Oggetto: Circolare Tecnica 04/2014 SOMMARIO SEZIONE PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE INPS: INCREMENTO DEL 10% DEL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE PER I CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ (ART. 1, D.L. N. 726/1984 CONV. CON MOD. DALLA L. N. 863/1984) PER L’ANNO 2014 (INPS MESSAGGIO N. 3234 DEL 11/03/2014) INPS: BENEFICI PER IL REIMPIEGO DI LAVORATORI LICENZIATI. DECRETI DIRETTORIALI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI N. 264 DEL 19 APRILE 2013 E N. 390 DEL 3 GIUGNO 2013 (INPS CIRCOLARE 32 DEL 13/03/2013) INPS: D.LGS. 276/2003 ART. 36 C. 7 - VERSAMENTI VOLONTARI INTEGRATIVI DELLA CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA DOVUTA IN COSTANZA DI CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE (INPS CIRCOLARE N. 33 DEL 20/03/2014) INPS: PRESTAZIONI ECONOMICHE DI MALATTIA, DI MATERNITÀ E DI TUBERCOLOSI. SALARI MEDI E CONVENZIONALI E ALTRE RETRIBUZIONI O IMPORTI. ANNO 2014 (INPS CIRCOLARE N. 44 DEL 26/03/2014). ART. 42, COMMA 5, D. LGS. N. 151/2001 INDENNITÀ ECONOMICA E ACCREDITO FIGURATIVO PER I PERIODI DI CONGEDO RICONOSCIUTI IN FAVORE DEI FAMILIARI DI DISABILI IN SITUAZIONE DI GRAVITA’. IMPORTI MASSIMI PER L’ANNO 2014 LIMITI MINIMI DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE GIORNALIERA PER IL CALCOLO DEI PREMI ASSICURATIVI.DETERMINAZIONE PER L’ANNO 2014. (CIRCOLARE INAIL N. 21 DEL 27/03/2014) SEZIONE CONTRATTI COLLETTIVI CCNL ENERGIA E PETROLIO (ACC. 22/01/2013) CCNL METALMECCANICA - PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA – CONFAPI (RINN. 29/07/2013) CCNL CARTA - AZIENDE INDUSTRIALI (CCNL 13/09/2012) CCNL IGIENE AMBIENTALE - AZIENDE MUNICIPALIZZATE (CCNL 17/06/2011) CCNL LAPIDEI - AZIENDE INDUSTRIALI (CCNL 03/05/2013) CCNL LEGNO E ARREDAMENTO - AZIENDE INDUSTRIALI (RINN. 11/09/2013) CCNL PENNE SPAZZOLE E PENNELLI - AZIENDE INDUSTRIALI (RINN. 27/11/2013) CCNL SERVIZI ASSISTENZIALI – UNEBA (CCNL 08/05/2013) FESTIVITÀ Pag. 02 - 17 Pag. 02 - 03 ISTAT Pag. 27 Pag. 04 - 10 Pag. 10 - 15 Pag. 15 - 16 Pag. 17 Pag. 18 - 27 Pag. 18 Pag. 18 - 21 Pag. 21 Pag. 21 - 22 Pag. 22 - 24 Pag. 25 Pag. 25 - 26 Pag. 26 Pag. 27 Milano, 16 Aprile 2014 Di seguito sono sinteticamente elencate le novità a livello previdenziale, fiscale e contrattuale relative al periodo in oggetto e per le quali abbiamo provveduto ai necessari aggiornamenti. SEZIONE PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE INPS: INCREMENTO DEL 10% DEL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE PER I CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ (ART. 1, D.L. N. 726/1984 CONV. CON MOD. DALLA L. N. 863/1984) PER L’ANNO 2014 (INPS MESSAGGIO N. 3234 DEL 11/03/2014) L’art. 1, comma 186, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)” dispone che “per l'anno 2014, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, è aumentato nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, nel limite massimo di 50 milioni di euro per lo stesso anno 2014”. Entro il suddetto limite di spesa, pertanto, il trattamento di integrazione salariale per i predetti contratti di solidarietà è pari al 70 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro, relativamente ai periodi di competenza dell’anno 2014, indipendentemente dalla data di stipula del contratto e da quella di emanazione del decreto di concessione. Istruzioni operative Ai fini della compilazione del flusso UniEmens, si richiamano le indicazioni in merito già fornite con circ. n. 15 del 29.1.2014, punto 3. Ad integrazione, si fa presente che, per l’esposizione dell’importo dei ratei di competenze annuali o periodiche relative al trattamento straordinario di integrazione salariale, derivante da contratto di solidarietà per l’anno 2014, i datori di lavoro dovranno valorizzare nel flusso Uniemens, nell’elemento <DenunciaIndividuale> <CausaleCongCIGS> il codice di nuova istituzione “F503” e, nell’Elemento <ImportoCongCIGS>, l’importo posto a conguaglio. Per i recuperi riferiti a CdS relativi a periodi di competenza fino a tutto il 2013, rimangono valide le disposizioni già in uso (codici “G704, G705 e F502”). 2 Inoltre, circa i trattamenti di integrazione salariale per i quali nel decreto di autorizzazione è prevista la modalità del pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’INPS, la liquidazione della prestazione dovrà essere effettuata con due distinti provvedimenti di pagamento relativi, rispettivamente, alla misura ordinaria del trattamento (60%) e all’incremento del 10% (ovvero del 20% per gli anni precedenti), onde consentire, tra l’altro, l’esatta imputazione contabile delle somme erogate secondo la descrizione che segue. Nel pagamento dell’incremento, nel campo “Tipo integrazione” delle mensilità si dovrà indicare il codice 7. Istruzioni contabili Al fine di rilevare l’onere derivante dalla maggiorazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nella misura prevista per l’anno 2014, in applicazione dell’art. 1, comma 186, della legge n. 147/2013 (10% della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario), con apposita copertura finanziaria a carico dello Stato (Fondo sociale per l’occupazione e la formazione), si istituisce il nuovo conto nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAU (Gestione degli oneri per il mantenimento del salario), movimentabile da procedura automatizzata: GAU30190 – per i periodi di paga riferiti all’anno 2014 (codice “G706”). Il nuovo conto dovrà essere utilizzato anche per l’imputazione dei ratei relativi alla maggiorazione del 10%. (F503). Per la contabilizzazione degli arretrati relativi alla maggiorazione del 20%, che riguardano periodi di competenza fino a tutto il 2013, si conferma il conto in uso GAU30145 (istituito con messaggio n. 8097 del 22 marzo 2010) nell’ambito della procedura automatizzata di ripartizione delle denunce, al quale verrà opportunamente variata la denominazione. Nei casi di pagamento diretto ai beneficiari, da effettuare mediante la procedura dei pagamenti accentrati delle prestazioni temporanee, si procederà alla rilevazione contabile distinta dell’importo dell’integrazione salariale nella misura del 60% della retribuzione persa e della maggiorazione del 10% sul trattamento integrativo, con imputazione ai seguenti nuovi conti: GAU30191 – Integrazione salariale straordinaria corrisposta direttamente ai lavoratori, per i contratti di solidarietà di cui all’art. 1, del decreto legge n. 726/1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 863/1984, di competenza dell’anno in corso; GAU30192 - Integrazione salariale straordinaria corrisposta direttamente ai lavoratori, per i contratti di solidarietà di cui all’art. 1, del decreto legge n. 726/1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 863/1984, di competenza degli anni precedenti; GAU30193 – Maggiorazione dell’integrazione salariale straordinaria corrisposta direttamente ai lavoratori, per i contratti di solidarietà di cui all’art. 1, del decreto legge n. 726/1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 863/1984, per i periodi relativi all’anno 2014 – art. 1, comma 186, della legge n. 147/2013. 