C O M UN E D I BARI Determinazione 2014/09485 2014/200/00978 Ripartizione Solidarietà Sociale Data Adozione: Altri Settori: 17/07/2014 Estensore: Estensore Solid Sociale Responsabile Proponente: Sottoscrizione Apposto Dirigente: Visto Ufficio Mandati: Visto Ragioniere Capo: OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ SANITARIA SPECIALISTICA AMBULATORIALE PER LA DISCIPLINE DI MEDICINA INTERNA ED OSTETRICIA E GINECOLOGIA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 8/04 E S.M.I., NONCHE’ PRESA D'ATTO DEL PARERE FAVOREVOLE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ASL BA PROT. N. 76286 DEL 24/03/2014 ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SANITARIA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE, IN RELAZIONE ALLA STRUTTURA SITA IN BARI (BA), STRADA MARTINEZ N.24, IN POSSESSO DEI REQUISITI MINIMI DI CUI AL D.P.R. 14/01/1997 SEZ. "PRESIDI AMBULATORIALI DI RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE", GESTITA DALLA SOCIETA' "MEDEOR S.R.L." Responsabili procedimento Anna Orlando Data Visto 17/07/2014 Dirigenti Angelo De Maria Data Firma Digitale APPOSTA IL 17/07/2014 IL DIRIGENTE PREMESSO - che con provvedimento sindacale n. 217450 del 27/09/2012 è stato conferito al Dirigente amministrativo dott. Angelo De Maria l’incarico di direzione della Ripartizione Solidarietà Sociale; - che l’art.4 comma 1 della L.R. 28/05/2004 n.8 e s.m.i. avente ad oggetto “Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio, all’accreditamento istituzionale ed accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”, ha disposto che sono esercitate dai Comuni le funzioni concernenti il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio di cui all’art.8, comma 4; - che l’art. 8 comma 4 della L.R. n.8/2004 e s.m.i. ha disposto che al Comune compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie di cui all’art. 5, comma 1, lett. B) num. 1.2; - che con Deliberazione della Giunta Comunale del 13 Maggio 2010 n. 338 è stata attribuita alla Ripartizione Solidarietà Sociale Comune di Bari - Posizione Organizzativa Autorizzazioni, Verifiche e Controlli e Associazionismo, la competenza in materia di autorizzazioni all’esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie, ai sensi della L. R. Puglia n. 8/2004 e s. m. i. e del Reg. Reg. n. 3/2005 e s. m. i.; - che con nota pervenuta alla Ripartizione Solidarietà Sociale il 07/06/2013 (prot. arrivo n. 136810), la sig.ra Todisco Candida, i cui dati identificativi sono riportati nell’allegato privacy che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ha presentato, in qualità di amministratore unico della società “ Medeor s.r.l.”, con sede in Bari (BA), Strada Martinez n.24, Codice fiscale - Partita IVA 06891450725, domanda di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria per la disciplina di Medicina Fisica e Riabilitativa in relazione alla medesima struttura sanitaria, ai sensi dell’art. 5 lettera b) punto 1.2 L. R. n. 8/2004 e s.m.i.; alla domanda è stata allegata parte della documentazione di rito, richiesta dal Comune e, tra l’altro, autocertificazione attestazione la destinazione d’uso di “Studi Professionali” dell’unità immobiliare sita in Bari alla Strada Martinez n.24 identificata catastalmente al Fg. 59 P.lla 598 sub.9 cat. A/10, riportante il timbro di arrivo presso il Comune di Bari - Uff. Agibilità del 09/04/2013; PREMESSO altresì’: - Che con successive note prot.n.144547 de 18/06/2013 e n.197086 del 03/09/2013 la sig.ra Todisco Candida, amministratore unico della società “Medeor s.r.l.”, ha integrato l’istanza di autorizzazione precisando che la stessa si debba intendere presentata rispettivamente anche per l’attività sanitaria di “Ostetricia e Ginecologia” e di “Medicina Interna”; - che con nota prot.n.218471 del 01/10/2013 della Ripartizione Solidarietà Sociale-POS