Newsletter n° 02/2014

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Cod. Fisc. 97686810587
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Newsletter
n°2 febbraio 2014
Modello EAS
Modifiche Statutarie
I compensi agli Sportivi Dilettanti
Adempimenti mese di FEBBRAIO
1. Modello EAS
Le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi percepiti dagli enti associativi
privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non sono imponibili. Per usufruire di questa
agevolazione è necessario che gli enti trasmettano in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie
rilevanti ai fini fiscali, mediante un apposito modello.
Sono esonerati dalla comunicazione dei dati:
- gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale
- le associazioni pro-loco che hanno esercitato l'opzione per il regime agevolativo in quanto nel periodo
d'imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250.000 euro (Legge n° 398/1991 – Regime
speciale Iva e imposte dirette)
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali
diverse da quelle marginali individuate dal Dm 25 maggio 1995 (per esempio, attività di vendita di beni
acquisiti da terzi a titolo gratuito, iniziative occasionali di solidarietà, attività di somministrazione di
alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e simili)
- le Onlus di cui al decreto legislativo n° 460 del 1997
- gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (per esempio, i fondi pensione)
Possono presentare il modello Eas con modalità semplificate i seguenti enti:
- le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, diverse da quelle espressamente
esonerate;
- le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge n° 383 del 2000;
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n° 266 del 1991, diverse da quelle
esonerate per la presentazione del modello (le organizzazioni di volontariato che non sono Onlus di
diritto);
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- le associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle
province autonome ai sensi del Dpr 361/2000;
- le associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’interno come enti che svolgono in via preminente
attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo
Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
- i movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di
riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge n° 2 del 1997 o che hanno comunque presentato proprie
liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo
- le associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel nonché le associazioni per le quali la
funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o
dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro
articolazioni territoriali e/o funzionali gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni gli istituti
di patronato che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie
di queste ultime
- le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca
scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (per esempio, l’Associazione
italiana per la ricerca sul cancro)
- le associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’albo tenuto dal Ministero della difesa
- le federazioni sportive nazionale riconosciute dal Coni.
Modalità e termini per la comunicazione
Il modello per la trasmissione dei dati, denominato "modello Eas", deve essere inviato, in via telematica,
diretta o mediante intermediari abilitati a Entratel, entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti.
* gli enti che ancora non hanno inviato il modello Eas, possono adempiere alla trasmissione
della comunicazione, versando contestualmente la sanzione di euro 258 tramite modello F24
indicando il codice tributo 8114 e l’anno in cui si doveva presentare tale comunicazione.
Se, invece, la comunicazione è stata inviata ma oltre i termini previsti, si può regolarizzare la
posizione attraverso l'istituto della remissione in bonis che consente di non presentare di
nuovo il modello di comunicazione, a condizione che i dati precedentemente inviati non siano
stati modificati e provvedendo al pagamento della sanzione pari a euro 258 sempre tramite
modello F24 (risoluzione n° 110).
2. Modifiche Statutarie
Le modifiche statutarie dovranno essere approvate dall’assemblea straordinaria dell’Associazione Sportiva Dilettantistica,
che redigerà apposito verbale da trasmettere, insieme alla copia dello statuto modificato, all’A.C.S.I. insieme con tutta la
documentazione richiesta per l’Affiliazione o la Riaffiliazione.
Le Società che, ai fini fiscali, devono registrare l’atto (anche se sono semplici associazioni senza personalità giuridica) sono
quelle che detengono la partita IVA perché esse, al momento dell’ottenimento della stessa, hanno depositato all’Agenzia delle
Entrate territorialmente competente, l’atto costitutivo e lo Statuto registrato.
Le Società inoltre devono comunque (anche se detengono il solo codice fiscale) comunicare la variazione dati all’Agenzia
delle Entrate, in ordine al cambio di denominazione .