3 INPS: BENEFICI PER IL REIMPIEGO DI LAVORATORI LICENZIATI. DECRETI DIRETTORIALI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI N. 264 DEL 19 APRILE 2013 E N. 390 DEL 3 GIUGNO 2013 (INPS CIRCOLARE 32 DEL 13/03/2013) I datori di lavoro che nel 2013 hanno assunto lavoratori licenziati nei dodici mesi precedenti per giustificato motivo oggettivo - connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro - possono essere ammessi ad un beneficio mensile di € 190 per sei mesi - per rapporti a tempo determinato - ovvero per dodici mesi – per rapporti a tempo indeterminato. A seguito di specifica istanza, l’incentivo è autorizzato dall’Inps nei limiti delle risorse appositamente stanziate dal decreto. Si illustrano alcune precisazioni inerenti la disciplina del beneficio e le modalità operative concernenti l’invio delle istanze e la fruizione degli importi autorizzati. L’incentivo è applicabile ad alcune forme di “apprendistato”. Con il Decreto direttoriale n. 264 del 19 aprile 2013 (modificato dal Decreto n. 390 del 3 giugno 2013) il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha introdotto un beneficio, anche in considerazione della mancata proroga delle disposizioni concernenti l’iscrizione nelle liste di mobilità, di cui all’articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dei lavoratori oggetto di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e dei connessi benefici previsti dagli articoli 8 e 25 della medesima legge, in caso di assunzione. La disciplina del beneficio Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 183 del 6 agosto 2013 è stato pubblicato l’avviso concernente l’adozione dei decreti direttoriali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 264 del 19 aprile 2013 e n. 390 del 3 giugno 2013. Con i citati decreti è stata prevista – nel limite complessivo di 20.000.000 di euro - la concessione di un beneficio economico in favore dei datori di lavoro privati che nel 2013 hanno assunto lavoratori, i quali, nei dodici mesi precedenti l’assunzione, siano stati licenziati da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro. Per quanto riguarda la disciplina dell’incentivo, si rinvia al testo allegato alla presente circolare. Si forniscono al riguardo le seguenti precisazioni. Ai fini dell’applicazione del beneficio, si precisa che al lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo è equiparato il lavoratore, il quale abbia accettato l’estinzione del rapporto, in sede di conciliazione successiva al preavviso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’articolo 7, co. 7, della legge 15 luglio 1966, n. 604 (novellato dall’articolo 1, comma 40, della legge 92/2012 e successive modifiche e integrazioni; circa la suddetta equiparazione – ai fini dell’applicazione degli istituti di tutela del lavoratore – si veda il messaggio 20830/2012). I decreti si applicano a decorrere dal primo gennaio 2013. 4 Il beneficio può essere riconosciuto anche in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato nel 2013 e già agevolabile ai sensi del decreto. Il beneficio può altresì essere riconosciuto in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato - effettuata nel 2013 - di un rapporto instaurato prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle allora vigenti liste della cosiddetta “piccola mobilità”, secondo quanto prevedeva l'articolo 4, comma 1, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modifiche ed integrazioni; l’ammissione al beneficio presuppone che il lavoratore sia stato oggetto di licenziamento nei 12 mesi precedenti l’originaria assunzione. In osservanza dell’art. 4, co. 12, lett. a), legge 92/2012, il beneficio non è ammesso quando la trasformazione soddisfa un diritto di precedenza all’assunzione a tempo indeterminato del lavoratore; si evidenzia che il diritto di precedenza non è applicabile alle trasformazioni intervenute a decorrere dal 28 giugno 2013, ai sensi dell’articolo 10, co. 1, lett. c ter), del d.l.vo. 368/2001, nel testo modificato, da ultimo, dall’articolo 7, co. 1 lett. d), del dl 76/2013 (cfr. circolare 131/2013, nota 1). Dopo una prima assunzione a termine, il lavoratore non perde i requisiti per essere nuovamente oggetto di un’altra assunzione agevolata, se – alla data della seconda o successiva assunzione – non sono ancora decorsi 12 mesi dal licenziamento (es.: Tizio è licenziato il 01.05.2012; Alfa assume Tizio a tempo determinato dal 01.02.2013 al 31.03.2013; se Beta – o lo stesso Alfa – assume Tizio il 01.05.2013 per tre mesi, può spettare il beneficio per entrambi i rapporti; se invece Beta – o lo stesso Alfa – assume Tizio il 01.06.2013, il beneficio può spettare solo per il primo rapporto). Con riferimento ai rapporti a tempo determinato, si precisa che il beneficio spetta anche per rapporti di durata inferiore a sei mesi. In caso di assunzione e trasformazione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione spetta il beneficio per 12 mesi in favore dell’agenzia, eventualmente diminuito per evitare che il singolo utilizzatore ne fruisca per un periodo complessivo superiore a dodici mesi, in conseguenza di precedenti godimenti diretti o indiretti dell’incentivo. In considerazione della circostanza che il beneficio – come indicato nel preambolo del decreto – è finalizzato a promuovere la ricollocazione di lavoratori per i quali – in passato - era previsto un altro incentivo, il beneficio non si applica qualora sia comunque applicabile un diverso incentivo, previsto dalla normativa statale o regionale. Ai sensi dell’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, il beneficio è subordinato alle condizioni di regolarità contributiva, di rispetto degli obblighi di sicurezza sul lavoro, di rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 5 I benefici sono subordinati anche all’applicazione dei principi stabiliti dall’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 92/2012. Il decreto subordina i benefici al rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione e degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore («de minimis»). I benefici sono altresì subordinati alla circostanza che il datore di lavoro non sia un’impresa in difficoltà (cfr. art. 1, par. 1, lett. h), reg. (CE) 1998/2006; circa la nozione di impresa in difficoltà cfr. art. 1, par. 7, reg. (CE) 800/2008). Precisazioni circa la durata e misura del beneficio In caso di rapporto a tempo determinato di durata inferiore a sei mesi il bonus spetta per una misura e durata proporzionalmente ridotte. In caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto precedentemente agevolato ai sensi del decreto ministeriale, il bonus spetta per un periodo complessivo massimo rispettivamente di sei e dodici mesi. In caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle allora vigenti liste della cosiddetta “piccola mobilità”, il limite massimo del bonus è calcolato a decorrere rispettivamente dalla data della proroga e della trasformazione (es.: Alfa assume a tempo determinato per 6 mesi dal 01.08.2012 al 31.01.2013 Tizio, iscritto nelle liste della “piccola mobilità”; il 01.02.2013 il rapporto è trasformato a tempo indeterminato: ad Alfa può spettare il bonus per 12 mesi a decorrere dal 01.02.2013). Per rapporti di durata inferiore al mese di calendario