Attuazione della direttiva 2011/24/UE in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera nonché della direttiva 2012/52/UE in materia di riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro (Schema di decreto legislativo n. 54) N. 60 –29 gennaio 2014 Camera dei deputati XVII LEGISLATURA Verifica delle quantificazioni Attuazione della direttiva 2011/24/UE, in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera, e della direttiva 2012/52/UE in materia di riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro (Schema di decreto legislativo n. 54) N. 60 – 29 gennaio 2014 La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi. SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile 066760-2174 / 066760-9455 – [email protected] SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione 066760-3545 / 066760-3685 – [email protected] -2- Estremi del provvedimento Atto n.: 54 Natura dell’atto: Schema di decreto legislativo Titolo breve: Attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera nonché della direttiva 2012/52/UE comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro Legge 6 agosto 2013, n. 96 Riferimento normativo: Relatore per la Commissione Bellanova di merito: PD Gruppo: Relazione finanziaria: tecnico- Presente Assegnazione Alla XII Commissione Alla XIV Commissione ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento (termine per l’esame: 13 gennaio 2014) Alla Commissione Bilancio ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento (termine per l’esame: 24 dicembre 2013) -3- INDICE ARTICOLI 1-19 .................................................................................................................................................... 3 ASSISTENZA SANITARIA TRANSFRONTALIERA ..................................................................................................... 3 -2- PREMESSA Lo schema di decreto legislativo in esame reca attuazione della direttiva 2011/24/UE, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché della direttiva 2012/52/UE relativa a misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro. Il provvedimento si compone di 19 articoli e di un allegato ed è corredato di relazione tecnico-finanziaria, vidimata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato. In data 16 gennaio 2014 la Conferenza Stato-regioni ha espresso parere favorevole, condizionato all’accoglimento di alcune osservazioni. Si ricorda che lo schema di decreto legislativo è adottato in attuazione della delega di cui all’articolo 1 della legge 96/2013 (Legge di delegazione europea 2013). Per le direttive 2011/24/UE e 2012/52/UE in esame viene confermato il meccanismo di copertura degli oneri previsto per la generalità delle norme di recepimento della disciplina europea1. Si esaminano di seguito le norme considerate dalla suddetta relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario. VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI ARTICOLI 1-19 Assistenza sanitaria transfrontaliera Le norme recano attuazione della direttiva 2011/24/UE in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera nonché della direttiva 2012/52/UE in materia di riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro. In particolare, le norme dispongono che: i pazienti di un altro Stato UE abbiano diritto di ricevere dal Punto di contatto nazionale informazioni riguardanti l’assistenza sanitaria, al fine di compiere una In base alla disciplina generale sulla materia (articolo 32 della legge 234/2012) e alla legge di delegazione europea 2013 (articolo 1, comma 4), le amministrazioni direttamente competenti devono provvedere all'attuazione dei decreti legislativi di recepimento delle direttive con le ordinarie strutture amministrative. Eventuali oneri non contemplati dalla legislazione vigente possono essere previsti nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione. Alla relativa copertura si provvede: - con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni; - in caso di insufficienza di tali fondi, a carico del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie. Sempre in base alla legge 234/2012 (art. 30 cc. 4-5), gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso. Le entrate derivanti da tali tariffe sono attribuite, mediante riassegnazione, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli. 1 -3- scelta informata e consapevole. I prestatori di assistenza sanitaria applicano ai pazienti di un altro Stato membro dell'Unione europea gli stessi onorari applicati ai pazienti nazionali. (Secondo il parere della Conferenza Stato-Regioni, il riferimento dovrebbe essere non solo agli onorari, ma anche alle tariffe). Qualora sia giustificato da motivi imperativi di interesse generale, quali l'obiettivo di assicurare, nel territorio nazionale, un accesso sufficiente e permanente ad una gamma equilibrata di cure di elevata qualità o un controllo dei costi e di evitare lo spreco di risorse finanziarie, tecniche