REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. PROPOSTA N. 2017 GIUNTA REGIONALE DEL DEL 10/02/2014 STRUTTURA Direzione Regionale: PROPONENTE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE Area: CREDITO, INCENT. ALLE IMPRESE, ARTIG. E COOP. Prot. n. ___________________ del ___________________ OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Avvio della procedura competitiva per individuare le banche che sottoscriveranno il contratto di finanziamento con la Banca Europea degli Investimenti ("BEI") per la linea di credito da 125 milioni denominata "Regione Lazio Loan for SMEs". Modifica DGR 436/2013 - aumento del numero dei lotti (MORGANTI PAOLO) ___________________________ L' ESTENSORE ASSESSORATO (LETIZIA CIASCHETTI) ___________________________ IL RESP. PROCEDIMENTO (G. VASCIMINNO) ___________________________ IL DIRIGENTE RESPONSABILE (R. BELLOTTI) ___________________________ IL DIRETTORE REGIONALE ___________________________ SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE (Fabiani Guido) ___________________________ L'ASSESSORE PROPONENTE DI CONCERTO ___________________________ IL DIRETTORE ___________________________ L' ASSESSORE ___________________________ IL DIRETTORE ___________________________ L' ASSESSORE ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO Data dell' esame: con osservazioni senza osservazioni SEGRETERIA DELLA GIUNTA ___________________________ Data di ricezione: 20/02/2014 prot. 66 ISTRUTTORIA: Pagina 1 / 3 ____________________________________ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ____________________________________ IL DIRIGENTE COMPETENTE ____________________________________ IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA ____________________________________ IL PRESIDENTE Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI OGGETTO: Avvio della procedura competitiva per individuare le banche che sottoscriveranno il contratto di finanziamento con la Banca Europea degli Investimenti (“BEI”) per la linea di credito da 125 milioni denominata “Regione Lazio Loan for SMEs”. Modifica DGR 436/2013 - aumento del numero dei lotti. LA GIUNTA REGIONALE SU PROPOSTA dell’Assessore allo Sviluppo economico e Attività produttive; VISTO lo Statuto della Regione Lazio; VISTA la L.R. 18/02/2002, n. 6 - “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e ss.mm.ii.; VISTO il “Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” n. 1 del 6 settembre 2002 e ss.mm.ii.; CONSIDERATO che, su richiesta della Regione Lazio, la Banca Europea degli Investimenti (“BEI”) ha deliberato il 6/12/2011, rif. BEI 20110182, la concessione di una linea di credito da 125 milioni (“il plafond”) denominata “Regione Lazio Loan for SMEs” da assegnare ad un massimo di tre banche al fine di erogare almeno 250 milioni di finanziamenti alle imprese del Lazio; VISTA la DGR n. 436 del 2 dicembre 2013 concernente: “Avvio della procedura competitiva per individuare le banche che sottoscriveranno il contratto di finanziamento con la Banca Europea degli Investimenti (“BEI”) per la linea di credito da 125 milioni denominata “Regione Lazio Loan for SMEs” deliberata il 6/12/2011. Finalizzazione degli interventi e contributo regionale per l’abbattimento dei tassi di interesse. Euro 10.000.000,00 sul capitolo B21101, esercizio 2013.” con la quale si è disposto, tra l’altro: di avviare la procedura competitiva per individuare le banche che sottoscriveranno il contratto di finanziamento con la Banca Europea degli Investimenti (“BEI”) per la linea di credito da 125 milioni denominata “Regione Lazio Loan for SMEs” deliberata il 6/12/2011; di suddividere il plafond suddetto in tre lotti, pari rispettivamente a 55, 40 e 30 milioni di euro; che la procedura competitiva per individuare le banche che sottoscriveranno il contratto di finanziamento con la BEI sia realizzata dalla società in house Sviluppo Lazio S.p.A., così come le attività necessarie per attuare le modalità dell’intervento a carico delle risorse regionali; CONSIDERATO che, a seguito della consultazione delle banche e dell’ABI e di approfondimenti con la Banca europea degli investimenti è emerso che la suddivisione in 3 lotti pari rispettivamente a 55, 40 e 30 