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Decreto Legge n. 146/13 convertito con Legge n. 10/14.
MISURE URGENTI IN TEMA DI TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DEI
DETENUTI E RIDUZIONE CONTROLLATA DELLA POPOLAZIONE CARCERARIA.
Articolo
commento
275-bis c.p.p.
Articolo modificato. Ora è reso obbligatorio, con
gli arresti domiciliari, il controllo del soggetto
interessato mediante il braccialetto elettronico,
salvo che ciò sia ritenuto non necessario.
678 c.p.p.
Articolo modificato. Adesso, nel procedimento
di sorveglianza, in alcune materie di competenza
del tribunale di sorveglianza (richieste di
riabilitazione, procedura di valutazione sull'esito
dell'affidamento in prova al servizio sociale) ed
in altre di competenza del magistrato di
sorveglianza
(rateizzazione
delle
pene
pecuniarie, conversione delle stesse, remissione
del debito ed esecuzione della semidetenzione e
della libertà controllata), si procede in modo più
snello, a norma dell'art. 667, comma IV, c.p.p. In
pratica, si adotta la procedura per il caso di
dubbio sull'identità fisica della persona detenuta.
In particolare, il giudice provvede, senza
formalità, con ordinanza comunicata al p.m. e
notificata all'interessato. Contro l'ordinanza
possono fare opposizione entro 15 giorni dalla
comunicazione o notificazione il p.m.,
l'interessato ed il suo difensore. E' fatto salvo il
procedimento di esecuzione di cui all'art. 666
c.p.p., per le altre materie.
73, comma V, D.P.R. n. 309/90
Articolo modificato. Adesso, l'ipotesi di cui al V
comma diventa reato autonomo. Pertanto, se il
fatto, per i mezzi adoperati, la modalità o le
circostanze dell'azione ovvero per la qualità e
quantità delle sostanze, è di lieve entità, esso
viene punito con le pene della reclusione da uno
a cinque anni - non più sei - e della multa da
euro 3.000 a euro 26.000. E' stato anche
abrogato il divieto di applicare l'affidamento in
prova al servizio sociale per più di due volte.
N.B. La normativa di cui all'art. 73 D.P.R. n.
309/90 deve adesso essere raccordata anche con
la recente sentenza della Corte Costituzionale n.
32 del 12/02/2014.
380, comma II, lett. h) c.p.p.
Articolo modificato. Ora l'arresto obbligatorio in
flagranza non è più previsto per l'autonoma
figura di delitto di cui all'art. 73, comma V,
D.P.R. n. 309/90.
19, comma V, D.P.R. n. 448/88
Articolo modificato. La diminuente della minore
età non è criterio che incide nella
determinazione della pena – riducendola - agli
effetti dell'applicazione delle misure cautelari,
nel caso delittuoso di cui all'art. 73, comma V,
D.P.R. n. 309/90. In pratica, si è inteso
scongiurare il rischio che con l'abbassamento da sei a cinque anni - del massimo edittale del
suddetto reato non si possano più applicare
misure cautelari ad un minorenne indagato per
stupefacenti.
35 L. n. 354/75
Articolo modificato. Adesso i detenuti possono
rivolgere istanze o reclami, orali o scritti, anche
in busta chiusa, a soggetti espressamente indicati
e, cioè: 1) al direttore dell'istituto, al
provveditore regionale, al capo del D.A.P. Ed al
Ministro della giustizia; 2) alle aa.gg. Ed alle
autorità sanitarie in visita all'istituto; 3) ai
garanti - nazionale, regionale o locale - dei diritti
dei detenuti; 4) al presidente della giunta
regionale; 5) al magistrato di sorveglianza; 6) al
Capo dello Stato.
