Costi della protezione dei minori e degli adulti

Kantonales Sozialamt Graubünden
Uffizi dal servetsch social chantunal dal Grischun
Ufficio del servizio sociale cantonale dei Grigioni
7001 Coira, Gürtelstrasse 89
Tel. +41 81 257 26 51
Fax +41 81 257 2148
www.soa.gr.ch
[email protected]
Ufficio del servizio sociale, Gürtelstrasse 89, 7001 Coira
Destinatari
Comuni del Cantone dei Grigioni
Coira, 4 marzo 2014
Costi della protezione dei minori e degli adulti
Gentili signore, egregi signori,
1.
Osservazioni preliminari
Il 1° gennaio 2013 il nuovo diritto federale in materia di protezione dei minori e degli adulti ha
sostituito il diritto tutorio previgente, ciò che ha portato a nuove strutture e nuove procedure.
Dopo i primi mesi, singoli comuni hanno ricevuto fatture da parte delle autorità di protezione
dei minori e degli adulti (APMA) per diversi interventi. Queste fatture concernono da un lato
costi per misure (esterne) nel quadro della protezione dei minori, dall'altro costi per le spese
dei curatori professionali.
Queste fatture hanno portato a diverse richieste di informazioni da parte dei comuni: sussistono soprattutto dubbi per quanto riguarda le competenze e la contabilità degli uffici dei curatori professionali. Le spiegazioni seguenti devono contribuire a creare chiarezza.
Il nuovo diritto federale in materia di protezione dei minori e degli adulti prevede che l'APMA
verifichi e stabilisca in modo indipendente se e quali misure siano idonee per una persona
bisognosa di protezione. Essa incarica in primo luogo i curatori professionali o i titolari di
mandati privati di eseguire la decisione. Al momento, gli enti responsabili degli uffici dei curatori professionali sono i circoli e le corporazioni regionali; questa responsabilità verrà assunta
unicamente dalle regioni a partire probabilmente dal 2017.
Per i comuni sono determinanti le seguenti osservazioni:
2.
Costi per misure di protezione dei minori esterne
Se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l'APMA ordina le misure opportune per la protezione del figlio. Ne consegue che le
misure per la protezione e per il bene del figlio vengono ordinate dall'APMA solo se terzi, in
1/3
Ufficio cantonale del servizio sociale dei Grigioni
particolare i genitori, non prendono i provvedimenti adeguati. Se la misura prevista tocca in
modo sostanziale gli interessi del comune di domicilio, in particolare quelli di tipo finanziario,
prima della decisione esso ha la possibilità di prendere posizione (art. 11 ordinanza relativa
alla protezione dei minori e degli adulti; OPMinA; CSC 215.010) e può ad esempio proporre
misure meno costose. Bisogna tuttavia ricordare che le APMA sono indipendenti nell'applicazione del diritto (art. 39 LICC).
I costi per misure (esterne) di protezione dei minori (affidamenti, accompagnamenti sociopedagogici delle famiglie, ecc.) vanno in linea di principio sostenuti da chi detiene l'autorità parentale, nella misura in cui terzi non siano tenuti al pagamento (casse malati, assicurazioni,
ecc.). In via subordinata, è il comune competente in materia di assistenza a dover sostenere
questi costi (art. 63a LICC).
La situazione di bisogno dei genitori deve essere chiarita dall'autorità sociale del luogo di
domicilio. I provvedimenti per la protezione di minori vanno attuati in modo possibilmente rapido e non devono essere ritardati da eventuali conflitti concernenti la competenza per l'assunzione dei costi. Se il chiarimento della situazione di bisogno dei genitori richiede tempo,
su richiesta dell'APMA o di un curatore incaricato il comune deve prestare delle garanzie di
assunzione provvisoria delle spese. Questa regolamentazione corrisponde al diritto vigente.
Le spese per misure (esterne) di protezione dei minori che il comune deve assumersi sotto
forma di aiuto sociale sono soggette al conguaglio degli oneri per determinate prestazioni
sociali (legge sul conguaglio degli oneri per determinate prestazioni sociali; CSC 546.300).
Indicazione: in casi rari può succedere che ricadano sui comuni anche spese di misure esterne di protezione degli adulti, che saranno a loro volta soggette al conguaglio degli oneri
per determinate prestazioni sociali.
3.
Spese dei mandatari (curatori professionali e titolari di mandati privati)
Secondo l'ordinamento in vigore (art. 29 segg. OPMinA), le spese dei curatori professionali e
dei titolari di mandati privati per la gestione del mandato nel singolo caso concreto sono parte dei costi delle misure. Conformemente all'art. 63a LICC, questi costi delle misure sono a
carico dell'interessato o di chi detiene l'autorità parentale, nella misura in cui terzi non siano
tenuti al pagamento (casse malati, assicurazioni, ecc.). In via subordinata, il comune della
persona interessata o dei genitori deve sostenere questi costi.
Fino alla fine del 2012, l'intero settore delle tutele spettava ai circoli. Il loro deficit veniva assunto completamente dai comuni. Con l'attuazione del nuovo diritto in materia di protezione
dei minori e degli adulti, non vi sono cambiamenti a questo proposito per i costi per la gestione degli uffici dei curatori professionali (costi infrastrutturali e per il personale) e per i costi
delle misure (in passato chiamate misure tutorie). Ciò significa che i costi per le misure
vanno assunti senza cambiamenti dai comuni, nella misura in cui non possano essere addebitati alla persona interessata o a terzi (messaggio quaderno n. 9 / 2011–2012, pagina
1011). I costi per la gestione degli uffici dei curatori professionali devono essere assunti dagli
enti responsabili (circolo, corporazione regionale o futura regione). Un deficit dell'ente
responsabile va tuttora assunto completamente dai comuni, che sono liberi nella ripartizione
di questi costi. Oggi come ieri, questi costi non sono soggetti al conguaglio degli oneri per
determinate prestazioni sociali.
2/3
Ufficio cantonale del servizio sociale dei Grigioni
Con queste spiegazioni speriamo di avere contribuito a creare chiarezza. Vi ringraziamo per il
vostro lavoro.
Cordiali saluti
Ufficio cantonale del servizio sociale dei Grigioni
Andrea Mauro Ferroni, lic. phil.
Capoufficio
Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità
lic. iur. Elisabeth von Salis
Vigilanza APMA
Dipartimento delle finanze e dei comuni
lic.rer.pol. Urs Brasser
Segretario delle finanze
Copia a
 Segretariato APMA, Gäuggelistrasse 1, casella postale 720, 7002 Coira
 Bündner Verband der Berufsbeiständinnen und Berufsbeistände, Glennerstrasse 8,
7130 Ilanz
 Servizi sociali regionali e specializzati dell'Ufficio cantonale del servizio sociale dei Grigioni
 Pro Senectute, segretariato, Alexanderstrasse 2, 7000 Coira
 Pro Infirmis, Engadinstrasse 2, 7000 Coira
3/3