Presentazione - Unindustria Treviso

INCONTRO GRUPPO SISTEMA MODA
Piazza delle Istituzioni, 17 febbraio 2014
ORDINE DEL GIORNO:
• Comunicazioni del Presidente;
• Ccnl Tessile Abbigliamento Moda, accordo del 5 dicembre
2013: aggiornamento a cura dell’Area Risorse Umane di
Unindustria Treviso;
• Presentazione dell'evento “ORIGIN - PASSION AND BELIEFS“,
Fiera di Vicenza;
• Varie ed eventuali.
Gruppo Sistema Moda, 17 febbraio 2014
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Gruppo Sistema Moda, 17 febbraio 2014
I NUMERI DEL GRUPPO
104 aziende
6.864 dipendenti
CLASSE DIMENSIONALE
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Monitoraggio delle normative legate al
“Made in Italy”.
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Visita e monitoraggio esigenze aziende del
gruppo.
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Relazione con le scuole superiori che hanno
un indirizzo moda.
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LE SCUOLE DEL TERRITORIO
LICEO ARTISTICO MUNARI DI VITTORIO VENETO
Indirizzo: design della moda
ISTITUTO PROFESSIONALE PITTONI DI CONEGLIANO VENETO
Indirizzo: produzioni industriali / artigianali tessili sartoriali (dal secondo
triennio)
ISTITUTO EINAUDI SCARPA DI MONTEBELLUNA
- Indirizzo professionale: produzioni industriali / artigianali tessili
sartoriali (dal secondo triennio)
- Indirizzo Tecnico (nuovo - dal 2014): sistema moda – calzature e moda
(dal secondo triennio)
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LE SCUOLE
CARATTERISTICHE COMUNI:
riduzione delle iscrizioni,
riduzione delle ore per attività di laboratorio,
difficoltà a reperire aziende disponibili ad accogliere studenti in stage,
scarsa conoscenza delle competenze richieste dalle aziende,
sbocchi professionali post diploma poco coerenti con gli studi.
RICHIESTE DI SUPPORTO E COLLABORAZIONI CON LE IMPRESE:
aziende disponibili a stage di studenti e docenti,
visite aziendali,
testimonianze di personale aziendale e rappresentazione delle professionalità del
settore per gli studenti ,
illustrazione delle competenze minime richieste dalla Imprese per gli insegnanti,
tessuti per i laboratori.
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ATTIVITA’ DA SVILUPPARE
Internazionalizzazione: individuazione di attività comuni.
Sensibilizzazione degli associati relativamente ai nuovo canali di
vendita
(e-commerce).
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Accordo di rinnovo Ccnl 5 dicembre 2013
ratificato 4 febbraio 2014
Mauro Ceccon, Francesca Girardi
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ELEMENTI CARATTERISTICI
L’accordo di rinnovo del contratto nazionale è caratterizzato da elementi di:
A.
FLESSIBILITA’
a) salariale:
spostamento degli incrementi più consistenti nella parte terminale della vigenza
contrattuale;
560 euro da destinare all’incentivazione della contrattazione aziendale;
b) degli orari:
flessibilità, sia ordinaria che tempestiva: introdotta procedura di consultazione con
tempi certi per applicarla, anche senza accordo;
dimezzati i tempi della procedura per l’attivazione dei regimi particolari di orario;
definito un nuovo schema di orario multiperiodale.
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ELEMENTI CARATTERISTICI
B.
ESIGIBILITÀ:
flessibilità dell’orario: dopo 5 giorni di ‘esame’ congiunto si può applicare.
C.
INTERVENTI :
impegno contro l’assenteismo anomalo;
sezione appositamente dedicata alla disciplina speciale per gli addetti alla
distribuzione.
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OBIETTIVI ANCORA DA RAGGIUNGERE
trattamento economico di malattia, con particolare riferimento alla cd. carenza,
al fine di contrastare il fenomeno dell’«assenteismo anomalo».
ferie continuative: in alternativa alla programmazione delle 3 settimane
attualmente previste, non è stato possibile trattare l’opzione delle 2 settimane
continuative.