e umane, possono essere adottate misure sull'accesso alle cure. Tali misure possono essere limitate al territorio di una o più regioni, o a singole aziende o enti del servizio sanitario nazionale, e possono essere adottate anche su richiesta delle regioni e delle province autonome. Le predette misure sono limitate a quanto è necessario e proporzionato e non possono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria (articolo 5); le persone assicurate in Italia hanno diritto al rimborso dei costi dell'assistenza sanitaria transfrontaliera e a ricevere dal Punto di contatto nazionale le informazioni in merito. Qualora un paziente abbia ricevuto assistenza sanitaria transfrontaliera e risulti necessario un controllo medico nel territorio dello Stato, questo è disponibile allo stesso modo in cui lo sarebbe stato se l'assistenza sanitaria fosse stata prestata sul territorio nazionale (articolo 6); è istituito presso il Ministero della salute il Punto di contatto nazionale per l'assistenza sanitaria transfrontaliera. È fatta salva la facoltà di regioni e province autonome di istituire propri punti di contatto regionali. Il Punto di contatto nazionale facilita lo scambio di informazioni e coopera strettamente con i Punti degli altri Stati UE e con la Commissione europea. Per le informazioni relative ai prestatori di assistenza sanitaria, il Punto di contatto fa riferimento agli elementi informativi presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) del Ministero della salute. Le regioni e le province autonome assicurano la tempestiva trasmissione per via telematica al NSIS di ulteriori informazioni di organizzazione dei servizi erogati dai prestatori di assistenza sanitaria, necessarie per lo svolgimento delle funzioni del Punto di contatto. Il Ministero della salute attiva le necessarie procedure volte ad assicurare che le informazioni siano facilmente accessibili e rese disponibili per via elettronica sul portale del Ministero della salute e in formati accessibili alle persone con disabilità (articolo 7); i costi sostenuti da una persona assicurata in Italia, che si è avvalsa dell'assistenza sanitaria transfrontaliera, sono rimborsati se e nella misura in cui la prestazione erogata sia compresa nei livelli essenziali di assistenza (LEA)2. È fatta salva la 2 Di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 502/1992. -4- possibilità per le regioni di rimborsare, con proprie risorse, gli eventuali livelli di assistenza regionali ulteriori o altri costi riferiti all'assistenza sanitaria transfrontaliera, quali le spese di viaggio, alloggio e i costi supplementari eventualmente sostenuti da una persona disabile. In deroga a quanto sopra descritto: se ai pensionati e ai loro familiari residenti in un altro Stato membro UE è riconosciuto il diritto alle prestazioni di malattia, l'assistenza sanitaria è prestata senza anticipazione di costi, durante il soggiorno sul territorio nazionale conformemente alla legislazione in vigore, come se gli interessati fossero residenti nel territorio nazionale; se l'assistenza sanitaria è prestata nel territorio dello Stato membro che, secondo la normativa comunitaria, è, in ultima analisi, responsabile del rimborso dei costi, questi ultimi sono a carico di detto Stato membro. I costi relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera sono rimborsati in misura corrispondente alle tariffe regionali vigenti. (Secondo il parere della Conferenza StatoRegioni, il rimborso andrebbe effettuato al netto della compartecipazione alla spesa). In ogni caso, tale copertura non può superare il costo effettivo dell'assistenza sanitaria ricevuta. Le regioni comunicano le tariffe regionali al Punto di contatto nazionale e adottano meccanismi trasparenti per verificare i costi dell'assistenza sanitaria transfrontaliera da rimborsare alla persona assicurata in Italia. Le ASL applicano alla persona assicurata in Italia, che chiede il rimborso dei costi dell'assistenza sanitaria transfrontaliera, compresa quella ottenuta grazie alla telemedicina, le condizioni e i criteri di ammissibilità stabilite dalla legislazione in vigore. Per motivi imperativi di interesse generale, come l’obiettivo di assicurare un accesso sufficiente e permanente a una gamma equilibrata di cure di elevata qualità o il controllo dei costi ed evitare lo spreco di risorse finanziarie, tecniche e umane, con decreto possono essere adottate misure volte a limitare l'applicazione di detta normativa. Tali misure possono essere limitate al territorio di una o più regioni, o a singole aziende o enti del servizio sanitario nazionale e possono essere adottate anche su richiesta delle regioni. Le predette misure sono tempestivamente pubblicate sul portale del Ministero della salute e sui siti web delle regioni e delle province autonome interessate e sono oggetto di informazioni rese dal Punto di contatto nazionale. Le regioni e le province autonome provvedono affinché l'assistenza