-3!rr. m§a ', / : REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO " llQr -,382 t: l* IL GIUDICE DI PACE DI CHIERI Nella persona della dott.ssa Eleonora Bonaccorsi, in sostituzione del dott. Ferruccio Gotta, ha pronunciato la seguente ,. SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 382, R. G. 2012,promossa da: BOIANELLI Vittorio, nato il 31 marzo 1939 a Pratella (CE), residente in Chieri (TO), via Roaschia n. 167- cod. fisc. BNLWR39C31G995M. Ricorrente IBnsirnro 9g'9,)À contro CONSORZIO CHIERESE DEI SERVIZI, corrente in Chieri (TO) via di Città n. '10, P.lva 06840320011, in persona del legale rappresentante pro tempore il Presidente del C.d.A. sig. llario Palazzo Marchisio, elettivamente domiciliato in Santena (TO), piazza Madiri della Libertà, n. 10, presso lo studio e la persona dell'avv. Luigi Villare del Foro di Torino che Io rappresenta e difende, giusto mandato alle liti conferito con procura a margine della comparsa di costituzione e risposta del 22.05. 2013. Resisfenfe e nei confronti del COMUNE di CHIERI, in persona del Sindaco pro tempore dott. Francesco Lancione, domiciliato presso rappresentato e la Casa Comunale, difeso dal Funzionario Delegato dott. Vincenzo Accardo, giusto mandato del 16.09.2013. \N CONCLUSIONI DEL RICORRENTE: voglia il Giudice di Pace,dato atto che il ricorrente ha provveduto al saldo delle carlelle di pagamento TIA emesse dal Comune di Chieri e per esso il gestore del servizio rifiuti Consorzio Chierese dei Servizi, per gli anni d'imposta dal2002 a|2012, comprensive dell'indebito pagamento dell'lVA applicata sul tributo TIA, illegittima e contro legem. Dichiarare tenuti e condannarsi per indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 Cod. Civ. lmpositore- e il Consozio Chierense il Comune di Chieri -Ente per i servizi -gestore- disponendone il rimborso per € 369,97, o di quell'altra veriore somma accertanda, con interessi dalle singole scadenze vittoria di spese e competenze, la cui al soddisfo. Con determinazione e rimessa al Giudice, con sentenza munita della clausola di prowisoria esecuzione. CONCLUSIONI DEL CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI: Respingersi ogni avversa domanda in quanto infondata per ragioni in \rr fatto ed in diritto esposte in atti. Con vittoria di spese e compensi oltre lva e Cpa come per legge. CONCLUSIONI DEL COMUNE Dl CHIERI:dichiarare infondata in fatto ed in diritto la domanda proposta dall'attore nei confronti del Comune di Chieri, assolvendo il medesimo da ogni richiesta al riguardo. OGGETTO: rimborso lva. RAGION! DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso datato 15 ottobre 2012 depositato in tale data presso Cancelleria dell'Ufficio del G.d.P. la di Chieri, il dott. Boianelli Vittorio conveniva in giudizio, il Consorzio Chierese per i Servizi, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché il Comune di Chieri, in persona del sindaco pro tempore, per ottenere la restituzione di € 369,97 per lva pagata sulla TIA per gli anni decorrenti dal2002 a]r2012. sosteneva l'attore che, in seguito alla nota sentenza della corle Costituzionale n. 23812009, aveva fatto richiesta di tale rimborso sia al comune di chieri che al consorzio e, non avendo avuto riscontro, si era rivolto alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino la quale, recependo i principi di diritto di cui alla sentenza n. 206412011 della Corte di Cassgzione, aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione ritenendo competente il Giudice ordinario. sosteneva, in proposito, sig. Boianelli che, tra rorino, provincia di i comuni che hanno istituito la TlA, il nella quelli di Moncalieri, collegno, settimo ed altri, a seguito delle sopra evidenziate pronunzie, non applicherebbero più l'lVA sulla TlA, procedendo, anche, al rimborso delle somme già versate per tale causale. l-4 A sostegno di quanto dedotto il sig. Boianelli produceva le