presentazione - Federambiente

Le aziende delle pubbliche amministrazioni locali Cosa cambia con la legge 147/2013 ed i “milleproroghe” Il c. 550 550. Le disposizioni del presente comma e dei commi da 551 a 562 si applicano alle aziende speciali, alle is-tuzioni e alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'ar-colo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono esclusi gli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del testo unico di cui al decreto legislaFvo 1° seIembre 1993, n. 385, nonché le società emiIenF strumenF finanziari quotaF nei mercaF regolamentaF e le loro controllate. In sostanza •  Si estendono i vincoli di finanza pubblica anche alle aziende speciali (ma non alle fondazioni) •  Le norme si applicano a tuIe le amministrazioni locali e non solo agli enF locali (quindi regioni, università, aziende di commercio, ecc.) •  Restano escluse le società emiIenF strumenF finanziari quotaF nei mercaF regolamentaF e le loro controllate 3
Il c. 551 551. Nel caso in cui i soggeV di cui al comma 550 presenFno un risultato di esercizio o saldo finanziario nega-vo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanF accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato nega-vo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relaFvo a tale bilancio. 4
Il c. 551 prosegue Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gesFone dei rifiuF, per risultato si intende la differenza tra valore e cos- della produzione ai sensi dell'arFcolo 2425 del codice civile. 5
Sempre il c. 551 L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismeIa la partecipazione o il soggeIo partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggeV partecipaF ripianino in tuIo o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenF l'importo accantonato viene reso disponibile agli enF partecipanF in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione. 6
In sostanza •  Il c. 551 prevede un regime di corresponsabilizzazione dell’ente controllante con l’azienda partecipata, consistente con l’obbligo di effeIuare un accantonamento pari alla perdita (con una “agevolazione” per i servizi a rete) •  Non è però ancora riconciliato con i vincoli di ricapitalizzazione delle società in perdita (3 anni consecuFvi con divieto di ricapitalizzazione pressoché assoluto) 7
Il fondo •  Si libera solo se non ve è più necessità, ovvero: –  Se le perdite sono state ripianate dall’ente controllante –  Se l’azienda produce uFli negli esercizi successivi –  Se la società viene ceduta o messa in liquidazione (e direi anche se la “liquidazione” è coaIa, ovvero in caso di fallimento –  Si libera solo se non ve è più necessità, ovvero: •  Il fondo non rileva ai fini del PSI. Sarebbe stato più opportuno il contrario. Vedremo se questo verrà confermato in sede interpretaFva dalla Corte dei ConF 8
Il c. 552 (regime transitorio) 552. Gli accantonamenF di cui al comma 551 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017: Una criFca della pubblicisFca specializzata è relaFva ai tempi di applicazione della norma (i mille proroghe sono sempre in agguato). È vero però che dare applicazione immediata alla disposizione era irrealisFco 9
Il c. 552, leIera a) a) l'ente partecipante di soggeV che hanno registrato nel triennio 2011-­‐2013 un risultato medio negaFvo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-­‐2013 migliorato, rispeEvamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016. Qualora il risultato negaFvo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-­‐2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla leIera b); 10
Il C. 552, leIera b) b) l'ente partecipante di soggeV che hanno registrato nel triennio 2011-­‐2013 un risultato medio non negaFvo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negaFvo conseguito nell'esercizio precedente. 11
Facciamo qualche esempio (ipotesi leIera b) Media triennio posiFvo 2011-­‐2013 di 100, perdita nel 2014 di 100, nel 2015 di 200, nel 2016 di 100 •  2015 accantonamento del 25% e quindi 25 •  2016 accantonamento del 50% e quindi 100 •  2017 accantonamento del 75% e quindi 75 12
Esempio di leIera a) con rinvio a leIera b) Media triennio negaFva 2011-­‐2013 di 50, perdita nel 2014 di 100, nel 2015 di 200, nel 2016 di 100 •  2015 accantonamento del 25% e quindi 25 •  2016 accantonamento del 50% e quindi 100 •  2017 accantonamento del 75% e quindi 75 13
