Mod. B 101 /Foglio C/2 (Ed. n° 27 del 01/01/2015) Foglio informativo APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE DI IMPORTO SUPERIORE A 75.000 EURO PER CONSUMATORI Sez. I - INFORMAZIONI SULLA BANCA BANCA MEDIOLANUM S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: 20080 Basiglio (MI) - Palazzo Meucci - Milano 3 - Via Francesco Sforza Telefono: +39 02 9049.1 Fax: +39 02 9049 2550 Sito Internet: www.bancamediolanum.it e-mail: [email protected] Numero verde: 800.107.107 Banca iscritta all’Albo delle Banche tenuto da Banca d’Italia al n. 5343, Iscr. Registro delle Imprese di Milano n. 021240901 64, Codice Fiscale 02124090164 e Partita IVA 10698820155, Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: “Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi” e “Sistema di garanzia delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari”. Capitale sociale: € 600.000.000,00 sottoscritto e versato. DATI E QUALIFICA SOGGETTO INCARICATO DELL’OFFERTA FUORI SEDE: Qualifica: FAMILY / PRIVATE BANKER_____________________________________ Nome e Cognome _________________________________________ Indirizzo/Sede_________________________________________________________Città______________________________________________________ Telefono_________________________Fax ________________________________e-mail ______________________________________________________ Delibera iscrizione all’Albo dei Promotori Finanziari n. ____________________ del ________________________________________________________ Sez. II – CHE COS‘È L’ APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE L’apertura di credito in conto corrente (affidamento) è un contratto con il quale la Banca si obbliga a tenere a disposizione del Cliente richiedente una somma di denaro per un dato periodo di tempo od a tempo indeterminato. L’APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE (O AFFIDAMENTO) DI BANCA MEDIOLANUM : Con il contratto di apertura di credito in conto corrente (o affidamento) Banca Mediolanum mette a disposizione del Cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente fino ad una cifra concordata, oltre la disponibilità. Salvo diverso accordo, il Cliente può utilizzare (anche mediante l’emissione di assegni bancari), in una o più volte, questa somma e può con successivi versamenti, nonché bonifici o altri accrediti ripristinare la disponibilità di credito. La Banca può rifiutare di eseguire operazioni disposte dal Cliente se comportano l’utilizzo dell’apertura di credito oltre l’ importo concesso. Il saldo debitore oltre l’affidamento concesso (sconfinamento extra-fido) può avere origine dall’addebito di disposizioni del Cliente autorizzate dalla Banca o viceversa a seguito di disposizioni della Banca autorizzate dal Cliente (ad esempio carte di debito/credito, commissioni spese, ecc.). I Clienti hanno la possibilità di scegliere tra: - l’affidamento a revoca o a scadenza determinata: può essere richiesto dai titolari di un conto corrente presso Banca Mediolanum S.p.A. che presentino alla data di richiesta un patrimonio investito in prodotti del risparmio gestito distribuiti da Banca Mediolanum e/o titoli in deposito a custodia presso Banca Mediolanum S.p.A. commisurato rispetto all’importo dell’affidamento in richiesta, al netto degli scarti, superiore ad € 5.000 (il patrimonio deve essere disponibile, ovvero non deve essere costituito a garanzia di altre operazioni né deve essere soggetto a blocco per qualsivoglia motivo). A tal proposito, si rinvia all’Allegato A - Tabella scarti di garanzia da allegata alla “Richiesta di Apertura di credito” . L’affidamento non deve essere finalizzato a finanziare attività imprenditoriali o commerciali; - l’affidamento temporaneo può essere richiesto ed attivato a fronte di una richiesta del cliente per esigenze impellenti di liquidità (per una durata m assima di 3 mesi), in attesa della disponibilità sul conto corrente di importi derivanti