milioni di euro potrebbe escludere dalla procedura competitiva un significativo numero di banche e che per le banche sarebbe più semplice collocare lotti di dimensioni più ridotte, fatta salva la possibilità, per ciascuna banca, di presentare offerte per l’aggiudicazione di più lotti; RITENUTO opportuno, per quanto sopra esposto e al fine di garantire la massima diffusione per i beneficiari, suddividere il plafond di €125 milioni in 5 lotti, nell’ambito della procedura competitiva da avviare per l’aggiudicazione delle risorse messe a disposizione dalla Banca europea degli investimenti, pari ciascuno a 25 milioni di euro fatta salva la possibilità, per ciascuna banca, di presentare offerte per l’aggiudicazione di più lotti; RITENUTO necessario, per la finalità di cui al punto precedente, modificare parzialmente la DGR 436 del 2 dicembre 2013, stabilendo di suddividere il plafond in 5 lotti nell’ambito della procedura competitiva da avviare per l’aggiudicazione delle risorse messe a disposizione dalla Banca europea degli investimenti, pari ciascuno a 25 milioni di euro; Pagina 2 / 3 DELIBERA In conformità con le premesse, che si intendono qui integralmente richiamate: di suddividere, a parziale modifica della DGR 436 del 2 dicembre 2013, il plafond di €125 milioni in 5 lotti nell’ambito della procedura competitiva da avviare per l’aggiudicazione delle risorse messe a disposizione dalla Banca europea degli investimenti, pari ciascuno a 25 milioni di euro, fatta salva la possibilità, per ciascuna banca, di presentare offerte per l’aggiudicazione di più lotti. La presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale. Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il su esteso schema di deliberazione che risulta approvato all’unanimità. La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it Pagina 3 / 3 REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. PROPOSTA N. 1314 GIUNTA REGIONALE DEL DEL 28/01/2014 STRUTTURA Direzione Regionale: PROPONENTE AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO Area: PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE Prot. n. ___________________ del ___________________ OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (A.N.C.I.) per l'individuazione e la attuazione coordinata di iniziative promozionali e di azioni di comunicazione, in Italia ed all'estero, di interesse turistico. (SIRACUSA SALVATORE) ___________________________ L' ESTENSORE ASSESSORATO (S. SIRACUSA) ___________________________ IL RESP. PROCEDIMENTO (F. SANTARELLI) ___________________________ IL DIRIGENTE RESPONSABILE (G. BASTIANELLI) ___________________________ IL DIRETTORE REGIONALE ___________________________ PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE (Zingaretti Nicola) ___________________________ IL PRESIDENTE PROPONENTE DI CONCERTO ___________________________ IL DIRETTORE ___________________________ L' ASSESSORE ___________________________ IL DIRETTORE ___________________________ L' ASSESSORE ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO Data dell' esame: con osservazioni senza osservazioni ___________________________ 21/02/2014 - prot. 70 Data di ricezione ______________________ SEGRETERIA DELLA GIUNTA ISTRUTTORIA: Pagina 1 / 8 ____________________________________ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ____________________________________ IL DIRIGENTE COMPETENTE ____________________________________ IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA ____________________________________ IL PRESIDENTE Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Oggetto: Approvazione dello schema di Protocollo d‟intesa tra la Regione Lazio e l‟ Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (A.N.C.I.) per l‟individuazione e la attuazione coordinata di iniziative promozionali e di azioni di comunicazione, in Italia ed all‟estero, di interesse turistico. LA GIUNTA REGIONALE SU PROPOSTA del Presidente della Regione Lazio; VISTO lo Statuto della Regione Lazio; VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e successive modifiche e integrazioni; VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 concernente l‟organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, e