Autorizzazioni, Verifiche e Controlli e Associazionismo è stato chiesto alla sig.ra Todisco Candida, in qualità di amministratore unico della società “Medeor s.r.l.”, di fornire chiarimenti in merito all’effettiva ubicazione della sede legale della predetta società, risultando la stessa in Bari al C.so Alcide De Gasperi n.292, giusta atto costitutivo Rep. Numero 36235 raccolta n. 13147 del 06/04/2009, Notaio Dott.Federico Lojodice iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Bari, Reg. a Bari il 08/04/2009 al n. 7125; - che con la suddetta nota è stato evidenziato, altresì, al Dipartimento di Prevenzione ASL BA di essere in attesa di conoscere dalla Regione Puglia le determinazioni e/o i chiarimenti, richiesti con nota prot.n.135694 del 06/06/2013, circa i riferimenti normativi e regolamentari utili a consentire il rilascio, ai sensi dell’art.8 L.R.8/2004, dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività sanitaria di Medicina Fisica e Riabilitazione; - che con nota prot.n.266962 del 27/11/2013 la sig.ra Todisco Candida ha dichiarato che la sede legale ed operativa della società “Medeor s.r.l.”è ubicata in Bari alla Strada Martinez n.24; CONSIDERATO: - che il Comune già con nota prot. n. 135694 del 06/06/2013 relativa ad altra struttura e ad altra domanda presentata per la medesima attività sanitaria di Medicina Fisica e Riabilitazione, per la quale comunque la ASL BA aveva espresso parere conclusivo favorevole, ha chiesto alla Regione Puglia - Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria, di conoscere i riferimenti normativi e regolamentari ai sensi della normativa vigente in materia, al fine di consentire al Comune di rilasciare l’autorizzazione all’esercizio richiesta “[..] poiché il Reg. Reg. n. 3 del 05/02/2010 recante “Modifiche ed integrazioni al Regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 ‘Requisiti strutturali per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie.”, dispone: “Art. 1 E’ abrogata l’intera sezione “A - Requisiti generali” e l’intera sezione “B.01 - Strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica” del Regolamento Regionale 13 gennaio 2005 n. 3. Art. 2 E’ approvata la Sezione “A - Requisiti generali” e la sezione “B.01 - Strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica” [..omissis]”. Art. 3 Con successivo provvedimento saranno definiti i Requisiti delle strutture di Riabilitazione, all’interno dei quali saranno ricompresi i Requisiti relativi alle attività di “Medicina Fisica e Riabilitazione” abrogati con l’art. 1 del presente Regolamento.”. [..] la successiva proposta di Deliberazione della Giunta Regionale n. 920 del 25/03/2010 è rimasta tale [..].”; inoltre è stato osservato con la sopra citata nota che la L. R. n. 8/2004 e s. m. i. all’art. 8 dispone che al Comune compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 1, lett. b), numero 1.2 e, tra le altre, per le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di FKT, i cui requisiti, comunque, non sono indicati nel regolamento regionale di riferimento; - che il Comune con prot. n. 145854 del 19/06/2013 facendo seguito alla citata nota n. 135694 e al parere favorevole espresso prot. n. 200809/UOR-9 del 06/12/2012 per l’attività di Medicina Fisica e Riabilitazione per altra struttura, ha ribadito la richiesta al Dipartimento di Prevenzione S.I.S.P. ASL BA circa l’indicazione dei riferimenti normativi e della sussistenza dei requisiti minimi alla base del predetto parere, a garanzia dei soggetti richiedenti e dell’Amministrazione comunale in ordine al rilascio, ai sensi di legge, dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria di assistenza specialistica ambulatoriale di Medicina Fisica e Riabilitazione nei termini previsti; il Direttore S.I.S.P. ex AUSL BA/4, con nota n. 127483/9 del 18/07/2013 ha pertanto dichiarato che “[..] Premesso che non si può negare l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di che trattasi per un mero errore che non ha compreso tale attività nel R.R. n. 3/2010, la normativa seguita è il R. R. n. 3/05, per cui si ribadisce la sussistenza dei requisiti minimi richiesti per Legge e il proprio parere favorevole.”; il Comune con successiva nota prot. n. 195422 del 30/08/2013 ha sollecitato la Regione Puglia a fornire le proprie determinazioni anche alla luce delle ulteriori domande di rilascio di autorizzazione all’esercizio per l’attività di Medicina Fisica e Riabilitazione pervenute; - che la Regione Puglia - Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria - con nota prot. n. AOO_081/361/APS1 del 31/01/2014 avente a oggetto “Attività sanitaria specialistica ambulatoriale di “Medicina Fisica e Riabilitazione”. - L. R. n. 8/2004 e s.m.i. - art. 5, comma 1, lett. b), numero 1.2. Riscontro.”, ha dichiarato che “[..] Come già rilevato da codesta Ripartizione, il R.R. n. 3/2010 dispone: [.. omissis] - all’art. 3, il rimando a successivo provvedimento per la definizione dei “Requisiti delle strutture di Riabilitazione, all’interno dei quali saranno ricompresi i Requisiti relativi alle attività di “Medicina Fisica e Riabilitazione” abrogati con l’art. 1 del presente regolamento”. Posto quanto sopra, nelle more dell’adozione del provvedimento di cui al suddetto art. 3, i requisiti di autorizzazione relativi all’attività sanitaria specialistica ambulatoriale di “Medicina Fisica e Riabilitazione” risultano quelli di cui al D.P.R. 14 gennaio 1997 “Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private”, sez. “Presidi ambulatoriali di recupero e rieducazione funzionale.”; - che il Comune con nota prot. n. 46580 del 19/02/2014 ha riscontrato la nota della Regione Puglia relativa ai chiarimenti richiesti in merito all’attività sanitaria in questione, dichiarando che: “[..] Ciò posto, ai sensi della L. R. n. 8/2004 e s. m. i., articolo 8, comma 3, che dispone “Alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 1 lettera b) numero 1.1”, è attribuita alla Regione la competenza al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, tra l’altro, per i “presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali;”. Orbene, i “Presidi ambulatoriali di recupero e rieducazione funzionale” di cui alla nota del 31/01/2014 di codesto Servizio della Regione Puglia, con cui sono state riscontrate le note di questo Comune, sono classificati nella Sez. B.02 del Regolamento Regionale n. 3/2005 - PRESIDI AMBULATORIALI DI RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE - che riporta, tra l’altro: - “Le attività di Recupero e Riabilitazione funzionale sono finalizzate a consentire il massimo recupero possibile delle funzioni lese in seguito ad eventi patogeni o lesionali, prevenendo le menomazioni secondarie e curando la disabilità, per contenere o evitare l’handicap e consentire alla persona disabile la migliore qualità di vita e l’inserimento psico-sociale attraverso un processo che rispetta tutti i passaggi/interventi necessari per un compiuto intervento sanitario e per il successivo passaggio alla fase sociale della riabilitazione. Le prestazioni ambulatoriali erogate dai centri e presidi di recupero e riabilitazione funzionale si differenziano dalle attività ambulatoriali specialistiche di medicina fisica e riabilitazione erogate negli ambulatori specialistici per la presa in carico del paziente e la definizione ed esecuzione del progetto riabilitativo. [.. omissis].”