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Oggetto: Circolare Tecnica 04/2014
SOMMARIO
SEZIONE PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE
INPS: INCREMENTO DEL 10% DEL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE PER I
CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ (ART. 1, D.L. N. 726/1984 CONV. CON MOD. DALLA L. N.
863/1984) PER L’ANNO 2014 (INPS MESSAGGIO N. 3234 DEL 11/03/2014)
INPS: BENEFICI PER IL REIMPIEGO DI LAVORATORI LICENZIATI. DECRETI DIRETTORIALI
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI N. 264 DEL 19 APRILE 2013 E N.
390 DEL 3 GIUGNO 2013 (INPS CIRCOLARE 32 DEL 13/03/2013)
INPS: D.LGS. 276/2003 ART. 36 C. 7 - VERSAMENTI VOLONTARI INTEGRATIVI DELLA
CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA DOVUTA IN COSTANZA DI CONTRATTO DI LAVORO
INTERMITTENTE (INPS CIRCOLARE N. 33 DEL 20/03/2014)
INPS: PRESTAZIONI ECONOMICHE DI MALATTIA, DI MATERNITÀ E DI TUBERCOLOSI.
SALARI MEDI E CONVENZIONALI E ALTRE RETRIBUZIONI O IMPORTI. ANNO 2014 (INPS
CIRCOLARE N. 44 DEL 26/03/2014). ART. 42, COMMA 5, D. LGS. N. 151/2001 INDENNITÀ ECONOMICA E ACCREDITO FIGURATIVO PER I PERIODI DI CONGEDO
RICONOSCIUTI IN FAVORE DEI FAMILIARI DI DISABILI IN SITUAZIONE DI GRAVITA’.
IMPORTI MASSIMI PER L’ANNO 2014
LIMITI MINIMI DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE GIORNALIERA PER IL CALCOLO DEI PREMI
ASSICURATIVI.DETERMINAZIONE PER L’ANNO 2014. (CIRCOLARE INAIL N. 21 DEL
27/03/2014)
SEZIONE CONTRATTI COLLETTIVI
CCNL ENERGIA E PETROLIO (ACC. 22/01/2013)
CCNL METALMECCANICA - PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA – CONFAPI (RINN. 29/07/2013)
CCNL CARTA - AZIENDE INDUSTRIALI (CCNL 13/09/2012)
CCNL IGIENE AMBIENTALE - AZIENDE MUNICIPALIZZATE (CCNL 17/06/2011)
CCNL LAPIDEI - AZIENDE INDUSTRIALI (CCNL 03/05/2013)
CCNL LEGNO E ARREDAMENTO - AZIENDE INDUSTRIALI (RINN. 11/09/2013)
CCNL PENNE SPAZZOLE E PENNELLI - AZIENDE INDUSTRIALI (RINN. 27/11/2013)
CCNL SERVIZI ASSISTENZIALI – UNEBA (CCNL 08/05/2013)
FESTIVITÀ
Pag. 02 - 17
Pag. 02 - 03
ISTAT
Pag. 27
Pag. 04 - 10
Pag. 10 - 15
Pag. 15 - 16
Pag. 17
Pag. 18 - 27
Pag. 18
Pag. 18 - 21
Pag. 21
Pag. 21 - 22
Pag. 22 - 24
Pag. 25
Pag. 25 - 26
Pag. 26
Pag. 27
Milano, 16 Aprile 2014
Di seguito sono sinteticamente elencate le novità a livello previdenziale, fiscale e contrattuale
relative al periodo in oggetto e per le quali abbiamo provveduto ai necessari aggiornamenti.
SEZIONE PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE
INPS: INCREMENTO DEL 10% DEL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE PER I
CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ (ART. 1, D.L. N. 726/1984 CONV. CON MOD. DALLA L. N.
863/1984) PER L’ANNO 2014 (INPS MESSAGGIO N. 3234 DEL 11/03/2014)
L’art. 1, comma 186, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)” dispone che “per l'anno
2014, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, è aumentato nella misura del 10 per
cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, nel limite massimo di 50
milioni di euro per lo stesso anno 2014”.
Entro il suddetto limite di spesa, pertanto, il trattamento di integrazione salariale per i predetti
contratti di solidarietà è pari al 70 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione
dell’orario
di
lavoro,
relativamente
ai
periodi
di
competenza
dell’anno
2014,
indipendentemente dalla data di stipula del contratto e da quella di emanazione del decreto di
concessione.
Istruzioni operative
Ai fini della compilazione del flusso UniEmens, si richiamano le indicazioni in merito già fornite
con circ. n. 15 del 29.1.2014, punto 3. Ad integrazione, si fa presente che, per l’esposizione
dell’importo dei ratei di competenze annuali o periodiche relative al trattamento straordinario
di integrazione salariale, derivante da contratto di solidarietà per l’anno 2014, i datori di lavoro
dovranno
valorizzare
nel
flusso
Uniemens,
nell’elemento
<DenunciaIndividuale>
<CausaleCongCIGS> il codice di nuova istituzione “F503” e, nell’Elemento <ImportoCongCIGS>,
l’importo posto a conguaglio.
Per i recuperi riferiti a CdS relativi a periodi di competenza fino a tutto il 2013, rimangono
valide le disposizioni già in uso (codici “G704, G705 e F502”).
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Inoltre, circa i trattamenti di integrazione salariale per i quali nel decreto di autorizzazione è
prevista la modalità del pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’INPS, la liquidazione della
prestazione dovrà essere effettuata con due distinti provvedimenti di pagamento relativi,
rispettivamente, alla misura ordinaria del trattamento (60%) e all’incremento del 10% (ovvero
del 20% per gli anni precedenti), onde consentire, tra l’altro, l’esatta imputazione contabile
delle somme erogate secondo la descrizione che segue. Nel pagamento dell’incremento, nel
campo “Tipo integrazione” delle mensilità si dovrà indicare il codice 7.
Istruzioni contabili
Al fine di rilevare l’onere derivante dalla maggiorazione del trattamento straordinario di
integrazione salariale, nella misura prevista per l’anno 2014, in applicazione dell’art. 1, comma
186, della legge n. 147/2013 (10% della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario),
con apposita copertura finanziaria a carico dello Stato (Fondo sociale per l’occupazione e la
formazione), si istituisce il nuovo conto nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e
di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAU (Gestione degli oneri per il
mantenimento del salario), movimentabile da procedura automatizzata:
GAU30190 – per i periodi di paga riferiti all’anno 2014 (codice “G706”).
Il nuovo conto dovrà essere utilizzato anche per l’imputazione dei ratei relativi alla
maggiorazione del 10%. (F503).
Per la contabilizzazione degli arretrati relativi alla maggiorazione del 20%, che riguardano
periodi di competenza fino a tutto il 2013, si conferma il conto in uso GAU30145 (istituito con
messaggio n. 8097 del 22 marzo 2010) nell’ambito della procedura automatizzata di ripartizione
delle denunce, al quale verrà opportunamente variata la denominazione.
Nei casi di pagamento diretto ai beneficiari, da effettuare mediante la procedura dei pagamenti
accentrati delle prestazioni temporanee, si procederà alla rilevazione contabile distinta
dell’importo dell’integrazione salariale nella misura del 60% della retribuzione persa e della
maggiorazione del 10% sul trattamento integrativo, con imputazione ai seguenti nuovi conti:
GAU30191 – Integrazione salariale straordinaria corrisposta direttamente ai lavoratori, per i
contratti di solidarietà di cui all’art. 1, del decreto legge n. 726/1984, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 863/1984, di competenza dell’anno in corso;
GAU30192 - Integrazione salariale straordinaria corrisposta direttamente ai lavoratori, per i
contratti di solidarietà di cui all’art. 1, del decreto legge n. 726/1984, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 863/1984, di competenza degli anni precedenti;
GAU30193 – Maggiorazione dell’integrazione salariale straordinaria corrisposta direttamente ai
lavoratori, per i contratti di solidarietà di cui all’art. 1, del decreto legge n. 726/1984,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 863/1984, per i periodi relativi all’anno 2014 – art.