l’importo di € 190 deve essere ridotto; si applica il criterio per cui si moltiplica l’importo convenzionale di € 6,33 (un trentesimo di 190) per il numero di giorni complessivi del rapporto di lavoro. Per ogni mese di calendario interamente compreso nel rapporto di lavoro agevolato si riconosce l’importo di € 190; per gli eventuali mesi di calendario non interamente compresi nel rapporto agevolato si riconosce un importo pari a € 6,33 per ogni giorno compreso nel rapporto agevolato (es.: assunzione a tempo determinato dal 15 febbraio al 14 aprile: [6,33x14] + 190 + [6,33x14]; assunzione dal 15 al 20 febbraio: 6,33 x 6). Per i rapporti di lavoro a tempo determinato degli operai agricoli (OTD) l’importo del beneficio mensile dovrà essere commisurato al numero di giornate effettivamente lavorate nel mese di riferimento; pertanto, per definire la misura del beneficio per ogni singolo mese si dovrà moltiplicare l’importo convenzionale di € 6,33 per il numero di giorni lavorati. In caso di rapporto a tempo parziale il beneficio è proporzionalmente ridotto. Nelle ipotesi di aumento della percentuale oraria di lavoro – compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno - il bonus mensile rimane fissato in proporzione alla percentuale dichiarata al momento dell’assunzione (il bonus mensile non può 6 superare la misura originariamente autorizzata dall’Inps perché è intrinsecamente connesso alla graduatoria dei datori di lavoro ammessi al beneficio, formata in relazione alla complessiva risorsa disponibile); nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro – compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part time - il datore di lavoro è tenuto a ridurre proporzionalmente il bonus (es.: Tizio è assunto dal 01.02.2013 al 30.04.2013 con orario pieno; a decorrere dal 01.03.2013 il rapporto è trasformato in part time al 50%; spetta il bonus di € 190 per febbraio, € 95 per marzo ed € 95 per aprile). Precisazioni riguardanti l’apprendistato Il beneficio previsto dal decreto non è applicabile ai rapporti di apprendistato, perché a questi si applica un regime contributo agevolato previsto da altre disposizioni dell’ordinamento. Per quanto concerne i rapporti di apprendistato instaurati nel 2013, ex art. 7, comma 4, d.l.vo 167/2011, con lavoratori precedentemente licenziati per giustificato motivo oggettivo e comunque iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modifiche ed integrazioni, si precisa quanto segue. A prescindere dalla circostanza se – a seguito mancata proroga delle disposizioni concernenti la cosiddetta piccola mobilità – tali rapporti possano essere qualificati come apprendistato, – d’intesa con il Ministero del lavoro e a parziale scioglimento della riserva formulata con la circolare 150/2013 - si chiarisce che non è possibile riconoscere il regime contributivo agevolato di cui alla legge 223/1991, richiamato dall’articolo 7, comma 4, citato. Pertanto, poiché il beneficio previsto dal decreto direttoriale è destinato a compensare parzialmente le conseguenze della mancata proroga delle disposizioni concernenti la cosiddetta piccola mobilità, qualora ne ricorrono le condizioni, è possibile riconoscere il beneficio previsto dal decreto; il beneficio spetta per 12 mesi. Indicazioni operative. Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens Le posizioni contributive relative ai datori di lavoro ammessi all’incentivo saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione “4N” che, a decorrere dal 01.01.2013, assume il nuovo significato di “datore di lavoro ammesso al bonus previsto dai decreti direttoriali del ministero del lavoro n. 264 del 19 aprile 2013 e n. 390 del 3 giugno 2013 ”; il codice autorizzazione è attribuito automaticamente dai sistemi informativi centrali, contestualmente all’attribuzione dell’esito positivo al modulo di istanza “LICE”. I datori di lavoro autorizzati, per esporre nel flusso Uniemens le quote mensili dell’incentivo da porre a conguaglio, valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi: 7 Nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “LICE” avente il significato di “bonus per assunzione lavoratori licenziati – DD n. 264 del 19.04.2013”; Nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato); Nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente; Nell’elemento <ImportoArrIncentivo> sarà indicato l’importo del beneficio spettante per periodi pregressi. I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue: Con il codice “L432” avente il significato di “conguaglio bonus lavoratori licenziati – DD n. 264 del 19.04.2013” e con il codice “L433” avente il significato di “arretrati conguaglio bonus lavoratori licenziati – DD n. 264 del 19.04.2013”. Nel caso in cui debbano restituire importi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all’interno di<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi: Nell’ elemento <CausaleADebito> dovrà essere inserito il codice causale “M302” avente il significato di “Restituzione bonus lavoratori licenziati DD n.264 del 19/04/2013; Nell’elemento <ImportoADebito>, indicheranno l’importo da restituire. Per i lavoratori non più in forza i datori di lavoro, potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso UniEmens utile gli stessi elementi previsti per i lavoratori in forza e cioè: all’interno dell’elemento <TipoIncentivo> il valore “LICE”; nell’elemento <CodEnteFinanziatore> il valore “H00” (Stato); nell’elemento <ImportoArrIncentivo> l’importo del beneficio spettante per periodi pregressi. Per tali lavoratori - non essendo più in forza - non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti ed il calendario giornaliero. Sarà invece valorizzato l’elemento <TipoLavStat> con il codice di nuova istituzione “NFOR”, che contraddistingue appunto i lavoratori non più in carico all’azienda. I datori di lavoro che sono stati autorizzati al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dell’incentivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig). 8 Le cooperative e loro consorzi di trasformazione, manipolazione o commercializzazione di prodotti agricoli rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240 dovranno attenersi, per la fruizione del beneficio, alle istruzioni operative descritte nel presente paragrafo. Datori di lavoro agricoli Le seguenti istruzioni operative saranno disponibili con la denuncia DMAG relativa al primo trimestre 2014. Allo scopo di poter usufruire del beneficio, il datore di lavoro - per un dato mese - dovrà, per il lavoratore agevolato per il quale sia stata approvata la propedeutica richiesta, obbligatoriamente indicare: nelle denunce principali ( P ) o sostitutive ( S ), oltre ai consueti dati retributivi per lo stesso mese,: per il Tipo Retribuzione, il valore Y; nel campo CODAGIO, il valore A1: nel campo della retribuzione, l'importo dell' incentivo spettante nelle denunce di variazione ( V ), qualora il beneficio spetti per periodi pregressi per i quali la retribuzione del lavoratore agevolato sia stata già denunciata con DMAG con competenza 2013: per il Tipo Retribuzione, il valore Y; nel campo CODAGIO, il valore A1: nel campo della retribuzione, l'importo dell' incentivo spettante. Si evidenzia che l’incentivo spettante - il cui importo complessivo e la quota di ripartizione mensile per gli OTI verranno comunicati nel caso di accoglimento dell’istanza - per gli OTD dovrà essere, a cura del datore di lavoro, calcolato con le modalità già descritte in precedenza (par.1” Precisazioni circa la durata e misura del beneficio”) . La denuncia Dmag contenente l'agevolazione in esame sarà sottoposta, nella fase della trasmissione telematica, ad una verifica di coerenza tra i dati contenuti nella denuncia stessa e quelli della richiesta datoriale dell'incentivo. La modalità di validazione sarà la medesima di quella utilizzata per il codice CIDA (cfr. circolare Inps n. 46/2011) e pertanto l'eventuale scarto della denuncia sarà motivato con l'opportuno messaggio d' errore. 