Sentenza Giudice Pace Chieri IVA-TIA

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL GIUDICE DI PACE DI CHIERI
Nella persona della dott.ssa Eleonora Bonaccorsi, in sostituzione
del dott. Ferruccio Gotta, ha pronunciato la
seguente
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SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 382, R. G. 2012,promossa da:
BOIANELLI Vittorio, nato il 31 marzo 1939 a Pratella (CE), residente
in Chieri (TO), via Roaschia n. 167- cod. fisc. BNLWR39C31G995M.
Ricorrente
IBnsirnro
9g'9,)À
contro
CONSORZIO CHIERESE DEI SERVIZI, corrente
in Chieri (TO)
via
di Città n. '10, P.lva 06840320011, in persona del legale
rappresentante pro tempore il Presidente del C.d.A. sig. llario
Palazzo
Marchisio, elettivamente domiciliato in Santena (TO), piazza Madiri
della Libertà, n. 10, presso lo studio e la persona dell'avv. Luigi Villare
del Foro di Torino che Io rappresenta e difende, giusto mandato alle liti
conferito con procura
a
margine della comparsa
di costituzione
e
risposta del 22.05. 2013.
Resisfenfe
e nei confronti
del COMUNE di CHIERI, in persona del Sindaco pro tempore dott.
Francesco Lancione, domiciliato presso
rappresentato
e
la Casa
Comunale,
difeso dal Funzionario Delegato dott. Vincenzo
Accardo, giusto mandato del 16.09.2013.
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CONCLUSIONI DEL RICORRENTE: voglia il Giudice di Pace,dato atto
che il ricorrente ha provveduto al saldo delle carlelle di pagamento TIA
emesse dal Comune di Chieri e per esso il gestore del servizio rifiuti
Consorzio Chierese dei Servizi, per gli anni d'imposta dal2002 a|2012,
comprensive dell'indebito pagamento dell'lVA applicata sul tributo TIA,
illegittima e contro legem. Dichiarare tenuti e condannarsi per indebito
oggettivo ai sensi dell'art. 2033 Cod. Civ.
lmpositore-
e il Consozio
Chierense
il Comune di Chieri -Ente
per i servizi
-gestore-
disponendone il rimborso per € 369,97, o di quell'altra veriore somma
accertanda, con interessi dalle singole scadenze
vittoria
di spese e competenze, la cui
al soddisfo. Con
determinazione
e rimessa al
Giudice, con sentenza munita della clausola di prowisoria esecuzione.
CONCLUSIONI DEL CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI:
Respingersi ogni avversa domanda in quanto infondata per ragioni in
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fatto ed in diritto esposte in atti.
Con vittoria di spese e compensi oltre lva e Cpa come per legge.
CONCLUSIONI DEL COMUNE Dl CHIERI:dichiarare infondata in fatto
ed in diritto la domanda proposta dall'attore nei confronti del Comune di
Chieri, assolvendo il medesimo da ogni richiesta al riguardo.
OGGETTO: rimborso lva.
RAGION! DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso datato 15 ottobre 2012 depositato in tale data presso
Cancelleria dell'Ufficio del G.d.P.
la
di Chieri, il dott. Boianelli Vittorio
conveniva in giudizio, il Consorzio Chierese per i Servizi, in persona del
legale rappresentante pro tempore, nonché
il
Comune
di Chieri, in
persona del sindaco pro tempore, per ottenere la restituzione
di
€
369,97 per lva pagata sulla TIA per gli anni decorrenti dal2002 a]r2012.
sosteneva l'attore che, in seguito alla nota sentenza della corle
Costituzionale
n.
23812009, aveva fatto richiesta di tale rimborso sia al
comune di chieri che al consorzio e, non avendo avuto riscontro, si
era rivolto alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino la quale,
recependo
i principi di diritto di cui alla sentenza n. 206412011 della
Corte di Cassgzione, aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione
ritenendo competente il Giudice ordinario. sosteneva, in proposito,
sig. Boianelli che, tra
rorino,
provincia di
i comuni che hanno istituito la TlA,
il
nella
quelli di Moncalieri, collegno, settimo ed altri, a
seguito delle sopra evidenziate pronunzie, non applicherebbero più
l'lVA sulla
TlA,
procedendo, anche,
al rimborso delle somme già
versate per tale causale.
