Atto20140717180948 - Albo Pretorio

C O M UN E D I BARI
Determinazione
2014/09485
2014/200/00978
Ripartizione Solidarietà Sociale
Data Adozione:
Altri Settori:
17/07/2014
Estensore:
Estensore Solid Sociale
Responsabile
Proponente:
Sottoscrizione
Apposto
Dirigente:
Visto Ufficio Mandati:
Visto Ragioniere
Capo:
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE
ALL’ESERCIZIO
DELL’ATTIVITÀ
SANITARIA
SPECIALISTICA AMBULATORIALE PER LA DISCIPLINE DI MEDICINA
INTERNA ED OSTETRICIA E GINECOLOGIA AI SENSI DELLA LEGGE
REGIONALE N. 8/04 E S.M.I., NONCHE’ PRESA D'ATTO DEL PARERE
FAVOREVOLE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ASL BA PROT. N.
76286 DEL 24/03/2014 ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SANITARIA DI
MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE, IN RELAZIONE ALLA STRUTTURA
SITA IN BARI (BA), STRADA MARTINEZ N.24, IN POSSESSO DEI
REQUISITI MINIMI DI CUI AL D.P.R. 14/01/1997 SEZ. "PRESIDI
AMBULATORIALI DI RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE",
GESTITA DALLA SOCIETA' "MEDEOR S.R.L."
Responsabili procedimento
Anna Orlando
Data Visto
17/07/2014
Dirigenti
Angelo De Maria
Data Firma Digitale
APPOSTA IL 17/07/2014
IL DIRIGENTE
PREMESSO
- che con provvedimento sindacale n. 217450 del 27/09/2012 è stato conferito al Dirigente
amministrativo dott. Angelo De Maria l’incarico di direzione della Ripartizione Solidarietà
Sociale;
- che l’art.4 comma 1 della L.R. 28/05/2004 n.8 e s.m.i. avente ad oggetto “Disciplina in materia di
autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio, all’accreditamento istituzionale ed accordi
contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”, ha disposto che sono
esercitate dai Comuni le funzioni concernenti il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio di cui
all’art.8, comma 4;
- che l’art. 8 comma 4 della L.R. n.8/2004 e s.m.i. ha disposto che al Comune compete il rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie di cui all’art. 5, comma 1, lett. B) num.
1.2;
- che con Deliberazione della Giunta Comunale del 13 Maggio 2010 n. 338 è stata attribuita alla
Ripartizione Solidarietà Sociale Comune di Bari - Posizione Organizzativa Autorizzazioni,
Verifiche e Controlli e Associazionismo, la competenza in materia di autorizzazioni all’esercizio
di attività sanitarie e socio sanitarie, ai sensi della L. R. Puglia n. 8/2004 e s. m. i. e del Reg. Reg. n.
3/2005 e s. m. i.;
- che con nota pervenuta alla Ripartizione Solidarietà Sociale il 07/06/2013 (prot. arrivo n. 136810),
la sig.ra Todisco Candida, i cui dati identificativi sono riportati nell’allegato privacy che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ha presentato, in qualità di
amministratore unico della società “ Medeor s.r.l.”, con sede in Bari (BA), Strada Martinez n.24,
Codice fiscale - Partita IVA 06891450725, domanda di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio
dell’attività sanitaria per la disciplina di Medicina Fisica e Riabilitativa in relazione alla
medesima struttura sanitaria, ai sensi dell’art. 5 lettera b) punto 1.2 L. R. n. 8/2004 e s.m.i.; alla
domanda è stata allegata parte della documentazione di rito, richiesta dal Comune e, tra l’altro,
autocertificazione attestazione la destinazione d’uso di “Studi Professionali” dell’unità
immobiliare sita in Bari alla Strada Martinez n.24 identificata catastalmente al Fg. 59 P.lla 598
sub.9 cat. A/10, riportante il timbro di arrivo presso il Comune di Bari - Uff. Agibilità del
09/04/2013;
PREMESSO altresì’:
- Che con successive note prot.n.144547 de 18/06/2013 e n.197086 del 03/09/2013 la sig.ra Todisco
Candida, amministratore unico della società “Medeor s.r.l.”, ha integrato l’istanza di
autorizzazione precisando che la stessa si debba intendere presentata rispettivamente anche per
l’attività sanitaria di “Ostetricia e Ginecologia” e di “Medicina Interna”;
- che con nota prot.n.218471 del 01/10/2013 della Ripartizione Solidarietà Sociale-POS
Autorizzazioni, Verifiche e Controlli e Associazionismo è stato chiesto alla sig.ra Todisco
Candida, in qualità di amministratore unico della società “Medeor s.r.l.”, di fornire chiarimenti in
merito all’effettiva ubicazione della sede legale della predetta società, risultando la stessa in Bari
al C.so Alcide De Gasperi n.292, giusta atto costitutivo Rep. Numero 36235 raccolta n. 13147 del
06/04/2009, Notaio Dott.Federico Lojodice iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Bari, Reg.