1, comma 186, della legge n. 147/2013.
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INPS: BENEFICI PER IL REIMPIEGO DI LAVORATORI LICENZIATI. DECRETI DIRETTORIALI DEL
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI N. 264 DEL 19 APRILE 2013 E N. 390
DEL 3 GIUGNO 2013 (INPS CIRCOLARE 32 DEL 13/03/2013)
I datori di lavoro che nel 2013 hanno assunto lavoratori licenziati nei dodici mesi precedenti per
giustificato motivo oggettivo - connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di
lavoro - possono essere ammessi ad un beneficio mensile di € 190 per sei mesi - per rapporti a
tempo determinato - ovvero per dodici mesi – per rapporti a tempo indeterminato. A seguito di
specifica istanza, l’incentivo è autorizzato dall’Inps nei limiti delle risorse appositamente
stanziate dal decreto. Si illustrano alcune precisazioni inerenti la disciplina del beneficio e le
modalità operative concernenti l’invio delle istanze e la fruizione degli importi autorizzati.
L’incentivo è applicabile ad alcune forme di “apprendistato”.
Con il Decreto direttoriale n. 264 del 19 aprile 2013 (modificato dal Decreto n. 390 del 3 giugno
2013) il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha introdotto un beneficio, anche in
considerazione della mancata proroga delle disposizioni concernenti l’iscrizione nelle liste di
mobilità, di cui all’articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dei lavoratori oggetto di
licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e dei connessi benefici previsti dagli
articoli 8 e 25 della medesima legge, in caso di assunzione.
La disciplina del beneficio
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 183 del 6 agosto 2013 è stato pubblicato
l’avviso concernente l’adozione dei decreti direttoriali del Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali n. 264 del 19 aprile 2013 e n. 390 del 3 giugno 2013.
Con i citati decreti è stata prevista – nel limite complessivo di 20.000.000 di euro - la
concessione di un beneficio economico in favore dei datori di lavoro privati che nel 2013 hanno
assunto lavoratori, i quali, nei dodici mesi precedenti l’assunzione, siano stati licenziati da
imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo
connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.
Per quanto riguarda la disciplina dell’incentivo, si rinvia al testo allegato alla presente circolare.
Si forniscono al riguardo le seguenti precisazioni.
Ai fini dell’applicazione del beneficio, si precisa che al lavoratore licenziato per giustificato
motivo oggettivo è equiparato il lavoratore, il quale abbia accettato l’estinzione del rapporto, in
sede di conciliazione successiva al preavviso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo,
ai sensi dell’articolo 7, co. 7, della legge 15 luglio 1966, n. 604 (novellato dall’articolo 1, comma
40, della legge 92/2012 e successive modifiche e integrazioni; circa la suddetta equiparazione –
ai fini dell’applicazione degli istituti di tutela del lavoratore – si veda il messaggio 20830/2012).
I decreti si applicano a decorrere dal primo gennaio 2013.
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Il beneficio può essere riconosciuto anche in caso di proroga e trasformazione a tempo
indeterminato di un rapporto instaurato nel 2013 e già agevolabile ai sensi del decreto.
Il beneficio può altresì essere riconosciuto in caso di proroga e trasformazione a tempo
indeterminato - effettuata nel 2013 - di un rapporto instaurato prima del 2013 con lavoratori
iscritti nelle allora vigenti liste della cosiddetta “piccola mobilità”, secondo quanto prevedeva
l'articolo 4, comma 1, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modifiche ed integrazioni; l’ammissione al
beneficio presuppone che il lavoratore sia stato oggetto di licenziamento nei 12 mesi precedenti
l’originaria assunzione. In osservanza dell’art. 4, co. 12, lett. a), legge 92/2012, il beneficio non
è ammesso quando la trasformazione soddisfa un diritto di precedenza all’assunzione a tempo
indeterminato del lavoratore; si evidenzia che il diritto di precedenza non è applicabile alle
trasformazioni intervenute a decorrere dal 28 giugno 2013, ai sensi dell’articolo 10, co. 1, lett. c
ter), del d.l.vo. 368/2001, nel testo modificato, da ultimo, dall’articolo 7, co. 1 lett. d), del dl
76/2013 (cfr. circolare 131/2013, nota 1).
Dopo una prima assunzione a termine, il lavoratore non perde i requisiti per essere nuovamente
oggetto di un’altra assunzione agevolata, se – alla data della seconda o successiva assunzione –
non sono ancora decorsi 12 mesi dal licenziamento (es.: Tizio è licenziato il 01.05.2012; Alfa
assume Tizio a tempo determinato dal 01.02.2013 al 31.03.2013; se Beta – o lo stesso Alfa –
assume Tizio il 01.05.2013 per tre mesi, può spettare il beneficio per entrambi i rapporti; se
invece Beta – o lo stesso Alfa – assume Tizio il 01.06.2013, il beneficio può spettare solo per il
primo rapporto).
Con riferimento ai rapporti a tempo determinato, si precisa che il beneficio spetta anche per
rapporti di durata inferiore a sei mesi.
In caso di assunzione e trasformazione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione
spetta il beneficio per 12 mesi in favore dell’agenzia, eventualmente diminuito per evitare che il
singolo utilizzatore ne fruisca per un periodo complessivo superiore a dodici mesi, in
conseguenza di precedenti godimenti diretti o indiretti dell’incentivo.
In considerazione della circostanza che il beneficio – come indicato nel preambolo del decreto –
è finalizzato a promuovere la ricollocazione di lavoratori per i quali – in passato - era previsto un
altro incentivo, il beneficio non si applica qualora sia comunque applicabile un diverso incentivo,
previsto dalla normativa statale o regionale.
Ai sensi dell’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, il beneficio è subordinato alle
condizioni di regolarità contributiva, di rispetto degli obblighi di sicurezza sul lavoro, di rispetto
degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali,
laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
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I benefici sono subordinati anche all’applicazione dei principi stabiliti dall’articolo 4, commi 12,
13 e 15, della legge 92/2012.
Il decreto subordina i benefici al rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (CE) n.
1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione e degli articoli 87 e 88 del trattato
agli aiuti d’importanza minore («de minimis»).
I benefici sono altresì subordinati alla circostanza che il datore di lavoro non sia un’impresa in
difficoltà (cfr. art. 1, par. 1, lett. h), reg. (CE) 1998/2006; circa la nozione di impresa in
difficoltà cfr. art. 1, par. 7, reg. (CE) 800/2008).
Precisazioni circa la durata e misura del beneficio
In caso di rapporto a tempo determinato di durata inferiore a sei mesi il bonus spetta per una
misura e durata proporzionalmente ridotte.
In caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto precedentemente
agevolato ai sensi del decreto ministeriale, il bonus spetta per un periodo complessivo massimo
rispettivamente di sei e dodici mesi.
In caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato prima del
2013 con lavoratori iscritti nelle allora vigenti liste della cosiddetta “piccola mobilità”, il limite
massimo del bonus è calcolato a decorrere rispettivamente dalla data della proroga e della
trasformazione (es.: Alfa assume a tempo determinato per 6 mesi dal 01.08.2012 al 31.01.2013
Tizio, iscritto nelle liste della “piccola mobilità”; il 01.02.2013 il rapporto è trasformato a
tempo indeterminato: ad Alfa può spettare il bonus per 12 mesi a decorrere dal 01.02.2013).
