LoSbloccaItaliaelaNeuroscritturaLateraleAtrofica

Lo SBLOCCA ITALIA
E la NEUROS
NEUROSCRITTURA
LATERALE ATROFICA
Terzo appuntamento con il
Testo del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 212
del 12 settembre 2014), coordinato con la legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164 (in
questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per l’apertura dei
cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione
burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. ».
Geom. Bottone Marcellino - Piedimonte Matese (Caserta) – 27 novembre 2014
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INDICE
INTRODUZIONE
?
– pag. 2
E’ CHE UNO … – pag. 3
LA VECCHIA STRADA – pag. 5
LA MIA MANO DESTRA – pag. 6
VOGLIO ANDARE A CASA, MA CASA DOV’E’? – pag. 9
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1
INTRODUZIONE
?
Dite che per scegliere di dare un titolo del genere al presente commento, significa che sono giunto a questo terzo
appuntamento con lo Sblocca Italia evidentemente stordito e confuso?
A priori non posso escluderlo ma confido che – prima di un giudizio fondato – la vostra sincera disponibilità a
dubitare metodologicamente mi conceda il tempo di rassegnare le seguenti motivazioni.
A partire dal significato che attribuisco – in modo assolutamente soggettivo e senza pretesa di estensibilità ad altri
campi che non siano queste poche pagine (perciò richiudete i manuali di medicina, i dizionari e i trattati di
Etimologia) – all’insieme delle seguenti parole:
1.
NEUROSCRITTURA
NEUROSCRITTURA
Esito grafico/linguistico nevrotico prodotto per innervosire il lettore;
2.
LATERALE
L’aggettivo laterale si riferisce al modo di procedere della malattia
degenerativa, che inizia con un tremolio della mano sinistra che tende
a prendere la legge 164/2014 e a strapparla in coriandoli di superficie
non superiore a quella dell’unghia di un mignolo di un nano;
3.
ATROFICA
La parola atrofica è composta da due termini greci, che sono
A
(corrispondente alla negazione) e TROFICO
TROFICO (sviluppo) ,
quindi significa che le conseguenze di questa malattia sono la perdita
progressiva e irreversibile della normale capacità di intendere e di
volere, di articolare domande e di controllo della consecutio logica,
con una paralisi che può portare a votare uno chiunque, nessuno e
centomila.
E se questa è l’introduzione …
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2
E’ CHE UNO …
E’ che uno valla ricerca di cose semplici da respirare, masticare, condividere con gli amici, e invece sente che la
macchina - appena uscita dall’officina con la certificazione “tutt a post” dell’esperto in tuta blu - comincia a
sbandare a metà percorso: “niente di grave”, dice il simpatico vecchietto seduto sul muretto dove hai accostato,
“hai preso un chiodo lasciato sulla carreggiata dalla legge 164/2014”.
“Un altro?”, ti dici pensando che è il terzo copertone che salta …
“Ma che strada è questa, se è appena stata inaugurata con l’intestazione “Sblocca Italia” e già crea tutti questi
problemi agli automobilisti !”
Scendi dall’auto e - in effetti - ti accorgi di aver preso in pieno la seguente norma:
Art. 17.
Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia
1. Al fine di semplificare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonchè di
assicurare processi di sviluppo sostenibile, con particolare riguardo al recupero del patrimonio edilizio esistente e
alla riduzione del consumo di suolo, al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti
modificazioni:
………….
………….
e) all’articolo 14 (L):
1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1 -bis . Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, attuati anche in aree industriali dismesse, è ammessa la
richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d’uso, previa deliberazione del Consiglio
comunale che ne attesta l’interesse pubblico, a condizione che il mutamento di destinazione d’uso non comporti
un aumento della superficie coperta prima dell’intervento di ristrutturazione, fermo restando, nel caso di
insediamenti commerciali, quanto disposto dall’articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni» ;
2) al comma 3, dopo la parola: «ed esecutivi,» sono inserite le seguenti: «nonché, nei casi di cui al comma 1 -bis ,
le destinazioni d’uso,»;
Si riporta il testo dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)”, come modificato dalla presente legge:
Art. 14 (L) - Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici
1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente
per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale,
nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
(ora decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.) e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla
disciplina dell’attività edilizia.