a Bari il 08/04/2009 al n. 7125;
- che con la suddetta nota è stato evidenziato, altresì, al Dipartimento di Prevenzione ASL BA di
essere in attesa di conoscere dalla Regione Puglia le determinazioni e/o i chiarimenti, richiesti con
nota prot.n.135694 del 06/06/2013, circa i riferimenti normativi e regolamentari utili a consentire
il rilascio, ai sensi dell’art.8 L.R.8/2004, dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività sanitaria di
Medicina Fisica e Riabilitazione;
- che con nota prot.n.266962 del 27/11/2013 la sig.ra Todisco Candida ha dichiarato che la sede
legale ed operativa della società “Medeor s.r.l.”è ubicata in Bari alla Strada Martinez n.24;
CONSIDERATO:
- che il Comune già con nota prot. n. 135694 del 06/06/2013 relativa ad altra struttura e ad altra
domanda presentata per la medesima attività sanitaria di Medicina Fisica e Riabilitazione, per la
quale comunque la ASL BA aveva espresso parere conclusivo favorevole, ha chiesto alla Regione
Puglia - Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria, di conoscere i riferimenti
normativi e regolamentari ai sensi della normativa vigente in materia, al fine di consentire al
Comune di rilasciare l’autorizzazione all’esercizio richiesta “[..] poiché il Reg. Reg. n. 3 del
05/02/2010 recante “Modifiche ed integrazioni al Regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 ‘Requisiti
strutturali per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie.”, dispone: “Art. 1 E’ abrogata
l’intera sezione “A - Requisiti generali” e l’intera sezione “B.01 - Strutture che erogano prestazioni di
assistenza specialistica” del Regolamento Regionale 13 gennaio 2005 n. 3. Art. 2 E’ approvata la Sezione
“A - Requisiti generali” e la sezione “B.01 - Strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica”
[..omissis]”. Art. 3 Con successivo provvedimento saranno definiti i Requisiti delle strutture di
Riabilitazione, all’interno dei quali saranno ricompresi i Requisiti relativi alle attività di
“Medicina Fisica e Riabilitazione” abrogati con l’art. 1 del presente Regolamento.”. [..] la
successiva proposta di Deliberazione della Giunta Regionale n. 920 del 25/03/2010 è rimasta tale [..].”;
inoltre è stato osservato con la sopra citata nota che la L. R. n. 8/2004 e s. m. i. all’art. 8 dispone
che al Comune compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e
socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 1, lett. b), numero 1.2 e, tra le altre, per le strutture che
erogano prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di FKT, i cui requisiti, comunque,
non sono indicati nel regolamento regionale di riferimento;
- che il Comune con prot. n. 145854 del 19/06/2013 facendo seguito alla citata nota n. 135694 e al
parere favorevole espresso prot. n. 200809/UOR-9 del 06/12/2012 per l’attività di Medicina Fisica e
Riabilitazione per altra struttura, ha ribadito la richiesta al Dipartimento di Prevenzione S.I.S.P.