. I suddetti presidi rientrano, quindi, nella previsione legislativa della L. R. n. 8/2004, tra le attività sanitarie la cui competenza al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio è radicata nella Regione e racchiudono i requisiti dei “PRESIDI AMBULATORIALI DI RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE”, dei CENTRI AMBULATORIALI DI RIABILITAZIONE e dei “PRESIDI DI RIABILITAZIONE DEI SOGGETTI PORTATORI DI DISABILITA’ FISICHE, PSICHICHE E SENSORIALI” di cui al D.P.R. 14 gennaio 1997. Nondimeno, la L. R. n. 8/2004, come modificata dalla L. R. n. 4/2010, all’art. 8, comma 4, prevede che al Comune compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 1, lett. b), numero 1.2 e, tra le altre, per le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di FKT e, l’attività di “Medicina Fisica e Riabilitazione” non è attualmente normata. Alla luce di quanto sopra rappresentato, [..] questo Comune provvederà a trasmettere [..] al Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria della Regione Puglia, per i successivi provvedimenti in relazione alle attività sanitarie di competenza, ai sensi della L. R. n. 8/2004 e s. m. i. e del Reg. Reg. n. 3/2005 e s. m. i., ogni documentazione agli atti del fascicolo di [..] nonché ogni documentazione relativa a domande corredate (ovvero non corredate) dal parere favorevole ASL BA, relative all’attività di “Medicina Fisica e Riabilitazione”. Quanto sopra [..] nelle more della adozione del provvedimento di cui al Reg. Reg. n. 3 del 05/02/2010, art. 3, [..] che riporta “Con successivo provvedimento saranno definiti i Requisiti delle strutture di Riabilitazione, all’interno dei quali saranno ricompresi i Requisiti relativi alle attività di “Medicina Fisica e Riabilitazione” abrogati con l’art. 1 del presente Regolamento.”, [..].”; - che, pertanto, il Dirigente del Servizio APS della Regione Puglia con successiva nota prot. n. AOO_081/1583/APS1 del 23/04/2014 ha dichiarato in merito alla problematica in questione, che “[..] posto che alla Regione compete, esclusivamente, il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle strutture sanitarie e socio-sanitarie soggette alla preventiva autorizzazione alla realizzazione, tra le quali i presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale, è nelle competenze del Comune, ai sensi dell’art. 8, comma 4 della L. R. n. 8/04 s.m.i., il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ancorchè ”; non soggette all’autorizzazione alla realizzazione. CONSIDERATO inoltre: - che con nota prot. n. 51155/UOR 9 del 20/03/2014, protocollata agli atti della Ripartizione Solidarietà Sociale il 24/03/2014 n. 76296, avente ad oggetto: “Domanda di autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria per un Poliambulatorio medico specialistico per le discipline di Medicina Fisica e Riabilitazione, Medicina Interna, Ostetricia e Ginecologia, sito in Bari, alla Strada Martinez n.24, piano seminterrato. Titolare dell’attività Società Medeor s.r.l” dichiarato che: “In , il Dipartimento di Prevenzione ASL BA ha riferimento all’oggetto, esaminata la documentazione prodotta ed effettuate le verifiche di sopralluogo, si esprime parere favorevole all’apertura e all’esercizio di un Poliambulatorio medico Specialistico per le discipline di Medicina Fisica e Riabilitazione, Medicina Interna, Ostetricia e Ginecologia, ubicato in Bari alla Strada Martinez n.24, piano seminterrato, così come rappresentato nell’elaborato grafico allegato che farà parte integrante dell’atto autorizzativo. La struttura possiede i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi previsti dal R.R.n.3/2010 punto B.01.19 (Medicina Interna), punto B.01.12 (Ostetricia e Ginecologia); per la disciplina di Medicina fisica e riabilitativa sono stati valutati i requisiti previsti dal D.P.R. 14.01.1997 Sez.”Presidi ambulatoriali di recupero e rieducazione funzionale”, normativa indicata di riferimento giusta nota prot.AOO-081/361/APS1 del 31.01.2014-Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria-Regione Puglia, nelle more di regolamentazione Regionale. L’attività sarà gestita dalla Società “MEDEOR s.r.l.”di cui