1-bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione
urbanistica, attuati anche in aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di
permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d'uso, previa
deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, a
condizione che il mutamento di destinazione d'uso non comporti un aumento
della superficie coperta prima dell'intervento di ristrutturazione, fermo
restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31,
comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
2. Dell’avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell’articolo 7
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
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3
3. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare
esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di
attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi nonché, nei casi di cui al comma
1-bis, le destinazioni d'uso, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui
agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. (comma così modificato dall'art. 17,
comma 1, lettera e), legge n. 164 del 2014)
E cerchi di venirne a capo con il solito criterio di mettere a confronto il prima e il dopo, perché
l’unica ragione per cambiare strada è che la nuova ti porta – se non più lontano – almeno più
velocemente al medesimo punto d’arrivo.
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4
LA VECCHIA STRADA
Non è il caso - visto che mentre sostituisco il copertone bucato già si alza un venticello pungente e
penetrante - di dilungarmi eccessivamente nel rinvangare vecchi ricordi, ma la vecchia strada
dell’“Art. 14 (L) - Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici” del dpr 380/01
consentiva di raggiungere i seguenti obiettivi:
realizzazione di “edifici ed impianti pubblici”
realizzazione di “edifici ed impianti di interesse pubblico”
I limiti della “deroga” praticabile ai fini del raggiungimento di tali obiettivi erano, in disparte –
naturalmente – l’ovvio assenso del “consiglio comunale”:
in primis, che non vi fossero ostacoli o incompatibilità “esterni” al discorso urbanistico di
competenza strettamente comunale, quali le disposizioni contenute nel decreto legislativo n.
42 del 2004 e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività
edilizia” (rischio idrogeologico, frana, sismico, ecc…);
e poi che oggetto dell’azione derogatoria fossero “esclusivamente i limiti di densità edilizia,
di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti
urbanistici generali ed esecutivi”, restando inderogabili quelli definiti “agli articoli 7 (Limiti di
densità edilizia), 8 (Limiti di altezza degli edifici) e 9 (Limiti di distanza tra i fabbricati) del decreto ministeriale 2
aprile 1968, n. 1444”;
Ah, che bei ricordi, e quante battaglie nei tribunali per stabilire cosa fossero questi “edifici ed
impianti pubblici”, o questi “edifici ed impianti di interesse pubblico”, e se nel riferirsi ad essi la
norma implicasse un divieto alla relativa esecuzione in deroga da parte di privati, ecc… :
ma avanzano le prime ombre della sera, non ho ancora sostituito il copertone forato e la mia mano
destra comincia a tremare …. … .
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5
LA MIA MANO DESTRA
… per fortuna, mi dico dopo un pò, mi resta da stringere i quattro bulloni di fissaggio della ruota,
abbassare il cric … e, insomma, posso rilassarmi mentre compio queste azioni marginali di un
problema sostanzialmente risolto … e intanto, magari rileggere le modifiche apportate - “Al fine di
semplificare le procedure edilizie …” - alla vecchia strada dell’art. 14 del dpr 380/01.
.. e mi basta il primo accenno di lettura per cogliere che - rispetto al testo precedente - la legge
164/2014 aggiunge una facoltà derogatoria oscura sotto molti profili, come è pianamente deducibile
dalle seguenti comparazioni:
comparando l’incipit dell’immutato comma 1 con quello del neonato comma 1-bis, si vede
chiaramente che nel primo si indicano “quali edifici/impianti possono eseguirsi con
il titolo edilizio del permesso in deroga” mentre, nel secondo, si indicano “quali
categorie di intervento del permesso in deroga si possono utilizzare per un
interesse pubblico”: ma questa, osservo, non è una semplificazione, perché nella
formulazione del comma 1 non si discrimina tra permesso di costruire in deroga “ex novo” e
permesso di costruire in deroga mediante “ristrutturazione edilizia o urbanistica”, potendosi
indifferentemente utilizzare entrambe le categorie di intervento se il “permesso di
costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato
esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico”.
Dpr 380/01, art. 14 comma 1
Dpr 380/01, art. 14 comma 1 bis
1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici
generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti
pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del
consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni
contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora
decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.) e delle altre normative
di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia.