sanitaria transfrontaliera per la quale è stata concessa un'autorizzazione preventiva sia rimborsata conformemente all'autorizzazione. La decisione di limitare l'applicazione è ridotta a quanto necessario e proporzionato e non può costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o un ostacolo ingiustificato alla libera circolazione di merci, persone o servizi (articolo 8); -5- il rimborso dei costi dell'assistenza sanitaria transfrontaliera è sottoposto ad autorizzazione preventiva esclusivamente quando: è soggetto ad esigenze di pianificazione per un accesso sufficiente e permanente a cure di elevata qualità o la volontà di garantire il controllo dei costi; richiede cure che comportano rischi per il paziente o la popolazione; è fornita da un prestatore di assistenza sanitaria che potrebbe suscitare gravi e specifiche preoccupazioni quanto alla qualità o alla sicurezza dell’assistenza. L'autorizzazione preventiva non può essere rifiutata quando l'assistenza sanitaria in questione non può essere prestata sul territorio nazionale entro un termine giustificabile dal punto di vista clinico. Il Punto di contatto nazionale mette a disposizione del pubblico le informazioni sull'assistenza sanitaria soggetta ad autorizzazione preventiva. Con decreto del Ministro della salute sono individuate le prestazioni sottoposte ad autorizzazione preventiva e le modalità per l'aggiornamento delle stesse. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, sono soggette ad autorizzazione preventiva le prestazioni che comportano il ricovero del paziente per almeno una notte e quelle che richiedono l'utilizzo di un'infrastruttura sanitaria o di apparecchiature mediche altamente specializzate e costose, comprese quelle utilizzate nella diagnostica strumentale, fatta salva la possibilità per le regioni di sottoporre ad autorizzazione preventiva ulteriori prestazioni (articolo 9); la domanda per la richiesta di autorizzazione preventiva è presentata all’ASL territorialmente competente. Nel provvedimento di autorizzazione l’ASL specifica il costo della prestazione dell'assistenza sanitaria ammesso al rimborso. Il diniego dell'autorizzazione deve essere debitamente motivato. Al fine di ottenere il rimborso dei costi sostenuti per l'assistenza sanitaria transfrontaliera, la persona assicurata presenta apposita domanda di rimborso all’ASL di appartenenza che dovrà corrispondere il rimborso nel termine di 60 giorni dal ricevimento della richiesta (articolo 10); l'Italia si impegna a prestare assistenza agli Stati membri UE e a favorire lo scambio di informazioni, soprattutto attraverso il Punto di contatto nazionale. L’Italia si impegna altresì a cooperare nell’erogazione di assistenza sanitaria transfrontaliera a livello regionale e locale, nonché mediante l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e di altre forme di cooperazione transfrontaliera. Lo scambio di informazioni avviene attraverso il sistema di informazione del mercato interno (IMI). Il Ministero della salute promuove un sistema di monitoraggio delle attività e delle reti assistenziali affinché le stesse siano conformi agli standard e agli orientamenti di qualità e di sicurezza definiti dalla legislazione vigente e dalla normativa UE (articolo 11); -6- i medicinali di cui è autorizzato il commercio in Italia, prescritti in un altro Stato membro UE, sono dispensati sul territorio italiano. Il riconoscimento delle prescrizioni non pregiudica la normativa italiana in materia, comprese le disposizioni in materia di sostituzione del medicinale prescritto con medicinali generici o di altro tipo. Con decreto possono essere adottate ulteriori misure necessarie a garantire la continuità della cura, qualora una prescrizione per medicinali o dispositivi medici disponibili in Italia sia rilasciata nello Stato membro di cura e l'erogazione sia richiesta sul territorio nazionale (articolo 12); l'Italia concorre allo sviluppo delle reti di riferimento europee ERN tra prestatori dì assistenza sanitaria e centri di eccellenza situati negli Stati membri UE, impegnandosi a promuovere e agevolare il coordinamento dei centri d'eccellenza situati sul territorio nazionale. A tal fine, il Ministero della salute istituisce un organismo di coordinamento e monitoraggio per la cui partecipazione – che è a titolo gratuito - non sono previsti compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese. Detto organismo ha il compito di: individuare regole, modelli e indicatori di riferimento per la valorizzazione delle eccellenze e monitorare gli standard delle performance ospedaliere; elaborare un sistema di identificazione e monitoraggio dei prestatori di assistenza sanitaria; supportare la Commissione europea nella procedura di valutazione e selezione dei centri di riferimento e delle reti; coordinare la complessiva cooperazione in materia mediante lo sviluppo dì reti nazionali e regionali; diffondere le informazioni relative alle opportunità