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MINIMI ED ALTRI ISTITUTI ECONOMICI
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MINIMI ED ALTRI INTERVENTI NORMATIVI
ELEMENTO RETRIBUTIVO NAZIONALE (E.R.N.)
118 euro al 4° livello (nei precedenti rinnovi il riferimento era al 3°S);
tranches: 1/1/2014: 26 euro; 1/11/2014: 26 euro; 1/09/2015: 46 euro;
1/3/2016: 20 euro .
Livello
1/2014
11/2014 9/2015
3/2016
Totale
4°
26,00
26,00
46,00
20,00
118,00
3° S
25,01
25,01
44,24
19,23
113,49
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MINIMI ED ALTRI ISTITUTI ECONOMICI
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MINIMI ED ALTRI ISTITUTI ECONOMICI
CONTRATTAZIONE AZIENDALE
ulteriore importo di 560 euro lordi (280 euro per il 2014 e 280 euro per il 2015)
per incentivare la contrattazione aziendale;
quantità economiche in via generale definite dal contratto nazionale, ma che
vengono trasferite integralmente alla contrattazione aziendale;
se, entro il 31/03/2015 o il 31/03/2016 non si effettua la contrattazione aziendale,
gli stessi importi (280 euro+280 euro) saranno corrisposti a tutti i lavoratori in forza al
31/03/2015 e al 31/3/2016;
al fine di agevolare l’estensione della contrattazione aziendale, le parti hanno
definito un percorso di contrattazione semplificata, a beneficio delle PMI nelle quali
non è costituita la RSU.
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MINIMI ED ALTRI ISTITUTI ECONOMICI
ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA (E.G.R.)
importo invariato: euro 200 annui lordi;
destinatari: lavoratori in forza il 1° gennaio dell’anno successivo e che
a) sono dipendenti da aziende prive della contrattazione aziendale
b) non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a
quanto stabilito dal Ccnl;
periodo di riferimento: sarà corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1°
gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento e sarà proporzionalmente ridotto in
dodicesimi per gli altri lavoratori;
riproporzionamento per i dipendenti part time, in relazione al minor orario
contrattuale.
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MINIMI ED ALTRI ISTITUTI ECONOMICI
omnicomprensività;
erogazione annuale (mese di maggio 2014, gennaio 2015 e gennaio 2016);
con accordo in sede aziendale l’erogazione dell’E.G.R. potrà essere sospesa o
rinviata in caso di aziende che si trovino in situazioni di particolare crisi.
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MINIMI ED ALTRI ISTITUTI ECONOMICI
UNA TANTUM
l’erogazione copre il periodo compreso tra il 1° aprile 2013 ed il 31 dicembre
2013;
250,00 euro lordi, da corrispondere in due rate: 125,00 euro con la retribuzione
del mese di febbraio 2014 ed altrettanti 125,00 euro con la retribuzione del
mese di giugno 2014;
per i dipendenti in forza al 5 dicembre 2013;
l’importo è proporzionalmente riducibile in caso di:
• anzianità di servizio maturata nel periodo 1° aprile-31 dicembre 2013
• part time
• servizio militare/aspettativa/congedo parentale
• CIG con sospensione a zero ore settimanali.
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INTERVENTI NORMATIVI
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ORARIO DI LAVORO
1. Regime di flessibilità dell’orario
una volta esperita la procedura di consultazione con la RSU (da esaurire in 5 giorni),
la flessibilità è operativa anche in caso di mancato accordo sulle modalità di
distribuzione dell’orario in supero o in riduzione.
2. Orario multiperiodale
possibilità di concordare un regime d’orario multiperiodale, in base al quale l’orario
viene realizzato in regime ordinario come media in un periodo non superiore a 12
mesi, alternando periodi con orari diversi (in un arco di tempo massimo non superiore
a 12 mesi).
3. Semplificazioni
dimezzati i tempi della procedura (da 30 a 15 gg) per l’attivazione dei regimi
particolari di orario (6X6, multiperiodale, ecc.).