Per rapporti di durata inferiore al mese di calendario l’importo di € 190 deve essere ridotto; si
applica il criterio per cui si moltiplica l’importo convenzionale di € 6,33 (un trentesimo di 190)
per il numero di giorni complessivi del rapporto di lavoro. Per ogni mese di calendario
interamente compreso nel rapporto di lavoro agevolato si riconosce l’importo di € 190; per gli
eventuali mesi di calendario non interamente compresi nel rapporto agevolato si riconosce un
importo pari a € 6,33 per ogni giorno compreso nel rapporto agevolato (es.: assunzione a tempo
determinato dal 15 febbraio al 14 aprile: [6,33x14] + 190 + [6,33x14]; assunzione dal 15 al 20
febbraio: 6,33 x 6).
Per i rapporti di lavoro a tempo determinato degli operai agricoli (OTD) l’importo del beneficio
mensile dovrà essere commisurato al numero di giornate effettivamente lavorate nel mese di
riferimento; pertanto, per definire la misura del beneficio per ogni singolo mese si dovrà
moltiplicare l’importo convenzionale di € 6,33 per il numero di giorni lavorati.
In caso di rapporto a tempo parziale il beneficio è proporzionalmente ridotto.
Nelle ipotesi di aumento della percentuale oraria di lavoro – compreso il caso di assunzione a
tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno - il bonus mensile rimane fissato in
proporzione alla percentuale dichiarata al momento dell’assunzione (il bonus mensile non può
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superare la misura originariamente autorizzata dall’Inps perché è intrinsecamente connesso alla
graduatoria dei datori di lavoro ammessi al beneficio, formata in relazione alla complessiva
risorsa disponibile); nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro – compreso il caso di
assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part time - il datore di lavoro è tenuto
a ridurre proporzionalmente il bonus (es.: Tizio è assunto dal 01.02.2013 al 30.04.2013 con
orario pieno; a decorrere dal 01.03.2013 il rapporto è trasformato in part time al 50%; spetta il
bonus di € 190 per febbraio, € 95 per marzo ed € 95 per aprile).
Precisazioni riguardanti l’apprendistato
Il beneficio previsto dal decreto non è applicabile ai rapporti di apprendistato, perché a questi si
applica un regime contributo agevolato previsto da altre disposizioni dell’ordinamento.
Per quanto concerne i rapporti di apprendistato instaurati nel 2013, ex art. 7, comma 4, d.l.vo
167/2011, con lavoratori precedentemente licenziati per giustificato motivo oggettivo e
comunque iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e
successive modifiche ed integrazioni, si precisa quanto segue.
A prescindere dalla circostanza se – a seguito mancata proroga delle disposizioni concernenti la
cosiddetta piccola mobilità – tali rapporti possano essere qualificati come apprendistato, –
d’intesa con il Ministero del lavoro e a parziale scioglimento della riserva formulata con la
circolare 150/2013 - si chiarisce che non è possibile riconoscere il regime contributivo agevolato
di cui alla legge 223/1991, richiamato dall’articolo 7, comma 4, citato.
Pertanto, poiché il beneficio previsto dal decreto direttoriale è destinato a compensare
parzialmente le conseguenze della mancata proroga delle disposizioni concernenti la cosiddetta
piccola mobilità, qualora ne ricorrono le condizioni, è possibile riconoscere il beneficio previsto
dal decreto; il beneficio spetta per 12 mesi.
Indicazioni operative.
Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens
Le posizioni contributive relative ai datori di lavoro ammessi all’incentivo saranno
contraddistinte dal codice di autorizzazione “4N” che, a decorrere dal 01.01.2013, assume il
nuovo significato di “datore di lavoro ammesso al bonus previsto dai decreti direttoriali del
ministero del lavoro n. 264 del 19 aprile 2013 e n. 390 del 3 giugno 2013 ”; il codice
autorizzazione è attribuito automaticamente dai sistemi informativi centrali, contestualmente
all’attribuzione dell’esito positivo al modulo di istanza “LICE”.
I datori di lavoro autorizzati, per esporre nel flusso Uniemens le quote mensili dell’incentivo da
porre a conguaglio, valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi>,
elemento <Incentivo> i seguenti elementi:
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
Nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “LICE” avente il significato
di “bonus per assunzione lavoratori licenziati – DD n. 264 del 19.04.2013”;

Nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);

Nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a
conguaglio relativo al mese corrente;

Nell’elemento <ImportoArrIncentivo> sarà indicato l’importo del beneficio spettante per
periodi pregressi.
I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013
“VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:

Con il codice “L432” avente il significato di “conguaglio bonus lavoratori licenziati – DD
n. 264 del 19.04.2013” e con il codice “L433” avente il significato di “arretrati
conguaglio bonus lavoratori licenziati – DD n. 264 del 19.04.2013”.
Nel caso in cui debbano restituire importi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno
all’interno di<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:
 Nell’ elemento <CausaleADebito> dovrà essere inserito il codice causale “M302” avente
il significato di “Restituzione bonus lavoratori licenziati DD n.264 del 19/04/2013;
 Nell’elemento <ImportoADebito>, indicheranno l’importo da restituire.
Per i lavoratori non più in forza i datori di lavoro, potranno fruire del beneficio valorizzando
nella sezione individuale del primo flusso UniEmens utile gli stessi elementi previsti per i
lavoratori in forza e cioè:
 all’interno dell’elemento <TipoIncentivo> il valore “LICE”;
 nell’elemento <CodEnteFinanziatore> il valore “H00” (Stato);
 nell’elemento <ImportoArrIncentivo> l’importo del beneficio spettante per periodi
pregressi.
Per tali lavoratori - non essendo più in forza - non saranno valorizzate le settimane, i giorni
retribuiti ed il calendario giornaliero.
Sarà invece valorizzato l’elemento <TipoLavStat> con il codice di nuova istituzione “NFOR”, che
contraddistingue appunto i lavoratori non più in carico all’azienda.
I datori di lavoro che sono stati autorizzati al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività,
ai fini della fruizione dell’incentivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle
regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).
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Le cooperative e loro consorzi di trasformazione, manipolazione o commercializzazione di
prodotti agricoli rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 2 della legge 15 giugno 1984, n.
240 dovranno attenersi, per la fruizione del beneficio, alle istruzioni operative descritte nel
presente paragrafo.
Datori di lavoro agricoli
Le seguenti istruzioni operative saranno disponibili con la denuncia DMAG relativa al primo
trimestre 2014.
Allo scopo di poter usufruire del beneficio, il datore di lavoro - per un dato mese - dovrà, per il
lavoratore
agevolato
per
il
quale
sia
stata
approvata
la
propedeutica
richiesta,
obbligatoriamente indicare:
 nelle denunce principali ( P ) o sostitutive ( S ), oltre ai consueti dati retributivi per lo
stesso mese,:
per il Tipo Retribuzione, il valore Y;
nel campo CODAGIO, il valore A1:
nel campo della retribuzione, l'importo dell' incentivo spettante

nelle denunce di variazione ( V ), qualora il beneficio spetti per periodi pregressi per i
quali la retribuzione del lavoratore agevolato sia stata già denunciata con DMAG con
competenza 2013:
per il Tipo Retribuzione, il valore Y;
nel campo CODAGIO, il valore A1:
nel campo della retribuzione, l'importo dell' incentivo spettante.
Si evidenzia che l’incentivo spettante - il cui importo complessivo e la quota di ripartizione
mensile per gli OTI verranno comunicati nel caso di accoglimento dell’istanza - per gli OTD dovrà
essere, a cura del datore di lavoro, calcolato con le modalità già descritte in precedenza (par.1”
Precisazioni circa la durata e misura del beneficio”) .
La denuncia Dmag contenente l'agevolazione in esame sarà sottoposta, nella fase della
trasmissione telematica, ad una verifica di coerenza tra i dati contenuti nella denuncia stessa e
quelli della richiesta datoriale dell'incentivo.