derivanti dalle ERN ai prestatori di assistenza sanitaria e ai centri dì eccellenza in tutto il territorio nazionale. L’Italia si impegna altresì a cooperare: allo sviluppo di capacità di diagnosi e di cura in materia di malattie rare; allo scambio di informazioni nell'ambito di una rete volontaria che collega le autorità nazionali responsabili dell' assistenza sanitaria on line; allo scambio di informazioni scientifiche nell'ambito di una rete volontaria che collega fra loro le autorità o gli organismi nazionali responsabili della valutazione delle tecnologie sanitarie (articoli 13-16); le regioni garantiscono il monitoraggio degli effetti connessi alle disposizioni del provvedimento in esame, al fine di comunicare eventuali criticità che pregiudichino l’ accesso a cure di elevata qualità o un controllo dei costi, oppure idonee a comportare sprechi di risorse finanziarie, tecniche e umane, al fine dell'adozione tempestiva delle necessarie misure (articolo 19, comma 1); -7- dall’attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati svolgono le attività previste dalle norme con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (articolo 19, commi 2 e 3). La relazione tecnico-finanziaria afferma preliminarmente che il provvedimento in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tal fine, la RT evidenzia che lo scopo della direttiva è quello di "agevolare l'accesso a un'assistenza sanitaria transfrontaliera sicura e di qualità nell'Unione e garantire la mobilità dei pazienti conformemente ai principi sanciti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia”. Tali obiettivi sono perseguiti dalla direttiva senza introdurre misure in grado di aumentare le spese sostenute, a legislazione vigente, dai singoli Stati per l'assistenza sanitaria. Essa, infatti, si basa su due principi fondamentali, sanciti dall'articolo 7, paragrafo l, della direttiva, secondo cui "[...]lo Stato membro di affiliazione assicura che i costi sostenuti da una persona assicurata che si è avvalsa dell'assistenza sanitaria transfrontaliera siano rimborsati, se l'assistenza sanitaria in questione è compresa tra le prestazioni cui la persona assicurata ha diritto nello Stato membro di affiliazione" e al paragrafo 4 del medesimo articolo, secondo cui "i costi relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera sono rimborsati o direttamente pagati dallo Stato membro di affiliazione in misura corrispondente ai costi che il sistema avrebbe coperto se tale assistenza sanitaria fosse stata prestata nello Stato membro di affiliazione, senza che tale copertura superi il costo effettivo dell'assistenza sanitaria ricevuta". Tali principi sono recepiti dall'articolo 8, comma l, dello schema di decreto, secondo cui i costi sostenuti da una persona assicurata in Italia che si è avvalsa dell'assistenza sanitaria transfrontaliera sono rimborsati, se e nella misura in cui la prestazione erogata sia compresa nei livelli essenziali di assistenza e dal successivo comma 3, secondo cui "i costi relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera sono rimborsati in misura corrispondente alle tariffe regionali vigenti. In ogni caso, tale copertura non può superare il costo effettivo dell'assistenza sanitaria ricevuta". Il presente schema di decreto legislativo, pertanto, non comporta oneri ulteriori per la finanza pubblica. La RT rimarca inoltre che, ove il Sistema sanitario nazionale riesca a configurarsi competitivo nello scenario europeo e ad attrarre, in ragione della sua qualità e della sua efficienza, pazienti degli altri Stati dell'Unione europea, ciò comporterà nuove entrate finanziarie, dovute al pagamento delle prestazioni erogate nei confronti dei predetti pazienti. La RT precisa altresì che la direttiva consente, a determinate condizioni - legate alla necessità di assicurare un controllo dei costi e di evitare lo spreco di risorse umane, tecniche e finanziarie - di porre misure limitative della mobilità sanitaria. Con lo schema di -8- decreto in esame l'Italia si avvale di tale facoltà, introducendo tutte le limitazioni previste dalla direttiva e individuando gli strumenti giuridici per l'adozione delle stesse, ove si verifichino le condizioni previste dalla direttiva stessa. La RT afferma che, in ragione di quanto esposto, si ritiene che dal recepimento delle direttive in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare, il contenimento degli effetti economici è assicurato dalla procedimentalizzazione stabilita per l'attivazione delle misure limitative (puntuale monitoraggio e, in relazione alle criticità eventualmente segnalate dalle regioni, tempestiva adozione delle conseguenti necessarie azioni di limitazione all'accesso), oltre che dalle richiamate norme sull’autorizzazione preventiva. Per quanto riguarda le funzioni attribuite alle ASL, la RT evidenzia che esse non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dal decreto avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In