le novità introdotte dal DM 13 febbraio 2014.

MOGS per le piccole e medie
imprese: le novità introdotte dal
D.M. 13 febbraio 2014.
Dott.ssa Fabiana Maria Pepe
Con il decreto ministeriale 13 febbraio 2014 trovano attuazione le procedure
semplificate previste dall’art. 30 co. 5 bis del d.lgs. 81/2008 circa l’adozione
dei Modelli di organizzazione e gestione della sicurezza (MOGS) nelle
piccole e medie imprese (PMI).
Il decreto, in particolare attraverso il documento ad esso allegato, ha
lo scopo di fornire indicazioni organizzative semplificate, di natura operativa,
utili alla predisposizione ed all’efficace attuazione di un sistema aziendale
idoneo a prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25 septies del d.lgs.
231/2001 (omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi
con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della
salute sul lavoro).
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STUDIO LEGALE
L’elaborazione di un Modello di organizzazione e gestione (MOG) trova le
fondamenta in un processo già iniziato con il d.lgs. 231/2001, che ha esteso
alle persone giuridiche la responsabilità per taluni reati commessi da soggetti
che operano nell’ente, affiancando alla responsabilità penale individuale degli
stessi, una responsabilità amministrativa dell’ente.
Il decreto in commento, prevedendo un Modello di organizzazione e gestione
semplificato, rende maggiormente conformi alle esigenze delle PMI
disposizioni legislative originariamente più indicate per le aziende di grandi
dimensioni; la novità non è di poco conto se si considera che il sistema
economico italiano è strutturato in gran parte su aziende di medie e piccole
dimensioni.
I caratteri del Modello Semplificato
Ai fini dell’applicabilità delle procedure semplificate si deve tenere conto della
specifica articolazione di ogni struttura organizzativa, oltre che della
complessità della compagine aziendale. Tale valutazione, di norma, può essere
effettuata alla luce di requisiti dimensionali che consentono di definire come
PMI quelle che:
a) hanno meno di 250 occupati,
b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un
totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
Il decreto esplica i contenuti della procedura semplificata attraverso un
documento in allegato che, oltre alla predetta finalità esplicativa, presenta
anche un’indiscussa utilità pratica, in quanto contiene la modulistica operativa
necessaria.
Gli aspetti presi in considerazione nell’ambito dell’allegato sono:
la Politica aziendale di Salute e Sicurezza, che deve essere riportata in un
documento firmato dall’Alta Direzione Aziendale e diffuso al personale, ai
consulenti, agli appaltatori ed a tutte le parti terze interessate. Tale
documento deve contenere indicazioni circa: le attività aziendali, il personale
e le risorse impiegate, considerando, le caratteristiche dell’azienda e della sua
organizzazione, il contesto geografico e socio-economico, i dati di eventuali
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precedenti eventi negativi. Deve attestare, inoltre, l’impegno dell’azienda per
il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, indicando
le linee di sviluppo per realizzarlo.

Il Piano di miglioramento che individua: le responsabilità, le tempistiche, le
priorità degli interventi da realizzare e le risorse umane, strumentali e
finanziarie necessarie, in modo tale da controllare funzionalità, efficacia e
puntualità di realizzazione del Piano, anche attraverso opportuni indicatori di
sistema.

Gli Standard tecnico strutturali relativi ad attrezzature, impianti e
luoghi di lavoro, che devono essere costantemente aggiornati e documentati,
anche mediante l’utilizzo di risorse interne o esterne per la consultazione
della normativa in materia. E’ necessario il rispetto di tali standard in ogni
fase, dall’implementazione, agli acquisti (ad esempio di macchine, impianti,
DPI,
materie
prime,
etc.),
al
mantenimento
della
conformità
di
macchine/attrezzature/impianti/luoghi di lavoro.

L’Attività di Valutazione dei Rischi (VDR) che è un processo documentato
di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti in azienda e
delle persone che vi accedono. La finalità è quella di individuare adeguate
misure di prevenzione e protezione e di elaborare il programma delle misure
volte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
Questo processo è condotto sotto la responsabilità – non delegabile - del
Datore di Lavoro, che effettua la valutazione ed elabora il relativo
documento. La VDR viene costantemente aggiornata, utilizzando le
informazioni ottenute dalle attività di monitoraggio e, comunque, ogni volta
che intervengano cambiamenti significativi di tipo legislativo, o nel processo
produttivo o di organizzazione del lavoro.
La Gestione delle emergenze, che si caratterizza come l’insieme delle
misure straordinarie da attuare in caso di pericolo grave e immediato. È
necessario, quindi, individuare le possibili situazioni di allarme e definire le
relative modalità di gestione per fronteggiare ciascuna di esse.
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La Gestione degli appalti che è demandata al Datore di Lavoro o a un suo
incaricato. Sono previste particolari modalità di selezione degli appaltatori, in
ossequio ai principi di salvaguardia della sicurezza e della salute dei
lavoratori.