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Le Società che detengono anche il solo codice fiscale devono però registrare il nuovo Statuto, con le modalità
sopra descritte, se intendono fruire dei benefici fiscali connessi al non considerare commerciali le attività:
- svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali,
- effettuate dietro pagamento nei confronti degli associati o partecipanti di altri Società affiliate alla stessa
Federazione o Ente di Promozione Sportiva,
- dei rispettivi associati o partecipanti, dei tesserati della stessa Federazione o Ente di Promozione
Sportiva, tra cui anche la cessione a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente ai
soci/associati.
Le Società con personalità giuridica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
devono sempre registrare lo Statuto alla prefettura.
Le società di capitali o cooperative devono sempre modificare lo Statuto con atto pubblico notarile
3. I compensi agli Sportivi Dilettanti
La disciplina tributaria dei compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa corrisposti ai
soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica è stata originariamente istituita dall'art. 25, comma 4 della
legge n. 133/1999 e successive modificazioni, e successivamente rivista, aggiornata ed estesa ad una più ampia
platea di potenziali beneficiari con l'art. 37 della L342/2000 e, da ultimo, con l'art. 90 della Legge 289/2002
(finanziaria 2003).
I compensi in oggetto sono collocati all'art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR (redditi diversi) e beneficiano di uno
speciale trattamento anche ai fini previdenziali ed assistenziali:
1) Sono considerati redditi diversi le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i
compensi EROGATI NELL'ESERCIZIO DIRETTO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA
da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche
riconosciuto dal CONI o dagli Enti di Promozione Sportiva. Tale disposizione si applica anche ai
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura
non professionale resi in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche .
2) Le indennità ed i compensi di cui sopra sono esenti da imposta, cioè non concorrono a formare il reddito
imponibile IRPEF del percettore fino al limite annuo di € 7.500,00.
3) Non concorrono altresì a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio,
al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori del territorio comunale.
4) L'associazione sportiva dovrà applicare una RITENUTA con l'aliquota corrispondente al primo
scaglione d'imposta, maggiorata delle addizionali regionali e comunali per la corresponsione di
compensi superiori al suddetto limite.
5) La ritenuta è a TITOLO D'IMPOSTA (a titolo definitivo - il reddito non deve essere inserito dal
percettore nella propria dichiarazione dei redditi qualora costituisca l'unico reddito per la parte imponibile dei suddetti compensi che va da € 7.500,00 fino a € 28.158,28 ed è a TITOLO DI
ACCONTO sulla parte eccedente (cioè sui compensi da € 28.158,28 in su, che devono quindi essere sempre inseriti nella dichiarazione dei redditi del percettore).
6) Ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito la parte di imponibile assoggettata
a ritenuta a titolo d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo.
7) La società sportiva, al fine del controllo del superamento del tetto di € 7.500,00 (che è soggettivo. cioè
relativo al singolo sportivo dilettante, e non ai compensi a questo erogati da una singola società sportiva)
deve farsi rilasciare, all'atto del pagamento dei compensi, una autocertificazione, da parte del
percettore, che attesti i compensi della stessa natura erogati da altri soggetti.
8) Le società o associazioni che erogano i compensi devono in ogni caso, per compensi inferiori a
€ 7.500,00, rilasciare entro il 28 Febbraio dell'anno successivo apposita certificazione al perpercettore e devono presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta (mod. 770).
9)
Le società o associazioni che erogano i compensi devono in ogni caso, per compensi inferiori a
€ 7.500,00, presentare entro il 31 Marzo dell'anno successivo appo sita certificazione al percettore e devono presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta (mod. 770) .
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4. ADEMPIMENTI MESE DI FEBBRAIO
15 Febbraio
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annotazione dei corrispettivi e dei proventi del mese precedente
16 Febbraio

versamento ritenute d’acconto sui compensi mese precedente per gli sportivi, bande musicali ecc.
eccedenti € 7500;

versamento contributi previdenziali alla gestione separata INPS sui compensi corrisposti nel mese
precedente ai collaboratori assimilati a lavoratori dipendenti (co.co.pro.) ed ai collaboratori
occasionali che hanno superato la soglia di 5.000 € di reddito netto (6.250 € il lordo) nel corso di un
anno solare;

versamento IVA mensile Mese di Gennaio per chi ha optato per la Legge 398/91;
28 Febbraio

consegna dichiarazione dei compensi totali elargiti l’anno precedente agli sportivi dilettanti;

pagamento SIAE abbonamenti per diritti uso musica.
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