ASL BA circa l’indicazione dei riferimenti normativi e della sussistenza dei requisiti minimi alla
base del predetto parere, a garanzia dei soggetti richiedenti e dell’Amministrazione comunale in
ordine al rilascio, ai sensi di legge, dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria di
assistenza specialistica ambulatoriale di Medicina Fisica e Riabilitazione nei termini previsti; il
Direttore S.I.S.P. ex AUSL BA/4, con nota n. 127483/9 del 18/07/2013 ha pertanto dichiarato che
“[..] Premesso che non si può negare l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di che trattasi per un mero
errore che non ha compreso tale attività nel R.R. n. 3/2010, la normativa seguita è il R. R. n. 3/05, per cui
si ribadisce la sussistenza dei requisiti minimi richiesti per Legge e il proprio parere favorevole.”; il
Comune con successiva nota prot. n. 195422 del 30/08/2013 ha sollecitato la Regione Puglia a
fornire le proprie determinazioni anche alla luce delle ulteriori domande di rilascio di
autorizzazione all’esercizio per l’attività di Medicina Fisica e Riabilitazione pervenute;
- che la Regione Puglia - Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria - con nota prot. n.
AOO_081/361/APS1 del 31/01/2014 avente a oggetto “Attività sanitaria specialistica ambulatoriale di
“Medicina Fisica e Riabilitazione”. - L. R. n. 8/2004 e s.m.i. - art. 5, comma 1, lett. b), numero 1.2.
Riscontro.”, ha dichiarato che “[..] Come già rilevato da codesta Ripartizione, il R.R. n. 3/2010 dispone:
[.. omissis] - all’art. 3, il rimando a successivo provvedimento per la definizione dei “Requisiti delle
strutture di Riabilitazione, all’interno dei quali saranno ricompresi i Requisiti relativi alle attività di
“Medicina Fisica e Riabilitazione” abrogati con l’art. 1 del presente regolamento”. Posto quanto sopra,
nelle more dell’adozione del provvedimento di cui al suddetto art. 3, i requisiti di autorizzazione relativi
all’attività sanitaria specialistica ambulatoriale di “Medicina Fisica e Riabilitazione” risultano quelli di cui
al D.P.R. 14 gennaio 1997 “Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province
autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per
l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private”, sez. “Presidi ambulatoriali di
recupero e rieducazione funzionale.”;
- che il Comune con nota prot. n. 46580 del 19/02/2014 ha riscontrato la nota della Regione Puglia
relativa ai chiarimenti richiesti in merito all’attività sanitaria in questione, dichiarando che:
“[..]
Ciò posto, ai sensi della L. R. n. 8/2004 e s. m. i., articolo 8, comma 3, che dispone “Alla Regione compete
il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma
1 lettera b) numero 1.1”, è attribuita alla Regione la competenza al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio,
tra l’altro, per i “presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche,
sensoriali;”.
Orbene, i “Presidi ambulatoriali di recupero e rieducazione funzionale” di cui alla nota del 31/01/2014 di
codesto Servizio della Regione Puglia, con cui sono state riscontrate le note di questo Comune, sono
classificati nella Sez. B.02 del Regolamento Regionale n. 3/2005 - PRESIDI AMBULATORIALI DI
RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE - che riporta, tra l’altro:
- “Le attività di Recupero e Riabilitazione funzionale sono finalizzate a consentire il massimo recupero
possibile delle funzioni lese in seguito ad eventi patogeni o lesionali, prevenendo le menomazioni
secondarie e curando la disabilità, per contenere o evitare l’handicap e consentire alla persona
disabile la migliore qualità di vita e l’inserimento psico-sociale attraverso un processo che rispetta
tutti i passaggi/interventi necessari per un compiuto intervento sanitario e per il successivo
passaggio alla fase sociale della riabilitazione.
Le prestazioni ambulatoriali erogate dai centri e presidi di recupero e riabilitazione
funzionale si differenziano dalle attività ambulatoriali specialistiche di medicina fisica e
riabilitazione erogate negli ambulatori specialistici per la presa in carico del paziente e la
definizione ed esecuzione del progetto riabilitativo. [.. omissis].”.
I suddetti presidi rientrano, quindi, nella previsione legislativa della L. R. n. 8/2004, tra le attività
sanitarie la cui competenza al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio è radicata nella Regione e
racchiudono i requisiti dei “PRESIDI AMBULATORIALI DI RECUPERO E RIEDUCAZIONE
FUNZIONALE”, dei CENTRI AMBULATORIALI DI RIABILITAZIONE e dei “PRESIDI DI
RIABILITAZIONE DEI SOGGETTI PORTATORI DI DISABILITA’ FISICHE, PSICHICHE E
SENSORIALI” di cui al D.P.R. 14 gennaio 1997.
