Circolazione stradale

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: VALGONO ANCHE I CENTESIMI
Corte di cassazione, Sezione IV, 16 ottobre 2013- 4 febbraio 2014 n. 5611
(Pres. Romis; Rel. Dovere; Pm (conf.) Cesqui; Ric. Ferrari).
Circolazione stradale -Guida sotto l'influenza dell'alcoolDiversi valori alcolemiciDeterminazione dei valori soglia- Pretesa irrilevanza dei centesimi di litro- EsclusioneFattispecie (Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, articolo 186)
Ai fini dell’apprezzamento del superamento delle diverse soglie alcolemiche rilevanti per
l’integrazione delle diverse ipotesi previste rispettivamente nelle lettere a), b) e c) dell’articolo 186
del codice della strada rilevano anche i centesimi di litro e non solo i decimi di litro: pertanto, la
constatazione di un tasso alcolemico pari a 1,51 grammi/litro integra l’ipotesi più grave di cui alla
lettera c) [tasso alcolemico “superiore a 1,5 grammi/litro”].
Si tratta di una affermazione pacifica nella giurisprudenza di legittimità.
Il legislatore, nel costruire la fattispecie contravvenzionale prevista dall'articolo 186 del codice della
strada (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285), con la novella riformatrice di cui al decreto legge
7 agosto 2007 n. 117, convertito in legge 2 ottobre 2007 n. 160, ha inteso introdurre un differenziato
trattamento sanzionatorio a seconda del valore del tasso alcolemico riscontrato e ciò ha fatto
attraverso la costruzione di tre distinte fattispecie (previste rispettivamente dalle lettere a), b) e c)
del comma 2 del citato articolo 186; di cui la prima ora depenalizzata), rispetto alle quali
l’indicazione delle singole soglie alcolemiche con riferimento ad una sola cifra decimale non
significa affatto l’irrilevanza della seconda (vale a dire dei centesimi di grammo/litro).
Una diversa interpretazione sarebbe infatti contraddittoria rispetto alla intenzione del legislatore,
sottesa all’intervento riformatore, di arginare il fenomeno della guida in stato di alterazione
correlata all’assunzione smodata di alcolici, e finirebbe, in modo altrettanto contraddittorio, con
l’innalzare i valori soglia di un decimo di grammo/litro per ciascuna delle fattispecie incriminatrici
di cui alle lettere a), b) e c) (cfr. Sezione IV, 4 marzo 2010, Proc. Rep. Trib. Pordenone in proc.
Saccon, che, proprio in una fattispecie identica a quella qui esaminata, accogliendo il ricorso del
pubblico ministero, ha annullato la decisione con la quale il giudice aveva invece sostenuto
l’irrilevanza dei centesimi di litro e, per l’effetto, aveva ritenuto che il valore alcolemico di 1,51
grammi/litro non avesse superato la soglia di 1,5 grammi/litro stabilita per la configurabilità della
fattispecie incriminatrice più grave di cui alla lettera c), dell’articolo 186; cfr. anche Sezione IV, 7
luglio 2010, Fioretto).
Del resto, a conforto di tale interpretazione vale l’ulteriore rilievo che, all’atto dell’adozione della
normativa de qua gli strumenti di misurazione esprimevano indicazioni in termini di centesimi di
grammo, onde non vi è alcun dato razionale che possa indurre a ritenere che il legislatore,
attraverso la sola indicazione della seconda cifra decimale, abbia voluto approssimare ai soli decimi
di grammo/litro le indicazioni che gli strumenti di misurazione esprimono in centesimi (cfr. Sezione
IV, 14 ottobre 2010, Proc. Rep. Trib. Asti in proc. Vacanio, che, quindi, in una fattispecie in cui le
misurazioni erano state di 0,81 e di 0,89 grammo/litro, superiori alla misura limite di 0,8
grammo/litro, ha ritenuto che correttamente era stata contestata l’ipotesi incriminatrice di cui alla
lettera b) dell’articolo 186 del codice della strada, e non quella di cui alla lettera a) impropriamente
ravvisata dal giudice).
Deve essere comunque ricordato che, per la ravvisabilità di una delle tre ipotesi previste alle lettere
a), b) e c) del comma 2 dell’articolo 186 [la prima, come detto, di rilievo solo amministrativo],
occorre la presenza di due risultati rientranti nelle fasce rispettivamente previste, secondo la
disciplina dettata dall’articolo 379 del regolamento di attuazione del codice della strada, in forza del
quale la concentrazione necessaria per ritenere sussistente lo stato di ebbrezza deve risultare da
almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di cinque minuti. Da ciò
deriva, in coerente applicazione del principio del favor rei , che, a fronte dell’esito ambivalente
delle due prove del test alcolemico, occorre farsi applicazione della fattispecie meno grave (cfr.
Sezione IV, 19 novembre 2009, Proc. gen. App. Ancona in proc. Pesci; Sezione IV, 24 novembre
2009, Proc. gen. App. Genova in proc. Gennaro).
GIUSEPPE AMATO