DAMIANO ADRIANI Dottore Commercialista C I R CO LA R E S T U DI O A D R I A N I n . 2 8/ 1 4 OGGETTO AGGIORNAMENTO PAGINA 10.03.2014 1/4 CLASSIFICAZIONE ESCLUSIONE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO DALLA LISTA DEI PAESI “BLACK LIST” (DAL 24.2.2014) RIFERIMENTI NORMATIVI DT – TUIR – BLACK LIST 20.010.110 COLLEGAMENTI Decreto MEF 12.2.2014 (G.U. 24.2.2014 n. 45) DMEF 4.5.99 Legge 19.7.2013 n. 88 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali) ALLEGATI REFERENTE STUDIO ALLEGATO 1 – ELENCO DEI PAESI / TERRITORI BLACK LIST La presente per comunicarVi che recentemente è stato pubblicato sulla G.U. l’annunciato Decreto MEF 12.2.2014 che dispone l’eliminazione della Repubblica di San Marino dalla lista dei Paesi black list. L’esclusione è stata disposta a seguito dell’emanazione della Legge n. 88/2013 di “Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali”, in ottemperanza dei “più recenti standard internazionali in materia di trasparenza e scambio di informazioni”. Ne consegue che, relativamente alle operazioni poste in essere con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in tale Stato, non sarà più necessario presentare la comunicazione delle operazioni black list. Inoltre detta esclusione ha effetto anche sulla prova della residenza da parte dei cittadini italiani iscritti all’AIRE e residenti a San Marino. Considerato che l’esclusione ha effetto (dalle operazioni effettuate) a decorrere dal 24.2.2014, la comunicazione relativa al mese di gennaio doveva comunque essere inviata entro il 28.2.2014. COMUNICAZIONE BLACK LIST Come noto, i soggetti che effettuano operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata, c.d. “black list”, individuati dai DDMM 4.5.99 e 21.11.2001 sono tenuti a comunicare gli acquisti/cessioni di beni nonché le prestazioni di servizi rese e ricevute, registrate o soggette a registrazione, qualora il relativo importo sia superiore a € 500,00.Ora, per effetto dell’esclusione di San Marino dal citato DM 4.5.99, non sarà più necessario ricomprendere nella comunicazione le operazioni poste in essere con operatori economici di tale Paese. DECORRENZA DELL’ESCLUSIONE Il DM 12.2.2014 è in vigore dal 24 febbraio 2014. 70032 BITONTO (BA) – Via della Repubblica Italiana, 110 - TEL +39 0803714575 – FAX +39 0803743746 – SITO WEB: www.studioadriani.it - E-MAIL: [email protected] – PEC: [email protected] ALBO DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI BARI Sez. A n. 253 – C.F. DRN DMN 54H01 A893R – P. IVA 01184390720 DAMIANO ADRIANI Dottore Commercialista C I R CO LA R E S T U DI O A D R I A N I n . 2 8/ 1 4 AGGIORNAMENTO 10.03.2014 PAGINA 2/4 Al fine di individuare il momento a decorrere dal quale non sussiste l’obbligo di inserire le operazioni con San Marino nella comunicazione in esame, si ritiene di poter fare riferimento alle disposizioni che hanno escluso dalla black list Cipro, Malta e Corea del Sud e ai chiarimenti forniti in tale occasione dall’Agenzia delle Entrate. In particolare va considerato che: i predetti Paesi sono stati esclusi ad opera del DM 27.7.2010, in vigore dal 4.8.2010 (data di pubblicazione sulla G.U.); l’obbligo di presentazione della comunicazione in esame è entrato in vigore con riferimento alle operazioni effettuate dall’1.7.2010; con il DM 5.8.2010 è stata espressamente disposta l’esclusione dalla comunicazione per le operazioni poste in essere con i predetti Stati nel periodo 1.7.2010 – 4.8.2010. Da quanto sopra si desume pertanto che, in assenza di una esplicita previsione normativa, le operazioni effettuate con San Marino fino al 23.2.2014 devono essere incluse nella comunicazione black list. Di conseguenza: Nella comunicazione vanno incluse le operazioni effettuate con San Marino nel mese di gennaio, da presentare entro il 28.02.2014. SOGGETTO MENSILE Relativamente al mese di febbraio, la cui comunicazione va presentata entro il 31.3.2014, dovranno essere incluse le operazioni effettuate fino al 23.2.2014 SOGGETTO TRIMESTRALE Nella comunicazione al primo trimestre, da presentare entro il 30.4.2014, vanno incluse le operazioni effettuate con San Marino fino al 23.2.2014. Dalle operazioni effettuate comunicazione in esame. dal 24.2.2014 non sussiste più l’obbligo di Considerata la ravvicinata scadenza dell’adempimento, si ritiene opportuno un intervento da parte dell’Agenzia delle Entrate. ACQUISTI SENZA IVA E QUADRO SE DEL MODELLO DI COMUNICAZIONE POLIVALENTE L’eliminazione di San Marino dalla lista dei Paesi black list non ha alcuna influenza sulla compilazione del quadro SE del Modello di comunicazione polivalente per gli acquisti di beni senza addebito dell’IVA da parte del cedente sammarinese, il cui obbligo pertanto permane. COSTI BLACK LIST E MOD. UNICO Come noto, ai sensi dell’art. 110, comma 10, TUIR, i costi riferiti ad operazioni effettuate con soggetti di Paesi a fiscalità privilegiata individuati dalla c.d. “black list” 70032 BITONTO (BA) – Via della Repubblica Italiana, 110 - TEL +39 0803714575 – FAX +39 0803743746 – SITO WEB: www.studioadriani.it - E-MAIL: [email protected] – PEC: [email protected] ALBO DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI BARI Sez. A n. 253 – C.F. DRN DMN 54H01 A893R – P. IVA 01184390720 DAMIANO ADRIANI Dottore Commercialista C I R CO LA R E S T U DI O A D R I A N I n . 2 8/ 1 4 AGGIORNAMENTO PAGINA 10.03.2014 3/4 di cui al DM 23.1.2002, sono, in generale, indeducibili, salva la sussistenza delle c.d. circostanze esimenti e devono essere indicati separatamente nel mod. UNICO. Poiché San Marino non è presente nella lista di cui al citato DM 23.1.2002 non è considerato black list ai fini delle imposte dirette con la conseguenza che i costi sostenuti con operatori di tale Stato non devono essere indicati separatamente nel mod. UNICO. PROVA DELLA RESIDENZA Secondo quanto disposto dal comma 2-bis dell’art. 2, TUIR, nella versione attualmente in vigore, “si considerano … residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato”, individuati dal citato DM 4.5.99. Di fatto, quindi, la prova del trasferimento all’estero, con conseguente superamento della presunzione di residenza in Italia, grava sul contribuente. Si rammenta che dalla data di emanazione di uno specifico Decreto saranno considerati residenti in Italia i soggetti trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati in tale Decreto, ossia diversi da quelli appartenenti alla c.d. “white list”. Ora, per effetto dell’esclusione di San Marino dalla lista di cui al DM 4.5.99, nei confronti dei cittadini italiani iscritti all’AIRE e residenti a San Marino non grava più l’onere di dimostrare di non essere residenti in Italia. Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, porgo cordiali saluti. dott. Damiano ADRIANI 70032 BITONTO (BA) – Via della Repubblica Italiana, 110 - TEL +39 0803714575 – FAX +39 0803743746 – SITO WEB: www.studioadriani.it - E-MAIL: [email protected] – PEC: [email protected] ALBO DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI BARI Sez. A n. 253 – C.F. DRN DMN 54H01 A893R – P. IVA 01184390720 DAMIANO ADRIANI Dottore Commercialista C I R CO LA R E S T U DI O A D R I A N I n . 2 8/ 1 4 AGGIORNAMENTO PAGINA 10.03.2014 4/4 ALLEGATO 1 – ELENCO DEI PAESI / TERRITORI BLACK LIST DD.MM. 4.5.99 (aggiornato) e 21.11.2001 Alderney Filippine Gibuti (ex Afar e Issas) Polinesia francese Andorra Gibilterra Kenia Portorico Angola Giamaica Kiribati – ex Isole Gilbert Saint Kitts e Nevis Anguilla Mauritius Libano Salomone Antigua Grenada Liberia Samoa Antille Olandesi Guatemala Liechtenstein Saint Lucia Lussemburgo Saint Vincent e Grenadine Macao Sant’Elena Aruba Bahamas Guernsey – Isole del Canale Herm – Isole del Canale Barhein Hong Kong Maldive Sark (Isole del Canale) Barbados Isola di Man Malesia Seychelles Barbuda Isole Cayman Monaco Singapore Belize Isole Cook Montserrat Svizzera Bermuda Isole Marshall Nauru Taiwan Niue Tonga Nuova Caledonia Tuvalu (ex Isole Ellice) Oman Uruguay Panama Vanuatu Brunei Costarica Dominica Ecuador Isole Turks e Caicos Isole Vergini britanniche Isole Vergini statunitensi Jersey – Isole del Canale Emirati Arabi Uniti 70032 BITONTO (BA) – Via della Repubblica Italiana, 110 - TEL +39 0803714575 – FAX +39 0803743746 – SITO WEB: www.studioadriani.it - E-MAIL: [email protected] – PEC: [email protected] ALBO DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI BARI Sez. 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