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CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
A. Contratto a termine senza obbligo di causale (acausale)
Oltre all’ipotesi generale di assunzione a termine “acausale” prevista dalla legge (primo
rapporto di lavoro per un massimo di 12 mesi) sono state individuate le seguenti
ulteriori ipotesi:
contratti a termine con i lavoratori c.d. “svantaggiati”: fruitori di ammortizzatori
sociali, giovani dai 30 ai 34 anni, lavoratori oltre 50 anni e lavoratrici oltre 45 anni,
portatori di handicap ex l. 68/99;
tutte le tipologie di assunzione specificamente individuate nei contratti collettivi
aziendali.
Per tali ipotesi “acausali” aggiuntive a quella di legge il contratto a termine potrà avere
durata fino a 36 mesi e potrà riguardare anche soggetti che hanno avuto precedenti
rapporti di lavoro con l’azienda.
NB: le stesse regole si applicano anche alla somministrazione a termine
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CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
B.
Riduzione intervallo nella successione di contratti a termine con il medesimo
dipendente
(la legge stabilisce intervallo di 10 giorni se il contratto ha avuto durata fino a 6 mesi e
intervallo di 20 giorni se la durata è stata superiore)
Gli intervalli previsti dalla legge tra un contratto a termine ed il successivo tra le stesse
parti per le stesse mansioni non trovano applicazione nei seguenti casi:
nell’ipotesi che il secondo contratto a termine sia stipulato per ragioni sostitutive,
nel caso di avvio di nuove attività (massimo per 12 mesi),
nelle ipotesi di acausalità per l’assunzione di lavoratori svantaggiati,
in ogni altro caso individuato dalla contrattazione aziendale.
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CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
C.
Stabilizzazione a tempo indeterminato
E’ stata espressamente prevista la possibilità di superare il limite di 36 mesi come
termine massimo di durata del contratto a tempo determinato per le assunzioni
legate a mansioni riguardanti:
attività connesse alla campagna di vendita in showroom,
attività di vendita presso negozi stagionali o temporary store,
attività di vendita stagionale o straordinaria.
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APPRENDISTATO
La disciplina dell’apprendistato (tutte e tre le tipologie) è stata modificata ed adeguata
sulla base delle novità legislative e di quanto pattuito dall’Accordo Interconfederale 18
aprile 2012.
Novità di maggior rilievo per l’Apprendistato Professionalizzante:
6 mesi di periodo di prova per tutti gli apprendisti, ad ogni livello di inquadramento
(3 mesi in caso di durata fino a 12 mesi),
36 mesi di durata massima per tutti i livelli di inquadramento,
numero massimo apprendisti assumibili = 100% delle maestranze qualificate,
preavviso: la possibilità di recesso al termine del contrato con un preavviso di 15
giorni,
percentuale di conferma in servizio (nei 24 mesi precedenti) portata al 70% (25% per
aziende fino a 10 dip.). Non si computano dimissioni e franchigia di 4 unità.
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APPRENDISTATO
Apprendistato Professionalizzante
allungamento durata dei primi due periodi di sottoinquadramento
livello
Durata
destinazione complessiva
I periodo
- 2 livello
II periodo
- 1 livello
III periodo
Livello
finale
8
36
15
15
6
7
36
15
15
6
6
36
15
15
6
5
36
15
15
6
4
36
15
15
6
3/3S
36
12
18
6
2/2S
36
12
18
6
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MALATTIA
Principali modifiche:
il lavoratore deve comunicare lo stato di malattia prima dell’inizio dell’orario di
lavoro (salvi comprovati impedimenti) ed il numero di protocollo del certificato
medico non oltre il secondo giorno dall’inizio dell’assenza;
in apposita dichiarazione a verbale al fine di combattere l’”assenteismo anomalo”, le
Parti nazionali assumono l’impegno di istituire, durante il triennio un gruppo di lavoro
volto ad analizzare il fenomeno e individuare possibili soluzioni, che potranno
riguardare tanto la disciplina normativa, quanto il trattamento economico.
