Comunicazione 5 per mille 201

Spett.li
Associazioni, Organizzazioni e
Cooperative Sociali
Prot. n. 97/2014
Bergamo, 28 marzo 2014
Oggetto: 5 per mille anno 2014
Con la presente siamo a comunicarvi che con Circolare 20 marzo 2014, n. 7/E, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito i termini
previsti per gli adempimenti relativi alle candidature degli enti e delle associazioni interessati a beneficiare del 5 per mille
2014.
Rispetto alle precedenti annualità rimangono immutate le tipologie di soggetti a cui può essere destinato il contributo del
cinque per mille e le modalità per accedere al beneficio.
SOGGETTI DESTINATARI DEL CINQUE PER MILLE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
Possono presentare la domanda di iscrizione all’Agenzia delle Entrate gli enti del “volontariato” e le associazioni sportive
dilettantistiche.
La tipologia di soggetti denominata enti del “volontariato” comprende i seguenti enti destinatari del contributo del cinque per
mille:
− le organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte nell’Anagrafe delle ONLUS;
− gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le
associazioni di Promozione Sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno iscritti
nell’Anagrafe delle ONLUS in quanto ONLUS parziali, cioè limitatamente alle attività svolte nell’esclusivo
perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei settori di attività elencati all’articolo 10, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460;
− le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri del volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266;
− le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, iscritte presso
il Ministero degli Affari Esteri;
− le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell’Albo nazionale delle società
cooperative istituito con Decreto del Ministro delle attività produttive del 23 giugno 2004, nonché i consorzi di
cooperative con la base sociale formata per il cento per cento dalle stesse cooperative sociali;
− le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale,regionali e provinciali previsti dall’articolo 7
della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
− le associazioni e fondazioni di diritto privato, iscritte nel registro delle persone giuridiche, che operano senza
fine di lucro negli stessi settori di attività delle ONLUS elencati all’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
La tipologia di appartenenza dell’ente deve essere espressamente indicata nella domanda (Sezione I del modello di
iscrizione, vedi paragrafo 1.3) e l’iscrizione nell’Anagrafe delle ONLUS ovvero negli appositi elenchi, albi e registri, compreso
il registro delle persone giuridiche, deve sussistere fin dal momento della presentazione della domanda ovvero al termine
fissato per la presentazione della stessa (7 maggio 2013).
Per le associazioni e fondazioni riconosciute lo svolgimento dell’attività in uno o più dei settori elencati all’articolo 10 del
decreto legislativo n. 460 del 1997:
− deve risultare espressamente dallo statuto;
− deve trovare riscontro in concreto nell’attività effettivamente svolta;
− non deve avere carattere meramente occasionale e marginale.
L’assenza di fine di lucro comporta il divieto di distribuzione anche indiretta degli utili e avanzi di gestione e, in caso di
scioglimento, il vincolo di devoluzione del patrimonio a un altro ente con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.
COESI SERVIZI - Via San Bernardino, 59 24122 BERGAMO - BG
tel. 035 0063511 – fax 035 0063598 - www.coesi.coop – Email: [email protected]
C.F. e P.I. 03188760163 - Registro Imprese n. REA n. 356765
Albo Soc. Coop. n. a mutualità prevalente A131392
Le associazioni sportive dilettantistiche ammesse al riparto del cinque per mille sono quelle riconosciute ai fini sportivi
dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.
In particolare, possono accedere al beneficio le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Comitato
olimpico nazionale italiano nella cui organizzazione è presente il settore giovanile, affiliate alle Federazioni sportive nazionali
o alle Discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che svolgono prevalentemente
una delle seguenti attività:
− avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni;
− avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni;
− avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche,
economiche, sociali o familiari.
ITER DELL’ISCRIZIONE
1. Domanda di iscrizione: deve essere presentata a partire dal 21 marzo 2014, data di apertura del canale telematico,
ed entro il termine del 7 maggio 2014 all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, direttamente dai
soggetti interessati abilitati ai servizi telematici e in possesso di pin code, ovvero per il tramite degli intermediari
abilitati alla trasmissione telematica secondo le vigenti disposizioni.
2. Dichiarazione sostitutiva: la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti che danno diritto al
contributo, deve essere presentata dal rappresentante legale dell’ente all’Agenzia delle entrate entro il 30 giugno
2014. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità del rappresentante legale che sottoscrive la dichiarazione.
In sintesi:
Per la realizzazione del servizio da parte di Coesi vi invitiamo a compilare la SCHEDA di ADESIONE allegata alla presente
lettera e di consegnarla a mano, o inviarla tramite fax al numero 035 0063511 o a mezzo mail a [email protected]
all’attenzione di Elena Adobati entro l’11 aprile 2014.
NB:
•
•
L’adesione al servizio di Coesi prevede sia l’invio telematico della domanda di iscrizione che la spedizione
della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: non verrà realizzata la sola iscrizione telematica.
Non verranno prese in considerazione richieste di adesione al servizio di Coesi prive della “scheda di
adesione” allegata, compilata e sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente.
Il costo della pratica di iscrizione è di 50 € + IVA (comprese le spese postali per l’invio della raccomandata).
Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.
Consorzio COESI Servizi
Laura Baluda