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ATTENZIONE IMPORTANTE
Approvato il libretto di impianto della Regione Emilia-Romagna
La delibera della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 1578/2014, approvata in data 13 ottobre 2014, costituisce
solo la prima parte della più complessiva regolamentazione in materia di Impianti Termici che la Regione intende
adottare sulla base di quanto previsto dalla rinnovata Legge Regionale n. 26/2004.
La delibera sarà operativa all’atto della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, cosa che avverrà entro
alcuni giorni, ma siamo fin d’ora in grado di anticiparne i contenuti principali.
Ricordiamo innanzitutto che, in base a quanto previsto dal DPR 74/2013, sono considerati impianti termici sia gli
impianti di riscaldamento (con l’esclusione degli scaldacqua unifamiliari), sia gli impianti di raffrescamento, nonché gli
impianti di cogenerazione e di teleriscaldamento.
In questa prima delibera si stabilisce, a partire dal 15 ottobre 2014:
1) L’adozione di un modello di libretto di impianto che differisce da quello ministeriale per la richiesta di alcune
informazioni integrative; si tratta sostanzialmente di dati utili alla univoca individuazione dell’impianto
(riferimenti catastali dell’unità immobiliare, numero di PDR) e di dati anagrafici e di reperibilità del responsabile
dell’impianto (indirizzo mail, partita IVA se impresa). Questo nuovo libretto regionale sostituisce a tutti gli
effetti quello ministeriale e sarà l’unico che dovrà essere utilizzato in Emilia Romagna. La Regione prevede
esplicitamente che a impianti distinti corrispondano libretti distinti (es.: un libretto per l’impianto di
riscaldamento, un libretto per lo split);
2) L’adozione di Rapporti Tecnici di Controllo che differiscono dai modelli ministeriali (Decreto Ministeriale 10
Febbraio 2014) solo per l’impostazione grafica, introdotta per consentire l’applicazione dei bollini “calore” nei
territori che hanno in essere campagne di controllo degli impianti di riscaldamento;
3) L’istituzione del catasto regionale degli impianti termici (CRITER) e la targatura di tutti gli impianti;
4) La compilazione in forma esclusivamente elettronica del libretto di impianto, direttamente sul sito del Catasto
impianti;
5) La compilazione del libretto affidata esclusivamente alle imprese installatrici e manutentrici, che si dovranno
preventivamente registrare sul sito del Catasto impianti;
6) La consegna da parte delle imprese ai clienti (primi responsabili dell’impianto) di un libretto cartaceo
semplificato, contenente i dati inseriti nel libretto elettronico, e del codice identificativo dell’impianto, che le
imprese potranno scaricare dal sito del Catasto impianti. I vecchi libretti andranno conservati unitamente al
libretto cartaceo semplificato.
7) La possibilità, fino all’emanazione del Regolamento complessivo (previsto per la primavera 2015), di:
a) Compilare solo libretti cartacei, salvo successivo inserimento dei dati nel catasto;
b) Consegnare agli Enti preposti il RTC in forma cartacea.
Segnaliamo che il sistema informatico per la registrazione delle imprese e la compilazione elettronica dei libretti non
sarà disponibile ancora per alcuni mesi.
Fermo restando quanto sopra esposto, suggeriamo di procedere con molta cautela nella compilazione dei nuovi
libretti regionali e attendere, per quanto possibile, che il sistema sia a regime al fine di evitare inutili sprechi di
tempo e ripetizioni di attività.
Nei prossimi giorni le imprese interessate riceveranno l’invito per partecipare a un seminario di
presentazione (26 novembre 2014) di tutte le novità in materia. Invitiamo fin da ora ad essere
presenti all’incontro.
Segnaliamo infine che la definizione del complessivo Regolamento per la gestione, il controllo e l’ispezione degli
impianti termici è demandata a un ulteriore provvedimento che dovrà contenere, tra l’altro:
-
La specifica dei tempi entro cui completare l’inserimento nel catasto dei dati contenuti nei libretti di impianto;
-
la frequenza e le modalità di effettuazione degli interventi di manutenzione e controllo degli impianti termici;
i criteri, la frequenza e le modalità di esecuzione delle attività di accertamento ed ispezione;
le procedure per individuare i soggetti che effettueranno materialmente l’attività di ispezione degli impianti e
di controllo dei Rapporti Tecnici di Controllo;
i livelli minimi di efficienza energetica degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva.