Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane Interaziendale Decisione Numero 462 del 14/08/2014 OGGETTO: Rideterminazione del monte ore aziendale dei permessi sindacali retribuiti usufruibili nell'anno 2014 dal personale della dirigenza SPTA e della dirigenza medica e veterinaria a seguito della sottoscrizione del CCNQ delle aree della dirigenza per il triennio 2013-2015. IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE INTERAZIENDALE ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Richiamate le Deliberazioni del Direttore Generale n. 253 del 28.12.2010 e n. 81 del 27/5/2014; Richiamata la precedente decisione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane n. 100 del 18/02/2014 con la quale è stato determinato, ripartito ed assegnato il monte ore massimo dei permessi sindacali retribuiti usufruibili per l'anno 2014 dai dirigenti sindacali dipendenti dell'azienda nell'area della dirigenza SPTA, e nell'area della dirigenza medica e veterinaria, secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia; Dato atto che nella suddetta decisione si è specificato di procedere ad eventuale adeguamento della determinazione, nel caso di eventuali ulteriori indicazioni derivanti da successvi contratti collettivi nazionali quadro o dall'ARAN; Considerato che il 05 maggio 2014 l'ARAN e le Confederazioni sindacali hanno sottoscritto il CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nelle aree della dirigenza per il triennio 2013-2015; Rilevato che alla luce del suddetto CCNQ occorre rideterminare il monte ore dei permessi sindacali fruibili nell'anno 2014, da parte dei dirigenti delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale delle aree dirigenziali (dirigenza SPTA, dirigenza medica e veterinaria); Richiamato l'art. 2 del CCNQ del 5 maggio 2014 in relazione ai distacchi e permessi sindacali nelle aree II III e IV ed in particolare i seguenti commi: comma 2: "il contingente complessivo dei permessi sindacali è pari a n. 90 minuti per dirigente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. (...) Il contingente (...) è ripartito secondo la seguente proporzione: a) n. 30 minuti alla RSU; b) n. 60 minuti alle organizzazioni sindacali rappresentative." comma 3 "I permessi di cui al comma 2, lett. a) devono essere fruiti esclusivamente dalla RSU non appena quest'ultima (...) verrà eletta." comma 4 "I permessi di cui al comma 2, lett. b), sono ripartiti nelle amministrazioni tra le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi delll'art. 1, comma 5. A parziale modifica delle modalità indicate nell'art. 9 del CCNQ del 7 agosto 1998, in attesa degli accordi di cui all'art. 9, comma 1, la ripartizione del contingente dei permessi (...) sarà attuata tra le citate organizzazioni sindacali rappresentative, sulla base del solo dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato (...)." comma 5 "Prima di procedere all'assegnazione del monte ore annuo di competenza di ogni organizzazione sindacale, (...) l'amministrazione dovrà detrarre dal contingente di spettanza di ciascuna sigla una quota pari all'eventuale percentuale di utilizzo cumulato di cui al comma 6." comma 6 "I permessi di cui al comma 2, lettera b) possono essere utilizzati a livello nazionale in forma cumulata nella misura massima del 38% della quota a disposizione." Richiamato l'art. 9 del CCNQ sottoscritto il 05/05/2014; Richiamato il comma 2 dell'art. 10 del CCNQ 05.05.2014: "per il triennio di contrattazione 2013-2015, in via provvisoria, le associazioni sindacali rappresentative sono quelle indidicate nelle tavole dal n. 1 al n. 18; Richiamato inoltre il comma 3 dell'art. 10 del CCNQ 05.05.2014: "le tavole di ripartizione dei distacchi e quelle dei permessi di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 entrano in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione definitiva del presente contratto ed avranno valore sino al nuovo accordo successivo all'accertamento della rappresentatività, ivi incluso l'accertamento