Ipotesi leIera b) Media triennio negaFva 2011-­‐2013 di 210, perdita nel 2014 di 100, nel 2015 di 200, nel 2016 di 100 •  2015 accantonamento di 0: 100 – 158 (ovvero 210 – 25%) •  2016 accantonamento di 95: 200 – 105 (ovvero 210 – 50%) •  2017 accantonamento di 48: 100 – 52 (ovvero 210 – 75%) 14
Ipotesi leIera a) •  Si vuole premiare chi riesce a ridurre la perdita e si considera la perdita media iniziale una situazione di partenza neutra (al pari dell’uFle), che viene però gradualmente ridoIa •  Il risultato può quindi essere quello di un sostanziale non accantonamento anche a fronte di perdite consistenF 15
Un dubbio •  Ma cosa succede se nel 2° o nel 3° anno la perdita scende soIo i 50 di media triennale precedente? •  A nostro giudizio si ritorna al caso della leIera a) •  Ovvero, per fare un nuovo esempio… 16
Pertanto Media triennio negaFva 2011-­‐2013 di 210, perdita nel 2014 di 100, nel 2015 di 200, nel 2016 di 220 •  2015 accantonamento di 0: 100 – 158 (ovvero 210 – 25%) •  2016 accantonamento di 95: 200 – 105 (ovvero 210 – 50%) •  2017 accantonamento di 165: ovvero del 75% di 220 17
Il c. 553 553. A decorrere dall'esercizio 2014 i soggeV di cui al comma 550 a partecipazione di maggioranza, direIa e indireIa, delle pubbliche amministrazioni locali concorrono alla realizzazione degli obieVvi di finanza pubblica, perseguendo la sana gesFone dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza. Per i servizi pubblici locali sono individuaF parametri standard dei cosF e dei rendimenF costruiF nell'ambito della banca daF delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'ar-colo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, uFlizzando le informazioni disponibili presso le Amministrazioni pubbliche. Per i servizi strumentali i parametri standard di riferimento sono cosFtuiF dai prezzi di mercato. 18
Il c. 553 •  Per i servizi pubblici locali sono individuaF parametri standard dei cosF e dei rendimenF costruiF nell'ambito della banca daF delle Amministrazioni pubbliche •  Per i servizi strumentali i parametri standard di riferimento sono cosFtuiF dai prezzi di mercato. Si conferma una differenza di traIamento tra spl e aziende strumentali. Il tema, si sembra di poter dire, riguarda in sostanza i servizi per i quali non c’è una Authority 19
Il c. 554 A decorrere dall'esercizio 2015, le aziende speciali, le isFtuzioni e le società a partecipazione di maggioranza, direIa e indireIa, delle pubbliche amministrazioni locali Ftolari di affidamento direIo da parte di soggeV pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi preceden- abbiano conseguito un risultato economico nega-vo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componen- degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico nega-vo per due anni consecu-vi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggeE il cui risultato economico, benché nega-vo, sia coerente con un piano di risanamento preven-vamente approvato dall'ente controllante. 20
Alcuni commenF •  La norma forse trova giusFficazione per amministrazioni diverse dagli enF locali: la riduzione del 30%, infaV, va a sanzionare soggeV diversi da quelli “colpevoli” •  Interessante la “giusta causa” in due anni di perdite non previste •  Le sanzioni non si applicano se c’è un piano coerente di risanamento preven-vamente approvato dall'ente controllante 21
Il c. 555 A decorrere dall'esercizio 2017, in caso di risultato negaFvo per quaIro dei cinque esercizi precedenF, i soggeV di cui al comma 554 diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali sono posF in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relaFvo all'ulFmo esercizio. In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predeIo termine, i successivi aV di gesFone sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci. 22
Un commento •  La norma è prudente (4 esercizi su 5) ma condanna senza appello le società in perdita (a condizione che non eroghino spl) chiedendone la messa in liquidazione •  La nullità degli aV e la responsabilità erariale sono in teoria sanzioni gravissime ma con conseguenze solo eventuali •  Sarebbe stato comunque opportuno prevedere l’aVvarsi di un potere sosFtuFvo 23