La modalità di validazione sarà la medesima di quella utilizzata per il codice CIDA (cfr. circolare
Inps n. 46/2011) e pertanto l'eventuale scarto della denuncia sarà motivato con l'opportuno
messaggio d' errore.
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Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile dell’incentivo ai datori di lavoro per il reimpiego di lavoratori
licenziati, ai sensi dei decreti direttoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 264
del 19 aprile 2013 e n. 390 del 3 giugno 2013, posto a carico dello Stato ed evidenziato nelle
denunce con i codici “L432” e “L433”, si istituisce nell’ambito della Gestione degli interventi
assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, evidenza contabile GAW – Gestione sgravi
degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive, il nuovo conto:
GAW32137 – Incentivo ai datori di lavoro che, nel corso del 2013, assumono a tempo determinato
o indeterminato, anche part-time o a scopo di somministrazione, lavoratori licenziati nel dodici
mesi precedenti l’assunzione, per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione,
trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, ai sensi dei decreti direttoriali del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali n. 264 del 19 aprile 2013 e n. 390 del 3 giugno 2013.
Gli importi dei benefici eventualmente restituiti dai datori di lavoro, poiché indebitamente
conguagliati ed evidenziati nel flusso UniEmens con il codice “M302”, dovranno essere imputati
al conto GAW24137, anch’esso di nuova istituzione.
Il conto GAW32137 sopra citato dovrà essere utilizzato, altresì, per l’imputazione contabile del
beneficio in questione spettante ai datori di lavoro agricoli.
I rapporti finanziari con lo Stato sono definiti direttamente dalla Direzione generale.
Nell’allegato n. 3 si riportano le variazioni al piano dei conti.
INPS: D.LGS. 276/2003 ART. 36 C. 7 - VERSAMENTI VOLONTARI INTEGRATIVI DELLA
CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA DOVUTA IN COSTANZA DI CONTRATTO DI LAVORO
INTERMITTENTE (INPS CIRCOLARE N. 33 DEL 20/03/2014)
Il contratto di lavoro intermittente è una fattispecie contrattuale caratterizzata dalla flessibilità
del rapporto di lavoro ed in cui il lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro, che ne
può utilizzare la prestazione lavorativa secondo le modalità ed i limiti fissati dagli articoli da 33
a 40 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (Circolare Inps n. 17 del 8/02/2006).
A tale tipologia di contratto si applica il complesso delle norme che disciplinano il rapporto di
lavoro subordinato, fatta eccezione per la disciplina del contratto di lavoro a tempo parziale.
Peraltro, come precisato con msg. n.3981 del 16 febbraio 2011, sono interessati dalla forma
contrattuale di lavoro intermittente anche i soci, lavoratori subordinati, di cooperativa
esercente attività di cui al DPR n. 602/1970, sempre che ricorrano le condizioni previste
dall’art. 34 del D.Lgs. n.276/2003.
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La prestazione lavorativa può essere resa a tempo indeterminato o determinato e può coesistere
con altri rapporti di lavoro intermittente e/o con altre tipologie contrattuali, purché
compatibili.
I periodi di lavoro intermittente svolto da lavoratori dipendenti con contratto a tempo
indeterminato o determinato sono rispettivamente identificati dai codici “tipo contribuzione”
G0 e H0.
Le prestazioni lavorative rese dai sopra indicati lavoratori subordinati, soci di cooperativa, con
contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato o determinato sono, rispettivamente
identificate dai codici “tipo contribuzione” G1 e H1.
Lo schema negoziale del lavoro intermittente prevede sia l’espresso obbligo di disponibilità, sia
l’assenza di tale obbligo:
 Nella prima ipotesi il lavoratore si impegna ad accettare la chiamata del datore di lavoro
ad effettuare prestazioni lavorative ed ha diritto ad un’indennità per tutto il periodo di
disponibilità nei casi in cui la prestazione di lavoro non venga richiesta;
 Nella seconda ipotesi il lavoratore non ha l’obbligo contrattuale di accettare la chiamata
del datore di lavoro ed ha diritto alla sola retribuzione per l’attività effettivamente
prestata.
Come indicato nella circolare ministeriale n. 4 del 3 febbraio 2005 (in G.U. Serie Generale n. 33
del 10.2.2005), ai periodi lavorativi svolti dal lavoratore intermittente si applica il principio di
non discriminazione rispetto a quelli prestati dal lavoratore ordinario. Consegue che,
limitatamente ai periodi di effettiva prestazione lavorativa ed a parità di orario di lavoro svolto,
si applicano al lavoro intermittente anche le disposizioni in materia di minimale contrattuale e
giornaliero di cui all’art. 7, comma 1, primo periodo del D.L. 12.9.1983, n. 463, convertito nella
legge 11.11.1983, n. 638, come modificato dall’art. 1, comma 2, primo periodo, del D.L.
9.10.1989, n. 338, convertito nella legge 7.12.1989, n. 389, e successive modificazioni.
Al contrario, l’indennità di disponibilità, che pure ha natura di reddito da lavoro dipendente, è
soggetta all’obbligo contributivo con riferimento all’importo effettivamente corrisposto, senza il
rispetto delle ordinarie disposizioni in materia di minimale di retribuzione imponibile ai fini
previdenziali.
Anzianità contributiva del lavoro intermittente
Nelle ipotesi in cui il lavoratore intermittente presti attività lavorativa per un numero di ore
inferiore a quello contrattualmente previsto per i soggetti occupati a tempo pieno presso la
stessa azienda, il numero delle settimane da considerare coperte da contribuzione deve essere
determinato in proporzione alla durata effettiva della prestazione lavorativa, con un
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procedimento analogo a quello previsto per i periodi di lavoro a tempo parziale, ferma
l’esclusione dalla disciplina prevista per tale forma di prestazione lavorativa.
In corrispondenza dei periodi di lavoro intermittente contrassegnati dai codici “tipo
contribuzione” G0 e H0 vengono perciò indicate le “settimane utili” ai fini del calcolo della
pensione, in numero pari al rapporto ottenuto dividendo il totale delle ore retribuite nel periodo
lavorato per l’orario contrattuale settimanale del tempo pieno.
Laddove il lavoratore sia interessato dall’obbligo della disponibilità, il numero delle “settimane
utili” ai fini del calcolo della pensione sarà presente anche in corrispondenza dei relativi periodi.
Retribuzione convenzionale
L’articolo 36, comma 7, del D.Lgs. n. 276 del 2003 ha demandato ad un decreto ministeriale la
definizione di una retribuzione convenzionale da prendere a riferimento per determinare
l’eventuale differenza contributiva da versare nei casi in cui la retribuzione percepita per i
periodi di lavoro prestato o l’indennità fruita per i periodi di disponibilità sia di importo inferiore
a detto valore convenzionale.
Il D.M. 30 dicembre 2004 (cfr. G.U. Serie Generale del 18.2.2005, n. 40), emanato in attuazione
dell’art. 36, comma 7, del sopraccitato D.Lgs. n.276/2003, ha definito il parametro retributivo
di riferimento, identificandolo con quello disciplinato dall’art. 7, comma 1, primo periodo della
legge n. 638/1983 (limite minimo settimanale per l’accredito dei contributi obbligatori e
figurativi), richiamato nella premessa.
Requisiti per l’esercizio della facoltà prevista dall’art. 36, c. 7, del D.Lgs. n. 276/2003
I lavoratori intermittenti che nei periodi coperti da contribuzione obbligatoria abbiano percepito
una retribuzione e/o fruito di un’indennità di disponibilità di ammontare inferiore al valore della
retribuzione convenzionale fissata dal DM 30 dicembre 2004, possono avvalersi dell’art. 36,
comma 7, del D.Lgs. n. 276/2003 per integrare la contribuzione obbligatoria versata in loro
favore.
