Informazioni per produttori ed esportatori relative alle sanzioni

Informazioni per produttori ed esportatori relative alle sanzioni contro la Federazione Russa
Per informazioni e delucidazioni è possibile rivolgersi al numero verde del Ministero del Commercio e
dell´Industria Ceco per l’export:
800 133 331 (comunicazione in ceco, inglese, tedesco)
durante gli orari di apertura degli uffici dalle 9 alle 17,
oppure scrivere all’indirizzo e-mail [email protected]
Giovedì 31 luglio 2014, nella Gazzetta ufficiale della Comunità Europea, è stata pubblicata la
decisione del Consiglio UE 2014/512/SZBP (vedere allegato), con il quale vengono applicate misure
restrittive a seguito delle azioni della Russia che destabilizzano l’unità e l’indipendenza dell´Ucraina.
La disposizione riguarda quattro aree alle quali sarà applicato tale regolamento.
L’ordine del Consiglio n. 833/2014 (vedere allegato), concernente le misure restrittive, entrerà in
vigore il 1 agosto 2014.
Le nuove misure dovrebbero influenzare solo limitatamente l’economia ceca. Il Ministero del
Commercio e dell’Industria monitorerà tali misure, valutandole in modo attento.
Le quattro aree coinvolte nelle misure restrittive sono:
•
•
•
•
Restrizioni sul mercato dei capitali
Restrizioni relative alla circolazione delle armi
Restrizioni all’export di beni e di tecnologie a duplice uso
Restrizioni all’export di tecnologie per settore petrolifero e annessi
1. Restrizioni sul mercato dei capitali
Tali restrizioni riguardano le istituzioni finanziarie delle quali oltre il 50% è di proprietà dello Stato
Russo. Saranno vietate tutte le transazioni finanziarie e l’approvvigionamento di mezzi finanziari,
l’emissione di titoli obbligazionari, di azioni e strumenti finanziari simili, aventi scadenza superiore a
90 giorni. Tale limitazione esclude gli enti costituiti in base agli accordi internazionali.
Tali provvedimenti non coinvolgeranno la Banca di investimento internazionale (MIB) e la Banca
internazionale per la collaborazione economica (MBHS) con sede a Mosca (fondate mediante
suddetta disciplina internazionale validata dall’ONU).
2. Restrizioni concernenti la circolazione delle armi
È vietata la cessione diretta o indiretta, l’esportazione delle armi e relativi materiali, inclusi gli aerei
militari, equipaggiamenti militari e relativi pezzi di ricambio. Inoltre si vieta l’importazione, l’acquisto
e il trasporto di tale merce da e verso la Russia.
Questo provvedimento non riguarda le consegne di equipaggiamenti militari, ricambi e il servizio di
assistenza agli equipaggiamenti militari, forniti in base ad accordi precedenti. In Rep. Ceca, dunque,
non sarà minacciato l’accordo tra Governo Ceco e Governo Russo concernente le manutenzioni di
aeromobili.
3. Restrizioni all’export di beni e di tecnologie a duplice uso
In relazione ai prodotti elencati nella lista in allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.
È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare tecnologie a duplice uso, fornire servizi di assistenza
tecnologica e servizi di intermediazione, per tutte le voci che possono essere interamente o in parte
destinate ad uso militare.
Qualora gli utilizzatori finali fosseró le forze militari russe, si considera che tutti i beni e le tecnologie
a duplice uso siano destinati ad uso militare.
Tali restrizioni non coinvolgono i beni e le tecnologie di duplice uso destinati per l´uso civile e per gli
utenti civili stessi. Non riguarda l´esportazione dei beni e delle tecnologíe di duplice uso destinati per
il settore spaziale, uso non militare e gli utenti finali non militari.
4. Restrizioni all’export di tecnologie per settore petrolifero e annessi
L’esportatore deve ottenere un’autorizzazione preventiva per vendita, consegna, trasporto,
esportazione di varie tecnologie, elencate nell’allegato 2 del regolamento, relativo all’industria
petrolifera. Il provvedimento coinvolge le tecnologie utilizzate nell’ambito dell’industria petrolifera,
dell’attività di ricerca e dell’estrazione di petrolio in acque profonde, delle ricerche nell’Artico e
dell’estrazione del petrolio, oppure tecnologie adoperate nei progetti inerenti l’olio di scisto relativi
al petrolio ricavato dall’ardesia in Russia, a prescindere dalla provenienza comunitaria.
Le autorità competenti possono valutare le richieste di esenzione dal divieto qualora l’esportazione
derivi da impegni e contratti stipulati prima del 1° agosto 2014.
La violazione/mancata osservanza dei provvedimenti su esposti costituisce reato.
Contatti:
Ente analitico finanziario
POB 675, Jindrisska 14, 111 21 Praha 1
Casella dati: meiq7wd
[email protected]
tel: 257044501
Ufficio licenze
Mgr. Pavel Balihar (vice direttore)
[email protected]
Centralino: +420 224 907 111
Sportello, tel: +420 224 907 672 (3)
Sportello, fax: +420 224 907 690
La versione integrale del comunicato è disponibile nel testo dell’ordine del Consiglio (EU) n. 833/2014
e anche nella decisione del Consiglio 2014/512/SZBP.