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A sostegno di quanto dedotto il sig. Boianelli produceva le cartelle di
pagamento TIA per
gli anni
200212012,
la richiesta di rimborso
al
comune di chieri ed al consorzio chierese, sentenze varie, il verbale
di approvazione del Regolamento della Città di Chieri della tariffa di
gestione rifiuti urbani ed articoli giornalistici in materia.
All'udienza
di comparizione la causa veniva assegnata a
questo
giudice, stante l'astensione del dott. Ferruccio Gotta, giudice naturale
del processo. Disposta una nuova udienza, non essendo stati rispettati
termini
a
comparire
ritualmente
in
in atto di citazione, i convenuti si
cancelleria contestando
i
costituivano
gli assunti avversari e
sostenendo l'obbligatorietà del consorzio all'applicazione dell'lVA
in
\\1
\\
base alle norme vigenti e dettata da una norma di rango primario,
costituita dal n. 127 sexiesdecies della tabella A allegata al decreto lva,
nel testo introdotto con D.L. n.557/1993
e
convertito con la legge
26.02.1994 n. 133 nel D.P.R. n. 633/1972. sostenevano i convenuti che
da tali disposizione scaturirebbe l'applicabilità dell'lva del 10% sulle
somme dovute dagli utenti che usufruiscono del servizio
di
raccolta
rifiuti, che nasce in forza dei richiami alla legge Ronchi ed al resto
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Unico Ambientale riguardanti le attività svolte dai concessionari che
',,' *, gestiscono il ciclo integrato dello smaltimento dei rifiuti. Concetto
che
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sarebbe ribadito dal D.M. n. 370 del 2000.
Pertanto,
il comune di chieri, in ottemperanza aila L.13/200g, con
deliberazioni del consiglio
comunale n. 103 Daor, n. g3/2008 e
n.15312011, approvava il Regolamento di Applicazione della Tariffa per
la
Gestione
dei Rifiuti Urbani. e,
successivamente,
con
altre
deliberazioni, le tariffe per gli anni successivi, applicando la TIA prevista
dall'art.138/del DLgs n. 15212006 che costituirebbe "il corrispettivo per
Io svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani e ricomprende anche icosti individuati dall'art. '15 decreto
legislativo 13 gennaio 2003,
n.36." E cio anche in osservanza der
principio comunitario "chi inquina paga", ispirato
a criteri di
proporzionalità ed equità, suddividendo la stessa tariffa in quota fissa e
quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.
sostenevano, altresì, i convenuti che I'Agenzia delle Entrate Direzione
Regionale del Piemonte, interpellata in proposito, aveva risposto che
bisognava attenersi alla circolare del Ministero della Economia e delle
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Finanze che aveva chiarito
dell'lva
la questione, ribadendo l'applicabilità
alla TlA, e che pertanto non potevano
disattendere tale
indicazione.
Radicatosi
il
contraddittorio, poiché
la causa non necessitava
di
particolare istruttoria, avendo natura squisitamente documentale, dopo
breve discussione, all'udienza del 15 gennaio 2014, sulle conclusioni in
epigrafe trascritte, veniva assegnata a sentenza.
Preliminarmente
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verte,
essenzialmente, sull'accertamento della natura tributaria, ovvero di
es*.
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si deve osservare che la presente causa
servizio, della richiesta economica relativa alla raccolta e smaltimento
a'
rifiuti, dalla quale discende l'assoggettabilità o meno della stessa all'lva.