9 Istruzioni contabili Per la rilevazione contabile dell’incentivo ai datori di lavoro per il reimpiego di lavoratori licenziati, ai sensi dei decreti direttoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 264 del 19 aprile 2013 e n. 390 del 3 giugno 2013, posto a carico dello Stato ed evidenziato nelle denunce con i codici “L432” e “L433”, si istituisce nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, evidenza contabile GAW – Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive, il nuovo conto: GAW32137 – Incentivo ai datori di lavoro che, nel corso del 2013, assumono a tempo determinato o indeterminato, anche part-time o a scopo di somministrazione, lavoratori licenziati nel dodici mesi precedenti l’assunzione, per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, ai sensi dei decreti direttoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 264 del 19 aprile 2013 e n. 390 del 3 giugno 2013. Gli importi dei benefici eventualmente restituiti dai datori di lavoro, poiché indebitamente conguagliati ed evidenziati nel flusso UniEmens con il codice “M302”, dovranno essere imputati al conto GAW24137, anch’esso di nuova istituzione. Il conto GAW32137 sopra citato dovrà essere utilizzato, altresì, per l’imputazione contabile del beneficio in questione spettante ai datori di lavoro agricoli. I rapporti finanziari con lo Stato sono definiti direttamente dalla Direzione generale. Nell’allegato n. 3 si riportano le variazioni al piano dei conti. INPS: D.LGS. 276/2003 ART. 36 C. 7 - VERSAMENTI VOLONTARI INTEGRATIVI DELLA CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA DOVUTA IN COSTANZA DI CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE (INPS CIRCOLARE N. 33 DEL 20/03/2014) Il contratto di lavoro intermittente è una fattispecie contrattuale caratterizzata dalla flessibilità del rapporto di lavoro ed in cui il lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro, che ne può utilizzare la prestazione lavorativa secondo le modalità ed i limiti fissati dagli articoli da 33 a 40 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (Circolare Inps n. 17 del 8/02/2006). A tale tipologia di contratto si applica il complesso delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro subordinato, fatta eccezione per la disciplina del contratto di lavoro a tempo parziale. Peraltro, come precisato con msg. n.3981 del 16 febbraio 2011, sono interessati dalla forma contrattuale di lavoro intermittente anche i soci, lavoratori subordinati, di cooperativa esercente attività di cui al DPR n. 602/1970, sempre che ricorrano le condizioni previste dall’art. 34 del D.Lgs. n.276/2003. 10 La prestazione lavorativa può essere resa a tempo indeterminato o determinato e può coesistere con altri rapporti di lavoro intermittente e/o con altre tipologie contrattuali, purché compatibili. I periodi di lavoro intermittente svolto da lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato o determinato sono rispettivamente identificati dai codici “tipo contribuzione” G0 e H0. Le prestazioni lavorative rese dai sopra indicati lavoratori subordinati, soci di cooperativa, con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato o determinato sono, rispettivamente identificate dai codici “tipo contribuzione” G1 e H1. Lo schema negoziale del lavoro intermittente prevede sia l’espresso obbligo di disponibilità, sia l’assenza di tale obbligo: Nella prima ipotesi il lavoratore si impegna ad accettare la chiamata del datore di lavoro ad effettuare prestazioni lavorative ed ha diritto ad un’indennità per tutto il periodo di disponibilità nei casi in cui la prestazione di lavoro non venga richiesta; Nella seconda ipotesi il lavoratore non ha l’obbligo contrattuale di accettare la chiamata del datore di lavoro ed ha diritto alla sola retribuzione per l’attività effettivamente prestata. Come indicato nella circolare ministeriale n. 4 del 3 febbraio 2005 (in G.U. Serie Generale n. 33 del 10.2.2005), ai periodi lavorativi svolti dal lavoratore intermittente si applica il principio di non discriminazione rispetto a quelli prestati dal lavoratore ordinario. Consegue che, limitatamente ai periodi di effettiva prestazione lavorativa ed a parità di orario di lavoro svolto, si applicano al lavoro intermittente anche le disposizioni in materia di minimale contrattuale e giornaliero di cui all’art. 7, comma 1, primo periodo del D.L. 12.9.1983, n. 463, convertito nella legge 11.11.1983, n. 638, come modificato dall’art. 1, comma 2, primo periodo, del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito nella legge 7.12.1989, n. 389, e successive modificazioni. Al contrario, l’indennità di disponibilità, che pure ha natura di reddito da lavoro dipendente, è soggetta all’obbligo contributivo con riferimento all’importo effettivamente corrisposto, senza il rispetto delle ordinarie disposizioni in materia di minimale di retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Anzianità contributiva del lavoro intermittente Nelle ipotesi in cui il lavoratore intermittente presti attività lavorativa per un numero di ore inferiore a quello contrattualmente previsto per i soggetti occupati a tempo pieno presso la stessa azienda, il numero delle settimane da considerare coperte da contribuzione deve essere determinato in proporzione alla durata effettiva della prestazione lavorativa, con un 11 procedimento analogo a quello previsto per i periodi di lavoro a tempo parziale, ferma l’esclusione dalla disciplina prevista per tale forma di prestazione lavorativa. In corrispondenza dei periodi di lavoro intermittente contrassegnati dai codici “tipo contribuzione” G0 e H0 vengono perciò indicate le “settimane utili” ai fini del calcolo della pensione, in numero pari al rapporto ottenuto dividendo il totale delle ore retribuite nel periodo lavorato per l’orario contrattuale settimanale del tempo pieno. Laddove il lavoratore sia interessato dall’obbligo della disponibilità, il numero delle “settimane utili” ai fini del calcolo della pensione sarà presente anche in corrispondenza dei relativi periodi. Retribuzione convenzionale L’articolo 36, comma 7, del D.Lgs. n. 276 del 2003 ha demandato ad un decreto ministeriale la definizione di una retribuzione convenzionale da prendere a riferimento per determinare l’eventuale differenza contributiva da versare nei casi in cui la retribuzione percepita per i periodi di lavoro prestato o l’indennità fruita per