Tale facoltà, esercitabile a domanda, consente agli interessati di versare, in forma volontaria,
una contribuzione calcolata sulla differenza fra la retribuzione convenzionale ed il valore degli
emolumenti percepiti, fino a concorrenza del predetto parametro minimo.
Per l’autorizzazione al versamento integrativo non è richiesto alcun requisito contributivo. La
facoltà in esame è perciò riconosciuta a tutti i soggetti che abbiano prestato lavoro
intermittente, fermo restando che tale possibilità riguarda esclusivamente i periodi interessati
da un valore imponibile inferiore a quello della retribuzione convenzionale individuata ai sensi
del D.M. 30.12.2004.
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Posto che il decreto ministeriale sopra richiamato ha rimesso all’Ente impositore la
determinazione delle regole del versamento integrativo, tale facoltà potrà essere esercitata
mediante versamento di contribuzione volontaria, secondo i criteri di seguito specificati.
Termini di presentazione della domanda
Il lavoratore intermittente potrà chiedere l’autorizzazione ai versamenti volontari integrativi in
tutti i casi in cui i valori retributivi dei periodi di attività prestata e/o dei periodi di disponibilità
fruita risultino inferiori a quello del minimale introdotto dall'art.7 della legge n. 638/1983,
modificato dall'art. 1, della legge n. 389/1989, che garantisce di considerare utile ai fini
pensionistici la relativa anzianità contributiva.
Per consentire agli interessati di valutare se e per quali periodi non sia stato raggiunto il valore
retributivo minimo necessario all’accredito dell’intera anzianità contributiva, l’autorizzazione di
cui sopra dovrà essere richiesta annualmente, pena la decadenza, entro il 31 luglio dell’anno
successivo a quello in cui si collocano i periodi per i quali sono consentiti i versamenti delle
differenze contributive in esame. Tale autorizzazione, infatti, ha un’efficacia circoscritta alla
sola integrazione di periodi pregressi e dovrà essere richiesta, come precisato con circ.
111/2011, avvalendosi esclusivamente dei seguenti canali:

per via telematica, accedendo direttamente, tramite PIN, ai Servizi telematici disponibili
sul sito INTERNET dell’Istituto (www.inps.it), nella sezione “Servizi Online – Per tipologia
di utente – Cittadino – Versamenti Volontari”;

mediante comunicazione telefonica al Contact Center Multicanale, identificandosi
tramite PIN e codice fiscale.

attraverso intermediari abilitati.
Le istanze confluiscono direttamente nella procedura automatizzata dei versamenti volontari e
possono essere richiamate dagli operatori di sede abilitati attivando l’opzione “gestione
domanda” e selezionando il “tipo ricezione”:

“Cittadino OnLine”;

“Contact Center”;

“Patronato”.
Nella domanda dovranno essere espressamente indicati i periodi di lavoro e/o di disponibilità per
i quali l’interessato intende effettuare il versamento integrativo.
Le richieste finalizzate alla copertura volontaria dei periodi di lavoro intermittente e di
disponibilità, relativi agli anni per i quali sia già decorso il predetto termine, dovranno essere
presentate entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente circolare, a pena di
decadenza.
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Importo del contributo integrativo dovuto
Come detto, il D.M. 30.12.2004 ha stabilito che il parametro retributivo convenzionale da
prendere a riferimento ai fini del calcolo della differenza contributiva integrativa corrisponde al
limite minimo di retribuzione settimanale previsto per l’accredito dei contributi obbligatori e
figurativi, aggiornato annualmente in applicazione dell’art. 7, comma 1, della legge n.638/1983
e successive modifiche.
L’ammontare del contributo volontario deve essere determinato distintamente per i periodi di
lavoro intermittente e di disponibilità, come rilevabili dagli estratti conto.
Per ciascun periodo da integrare si dovrà prioritariamente quantificare la retribuzione
convenzionale di riferimento moltiplicando l’importo del minimale settimanale vigente nell’anno
interessato dal versamento per il numero delle settimane utili per il diritto, relative al periodo
di attività lavorativa e/o di disponibilità considerato.
Dal predetto valore retributivo dovrà essere poi sottratto l’ammontare della retribuzione da
lavoro intermittente ovvero l’indennità di disponibilità percepita.
Il risultato così ottenuto rappresenterà la base di calcolo del contributo volontario integrativo.
L’aliquota contributiva IVS da applicare è quella vigente nell’anno oggetto dell’integrazione.
Nella tabella sotto riportata sono riepilogati - per anno solare dal 2014 al 2003 - i minimali di
retribuzione settimanale, gli importi minimi di retribuzione annua e le aliquote contributive IVS
in vigore nel FPLD nei rispettivi anni.
Anno
Retribuzione
minima
settimanale
Minimale di
retribuzione
annua
Aliquota
IVS
2014
€ 200,35
€ 10.418,20
32,37%
2013
€ 198,17
€ 10.304,84
32,37%
2012
€ 192,40
€ 10.004,80
31,87%
2011
€ 187,34
€ 9.741,68
31,87%
2010
€ 184,39
€ 9.588,28
31,37%
2009
€ 183,10
€ 9.521,20
31,37%
2008
€ 177,42
€ 9.225,84
30,87%
2007
€ 174,46
€ 9.071,92
30,87%
2006
€ 171,03
€ 8.893,56
30,07%
2005
€ 168,17
€ 8.744,84
30,07%
2004
€ 164,87
€ 8.573,24
29,57%
2003
€ 160,85
€ 8.364,20
29,57%
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Modalità e termini di versamento
Il provvedimento di autorizzazione ed il bollettino MAV predisposto per il versamento volontario
integrativo dovranno essere inviati al richiedente mediante raccomandata con avviso di
ricevimento.
Il versamento autorizzato dovrà essere eseguito dall’interessato per l’intero ammontare, entro
la fine del trimestre successivo a quello di notifica della relativa autorizzazione, pena la
decadenza.
I versamenti effettuati in ritardo saranno considerati inefficaci e verranno rimborsati, senza
maggiorazione per interessi.
Lavoratori intermittenti già autorizzati alla prosecuzione volontaria
Il lavoratore intermittente che sia stato già autorizzato alla prosecuzione volontaria potrà
utilizzare tale autorizzazione solo per la copertura degli eventuali periodi intercorrenti fra un
periodo lavorativo e l’altro, non interessato dall’obbligo della disponibilità.
Come detto, per i periodi di disponibilità indennizzati è dovuta la contribuzione obbligatoria e
per gli stessi è possibile unicamente l’eventuale integrazione del relativo valore retributivo,
qualora inferiore all’importo della retribuzione convenzionale.
Nell’ipotesi in cui la precedente autorizzazione sia stata utilizzata per la copertura di periodi di
lavoro intermittente e/o di disponibilità, la contribuzione volontaria versata dovrà essere
annullata ed utilizzata per l’integrazione di detti periodi. L’eventuale somma eccedente dovrà
essere restituita all’interessato.
È appena il caso di ricordare che i versamenti volontari eseguiti sulla base della precedente
autorizzazione, a copertura di periodi completamente privi di contribuzione obbligatoria,
dovranno avvenire nel rispetto dei termini trimestrali normalmente previsti per la prosecuzione
volontaria (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre).
INPS: PRESTAZIONI ECONOMICHE DI MALATTIA, DI MATERNITÀ E DI TUBERCOLOSI. SALARI
MEDI E CONVENZIONALI E ALTRE RETRIBUZIONI O IMPORTI. ANNO 2014 (INPS CIRCOLARE N.