1-bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di
ristrutturazione urbanistica, attuati anche in aree industriali
dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche
in deroga alle destinazioni d'uso, previa deliberazione del
Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, a
condizione che il mutamento di destinazione d'uso non comporti
un aumento della superficie coperta prima dell'intervento di
ristrutturazione, fermo restando, nel caso di insediamenti
commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
successive modificazioni.
il rapporto tra il vecchio comma 1 e l’aggiunto comma 1-bis è complicato anche dal fatto
che pur apparendo, il secondo (cioè il comma 1-bis), come una estensione concettuale del primo
(cioè del comma 1), in realtà ne AMPIA A DISMISURA il campo d’azione, perdendo
addirittura ogni connotazione vincolante riferibile all’attività edilizia connessa ad “edifici ed
impianti”:
Dpr 380/01, art. 14 comma 1
Dpr 380/01, art. 14 comma 1 bis
FINALITA’ DELLA DEROGA
FINALITA’ DELLA DEROGA
… … edifici ed impianti pubblici o di
interesse pubblico …
… l'interesse pubblico …
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6
e va bene, a spiegarci i contorni di questo “interesse pubblico” vagheggiato dal comma 1 bis
verranno poi circolari, assoluzioni e condanne di vario ordine e grado, ma la mia mano
destra aumenta nelle tic-vibrazioni falangifere, rendendo affatto semplice stringere
quest’ultimo bullone … ; forse risente dei dubbi che si spalancano nella consecutio logica di
chi tenta di comprendere la “semplificazione” della legge 164/2014 leggendo che la deroga
di cui all’art. 1 bis consente, UDITE! UDITE! :
una “ristrutturazione edilizia e/o urbanistica … anche in deroga alle
destinazioni d'uso”, purché questo “mutamento di destinazione d'uso non
comporti un aumento della superficie coperta prima dell'intervento di
ristrutturazione”;
Infatti non c’e abisso di scienza e pazienza che possa spiegare:
-
perché ci si preoccupi tanto di scrivere e riscrivere continuamente - con parole vinte
al gioco a dadi della legislazione - l’Art. 3 - Definizioni degli interventi
edilizi del dpr 380/01, se poi, a ogni successiva pagina del medesimo articolato si
usano concetti rattrappiti da “se” e “ma” o altri più magniloquenti distinguo, o
magari aggettivati da qualificazioni indefinibili come “profonda”1, ecc…;
-
fino a dire che – ai sensi dell’art. 14, comma 1 bis - è possibile eseguire “"interventi
di ristrutturazione urbanistica", che l’art. 3, lett. f) del dpr 380/01 definisce “quelli
rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante
un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno
dei lotti, degli isolati e della rete stradale”, “… anche in deroga alle destinazioni
d'uso”, purché questo “mutamento di destinazione d'uso non comporti un aumento
della superficie coperta prima dell'intervento di ristrutturazione”:
MA PERCHE’, SI PUO’
”sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio
con altro diverso”
MEDIANTE UN
”mutamento di destinazione d'uso che non
comporti un aumento della superficie coperta
?
dell'intervento”
prima dell'intervent
o”
Dite che si
si puo ?
Ah, va bene,
bene, va bene !
1
Vedi, ad esempio, l’art. 135 bis, comma 2, introdotto dalla stessa legge 164/2014, dove si fa riferimento a una categoria di
intervento, la “ristrutturazione profonda”, indeducibile dall’art. 3 del dpr 380/01 e s.m.i. .
pagg
7
Allora,
se
la
ristrutturazione
Allora,
è
una
navicella
urbanistica
spaziale e la luna è l’obiettivo
l’obiettivo del
Permesso in deroga,
deroga, vuol dire che
il
comandante
sta
dicendo
ai
passeggeri “SI PARTE” … … senza
accorgersi di essere semplicemente
salito sulla sua fiat cinquecento.
O magari che il comandante è fatto
così,
così, gli piace pensare:
pensare: “arrivare
sulla luna? E che sarà mai! Io, con
la mia fiat cinquecento … … “ .
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8
VOGLIO ANDARE A CASA, MA CASA DOV’E’?
Il tremolio della mia mano destra è terribile, fa risalire onde laterali – dal braccio all’omoplata2 che mi impediscono di sostenere la verticalità.