da operazioni di natura finanziaria non ancora completate alla data della richiesta quali liquidazione/disinvestimento di prodotti in gestione presso il Gruppo Mediolanum ovvero disinvestimento totale e/o parziale di quote di fondi comuni d’investimento sottoscritte con società del Gruppo Mediolanum, riscatto e/o liquidazione di polizze sottoscritte con le citate società nonché vendita titoli. Rischi specifici legati alla tipologia di contratto: a) i tassi, determinati al momento della stipula del contratto di apertura di credito, possono variare nel tempo in base all’andam ento, in aumento o in diminuzione, del parametro di riferimento utilizzato per la determinazione del tasso; pertanto potrebbero verificarsi variazioni in senso sfavorevole per il Cliente delle condizioni economiche; b) variabilità del tasso di cambio qualora l’apertura di credito sia utilizzabile in valuta estera (esempio, dollari USA). Sez. III – PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUO’ COSTARE IL FIDO IPOTESI Affidamento di 100.000 euro con contratto a tempo indeterminato concesso a Cliente che rientra nella fascia patrimoniale “G” (Tra 5.000 e 20.000) come di seguito descritta. Si assume che esso abbia una durata pari a tre mesi e che il fido sia utilizzato per intero dal momento della conclusione del contratto. Accordato Tasso debitore nominale (Euribor 3 mesi base 360 più 8,50%) Commissione di messa a disposizione fondi (annue) Altre spese TAEG Capitalizzazione annuale* 100.000 € 8,578% Capitalizzazione trimestrale* 100.000 € 8,857% 1.000€ Non previste 9,65% 1.000€ Non previste 10,00% * La periodicità della capitalizzazione (annuale o trimestrale) è determinata sulla base di quella pattuita nel contratto di conto corrente su cui poggia l’Apertura di credito. I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a ipotesi di operatività indicate dalla Banca d’Italia. Aggiornato al 01/01/2015 1 Affidamento a revoca o a scadenza determinata (al netto degli scarti delle garanzie*) Il tasso di interesse applicato è variabile ed è calcolato partendo dal Parametro di Riferimento (il tasso Euribor 3 mesi 360 descritto all’art. 5 delle Condizioni Contrattuali), aggiungendo ad esso dei punti percentuali (“spread”) in base al patrimonio che il Cliente richiedente ha affidato a Banca Mediolanum S.p.A., secondo le fasce patrimoniali di seguito specificate. Fasce patrimoniali G F E D C B A A+ Tra 5.000 - 20.000 Tra 20.000 - 75.000 Tra 75.000 - 100.000 Tra 100.000 - 350.000 Tra 350.000 - 750.000 Tra 750.000 - 1.000.000 Tra 1.000.000 - 2.000.000 Oltre 2.000.000 Spread TAN (tasso annuo nominale con capitalizzazione annuale) 8,50 7,70 6,50 5,50 3,90 3,70 3,50 3,20 8,578 7,778 6,578 5,578 3,978 3,778 3,578 3,278 TAE (tasso annuo effettivo comprensivo degli effetti della capitalizzazione trimestrale) 8,857 8,007 6,742 5,695 4,037 3,831 3,626 3,318 * Si rinvia all’allegato A del presente modulo. Tassi Tasso di interesse debitore annuo per utilizzi entro il fido Affidamento temporaneo Il tasso di interesse applicato è variabile ed è calcolato partendo dal Parametro di Riferimento (il tasso Euribor 3 mesi 360 descritto all’art. 5 delle Condizioni Contrattuali), aggiungendo ad esso dei punti percentuali (“spread”). Tasso annuo nominale (TAN) con capitalizzazione annuale Euribor 3 mesi 360 più 8,50 pari a 8,578% Tasso annuo effettivo (TAE) comprensivo degli effetti della capitalizzazione trimestrale Euribor 3 mesi 360 più 8,50% pari 8,857% N.B. Resta inteso che l’effettivo tasso applicato all’apertura di credito sarà determinato alla data di concessione di quest’ultimo da parte della Banca potendo nel frattempo variare sia il parametro di riferimento (Euribor 3 mesi 360) sia la fascia patrimoniale di appartenenza in funzione dell’eventuale oscillazione del valore del Patrimonio investito nelle Società del Gruppo Mediolanum. Parametro di indicizzazione Spread Tasso di interesse per sconfinamenti extra-fido