REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO - Sezione Specializzata in materia di impresa - B Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Enrico Consolandi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 70382/2011 R.G. promossa da: PLASTICONF SRL (c.f. 01222460899 ), con il patrocinio degli avv. MARIN GIORGIA INARA e , ATTORE; contro: CONAI CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI (C.F. 05451271000 ), con il patrocinio dell’avv. PASSARELLA ARIANNA e GORI BEATRICE CONVENUTO CONCLUSIONI Parte attrice conclude riportandosi ai fogli conclusionali prodotti alla udienza del 22.1.2014. Parte convenuta opposta conclude come da comparsa di costituzione, come segue: “respingere integralmente l'opposizione proposta, per i motivi esposti in narrativa, confermando conseguentemente il decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di Milano numero 26.365 del 2011; in ipotesi: condannare la attrice opponente in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore del CONAI - consorzio nazionale imballaggi della somma di euro 48.193,70 oltre interessi come richiesti ricorso, dal giorno del dovuto al saldo, o dalla diversa, maggior o minor somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa di giustizia, con ogni conseguente provvedimento in ordine al decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, oltre al cpa Iva come per legge.” Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto si tratta della opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso per un credito vantato dalla convenuta opposta e contemplato da fatture relative a contributi consortili dovuti per dichiarazioni periodiche di autoliquidazione ed emesse negli anni 2008, 2009 e 2010. Oltre ad eccezioni preliminare, da rigettarsi, in fine parte attrice chiarisce che ritiene non dovute alcune somme da lei comunque dichiarate inizialmentre dovute al consorzio, sulla base del tipo di produzione svolta. Il primo motivo di opposizione riguarda la asserita carenza di giurisdizione sostenendo parte attrice che si tratta di un credito vantato da ente pubblico è soggetto alla giurisdizione amministrativa. Parte attrice si rifà ad una sentenza del 2004 di questo tribunale che qualificava le funzioni attribuite al CONAI come di diritto pubblico, basandosi su una precedente pronuncia del Tar Lazio del 1999: tale sentenza con motivazione convincente è stata annullata in sede d'appello dalla sentenza 2579 del 2007 della corte d'appello di Milano. Deve affermarsi la giurisdizione ordinaria sulla scorta della natura di ente privato del consorzio, seppur obbligatorio, il quale richiede ai consorziati i contributi sulla base di una adesione ad uno statuto approvato dagli stessi suoi membri; peraltro la sentenza 204 del 2004 della Corte Costituzionale ha pagina http://bit.ly/1j5FuW7 1 di 3 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4c83e - Firmato Da: CONSOLANDI ENRICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1c615c9b95003ecafb5fd2cc81276cfa Sentenza n. 5912/2014 pubbl. il 08/05/2014 RG n. 70382/2011 fatto cadere la previsione di una generalizzata giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per la materia dei servizi pubblici indistinta, imponendo delle distinzioni. La sentenza del Tar del 1999 deve poi ritenersi superata dalla legge 93 del 2001 che all'articolo 10 comma due, modificando il precedente articolo 41 comma sei del decreto legislativo 22 del 1997, ha stabilito espressamente, per i consorzi come quello qui oppost,o la personalità di diritto privato. Nel merito la pretesa creditoria del consorzio non è stata seriamente contestata prima della lite e nemmeno in citazione, essendo le contestazioni contenuto solo in una successiva memoria tecnica; la tardiva eccezione nel merito ha impedito la difesa e gli argomenti ivi contenuti non hanno perciò avuto tempestiva puntuale replica dal Consorzio. Si sostiene nella opposizione la carenza della prova scritta, ma questa è in realtà costituita dalle autoliquidazioni inviate al consorzio dalla stessa società opponente e non è pertanto vero quanto afferma costei circa il fatto che la pretesa creditoria si basi soltanto su fatture commerciali, atteso che queste recepiscono il risultato della dichiarazione della attrice stessa. La stessa difesa tecnica del Consorzio che adduce una erroneità delle rime auoliquidazioni presuppone che i conteggi dle consorzio svolti su quelle siano esatti. Il fatto che successivamente alla presentazione