Decisione Numero 462 del 14/08/2014

Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane Interaziendale
Decisione Numero 462 del 14/08/2014
OGGETTO:
Rideterminazione del monte ore aziendale dei permessi sindacali
retribuiti usufruibili nell'anno 2014 dal personale della dirigenza SPTA
e della dirigenza medica e veterinaria a seguito della sottoscrizione del
CCNQ delle aree della dirigenza per il triennio 2013-2015.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE
INTERAZIENDALE
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Richiamate le Deliberazioni del Direttore Generale n. 253 del 28.12.2010 e n. 81 del
27/5/2014;
Richiamata la precedente decisione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo
Risorse Umane n. 100 del 18/02/2014 con la quale è stato determinato, ripartito ed
assegnato il monte ore massimo dei permessi sindacali retribuiti usufruibili per
l'anno 2014 dai dirigenti sindacali dipendenti dell'azienda nell'area della dirigenza
SPTA, e nell'area della dirigenza medica e veterinaria, secondo i criteri stabiliti
dalla normativa vigente in materia;
Dato atto che nella suddetta decisione si è specificato di procedere ad eventuale
adeguamento della determinazione, nel caso di eventuali ulteriori indicazioni
derivanti da successvi contratti collettivi nazionali quadro o dall'ARAN;
Considerato che il 05 maggio 2014 l'ARAN e le Confederazioni sindacali hanno
sottoscritto il CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni
sindacali rappresentative nelle aree della dirigenza per il triennio 2013-2015;
Rilevato che alla luce del suddetto CCNQ occorre rideterminare il monte ore dei
permessi sindacali fruibili nell'anno 2014, da parte dei dirigenti delle organizzazioni
sindacali rappresentative del personale delle aree dirigenziali (dirigenza SPTA,
dirigenza medica e veterinaria);
Richiamato l'art. 2 del CCNQ del 5 maggio 2014 in relazione ai distacchi e permessi
sindacali nelle aree II III e IV ed in particolare i seguenti commi:
comma 2: "il contingente complessivo dei permessi sindacali è pari a n. 90
minuti per dirigente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
(...) Il contingente (...) è ripartito secondo la seguente proporzione:
a) n. 30 minuti alla RSU;
b) n. 60 minuti alle organizzazioni sindacali rappresentative."
comma 3 "I permessi di cui al comma 2, lett. a) devono essere fruiti
esclusivamente dalla RSU non appena quest'ultima (...) verrà eletta."
comma 4 "I permessi di cui al comma 2, lett. b), sono ripartiti nelle
amministrazioni tra le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi
delll'art. 1, comma 5. A parziale modifica delle modalità indicate nell'art. 9 del
CCNQ del 7 agosto 1998, in attesa degli accordi di cui all'art. 9, comma 1, la
ripartizione del contingente dei permessi (...) sarà attuata tra le citate
organizzazioni sindacali rappresentative, sulla base del solo dato associativo
espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi
sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato
(...)."
comma 5 "Prima di procedere all'assegnazione del monte ore annuo di
competenza di ogni organizzazione sindacale, (...) l'amministrazione dovrà
detrarre dal contingente di spettanza di ciascuna sigla una quota pari
all'eventuale percentuale di utilizzo cumulato di cui al comma 6."
comma 6 "I permessi di cui al comma 2, lettera b) possono essere utilizzati a
livello nazionale in forma cumulata nella misura massima del 38% della quota
a disposizione."
Richiamato l'art. 9 del CCNQ sottoscritto il 05/05/2014;
Richiamato il comma 2 dell'art. 10 del CCNQ 05.05.2014: "per il triennio di
contrattazione 2013-2015, in via provvisoria, le associazioni sindacali rappresentative
sono quelle indidicate nelle tavole dal n. 1 al n. 18;
Richiamato inoltre il comma 3 dell'art. 10 del CCNQ 05.05.2014: "le tavole di
ripartizione dei distacchi e quelle dei permessi di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 entrano in
vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione definitiva del presente contratto ed
avranno valore sino al nuovo accordo successivo all'accertamento della
rappresentatività, ivi incluso l'accertamento definitivo relativo al triennio 2013-2015.
Resta fermo quanto previsto all'art. 9, comma 4."