i periodi di disponibilità sia di importo inferiore a detto valore convenzionale. Il D.M. 30 dicembre 2004 (cfr. G.U. Serie Generale del 18.2.2005, n. 40), emanato in attuazione dell’art. 36, comma 7, del sopraccitato D.Lgs. n.276/2003, ha definito il parametro retributivo di riferimento, identificandolo con quello disciplinato dall’art. 7, comma 1, primo periodo della legge n. 638/1983 (limite minimo settimanale per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi), richiamato nella premessa. Requisiti per l’esercizio della facoltà prevista dall’art. 36, c. 7, del D.Lgs. n. 276/2003 I lavoratori intermittenti che nei periodi coperti da contribuzione obbligatoria abbiano percepito una retribuzione e/o fruito di un’indennità di disponibilità di ammontare inferiore al valore della retribuzione convenzionale fissata dal DM 30 dicembre 2004, possono avvalersi dell’art. 36, comma 7, del D.Lgs. n. 276/2003 per integrare la contribuzione obbligatoria versata in loro favore. Tale facoltà, esercitabile a domanda, consente agli interessati di versare, in forma volontaria, una contribuzione calcolata sulla differenza fra la retribuzione convenzionale ed il valore degli emolumenti percepiti, fino a concorrenza del predetto parametro minimo. Per l’autorizzazione al versamento integrativo non è richiesto alcun requisito contributivo. La facoltà in esame è perciò riconosciuta a tutti i soggetti che abbiano prestato lavoro intermittente, fermo restando che tale possibilità riguarda esclusivamente i periodi interessati da un valore imponibile inferiore a quello della retribuzione convenzionale individuata ai sensi del D.M. 30.12.2004. 12 Posto che il decreto ministeriale sopra richiamato ha rimesso all’Ente impositore la determinazione delle regole del versamento integrativo, tale facoltà potrà essere esercitata mediante versamento di contribuzione volontaria, secondo i criteri di seguito specificati. Termini di presentazione della domanda Il lavoratore intermittente potrà chiedere l’autorizzazione ai versamenti volontari integrativi in tutti i casi in cui i valori retributivi dei periodi di attività prestata e/o dei periodi di disponibilità fruita risultino inferiori a quello del minimale introdotto dall'art.7 della legge n. 638/1983, modificato dall'art. 1, della legge n. 389/1989, che garantisce di considerare utile ai fini pensionistici la relativa anzianità contributiva. Per consentire agli interessati di valutare se e per quali periodi non sia stato raggiunto il valore retributivo minimo necessario all’accredito dell’intera anzianità contributiva, l’autorizzazione di cui sopra dovrà essere richiesta annualmente, pena la decadenza, entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello in cui si collocano i periodi per i quali sono consentiti i versamenti delle differenze contributive in esame. Tale autorizzazione, infatti, ha un’efficacia circoscritta alla sola integrazione di periodi pregressi e dovrà essere richiesta, come precisato con circ. 111/2011, avvalendosi esclusivamente dei seguenti canali: per via telematica, accedendo direttamente, tramite PIN, ai Servizi telematici disponibili sul sito INTERNET dell’Istituto (www.inps.it), nella sezione “Servizi Online – Per tipologia di utente – Cittadino – Versamenti Volontari”; mediante comunicazione telefonica al Contact Center Multicanale, identificandosi tramite PIN e codice fiscale. attraverso intermediari abilitati. Le istanze confluiscono direttamente nella procedura automatizzata dei versamenti volontari e possono essere richiamate dagli operatori di sede abilitati attivando l’opzione “gestione domanda” e selezionando il “tipo ricezione”: “Cittadino OnLine”; “Contact Center”; “Patronato”. Nella domanda dovranno essere espressamente indicati i periodi di lavoro e/o di disponibilità per i quali l’interessato intende effettuare il versamento integrativo. Le richieste finalizzate alla copertura volontaria dei periodi di lavoro intermittente e di disponibilità, relativi agli anni per i quali sia già decorso il predetto termine, dovranno essere presentate entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente circolare, a pena di decadenza. 13 Importo del contributo integrativo dovuto Come detto, il D.M. 30.12.2004 ha stabilito che il parametro retributivo convenzionale da prendere a riferimento ai fini del calcolo della differenza contributiva integrativa corrisponde al limite minimo di retribuzione settimanale previsto per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, aggiornato annualmente in applicazione dell’art. 7, comma 1, della legge n.638/1983 e successive modifiche. L’ammontare del contributo volontario deve essere determinato distintamente per i periodi di lavoro intermittente e di disponibilità, come rilevabili dagli estratti conto. Per ciascun periodo da integrare si dovrà prioritariamente quantificare la retribuzione convenzionale di riferimento moltiplicando l’importo del minimale settimanale vigente nell’anno interessato dal versamento per il numero delle settimane utili per il diritto, relative al periodo di attività lavorativa e/o di disponibilità considerato. Dal predetto valore retributivo dovrà essere poi sottratto l’ammontare della retribuzione da lavoro intermittente ovvero l’indennità di disponibilità percepita. Il risultato così ottenuto rappresenterà la base di calcolo del contributo volontario integrativo. L’aliquota contributiva IVS da applicare è quella vigente nell’anno oggetto dell’integrazione. Nella tabella sotto riportata sono riepilogati - per anno solare dal 2014 al 2003 - i minimali di retribuzione settimanale, gli importi minimi di retribuzione annua e le aliquote contributive IVS in vigore nel FPLD nei rispettivi anni. Anno Retribuzione minima settimanale Minimale di retribuzione annua Aliquota IVS 2014 € 200,35 € 10.418,20 32,37% 2013 € 198,17 € 10.304,84 32,37% 2012 € 192,40 € 10.004,80 31,87% 2011 € 187,34 € 9.741,68 31,87% 2010 € 184,39 € 9.588,28 31,37% 2009 € 183,10 € 9.521,20 31,37% 2008 € 177,42 € 9.225,84 30,87% 2007 € 174,46 € 9.071,92 30,87% 2006 € 171,03 € 8.893,56 30,07% 2005 € 168,17 € 8.744,84 30,07% 2004 € 164,87 € 8.573,24 29,57% 2003 € 160,85 € 8.364,20 29,57% 14 Modalità e termini di versamento Il provvedimento di autorizzazione ed il bollettino MAV predisposto per il versamento volontario integrativo dovranno essere inviati al richiedente mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il versamento autorizzato dovrà essere eseguito dall’interessato per l’intero ammontare, entro la fine del trimestre successivo a quello di notifica della relativa autorizzazione, pena la decadenza. I versamenti effettuati in ritardo saranno considerati inefficaci e verranno rimborsati, senza maggiorazione per interessi. Lavoratori intermittenti già autorizzati alla prosecuzione volontaria Il lavoratore intermittente che sia stato già autorizzato alla prosecuzione volontaria potrà utilizzare tale autorizzazione solo per la copertura degli eventuali periodi intercorrenti fra un periodo lavorativo e l’altro, non interessato dall’obbligo della disponibilità. Come detto, per i periodi di disponibilità indennizzati è dovuta la contribuzione obbligatoria e per gli stessi è possibile