definitivo relativo al triennio 2013-2015. Resta fermo quanto previsto all'art. 9, comma 4." Dato atto che per quanto riguarda le AREE DIRIGENZIALI presenti in Azienda USL, le tavole di riferimento sono quelle citate nell'art. 2 del CCNQ del 05.05.2014 e precisamente: tavola n. 3 (dirigenti AREA III) e tavola n. 4 (dirigenti AREA IV), da cui si rileva che per il triennio 2013-2015, in via provvisoria, le organizzazioni sindacali rappresentative sono: AREA III AREA IV FASSID ANAAO ASSOMED ANAAO ASSOMED CIMO ASMD FP CGIL AAROI EMAC CISL FP FP CGIL UIL FPL FVM FEDIR SANITA' FASSID FEDERAZIONE CISL MEDICI FESMED ANPO ASCOTI FIALS MEDICI UIL FPL Constatato che, rispetto alle organizzazioni sindacali rappresentative nel periodo precedente, sono subentrate le seguenti associazioni e organizzazioni sindacali: AREA III FASSID a seguito dell'associazione di AUPI e SINAFO AREA IV UIL FPL ANAAO ASSOMED che ricomprende SNABI SDS Richiamati il comma 4 ed il comma 5 dell'art. 10 del CCNQ del 05.05.2014, che indicano la procedura da attivare in tale caso e precisamente: comma 4: " a decorrere dall'entrata in vigore del presente CCNQ, le prerogative sindacali di posto di lavoro (assemblea, bacheca, locali, permessi del monte ore di amministrazione) spettano alle organizzazioni sindacali rappresentative indicate nelle tavole allegate, che subentrano a quelle rappresentative nel precedente periodo contrattuale."; comma 5: "resta fermo che nell'anno di entrata in vigore del presente contratto il contingente dei permessi sindacali del monte ore di amministrazione è ripartito pro-rata tra le associazioni sindacali rappresentative nel precedente periodo contrattuale – a cui spetta dal 1° gennaio alla data di sottoscrizione del presente contratto – e quelle rappresentative nel triennio 2013-2015 – per la parte restante. Analogamente si procede per i permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari il cui contingente è ripartito pro-rata tra le associazioni di cui al CCNQ 3 ottobre 2005 e quelle rappresentative nel triennio 2013-2015."; Dato atto della mancata elezione delle RSU e del fatto che si è in attesa che la rappresentanza sindacale della dirigenza venga disciplinata da appositi accordi e che in tale frangente i soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono le Rappresentanze sindacali aziendali (RSA), con applicazione di quanto previsto nel sopracitato art. 9 del CCNQ del 05/05/2014; Vista la guida operativa ARAN di maggio 2014 avente ad oggetto: "Modalità di calcolo del monte ore dei permessi sindacali di spettanza delle organizzazioni sindacali rappresentative nei luogo di lavoro"; Dato atto che, prima di procedere all'assegnazione del monte ore annuo di competenza di ogni organizzazione sindacale, si dovrà detrarre dal contingente di spettanza di ciascuna sigla una quota pari all'eventuale percentuale di utilizzo in forma cumulata; Verificato nel sito dell'ARAN le quote utilizzate a livello nazionale in forma cumulata nelle aree dirigenziali del SSN (Area III ed Area IV) sulla base delle scelte operate dalle singole associazioni sindacali, come segue: AREA III (Dirigenza SPTA) % UTILIZZATA IN FORMA CUMULATA FASSID - ANAAO ASSOMED - FP CGIL \ 38% CISL FP - UIL FPL 38% FEDIR SANITA' - AREA IV (Dirigenza medica e veterinaria) % UTILIZZATA IN FORMA CUMULATA ANAAO ASSOMED 13% CIMO ASMD 38% AAROI EMAC 38% FP CGIL 38% FVM 30% FASSID - FEDERAZIONE CISL MEDICI 36% FESMED - ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI 38% UIL FPL 38% Rilevato pertanto che è possibile rideterminare il monte ore dei permessi sindacali retribuiti spettanti per l'anno 2014 e ripartirlo ed assegnarlo alle organizzazioni sindacali rappresentative del personale delle aree dirigenziali III (dirigenza SPTA) e IV (dirigenza medica e veterinaria) dell'azienda, secondo lo schema elaborato sulla base dell'esempio di calcolo contenuto nella guida operativa ARAN sopra citata; su proposta del direttore delle relazioni sindacali f.f.; DECIDE a) di