Nondimeno, la L. R. n. 8/2004, come modificata dalla L. R. n. 4/2010, all’art. 8, comma 4, prevede che al
Comune compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui
all’art. 5, comma 1, lett. b), numero 1.2 e, tra le altre, per le strutture che erogano prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale di FKT e, l’attività di “Medicina Fisica e Riabilitazione” non è attualmente
normata.
Alla luce di quanto sopra rappresentato, [..] questo Comune provvederà a trasmettere [..] al Servizio
Accreditamento e Programmazione Sanitaria della Regione Puglia, per i successivi provvedimenti in
relazione alle attività sanitarie di competenza, ai sensi della L. R. n. 8/2004 e s. m. i. e del Reg. Reg. n.
3/2005 e s. m. i., ogni documentazione agli atti del fascicolo di [..] nonché ogni documentazione relativa a
domande corredate (ovvero non corredate) dal parere favorevole ASL BA, relative all’attività di “Medicina
Fisica e Riabilitazione”.
Quanto sopra [..] nelle more della adozione del provvedimento di cui al Reg. Reg. n. 3 del 05/02/2010, art.
3, [..] che riporta “Con successivo provvedimento saranno definiti i Requisiti delle strutture di
Riabilitazione, all’interno dei quali saranno ricompresi i Requisiti relativi alle attività di “Medicina Fisica e
Riabilitazione” abrogati con l’art. 1 del presente Regolamento.”, [..].”;
- che, pertanto, il Dirigente del Servizio APS della Regione Puglia con successiva nota prot. n.
AOO_081/1583/APS1 del 23/04/2014 ha dichiarato in merito alla problematica in questione, che
“[..] posto che alla Regione compete, esclusivamente, il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle
strutture sanitarie e socio-sanitarie soggette alla preventiva autorizzazione alla realizzazione, tra le quali i
presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali che
erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale, è nelle competenze del Comune, ai sensi
dell’art. 8, comma 4 della L. R. n. 8/04 s.m.i., il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle
strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ancorchè
”;
non soggette all’autorizzazione alla realizzazione.
CONSIDERATO inoltre:
- che con nota prot. n. 51155/UOR 9 del 20/03/2014, protocollata agli atti della Ripartizione
Solidarietà Sociale il 24/03/2014 n. 76296, avente ad oggetto: “Domanda di autorizzazione all’esercizio
dell’attività sanitaria per un Poliambulatorio medico specialistico per le discipline di Medicina Fisica e
Riabilitazione, Medicina Interna, Ostetricia e Ginecologia, sito in Bari, alla Strada Martinez n.24, piano
seminterrato. Titolare dell’attività Società Medeor s.r.l”
dichiarato che: “In
, il Dipartimento di Prevenzione ASL BA ha
riferimento all’oggetto, esaminata la documentazione prodotta ed effettuate le verifiche
di sopralluogo, si esprime
parere favorevole
all’apertura e all’esercizio di un Poliambulatorio medico
Specialistico per le discipline di Medicina Fisica e Riabilitazione, Medicina Interna, Ostetricia e Ginecologia,
ubicato in Bari alla Strada Martinez n.24, piano seminterrato, così come rappresentato nell’elaborato grafico
allegato
che
farà
parte
integrante
dell’atto
autorizzativo.
La
struttura
possiede
i
requisiti
strutturali,
tecnologici e organizzativi minimi previsti dal R.R.n.3/2010 punto B.01.19 (Medicina Interna), punto
B.01.12 (Ostetricia e Ginecologia); per la disciplina di Medicina fisica e riabilitativa sono stati valutati i
requisiti previsti dal D.P.R. 14.01.1997 Sez.”Presidi ambulatoriali di recupero e rieducazione funzionale”,
normativa
indicata
di
riferimento
giusta
nota
prot.AOO-081/361/APS1
del
31.01.2014-Servizio
Accreditamento e Programmazione Sanitaria-Regione Puglia, nelle more di regolamentazione Regionale.
