contratto babysitting - Liceo Classico SA De Castro

MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ
CIVILI E L’IMMIGRAZIONE
Unione Europea
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER
LA SARDEGNA
PROGETTO “SARDEGNA ELLEDUE – CUP 104598 PROGRAMMA ANNUALE 2012 – FONDO EUROPEO PER L’INTEGRAZIONE DI PAESI TERZI”
FONDI FEI 2007-2013, AZIONE 1 PIANI REGIONALI PER LA FORMAZIONE CIVICO LINGUISTICA DEI CITTADINI DEI PAESI TERZI.
Contratto n° 38
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE
TRA
Il Liceo Classico “ De Castro” di Oristano rappresentato legalmente dal Dirigente scolastico dott.ssa Marina
Enna, nata a Macomer l’11 Luglio 1968 e domiciliata, per la sua carica, presso il Liceo Statale “ S.A. De
Castro” Piazza Aldo Moro, 2 Oristano, c.f. 80004150951
E
La sig. Susanna Dessì, nata a Marrubiu il 28.10.1968, residente a Terralba in via Montanaru, 9- codice fiscale
DSSSNN68R68E972Z ,
PREMESSO CHE
il D.I. 1° Febbraio 2001, n. 44 all’art. 40 consente la stipulazione di contratti di prestazione d’opera
con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
questo liceo è destinatario del progetto “ Sardegna Elledue-Fondo Europeo per l’integrazione dei
paesi terzi” Fondi FEI 2007/2013 – Azione 1- Piani regionali per la formazione civico linguistica dei
cittadini dei paesi terzi;
che il corso in questione si svolge a Terralba, presso l’Istituto Comprensivo e che risultano
frequentanti discenti per i quali la presenza alle lezioni è condizionata alla possibilità di vigilanza
dei propri figli infanti durante le stesse;
è stato preventivamente esperito il procedimento di verifica delle professionalità interne per lo
svolgimento dell’attività in oggetto, e che è stata accertata l’impossibilità di provvedere allo
svolgimento della medesima con il personale dipendente e con altro personale con assegnazione di
Collaborazioni plurime;
la legale rappresentante dell’Associazione Italiana Maestri Cattolici nella persona della legale
rappresentante Ins.te Rita Consolo residente in Arborea ha fornito il nominativo della sig. Susanna
Dessì quale persona di fiducia esperta in materia;
con dispositivo a parte si è disposto di addivenire alla stipula di un contratto per ‘affidamento di un
incarico di collaborazione occasionale caratterizzata da un rapporto “ intuitu personae” avente per
oggetto: Attività di Baby Sitting
SI CONVIENE E SI STIPULA
il presente contratto di prestazione occasionale, di cui le premesse costituiscono parte integrante,
ART. 1
la sig. Susanna Dessì, individuata come esperta di Baby Sitting , si impegna a prestare la
propria opera consistente nella sorveglianza dei figli dei discenti del corso L2 presso l’Istituto
Comprensivo di Terralba, durante le lezioni;
ART. 2
la sig. Susanna Dessì si impegna a essere presente dall’1 aprile 2014, nella suddetta sede nei
giorni compresi nel calendario del corso L2 previa consultazione con la docente del corso e fino
al termine del corso rivolto agli stranieri;
ART. 3
Il Liceo Classico, a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dalla sig. Dessì si
impegna a corrispondere un compenso orario lordo dipendente a € 6,50 .
ART. 4
Tutti i pagamenti avverranno dietro dichiarazione della non sussistenza dell’obbligo di
emissione di fattura e comunque, in un’unica soluzione, previa presentazione della
dichiarazione di prestata attività vistata dal Dirigente Scolastico;
ART. 5
L’incarico affidatole è considerato come prestazione occasionale di lavoro intellettuale
autonomo ai sensi dell’art. 2229 del codice civile.
Ai fini Iva l’incarico è da configurarsi come attività di lavoro autonomo di tipo occasionale ai
sensi dell’art. 81, comma 1, lett. L del DPR 22/12/1996 n. 917 è pertanto escluso dal campo di
applicazione dell’IVA ex art.5 DPR n, 633/72.
Ai fini IRPEF verrà applicata la ritenuta d’acconto del 20%.
ART. 8
In caso di inadempimento, pur se dovuto a cause di forza maggiore, si applicano le
disposizioni in materia di risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente
disciplinato, il rapporto deve intendersi regolato dalle norme contenute negli artt. 2229 e
seguenti del Codice Civile.
In caso di recesso anticipato l’istituto sarà tenuto esclusivamente al pagamento del compenso
per l’opera svolta sino al momento del recesso..
ART. 9
Il presente contratto viene registrato solo in caso d’uso.
ART. 11
Per eventuali controversie le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Cagliari.
IL CONTRATTISTA
Sig. Susanna Dessì
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Marina Enna