o luogo di provenienza 10) istruzioni per l’uso, se richieste per consentire un uso adeguato dell’alimento 11) dichiarazione nutrizionale (valore energetico, quantità di grassi, acidi, carboidrati, proteine, zuccheri, sali, ecc…) a decorrere dal 13 dicembre 2016. Per gli alimenti non preimballati offerti in vendita al consumatore finale, ovvero preimballati per la vendita diretta o imballati su richiesta del consumatore, è richiesta solo l’informazione di cui al punto 3, salve le indicazioni più specifiche per i prodotti ittici che possono essere fornite anche tramite cartelloni pubblicitari o poster. Additivi nei prodotti ittici Cenni sulla Legislazione Comunitaria e Nazionale relativa ai prodotti della pesca e ai molluschi bivalvi vivi Additivi vietati, ma ugualmente impiegati nell’industria conservieraTrattamento con Monossido di carbonio Vietato nella Comunità Europea, Monossido di carbonio non è incluso nella lista positiva degli additivi alimentari di cui alla Direttiva 95/2/CE (DLvo 209) e la Direttiva 91/493/CEE sottolinea che i trattamenti per inibire lo sviluppo di germi patogeni o per aumentare la self-life devono essere scientificamente riconosciuti. Fa eccezione l’Olanda, ove un decreto della Corte di Giustizia ha riconosciuto ad una nota multinazionale il diritto di vendere un prodotto trattato “leggermente affumicato a freddo” (cioè con metodo “Clearsmoke” ovvero con “fumo filtrato”) limitandone però la commercializzazione solamente al proprio territorio e non verso altri stati Membri. In Italia Nota Min San del 29/05/2003, indirizzata a PIF e UVAC vieta la commercializzazione sul territorio nazionale di prodotti trattati con Monossido, in quanto violazione alla direttiva 95/2/CE. Nota Min San del 11/04/2005 prevede il respingimento dei prodotti ittici trattati con monossido in base al solo esame organolettico (controllo visivo) nel caso in cui presentino una colorazione dal colore naturale del prodotto della stessa specie. interessati Thunnus albacares e Xiphias gladius originari dei paesi del sud-est asiatico (zone FAO 71 e 58). Nota M.S. 07/2014: criticità metodica analitica non validata a livello comunitario. Nell’attesa non effettuare campionamenti. Qualora si riscontrino alterazioni del colore ricercare istamina. Additivi vietati, ma ugualmente impiegati nell’industria conserviera- Additivi vietati Alcuni additivi sono utilizzati come coadiuvanti tecnologici. L’uso dei coadiuvanti tecnologici è in crescita n molti ambienti produttivi Glicina (E640) in filetti di sogliole provenienti dai Paesi Bassi (RASFF 2010) - non può essere usata nei prodotti non lavorati – E’ un esaltatore di sapidità con capacità di trattenere i liquidi Aspersione di acido citrico subito dopo la pesca del pesce azzurro perché migliora l’aspetto e prolunga la freschezza apparente Divieto di utilizzo di perossido di idrogeno a contatto con il pesce destinato al consumo alimentare umano- Modifiche e chiarimenti NOTA M.S. nr. 4379 del 17.02.2011 chiarimenti concernenti alcuni aspetti applicativi del regolamento ce 853/2004 in materia di vendita e somministrazione di preparazioni gastronomiche contenenti prodotti della pesca destinati ad essere consumati crudi o praticamente crudi NOTA M.S. nr. 4380 del 17.02.2011 presenza di anisakis chiarimenti applicazione reg. 853/04 vendita e somministrazione di preparazioni gastronomiche contenenti prodotti della pesca destinati ad essere consumati crudi o praticamente crudi REGOLAMENTO (UE) N. 1276/2011 DELLA COMMISSIONE dell'8 dicembre 2011 che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente al trattamento per l’uccisione di parassiti vitali in prodotti della pesca destinati al consumo umano NOTA M.S. nr. 2411 del 05.07.2012 vendita e somministrazione di preparazioni gastronomiche contenenti prodotti della pesca destinati ad essere consumati crudi o praticamente crudi REGOLAMENTO (UE) N. 786/2013 DELLA COMMISSIONE del 16 agosto 2013 che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i limiti consentiti delle yessotossine nei molluschi bivalvi vivi : 3,75 mg di equivalente yessotossine/kg D.M. 17/07/2013. Informazioni obbligatorie a tutela del consumatore di pesce e cefalopodi freschi e di prodotti di acqua dolce….. : alla vendita, obbligatorio cartello facilmente visibile riportante INFORMAZIONI AL CONSUMATORE PER UN CORRETTO IMPIEGO DI PESCE E CEFALOPODI FRESCHI In caso di consumo crudo, marinato o non completamente cotto il prodotto deve essere preventivamente congelato per almeno 96 ore a – 18 °C in congelatore domestico contrassegnato con tre o più stelle. NOTA M.S. Prot. 8583 del 28/02/2006 – Prodotti della pesca trasportati in acqua e sale : non si considerano trasformati i prodotti della pesca commercializzati anatomicamente integri, immersi solamente in acqua e sale. NOTA M.S. prot. 14052 del 07.05.10 : Molluschi bivalvi vivi – divieto di reimmersione in acqua.
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