L’attività sarà gestita dalla Società “MEDEOR s.r.l.”di cui è Amministratore Unico la sig.raTodisco
Candida, nata a
[…omissis]
Responsabile Sanitario è la Dott.ssa Priore Maria Giovanna, nata a […omissis], laureata in Medicina e
Chirurgia in data 22.02.2007 presso l’Università degli Studi di Bari, abilitata all’esercizio della professione
nell’anno/sessione
2007,
legalmente
iscritta
all’
Albo
dei
Medici
Chirurghi
della
Provincia
di
Bari,
.”
In allegato al parere favorevole il Dipartimento di Prevenzione ha trasmesso, ai sensi della L. R. n.
8/04, parte degli atti degli accertamenti, in copia e, tra l’altro, documentazione relativa alla agibilità
e destinazione d’uso dell’immobile sede dell’attività(identica alla certificazione allegata alla
domanda di cui in premessa), attestazione di non sussistenza di obbligo del C.P.I. con copia del
documento d’identità del tecnico, atto costitutivo di società, certificato dell’iscrizione nell’Albo dei
Medici Chirurghi della Provincia di Bari del Responsabile Sanitario e titoli professionali nonché
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, circa la non
incompatibilità a svolgere la funzione di responsabile sanitario; infine dichiarazione circa la sede
legale della società e n. 2 planimetrie in originale della struttura;
specializzata in Allergologia ed Immunologia Clinica presso l’Università degli Studi di Bari
RITENUTO
- sulla base del parere favorevole espresso dal Dipartimento di Prevenzione S.I.S.P. ASL BA di cui
alla nota n. 51155/UOR-9 del 20/03/2014, prot. di arrivo n.76296 del 24/03/2014, e della
documentazione agli atti, di adottare, in relazione alla struttura sita in Bari (BA) alla Strada
Martinez n.24 denominata “Medeor s.r.l. “, il provvedimento di autorizzazione all’esercizio, ai
sensi dell’art. 5, comma 1, lettera b) numero 1.2 della legge regionale n. 8 del 28 maggio 2004 e s. m.
i., delle attività sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale di Medicina Interna e di
Ostetricia e Ginecologia;
- sulla base dello stesso parere favorevole espresso dalla ASL BA - Dipartimento di Prevenzione
S.I.S.P. di cui alla nota prot. n. 51155/UOR-9 del 20/03/2014, di quanto dichiarato dalla Regione
Puglia Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria giuste note Prot. n.
AOO_081/361/APS1 del 31/01/2014 e Prot. n. AOO_081/1583/APS1 del 23/04/2014, della
documentazione agli atti, nelle more della adozione da parte della Regione Puglia del
provvedimento di cui al Reg. Reg. n. 3 del 05/02/2010, art. 3, che riporta “Con successivo
provvedimento saranno definiti i Requisiti delle strutture di Riabilitazione, all’interno dei quali saranno
ricompresi i Requisiti relativi alle attività di “Medicina Fisica e Riabilitazione” abrogati con l’art. 1 del
”, di procedere alla presa d’atto del suddetto parere favorevole del
Dipartimento di Prevenzione ASL BA “[..]all’apertura e all’esercizio di un Poliambulatorio medico
presente
Regolamento.
Specialistico per le discipline di Medicina Fisica e Riabilitazione [.. omissis] , ubicato in Bari alla Strada
Martinez n.24, piano seminterrato, così come rappresentato nell’elaborato grafico allegato che farà parte
integrante dell’atto autorizzativo. La struttura possiede i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi
minimi previsti dal R.R.n.3/2010 [.. omissis]; per la disciplina di Medicina fisica e riabilitativa sono stati
valutati i requisiti previsti dal D.P.R. 14.01.1997 Sez.”Presidi ambulatoriali di recupero e rieducazione
funzionale”,
Servizio
normativa
Accreditamento
indicata
e
di
riferimento
Programmazione
giusta
nota
prot.AOO-081/361/APS1
Sanitaria-Regione
Puglia,
nelle
more
di
del
31.01.2014-
regolamentazione
; la struttura in questione di cui è responsabile sanitario la Dott.ssa Priore Maria
Giovanna, sarà gestita dalla società “Medeor s.r.l..”, con sede in Bari (BA), Strada Martinez n.24, di
cui è amministratore unico la sig.ra Todisco Candida, codice fiscale e numero di iscrizione del
Registro delle Imprese di Bari 06891450725; è fatto salvo ogni adempimento previsto in capo al
Dipartimento di Prevenzione ASL BA in sede di istruttoria anche in relazione alla presenza nella
struttura e all’utilizzo delle apparecchiature per l’attività sanitaria di che trattasi;
Regionale.