Il Funzionamento dell’Attività di Vigilanza che è demandato al Datore di
Lavoro, il quale deve dare le direttive per la realizzazione di un sistema di
controllo sul rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro che hanno
impatto sulla salute e sulla sicurezza, oltre che vigilare sulla loro corretta
attuazione.
La vigilanza è ripartita, secondo le rispettive competenze, tra Datore di
Lavoro, dirigente (ove presente) e preposto. In particolare, al Datore di
Lavoro spetta l’individuazione delle misure di sicurezza previste dalla
legislazione, il conferimento dei relativi incarichi e responsabilità e la
comunicazione delle stesse ai lavoratori ed ai soggetti interessati. L’obbligo
di vigilanza si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del
sistema di controllo interno, realizzato attraverso Audit interni di sicurezza e
riesame periodico del Modello.

Le Modalità di gestione e custodia della documentazione, tese a fornire
l’evidenza del funzionamento del MOGS e l’articolazione delle funzioni
che costituiscono l’organizzazione aziendale, suddividendo la stessa tra
funzioni non delegabili da parte del Datore di Lavoro e funzioni delegabili ad
altri soggetti.
Il Riesame che spetta all’Alta Direzione e/o al Datore di Lavoro, i quali
devono periodicamente riesaminare il Modello Organizzativo per verificare
se lo stesso sia attuato con efficacia, se sia idoneo per il mantenimento ed il
miglioramento nel
tempo
delle misure
adottate,
se
garantisca
il
raggiungimento degli obbiettivi di salute e sicurezza sul lavoro, se permetta
di esprimere una valutazione sulle prestazioni complessive e se, infine,
consenta di programmare le attività per il miglioramento continuo. I risultati
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scaturenti dal Riesame potranno portare eventualmente l’azienda a
modificare il proprio MOGS e l’esito dovrà essere verbalizzato.

le Attività formative sugli obiettivi ed il funzionamento del Modello che
sono predisposte dal Datore di Lavoro o da un incaricato, all’interno di un
“Programma annuale di formazione” per tutte le figure aziendali, che viene
aggiornato in occasione della revisione ed eventuale rielaborazione della
valutazione dei rischi, nel caso di modifiche legislative, di nuove assunzioni,
di cambiamenti di attività o processi (nuove macchine, attrezzature, impianti,
nuove modalità operative).
Il Sistema disciplinare, formalizzato e comunicato a tutti i soggetti
interessati, mediante il quale l’azienda definisce le modalità per individuare e
sanzionare comportamenti che costituiscano o che possano favorire:
violazione/elusione del sistema di controllo, mancato rispetto delle procedure
e prescrizioni previste dal MOG; mancato rispetto degli obblighi previsti
dalla legislazione in materia di salute e sicurezza. In assenza di un sistema
funzionante, l’impresa non potrà beneficiare di esonero da responsabilità.
Modello Semplificato e Sistema di Vigilanza: differenza rispetto alla
procedura ordinaria
Il discrimen tra il Modello ordinario e quello semplificato si può cogliere nel
diverso modo di intendere il Sistema di Vigilanza imperniato, nell’ambito
della procedura semplificata, su un concetto di autocontrollo.
In particolare, se le PMI non intendono dotarsi di un Organismo di Vigilanza
esterno, secondo le modalità indicate nell’allegato al decreto, possono far
eseguire Audit interni ed affidare il Riesame a personale facente parte
dell’impresa stessa, a condizione che tali attività prevedano il ruolo attivo e
comprovato di tutti i soggetti della struttura organizzativa aziendale per la
sicurezza. L’Audit è un esame sistematico ed indipendente, volto a
determinare se quanto predisposto dal MOGS sia effettivamente attuato, oltre
che a verificare se lo stesso Modello sia idoneo al conseguimento degli
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obiettivi indicati e coerente con la politica interna di salute e sicurezza
aziendale. Viene eseguito da soggetti competenti (c.d. auditors), esperti in
materia
di
legislazione
sulla
sicurezza
sul
lavoro.
In assenza di tali competenze interne o in caso di loro inadeguatezza, il
compito di vigilare sulla corretta attuazione del MOGS dovrà essere
necessariamente affidato ad un organismo esterno, secondo i criteri di
indipendenza e professionalità. Proprio tale ipotesi ha sollevato perplessità in
ordine all’organizzazione, ma soprattutto ai costi a carico delle PMI.
Tuttavia, esprimere un giudizio circa le novità apportate dal decreto in una
prospettiva meramente economica sarebbe riduttivo: l’introduzione di un
Modello semplificato facilita l’adempimento degli obblighi giuridici in
materia di sicurezza sul lavoro, mediante un sistema che consente al Datore
di Lavoro di verificare di aver effettivamente adottato ogni precauzione
necessaria per prevenire gli infortuni e le malattie professionali, oltre che per
evitare le sanzioni previste dal d.lgs. 231/2001.
Fare sicurezza e prevenzione non è un costo, ma un investimento!
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