35-bis L. n. 354/75
Articolo nuovo. Ora è previsto il reclamo
giurisdizionale, con ricorso al magistrato di
sorveglianza, per i casi di: 1) irrogazione di
sanzioni disciplinari al detenuto; 2) mancato
rispetto da parte dell'istituto della normativa
concernente l'ordinamento penitenziario ed il
suo regolamento di attuazione, dal quale derivi
al detenuto un attuale e grave pregiudizio
all'esercizio dei propri diritti. Il relativo
procedimento è quello di cui agli artt. 666 e 678
c.p.p. A seguito del ricorso, il magistrato di
sorveglianza fissa la data dell'udienza e ne fa
dare
avviso
anche
all'amministrazione
interessata, che ha diritto di comparire ovvero di
trasmettere osservazioni e richieste. Avverso la
decisione del magistrato di sorveglianza è
ammesso reclamo al tribunale di sorveglianza
entro 15 giorni. E' data facoltà all'interessato ed
al suo difensore di richiedere l'ottemperanza del
provvedimento del magistrato di sorveglianza
non più impugnabile e non portato ad
esecuzione. La richiesta va fatta allo stesso
magistrato di sorveglianza che ha emesso il
provvedimento ineseguito. Essa può portare
anche alla nomina anche di un commissario ad
acta. Avverso il provvedimento emesso in sede
di ottemperanza è sempre ammesso ricorso per
cassazione per violazione di legge.
47 L. n. 354/75
Articolo modificato. Prevista una nuova figura
di affidamento in prova al servizio sociale.
Adesso, l'affidamento in prova può, altresì,
essere concesso al condannato che deve espiare
una pena, anche residua, non superiore a quattro
anni di detenzione, quando abbia serbato,
quantomeno
nell'anno
precedente
alla
presentazione della richiesta, trascorso in
espiazione di pena, in esecuzione di una misura
cautelare ovvero in libertà, un comportamento
tale da consentire, previa osservazione della sua
personalità, una sua rieducazione e la
prevenzione del pericolo che egli commetta altri
reati. L'istanza di affidamento in prova al
servizio sociale è proposta, dopo che ha avuto
inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di
sorveglianza competente in relazione al
luogo dell'esecuzione. Quando sussiste un grave
pregiudizio derivante dalla protrazione dello
stato di detenzione, l'istanza può essere proposta
al magistrato di sorveglianza competente in
relazione al luogo di detenzione. Il magistrato
di sorveglianza, quando sono offerte concrete
indicazioni in ordine alla sussistenza dei
presupposti per l'ammissione all'affidamento in
prova e al grave pregiudizio derivante dalla
protrazione dello stato di detenzione e non vi
sia pericolo di fuga, dispone la liberazione
del condannato e l'applicazione provvisoria
dell'affidamento in prova
con ordinanza.
L'ordinanza conserva efficacia fino alla
decisione del tribunale di sorveglianza, cui il
magistrato trasmette immediatamente gli atti,
che decide entro sessanta giorni. Nel corso
dell'affidamento le prescrizioni possono
essere modificate dal magistrato di sorveglianza.
Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono
autorizzate, nei casi di urgenza, dal direttore
dell'ufficio di esecuzione penale esterna, che
ne dà immediata comunicazione al magistrato
di sorveglianza.
51-bis L. n. 354/75
Articolo modificato. Adesso, quando, durante
l'attuazione dell'affidamento in prova al
servizio sociale o della detenzione domiciliare o
della detenzione domiciliare speciale o del
regime di semilibertà, sopravviene un titolo di
esecuzione di altra pena detentiva, il pubblico
ministero informa immediatamente
il
magistrato
di
sorveglianza,
formulando
contestualmente le proprie richieste. Il
magistrato di sorveglianza, se rileva, tenuto
conto del cumulo delle pene, che ne
permangono le condizioni, dispone
con
ordinanza
la prosecuzione della misura in
corso. In caso contrario, ne dispone
la
cessazione. Avverso il provvedimento di cui
sopra è ammesso reclamo.
58-quinquies L. n. 354/75
Articolo nuovo. Ora, nel disporre la detenzione
domiciliare, il magistrato o il tribunale di
sorveglianza possono prescrivere procedure di
controllo anche mediante mezzi elettronici o
altri
strumenti
tecnici,
conformi
alle
caratteristiche funzionali ed operative degli
apparati di cui le Forze di polizia abbiano
l'effettiva disponibilità. Allo stesso modo, può
provvedersi nel corso dell'esecuzione della
misura. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui all'articolo 275-bis del codice
di procedura penale.