VISTI
- la nota prot. N. 51155/UOR 9 del 20/03/2014 Dipartimento di Prevenzione S.I.S.P. ASL BA, con
cui è stato trasmesso il parere favorevole, ai sensi della L. R. n. 8/2004 e s. m. i., con l’allegata
documentazione;
- la documentazione agli atti della Ripartizione Solidarietà Sociale;
- le note della Regione Puglia Servizio APS Prot. n. AOO_081/361/APS1 del 31/01/2014 e Prot. n.
AOO_081/1583/APS1 del 23/04/2014
VISTI
-
l’art. 193 del T.U. LL. SS. - R.D. del 27.07.1934 n. 1265, così come modificato dall’art. 23 del D.P.R.
n. 854 del 10.06.1955;
-
la Legge n. 833 del 23/12/1978;
la Legge Regionale n. 36/84 e la Delibera di Giunta Regionale n. 229 del 16.02.1996;
il D. Lgs. 502/1992 e successive modificazioni;
il D.P.R. 14/01/1997;
il D. Lgs. del 18/08/2000 n. 267;
-
la Legge Regionale n. 8 del 28 Maggio 2004 e s. m. i.;
il Regolamento Regionale n. 3 del 13/01/2005 e s. m. i.;
la Deliberazione G. C. della Città di Bari n. 338 del 13 maggio 2010;
la nota della Regione Puglia prot. n. AOO_081/258/APS1 del 31/01/2012;
-
la nota del Segretario Generale prot. n. 172850/II/9 del 24/07/2012;
la L.R.14/2013;
DATO ATTO
-
che le attività per le quali compete al Comune il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio sono
quelle espressamente indicate e codificate nell’art. 5, comma1, lettera b), punto 1.2 della L. R. n.
8/2004 e s. m. i.;
-
che la Regione Puglia con deliberazione della Giunta regionale 12 giugno 2012, n. 1227, ha
costituito un Gruppo di lavoro finalizzato alla individuazione delle prestazioni di specialistica
ambulatoriale
chirurgica
e odontoiatrica,
attesa
la
necessità
di
disciplinare le
competenze
rispettivamente di Regione e Comune in materia di autorizzazione all’esercizio delle strutture di
specialistica ambulatoriale chirurgica e odontoiatrica, giusta nota prot. n. AOO/081/2754/APS1
del 10/08/2012 Regione Puglia, protocollata agli atti della Rip. Solid. Soc. il 17/08/2012 n. 188204;
DATO ATTO, ALTRESI’
- che con nota prot. n. 64287/9 del 17/04/2012 della ASL BA - Dipartimento di Prevenzione S.I.S.P. è
stata trasmessa alla Rip. Solid Soc. la nota della Regione Puglia n. AOO_081/258/APS1 del
Direttive in materia di limite di età dei Responsabili
sanitari di strutture sanitarie private.
il sopra citato comma 1 dell’art. 15nonies del D.lgs. 502/1992 s.m.i., come modificato …..