unicamente l’eventuale integrazione del relativo valore retributivo, qualora inferiore all’importo della retribuzione convenzionale. Nell’ipotesi in cui la precedente autorizzazione sia stata utilizzata per la copertura di periodi di lavoro intermittente e/o di disponibilità, la contribuzione volontaria versata dovrà essere annullata ed utilizzata per l’integrazione di detti periodi. L’eventuale somma eccedente dovrà essere restituita all’interessato. È appena il caso di ricordare che i versamenti volontari eseguiti sulla base della precedente autorizzazione, a copertura di periodi completamente privi di contribuzione obbligatoria, dovranno avvenire nel rispetto dei termini trimestrali normalmente previsti per la prosecuzione volontaria (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre). INPS: PRESTAZIONI ECONOMICHE DI MALATTIA, DI MATERNITÀ E DI TUBERCOLOSI. SALARI MEDI E CONVENZIONALI E ALTRE RETRIBUZIONI O IMPORTI. ANNO 2014 (INPS CIRCOLARE N. 44 DEL 26/03/2014). ART. 42, COMMA 5, D. LGS. N. 151/2001 - INDENNITÀ ECONOMICA E ACCREDITO FIGURATIVO PER I PERIODI DI CONGEDO RICONOSCIUTI IN FAVORE DEI FAMILIARI DI DISABILI IN SITUAZIONE DI GRAVITA’. IMPORTI MASSIMI PER L’ANNO 2014 Come noto (v. circolare n. 14 del 15.01.2007), l’importo di 70 milioni di lire (pari a euro 36.151,98) per il 2001, da rivalutarsi annualmente, a partire dal 2002, sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, deve rappresentare 15 il tetto massimo complessivo annuo dell’onere relativo al beneficio di cui all’art.42, comma 5, del D.lgs. n. 151/2001 e deve essere ripartito fra indennità economica e accredito figurativo. L’ammontare delle due voci di spesa sopra indicate deve essere determinato prendendo a riferimento l’importo complessivo annuo stabilito dalla norma e l’aliquota pensionistica IVS vigente per lo stesso anno nell’ordinamento pensionistico interessato. La differenza fra l’importo complessivo annuo e il valore ottenuto dalla predetta operazione costituirà il costo massimo della copertura figurativa annua. Considerato il limite complessivo di spesa e il costo della copertura figurativa, l’importo della retribuzione figurativa da accreditare rapportato al periodo di congedo non potrà comunque eccedere l’importo massimo dell’indennità economica. Ciò premesso, vengono riportati, per l’anno 2014, sulla base della variazione dell’indice Istat del 1,1 %, il tetto massimo complessivo dell’indennità per congedo straordinario e del relativo accredito figurativo, i valori massimi dell’indennità economica, annuale e giornaliera (tabella 1), calcolati tenendo conto dell’aliquota contributiva del 33% (FPLD), nonché gli importi massimi di retribuzione figurativa (tabella 2) accreditabili a copertura dei periodi di congedo fruiti nell’anno in corso. TABELLA 1 Valori massimi dell’indennità economica (importi in EURO, calcolati secondo l’aliquota del 33%) A B C D Anno Importo complessivo annuo Importo massimo annuo indennità Importo massimo giornaliero indennità 2014 47.351,12 35.602,00 97,54 TABELLA 2 Valori massimi di retribuzione figurativa accreditabile (importi calcolati in EURO secondo l’aliquota del 33%) A B C D Anno Retribuzione figurativa Retribuzione figurativa Retribuzione figurativa massima annua massima settimanale massima giornaliera 2014 35.602,00 684,65 97,54 16 LIMITI MINIMI DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE GIORNALIERA PER IL CALCOLO DEI PREMI ASSICURATIVI.DETERMINAZIONE PER L’ANNO 2014. (CIRCOLARE INAIL N. 21 DEL 27/03/2014) Con la circolare n. 21 del 27 marzo 2014, l'INAIL ha comunicato i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi per l’anno 2014. Il minimale di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori è pari ad euro 47,58, mentre quello mensile è pari ad euro 1.237,08. La circolare specifica anche le retribuzioni effettive escluse dall'adeguamento al minimale giornaliero, le retribuzioni convenzionali e la retribuzione di ragguaglio. Per i lavoratori parasubordinati, il minimo ed il massimo mensile sono fissati in euro 1.331,93 e 2.473,58. Vengono, inoltre, specificate le retribuzioni di riferimento per le prestazioni occasionali c.d. mini co.co.co. (minimale giornaliero euro 53,28 – massimale giornaliero 98,94), per gli sportivi professionisti dipendenti, nonché i premi speciali unitari. Si fa presente che, in seguito, si provvederà alla trattazione della circolare in oggetto. 17 SEZIONE CONTRATTI COLLETTIVI CCNL ENERGIA E PETROLIO (ACC. 22/01/2013) Minimi tabellari Dal 1° gennaio 2014 Categorie/ Livelli 1/5 1/4 1/3 1/2 1/1 2/4 2/3 2/2 2/1 3/4 3/3 3/2 3/1 4/4 4/3 4/2 4/1 5/4 5/3 5/2 5/1 5/0 6/0 - Petrolio Petrolio Petrolio Petrolio Petrolio Petrolio Petrolio Petrolio Petrolio Petrolio Petrolio Petrolio Petrolio Petrolio Petrolio Petrolio Petrolio Petrolio Petrolio Petrolio Petrolio Petrolio Petrolio Minimo 2.682,67 2.682,67 2.682,67 2.682,67 2.682,67 2.429,58 2.429,58 2.429,58 2.429,58 2.200,35 2.200,35 2.200,35 2.200,35 1.944,48 1.944,48 1.944,48 1.944,48 1.705,21 1.705,21 1.705,21 1.705,21 1.705,21 1.483,38 Importo C.R.E.A. 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 ------------------------------------- Indennità di funzione 453,26 362,61 271,96 181,31 90,65 271,97 203,98 135,98 67,99 243,72 182,79 121,86 60,93 213,57 160,18 106,79 53,39 181,33 136,00 90,66 45,33 ----- CCNL METALMECCANICA - PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA – CONFAPI (RINN. 29/07/2013) Contrattualizzazione delle prestazioni di bilateralità La bilateralità prevista dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi nazionali e regionali del sistema Confapi è un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria, in quanto eroga prestazioni di welfare contrattuale che sono indispensabili a completare la retribuzione globale di fatto e la normativa a tutela del 18 lavoratore prevista all'interno dei contratti collettivi di categoria. Le prestazioni di bilateralità sono un diritto contrattuale del lavoratore che matura, nei confronti delle imprese non aderenti al sistema bilaterale, il diritto all'erogazione diretta delle prestazioni. A decorrere dalla sottoscrizione dell'accordo 29 luglio 2013, in caso di mancata adesione alla bilateralità, l'azienda deve erogare ai lavoratori un elemento retributivo aggiuntivo (E.a.r.), pari a € 25 mensili per 13 mensilità, non riassorbibile, che ha riflessi su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, indiretti o differiti, escluso il t.f.r. ed è altresì tenuta all'erogazione diretta in favore dei lavoratori di prestazioni equivalenti a quelle erogate dalla bilateralità. Per i lavoratori part-time tale importo è corrisposto in proporzione all'orario di lavoro mentre per gli apprendisti andrà riproporzionato alla percentuale di retribuzione. Per le aziende che aderiscono alla bilateralità l'E.a.r. è compreso nella quota di adesione e pertanto non va versato. Sempre a decorrere dalla sottoscrizione dell'accordo 29 luglio 2013, saranno avviati gli istituti previsti dalla bilateralità, i cui contributi annui a carico delle aziende sono così suddivisi: Fondo Sicurezza PMI CONFAPI - € 18,00 (€1,50 mensili per 12 mensilità) per ogni lavoratore per aziende prive di RLS; - € 6,00 (€ 0,50 mensili per 12 mensilità) per ogni lavoratore in aziende con RLS. Fondo Sviluppo bilateralità PMI CONFAPI - € 6,00 (€ 0,50 mensili per 12 mensilità) per ogni lavoratore full-time per lo sviluppo dell'apprendistato; - € 3,00 (€ 0,25 mensili per 12 mensilità) per ogni lavoratore part-time fino a 20 ore. Fondo Sostegno al reddito - € 28,00 (€ 2,33 mensili per 12 mensilità) per ogni lavoratore. Osservatorio della contrattazione e del lavoro - € 8,00 (€ 0,66 mensili per 12 mensilità) per ogni lavoratore per il sostegno alla bilateralità, alla rappresentanza sindacale e alla contrattazione di 2° livello; - € 12,00 (€ 1,00 mensile per 12 mensilità) per ogni lavoratore per ulteriori attività (assistenza contrattuale). I versamenti saranno effettuati all'OPNC e all'ENFEA, a decorrere dalla sottoscrizione dell'accordo 29 luglio 2013, secondo le modalità previste dall'Accordo interconfederale 23 luglio 2012 e dall'Intesa applicativa dello stesso, nonché secondo le disposizioni degli enti stessi, tramite modello F24 con i codici di versamento predisposti dall'Agenzia delle Entrate. 