Kantonales Sozialamt Graubünden Uffizi dal servetsch social chantunal dal Grischun Ufficio del servizio sociale cantonale dei Grigioni 7001 Coira, Gürtelstrasse 89 Tel. +41 81 257 26 51 Fax +41 81 257 2148 www.soa.gr.ch [email protected] Ufficio del servizio sociale, Gürtelstrasse 89, 7001 Coira Destinatari Comuni del Cantone dei Grigioni Coira, 4 marzo 2014 Costi della protezione dei minori e degli adulti Gentili signore, egregi signori, 1. Osservazioni preliminari Il 1° gennaio 2013 il nuovo diritto federale in materia di protezione dei minori e degli adulti ha sostituito il diritto tutorio previgente, ciò che ha portato a nuove strutture e nuove procedure. Dopo i primi mesi, singoli comuni hanno ricevuto fatture da parte delle autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) per diversi interventi. Queste fatture concernono da un lato costi per misure (esterne) nel quadro della protezione dei minori, dall'altro costi per le spese dei curatori professionali. Queste fatture hanno portato a diverse richieste di informazioni da parte dei comuni: sussistono soprattutto dubbi per quanto riguarda le competenze e la contabilità degli uffici dei curatori professionali. Le spiegazioni seguenti devono contribuire a creare chiarezza. Il nuovo diritto federale in materia di protezione dei minori e degli adulti prevede che l'APMA verifichi e stabilisca in modo indipendente se e quali misure siano idonee per una persona bisognosa di protezione. Essa incarica in primo luogo i curatori professionali o i titolari di mandati privati di eseguire la decisione. Al momento, gli enti responsabili degli uffici dei curatori professionali sono i circoli e le corporazioni regionali; questa responsabilità verrà assunta unicamente dalle regioni a partire probabilmente dal 2017. Per i comuni sono determinanti le seguenti osservazioni: 2. Costi per misure di protezione dei minori esterne Se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l'APMA ordina le misure opportune per la protezione del figlio. Ne consegue che le misure per la protezione e per il bene del figlio vengono ordinate dall'APMA solo se terzi, in 1/3 Ufficio cantonale del servizio sociale dei Grigioni particolare i genitori, non prendono i provvedimenti adeguati. Se la misura prevista tocca in modo sostanziale gli interessi del comune di domicilio, in particolare quelli di tipo finanziario, prima della decisione esso ha la possibilità di prendere posizione (art. 11 ordinanza relativa alla protezione dei minori e degli adulti; OPMinA; CSC 215.010) e può ad esempio proporre misure meno costose. Bisogna tuttavia ricordare che le APMA sono indipendenti nell'applicazione del diritto (art. 39 LICC). I costi per misure (esterne) di protezione dei minori (affidamenti, accompagnamenti sociopedagogici delle famiglie, ecc.) vanno in linea di principio sostenuti da chi detiene l'autorità parentale, nella misura in cui terzi non siano tenuti al pagamento (casse malati, assicurazioni, ecc.). In via subordinata, è il comune competente in materia di assistenza a dover sostenere questi costi (art. 63a LICC). La situazione di bisogno dei genitori deve essere chiarita dall'autorità sociale del luogo di domicilio. I provvedimenti per la protezione di minori vanno attuati in modo possibilmente rapido e non devono essere ritardati da eventuali conflitti concernenti la competenza per l'assunzione dei costi. Se il chiarimento della situazione di bisogno dei genitori richiede tempo, su richiesta dell'APMA o di un curatore incaricato il comune deve prestare delle garanzie di assunzione provvisoria delle spese. Questa regolamentazione corrisponde al diritto vigente. Le spese per misure (esterne) di protezione dei minori che il comune deve assumersi sotto forma di aiuto sociale sono soggette al conguaglio degli oneri per determinate prestazioni sociali (legge sul conguaglio degli oneri per determinate prestazioni sociali; CSC 546.300). Indicazione: in casi rari può succedere che ricadano sui comuni anche spese di misure esterne di protezione degli adulti, che saranno a loro volta soggette al conguaglio degli oneri per determinate prestazioni sociali. 3. Spese dei mandatari (curatori professionali e titolari di mandati privati) Secondo l'ordinamento in vigore (art. 29 segg. OPMinA), le spese dei curatori professionali e dei titolari di mandati privati per la gestione del mandato nel singolo caso concreto sono parte dei costi delle misure. Conformemente all'art. 63a LICC, questi costi delle misure sono a carico dell'interessato o di chi detiene l'autorità parentale, nella misura in cui terzi non siano tenuti al pagamento (casse malati, assicurazioni, ecc.). In via subordinata, il comune della persona interessata o dei genitori deve sostenere questi costi. Fino alla fine del 2012, l'intero settore delle tutele spettava ai circoli. Il loro deficit veniva assunto completamente dai comuni. Con l'attuazione del nuovo diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti, non vi sono cambiamenti a questo proposito per i costi per la gestione degli uffici dei curatori professionali (costi infrastrutturali e per il personale) e per i costi delle misure (in passato chiamate misure tutorie). Ciò significa che i costi per le misure vanno assunti senza cambiamenti dai comuni, nella misura in cui non possano essere addebitati alla persona interessata o a terzi (messaggio quaderno n. 9 / 2011–2012, pagina 1011). I costi per la gestione degli uffici dei curatori professionali devono essere assunti dagli enti responsabili (circolo, corporazione regionale o futura regione). Un deficit dell'ente responsabile va tuttora assunto completamente dai comuni, che sono liberi nella ripartizione di questi costi. Oggi come ieri, questi costi non sono soggetti al conguaglio degli oneri per determinate prestazioni sociali. 2/3 Ufficio cantonale del servizio sociale dei Grigioni Con queste spiegazioni speriamo di avere contribuito a creare chiarezza. Vi ringraziamo per il vostro lavoro. Cordiali saluti Ufficio cantonale del servizio sociale dei Grigioni Andrea Mauro Ferroni, lic. phil. Capoufficio Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità lic. iur. Elisabeth von Salis Vigilanza APMA Dipartimento delle finanze e dei comuni lic.rer.pol. Urs Brasser Segretario delle finanze Copia a Segretariato APMA, Gäuggelistrasse 1, casella postale 720, 7002 Coira Bündner Verband der Berufsbeiständinnen und Berufsbeistände, Glennerstrasse 8, 7130 Ilanz Servizi sociali regionali e specializzati dell'Ufficio cantonale del servizio sociale dei Grigioni Pro Senectute, segretariato, Alexanderstrasse 2, 7000 Coira Pro Infirmis, Engadinstrasse 2, 7000 Coira 3/3
© Copyright 2024 ExpyDoc