la attrice abbia dichiarato la non veridicità di quelle dichiarazioni non convince in quanto non è stato dedotto nei modi contrattualmente previsti e in giudizio è tardiva. Il regolamento del consorzio – che ha prodotto la guida messa a disposizione dei membri per le dichiarazioni che tratta di errori al punto 6.3. e di come ovviarvi - prevede una procedura per la revisione di eventuali autodichiarazioni erronee in eccesso da parte del consorziato: in tali casi è dovuta una rettifica da farsi con nuova dichiarazione che rechi l'importo esatto con la specifica causale dell'errore. Ciò del resto oltre che al regolamento del Consorzio risponde a normale logica: se si deve riconoscere un errore di fatto deve sapersi come e perché si è verificato l’errore e quale sia. La opponente ha inviato il 24 settembre 2010 - documento sette di parte attrice - soltanto una lettera in cui si dice di aver chiamato il numero verde per informazioni riguardo l'esatta compilazione delle dichiarazioni inviate a partire dal 2004 e si dice che nel colloquio sarebbero emersi non pochi errori di calcolo, chiedendo di concedere il tempo necessario a rivedere tutta la situazione. Successivamente il 24 marzo 2011 il legale della parte attrice affermava, ancora genericamente, un errore di calcolo commesso nella quantificazione contributo e affermava essere necessario procedere una verifica della situazione, anche qui senza indicare quale fosse l'errore e quali le grandezze; due mesi dopo il consorzio scriveva alla attrice opponente che ancora non erano stati forniti documento informazioni necessarie circa gli affermati errori. Il fatto che non siano stati palesati gli errori nè il loro significato economico, toglie – oggi come allora qualsiasi credibilità alle affermazioni della parte attrice, né pare oggi possibile ricostruire le quantità con riferimento a parecchi anni precedenti. Nella citazione stessa si avanza una istanza riconvenzionale per la restituzione di somme di cui genericamente “plasticonf risultasse creditrice”. In realtà il debito andava determinato in base alla procedura di determinazione stabilita dallo statuto del consorzio cui la attrice aderisce e questa procedura si basa su una autoliquidazione, la cui correzione deve avvenire prima e fuori dal giudizio, proprio in base alla regolamentazione del consorzio. Poiché la determinazione del debito deriva dalla autoliquidazione - ed eventuale correzione nei modi di regolamento - l'accertamento giudiziale di un eventuale errore non sollevato secondo il regolamento non è proponibile, poiché con l'accettazione del regolamento si è accettata anche la procedura di determinazione ed eventuale correzione della quantità di imballaggi prodotte sulla quale è dovuto il contributo. In altre parole la esatta determinazione della quantità prodotta e del fatto che questa determini il contributo è rimessa a una procedura che va esperita – anche in funzione, se non preventiva, almeno chiarificatrice rispetto alla lite giudiziaria – prima del giudizio e solo in caso differenza di opinioni pagina http://bit.ly/1j5FuW7 2 di 3 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4c83e - Firmato Da: CONSOLANDI ENRICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1c615c9b95003ecafb5fd2cc81276cfa Sentenza n. 5912/2014 pubbl. il 08/05/2014 RG n. 70382/2011 nell'ambito di questa procedura potrà essere chiesto un accertamento giudiziale; diversamente qualora come nel caso di specie la procedura non sia stata nemmeno iniziata deve ritenersi che in forza del regolamento del comportamento delle parti si sia consolidata la quantità di imballaggi indicata nella auto liquidazione originaria. La opposizione va dunque rigettata con il favore delle spese alla convenuta opposta. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, respinge le domande di parte attrice e dichiara per l’effetto la definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto. Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 4.500,00 per compensi d’avvocato, oltre IVA e CPA. Cosi' deciso in data 07/05/2014 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Milano. il Giudice Dott. Enrico Consolandi pagina http://bit.ly/1j5FuW7 3 di 3 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4c83e - Firmato Da: CONSOLANDI ENRICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1c615c9b95003ecafb5fd2cc81276cfa Sentenza n. 5912/2014 pubbl. il 08/05/2014 RG n. 70382/2011
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