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PART TIME
Il CCNL attribuisce ai lavoratori part-time, come già previsto per i lavoratori a tempo
pieno, la possibilità di accantonare nella banca delle ore le prime 32 ore di lavoro
supplementare (dal 1° gennaio 2014).
BORSE DI STUDIO
Ai dipendenti con almeno tre anni di anzianità aziendale, i cui figli frequentino con
regolarità e profitto corsi scolastici riconosciuti di indirizzo TAM o comunque
corrispondenti all’attività dell’azienda, saranno erogate dall’azienda borse di studio, la
cui misura verrà stabilita sentita la RSU.
RELAZIONI INDUSTRIALI
Introdotta la possibilità per la contrattazione aziendale, al fine di gestire situazioni
di crisi o in presenza di investimenti significativi, di definire intese modificative di
alcuni aspetti del contratto nazionale (quali, ad esempio, gli istituti che disciplinano la
prestazione lavorativa, gli orari e l’organizzazione del lavoro).
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PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Novità:
la consegna ad ogni lavoratore neo-assunto del materiale informativo di Previmoda
con la proposta di iscrizione,
l’impegno delle imprese, con periodicità almeno triennale, a proporre ai lavoratori
l’iscrizione a Previmoda, secondo modalità che saranno definite,
il Ccnl attribuisce alle parti istitutive del Fondo Previmoda la possibilità di stipulare,
entro il 30 giugno 2014, un accordo che preveda un aumento pari allo 0,20% del
contributo aziendale per la previdenza complementare,
tale incremento sarà destinato al finanziamento di una assicurazione per
premorienza e invalidità permanente a favore dei lavoratori iscritti a Previmoda.
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FORMAZIONE CONTINUA
Novità:
possibilità che impresa e RSU procedano ad una analisi congiunta dei fabbisogni
formativi e sull’utilizzo del monte ore disponibile per la formazione continua,
utilizzo del libretto formativo del cittadino (se concretamente disponibile ed
attivato),
possibilità che le ore di permesso retribuito di cui al monte ore aziendale,
eventualmente non utilizzate, possano essere destinate ad altri fini (mediante
accordo aziendale).
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ADDETTI ALLA DISTRIBUZIONE
PROTOCOLLO 5 – DISCIPLINA SPECIALE PER GLI ADDETTI ALLA DISTRIBUZIONE
COMMERCIALE NEI NEGOZI, SHOWROOM E SPACCI AZIENDALI
Campo di applicazione:
dipendenti diretti dell'azienda industriale ,
dipendenti delle società commerciali controllate interamente o a maggioranza
dall'azienda industriale o dalla holding controllante quest’ultima,
dipendenti delle società commerciali partecipate dall'azienda industriale o dalla
holding controllante purchè legate dalla medesima logica industriale,
L’applicazione della disciplina speciale è una facoltà e non un vincolo.
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ADDETTI ALLA DISTRIBUZIONE
specifico schema di inquadramento per le mansioni tipiche della distribuzione
commerciale,
introduzione di un orario di lavoro normale di quaranta ore, distribuibili su tutti i
giorni di apertura dell’esercizio commerciale e definibile dall’impresa con
comunicazione a cadenza di norma settimanale,
previsione di particolari ipotesi di contratto a tempo determinato per le quali non è
applicabile il limite di legge dei trentasei mesi massimi di durata complessiva (es.
campagne vendita in showroom o attività di vendita stagionali).
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ADDETTI ALLA DISTRIBUZIONE
previsione di un particolare periodo di comporto di malattia per i soli dipendenti
della distribuzione aventi un’anzianità di servizio fino a cinque anni, pari ad un
massimo di sei mesi di assenza per malattia nell’arco di diciotto mesi (ciò in deroga al
periodo di comporto ordinario previsto dal Ccnl),
indicazione di peculiari provvedimenti disciplinari che vanno ad integrare quelli
genericamente previsti dal Ccnl, oltre che l’individuazione di termini più ampi per
l’irrogazione delle sanzioni disciplinari.
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Presentazione dell'evento
“ORIGIN - PASSION AND BELIEFS“,
Fiera di Vicenza
Antonio Pisanello, Federico Bosisio
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