44 DEL 26/03/2014). ART. 42, COMMA 5, D. LGS. N. 151/2001 - INDENNITÀ ECONOMICA E
ACCREDITO FIGURATIVO PER I PERIODI DI CONGEDO RICONOSCIUTI IN FAVORE DEI FAMILIARI
DI DISABILI IN SITUAZIONE DI GRAVITA’. IMPORTI MASSIMI PER L’ANNO 2014
Come noto (v. circolare n. 14 del 15.01.2007), l’importo di 70 milioni di lire (pari a euro
36.151,98) per il 2001, da rivalutarsi annualmente, a partire dal 2002, sulla base delle variazioni
dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, deve rappresentare
15
il tetto massimo complessivo annuo dell’onere relativo al beneficio di cui all’art.42, comma 5,
del D.lgs. n. 151/2001 e deve essere ripartito fra indennità economica e accredito figurativo.
L’ammontare delle due voci di spesa sopra indicate deve essere determinato prendendo a
riferimento l’importo complessivo annuo stabilito dalla norma e l’aliquota pensionistica IVS
vigente per lo stesso anno nell’ordinamento pensionistico interessato.
La differenza fra l’importo complessivo annuo e il valore ottenuto dalla predetta operazione
costituirà il costo massimo della copertura figurativa annua.
Considerato il limite complessivo di spesa e il costo della copertura figurativa, l’importo della
retribuzione figurativa da accreditare rapportato al periodo di congedo non potrà comunque
eccedere l’importo massimo dell’indennità economica.
Ciò premesso, vengono riportati, per l’anno 2014, sulla base della variazione dell’indice Istat
del 1,1 %, il tetto massimo complessivo dell’indennità per congedo straordinario e del relativo
accredito figurativo, i valori massimi dell’indennità economica, annuale e giornaliera (tabella
1), calcolati tenendo conto dell’aliquota contributiva del 33% (FPLD), nonché gli importi
massimi di retribuzione figurativa (tabella 2) accreditabili a copertura dei periodi di congedo
fruiti nell’anno in corso.
TABELLA 1
Valori massimi dell’indennità economica
(importi in EURO, calcolati secondo l’aliquota del 33%)
A
B
C
D
Anno
Importo complessivo
annuo
Importo massimo annuo
indennità
Importo massimo giornaliero
indennità
2014 47.351,12
35.602,00
97,54
TABELLA 2
Valori massimi di retribuzione figurativa accreditabile
(importi calcolati in EURO secondo l’aliquota del 33%)
A
B
C
D
Anno
Retribuzione figurativa
Retribuzione figurativa
Retribuzione figurativa
massima annua
massima settimanale
massima giornaliera
2014 35.602,00
684,65
97,54
16
LIMITI MINIMI DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE GIORNALIERA PER IL CALCOLO DEI PREMI
ASSICURATIVI.DETERMINAZIONE PER L’ANNO 2014. (CIRCOLARE INAIL N. 21 DEL 27/03/2014)
Con la circolare n. 21 del 27 marzo 2014, l'INAIL ha comunicato i limiti minimi di retribuzione
imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi per l’anno 2014. Il minimale di
retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori è pari ad euro 47,58, mentre quello
mensile è pari ad euro 1.237,08. La circolare specifica anche le retribuzioni effettive escluse
dall'adeguamento al minimale giornaliero, le retribuzioni convenzionali e la retribuzione di
ragguaglio. Per i lavoratori parasubordinati, il minimo ed il massimo mensile sono fissati in euro
1.331,93 e 2.473,58. Vengono, inoltre, specificate le retribuzioni di riferimento per le
prestazioni occasionali c.d. mini co.co.co. (minimale giornaliero euro 53,28 – massimale
giornaliero 98,94), per gli sportivi professionisti dipendenti, nonché i premi speciali unitari.
Si fa presente che, in seguito, si provvederà alla trattazione della circolare in oggetto.
17
SEZIONE CONTRATTI COLLETTIVI
CCNL ENERGIA E PETROLIO (ACC. 22/01/2013)
Minimi tabellari
Dal 1° gennaio 2014
Categorie/ Livelli
1/5
1/4
1/3
1/2
1/1
2/4
2/3
2/2
2/1
3/4
3/3
3/2
3/1
4/4
4/3
4/2
4/1
5/4
5/3
5/2
5/1
5/0
6/0
-
Petrolio
Petrolio
Petrolio
Petrolio
Petrolio
Petrolio
Petrolio
Petrolio
Petrolio
Petrolio
Petrolio
Petrolio
Petrolio
Petrolio
Petrolio
Petrolio
Petrolio
Petrolio
Petrolio
Petrolio
Petrolio
Petrolio
Petrolio
Minimo
2.682,67
2.682,67
2.682,67
2.682,67
2.682,67
2.429,58
2.429,58
2.429,58
2.429,58
2.200,35
2.200,35
2.200,35
2.200,35
1.944,48
1.944,48
1.944,48
1.944,48
1.705,21
1.705,21
1.705,21
1.705,21
1.705,21
1.483,38
Importo
C.R.E.A.
190,00
190,00
190,00
190,00
190,00
-------------------------------------
Indennità di
funzione
453,26
362,61
271,96
181,31
90,65
271,97
203,98
135,98
67,99
243,72
182,79
121,86
60,93
213,57
160,18
106,79
53,39
181,33
136,00
90,66
45,33
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CCNL METALMECCANICA - PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA – CONFAPI (RINN. 29/07/2013)
Contrattualizzazione delle prestazioni di bilateralità
La bilateralità prevista dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi nazionali e
regionali del sistema Confapi è un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non
aderenti alle associazioni di categoria, in quanto eroga prestazioni di welfare contrattuale che
sono indispensabili a completare la retribuzione globale di fatto e la normativa a tutela del
18
lavoratore prevista all'interno dei contratti collettivi di categoria. Le prestazioni di bilateralità
sono un diritto contrattuale del lavoratore che matura, nei confronti delle imprese non aderenti
al sistema bilaterale, il diritto all'erogazione diretta delle prestazioni. A decorrere dalla
sottoscrizione dell'accordo 29 luglio 2013, in caso di mancata adesione alla bilateralità, l'azienda
deve erogare ai lavoratori un elemento retributivo aggiuntivo (E.a.r.), pari a € 25 mensili per 13
mensilità, non riassorbibile, che ha riflessi su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali,
indiretti o differiti, escluso il t.f.r. ed è altresì tenuta all'erogazione diretta in favore dei
lavoratori di prestazioni equivalenti a quelle erogate dalla bilateralità. Per i lavoratori part-time
tale importo è corrisposto in proporzione all'orario di lavoro mentre per gli apprendisti andrà
riproporzionato alla percentuale di retribuzione. Per le aziende che aderiscono alla bilateralità
l'E.a.r. è compreso nella quota di adesione e pertanto non va versato.
Sempre a decorrere dalla sottoscrizione dell'accordo 29 luglio 2013, saranno avviati gli istituti
previsti dalla bilateralità, i cui contributi annui a carico delle aziende sono così suddivisi:
Fondo Sicurezza PMI CONFAPI
- € 18,00 (€1,50 mensili per 12 mensilità) per ogni lavoratore per aziende prive di RLS;
- € 6,00 (€ 0,50 mensili per 12 mensilità) per ogni lavoratore in aziende con RLS.
Fondo Sviluppo bilateralità PMI CONFAPI
- € 6,00 (€ 0,50 mensili per 12 mensilità) per ogni lavoratore full-time per lo sviluppo
dell'apprendistato;
- € 3,00 (€ 0,25 mensili per 12 mensilità) per ogni lavoratore part-time fino a 20 ore.
Fondo Sostegno al reddito
- € 28,00 (€ 2,33 mensili per 12 mensilità) per ogni lavoratore.
