MOGS per le piccole e medie imprese: le novità introdotte dal D.M. 13 febbraio 2014. Dott.ssa Fabiana Maria Pepe Con il decreto ministeriale 13 febbraio 2014 trovano attuazione le procedure semplificate previste dall’art. 30 co. 5 bis del d.lgs. 81/2008 circa l’adozione dei Modelli di organizzazione e gestione della sicurezza (MOGS) nelle piccole e medie imprese (PMI). Il decreto, in particolare attraverso il documento ad esso allegato, ha lo scopo di fornire indicazioni organizzative semplificate, di natura operativa, utili alla predisposizione ed all’efficace attuazione di un sistema aziendale idoneo a prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25 septies del d.lgs. 231/2001 (omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro). SALVI SAPONARA & ASSOCIATI STUDIO LEGALE L’elaborazione di un Modello di organizzazione e gestione (MOG) trova le fondamenta in un processo già iniziato con il d.lgs. 231/2001, che ha esteso alle persone giuridiche la responsabilità per taluni reati commessi da soggetti che operano nell’ente, affiancando alla responsabilità penale individuale degli stessi, una responsabilità amministrativa dell’ente. Il decreto in commento, prevedendo un Modello di organizzazione e gestione semplificato, rende maggiormente conformi alle esigenze delle PMI disposizioni legislative originariamente più indicate per le aziende di grandi dimensioni; la novità non è di poco conto se si considera che il sistema economico italiano è strutturato in gran parte su aziende di medie e piccole dimensioni. I caratteri del Modello Semplificato Ai fini dell’applicabilità delle procedure semplificate si deve tenere conto della specifica articolazione di ogni struttura organizzativa, oltre che della complessità della compagine aziendale. Tale valutazione, di norma, può essere effettuata alla luce di requisiti dimensionali che consentono di definire come PMI quelle che: a) hanno meno di 250 occupati, b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. Il decreto esplica i contenuti della procedura semplificata attraverso un documento in allegato che, oltre alla predetta finalità esplicativa, presenta anche un’indiscussa utilità pratica, in quanto contiene la modulistica operativa necessaria. Gli aspetti presi in considerazione nell’ambito dell’allegato sono: la Politica aziendale di Salute e Sicurezza, che deve essere riportata in un documento firmato dall’Alta Direzione Aziendale e diffuso al personale, ai consulenti, agli appaltatori ed a tutte le parti terze interessate. Tale documento deve contenere indicazioni circa: le attività aziendali, il personale e le risorse impiegate, considerando, le caratteristiche dell’azienda e della sua organizzazione, il contesto geografico e socio-economico, i dati di eventuali P. 2 Via Tibullo 10 – Roma Tel (+39) 06 97996050 – Fax (+39) 06 9799 6056 [email protected] – www.ssalex.com SALVI SAPONARA & ASSOCIATI STUDIO LEGALE precedenti eventi negativi. Deve attestare, inoltre, l’impegno dell’azienda per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, indicando le linee di sviluppo per realizzarlo. Il Piano di miglioramento che individua: le responsabilità, le tempistiche, le priorità degli interventi da realizzare e le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie, in modo tale da controllare funzionalità, efficacia e puntualità di realizzazione del Piano, anche attraverso opportuni indicatori di sistema. Gli Standard tecnico strutturali relativi ad attrezzature, impianti e luoghi di lavoro, che devono essere costantemente aggiornati e documentati, anche mediante l’utilizzo di risorse interne o esterne per la consultazione della normativa in materia. E’ necessario il rispetto di tali standard in ogni fase, dall’implementazione, agli acquisti (ad esempio di macchine, impianti, DPI, materie prime, etc.), al mantenimento della conformità di macchine/attrezzature/impianti/luoghi di lavoro. L’Attività di Valutazione dei Rischi (VDR) che è un processo documentato di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti in azienda e delle persone che vi accedono. La finalità è quella di individuare adeguate misure di prevenzione e protezione e di elaborare il programma delle misure volte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. Questo processo è condotto sotto la responsabilità – non delegabile - del Datore di Lavoro, che effettua la valutazione ed elabora il relativo documento. La VDR viene costantemente aggiornata, utilizzando le informazioni ottenute dalle attività di monitoraggio e, comunque, ogni volta che intervengano cambiamenti significativi di tipo legislativo, o nel processo produttivo o di organizzazione del lavoro. La Gestione delle emergenze, che si caratterizza come l’insieme delle misure straordinarie da attuare in caso di pericolo grave e immediato. È necessario, quindi, individuare le possibili situazioni di allarme e definire le relative modalità di gestione per fronteggiare ciascuna di esse. P. 3 Via Tibullo 10 – Roma Tel (+39) 06 97996050 – Fax (+39) 06 9799 6056 [email protected] – www.ssalex.com SALVI SAPONARA & ASSOCIATI STUDIO LEGALE La Gestione degli appalti che è demandata al Datore di Lavoro o a un suo incaricato. Sono previste particolari modalità di selezione degli appaltatori, in ossequio ai principi di salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori. Il Funzionamento dell’Attività di Vigilanza che è