Dato atto che per quanto riguarda le AREE DIRIGENZIALI presenti in Azienda USL,
le tavole di riferimento sono quelle citate nell'art. 2 del CCNQ del 05.05.2014 e
precisamente: tavola n. 3 (dirigenti AREA III) e tavola n. 4 (dirigenti AREA IV), da cui
si rileva che per il triennio 2013-2015, in via provvisoria, le organizzazioni sindacali
rappresentative sono:
AREA III
AREA IV
FASSID
ANAAO ASSOMED
ANAAO ASSOMED
CIMO ASMD
FP CGIL
AAROI EMAC
CISL FP
FP CGIL
UIL FPL
FVM
FEDIR SANITA'
FASSID
FEDERAZIONE CISL MEDICI
FESMED
ANPO ASCOTI FIALS MEDICI
UIL FPL
Constatato che, rispetto alle organizzazioni sindacali rappresentative nel periodo
precedente, sono subentrate le seguenti associazioni e organizzazioni sindacali:
AREA III
FASSID a seguito dell'associazione di AUPI e
SINAFO
AREA IV
UIL FPL
ANAAO ASSOMED che ricomprende SNABI
SDS
Richiamati il comma 4 ed il comma 5 dell'art. 10 del CCNQ del 05.05.2014, che indicano la
procedura da attivare in tale caso e precisamente:
comma 4: " a decorrere dall'entrata in vigore del presente CCNQ, le
prerogative sindacali di posto di lavoro (assemblea, bacheca, locali, permessi
del monte ore di amministrazione) spettano alle organizzazioni sindacali
rappresentative indicate nelle tavole allegate, che subentrano a quelle
rappresentative nel precedente periodo contrattuale.";
comma 5: "resta fermo che nell'anno di entrata in vigore del presente contratto
il contingente dei permessi sindacali del monte ore di amministrazione è
ripartito pro-rata tra le associazioni sindacali rappresentative nel precedente
periodo contrattuale – a cui spetta dal 1° gennaio alla data di sottoscrizione
del presente contratto – e quelle rappresentative nel triennio 2013-2015 – per
la parte restante. Analogamente si procede per i permessi per la partecipazione
alle riunioni degli organismi direttivi statutari il cui contingente è ripartito
pro-rata tra le associazioni di cui al CCNQ 3 ottobre 2005 e quelle
rappresentative nel triennio 2013-2015.";
Dato atto della mancata elezione delle RSU e del fatto che si è in attesa che la
rappresentanza sindacale della dirigenza venga disciplinata da appositi accordi e che
in tale frangente i soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono le Rappresentanze
sindacali aziendali (RSA), con applicazione di quanto previsto nel sopracitato art. 9
del CCNQ del 05/05/2014;
Vista la guida operativa ARAN di maggio 2014 avente ad oggetto: "Modalità di
calcolo del monte ore dei permessi sindacali di spettanza delle organizzazioni
sindacali rappresentative nei luogo di lavoro";
Dato atto che, prima di procedere all'assegnazione del monte ore annuo di competenza
di ogni organizzazione sindacale, si dovrà detrarre dal contingente di spettanza di
ciascuna sigla una quota pari all'eventuale percentuale di utilizzo in forma cumulata;
Verificato nel sito dell'ARAN le quote utilizzate a livello nazionale in forma cumulata
nelle aree dirigenziali del SSN (Area III ed Area IV) sulla base delle scelte operate
dalle singole associazioni sindacali, come segue:
AREA III (Dirigenza SPTA)
% UTILIZZATA IN FORMA CUMULATA
FASSID
-
ANAAO ASSOMED
-
FP CGIL
\
38%
CISL FP
-
UIL FPL
38%
FEDIR SANITA'
-
AREA IV (Dirigenza medica e veterinaria) % UTILIZZATA IN FORMA CUMULATA
ANAAO ASSOMED
13%
CIMO ASMD
38%
AAROI EMAC
38%
FP CGIL
38%
FVM
30%
FASSID
-
FEDERAZIONE CISL MEDICI
36%
FESMED
-
ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI
38%
UIL FPL
38%
Rilevato pertanto che è possibile rideterminare il monte ore dei permessi
sindacali retribuiti spettanti per l'anno 2014 e ripartirlo ed assegnarlo alle
organizzazioni sindacali rappresentative del personale delle aree dirigenziali
III (dirigenza SPTA) e IV (dirigenza medica e veterinaria) dell'azienda,
secondo lo schema elaborato sulla base dell'esempio di calcolo contenuto
nella guida operativa ARAN sopra citata;
su proposta del direttore delle relazioni sindacali f.f.;
DECIDE
a) di rideterminare, ripartire ed assegnare il monte ore massimo dei permessi