Osservatorio della contrattazione e del lavoro
- € 8,00 (€ 0,66 mensili per 12 mensilità) per ogni lavoratore per il sostegno alla bilateralità, alla
rappresentanza sindacale e alla contrattazione di 2° livello;
- € 12,00 (€ 1,00 mensile per 12 mensilità) per ogni lavoratore per ulteriori attività (assistenza
contrattuale).
I versamenti saranno effettuati all'OPNC e all'ENFEA, a decorrere dalla sottoscrizione
dell'accordo 29 luglio 2013, secondo le modalità previste dall'Accordo interconfederale 23 luglio
2012 e dall'Intesa applicativa dello stesso, nonché secondo le disposizioni degli enti stessi,
tramite modello F24 con i codici di versamento predisposti dall'Agenzia delle Entrate.
19
Col verbale di sottoscrizione 4 ottobre 2013 le parti hanno peraltro invitato le aziende a non
eseguire ancora i versamenti previsti a favore della bilateralità, in attesa di futuri incontri in
materia.
Poiché al 15 novembre 2013 non erano operativi gli organismi previsti dagli accordi
interconfederali, l'accordo 15 novembre 2013 istituisce l'Ente bilaterale metalmeccanici,
deputato alla raccolta dei versamenti, di cui redige anche lo Statuto.
Dalla retribuzione relativa al mese di novembre 2013, i contributi a carico delle aziende aderenti
al sistema bilaterale confluiranno all'E.b.m.
Dal 1° novembre 2013 sono istituiti all'interno dell'Ente i seguenti fondi:
- Fondo Sicurezza Metalmeccanici;
- Fondo Sviluppo Bilateralità Metalmeccanici;
- Fondo Sostegno al Reddito Metalmeccanici;
- Osservatorio della contrattazione e del lavoro del settore metalmeccanico.
I fondi sono alimentati come previsto dall'accordo 29 luglio 2013 e dall'accordo in oggetto, che
ne stabilisce altresì i compiti.
Compiti
Il Fondo Sicurezza ha compiti in materia di salute e sicurezza e di formazione dei lavoratori.
Il Fondo Sviluppo ha compiti in materia di formazione degli apprendisti.
Il Fondo Sostegno al Reddito ha compiti in garanzia per la copertura in caso di malattia, sostegno
al reddito nel caso di assistenza alla non autosufficienza, infortuni gravi, diritto allo studio,
maternità, nonché di sostegno alla formazione dei delegati sindacali e dell'integrazione al
reddito dei lavoratori.
L'Osservatorio della contrattazione e del lavoro ha compiti di sostegno della bilateralità, delle
attività di rappresentanza sindacale, della contrattazione di 2° livello e dell'assistenza
contrattuale.
Modalità dei versamenti
I versamenti alla bilateralità sarà mensile e avverrà a mezzo di convenzioni da sottoscrivere con
l'Inps per l'affidamento all'istituto attraverso la procedura F24/Uniemens. In attesa delle
convenzioni, il versamento avverrà tramite bonifico bancario secondo le modalità ed i termini
stabiliti dall'accordo in oggetto. Il versamento relativo alle 5 mensilità del 2013, relativo al
periodo 1° giugno 2013-31 ottobre 2013 andrà effettuato comunque tramite bonifico bancario in
due rate uguali, entro il 31 gennaio 2014 ed entro il 31 maggio 2014.
20
Quota associativa straordinaria
In occasione del rinnovo del c.c.n.l. la Fiom chiede ai lavoratori non iscritti al sindacato una
quota associativa straordinaria di € 30 da trattenere sulla retribuzione di aprile 2014.
L'eventuale dichiarazione di non accettazione deve pervenire all'azienda mediante il relativo
modulo entro il 15 marzo 2014.
CCNL CARTA - AZIENDE INDUSTRIALI (CCNL 13/09/2012)
Elemento di garanzia retributiva
A decorrere dal 2011, ai lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1º gennaio di ogni anno,
nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello e che nei precedenti 3 anni non abbiano
percepito nessun altro trattamento economico individuale o collettivo in aggiunta a quanto
spettante a norma di c.c.n.l., viene erogato con la retribuzione del mese di aprile dell'anno
successivo, un importo annuo pari ad € 250, onnicomprensivo e non incidente sul t.f.r., ovvero
un importo inferiore, fino a concorrenza della suddetta somma, in caso di retribuzioni aggiuntive
a quelle fissate dal c.c.n.l.. Nel caso di risoluzione del rapporto antecedentemente al mese di
aprile, verranno erogati tanti dodicesimi di esso quanti sono i mesi interi di servizio prestati
nell'anno.
CCNL IGIENE AMBIENTALE - AZIENDE MUNICIPALIZZATE (CCNL 17/06/2011)
Assistenza integrativa
Le Parti si impegnano a costituire un fondo nazionale di assistenza sanitaria integrativa di
settore.
Entro il 30 novembre 2013 saranno depositati presso uno studio notarile lo Statuto ed il
Regolamento e sarà stipulata una convenzione con l'INPS per la riscossione dei contributi.
Per le spese di avvio le aziende dovevano versare, con la retribuzione del mese di luglio 2013, un
contributo straordinario "una tantum" di € 4,00 per lavoratore, in forza a tale data. Tuttavia con
il verbale d'intesa 22 luglio 2013 è stata disposta la sospensione di tale versamento in attesa
dell'individuazione dell'organismo cui affidare la gestione del sistema di assistenza sanitaria
integrativa.
Per il finanziamento delle prestazioni sanitarie viene stabilito a carico del datore di lavoro per
ogni lavoratore a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale, non in prova, ivi compresi gli
apprendisti, un contributo ordinario di € 42,50 trimestrali, al netto del contributo di solidarietà.
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In sostituzione dell'una tantum di € 4,00, viene stabilito dal Protocollo d'intesa 28 ottobre 2013
che le aziende verseranno, unitamente al primo versamento del contributo ordinario, un
contributo straordinario una tantum di € 2,00 per ogni dipendente come sopra individuato.
Conseguentemente, il primo versamento sarà pari ad € 44,50, comprensivo delle spese di avvio.
Nelle more del versamento del contributo straordinario, in caso di necessità immediate, questo
sarà anticipato da Federambiente e rimborsato dal Fondo entro 60 giorni dal primo versamento
del contributo ordinario.
In caso di mancato versamento del contributo ordinario nonché di quello straordinario, l'azienda
è responsabile verso i lavoratori della perdita delle relative prestazioni sanitarie, con facoltà del
lavoratori di richiedere il risarcimento del danno.
Le aziende effettueranno il primo versamento trimestrale del contributo ordinario a decorrere
dal mese di aprile 2014.
A partire dal 1° aprile 2014, il contributo ordinario sarà versato ogni anno con cadenza
trimestrale (1° aprile - 1° luglio - 1° ottobre - 1° gennaio), con riguardo al trimestre
immediatamente precedente e al personale in forza al termine rispettivamente dei singoli mesi
di tale trimestre.
Dallo stesso mese di aprile 2014, il Fondo inizierà a erogare le prestazioni sanitarie previste.
I lavoratori potranno chiedere, con oneri a proprio carico, l'iscrizione alla Cassa/Fondo dei
componenti il proprio nucleo familiare.
CCNL LAPIDEI - AZIENDE INDUSTRIALI (CCNL 03/05/2013)
Minimi tabellari
Dal 1° aprile 2014
Categorie
Minimi
Contingenza Superminimo E.d.r. confederale
AS
1.675,67 531,34
-
10,33
A
1.541,53 528,18
-
10,33
B
1.256,70 521,48
-
10,33
CS
1.206,67 520,13
-
10,33
C
1.139,64 518,37
-
10,33
D
1.075,40 516,76
-
10,33
E
991,36
514,81
-
10,33
F
839,12
512,38
7,75
10,33
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Note alle tabelle
- Superminimo collettivo: l'importo spettante ai lavoratori della categoria F è utile a tutti gli
effetti contrattuali.