è Amministratore Unico la sig.raTodisco Candida, nata a […omissis] Responsabile Sanitario è la Dott.ssa Priore Maria Giovanna, nata a […omissis], laureata in Medicina e Chirurgia in data 22.02.2007 presso l’Università degli Studi di Bari, abilitata all’esercizio della professione nell’anno/sessione 2007, legalmente iscritta all’ Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Bari, .” In allegato al parere favorevole il Dipartimento di Prevenzione ha trasmesso, ai sensi della L. R. n. 8/04, parte degli atti degli accertamenti, in copia e, tra l’altro, documentazione relativa alla agibilità e destinazione d’uso dell’immobile sede dell’attività(identica alla certificazione allegata alla domanda di cui in premessa), attestazione di non sussistenza di obbligo del C.P.I. con copia del documento d’identità del tecnico, atto costitutivo di società, certificato dell’iscrizione nell’Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Bari del Responsabile Sanitario e titoli professionali nonché dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, circa la non incompatibilità a svolgere la funzione di responsabile sanitario; infine dichiarazione circa la sede legale della società e n. 2 planimetrie in originale della struttura; specializzata in Allergologia ed Immunologia Clinica presso l’Università degli Studi di Bari RITENUTO - sulla base del parere favorevole espresso dal Dipartimento di Prevenzione S.I.S.P. ASL BA di cui alla nota n. 51155/UOR-9 del 20/03/2014, prot. di arrivo n.76296 del 24/03/2014, e della documentazione agli atti, di adottare, in relazione alla struttura sita in Bari (BA) alla Strada Martinez n.24 denominata “Medeor s.r.l. “, il provvedimento di autorizzazione all’esercizio, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera b) numero 1.2 della legge regionale n. 8 del 28 maggio 2004 e s. m. i., delle attività sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale di Medicina Interna e di Ostetricia e Ginecologia; - sulla base dello stesso parere favorevole espresso dalla ASL BA - Dipartimento di Prevenzione S.I.S.P. di cui alla nota prot. n. 51155/UOR-9 del 20/03/2014, di quanto dichiarato dalla Regione Puglia Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria giuste note Prot. n. AOO_081/361/APS1 del 31/01/2014 e Prot. n. AOO_081/1583/APS1 del 23/04/2014, della documentazione agli atti, nelle more della adozione da parte della Regione Puglia del provvedimento di cui al Reg. Reg. n. 3 del 05/02/2010, art. 3, che riporta “Con successivo provvedimento saranno definiti i Requisiti delle strutture di Riabilitazione, all’interno dei quali saranno ricompresi i Requisiti relativi alle attività di “Medicina Fisica e Riabilitazione” abrogati con l’art. 1 del ”, di procedere alla presa d’atto del suddetto parere favorevole del Dipartimento di Prevenzione ASL BA “[..]all’apertura e all’esercizio di un Poliambulatorio medico presente Regolamento. Specialistico per le discipline di Medicina Fisica e Riabilitazione [.. omissis] , ubicato in Bari alla Strada Martinez n.24, piano seminterrato, così come rappresentato nell’elaborato grafico allegato che farà parte integrante dell’atto autorizzativo. La struttura possiede i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi previsti dal R.R.n.3/2010 [.. omissis]; per la disciplina di Medicina fisica e riabilitativa sono stati valutati i requisiti previsti dal D.P.R. 14.01.1997 Sez.”Presidi ambulatoriali di recupero e rieducazione funzionale”, Servizio normativa Accreditamento indicata e di riferimento Programmazione giusta nota prot.AOO-081/361/APS1 Sanitaria-Regione Puglia, nelle more di del 31.01.2014- regolamentazione ; la struttura in questione di cui è responsabile sanitario la Dott.ssa Priore Maria Giovanna, sarà gestita dalla società “Medeor s.r.l..”, con sede in Bari (BA), Strada Martinez n.24, di cui è