Spese Tasso di mora Anche nel rispetto della Normativa di vigilanza della Banca d’Italia, è necessario procedere ogni 12 mesi alla revisione delle pratiche di affidamento a revoca, al fine di verificare se sono intervenute variazioni sulla situazione patrimoniale/reddituale/economica, che potrebbero comportare sia una conferma, sia una variazione dell'affidamento concesso. In fase di revisione annuale verrà effettuato un controllo sul patrimonio e nell’ipotesi in cui il Cliente avesse variato la sua posizione patrimoniale presso il Gruppo Mediolanum, verrà automaticamente inserito nella fascia di pertinenza. A tale scopo, a differenza della fase di concessione, ai fini della determinazione della fascia patrimoniale di appartenenza, NON si terrà più conto del saldo contabile del conto corrente affidato. Euribor 3 mesi 360: l’Euribor 3 mesi 360 rilevato alle ore 11 (ora dell’Europa centrale) dell’ultimo giorno lavorativo precedente il trimestre solare di riferimento, che si applicherà per il trimestre successivo alla rilevazione, è pari a 0,078%. Il Tasso Euribor a tre mesi (EURo InterBank Offered Rate) è pubblicato sulla pagina Bloomberg della European Banking Federation (gpgx 509 9 1 ebf), ovvero su pagina equivalente. I trimestri solari di riferimento sono: 1 gennaio-31 marzo; 1 aprile-30 giugno; 1 luglio-30 settembre; 1 ottobre-31 dicembre. Il tasso Euribor a tre mesi 360 è altresì pubblicato dal quotidiano “Il Sole 24 Ore”. Qualora dovesse tuttavia cessare o mancare la rilevazione e pubblicazione del suddetto parametro da parte del quotidiano medesimo, ovvero venisse omesso il suddetto parametro o ancora risultasse difforme rispetto a quello pubblicato sulla pagina Bloomberg della European Banking Federation (gpgx 509 9 1 ebf) di cui al primo capoverso prevarrà sempre quello pubblicato da quest’ultima. Qualora il parametro Euribor non fosse più rilevato e non fosse sostituito da disposizioni di legge, si assumerà il tasso applicato nel periodo trimestrale precedente. Il contratto di apertura di credito in conto corrente prevede 8 fasce di spread (Fascia A+/A/B/C/D/E/F/G) in base al patrimonio che il Cliente richiedente ha affidato a Banca Mediolanum S.p.A., secondo quanto previsto al precedente paragrafo relativo al “Tasso di interesse debitore annuo per utilizzi entro il fido”. A prescindere dalla fascia patrimoniale di appartenenza, nel caso di utilizzi oltre il limite del fido accordato, verrà applicato un tasso debitore pari all’Euribor 3 mesi 360 + 9,00% Non previsto Periodicità di capitalizzazione La periodicità della capitalizzazione (annuale o trimestrale) è determinata sulla base di quella pattuita nel contratto di conto corrente su cui poggia l’Apertura di credito. Commissione di messa a disposizione dei Fondi 0,25% per trimestre, minimo 20 euro e massimo 500 euro per trimestre fino ad un massimo dello 0,5% trimestrale, con verifica automatica del rispetto del limite del tasso di usura Spese invio comunicazioni cartacee Gratuite Commissione istruttoria veloce (CIV ) Max. 20,00 euro per sconfino superiore a 7 gg. consecutivi nel trimestre, di cui almeno un giorno (avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata) per un importo pari o superiore a 100,00 euro. Aggiornato al 01/01/2015 2 Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (L. n. 108/1996) può essere consultato presso lo sportello e le succursali di Banca Mediolanum. Sez. IV – RECESSO, PORTABILITA’ E RECLAMI RECESSO DAL CONTRATTO DI CREDITO Il Cliente ha sempre la facoltà di recedere dall’Apertura di Credito, ancorché concessa a tempo determinato, in ogni momento, anche senza preavviso. Dal momento di efficacia del recesso l’utilizzo del credito concesso (per capitale e interessi maturati sino alla data di effettivo ripianamento dell’esposizione debitoria) dovrà essere integralmente rimborsato. Il diritto di recesso dovrà essere esercitato mediante l'invio di una comunicazione scritta