stabilisce che “il limite massimo di età
per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi
compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di
età, ovvero, su istanza dell’interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso
il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio
non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti”. Completa il quadro il comma 3 dell’art. 22
della citata Legge n. 183/2010, ove si prevede che le nuove disposizioni si applicano “anche ai dirigenti
medici e del ruolo del Servizio sanitario nazionale in servizio alla data del 31 gennaio 2010
31/01/2012 avente ad oggetto: “(….. omissis)
”, che riporta “(….. omissis)
(omissis)
”;
- che con nota prot. n. AOO_081/2332/APS1 del 5/7/2012 la Regione Puglia ha trasmesso alla Rip.ne
Solid. Soc. la propria nota n. AOO_081/258/APS1 del 31/01/2012 sopra riportata;
ATTESO
-
che ai fini della esecutività, non è necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, non comportando il presente provvedimento alcun impegno di spesa e che
pertanto lo stesso diverrà immediatamente esecutivo con la sottoscrizione del
Responsabile del
Servizio ex art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
-
che alla presente determinazione sarà data adeguata pubblicità mediante l’affissione all’Albo
Pretorio del Comune di Bari per dieci giorni consecutivi e sarà inviata alla Segreteria Generale
per gli adempimenti di competenza,
DETERMINA
Per quanto in narrativa riportato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
1) AUTORIZZARE,
ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera b) numero 1.2 della legge regionale n. 8
del 28 maggio 2004 e s. m. i., l’esercizio delle attività di assistenza specialistica ambulatoriale
medica di Medicina Interna e di Ostetricia e Ginecologia , da svolgersi presso la struttura
denominata “Medeor s.r.l.” sita in Bari alla Strada Martinez n.24, così come rappresentato
nell’elaborato grafico, pervenuto unitamente al parere ASL BA del 20/03/2014 prot. 51155/UOR-9,
in duplice copia in originale, che costituisce parte integrante del presente atto autorizzativo ed è
depositato agli atti della Ripartizione Solidarietà Sociale;
Amministratore Unico
della società denominata “Medeor s.r.l.”, con sede in Bari, Strada
Martinez n.24, che gestisce la struttura, è la Sig.ra Todisco Candida, i cui dati identificativi sono
riportati
nell’allegato
privacy
che
costituisce
parte
integrante
e
sostanziale
del
presente
provvedimento.
Responsabile Sanitario
della struttura denominata ”Medeor s.r.l.” sita in Bari,
n.24, per le attività autorizzate di Medicina Interna e di
Strada Martinez
Ostetricia e Ginecologia, è la Dott.ssa
Priore Maria Giovanna , i cui dati identificativi sono riportati nell’allegato privacy che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, laureata in Medicina e Chirurgia in
data 22.02.2007 presso l’Università degli Studi di Bari, abilitata all’esercizio della professione
nell’anno/sessione 2007, legalmente iscritta
all’ Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di
Bari, specializzata in Allergologia ed Immunologia Clinica presso l’Università di Bari.
La Sig.ra Todisco Candida, già generalizzata, in qualità di legale rappresentante della struttura, è
tenuto a osservare quanto disposto dagli artt. 12 e 18 comma 1 della L. R. n. 8/2004 e s. m. i.
La Dott.ssa Priore Maria Giovanna, altresì, in qualità di Responsabile Sanitario della struttura, il
cui limite di età massimo per lo svolgimento di tale funzione è quello previsto dal comma 1
dell’art. 15 nonies del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni ex art. 13 co. 7-bis L. R. 8/2004 s.
m. i., è tenuto a osservare quanto disposto dall’art. 14 stessa L. R. Puglia n. 8/2004;
2) PRENDERE ATTO:
- in relazione alla medesima struttura sanitaria, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b) numero 1.2
della L. R. n. 8/2004 e s. m. i., sulla base di quanto dichiarato dalla Regione Puglia - Servizio
Accreditamento
e
Programmazione
Sanitaria
-
giuste
note
Prot.
n.
AOO_081/361/APS1
del
31/01/2014 e Prot. n. AOO_081/1583/APS1 del 23/04/2014, della documentazione agli atti del
fascicolo, nelle more della adozione del provvedimento di cui al Reg. Reg. n. 3 del 05/02/2010, art.
“Con successivo provvedimento saranno definiti i Requisiti delle strutture di Riabilitazione,
all’interno dei quali saranno ricompresi i Requisiti relativi alle attività di “Medicina Fisica e Riabilitazione”
abrogati con l’art. 1 del presente Regolamento.
3, che riporta
”,
del
parere
favorevole
del
Dipartimento
di
Prevenzione ASL BA di cui alla nota prot. n. 51155/UOR-9 del 20/03/2014, prot. arrivo n.76296 del
all’apertura e all’esercizio di un un Poliambulatorio medico specialistico per le discipline di
Medicina Fisica e Riabilitazione,
, sito in Bari, alla Strada Martinez n.24, piano seminterrato,
così come rappresentato nell’elaborato grafico allegato che farà parte integrante dell’atto autorizzativo. La
struttura possiede i requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi di cui al DPR 14.01.1997 Sez.