cartelle di pagamento TIA per gli anni 200212012, la richiesta di rimborso al comune di chieri ed al consorzio chierese, sentenze varie, il verbale di approvazione del Regolamento della Città di Chieri della tariffa di gestione rifiuti urbani ed articoli giornalistici in materia. All'udienza di comparizione la causa veniva assegnata a questo giudice, stante l'astensione del dott. Ferruccio Gotta, giudice naturale del processo. Disposta una nuova udienza, non essendo stati rispettati termini a comparire ritualmente in in atto di citazione, i convenuti si cancelleria contestando i costituivano gli assunti avversari e sostenendo l'obbligatorietà del consorzio all'applicazione dell'lVA in \\1 \\ base alle norme vigenti e dettata da una norma di rango primario, costituita dal n. 127 sexiesdecies della tabella A allegata al decreto lva, nel testo introdotto con D.L. n.557/1993 e convertito con la legge 26.02.1994 n. 133 nel D.P.R. n. 633/1972. sostenevano i convenuti che da tali disposizione scaturirebbe l'applicabilità dell'lva del 10% sulle somme dovute dagli utenti che usufruiscono del servizio di raccolta rifiuti, che nasce in forza dei richiami alla legge Ronchi ed al resto §-'i à :t§ .:,:: g: Unico Ambientale riguardanti le attività svolte dai concessionari che ',,' *, gestiscono il ciclo integrato dello smaltimento dei rifiuti. Concetto che {:,i: sarebbe ribadito dal D.M. n. 370 del 2000. Pertanto, il comune di chieri, in ottemperanza aila L.13/200g, con deliberazioni del consiglio comunale n. 103 Daor, n. g3/2008 e n.15312011, approvava il Regolamento di Applicazione della Tariffa per la Gestione dei Rifiuti Urbani. e, successivamente, con altre deliberazioni, le tariffe per gli anni successivi, applicando la TIA prevista dall'art.138/del DLgs n. 15212006 che costituirebbe "il corrispettivo per Io svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche icosti individuati dall'art. '15 decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36." E cio anche in osservanza der principio comunitario "chi inquina paga", ispirato a criteri di proporzionalità ed equità, suddividendo la stessa tariffa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche. sostenevano, altresì, i convenuti che I'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Piemonte, interpellata in proposito, aveva risposto che bisognava attenersi alla circolare del Ministero della Economia e delle r1 Finanze che aveva chiarito dell'lva la questione, ribadendo l'applicabilità alla TlA, e che pertanto non potevano disattendere tale indicazione. Radicatosi il contraddittorio, poiché la causa non necessitava di particolare istruttoria, avendo natura squisitamente documentale, dopo breve discussione, all'udienza del 15 gennaio 2014, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, veniva assegnata a sentenza. Preliminarmente . i'. 'r i.. - 'l verte, essenzialmente, sull'accertamento della natura tributaria, ovvero di es*. ',. si deve osservare che la presente causa servizio, della richiesta economica relativa alla raccolta e smaltimento a' rifiuti, dalla quale discende l'assoggettabilità o meno della stessa all'lva. Sul punto, contrariamente a quanto sostenuto dalle parti convenute, la giurisprudenza di legittimità si e più volte espressa in merito escludendo la natura di servizio della raccolta rifiuti, che deve essere considerata una tassa e pertanto non assoggettata all'lva. La Corte Costituzionale con sentenza n.23812009 e relativa Ordinanza ha stabilito la natura tributaria della tariffa rifiuti ex D.Lgs 22197 in quanto priva dei requisiti di corrispettività e sinallagmaticità, non avendo il contribuente alcuna possibilità di scegliere un altro ente gestore e che il Comune o l'Ente gestore non possono sottrarsi alla prestazione del servizio che risulta obbligatorio, anche in caso di morosità del cittadino. Si evidenzia in proposito che non esiste alcun contratto