alla sede della Banca mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione potrà essere inviata anche tramite fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive. Ai fini del rispetto del termine di invio della raccomandata farà fede la data riportata sul timbro posta le di avvenuta spedizione. Resta espressamente convenuto, con specifico riferimento alle Aperture di Credito a tempo DETERMINATO e in parziale deroga a quanto previsto dalla presente lett. c), che il Cliente, qualora rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a), del Codice del Consumo e in caso NON SI RIENTRI nelle ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 122 T.U.B. (e, quindi, in caso di applicabilità delle norme sul c.d. Credito al Consumo), esercitasse, ai sensi dell’art. 125-ter del Testo Unico Bancario, il diritto di recesso entro 14 giorni di calendario decorrenti dalla data di conclusione del contratto di Apertura di Credito, lo stesso provvederà alla restituzione del credito eventualmente utilizzato, unitamente ai soli interessi maturati sino alla data di effettiva restituzione, entro 30 giorni dall’invio della sua comunicazione di recesso. In tali casi il Cliente si impegna a rimborsare alla Banca le somme non ripetibili da questa corrisposte alla Pubblica Amministrazione. La Banca: a) In caso di Apertura di Credito a tempo INDETERMINATO ha facoltà di recedere dall’Apertura di Credito, così come di ridurla o di sospenderla, con effetto immediato, al ricorrere di un giustificato motivo ovvero, in assenza di giustificato motivo, con un preavviso di 15 (quindici) giorni di calendario. In entrambe le ipotesi di cui alla presente lett. a), per il pagamento di quanto dovuto è dato al Cliente un termine di 10 (dieci) giorni. b) In caso di Apertura di Credito a tempo DETERMINATO, salvo che il Cliente rivesta la qualità di Consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) del Codice del Consumo e, contestualmente, NON SI RIENTRI in una delle ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 122 T.U.B. (e, quindi, in caso di applicabilità delle norme sul c.d. Credito al Consumo) ha facoltà di recedere dall’Apertura di Credito così come di ridurla o di sospenderla, nei medesimi termini, con effetti e modalità meglio descritte alla precedente lett. a). Anche in tali ipotesi, pertanto, per il pagamento di quanto dovuto è dato al Cliente un termine di 10 (dieci) giorni. Resta ferma tuttavia la facoltà per la Banca, anche qualora il Cliente rivesta la qualità di Consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) del Codice del Consumo) e, contestualmente, NON SI RIENTRI in una delle ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 122 T.U.B. (e, quindi, in caso di applicabilità delle norme sul c.d. Credito al Consumo) di recedere dall’apertura di credito a tempo determinato con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni in presenza di un giusta causa. Ferme restando le ipotesi di recesso/sospensione di cui sopra, ove l’apertura di credito concessa rientrasse nella tipologia denominata “Doppia mensilità”, la quale rientra nelle Aperture di credito a tempo indeterminato (a revoca), la Banca avrà altresì facoltà di recedere e/o di sospendere con effetto immediato l’utilizzo del credito in caso di venir meno dell’accredito continuativo degli emolumenti del Cliente sul conto corrente ove poggia l’Apertura di Credito medesima; accredito che costituisce uno dei presupposti essenziali sulla base del quale l’Apertura di Credito viene concessa. PORTABILITÀ DEL FINANZIAMENTO Nel caso in cui per rimborsare l’apertura di credito ottenga un nuovo finanziamento da un’altra Banca/Intermediario, il cliente non deve sostenere, neanche indirettamente, alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio ed il Cliente può concordare condizioni nuove rispetto a quelle dell’apertura di credito originaria. La disciplina di cui sopra si applica se il cliente