Ho avuto l’ardire di interpretare l’art. 14, comma 1-bis del dpr 380/01 e sto subendo gli effetti della
sua neuroscrittura: “perdita progressiva e irreversibile della normale capacità di
intendere e di volere, di articolare domande e di controllo della consecutio logica,
con una paralisi che può portare a votare uno chiunque, nessuno e centomila”.
Sparsi sull’asfalto, i coriandoli del testo della legge 164/2014 cominciano a zigzagare sospinti da
una tramontana schizzoide, e nella distorsione delle immagini della sera vedo come una fessura
dalla quale emerge un ricordo di ristrutturazione edilizia …
Ecco, si, ricordo che l’art. 3, lett. d), del dpr 380/01 affermava :
d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi
mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in
parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni
elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed
impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli
consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte
salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli
volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro
ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con
riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino
di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia
rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente; (lettera così modificata dal d.lgs. n. 301 del 2002,
poi dall'art. 30, comma 1, lettera a), legge n. 98 del 2013)
Si, in pratica affermava che un intervento di ristrutturazione poteva anche “portare ad un organismo
edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente” per destinazione d’uso e superficie coperta ….
Forse lo afferma ancora … …
Anche se poi hanno detto:
che “Per gli interventi di ristrutturazione edilizia … , è ammessa la richiesta di permesso di
costruire anche in deroga alle destinazioni d'uso”, per cui uno si chiede: ma come è
possibile consentire l’esecuzione in deroga alle destinazioni d'uso di un intervento di
ristrutturazione edilizia che consente ordinariamente di perseguire un
mutamento di destinazione d’uso …
che “Per gli interventi di ristrutturazione edilizia … , è ammessa la richiesta di permesso di
costruire anche in deroga alle destinazioni d'uso … a condizione che il mutamento di
destinazione d'uso non comporti un aumento della superficie coperta prima dell'intervento
di ristrutturazione”, per cui uno si chiede: ma come è possibile limitare
2
Niente paura: è semplicemente la “scapola”, il noto osso della spalla.
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9
l’esecuzione in deroga alle destinazioni d'uso di un intervento di ristrutturazione
edilizia in base a un evento impossibile, e cioè che un mutamento di
destinazione d’uso possa comportare un aumento della superficie coperta.
UN INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PUO’, CERTAMENTE, DAR
LUOGO ALL’AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE COPERTA PREESISTENTE DI
UN EDIFICIO, ED ANCHE AL MUTAMENTO DELLA SUA DESTINAZIONE D’USO,
MA NESSUN MUTAMENTO D’USO POTRA’ MAI DAR LUOGO
ALL’AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE COPERTA DI UN
EDIFICIO PREESISTENTE, PERCHE’ NON E’ INTRINSECAMENTE UN’ATTIVITA’
EDILIZIA:
PUO’ ESSERE DETERMINATO DA ALTRI LAVORI;
PUO’ ESSERE UNA CONSEGUENZA DI UN FACERE O NON FACERE;
PUO’ ESSERE UN OBIETTIVO O UN FATTO;
PUO’ ESSERE – IN DEFINITIVA – SOLO UN ESITO, NON UNA
CATEGORIA DI INTERVENTO EDILIZIO (e, infatti, non lo è3).
Si, hanno detto proprio così …
Anche se poi hanno anche detto che è manutenzione straordinaria il ”… frazionamento o
accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se
comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché
del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli
edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso”, per cui – magari – sarebbe stato
corretto assimilare a una manutenzione straordinaria in deroga quello che il comma 1 bis
definisce “mutamento di destinazione d'uso in deroga” che “non comporti un
aumento della superficie coperta prima dell'intervento” … .
Eh già …
Anche se hanno detto ….
Ma mi fermo qui, ammaliato dalla calma del vecchio che mi ha fissato per tutto il tempo seduto sul
muretto al bordo della strada, e che ora mi indica qualcosa alla mia sinistra …
Insospettito, mi guardo e …
Non era la mano destra …
Era la sinistra …
Voglio andare a casa ma, casa dov’e ?
27/11/2014
Geom. Bottone Marcellino
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Art. 23 -ter (Mutamento d’uso urbanisticamente rilevante), aggiunto dalla legge 164/2014 al dpr 380/01 :
1. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ogni forma di utilizzo
dell’immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, purché
tale da comportare l’assegnazione dell’immobile o dell’unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale …
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