rideterminare, ripartire ed assegnare il monte ore massimo dei permessi sindacali retribuiti usufruibili per l'anno 2014 dai dirigenti sindacali dipendenti dell'azienda nelle aree della dirigenza SPTA, della dirigenza medica e veterinaria, secondo lo schema allegato alla presente decisione quale parte integrante, elaborato sulla base degli esempi di calcolo contenuti nella guida operativa ARAN del maggio 2014 avente ad oggetto: "Personale delle Aree dirigenziali: Modalità di calcolo del monte ore dei permessi sindacali di spettanza delle organizzazioni sindacali rappresentative nei luogo di lavoro"; b) di dare atto che lo schema di calcolo è allegato alla presente decisione quale parte integrante. Il monte ore di amministrazione (c.d. monte ore aziendale) è ripartito pro-rata dall'1 gennaio 2014 al 05 maggio 2014 (gg. 125) tra le seguenti associazioni sindacali rappresentative nel precendete periodo contrattuale: AREA III (Dirigenza SPTA) AREA IV (Dirigenza medica e veterinaria) CGIL FP ANAAO ASSOMED CISL FPS CIMO ASMD SNABI SDS AAROI SINAFO CGIL MEDICI AUPI FVM FEDIR SANITA' (ammessa con riserva) CISL MEDICI FASSID FESNED ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI e per il periodo dal 06 maggio 2014 al 31.12.2014 (gg. 240) tra le seguenti associazioni sindacali rappresentative: AREA III AREA IV FASSID ANAAO ASSOMED ANAAO ASSOMED CIMO ASMD FP CGIL AAROI EMAC CISL FP FP CGIL UIL FPL FVM FEDIR SANITA' FASSID FEDERAZIONE CISL MEDICI FESMED ANPO ASCOTI FIALS MEDICI UIL FPL c) di comunicare il presente provvedimento agli uffici competenti per l'applicazione di quanto in esso contenuto; d) di incaricare l'Ufficio relazioni sindacali-incentivi-applicazioni accordi, alla trasmissione del presente atto alle organizzazioni sindacali interessate; e) di dare atto che si procederà ad eventuale adeguamento della determinazione di cui alla presente decisione, nel caso di eventuali ulteriori indicazioni derivanti da successivi contratti collettivi nazionali quadro o dall'ARAN; f) di dare atto che in caso di mutamenti associativi, la fruizione delle prerogative sindacali rimane in capo ai precedenti soggetti sino al subentro dei nuovi e che i permessi di luogo di lavoro sono utilizzati, nel periodo intercorrente sino al subentro dei nuovi soggetti, pro rata dalle associazioni temporaneamente abilitate in quanto ammesse alla precedente trattativa nazionale; g) di dare atto altresì che nel caso in cui le organizzazioni sindacali risultino avere utilizzato permessi in misura superiore a quella spettante pro rata dovrà essere restituito, alle amministrazioni di appartenenza dei dirigenti sindacali, il corrispettivo economico delle ore di permesso non spettanti; h) di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio affari generali e legali; i) di individuare, quale responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la dott.ssa Emanuela Candelletta – Ufficio relazioni sindacaliincentivi-applicazioni accordi. Il Direttore Dott.ssa Carmen Vandelli Il Dirigente Delegato Atto n. 330 del 10/06/2014 (Dott. Manlio Manzini) SCHEDA SINTETICA (art. 23 co. 2 D. Lgs. 33/13) Oggetto: Rideterminazione del monte ore aziendale dei permessi sindacali retribuiti usufruibili nell'anno 2014 dal personale della dirigenza SPTA e della dirigenza medica e veterinaria a se guito della sottoscrizione del CCNQ delle aree della dirigenza per il triennio 2013-2015. Contenuto Rideterminazione del calcolo del monte ore di azienda dei permessi sindacali per l'anno 2014, destinati ai rappresentanti sindacali del personale delle due aree dirigenziali del SSN. La rideterminazione del calcolo si è resa necessaria a seguito di modifiche nella modalità del calcolo stesso derivanti dal CCNQ sottoscritto il 05 maggio 2014 per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nelle aree della dirigenza per il triennio 2013-2015; Viene richiamata la normativa di riferimento. Documenti Prospetti di calcolo. Spesa prevista Non prevista.
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