DPR 74/2013 «Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici» pubblicato su Gazzetta Ufficiale n.149 del 27-6-2013 Entrato in vigore il 12 luglio 2013 DPR 74/2013 Pone fine alla procedure di infrazione avviata nel 2006 dalla Commissione Europea Principali novità: • • • • • Definizione dei soggetti responsabili degli impianti Controllo e manutenzione impianti termici Controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici Libretto di impianto Catasto degli impianti Art. 7 Controllo e manutenzione degli impianti termici Comma 4) Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati dal D.M. 37/08, devono dichiarare all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi: a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o in manutenzione, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose; b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) devono esser effettuate. Nota: la novità in questo comma è che viene obbligata anche la ditta di manutenzione a stabilire le operazioni di controllo e le periodicità di manutenzione ai fini della sicurezza dell’impianto se la ditta installatrice non l’avesse fatto Art. 7 Controllo e manutenzione degli impianti termici Comma 5) Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un "Libretto di impianto per la climatizzazione". In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'unita' immobiliare i libretti di impianto devono essere consegnati all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati. Nota: la novità in questo comma è che verrà abolito il “libretto d’impianto” e “il libretto di centrale” per esser sostituito da un unico libretto denominato"Libretto di impianto per la climatizzazione" Art. 7 Controllo e manutenzione degli impianti termici Comma 6) Il modello di “libretto di impianto di climatizzazione” e dei “rapporti di efficienza energetica” di cui all'articolo 8, comma 3, saranno aggiornati con decreto del Ministro dello sviluppo economico( decreto 1002-2014 in vigore dal 8marzo 2014 ), entro il 1° luglio 2013 ( scadenza non rispettata ) , ferma restando la facoltà della Regione di apportare ulteriori integrazioni. I predetti rapporti di efficienza energetica prevedono una sezione, sotto forma di check-list, in cui riportare i possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto. Nota 1: la novità è che gli allegati F e G saranno sostituiti dal rapporto tipo 1-23-4 a partire dal 1° giugno 2014 Nota 2: il 1° luglio 2013 al 1° giugno 2014 resta validi gli attuali libretti e allegati FeG Art. 8 Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici Comma 1) In occasione degli interventi di controllo e manutenzione ( sicurezza e funzionalità ) di cui all'articolo 7 su : impianti termici climatizzazione invernale di potenza utile > 10 kW ; Impianti climatizzazione estiva di potenza utile > 12 kW; si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante: a) il sottosistema di generazione ; b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati; c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti. Nota: il controllo e manutenzione ai fini della sicurezza e funzionalità deve esser fatto a prescindere dai valori soglia 10 e 12 kW Art. 8 Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici Comma 2) Le operazioni di cui al comma 1 sono effettuate secondo i rispettivi rapporti di controllo di efficienza energetica, come individuati all'Allegato A del presente decreto ( e DM 10-02-2014 ) Art. 8 Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici Comma 3) I controlli di efficienza energetica di cui ai commi 1 e 2 devono essere inoltre realizzati: a) all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore; b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore; c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica. Art. 8 Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici Comma 5) Al termine delle operazioni di controllo, l'operatore provvede a redigere e sottoscrivere il “ rapporto di controllo di efficienza energetica “, come indicato nell'Allegato A del presente decreto: una copia e' rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega al “ libretto di impianto di climatizzazione “; una copia e‘ trasmessa a cura del manutentore o terzo responsabile all'indirizzo indicato dalla Regione , con la cadenza indicata all'Allegato A del presente decreto. Al fine di garantire il costante aggiornamento del catasto, la trasmissione alla Regione deve essere eseguita con strumenti informatici. Nota: tale comma al momento non è operante in quanto la regione Lazio non ha comunicato l’indirizzo