69 L. n. 354/75
Articolo modificato. Vengono aggiunte nuove
funzioni e provvedimenti ad appannaggio del
magistrato di sorveglianza. In particolare, egli,
nell'ambito del c.d. reclamo giurisdizionale (v.
sopra art. 35-bis L. n. 354/75), provvede sui
reclami dei detenuti concernenti: a)
le
condizioni
di
esercizio
del
potere
disciplinare, la costituzione e la competenza
dell'organo disciplinare, la contestazione degli
addebiti e la facoltà di discolpa; b)
l'inosservanza da parte dell'amministrazione di
disposizioni previste dalla presente legge e dal
relativo regolamento, dalla quale derivi al
detenuto o all'internato un attuale e grave
pregiudizio all'esercizio dei diritti.
4 D.L. n. 146/13
Articolo nuovo. Con esso viene introdotta la
liberazione anticipata speciale. Ad esclusione dei
condannati per taluno dei delitti previsti
dall'articolo 4-bis della L. n. 354/75, per un
periodo di due anni dalla data di entrata in
vigore del D.L. n. 146/13, la detrazione di pena
concessa con la liberazione anticipata, prevista
dall'articolo 54 della L. n. 354/75, è pari a
settantacinque giorni per ogni singolo semestre
di pena scontata. Ai condannati che, a decorrere
dal 1° Gennaio 2010, abbiano già usufruito della
liberazione anticipata, è riconosciuta per ogni
singolo semestre la maggiore detrazione di
trenta giorni, sempre
che nel
corso
dell'esecuzione,
successivamente
alla
concessione del beneficio, abbiano continuato a
dare prova di partecipazione all'opera di
rieducazione. La detrazione di cui poc'anzi si
applica anche ai semestri di pena in corso di
espiazione alla data del 1° Gennaio 2010. Le
disposizioni di cui sopra non si applicano ai
condannati ammessi all'affidamento in prova
ed alla detenzione domiciliare, relativamente
ai periodi trascorsi, in tutto o in parte, in
esecuzione di tali misure alternative né ai
condannati
che siano stati ammessi
all'esecuzione della pena presso il domicilio o
che si trovino agli arresti domiciliari, ai sensi
dell'articolo 656, comma X, del codice di
procedura penale.
7 D.L. n. 146/13
Articolo nuovo. Istituisce il Garante nazionale
dei diritti delle persone detenute o private della
libertà personale. E' istituito, presso il Ministero
della giustizia, il Garante nazionale dei diritti
delle persone detenute o private della libertà
personale. Esso è costituito da un collegio,
composto dal presidente e da due membri, i
quali restano in carica per cinque anni non
prorogabili. Essi sono scelti tra persone, non
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che
assicurano indipendenza e competenza nelle
discipline afferenti la tutela dei diritti umani,
e sono nominati, previa delibera del Consiglio
dei ministri, con decreto del Presidente della
Repubblica, sentite le competenti commissioni
parlamentari. I componenti
del
Garante
nazionale non
possono
ricoprire cariche
istituzionali, anche elettive, ovvero incarichi in
partiti politici. Essi non hanno diritto ad
indennità od emolumenti per l'attività prestata,
fermo restando il diritto al rimborso delle
spese. Alle dipendenze del Garante nazionale,
che si avvale delle strutture e delle risorse
messe a disposizione dal Ministro della
giustizia, è istituito un ufficio composto da
personale dello stesso Ministero, scelto in
funzione delle conoscenze acquisite negli ambiti
di competenza del Garante. Il Garante
nazionale, oltre a promuovere e favorire rapporti
di collaborazione con i garanti territoriali,
ovvero con altre figure istituzionali comunque
denominate, che hanno competenza nelle stesse
materie: a) vigila, affinché l'esecuzione della
custodia dei detenuti, degli internati, dei
soggetti sottoposti a custodia cautelare in
carcere o ad altre forme di limitazione della
libertà personale sia attuata in conformità alle
norme
e
ai
principi
stabiliti
dalla
Costituzione, dalle convenzioni internazionali
sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi
dello Stato e dai regolamenti; b) visita, senza
necessità di autorizzazione, gli istituti
penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari
e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le
persone sottoposte a misure di sicurezza
detentive, le comunità terapeutiche e di
accoglienza o comunque le strutture pubbliche e
private dove si trovano persone sottoposte a
misure alternative o alla misura cautelare degli
arresti domiciliari, gli istituti penali per
minori e le comunità di accoglienza per
minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità
giudiziaria, nonché, previo avviso e senza
che da ciò possa derivare danno per le attività
investigative in corso, le camere di sicurezza
delle Forze di polizia, accedendo, senza
restrizioni, a qualunque locale adibito o
comunque
funzionale
alle
esigenze
restrittive; c)
prende
visione,
previo
consenso
anche
verbale dell'interessato,
degli atti contenuti nel fascicolo della persona
detenuta o privata della libertà personale e
comunque degli atti riferibili alle condizioni
di detenzione o di privazione della libertà;
d) richiede alle amministrazioni responsabili
delle
strutture indicate alla lettera b) le
informazioni e i documenti necessari e, nel caso
in cui l'amministrazione non fornisca risposta
nel termine di trenta giorni, informa il
magistrato di sorveglianza competente e può
richiedere l'emissione di un ordine di esibizione;
e) verifica il rispetto degli
adempimenti
connessi ai diritti previsti agli articoli 20, 21,
22, e 23 del regolamento di cui al D.P.R. n.
