ESCLUSIONE DELLA REPUBBLICA DI SAN

DAMIANO ADRIANI
Dottore Commercialista
C I R CO LA R E S T U DI O A D R I A N I n . 2 8/ 1 4
OGGETTO
AGGIORNAMENTO
PAGINA
10.03.2014
1/4
CLASSIFICAZIONE
ESCLUSIONE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
DALLA LISTA DEI PAESI “BLACK LIST”
(DAL 24.2.2014)
RIFERIMENTI NORMATIVI
DT – TUIR – BLACK
LIST
20.010.110
COLLEGAMENTI
Decreto MEF 12.2.2014 (G.U. 24.2.2014 n. 45) DMEF 4.5.99 Legge 19.7.2013 n.
88 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la
Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul
reddito e per prevenire le frodi fiscali)
ALLEGATI
REFERENTE STUDIO
ALLEGATO 1 – ELENCO DEI PAESI / TERRITORI BLACK LIST
La presente per comunicarVi che recentemente è stato pubblicato sulla G.U.
l’annunciato Decreto MEF 12.2.2014 che dispone l’eliminazione della Repubblica di
San Marino dalla lista dei Paesi black list.
L’esclusione è stata disposta a seguito dell’emanazione della Legge n. 88/2013 di
“Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo della Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia
di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali”, in ottemperanza dei “più recenti
standard internazionali in materia di trasparenza e scambio di informazioni”.
Ne consegue che, relativamente alle operazioni poste in essere con soggetti aventi
sede, residenza o domicilio in tale Stato, non sarà più necessario presentare la
comunicazione delle operazioni black list. Inoltre detta esclusione ha effetto anche
sulla prova della residenza da parte dei cittadini italiani iscritti all’AIRE e residenti a
San Marino.
Considerato che l’esclusione ha effetto (dalle operazioni effettuate) a decorrere dal
24.2.2014, la comunicazione relativa al mese di gennaio doveva comunque essere
inviata entro il 28.2.2014.
COMUNICAZIONE BLACK LIST
Come noto, i soggetti che effettuano operazioni con soggetti aventi sede, residenza o
domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata, c.d. “black list”, individuati dai DDMM 4.5.99
e 21.11.2001 sono tenuti a comunicare gli acquisti/cessioni di beni nonché le
prestazioni di servizi rese e ricevute, registrate o soggette a registrazione, qualora il
relativo importo sia superiore a € 500,00.Ora, per effetto dell’esclusione di San Marino dal citato DM 4.5.99, non sarà più
necessario ricomprendere nella comunicazione le operazioni poste in essere con
operatori economici di tale Paese.
DECORRENZA DELL’ESCLUSIONE
Il DM 12.2.2014 è in vigore dal 24 febbraio 2014.
70032 BITONTO (BA) – Via della Repubblica Italiana, 110 - TEL +39 0803714575 – FAX +39 0803743746 –
SITO WEB: www.studioadriani.it - E-MAIL: [email protected] – PEC: [email protected]
ALBO DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI BARI Sez. A n. 253 – C.F. DRN DMN 54H01 A893R – P. IVA 01184390720
DAMIANO ADRIANI
Dottore Commercialista
C I R CO LA R E S T U DI O A D R I A N I n . 2 8/ 1 4
AGGIORNAMENTO
10.03.2014
PAGINA
2/4
Al fine di individuare il momento a decorrere dal quale non sussiste l’obbligo di
inserire le operazioni con San Marino nella comunicazione in esame, si ritiene di
poter fare riferimento alle disposizioni che hanno escluso dalla black list Cipro, Malta
e Corea del Sud e ai chiarimenti forniti in tale occasione dall’Agenzia delle Entrate.
In particolare va considerato che:
i predetti Paesi sono stati esclusi ad opera del DM 27.7.2010, in vigore dal
4.8.2010 (data di pubblicazione sulla G.U.);
l’obbligo di presentazione della comunicazione in esame è entrato in vigore
con riferimento alle operazioni effettuate dall’1.7.2010;
con il DM 5.8.2010 è stata espressamente disposta l’esclusione dalla
comunicazione per le operazioni poste in essere con i predetti Stati nel
periodo 1.7.2010 – 4.8.2010.
Da quanto sopra si desume pertanto che, in assenza di una esplicita previsione
normativa, le operazioni effettuate con San Marino fino al 23.2.2014 devono essere
incluse nella comunicazione black list.
Di conseguenza:
Nella comunicazione vanno incluse le operazioni effettuate
con San Marino nel mese di gennaio, da presentare entro il
28.02.2014.
SOGGETTO MENSILE Relativamente al mese di febbraio, la cui comunicazione va
presentata entro il 31.3.2014, dovranno essere incluse le
operazioni effettuate fino al 23.2.2014
SOGGETTO
TRIMESTRALE
Nella comunicazione al primo trimestre, da presentare entro
il 30.4.2014, vanno incluse le operazioni effettuate con San
Marino fino al 23.2.2014.
Dalle operazioni effettuate
comunicazione in esame.
dal
24.2.2014
non
sussiste
più
l’obbligo
di
Considerata la ravvicinata scadenza dell’adempimento, si ritiene opportuno un
intervento da parte dell’Agenzia delle Entrate.