Sul punto, contrariamente a quanto sostenuto dalle parti convenute,
la
giurisprudenza di legittimità si e più volte espressa in merito escludendo
la natura di servizio della raccolta rifiuti, che deve essere considerata
una tassa e pertanto non assoggettata all'lva. La Corte Costituzionale
con sentenza n.23812009 e relativa Ordinanza ha stabilito la natura
tributaria della tariffa rifiuti ex D.Lgs 22197 in quanto priva dei requisiti di
corrispettività
e
sinallagmaticità, non avendo
il
contribuente alcuna
possibilità di scegliere un altro ente gestore e che il Comune o l'Ente
gestore non possono sottrarsi alla prestazione del servizio che risulta
obbligatorio, anche in caso di morosità del cittadino. Si evidenzia in
proposito che non esiste alcun contratto tra l'amministrazione ed
il
privato, Pertanto, accertata la natura di tassa della somma pretesa per
la raccolta rifiuti, la stessa non rientra nella disciplina dell'lva che, come
è risaputo, viene applicata sulle cessioni di beni o le prestazioni
di
nr
servizi effettuate nell'esercizio
di
imprese
o
nell'esercizio
di arti e
professioni. Tale opinione e stata confortata dalla Corte dei Conti con
pronuncia 2112001 e da diverse pronunce della Corte di Cassazione a
Sezioni Unite (sentenza n. 1490312010 e n.25929120'11), e poiché "Sl
tratta di giurisprudenza pacifica", come riconosciuto dalla Suprema
Corte ( Cass. 329312012), questo giudice non può che aderire a tale
orientamento. Ne consegue che quale che sia la denominazione Tarsu,
Tia
1
o Tares, come ribadito dalla Cassazione con recente sentenza n.
1115712013,
"la tariffa di igiene ambientale prevista dal D.Lgs.
5
febbraio 1997, n.22, art. 49 costituisce una mera variante della tarsu
disciplinata dal D.P.R. n. 507 det 1993 e conserva ta quatita di tributo
propria di quest'ultima". A fronte di queste dirimenti pronunce, recepite
da diversi giudici di merito e da parle di numerosi comuni che non
applicano più I'lva, non può essere presa in considerazione la circolare
ministeriale invocata dalle parli convenute, in quanto proveniente da un
soggetto interessato, priva di valore giuridico
e superata dalle
sopra
evidenziate pronunce giurisprudenziali. Occorre, inoltre, considerare
che, anche se l'invocato n. 127 sexiesdecies nell'elenco delle cessioni
di beni e prestazioni di servizio assoggettati all'aliquota lva del 10%,
ricomprende le prestazioni relative allo smaltimento rifiuti, poiché tali
prestazioni
sono prive di
rapporlo sinallagmatico nei confronti del
cittadino non possono essere assoggettati al regime lva. La Tia, come
si e detto, è priva di tale caratteristica, atteso che la disposizione
in
esame potrebbe essere assoggettata ad lva solo nell'ipotesi in cui una
società commerciale svolga lo smaltimento dei rifiuti ottenendo un
corrispettivo per
il servizio reso in funzione di un normale
rapporto
sinallagmatico. lnfatti "l'lva come qualsiasi altra imposta deve colpire
una qualche capacità contributiva. Ed una capacita contributiva si
manifesta quando un soggetto acquisisce beni o seruizi versando un
corrispettivo, non quando paga un'imposta
soggetto sfesso'(
comune
da cui trae beneficio il
cass. 329412012). Deve pertanto concludersi che il
di chieri ed il consozio chierese per i servizi hanno
illegittimamente applicato l'lva alla Tia e il relativo versamento richiesto
*;'.
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all'attore dovrà essere rimborsato in quanto non dovuto. La domanda
va quindi accolta ex art. 2033 c.c., con condanna delle parti convenute
al
rimborso della somma richiesta
di € 368,97 che è
consona
all'importo versato dall'attore a titolo d'lva. Detto importo, peraltro, non
è stato oggetto di contestazione da parte dei convenuti. A tale cifra
vanno aggiunti gli interessi legali da calcolarsi dalle singole scadenze al
saldo.
Per quanto riguarda le spese di giudizio, stante la complessità della
materia, si ritiene corretto compensarle fra le parti ex aft. 92,11comma
C.P.C.
P.Q.M.
ll Giudice di Pace di Chieri definitivamente pronunciando; respinta ogni
diversa istanza, eccezione e deduzione;
accoglie la domanda proposta dal dott. Boinelli Vittorio nei confronti del
Consorzio chierese per i servizi, in persona del legale rappresentante
pro tempore e Comune di Chieri, in persona del Sindaco pro tempore e
ti
per l'effetto condanna, in sorido
tra roro, i convenuti ar rimborso deila
somma
di€ 369,92
0rtre interessi regari dare singore
scadenze ar sardo.
compensa tra re parti integrarmente
re spese di giudizio ex art 92,
comma C.p.C.
Cosi deciso in Chieri ilgiorno 13
febbraio 2014.
ll Giudice di pace
dott.ssa Eleonora Bonaccorsi
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