19 Col verbale di sottoscrizione 4 ottobre 2013 le parti hanno peraltro invitato le aziende a non eseguire ancora i versamenti previsti a favore della bilateralità, in attesa di futuri incontri in materia. Poiché al 15 novembre 2013 non erano operativi gli organismi previsti dagli accordi interconfederali, l'accordo 15 novembre 2013 istituisce l'Ente bilaterale metalmeccanici, deputato alla raccolta dei versamenti, di cui redige anche lo Statuto. Dalla retribuzione relativa al mese di novembre 2013, i contributi a carico delle aziende aderenti al sistema bilaterale confluiranno all'E.b.m. Dal 1° novembre 2013 sono istituiti all'interno dell'Ente i seguenti fondi: - Fondo Sicurezza Metalmeccanici; - Fondo Sviluppo Bilateralità Metalmeccanici; - Fondo Sostegno al Reddito Metalmeccanici; - Osservatorio della contrattazione e del lavoro del settore metalmeccanico. I fondi sono alimentati come previsto dall'accordo 29 luglio 2013 e dall'accordo in oggetto, che ne stabilisce altresì i compiti. Compiti Il Fondo Sicurezza ha compiti in materia di salute e sicurezza e di formazione dei lavoratori. Il Fondo Sviluppo ha compiti in materia di formazione degli apprendisti. Il Fondo Sostegno al Reddito ha compiti in garanzia per la copertura in caso di malattia, sostegno al reddito nel caso di assistenza alla non autosufficienza, infortuni gravi, diritto allo studio, maternità, nonché di sostegno alla formazione dei delegati sindacali e dell'integrazione al reddito dei lavoratori. L'Osservatorio della contrattazione e del lavoro ha compiti di sostegno della bilateralità, delle attività di rappresentanza sindacale, della contrattazione di 2° livello e dell'assistenza contrattuale. Modalità dei versamenti I versamenti alla bilateralità sarà mensile e avverrà a mezzo di convenzioni da sottoscrivere con l'Inps per l'affidamento all'istituto attraverso la procedura F24/Uniemens. In attesa delle convenzioni, il versamento avverrà tramite bonifico bancario secondo le modalità ed i termini stabiliti dall'accordo in oggetto. Il versamento relativo alle 5 mensilità del 2013, relativo al periodo 1° giugno 2013-31 ottobre 2013 andrà effettuato comunque tramite bonifico bancario in due rate uguali, entro il 31 gennaio 2014 ed entro il 31 maggio 2014. 20 Quota associativa straordinaria In occasione del rinnovo del c.c.n.l. la Fiom chiede ai lavoratori non iscritti al sindacato una quota associativa straordinaria di € 30 da trattenere sulla retribuzione di aprile 2014. L'eventuale dichiarazione di non accettazione deve pervenire all'azienda mediante il relativo modulo entro il 15 marzo 2014. CCNL CARTA - AZIENDE INDUSTRIALI (CCNL 13/09/2012) Elemento di garanzia retributiva A decorrere dal 2011, ai lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1º gennaio di ogni anno, nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello e che nei precedenti 3 anni non abbiano percepito nessun altro trattamento economico individuale o collettivo in aggiunta a quanto spettante a norma di c.c.n.l., viene erogato con la retribuzione del mese di aprile dell'anno successivo, un importo annuo pari ad € 250, onnicomprensivo e non incidente sul t.f.r., ovvero un importo inferiore, fino a concorrenza della suddetta somma, in caso di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal c.c.n.l.. Nel caso di risoluzione del rapporto antecedentemente al mese di aprile, verranno erogati tanti dodicesimi di esso quanti sono i mesi interi di servizio prestati nell'anno. CCNL IGIENE AMBIENTALE - AZIENDE MUNICIPALIZZATE (CCNL 17/06/2011) Assistenza integrativa Le Parti si impegnano a costituire un fondo nazionale di assistenza sanitaria integrativa di settore. Entro il 30 novembre 2013 saranno depositati presso uno studio notarile lo Statuto ed il Regolamento e sarà stipulata una convenzione con l'INPS per la riscossione dei contributi. Per le spese di avvio le aziende dovevano versare, con la retribuzione del mese di luglio 2013, un contributo straordinario "una tantum" di € 4,00 per lavoratore, in forza a tale data. Tuttavia con il verbale d'intesa 22 luglio 2013 è stata disposta la sospensione di tale versamento in attesa dell'individuazione dell'organismo cui affidare la gestione del sistema di assistenza sanitaria integrativa. Per il finanziamento delle prestazioni sanitarie viene stabilito a carico del datore di lavoro per ogni lavoratore a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale, non in prova, ivi compresi gli apprendisti, un contributo ordinario di € 42,50 trimestrali, al netto del contributo di solidarietà. 21 In sostituzione dell'una tantum di € 4,00, viene stabilito dal Protocollo d'intesa 28 ottobre 2013 che le aziende verseranno, unitamente al primo versamento del contributo ordinario, un contributo straordinario una tantum di € 2,00 per ogni dipendente come sopra individuato. Conseguentemente, il primo versamento sarà pari ad € 44,50, comprensivo delle spese di avvio. Nelle more del versamento del contributo straordinario, in caso di necessità immediate, questo sarà anticipato da Federambiente e rimborsato dal Fondo entro 60 giorni dal primo versamento del contributo ordinario. In caso di mancato versamento del contributo ordinario nonché di quello straordinario, l'azienda è responsabile verso i lavoratori della perdita delle relative prestazioni sanitarie, con facoltà del lavoratori di richiedere il risarcimento del danno. Le aziende effettueranno il primo versamento trimestrale del contributo ordinario a decorrere dal mese di aprile 2014. A partire dal 1° aprile 2014, il contributo ordinario sarà versato ogni anno con cadenza trimestrale (1° aprile - 1° luglio - 1° ottobre - 1° gennaio), con riguardo al trimestre immediatamente precedente e al personale in forza al termine rispettivamente dei singoli mesi di tale trimestre. Dallo stesso mese di aprile 2014, il Fondo inizierà a erogare le prestazioni sanitarie previste. I lavoratori potranno chiedere, con oneri a proprio carico, l'iscrizione alla Cassa/Fondo dei componenti il proprio nucleo familiare. CCNL LAPIDEI - AZIENDE INDUSTRIALI (CCNL 03/05/2013) Minimi tabellari Dal 1° aprile 2014 