amministratore unico la sig.ra Todisco Candida, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Bari 06891450725; è fatto salvo ogni adempimento previsto in capo al Dipartimento di Prevenzione ASL BA in sede di istruttoria anche in relazione alla presenza nella struttura e all’utilizzo delle apparecchiature per l’attività sanitaria di che trattasi; Regionale. VISTI - la nota prot. N. 51155/UOR 9 del 20/03/2014 Dipartimento di Prevenzione S.I.S.P. ASL BA, con cui è stato trasmesso il parere favorevole, ai sensi della L. R. n. 8/2004 e s. m. i., con l’allegata documentazione; - la documentazione agli atti della Ripartizione Solidarietà Sociale; - le note della Regione Puglia Servizio APS Prot. n. AOO_081/361/APS1 del 31/01/2014 e Prot. n. AOO_081/1583/APS1 del 23/04/2014 VISTI - l’art. 193 del T.U. LL. SS. - R.D. del 27.07.1934 n. 1265, così come modificato dall’art. 23 del D.P.R. n. 854 del 10.06.1955; - la Legge n. 833 del 23/12/1978; la Legge Regionale n. 36/84 e la Delibera di Giunta Regionale n. 229 del 16.02.1996; il D. Lgs. 502/1992 e successive modificazioni; il D.P.R. 14/01/1997; il D. Lgs. del 18/08/2000 n. 267; - la Legge Regionale n. 8 del 28 Maggio 2004 e s. m. i.; il Regolamento Regionale n. 3 del 13/01/2005 e s. m. i.; la Deliberazione G. C. della Città di Bari n. 338 del 13 maggio 2010; la nota della Regione Puglia prot. n. AOO_081/258/APS1 del 31/01/2012; - la nota del Segretario Generale prot. n. 172850/II/9 del 24/07/2012; la L.R.14/2013; DATO ATTO - che le attività per le quali compete al Comune il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio sono quelle espressamente indicate e codificate nell’art. 5, comma1, lettera b), punto 1.2 della L. R. n. 8/2004 e s. m. i.; - che la Regione Puglia con deliberazione della Giunta regionale 12 giugno 2012, n. 1227, ha costituito un Gruppo di lavoro finalizzato alla individuazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica e odontoiatrica, attesa la necessità di disciplinare le competenze rispettivamente di Regione e Comune in materia di autorizzazione all’esercizio delle strutture di specialistica ambulatoriale chirurgica e odontoiatrica, giusta nota prot. n. AOO/081/2754/APS1 del 10/08/2012 Regione Puglia, protocollata agli atti della Rip. Solid. Soc. il 17/08/2012 n. 188204; DATO ATTO, ALTRESI’ - che con nota prot. n. 64287/9 del 17/04/2012 della ASL BA - Dipartimento di Prevenzione S.I.S.P. è stata trasmessa alla Rip. Solid Soc. la nota della Regione Puglia n. AOO_081/258/APS1 del Direttive in materia di limite di età dei Responsabili sanitari di strutture sanitarie private. il sopra citato comma 1 dell’art. 15nonies del D.lgs. 502/1992 s.m.i., come modificato ….. stabilisce che “il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell’interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti”. Completa il quadro il comma 3 dell’art. 22 della citata Legge n. 183/2010, ove si prevede che le nuove disposizioni si applicano “anche ai dirigenti medici e del ruolo del Servizio sanitario nazionale in servizio alla data del 31 gennaio 2010 31/01/2012 avente ad oggetto: “(….. omissis) ”, che riporta “(….. omissis) (omissis) ”; - che con nota prot. n. AOO_081/2332/APS1 del 5/7/2012 la Regione Puglia ha trasmesso alla Rip.ne Solid. Soc. la propria nota n. AOO_081/258/APS1 del 31/01/2012 sopra riportata; ATTESO - che ai fini della esecutività, non è necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, non comportando il presente provvedimento alcun impegno di spesa e che pertanto lo stesso diverrà immediatamente esecutivo con la sottoscrizione del Responsabile del Servizio ex art. 107 del D. Lgs. 267/2000; - che alla presente determinazione sarà data adeguata pubblicità mediante l’affissione all’Albo Pretorio del Comune di Bari per dieci giorni consecutivi e sarà inviata alla Segreteria Generale per gli