particolare, per quanto concerne i rimborsi e le autorizzazioni, la RT evidenzia che le ASL, in materia di assistenza transfrontaliera, già adesso svolgono funzioni autorizzatorie, nonché funzioni relative ai rimborsi, nei casi in cui non sia possibile procedere all'assistenza diretta. Nel dettaglio dei singoli articoli, la RT, oltre a descrivere le norme, afferma in sintesi quanto segue: gli articoli da 1 a 4 non comportano effetti finanziari; l'articolo 5, in materia di garanzie e di mezzi di tutela dei pazienti assicurati in altro Stato membro dell'UE, non comporta oneri finanziari, in quanto introduce norme di carattere ordinamentale; l'articolo 6 - che enuncia i diritti e le garanzie poste a tutela dei pazienti assicurati nel territorio nazionale che intendono avvalersi di cure in un altro Stato membro - reca disposizioni che non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica; l'articolo 7, in base al quale l’istituendo Punto di contatto nazionale potrà operare utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Successivamente esso potrà essere ulteriormente implementato, ove necessario, mediante l'utilizzo di una parte delle risorse finanziarie previste dal progetto "Portale della trasparenza dei servizi per la salute", già approvato dal CIPE; l'articolo 8 - che enuncia i principi generali per il rimborso dei costi – contiene disposizioni secondo cui l'assicurato presso il SSN avrà diritto al rimborso dalla propria ASL di appartenenza nella misura in cui la prestazione erogata risulti compresa nei LEA e in base ai tariffari regionali vigenti, contemplando altresì l’eventualità di limitazioni per motivi imperativi di interesse generale; -9- l'articolo 11 – in materia di assistenza e cooperazione con gli Stati membri UE – prevede norme di integrazione di informazioni rilevabili attraverso strumenti e procedure già esistenti; l'articolo 12 – che garantisce il riconoscimento delle prescrizioni rilasciate in un altro Stato membro - non comporta ulteriori oneri per la finanza pubblica, recando disposizioni di carattere ordinamentale; l'articolo 13 – che definisce la partecipazione dell'Italia allo sviluppo delle reti di riferimento europee "ERN" - istituisce un organismo di coordinamento e monitoraggio, per il quale non sono previsti compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese ai partecipanti; l'articolo 14 – in materia di cooperazione relativa alle malattie rare - reca disposizioni che non comportano oneri finanziari; gli articoli 14, 15 e 16 - che introducono l'impegno dello Stato italiano nella cooperazione e nello scambio di informazioni – recano norme che non implicano oneri aggiuntivi. Al riguardo, si rileva che, per quanto riguarda l’assistenza sanitaria transfrontaliera propriamente detta, l’invarianza degli effetti per la finanza pubblica, come specificato nella relazione tecnica è assicurata: dal rimborso di prestazioni erogate in uno Stato UE a un soggetto assicurato in Italia qualora le stesse sarebbero comunque state prestate in loco, con importi esattamente corrispondenti; dall’erogazione di prestazioni a soggetti assicurati in altri Stati UE alle stesse condizioni economiche di quelle cui sono soggetti gli assicurati italiani, eventualmente contingentando l’accesso per comprovati “motivi imperativi di interesse generale”. Tali precondizioni sembrano assicurate dagli articoli 5 e 8. Premessa la necessità di una conferma in proposito, si osserva che, con riguardo ai medesimi articoli, nel parere della Conferenza Stato-regioni si sottolinea, per un verso, che i prestatori di assistenza sanitaria devono applicare ai pazienti esteri non solo gli stessi onorari ma anche le stesse tariffe applicate ai pazienti nazionali, per altro verso, che i rimborsi andrebbero effettuati - 10 - al netto della compartecipazione del paziente alle spese. In ordine a tali osservazioni e ai conseguenti effetti finanziari, andrebbe acquisito l’avviso del Governo. Con riferimento agli adempimenti in capo alle amministrazioni pubbliche (regioni, ASL, Ministero della salute), andrebbero forniti dati ed elementi volti a confermare la sostenibilità degli stessi nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per quanto attiene l’istituzione del Punto di contatto nazionale e dell’organismo di coordinamento e monitoraggio, nell’ambito del Ministero della salute, andrebbero altresì forniti chiarimenti circa le modalità di funzionamento di tali organismi, al fine di confermarne la sostenibilità ad invarianza di oneri. Appare infine opportuno acquisire elementi di valutazione circa le modalità di partecipazione dell’Italia allo sviluppo delle reti di riferimento europee ERN e, in generale, alle attività di monitoraggio, con particolare riguardo all’eventuale necessità di ricorrere a nuovi investimenti al fine di implementare le dotazioni strumentali necessarie ad adempiere a detto monitoraggio. - 11 -
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