- E.d.r. confederale: spetta per 13 mensilità ai sensi del Protocollo 31 luglio 1992.
Elemento di garanzia retributiva
A decorrere dal 1° gennaio 2011, ai lavoratori a tempo indeterminato o a tempo determinato
superiore a 6 mesi ed alle altre tipologie di lavoro subordinato, in forza al 1º gennaio di ogni
anno, nelle aziende prive di contrattazione di 2° livello riguardante il premio di risultato o altri
istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell'anno precedente (1º
gennaio-31 dicembre) non abbiano percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi
comunque soggetti a contribuzione, oltre a quanto spettante dall'accordo di rinnovo 24 maggio
2010, viene erogato, in unica soluzione con la retribuzione del mese di giugno (*), un importo
annuo pari ad € 150 (**) ovvero un importo inferiore, fino a concorrenza della suddetta somma,
in caso di presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal Ccnl. La somma
è corrisposta pro quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio
prestati, anche in modo non consecutivo, nell'anno precedente. La frazione di mese superiore a
15 giorni è considerata, a questi effetti, mese intero.
L'importo - escluso dalla base di calcolo del tfr - è stato quantificato considerando in esso anche
i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, legali e contrattuali, ed è quindi
comprensivo degli stessi.
Fermi restando i criteri di maturazione, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro
antecedentemente al mese di giugno, l'importo viene erogato all'atto della liquidazione delle
competenze.
L'elemento di garanzia è ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione in quanto il
riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto come parametro di riferimento ai fini
del riconoscimento dell'istituto.
Sono escluse dalla corresponsione dell'elemento di garanzia le aziende che fanno ricorso ad
ammortizzatori sociali, per il tempo di intervento degli stessi.
---------(*) A livello aziendale potrà essere valutata una corresponsione mensile, suddividendo l'importo
per 13.
(**) Per i lavoratori a tempo parziale l'importo viene riproporzionato.
23
Previdenza integrativa Fondo pensione
Istituzione
La previdenza integrativa si realizza mediante adesione al Fondo pensione complementare
ARCO, istituito in data 7 novembre 1997 ed autorizzato all'esercizio dell'attività in data 28
settembre 2000.
I lavoratori eletti negli organismi del Fondo hanno diritto a permessi non retribuiti di una
giornata per la partecipazione alle riunioni, la cui convocazione viene comunicata dall'Organismo
del fondo alla Direzione aziendale con almeno 3 giorni di preavviso.
Contributi
All'atto di iscrizione di ogni singolo lavoratore dovrà essere versato un importo una tantum di €
10,33 a carico del lavoratore medesimo.
Il Fondo è finanziato mediante un contributo - suddiviso in parti uguali tra lavoratore e datore di
lavoro - nella misura del 2,6% calcolato sulla retribuzione utile per il calcolo del t.f.r. (*),
nonché da quote del t.f.r. in corso di maturazione, a partire dalla decorrenza dell'obbligo di
versamento, fissate nelle seguenti misure:
- 100% per i lavoratori occupati dopo il 28 aprile 1993;
- 40% per i lavoratori occupati prima del 28 aprile 1993.
La contribuzione a carico azienda è così elevata: 1,40% dal 1° aprile 2013, 1,50% dal 1° aprile
2014 e 1,60% dal 1° aprile 2015.
---------(*) I contributi volontari continuano invece ad essere calcolati sulla retribuzione commisurata a
minimo tabellare, indennità di contingenza ed E.d.r.
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CCNL LEGNO E ARREDAMENTO - AZIENDE INDUSTRIALI (RINN. 11/09/2013)
Minimi tabellari
Dal 1° aprile 2014
Categorie Minimo Contingenza Indennità di funzione E.d.r. confederale
AD3
1.734,03 531,91
25,82
10,33
AD2
1.693,80 531,91
---
10,33
AD1
1.610,62 529,75
---
10,33
AC5
1.528,02 527,94
---
10,33
AC4
1.404,20 525,22
---
10,33
AC3
1.280,32 522,41
---
10,33
AC2
1.280,32 522,41
---
10,33
AC1
1.156,41 518,45
---
10,33
AS4
1.280,32 522,41
---
10,33
AS3
1.218,90 521,02
---
10,33
AS2
1.156,41 518,45
---
10,33
AS1
1.106,72 517,76
---
10,33
AE4
1.106,72 517,76
---
10,33
AE3
1.044,75 516,53
---
10,33
AE2
982,80
514,79
---
10,33
AE1
826,07
512,16
---
10,33
CCNL PENNE SPAZZOLE E PENNELLI - AZIENDE INDUSTRIALI (RINN. 27/11/2013)
Una tantum
Ai lavoratori in forza alla stipula dell'accordo 27 novembre 2013 sarà corrisposto, in due rate
uguali con la retribuzione di gennaio 2014 e di aprile 2014, un importo forfettario, commisurato
all'anzianità di servizio maturata nel periodo 1° gennaio 2013-30 novembre 2013, con riduzione
proporzionale per i casi di assunzione nel periodo suddetto, di volontariato civile, aspettativa,
assenza facoltativa post-partum, Cig a zero ore nonché nei casi di part-time. Gli importi sono i
seguenti:
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Livelli
7Q
7
6
5
4S
4
3S
3
2
1
Importi
Gennaio 2014 Aprile 2014
258,68
258,68
258,68
258,68
240,74
240,74
228,78
228,78
216,60
216,60
206,56
206,56
201,03
201,03
195,50
195,50
180,50
180,50
112,81
112,81
L'una tantum non è utile agli effetti del computo di nessun istituto contrattuale e legale ne del
t.f.r.
CCNL SERVIZI ASSISTENZIALI – UNEBA (CCNL 08/05/2013)
Assistenza integrativa
E' stata concordata l'istituzione - a partire dal 2014 - di una forma di assistenza sanitaria a favore
del personale in servizio, finanziata mediante un contributo mensile a carico del datore di lavoro
pari a € 5 per ciascun dipendente iscritto, da corrispondere per 14 mensilità (doppio contributo
nei mesi di luglio e dicembre). Nessun versamento è dovuto per i lavoratori con contratto a
tempo determinato di durata fino a 3 mesi (comprese eventuali proroghe), mentre per quelli con
contratto di durata superiore è prevista la corresponsione dell'intero contributo. Il Fondo cui
aderire, il regolamento di attuazione ed i requisiti per l'iscrizione saranno individuati con
apposite intese a livello nazionale entro il 31 dicembre 2013. La decorrenza dei contributi è
stabilita a far data dal 1° aprile 2014.
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FESTIVITA’
Domenica 20 aprile: Pasqua, festività religiosa
Attenzione ai contratti che considerano la Pasqua come una normale festività cadente la
Domenica (Es. Chimici Industria)
Lunedì 21 aprile: Lunedì dell’Angelo, festività religiosa; essendo una festività infrasettimanale
è già compresa nella normale retribuzione per i dipendenti mensilizzati, si dovrà pagare in
aggiunta per gli operai pagati ad ore.
Giovedì 25 aprile: festa della Liberazione, festività di ricorrenza civile. Essendo una festività
infrasettimanale è già compresa nella normale retribuzione per i dipendenti mensilizzati, si
dovrà pagare in aggiunta per gli operai pagati ad ore.
Eventuale festività legate alla ricorrenza del Santo Patrono.
ISTAT
ISTAT: COEFFICIENTE TFR MESE DI FEBBRAIO 2014
L’Istat ha reso noto il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine
rapporto accantonato al 31 dicembre 2013 e liquidato tra il 15 febbraio 2014 e il 14 marzo 2014
che risulta essere pari a 0,320028%
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