adempimenti di competenza, DETERMINA Per quanto in narrativa riportato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 1) AUTORIZZARE, ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera b) numero 1.2 della legge regionale n. 8 del 28 maggio 2004 e s. m. i., l’esercizio delle attività di assistenza specialistica ambulatoriale medica di Medicina Interna e di Ostetricia e Ginecologia , da svolgersi presso la struttura denominata “Medeor s.r.l.” sita in Bari alla Strada Martinez n.24, così come rappresentato nell’elaborato grafico, pervenuto unitamente al parere ASL BA del 20/03/2014 prot. 51155/UOR-9, in duplice copia in originale, che costituisce parte integrante del presente atto autorizzativo ed è depositato agli atti della Ripartizione Solidarietà Sociale; Amministratore Unico della società denominata “Medeor s.r.l.”, con sede in Bari, Strada Martinez n.24, che gestisce la struttura, è la Sig.ra Todisco Candida, i cui dati identificativi sono riportati nell’allegato privacy che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Responsabile Sanitario della struttura denominata ”Medeor s.r.l.” sita in Bari, n.24, per le attività autorizzate di Medicina Interna e di Strada Martinez Ostetricia e Ginecologia, è la Dott.ssa Priore Maria Giovanna , i cui dati identificativi sono riportati nell’allegato privacy che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, laureata in Medicina e Chirurgia in data 22.02.2007 presso l’Università degli Studi di Bari, abilitata all’esercizio della professione nell’anno/sessione 2007, legalmente iscritta all’ Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Bari, specializzata in Allergologia ed Immunologia Clinica presso l’Università di Bari. La Sig.ra Todisco Candida, già generalizzata, in qualità di legale rappresentante della struttura, è tenuto a osservare quanto disposto dagli artt. 12 e 18 comma 1 della L. R. n. 8/2004 e s. m. i. La Dott.ssa Priore Maria Giovanna, altresì, in qualità di Responsabile Sanitario della struttura, il cui limite di età massimo per lo svolgimento di tale funzione è quello previsto dal comma 1 dell’art. 15 nonies del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni ex art. 13 co. 7-bis L. R. 8/2004 s. m. i., è tenuto a osservare quanto disposto dall’art. 14 stessa L. R. Puglia n. 8/2004; 2) PRENDERE ATTO: - in relazione alla medesima struttura sanitaria, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b) numero 1.2 della L. R. n. 8/2004 e s. m. i., sulla base di quanto dichiarato dalla Regione Puglia - Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria - giuste note Prot. n. AOO_081/361/APS1 del 31/01/2014 e Prot. n. AOO_081/1583/APS1 del 23/04/2014, della documentazione agli atti del fascicolo, nelle more della adozione del provvedimento di cui al Reg. Reg. n. 3 del 05/02/2010, art. “Con successivo provvedimento saranno definiti i Requisiti delle strutture di Riabilitazione, all’interno dei quali saranno ricompresi i Requisiti relativi alle attività di “Medicina Fisica e Riabilitazione” abrogati con l’art. 1 del presente Regolamento. 3, che riporta ”, del parere favorevole del Dipartimento di Prevenzione ASL BA di cui alla nota prot. n. 51155/UOR-9 del 20/03/2014, prot. arrivo n.76296 del all’apertura e all’esercizio di un un Poliambulatorio medico specialistico per le discipline di Medicina Fisica e Riabilitazione, , sito in Bari, alla Strada Martinez n.24, piano seminterrato, così come rappresentato nell’elaborato grafico allegato che farà parte integrante dell’atto autorizzativo. La struttura possiede i requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi di cui al DPR 14.01.1997 Sez. “Presidi ambulatoriali di recupero e rieducazione funzionale”, normativa indicata di riferimento giusta nota prot. n. AOO-081/361/APS1 del 31.01.2014 - Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria Regione Puglia, nelle more di regolamentazione Regionale. L’attività sarà gestita dalla Società “MEDEOR s.r.l.”di cui è Amministratore Unico la sig.raTodisco Candida, nata a 24/03/2014 ,“[..] (….. omissis) […omissis] Responsabile Sanitario è la Dott.ssa Priore Maria Giovanna, nata a […omissis], laureata in Medicina e Chirurgia in data 22.02.2007 presso l’Università degli Sudi di Bari, abilitata all’esercizio della professione nell’anno/sessione 2007, legalmente iscritta all’ Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Bari, specializzata in Allergologia ed Immunologia Clinica presso l’Università degli Studi di Bari.” 3) DARE ATTO: - che la presente autorizzazione, ad avvenuta esecutività, verrà notificata, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al legale rappresentante con allegata la planimetria in originale quale parte integrante del provvedimento; - che la presente autorizzazione non è trasmissibile a un soggetto diverso da quello autorizzato, fatte salve le ipotesi previste dall’art. 10 della L. R. n. 8/2004 e s. m. i.; - che la presente autorizzazione decade nei casi previsti dagli artt. 10 e 15 co. 11 della L. R. n. 8/2004 e s. m. i. e sarà revocata con la conseguente chiusura della struttura nel caso sia accertato l’esercizio abusivo della professione sanitaria o siano state commesse gravi e/o reiterate inadempienze comportanti situazioni di pericolo per la salute dei cittadini; - che a seguito di accertamenti eseguiti dagli organi incaricati della vigilanza, l’Autorità competente dispone la chiusura di strutture o attività aperte o trasferite in altra sede senza autorizzazione; - che sono fatti salvi gli adempimenti in capo al Dipartimento di prevenzione ASL BA, ai sensi della L.R. n.8/2004, relativi: a) alla verifica che i locali, di cui alla planimetria pervenuta in allegato al parere favorevole ASL vengano utilizzati unicamente per l’esercizio delle attività autorizzate di Medicina Interna e di Ostetricia e Ginecologia ; b) alla verifica che i requisiti strutturali, impiantistici, tecnologici ed organizzativi e, in particolare le attrezzature e gli strumenti presenti nella struttura, siano quelli previsti unicamente per la predetta attività autorizzata; 4) DARE ATTO del che la presente determinazione è immediatamente esecutiva con la sottoscrizione Dirigente Responsabile del Servizio ex art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto, non comportando impegno di spesa, non è necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ex art. 151 co. 4 del D.Lgs. n. 267/2000; 5) DISPORRE che il presente atto venga trasmesso al Dipartimento di Prevenzione della ASL BA per quanto di competenza, ai sensi della L. R. n. 8/2004 s. m. i. e dell’art. 17 stessa legge regionale n. 8/04 al fine della registrazione dello stesso nel Sistema informativo sanitario regionale; 6) DISPORRE altresì che il presente atto venga inviato, ad avvenuta esecutività, alla Segreteria generale per la raccolta e per l’affissione all'Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi, ai fini della sua conoscibilità; Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, in applicazione in applicazione del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 potrà essere proposto ricorso, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale competente ovvero, in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla notifica. Si omette in stampa l’allegato contenente dati personali ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” . CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' Si certifica che la presente determinazione conforme al documento informatico con firma digitale, è stata adottata in data 17/07/2014 ed è divenuta esecutiva in data 17/07/2014. Il Dirigente Responsabile Angelo De Maria
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