DECRETO LEGISLATIVO 102/2014 SULL’EFFICIENZA ENERGETICA Sulla Gazzetta Ufficiale del 18 Luglio 2014, serie generale n. 165, è stato pubblicato il Decreto Legislativo 4 Luglio 2014 n. 102 sull’efficienza energetica, in attuazione della Direttiva Europea 2012/27/UE Nel Decreto sono contenute le misure elaborate per conseguire l'obbiettivo nazionale di risparmio energetico che prevede, entro il 2020 (conteggiati a partire dal 2010) una riduzione nei consumi di energia primaria di 20 milioni di TEP (tonnellate equivalenti di petrolio). Le imprese sono così coinvolte: Grandi Imprese (Art. 8) (aziende con oltre 250 occupati e un fatturato annuo superiore ai 50 milioni di euro o con un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro) Hanno l’obbligo di eseguire una diagnosi energetica in tutti i siti produttivi ubicati sul suolo nazionale, che deve essere condotta da società di servizi energetici, EGE o auditor energetici. Le diagnosi dovranno essere realizzate secondo le procedure presenti nell’Allegato 2 del decreto, terminate entro il 5 Dicembre 2015 e successivamente ripetute ogni 4 anni. L’obbligo non riguarda le imprese che hanno adottato un sistema di gestione conforme EMAS e alle norme ISO 50001 e UNI ISO 14001 (a condizione che il sistema di gestione includa un audit energetico) I risultati delle diagnosi dovranno essere comunicati all’ENEA, che effettuerà i controlli, e all’ISPRA che ne curerà la conservazione. Imprese Energivore (Art. 8) (sono le imprese a forte consumo di energia, così come definite dall’Art.2 del Decreto 5 Aprile 2013 – imprese che, nello svolgimento delle proprie attività, abbiano utilizzato almeno 2,4 GWh di energia elettrica o diversa dall’elettrica e abbiano un rapporto tra costo effettivo dell’energia utilizzata per l’attività e il valore del fatturato di almeno il 3%) Sono obbligate, come le grandi imprese, ad eseguire una diagnosi energetica entro il 5 dicembre 2014 (secondo le procedure presenti nell’Allegato 2 del decreto), che dovrà essere successivamente ripetuta ogni 4 anni. Le imprese sono inoltre obbligate a dare progressiva attuazione, in “tempi ragionevoli”, agli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi. In alternativa potranno adottare un sistema di gestione conforme alla ISO 50001 Se l‘impresa soggetta a diagnosi è situata in prossimità di reti di teleriscaldamento o di impianti cogenerativi ad alto rendimento, la diagnosi deve contenere anche una valutazione di fattibilità tecnica, di convenienza economica e di beneficio ambientale derivato dall’utilizzo del calore cogenerato o dal collegamento alla rete locale di teleriscaldamento. PMI (Art. 8) (aziende con meno di 250 occupati e un fatturato annuo inferiore ai 50 milioni di euro o con un totale di bilancio annuo inferiore a 43 milioni di euro). Entro il 31 dicembre 2014 il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Minister dell’ambiente della tutela del territorio e del mare, pubblicherà un bando per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche o l’adozione di sistemi di gestione ISO 50001 da parte delle PMI. Gli incentivi saranno concessi alle imprese (nel rispetto delle normative sugli aiuti si stato) a seguito dell’effettiva realizzazione delle misure di efficientamento energetico identificate dalla diagnosi, o in seguito all’ottenimento della certificazione ISO 50001. Improving Value Srl Via Brunelleschi, 13/A - 41012 Carpi P.IVA / C.F 03495480364 - Capitale sociale € 10.000,00 i.V. e-mail: [email protected] - www.improvingvalue.com Le aziende soggette al recepimento della direttiva saranno sottoposte al controllo dell’ENEA (Art. 8) che potrà effettuare visite in situ, sono previste visite a campione su un 3% dei soggetti obbligati e sul 100% delle imprese che svolgeranno la diagnosi avvalendosi di auditor interni all’azienda stessa. In caso di mancato recepimento della direttiva (Artt. 8 e 16) i soggetti obbligati saranno sottoposti a sanzione amministrativa pecuniaria da € 4.000 a € 40.000. Nel caso in cui la diagnosi non sia effettuata in conformità alle prescrizioni della delibera si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 a € 20.000. Fondo nazionale per l’Efficienza Energetica (Art. 15) Il decreto prevede l’istituzione di un fondo rotativo, destinato a sostenere il finanziamento di interventi di efficienza energetica (attuati anche attraverso le ESCO) e il ricorso a forme di partenariato pubblicoprivato. Il Fondo prevederà due sezioni: - Una destinata alla concessione di garanzie; - Una per l’erogazione di finanziamenti, direttamente o attraverso banche ed intermediari finanziari. Il Fondo è destinato a favorire il finanziamento di interventi coerenti con il raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato. Le finalità previste: a) efficienza energetica e riduzione dei consumi di energia nei settori dell'industria e dei servizi; b) interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici di proprietà della Pubblica Amministrazione; c) realizzazione di reti per il teleriscaldamento e per il teleraffrescamento; d) efficienza energetica dei servizi e infrastrutture pubbliche, compresa l'illuminazione pubblica; e) efficientamento energetico di interi edifici destinati ad uso residenziale, compresa l'edilizia popolare; Nota: gli interventi di realizzazione e ampliamento di reti di teleriscaldamento e tele raffreddamento avviati tra il 29 marzo 2011 (data di entrata in vigore del Decreto legislativo 11 marzo 2011 n. 28) e il 19 luglio 2014 (entrata in vigore del presente decreto) possono accedere alle garanzie offerte dal Fondo. Le priorità, i criteri, le condizioni e le modalità per l’accesso al Fondo verranno definite con uno o più decreti che dovranno essere pubblicati entro 90 gg dall’entrata in vigore del presente decreto. TEE (Art. 7) Il meccanismo dei TEE dovrà garantire il conseguimento di un risparmio energetico, al 31 dicembre 2020, non inferiore al 60% dell’obiettivo di risparmio energetico nazionale cumulato. Il volume restante sarà ottenuto attraverso le misure di incentivazione degli interventi di incremento dell’efficienza energetica vigenti. Sono previsti rapporti intermedi (MSE con il supporto di ENEA e GSE) al 31/12/2016 e 31/12/2018 per verificare il progressivo raggiungimento degli obiettivi e, se i risultati fossero inferiori alle previsioni, deliberare misure di potenziamento del sistema dei TEE Improving Value Srl Via Brunelleschi, 13/A - 41012 Carpi P.IVA / C.F 03495480364 - Capitale sociale € 10.000,00 i.V. e-mail: [email protected] - www.improvingvalue.com
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