è un consumatore, perdona fisica o micro-impresa (come definita dall’art. 1, comma 1, lettera t del D.lgs. 27/01/2010, n. 11) RECLAMI – DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE Eventuali reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca anche per lettera raccomandata A/R indirizzata a Banca Mediolanum S.p.A. - Ufficio Reclami - Milano 3 - Via Francesco Sforza 15 -20080 Basiglio Milano 3 o per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata [email protected], all’indirizzo email uffi[email protected] o via fax al numero +39 02.90492649. La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di mediazione civile obbligatoria, può rivolgersi all’ Arbitro Bancario Finanziario (ABF) che offre un’alternativa stragiudiziale rispetto al ricorso al giudice. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. In alternativa, il Cliente può richiedere alla Banca informazioni sul servizio di conciliazione per raggiungere un accordo tra le parti - qualunque sia il valore della controversia - con l’intervento di un esperto indipendente (conciliatore), affidandogli il compito di agevolare il raggiungimento di un accordo tra le parti. Il conciliatore è un esperto ma non è un giudice, ossia non è chiamato a dare ragione o torto ad una parte o all’altra. Dal punto di vista procedurale una o entrambe le parti richiedono al Conciliatore Bancario Finanziario di organizzare un incontro di conciliazione. Il Conciliatore Bancario può organizzare tali incontri su tutto il territorio nazionale ed in tempi brevi, con l’intervento di una rete territoriale di “pacieri” indipendenti (conciliatori), sulla base del regolamento vigente. A tale riguardo si fa presente che il regolamento di conciliazione è a disposizione del cliente che ne faccia richiesta ed è consultabile anche sul sito internet del Conciliatore Bancario Finanziario. La conciliazione deve concludersi entro termini prestabiliti - 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla prima riunione - ed indicati nel regolamento. L’accordo raggiunto ha valore vincolante tra le parti. Se l’accordo non viene raggiunto è sempre possibile ricorrere al giudice. Il servizio di conciliazione può essere richiesto, con le modalità previste per lo stesso, presentando un’apposita istanza al Conciliatore Bancario Finanziario, - tramite il modulo scaricabile anche dal sito internet del Conciliatore Bancario Finanziario - Via delle Botteghe Oscure, 54 - 00186 Roma, oppure inviando un fax al numero 06 67482250, o una e-mail a: [email protected]. Per ogni informazione relativa al servizio di conciliazione il cliente può rivolgersi alla banca o al Conciliatore Bancario Finanziario stesso www.conciliatorebancario.it. Resta fermo tuttavia che, nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria la Banca e/o il Cliente devono esperire, quale condizione di procedibilità della domanda, uno dei procedimenti di mediazione/conciliazione previsti dall’art. 5, comma 1bis, del Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, ovvero: 1) il procedimento di mediazione previsto e disciplinato dallo stesso D.Lgs. 28/2010, proponendo istanza agli Organismi di mediazione specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nel relativo registro tenuto dal Ministero della Giustizia (tra cui il Conciliatore BancarioFinanziario); 2) il procedimento istituito in attuazione dell’art. 128-bis del T.U.B. di cui al D.Lgs. 385/1993, proponendo istanza all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Aggiornato al 01/01/2015 3 SEZ. V – LEGENDA Capitalizzazione Commissione di istruttoria veloce (CIV) Commissione messa a disposizione dei fondi (CMF) Periodicità capitalizzazione Meccanismo per cui, solitamente trimestralmente, e comunque secondo cadenze e modalità prefissate, gli interessi producono a loro volta interessi. Sconfinamento è l’utilizzo da parte del Cliente di somme di denaro oltre il limite del fido o, quando non vi è