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DECRETO LEGISLATIVO 102/2014 SULL’EFFICIENZA ENERGETICA
Sulla Gazzetta Ufficiale del 18 Luglio 2014, serie generale n. 165, è stato pubblicato il Decreto Legislativo 4
Luglio 2014 n. 102 sull’efficienza energetica, in attuazione della Direttiva Europea 2012/27/UE
Nel Decreto sono contenute le misure elaborate per conseguire l'obbiettivo nazionale di risparmio energetico
che prevede, entro il 2020 (conteggiati a partire dal 2010) una riduzione nei consumi di energia primaria di 20
milioni di TEP (tonnellate equivalenti di petrolio).
Le imprese sono così coinvolte:
Grandi Imprese (Art. 8)
(aziende con oltre 250 occupati e un fatturato annuo superiore ai 50 milioni di euro o con un totale di
bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro)
Hanno l’obbligo di eseguire una diagnosi energetica in tutti i siti produttivi ubicati sul suolo nazionale, che
deve essere condotta da società di servizi energetici, EGE o auditor energetici. Le diagnosi dovranno
essere realizzate secondo le procedure presenti nell’Allegato 2 del decreto, terminate entro il 5 Dicembre
2015 e successivamente ripetute ogni 4 anni.
L’obbligo non riguarda le imprese che hanno adottato un sistema di gestione conforme EMAS e alle
norme ISO 50001 e UNI ISO 14001 (a condizione che il sistema di gestione includa un audit energetico)
I risultati delle diagnosi dovranno essere comunicati all’ENEA, che effettuerà i controlli, e all’ISPRA che
ne curerà la conservazione.
Imprese Energivore (Art. 8)
(sono le imprese a forte consumo di energia, così come definite dall’Art.2 del Decreto 5 Aprile 2013 –
imprese che, nello svolgimento delle proprie attività, abbiano utilizzato almeno 2,4 GWh di energia
elettrica o diversa dall’elettrica e abbiano un rapporto tra costo effettivo dell’energia utilizzata per l’attività
e il valore del fatturato di almeno il 3%)
Sono obbligate, come le grandi imprese, ad eseguire una diagnosi energetica entro il 5 dicembre 2014
(secondo le procedure presenti nell’Allegato 2 del decreto), che dovrà essere successivamente ripetuta
ogni 4 anni.
Le imprese sono inoltre obbligate a dare progressiva attuazione, in “tempi ragionevoli”, agli interventi di
efficienza individuati dalle diagnosi. In alternativa potranno adottare un sistema di gestione conforme alla
ISO 50001
Se l‘impresa soggetta a diagnosi è situata in prossimità di reti di teleriscaldamento o di impianti cogenerativi
ad alto rendimento, la diagnosi deve contenere anche una valutazione di fattibilità tecnica, di convenienza
economica e di beneficio ambientale derivato dall’utilizzo del calore cogenerato o dal collegamento alla rete
locale di teleriscaldamento.
PMI (Art. 8)
(aziende con meno di 250 occupati e un fatturato annuo inferiore ai 50 milioni di euro o con un totale di
bilancio annuo inferiore a 43 milioni di euro).
Entro il 31 dicembre 2014 il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Minister dell’ambiente
della tutela del territorio e del mare, pubblicherà un bando per il cofinanziamento di programmi presentati
dalle Regioni finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche o l’adozione di sistemi di
gestione ISO 50001 da parte delle PMI.
Gli incentivi saranno concessi alle imprese (nel rispetto delle normative sugli aiuti si stato) a seguito
dell’effettiva realizzazione delle misure di efficientamento energetico identificate dalla diagnosi, o in seguito
all’ottenimento della certificazione ISO 50001.
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Le aziende soggette al recepimento della direttiva saranno sottoposte al controllo dell’ENEA (Art. 8) che potrà
effettuare visite in situ, sono previste visite a campione su un 3% dei soggetti obbligati e sul 100% delle imprese
che svolgeranno la diagnosi avvalendosi di auditor interni all’azienda stessa.
In caso di mancato recepimento della direttiva (Artt. 8 e 16) i soggetti obbligati saranno sottoposti a sanzione
amministrativa pecuniaria da € 4.000 a € 40.000.
Nel caso in cui la diagnosi non sia effettuata in conformità alle prescrizioni della delibera si applicherà una
sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 a € 20.000.
Fondo nazionale per l’Efficienza Energetica (Art. 15)
Il decreto prevede l’istituzione di un fondo rotativo, destinato a sostenere il finanziamento di interventi di
efficienza energetica (attuati anche attraverso le ESCO) e il ricorso a forme di partenariato pubblicoprivato.
Il Fondo prevederà due sezioni:
- Una destinata alla concessione di garanzie;
- Una per l’erogazione di finanziamenti, direttamente o attraverso banche ed intermediari finanziari.
Il Fondo è destinato a favorire il finanziamento di interventi coerenti con il raggiungimento degli obiettivi
nazionali di efficienza energetica, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto
della normativa sugli aiuti di Stato.
Le finalità previste:
a) efficienza energetica e riduzione dei consumi di energia nei settori dell'industria e dei servizi;
b) interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici di proprietà della Pubblica
Amministrazione;
c) realizzazione di reti per il teleriscaldamento e per il teleraffrescamento;
d) efficienza energetica dei servizi e infrastrutture pubbliche, compresa l'illuminazione pubblica;
e) efficientamento energetico di interi edifici destinati ad uso residenziale, compresa l'edilizia popolare;
Nota: gli interventi di realizzazione e ampliamento di reti di teleriscaldamento e tele raffreddamento avviati tra
il 29 marzo 2011 (data di entrata in vigore del Decreto legislativo 11 marzo 2011 n. 28) e il 19 luglio 2014
(entrata in vigore del presente decreto) possono accedere alle garanzie offerte dal Fondo.
Le priorità, i criteri, le condizioni e le modalità per l’accesso al Fondo verranno definite con uno o più decreti
che dovranno essere pubblicati entro 90 gg dall’entrata in vigore del presente decreto.
TEE (Art. 7)
Il meccanismo dei TEE dovrà garantire il conseguimento di un risparmio energetico, al 31 dicembre 2020,
non inferiore al 60% dell’obiettivo di risparmio energetico nazionale cumulato. Il volume restante sarà
ottenuto attraverso le misure di incentivazione degli interventi di incremento dell’efficienza energetica
vigenti.
Sono previsti rapporti intermedi (MSE con il supporto di ENEA e GSE) al 31/12/2016 e 31/12/2018 per
verificare il progressivo raggiungimento degli obiettivi e, se i risultati fossero inferiori alle previsioni,
deliberare misure di potenziamento del sistema dei TEE
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