394/99, presso i centri di identificazione e di
espulsione previsti dall'articolo 14 del testo
unico di cui al Decreto Legislativo n.
286/98, accedendo senza restrizione alcuna in
qualunque locale; f)
formula
specifiche
raccomandazioni
all'amministrazione
interessata, se accerta violazioni alle norme
dell'ordinamento ovvero la fondatezza delle
istanze e dei reclami proposti ai sensi
dell'articolo 35 della Legge n. 354/75.
L'amministrazione interessata, in caso di
diniego, comunica il dissenso motivato nel
termine di trenta giorni; g) trasmette
annualmente una relazione sull'attività svolta
ai Presidenti del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati, nonché al Ministro
dell'interno e al Ministro della giustizia.
8 D.L. n. 146/13
Articolo nuovo. Articolo in tema di agevolazioni
e sgravi fiscali per imprese che assumono
lavoratori detenuti o internati, anche ammessi
al lavoro all'esterno e percentuale di riduzione
delle
aliquote
complessive
della
contribuzione per l'assicurazione obbligatoria
previdenziale
ed assistenziale dovute alle
cooperative sociali per la retribuzione
corrisposta ai lavoratori detenuti o internati,
anche ammessi al lavoro all'esterno, o ai
lavoratori
ex
degenti
degli
ospedali
psichiatrici giudiziari. E' prorogato per un
periodo massimo di sei mesi il termine per
l'adozione, per l'anno 2013, dei decreti del
Ministro
della Giustizia previsti ai fini,
rispettivamente, della determinazione delle
modalità e dell'entità delle agevolazioni e degli
sgravi fiscali concessi per l'anno 2013 in favore
delle imprese che assumono lavoratori detenuti o
internati, anche ammessi al lavoro all'esterno
e
per
l'individuazione
della
misura
percentuale della riduzione delle aliquote
complessive
della contribuzione
per
l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed
assistenziale dovute alle cooperative sociali per
la retribuzione corrisposta ai lavoratori detenuti
o internati, anche ammessi al lavoro
all'esterno, o ai lavoratori ex degenti degli
ospedali psichiatrici giudiziari. Le risorse
finanziarie già previste per il 2013 ed iscritte a
bilancio, non utilizzate alla fine dell'anno 2013
sono conservate per essere destinate alle
medesime finalità per l'anno 2014.
1 L. n. 199/10
Articolo modificato. In tema di esecuzione
presso il domicilio delle pene detentive non
superiori a 18 mesi, viene ora eliminato ogni
limite temporale alla fruibilità del beneficio in
parola, in particolare, quello fissato al 31
Dicembre 2013.
16 D.Lgs.vo n. 286/98
Articolo modificato. Espulsione a titolo di
sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione.
Viene ora esclusa l'espulsione del cittadino
extracomunitario nei casi di condanna per alcuni
delitti particolari (v. art. 12, commi I, III, III-bis,
III-ter, D.Lgs.vo n. 286/98, v. elenco di cui
all'art. 407, comma II, lett. a) c.p.p., salvi gli artt.
628, comma III, c.p. e 629, comma II, c.p.)