apertura di credito, in eccedenza rispetto al saldo del conto. La Banca non ha obbligo di concedere lo sconfinamento ed applica la CIV (ai sensi del D.L. 201/2011 Art. 6 bis c. 2) per ogni sconfinamento che concede al Cliente, a seguito di istruttoria veloce, anche in assenza di una sua richiesta formale. La CIV viene applicata una sola volta al giorno anche in presenza di più sconfinamenti nella stessa giornata. La CIV è dovuta quando, avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata, si sia determinato uno sconfinamento o si sia verificato un addebito che ha modificato lo sconfinamento in essere. La CIV non è dovuta quando lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca: commissioni, interessi, canoni e competenze dovute dal Cliente alla Banca, rate di finanziamenti e mutui concessi dalla Banca al Cliente. Per i soli consumatori la CIV non è dovuta per sconfinamenti fino a 500 euro, di durata non superiore a 7 giorni consecutivi di calendario. Tale esenzione opera una sola volta per ciascun trimestre solare. La CIV compensa esclusivamente i costi mediamente sostenuti dalla Banca per svolgere l’istruttoria veloce. La commissione è conteggiata in occasione di ciascuna liquidazione periodica delle competenze. Commissione trimestrale onnicomprensiva per il servizio di messa a disposizione fondi, proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente ed alla durata dell’affidamento concesso. Tale commissione non può superare lo 0,5% per trimestre della somma messa a disposizione del Cliente. La commissione è dovuta indipendentemente dall’effettivo utilizzo e/o prelevamento dei fondi da parte del cliente. Periodo cui si riferisce il calcolo degli interessi creditori e debitori. Saldo contabile Saldo risultante dalla somma algebrica delle singole scritture dare/avere in cui sono ricompresi importi non ancora giunti a maturazione. Saldo disponibile Importo sul conto corrente che può essere effettivamente utilizzato; include l’eventuale fido accordato. Spese istruttoria Spese connesse all’esame di concedibilità e/o di revisione di un fido. Spread Tasso effettivo annuo (TAE) Tasso annuo effettivo globale (TAEG) Tasso annuo nominale (TAN) Valore espresso in punti base che viene aggiunto/sottratto al parametro di riferimento al fine di ottenere il Tasso Annuo Nominale. Tasso che tiene conto dell’effetto delle capitalizzazioni infrannuali; gli interessi maturati in ogni periodo vengono sommati al capitale e su tale importo viene calcolato l’interesse del periodo successivo. Indica il costo totale dell’affidamento su base annua ed è espresso in percentuale sull’ammontare del finanziamento concesso. Comprende gli oneri accessori quali, ad esempio, le spese di istruttoria. Tasso di interesse espresso in percentuale su base annua che è applicato all’importo del finanziamento. Consente di determinare la quota di interessi che il debitore deve corrispondere alla Banca. Tasso debitore Percentuale espressa su base annua utilizzata per il calcolo degli interessi debitori (interessi a favore della Banca). Tasso di mora Tasso di interesse a carico del cliente in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento alle proprie obbligazioni. Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) Aggiornato al 01/01/2015 Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’economia e delle finanze come previsto dalla legge sull’usura. P er verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, occorre individuare, tra tutti quelli pubblicati, i l TEGM della categoria di riferimento, aumentarlo di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali, e accertare c he quanto richiesto dalla banca non sia superiore. La differenza tra il limite e il tasso medio non può superare gli otto punti percentuali 4 Allegato A Tabella scarti di garanzia allegata alla “Richiesta di Apertura di credito”, di cui costituisce parte integrante. Per i dettagli e per ulteriori