e pertanto i pertanto i RCT dovranno esser inviati presso l’ente verificatore attuale . Art. 8 Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici Comma 6) Il rendimento di combustione, del generatore di calore deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nell'Allegato B del presente decreto. Art. 8 Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici Comma 7) I generatori di calore per i quali, i rendimenti di combustione sono inferiori ai limiti dell'Allegato B del presente decreto, devono essere sostituiti entro 180 giorni solari a partire dalla data del controllo. Nota: nell’allegato L del Dlgs 311/06 sono presenti 300 gg Art. 8 Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici Comma 9) Le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i “ valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica “ siano inferiori del 15 % rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul “libretto di impianto di climatizzazione “, devono essere riportate alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5 %. Qualora i valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento non siano disponibili, si fa riferimento ai valori di targa. Nota: i “valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica” si andranno a verificare tramite la misura del sottoraffreddamento e surriscaldamento Art. 9 Ispezioni sugli impianti termici Comma 2) Le ispezioni si effettuano su : impianti di climatizzazione invernale di potenza utile > 10 kW impianti climatizzazione estiva di potenza utile > 12 kW L'ispezione comprende : una valutazione di efficienza energetica del generatore; una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio, in riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile; una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente. Comma 3) I risultati delle ispezioni sono allegati al libretto di impianto di climatizzazione Art. 9 Ispezioni sugli impianti termici Comma 4) Per gli impianti di : climatizzazione invernale di potenza utile tra 10 kW e 100 kW, alimentati a metano o gpl climatizzazione estiva di potenza utile tra 12 e 100 kW l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile e' ritenuto sostitutivo dell'ispezione. Art. 11 SANZIONI Comma 11) Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione è punito con la sanzione amministrativa tra 500€ e 3000€. Art. 11 SANZIONI Comma 11) L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico è punito con la sanzione amministrativa tra 1000€ e 6000€. L'ente locale, o la regione competente in materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti. Allegato A periodicità controlli efficienza energetica impianti climatizzazione invernale Pu > 10kW Riguardo alle periodicità d’invio del RCT nel comune di Roma non sempre coincidono con le periodicità sopra indicate ad esempio per impianti tra 35 e 100 kW . Allegato A periodicità controlli efficienza energetica impianti climatizzazione estiva Pu > 12kW Allegato A periodicità controlli efficienza energetica impianti climatizzazione invernale Pu > 10kW impianti di cogenerazione Allegato B rendimento minimo di combustione Legge 90/2013 conversione DPR 63/13 vigente dal 05-06-2013 « Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonchè altre disposizioni in materia di coesione sociale.». (GU n.181 del 3-8-2013) Vigente al: 3-8-2013 Art. 2 Definizioni Comma 1) punto1-tricies) "impianto termico": impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonchè gli organi di regolazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate ». Decreto 10-02-2014 «modelli di libretto impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al DPR 74/13 .». (GU n.55 del 07-03-2014) Vigente al: 08-03-2014 Art. 1 Modello di libretto di impianto per la climatizzazione 1. A partire dal 1 giugno 2014, gli impianti termici sono muniti di un “libretto d’ impianto per la climatizzazione” (di seguito: il Libretto) conforme al modello riportato all’allegato I del presente decreto. Art. 2 Modelli di rapporto di efficienza energetica A partire dal 1 giugno 2014, in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all’articolo 7 del DPR 74/2013, su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, il rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all’articolo 8, comma 5, (di seguito: il Rapporto) si conforma ai modelli riportati agli allegati del presente decreto : II ( Rapporto Tipo 1 per GRUPPI TERMICI ) III ( Rapporto Tipo 2 per GRUPPI FRIGO O POMPE CALORE ) IV (Rapporto Tipo 3 per SCAMBIATORI ) V ( Rapporto Tipo 4 per GOGENERATORI o TRIGENERATORI) Art. 