ACQUISTI SENZA IVA E QUADRO SE DEL MODELLO DI COMUNICAZIONE
POLIVALENTE
L’eliminazione di San Marino dalla lista dei Paesi black list non ha alcuna influenza
sulla compilazione del quadro SE del Modello di comunicazione polivalente per gli
acquisti di beni senza addebito dell’IVA da parte del cedente sammarinese, il cui
obbligo pertanto permane.
COSTI BLACK LIST E MOD. UNICO
Come noto, ai sensi dell’art. 110, comma 10, TUIR, i costi riferiti ad operazioni
effettuate con soggetti di Paesi a fiscalità privilegiata individuati dalla c.d. “black list”
70032 BITONTO (BA) – Via della Repubblica Italiana, 110 - TEL +39 0803714575 – FAX +39 0803743746 –
SITO WEB: www.studioadriani.it - E-MAIL: [email protected] – PEC: [email protected]
ALBO DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI BARI Sez. A n. 253 – C.F. DRN DMN 54H01 A893R – P. IVA 01184390720
DAMIANO ADRIANI
Dottore Commercialista
C I R CO LA R E S T U DI O A D R I A N I n . 2 8/ 1 4
AGGIORNAMENTO
PAGINA
10.03.2014
3/4
di cui al DM 23.1.2002, sono, in generale, indeducibili, salva la sussistenza delle c.d.
circostanze esimenti e devono essere indicati separatamente nel mod. UNICO.
Poiché San Marino non è presente nella lista di cui al citato DM 23.1.2002 non è
considerato black list ai fini delle imposte dirette con la conseguenza che i costi
sostenuti con operatori di tale Stato non devono essere indicati separatamente nel
mod. UNICO.
PROVA DELLA RESIDENZA
Secondo quanto disposto dal comma 2-bis dell’art. 2, TUIR, nella versione
attualmente in vigore, “si considerano … residenti, salvo prova contraria, i cittadini
italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in stati o
territori aventi un regime fiscale privilegiato”, individuati dal citato DM 4.5.99.
Di fatto, quindi, la prova del trasferimento all’estero, con conseguente superamento
della presunzione di residenza in Italia, grava sul contribuente.
Si rammenta che dalla data di emanazione di uno specifico Decreto saranno
considerati residenti in Italia i soggetti trasferiti in Stati o territori diversi da quelli
individuati in tale Decreto, ossia diversi da quelli appartenenti alla c.d. “white list”.
Ora, per effetto dell’esclusione di San Marino dalla lista di cui al DM 4.5.99, nei
confronti dei cittadini italiani iscritti all’AIRE e residenti a San Marino non grava più
l’onere di dimostrare di non essere residenti in Italia.
Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, porgo cordiali saluti.
dott. Damiano ADRIANI
70032 BITONTO (BA) – Via della Repubblica Italiana, 110 - TEL +39 0803714575 – FAX +39 0803743746 –
SITO WEB: www.studioadriani.it - E-MAIL: [email protected] – PEC: [email protected]
ALBO DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI BARI Sez. A n. 253 – C.F. DRN DMN 54H01 A893R – P. IVA 01184390720
DAMIANO ADRIANI
Dottore Commercialista
C I R CO LA R E S T U DI O A D R I A N I n . 2 8/ 1 4
AGGIORNAMENTO
PAGINA
10.03.2014
4/4
ALLEGATO 1 – ELENCO DEI PAESI / TERRITORI BLACK LIST
DD.MM. 4.5.99 (aggiornato) e 21.11.2001
Alderney
Filippine
Gibuti (ex Afar e
Issas)
Polinesia francese
Andorra
Gibilterra
Kenia
Portorico
Angola
Giamaica
Kiribati – ex Isole
Gilbert
Saint Kitts e Nevis
Anguilla
Mauritius
Libano
Salomone
Antigua
Grenada
Liberia
Samoa
Antille Olandesi
Guatemala
Liechtenstein
Saint Lucia
Lussemburgo
Saint Vincent e
Grenadine
Macao
Sant’Elena
Aruba
Bahamas
Guernsey – Isole
del Canale
Herm – Isole del
Canale
Barhein
Hong Kong
Maldive
Sark (Isole del
Canale)
Barbados
Isola di Man
Malesia
Seychelles
Barbuda
Isole Cayman
Monaco
Singapore
Belize
Isole Cook
Montserrat
Svizzera
Bermuda
Isole Marshall
Nauru
Taiwan
Niue
Tonga
Nuova Caledonia
Tuvalu (ex Isole
Ellice)
Oman
Uruguay
Panama
Vanuatu
Brunei
Costarica
Dominica
Ecuador
Isole Turks e
Caicos
Isole Vergini
britanniche
Isole Vergini
statunitensi
Jersey – Isole del
Canale
Emirati Arabi Uniti
70032 BITONTO (BA) – Via della Repubblica Italiana, 110 - TEL +39 0803714575 – FAX +39 0803743746 –
SITO WEB: www.studioadriani.it - E-MAIL: [email protected] – PEC: [email protected]
ALBO DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI BARI Sez. A n. 253 – C.F. DRN DMN 54H01 A893R – P. IVA 01184390720