informazioni sul grado di rischio dei singoli prodotti, il Cliente può contattare il proprio Family Banker®. Valori depositati presso il Gruppo Mediolanum Profilazione di rischio prodotto Macrotipologia di prodotto Scarto da applicare sul valore di mercato Rischio Alto Rischio Medio Rischio Basso Rischio Alto Rischio Medio Rischio Basso Rischio Alto Tutti i profili di rischio Rischio Alto Rischio Alto Rischio Medio Titoli Titoli Titoli Titoli Titoli Titoli Titoli GPM/GPF Fondi Italia ed Esteri Fondi Italia ed Esteri Fondi Italia ed Esteri 40% 20% 10% 40% 20% 10% 40% 30% 30% 30% 20% Rischio Basso Fondi Italia ed Esteri 10% Fondi di Fondi (Gruppo Mediolanum) Fondi Immobiliari (Gruppo Mediolanum) Rischio Medio Rischio Medio Fondi Italia ed Esteri Fondi Italia 20% 20% Polizze Vita "Tradizionali" Gruppo Mediolanum (ad esclusione Temporanea Caso Morte) Polizze Vita index linked con garanzia capitale investito Rischio Basso Polizze Rischio Basso Polizze Polizze Vita index linked senza garanzia capitale investito Rischio Alto Polizze Rischio Medio Polizze Rischio Basso Polizze Rischio Alto Polizze Rischio Medio Polizze Rischio Basso Polizze Rischio Alto Polizze Polizze Mediolanum Unit linked preval. obbligazionario Rischio Medio Polizze Obbligazioni strutturate Medplus Certificati strutturati MedPlus Certificate Rischio Medio Rischio Alto Titoli Titoli Ctv riscatto al netto imposte, tasse e condizioni di contratto Ctv riscatto al netto imposte, tasse e condizioni di contratto Ctv riscatto al netto imposte, tasse e condizioni di contratto scartato del 30% Ctv riscatto al netto imposte, tasse e condizioni di contratto scartato del 20% Ctv riscatto al netto imposte, tasse e condizioni di contratto scartato del 10% Ctv riscatto al netto imposte, tasse e condizioni di contratto scartato del 30% Ctv riscatto al netto imposte, tasse e condizioni di contratto scartato del 20% Ctv riscatto al netto imposte, tasse e condizioni di contratto scartato del 10% Ctv riscatto al netto imposte, tasse e condizioni di contratto scartato del 30% Ctv riscatto al netto imposte, tasse e condizioni di contratto scartato del 20% 20% 30% Titoli di Stato Titoli Obbligazionari quotati Titoli azionari e ETF quotati alla Borsa Valori Contratti GPM/GPF (Gruppo Mediolanum) Fondi Azionari Italiani ed Esteri (Gruppo Mediolanum) Fondi Flessibili Italiani ed Esteri (Gruppo Mediolanum) Fondi Obbligazionari Italiani ed Esteri (Gruppo Mediolanum) Fondi Monetari Italiani ed Esteri (Gruppo Mediolanum) Polizze Mediolanum Alternative Funds Polizze Mediolanum Unit linked preval. azionario * Con riferimento ad alcune categorie di prodotti conferibili a garanzia, quali titoli di stato, azioni, titoli obbligazionari ect., la Banca si riserva la facoltà di valutarne l'idoneità in funzione di ulteriori elementi rispetto al loro mero controvalore (a titolo esemplificativo e non esaustivo: la solvibilità dell'emittente il titolo, l'eventuale downgrade che dovesse interessare la medesima, scarsi volumi di scambio che ne pregiudicano il pronto realizzo, elevata volatilità, etc.); all’esito della predetta valutazione, pertanto, potrebbe non accettarne la costituzione a garanzia della facilitazione creditizia richiesta, ovvero accettarla ma con l'applicazione di percentuali di scarto prudenziali diverse rispetto a quelle indicate nel presente allegato e preventivamente pattuite con il Cliente. Tabella prodotti del Gruppo Mediolanum non conferibili a garanzia - TaxBenefit New - Polizza temporanea caso morte - Europension Tax Benefit - My pension - Previgest Fund - Mediolanum Plus - Mediolanum My Life Aggiornato al 01/01/2015 - Prestiti obbligazionari Mediolanum - Azioni Mediolanum - Double Chance - Polizza Protezione Mutuo e Polizza Protezione Credito - Tutor - Polizze Unit Linked di Mediolanum Vita S.p.A. e Mediolanum International Life Ltd. sottoscritte successivamente al 2 aprile 2012 5
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