“Presidi ambulatoriali di recupero e rieducazione funzionale”, normativa indicata di riferimento giusta nota
prot. n. AOO-081/361/APS1 del 31.01.2014 - Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria Regione Puglia, nelle more di regolamentazione Regionale.
L’attività sarà gestita dalla Società “MEDEOR s.r.l.”di cui è Amministratore Unico la sig.raTodisco
Candida, nata a
24/03/2014 ,“[..]
(….. omissis)
[…omissis]
Responsabile Sanitario è la Dott.ssa Priore Maria Giovanna, nata a […omissis], laureata in Medicina e
Chirurgia in data 22.02.2007 presso l’Università degli Sudi di Bari, abilitata all’esercizio della professione
nell’anno/sessione 2007, legalmente iscritta
all’ Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Bari,
specializzata in Allergologia ed Immunologia Clinica presso l’Università degli Studi di Bari.”
3) DARE ATTO:
- che la presente autorizzazione, ad avvenuta esecutività, verrà notificata, secondo le modalità
previste dalla normativa vigente, al legale rappresentante con allegata la planimetria in
originale quale parte integrante del provvedimento;
-
che la presente autorizzazione non è trasmissibile a un soggetto diverso da quello autorizzato,
fatte salve le ipotesi previste dall’art. 10 della L. R. n. 8/2004 e s. m. i.;
- che la presente autorizzazione decade nei casi previsti dagli artt. 10 e 15 co. 11 della L. R. n.
8/2004 e s. m. i. e sarà revocata con la conseguente chiusura della struttura nel caso sia
accertato l’esercizio abusivo della professione sanitaria o siano state commesse gravi e/o
reiterate inadempienze comportanti situazioni di pericolo per la salute dei cittadini;
- che a seguito di accertamenti eseguiti dagli organi incaricati della vigilanza, l’Autorità
competente dispone la chiusura di strutture o attività aperte o trasferite in altra sede senza
autorizzazione;
- che sono fatti salvi gli adempimenti in capo al Dipartimento di prevenzione ASL BA, ai sensi
della L.R. n.8/2004, relativi: a) alla verifica che i locali, di cui alla planimetria pervenuta in
allegato al parere favorevole ASL vengano utilizzati unicamente per l’esercizio delle attività
autorizzate di Medicina Interna e di Ostetricia e Ginecologia ; b) alla verifica che i requisiti
strutturali, impiantistici, tecnologici ed organizzativi e, in particolare le attrezzature e gli
strumenti presenti nella struttura, siano quelli previsti unicamente per la predetta attività
autorizzata;
4) DARE ATTO
del
che la presente determinazione è immediatamente esecutiva con la sottoscrizione
Dirigente Responsabile del Servizio ex
art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto, non
comportando impegno di spesa, non è necessario acquisire il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ex art.
151 co. 4 del D.Lgs. n. 267/2000;
5)
DISPORRE
che il presente atto venga trasmesso al Dipartimento di Prevenzione della ASL BA
per quanto di competenza, ai sensi della L. R. n. 8/2004 s. m. i. e dell’art. 17 stessa legge
regionale n. 8/04 al fine della registrazione dello stesso nel Sistema informativo sanitario
regionale;
6)
DISPORRE
altresì che il presente atto venga inviato, ad avvenuta esecutività, alla Segreteria
generale per la raccolta e per l’affissione all'Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi, ai fini della
sua conoscibilità;
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, avverso il presente provvedimento,
in applicazione in applicazione del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 potrà essere proposto ricorso, entro 60
giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale competente ovvero, in applicazione
del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello
Stato, entro 120 giorni dalla notifica.
Si omette in stampa l’allegato contenente dati personali ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
.
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente determinazione conforme al documento informatico con firma digitale, è
stata adottata in data 17/07/2014 ed è divenuta esecutiva in data 17/07/2014.
Il Dirigente Responsabile
Angelo De Maria