Categorie Minimi Contingenza Superminimo E.d.r. confederale AS 1.675,67 531,34 - 10,33 A 1.541,53 528,18 - 10,33 B 1.256,70 521,48 - 10,33 CS 1.206,67 520,13 - 10,33 C 1.139,64 518,37 - 10,33 D 1.075,40 516,76 - 10,33 E 991,36 514,81 - 10,33 F 839,12 512,38 7,75 10,33 22 Note alle tabelle - Superminimo collettivo: l'importo spettante ai lavoratori della categoria F è utile a tutti gli effetti contrattuali. - E.d.r. confederale: spetta per 13 mensilità ai sensi del Protocollo 31 luglio 1992. Elemento di garanzia retributiva A decorrere dal 1° gennaio 2011, ai lavoratori a tempo indeterminato o a tempo determinato superiore a 6 mesi ed alle altre tipologie di lavoro subordinato, in forza al 1º gennaio di ogni anno, nelle aziende prive di contrattazione di 2° livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell'anno precedente (1º gennaio-31 dicembre) non abbiano percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi comunque soggetti a contribuzione, oltre a quanto spettante dall'accordo di rinnovo 24 maggio 2010, viene erogato, in unica soluzione con la retribuzione del mese di giugno (*), un importo annuo pari ad € 150 (**) ovvero un importo inferiore, fino a concorrenza della suddetta somma, in caso di presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal Ccnl. La somma è corrisposta pro quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio prestati, anche in modo non consecutivo, nell'anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata, a questi effetti, mese intero. L'importo - escluso dalla base di calcolo del tfr - è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, legali e contrattuali, ed è quindi comprensivo degli stessi. Fermi restando i criteri di maturazione, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al mese di giugno, l'importo viene erogato all'atto della liquidazione delle competenze. L'elemento di garanzia è ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto come parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell'istituto. Sono escluse dalla corresponsione dell'elemento di garanzia le aziende che fanno ricorso ad ammortizzatori sociali, per il tempo di intervento degli stessi. ---------(*) A livello aziendale potrà essere valutata una corresponsione mensile, suddividendo l'importo per 13. (**) Per i lavoratori a tempo parziale l'importo viene riproporzionato. 23 Previdenza integrativa Fondo pensione Istituzione La previdenza integrativa si realizza mediante adesione al Fondo pensione complementare ARCO, istituito in data 7 novembre 1997 ed autorizzato all'esercizio dell'attività in data 28 settembre 2000. I lavoratori eletti negli organismi del Fondo hanno diritto a permessi non retribuiti di una giornata per la partecipazione alle riunioni, la cui convocazione viene comunicata dall'Organismo del fondo alla Direzione aziendale con almeno 3 giorni di preavviso. Contributi All'atto di iscrizione di ogni singolo lavoratore dovrà essere versato un importo una tantum di € 10,33 a carico del lavoratore medesimo. Il Fondo è finanziato mediante un contributo - suddiviso in parti uguali tra lavoratore e datore di lavoro - nella misura del 2,6% calcolato sulla retribuzione utile per il calcolo del t.f.r. (*), nonché da quote del t.f.r. in corso di maturazione, a partire dalla decorrenza dell'obbligo di versamento, fissate nelle seguenti misure: - 100% per i lavoratori occupati dopo il 28 aprile 1993; - 40% per i lavoratori occupati prima del 28 aprile 1993. La contribuzione a carico azienda è così elevata: 1,40% dal 1° aprile 2013, 1,50% dal 1° aprile 2014 e 1,60% dal 1° aprile 2015. ---------(*) I contributi volontari continuano invece ad essere calcolati sulla retribuzione commisurata a minimo tabellare, indennità di contingenza ed E.d.r. 24 CCNL LEGNO E ARREDAMENTO - AZIENDE INDUSTRIALI (RINN. 11/09/2013) Minimi tabellari Dal 1° aprile 2014 Categorie Minimo Contingenza Indennità di funzione E.d.r. confederale AD3 1.734,03 531,91 25,82 10,33 AD2 1.693,80 531,91 --- 10,33 AD1 1.610,62 529,75 --- 10,33 AC5 1.528,02 527,94 --- 10,33 AC4 1.404,20 525,22 --- 10,33 AC3 1.280,32 522,41 --- 10,33 AC2 1.280,32 522,41 --- 10,33 AC1 1.156,41 518,45 --- 10,33 AS4 1.280,32 522,41 --- 10,33 AS3 1.218,90 521,02 --- 10,33 AS2 1.156,41 518,45 --- 10,33 AS1 1.106,72 517,76 --- 10,33 AE4 1.106,72 517,76 --- 10,33 AE3 1.044,75 516,53 --- 10,33 AE2 982,80 514,79 --- 10,33 AE1 826,07 512,16 --- 10,33 CCNL PENNE SPAZZOLE E PENNELLI - AZIENDE INDUSTRIALI (RINN. 27/11/2013) Una tantum Ai lavoratori in forza alla stipula dell'accordo 27 novembre 2013 sarà corrisposto, in due rate uguali con la retribuzione di gennaio 2014 e di aprile 2014, un importo forfettario, commisurato all'anzianità di servizio maturata nel periodo 1° gennaio 2013-30 novembre 2013, con riduzione proporzionale per i casi di assunzione nel periodo suddetto, di volontariato civile, aspettativa, assenza facoltativa post-partum, Cig a zero ore nonché nei casi di part-time. Gli importi sono i seguenti: 25 Livelli 7Q 7 6 5 4S 4 3S 3 2 1 Importi Gennaio 2014 Aprile 2014 258,68 258,68 258,68 258,68 240,74 240,74 228,78 228,78 216,60 216,60 206,56 206,56 201,03 201,03 195,50 195,50 180,50 180,50 112,81 112,81 L'una tantum non è utile agli effetti del computo di nessun istituto contrattuale e legale ne del t.f.r. CCNL SERVIZI ASSISTENZIALI – UNEBA (CCNL 08/05/2013) Assistenza integrativa E' stata concordata l'istituzione - a partire dal 2014 - di una forma di assistenza sanitaria a favore del personale in servizio, finanziata mediante un contributo mensile a carico del datore di lavoro pari a € 5 per ciascun dipendente iscritto, da corrispondere per 14 mensilità (doppio contributo nei mesi di luglio e dicembre). Nessun versamento è dovuto per i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata fino a 3 mesi (comprese eventuali proroghe), mentre per quelli con contratto di durata superiore è prevista la corresponsione dell'intero contributo. Il Fondo cui aderire, il regolamento di attuazione ed i requisiti per l'iscrizione saranno individuati con apposite intese a livello nazionale entro il 31 dicembre 2013. La decorrenza dei contributi è stabilita a far data dal 1° aprile 2014. 26 FESTIVITA’ Domenica 20 aprile: Pasqua, festività religiosa Attenzione ai contratti che considerano la Pasqua come una normale festività cadente la Domenica (Es. Chimici Industria) Lunedì 21 aprile: Lunedì dell’Angelo, festività religiosa; essendo una festività infrasettimanale è già compresa nella normale retribuzione per i dipendenti mensilizzati, si dovrà pagare in aggiunta per gli operai pagati ad ore. Giovedì 25 aprile: festa della Liberazione, festività di ricorrenza civile. Essendo una festività infrasettimanale è già compresa nella normale retribuzione per i dipendenti mensilizzati, si dovrà pagare in aggiunta per gli operai pagati ad ore. Eventuale festività legate alla ricorrenza del Santo Patrono. ISTAT ISTAT: COEFFICIENTE TFR MESE DI FEBBRAIO 2014 L’Istat ha reso noto il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto accantonato al 31 dicembre 2013 e liquidato tra il 15 febbraio 2014 e il 14 marzo 2014 che risulta essere pari a 0,320028% 27
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