sindacali retribuiti usufruibili per l'anno 2014 dai dirigenti sindacali dipendenti
dell'azienda nelle aree della dirigenza SPTA, della dirigenza medica e veterinaria,
secondo lo schema allegato alla presente decisione quale parte integrante,
elaborato sulla base degli esempi di calcolo contenuti nella guida operativa ARAN
del maggio 2014 avente ad oggetto: "Personale delle Aree dirigenziali: Modalità di
calcolo del monte ore dei permessi sindacali di spettanza delle organizzazioni
sindacali rappresentative nei luogo di lavoro";
b) di dare atto che lo schema di calcolo è allegato alla presente decisione quale parte
integrante. Il monte ore di amministrazione (c.d. monte ore aziendale) è ripartito
pro-rata dall'1 gennaio 2014 al 05 maggio 2014 (gg. 125) tra le seguenti
associazioni sindacali rappresentative nel precendete periodo contrattuale:
AREA III (Dirigenza SPTA)
AREA IV (Dirigenza medica e veterinaria)
CGIL FP
ANAAO ASSOMED
CISL FPS
CIMO ASMD
SNABI SDS
AAROI
SINAFO
CGIL MEDICI
AUPI
FVM
FEDIR SANITA' (ammessa con riserva)
CISL MEDICI
FASSID
FESNED
ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI
e per il periodo dal 06 maggio 2014 al 31.12.2014 (gg. 240) tra le seguenti
associazioni sindacali rappresentative:
AREA III
AREA IV
FASSID
ANAAO ASSOMED
ANAAO ASSOMED
CIMO ASMD
FP CGIL
AAROI EMAC
CISL FP
FP CGIL
UIL FPL
FVM
FEDIR SANITA'
FASSID
FEDERAZIONE CISL MEDICI
FESMED
ANPO ASCOTI FIALS MEDICI
UIL FPL
c) di comunicare il presente provvedimento agli uffici competenti per l'applicazione di
quanto in esso contenuto;
d) di incaricare l'Ufficio relazioni sindacali-incentivi-applicazioni accordi, alla
trasmissione del presente atto alle organizzazioni sindacali interessate;
e) di dare atto che si procederà ad eventuale adeguamento della determinazione di cui
alla presente decisione, nel caso di eventuali ulteriori indicazioni derivanti da
successivi contratti collettivi nazionali quadro o dall'ARAN;
f) di dare atto che in caso di mutamenti associativi, la fruizione delle prerogative
sindacali rimane in capo ai precedenti soggetti sino al subentro dei nuovi e che i
permessi di luogo di lavoro sono utilizzati, nel periodo intercorrente sino al
subentro dei nuovi soggetti, pro rata dalle associazioni temporaneamente abilitate
in quanto ammesse alla precedente trattativa nazionale;
g) di dare atto altresì che nel caso in cui le organizzazioni sindacali risultino avere
utilizzato permessi in misura superiore a quella spettante pro rata dovrà essere
restituito, alle amministrazioni di appartenenza dei dirigenti sindacali, il
corrispettivo economico delle ore di permesso non spettanti;
h) di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio affari generali e legali;
i) di individuare, quale responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 della legge 7
agosto 1990, n. 241, la dott.ssa Emanuela Candelletta – Ufficio relazioni sindacaliincentivi-applicazioni accordi.
Il Direttore
Dott.ssa Carmen Vandelli
Il Dirigente Delegato
Atto n. 330 del 10/06/2014
(Dott. Manlio Manzini)
SCHEDA SINTETICA (art. 23 co. 2 D. Lgs. 33/13)
Oggetto:
Rideterminazione del monte ore aziendale dei permessi sindacali retribuiti
usufruibili nell'anno 2014 dal personale della dirigenza SPTA e della dirigenza
medica e veterinaria a se guito della sottoscrizione del CCNQ delle aree della
dirigenza per il triennio 2013-2015.
Contenuto
Rideterminazione del calcolo del monte ore di azienda dei permessi sindacali per l'anno 2014,
destinati ai rappresentanti sindacali del personale delle due aree dirigenziali del SSN.
La rideterminazione del calcolo si è resa necessaria a seguito di modifiche nella modalità del
calcolo stesso derivanti dal CCNQ sottoscritto il 05 maggio 2014 per la ripartizione dei distacchi e
permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nelle aree della dirigenza per il triennio
2013-2015;
Viene richiamata la normativa di riferimento.
Documenti
Prospetti di calcolo.
Spesa prevista
Non prevista.