demandato al Datore di Lavoro, il quale deve dare le direttive per la realizzazione di un sistema di controllo sul rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro che hanno impatto sulla salute e sulla sicurezza, oltre che vigilare sulla loro corretta attuazione. La vigilanza è ripartita, secondo le rispettive competenze, tra Datore di Lavoro, dirigente (ove presente) e preposto. In particolare, al Datore di Lavoro spetta l’individuazione delle misure di sicurezza previste dalla legislazione, il conferimento dei relativi incarichi e responsabilità e la comunicazione delle stesse ai lavoratori ed ai soggetti interessati. L’obbligo di vigilanza si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del sistema di controllo interno, realizzato attraverso Audit interni di sicurezza e riesame periodico del Modello. Le Modalità di gestione e custodia della documentazione, tese a fornire l’evidenza del funzionamento del MOGS e l’articolazione delle funzioni che costituiscono l’organizzazione aziendale, suddividendo la stessa tra funzioni non delegabili da parte del Datore di Lavoro e funzioni delegabili ad altri soggetti. Il Riesame che spetta all’Alta Direzione e/o al Datore di Lavoro, i quali devono periodicamente riesaminare il Modello Organizzativo per verificare se lo stesso sia attuato con efficacia, se sia idoneo per il mantenimento ed il miglioramento nel tempo delle misure adottate, se garantisca il raggiungimento degli obbiettivi di salute e sicurezza sul lavoro, se permetta di esprimere una valutazione sulle prestazioni complessive e se, infine, consenta di programmare le attività per il miglioramento continuo. I risultati P. 4 Via Tibullo 10 – Roma Tel (+39) 06 97996050 – Fax (+39) 06 9799 6056 [email protected] – www.ssalex.com SALVI SAPONARA & ASSOCIATI STUDIO LEGALE scaturenti dal Riesame potranno portare eventualmente l’azienda a modificare il proprio MOGS e l’esito dovrà essere verbalizzato. le Attività formative sugli obiettivi ed il funzionamento del Modello che sono predisposte dal Datore di Lavoro o da un incaricato, all’interno di un “Programma annuale di formazione” per tutte le figure aziendali, che viene aggiornato in occasione della revisione ed eventuale rielaborazione della valutazione dei rischi, nel caso di modifiche legislative, di nuove assunzioni, di cambiamenti di attività o processi (nuove macchine, attrezzature, impianti, nuove modalità operative). Il Sistema disciplinare, formalizzato e comunicato a tutti i soggetti interessati, mediante il quale l’azienda definisce le modalità per individuare e sanzionare comportamenti che costituiscano o che possano favorire: violazione/elusione del sistema di controllo, mancato rispetto delle procedure e prescrizioni previste dal MOG; mancato rispetto degli obblighi previsti dalla legislazione in materia di salute e sicurezza. In assenza di un sistema funzionante, l’impresa non potrà beneficiare di esonero da responsabilità. Modello Semplificato e Sistema di Vigilanza: differenza rispetto alla procedura ordinaria Il discrimen tra il Modello ordinario e quello semplificato si può cogliere nel diverso modo di intendere il Sistema di Vigilanza imperniato, nell’ambito della procedura semplificata, su un concetto di autocontrollo. In particolare, se le PMI non intendono dotarsi di un Organismo di Vigilanza esterno, secondo le modalità indicate nell’allegato al decreto, possono far eseguire Audit interni ed affidare il Riesame a personale facente parte dell’impresa stessa, a condizione che tali attività prevedano il ruolo attivo e comprovato di tutti i soggetti della struttura organizzativa aziendale per la sicurezza. L’Audit è un esame sistematico ed indipendente, volto a determinare se quanto predisposto dal MOGS sia effettivamente attuato, oltre che a verificare se lo stesso Modello sia idoneo al conseguimento degli P. 5 Via Tibullo 10 – Roma Tel (+39) 06 97996050 – Fax (+39) 06 9799 6056 [email protected] – www.ssalex.com SALVI SAPONARA & ASSOCIATI STUDIO LEGALE obiettivi indicati e coerente con la politica interna di salute e sicurezza aziendale. Viene eseguito da soggetti competenti (c.d. auditors), esperti in materia di legislazione sulla sicurezza sul lavoro. In assenza di tali competenze interne o in caso di loro inadeguatezza, il compito di vigilare sulla corretta attuazione del MOGS dovrà essere necessariamente affidato ad un organismo esterno, secondo i criteri di indipendenza e professionalità. Proprio tale ipotesi ha sollevato perplessità in ordine all’organizzazione, ma soprattutto ai costi a carico delle PMI. Tuttavia, esprimere un giudizio circa le novità apportate dal decreto in una prospettiva meramente economica sarebbe riduttivo: l’introduzione di un Modello semplificato facilita l’adempimento degli obblighi giuridici in materia di sicurezza sul lavoro, mediante un sistema che consente al Datore di Lavoro di verificare di aver effettivamente adottato ogni precauzione necessaria per prevenire gli infortuni e le malattie professionali, oltre che per evitare le sanzioni previste dal d.lgs. 231/2001. Fare sicurezza e prevenzione non è un costo, ma un investimento! Per ulteriori informazioni contattare: P. 6 Dott.ssa Fabiana Maria Pepe Tel (+39) 06 97996054 [email protected] Via Tibullo 10 – Roma Tel (+39) 06 97996050 – Fax (+39) 06 9799 6056 [email protected] – www.ssalex.com
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