verbali impugnati davanti al giudice di pace con

VERBALI IMPUGNATI DAVANTI AL GIUDICE DI PACE CON
ESITO SENTENZA RESPINTA
A partire dalle sentenze depositate dal 2006 riguardanti ricorsi presso il Giudice di Pace di Roma avverso
verbali della Polizia Municipale ed Ausiliari del traffico con sentenza di rigetto, i cittadini riceveranno una
comunicazione di mancato pagamento con invito a regolarizzare la loro posizione prima dell’avvio di
procedure coattive per il recupero della somma dovuta (iscrizione a ruolo ed emissione di cartella di
pagamento).
Il pagamento potrà essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione:





Tramite bollettino di conto corrente postale allegato
Presso le ricevitorie del lotto autorizzate LIS
Presso qualsiasi ricevitoria SISAL abilitata ai servizi finanziari (consegnando il modulo allegato con
il logo SISAL, solo per importi inferiori ai 1000 €)
Presso la cassa del Dipartimento Risorse Economiche – U.O. Gestione delle Entrate da
Contravvenzioni (via ostiense 131/L – Scala D - 1° piano)
tramite bonifico bancario sul seguente conto corrente postale:
c/c 2022 (infrazioni al Codice della Strada) intestato a Roma Capitale Dipartimento Risorse
Economiche - U.O. Gestione delle Entrate da Contravvenzioni
IBAN IT-67-X-07601-03200-000000002022;
Qualora il cittadino ritenga di non dover pagare, in tutto o in parte, quanto indicato nel prospetto allegato
alla comunicazione, potrà, sempre entro 30 gg, compilare e restituire l’allegato modulo di esonero
pagamento (e la necessaria documentazione):
-
via fax al numero 06 67108782
per posta al seguente indirizzo:
Roma Capitale, U.O. Gestione delle Entrate da Contravvenzioni
Casella Postale 5122, 00153 Roma Ostiense
In alternativa l’utente potrà recarsi presso il Servizio Accoglienza al Cittadino, via Ostiense 131/L, Scala D 1° piano.
Trascorso il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione senza che sia stato effettuato
il pagamento, o senza il ricevimento del modello di esonero pagamento, si procederà ad avviare le
conseguenti procedure coattive per il recupero dell’importo dovuto (che in base all’art. 2946 C.C. si
prescrive entro 10 anni dalla data della sentenza).
N.B. in allegato modulo esonero di pagamento