3 Compilazione e modalità di utilizzo dei modelli Al responsabile dell’impianto è data facoltà di selezionare e fare compilare e aggiornare le sole schede del Libretto pertinenti alla tipologia dell’impianto termico al quale il Libretto stesso si riferisce. Nel caso di integrazioni dell’impianto con componenti o apparecchi aggiuntivi, il Libretto è aggiornato mediante compilazione delle sole schede pertinenti agli interventi eseguiti. Nel caso di dismissione dall’impianto senza sostituzione di componenti o apparecchi, le relative schede sono conservate dal responsabile dell’impianto per almeno 5 anni dalla data di dismissione . Art. 3 Compilazione e modalità di utilizzo dei modelli Il libretto può esser reso in formato PDF editabile ai fini della sua compilazione e aggiornamento in forma elettronica. In questo caso, copia conforme del file, stampata su carta, deve essere resa disponibile in sede di ispezione da parte dell’autorità competente. Per gli impianti esistenti alla data del 1 giugno 2014, i “libretti di centrale" ed i "libretti di impianto”, già compilati e conformi rispettivamente ai modelli riportati negli allegati I e II del decreto ministeriale 17 marzo 2003, devono essere allegati al Libretto. Al fine di facilitare e uniformare la compilazione dei libretto di impianto per la climatizzazione e dei rapporti di controllo di efficienza energetica, il CTI metterà a disposizione degli esempi applicativi per le tipologie impiantistiche più diffuse. Art. 4 Disposizioni finali Il Libretto di Centrale e il Libretto di Impianto sono sostituiti dal libretto d’impianto per la climatizzazione Gli allegati F e G del decreto legislativo 192/26, sono sostituiti dai : Rapporto Tipo 1 ( GRUPPI TERMICI ) Rapporto Tipo 2 ( GRUPPI FRIGORIFERI O POMPA CALORE Rapporto Tipo 3 ( SCAMBIATORI ) Rapporto Tipo 4 ( COOGENERATORI O TRIGENERATORI ) Nota: quindi a partire dal 1° giugno 2014 dovrà esser adottata la nuova modulistica ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL LIBRETTO Il libretto di impianto per gli impianti di climatizzazione invernale e/o estiva è disponibile in forma cartacea o elettronica. Il libretto impianto cartaceo sarà conservato dal responsabile dell'impianto o eventuale terzo responsabile, che ne curerà l'aggiornamento dove previsto o mettendolo a disposizione degli operatori di volta in volta interessati. Il libretto di impianto elettronico sarà conservato presso il catasto informatico (una volta instituito ) dell'autorità competente o presso altro catasto accessibile all'autorità competente, e viene aggiornato di volta in volta dagli operatori interessati, che possono accedere mediante una password personale al libretto. Il libretto di impianto è obbligatorio per tutti gli impianti di climatizzazione invernale e/o estiva, indipendentemente dalla loro potenza termica, sia esistenti che di nuova installazione. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL LIBRETTO Per gli impianti in servizio alla data di pubblicazione del presente libretto di impianto, questo sostituisce gli esistenti “libretto di impianto” e “libretto di centrale” di cui all'art. 11, comma 9 del DPR n. 412/1993 e s.m.i., che vanno comunque conservati dal responsabile dell'impianto. Il libretto di impianto viene generato dall’installatore «assemblando» le schede pertinenti alla tipologia di impianto installata; in caso di successivi interventi che comportano la sostituzione e/o l’inserimento di nuovi sistemi di generazione del calore e/o del freddo, di regolazione, di distribuzione, di emissione, al libretto di impianto andranno aggiunte e/o aggiornate, a cura dell’installatore dei nuovi sistemi, le relative schede. In tal modo si avrà la descrizione completa nel tempo dell'impianto, comprensiva degli elementi dismessi, di quelli sostituiti e di quelli installati in un secondo tempo. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL LIBRETTO Se un edificio è servito da due impianti distinti, uno per la climatizzazione invernale e uno per la climatizzazione estiva, che in comune hanno soltanto il sistema di rilevazione delle temperature nei locali riscaldati e raffreddati, sono necessari due libretti di impianto distinti; in tutti gli altri casi è sufficiente un solo libretto di impianto. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL LIBRETTO La compilazione iniziale, comprensiva dei risultati della prima verifica, deve essere effettuata all’atto della prima messa in servizio a cura della impresa installatrice. Per gli impianti già esistenti alla data di pubblicazione del presente libretto la compilazione iniziale deve essere effettuata dal responsabile dell'impianto o eventuale terzo responsabile. Le informazioni contenute nella scheda identificativa dell’impianto si intendono relative alla data di compilazione della scheda medesima. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL LIBRETTO La compilazione e l’aggiornamento successivo, per le diverse parti del Libretto di impianto, devono essere effettuate da: Responsabile impianto : Scheda 1 ( scheda identificativa) Installatore: Schede 2 ( trattamento acqua ) Responsabile imp. (con firma 3° Responsabile): Scheda 3 ( nomina 3° responsabile) Installatore : Scheda 4 ( generatori ) Installatore : Scheda 5 ( regola. e contabi. ) Installatore : Scheda 6 ( distribuzione ) Installatore : Scheda 7 (emissione ) Installatore : Scheda 8 ( accumulo ) Installatore : Scheda 9 ( altri componenti ) Installatore : Scheda 10 ( VMC ) Manutentore o installatore: Schede 11 ( combus e param frigo) Manutentore o installatore: Schede 12 ( RCEE tipo 1-2-3-4) Ispettore: Scheda 13 Responsabile o eventuale 3° Responsabile: Scheda 14 ( consumi ) ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL LIBRETTO Il libretto di impianto in formato cartaceo va consegnato dal responsabile uscente a quello subentrante in caso di trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo, a cui è asservito l'impianto; in caso di nomina del terzo responsabile, a fine contratto il terzo responsabile ha l’obbligo di riconsegnare al responsabile il libretto di impianto, debitamente aggiornato, con relativi allegati. ANALISI E CONSIDERAZIONI I “Rapporti di efficienza energetica” tengono conto della volontà del MiSE di meglio distinguere le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione ai fini della sicurezza (le cui modalità e periodicità sono individuate, in cascata, dall'installatore, dai fabbricanti gli apparecchi e componenti, dalle norme tecniche ed infine dal tecnico manutentore) da quelle di controllo dell'efficienza energetica, individuate dal DPR n. 74/2014. Naturalmente distinzione non significa separazione, e comunque in occasione del controllo di efficienza energetica una verifica dei principali aspetti di sicurezza è NECESSARIA secondo UNI 10845 e UNI 11137. In realtà ai cittadini «sfugge» questa differenza, seppur sostanziale, per cui è COMPITO DEGLI ADDETTI AI LAVORI ELIMINARE la convinzione che la manutenzione «energetica» coincida con la manutenzione di «sicurezza» ANALISI E CONSIDERAZIONI Nel caso d’ impianti con gruppo frigo o a pompa di calore per potenze nominali superiori a 10 kW in caldo e 12 kW in freddo e con un contenuto superiore a 3 kg di F gas (HCFC, CFC) sussistono i seguenti adempimenti : libretto di impianto per la climatizzazione; «Libretto» Dpr 15 febbraio 2006, n.147 ; «registro dell’apparecchiatura» Regolamento (CE) n. 842/2006 per impianti contenenti gas fluorurati (HFC); Comunicazione ISPRA carico e scarico quantitativo F gas . ESTRATTO UNI 10389-2009 p.to 5.7.1 ESTRATTO UNI 10389-2009 p.to 5.7.2 ESTRATTO UNI 10389-2009 p.to 5.7.3 e 5.7.4 art. 4 comma 14 DPR 59/09 14. Per tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di edifici di nuova costruzione e ristrutturazione di edifici esistenti, previsti dal decreto legislativo all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), numero 1), limitatamente alle ristrutturazioni totali, e nel caso di nuova installazione e ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore, di cui alla lettera c), numeri 2) e 3), fermo restando quanto prescritto per gli impianti di potenza complessiva maggiore o uguale a 350 kW all'articolo 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' prescritto: art. 4 comma 14 DPR 59/09 a) in assenza di produzione di acqua calda sanitaria ed in presenza di acqua di alimentazione dell'impianto con durezza temporanea maggiore o uguale a 25 gradi francesi: 1) un trattamento chimico di condizionamento per impianti di potenza nominale del focolare complessiva minore o uguale a 100 kW; 2) un trattamento di addolcimento per impianti di potenza nominale del focolare complessiva compresa tra 100 e 350 kW; b) nel caso di produzione di acqua calda sanitaria le disposizioni di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), valgono in presenza di acqua di alimentazione dell'impianto con durezza temporanea maggiore di 15 gradi francesi. Per quanto riguarda i predetti trattamenti si fa riferimento alla norma tecnica UNI 8065. per saperne di più www.cna.it/installazioneimpianti [email protected] [email protected]
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