tra l'amministrazione ed il privato, Pertanto, accertata la natura di tassa della somma pretesa per la raccolta rifiuti, la stessa non rientra nella disciplina dell'lva che, come è risaputo, viene applicata sulle cessioni di beni o le prestazioni di nr servizi effettuate nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni. Tale opinione e stata confortata dalla Corte dei Conti con pronuncia 2112001 e da diverse pronunce della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 1490312010 e n.25929120'11), e poiché "Sl tratta di giurisprudenza pacifica", come riconosciuto dalla Suprema Corte ( Cass. 329312012), questo giudice non può che aderire a tale orientamento. Ne consegue che quale che sia la denominazione Tarsu, Tia 1 o Tares, come ribadito dalla Cassazione con recente sentenza n. 1115712013, "la tariffa di igiene ambientale prevista dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22, art. 49 costituisce una mera variante della tarsu disciplinata dal D.P.R. n. 507 det 1993 e conserva ta quatita di tributo propria di quest'ultima". A fronte di queste dirimenti pronunce, recepite da diversi giudici di merito e da parle di numerosi comuni che non applicano più I'lva, non può essere presa in considerazione la circolare ministeriale invocata dalle parli convenute, in quanto proveniente da un soggetto interessato, priva di valore giuridico e superata dalle sopra evidenziate pronunce giurisprudenziali. Occorre, inoltre, considerare che, anche se l'invocato n. 127 sexiesdecies nell'elenco delle cessioni di beni e prestazioni di servizio assoggettati all'aliquota lva del 10%, ricomprende le prestazioni relative allo smaltimento rifiuti, poiché tali prestazioni sono prive di rapporlo sinallagmatico nei confronti del cittadino non possono essere assoggettati al regime lva. La Tia, come si e detto, è priva di tale caratteristica, atteso che la disposizione in esame potrebbe essere assoggettata ad lva solo nell'ipotesi in cui una società commerciale svolga lo smaltimento dei rifiuti ottenendo un corrispettivo per il servizio reso in funzione di un normale rapporto sinallagmatico. lnfatti "l'lva come qualsiasi altra imposta deve colpire una qualche capacità contributiva. Ed una capacita contributiva si manifesta quando un soggetto acquisisce beni o seruizi versando un corrispettivo, non quando paga un'imposta soggetto sfesso'( comune da cui trae beneficio il cass. 329412012). Deve pertanto concludersi che il di chieri ed il consozio chierese per i servizi hanno illegittimamente applicato l'lva alla Tia e il relativo versamento richiesto *;'. §* {. all'attore dovrà essere rimborsato in quanto non dovuto. La domanda va quindi accolta ex art. 2033 c.c., con condanna delle parti convenute al rimborso della somma richiesta di € 368,97 che è consona all'importo versato dall'attore a titolo d'lva. Detto importo, peraltro, non è stato oggetto di contestazione da parte dei convenuti. A tale cifra vanno aggiunti gli interessi legali da calcolarsi dalle singole scadenze al saldo. Per quanto riguarda le spese di giudizio, stante la complessità della materia, si ritiene corretto compensarle fra le parti ex aft. 92,11comma C.P.C. P.Q.M. ll Giudice di Pace di Chieri definitivamente pronunciando; respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione; accoglie la domanda proposta dal dott. Boinelli Vittorio nei confronti del Consorzio chierese per i servizi, in persona del legale rappresentante pro tempore e Comune di Chieri, in persona del Sindaco pro tempore e ti per l'effetto condanna, in sorido tra roro, i convenuti ar rimborso deila somma di€ 369,92 0rtre interessi regari dare singore scadenze ar sardo. compensa tra re parti integrarmente re spese di giudizio ex art 92, comma C.p.C. Cosi deciso in Chieri ilgiorno 13 febbraio 2014. ll Giudice di pace dott.ssa Eleonora Bonaccorsi [ù*"-- :i il
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