Gio 25/09/2014 Il Sole�(! a)ffill Estratto da pag. Licenziamento. Se inclusi in un periodo di assenza per malattia Il comporto include i giorni festivi Giampiero Falasca Nel calcolo del periodo di comporto vanno considerati an che i giorni festivi, se in quelli antecedenti o successivi il lavo ratore è rimasto in malattia, in quanto si presume che la situa zione clinica sia rimasta inalte rata. Questa la conclusione cui giunge la Corte di cassazione con la sentenza 20106/2014, de positata ieri. Un'azienda licenziava un pro prio dipendente per superamen to del periodo di comporto (quel periodo, la cui durata massima è fissata dai contratti collettivi, du rante il quale il lavoratore assen te per malattia ha diritto alla con servazione del posto di lavoro). Il lavoratore impugnava sotto di versi profili il licenziamento: per quanto attiene al calcolo del peri odo di comporto, veniva sostenu to il mancato raggiungimento del tetto massimo fissato dal con tratto collettivo nazionale di la voro applicabile al rapporto. A sostegno di tale argomenta zione il lavoratore produceva le buste paga, evidenziando che la somma dei giorni di assenza dal lavoro risultanti da queste era in feriore al limite massimo. Que sta ricostruzione viene rigettata dalla Cassazione che - ribaden do un principio già affermato con precedenti decisioni - evi denzia che nel calcolo dei giorni di assenza utili a determinare il periodo di comporto devono es sere conteggiati anche quelli non lavorativi, se questi ricado no all'interno di periodi di assen za di malattia. Per questi giorni, l A'f}omentn infatti, opera una presunzione di continuità della malattia, che può essere superata solo median te una prova specifica. Con una censura diversa, e su bordinata rispetto a quella appe na vista, il lavoratore riteneva violati i principi di correttezza e buona fede da parte dell'azienda per la mancata rappresentazio ne, all'interno delle buste paga, dei giorni di assenza utili al rag giungimento del comporto. In al tri termini, il lavoratore riteneva che l'eventuale errore nel com puto del periodo di comporto (cioè quello relativo al mancato calcolo dei giorni festivi) fosse da addebitare all'azienda, che non avrebbe indicato nelle buste paga il numero dei giorni non la vorativi di assenza (ragionamen to simile veniva svolto rispetto alla scelta dell'azienda di pagare la retribuzione piena fino all'ulti mo giorno di lavoro, invece di ri durla, come consentito dal Ceni all'approssimarsi della scadenza del comporto). La Corte rigetta anche questa doglianza, rilevando che non è stata dimostrata l'esistenza di una norma di legge o di contratto collettivo da cui scaturirebbero obblighi di tale natura. In sintesi 01 l LA TUTELA Il periodo di comporto, la cui durata varia in base a quanto previsto dal contratto nazionale di riferimento, consente di mantenere il posto di lavoro a fronte di un'assenza prolungata per malattia 02 l LA PRESUNZIONE Secondo i giudici se il periodo di assenza include giorni festivi si presuppone che in tali giorni la condizione del lavoratore non cambi ©RIPRODUZIONE RISERVATA NORME E FISCO 47
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