successive modifiche e integrazioni; VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n.25 recante “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione”; VISTA la legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13 concernente: “ Legge di stabilità regionale 2014”; VISTA la legge regionale 30 dicembre 2013, n. 14 concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2014 - 2016”; VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 169 del 3 luglio 2013 con la quale è stato conferito l‟incarico di Direttore dell‟Agenzia Regionale del Turismo; VISTO legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni, che all‟art. 15 prevede per le Amministrazioni pubbliche la possibilità di concludere fra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; CONSIDERATO che la Regione Lazio intende individuare una serie di interventi di promozione territoriale a fini turistici, attraverso una progettazione condivisa, volta alla valorizzazione dei territori e delle tradizioni locali, con azioni di promozione in Italia ed all‟estero finalizzati allo sviluppo della “Destinazione Lazio”; PRESO ATTO che l‟Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (A.N.C.I.) rappresenta gli interessi degli associati dinanzi agli organi centrali dello Stato, agli Organismi Comunitari, al Comitato delle Regioni e ad ogni altro organismo istituzionale e che altresì rappresenta i Comuni italiani nella Conferenza Stato-Città-Autonomie Locali, nella Conferenza Unificata e in ogni altra relazione con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e le altre Associazioni di rappresentanza degli Enti locali; CONSIDERATO che la Regione Lazio con l‟art 12 della L.R. n.13/2007, così come modificato dall‟art. 1, comma 11 della L.R. n. 3/2010, ha istituito l‟Agenzia Regionale del Turismo, preposta allo svolgimento delle attività tecnico-operative di interesse regionale in materia turistica, in particolare, tra l‟altro, prevede la promozione dell‟offerta turistica in Italia ed all‟estero, nonché la realizzazione di campagne promozionali e azioni di comunicazione di interesse regionale; Pagina 2 / 8 CONSIDERATO altresì, che la Regione Lazio ha adottato il Regolamento regionale 16 giugno 2011, n. 5, successivamente modificato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 270 del 5 settembre 2013, concernente “Regolamento di organizzazione dell‟Agenzia Regionale del Turismo”; PRESO ATTO che ai sensi dell‟art. 14, comma 1, del citato Regolamento regionale n. 5/2011, “l‟Agenzia può svolgere attività tecnico-operative attinenti alle materie di propria competenza anche nell'interesse degli enti locali e di altri enti pubblici, previa stipula di apposito protocollo d'intesa fra il Presidente della Regione o l'Assessore competente in materia di turismo suo delegato e i rappresentanti istituzionali degli enti interessati”; CONSIDERATO che l‟A.N.C.I. ha costituito un‟associazione denominata “Res Tipica”, per la promozione e la valorizzazione del patrimonio enogastronomico, ambientale, culturale e turistico dei Comuni aderenti e che promuove, altresì, attraverso Res Tipica, territori ospitali impegnati a sviluppare un‟offerta turistica di qualità che si caratterizzi per accessibilità, ricettività, servizi ed eventi; RITENUTO opportuno, in tal senso, attivare sinergie tra la Regione Lazio e l‟ A.N.C.I. per lo sviluppo e la più ampia condivisione di progettualità, sia a livello regionale che nazionale e internazionale, che vedano coinvolte le tematiche della promozione e commercializzazione turistica, unitamente alle tematiche delle produzioni enogastronomiche tipiche e di eccellenza del Lazio; RITENUTO pertanto, opportuno individuare forme di raccordo promozionale attraverso il principio della sussidiarietà, promuovendo la condivisione di strumenti di valorizzazione dei territori nell‟ambito del turismo, quale "Res Tipica", al fine di ottimizzare le risorse finanziarie disponibili ed evitare sovrapposizioni e duplicazioni di azioni e interventi; RITENUTO, altresì, necessario sottoscrivere un protocollo di intesa tra Regione Lazio e l‟A.N.C.I. al fine di individuare una serie di interventi di promozione turistica, in Italia ed all‟estero, finalizzati allo sviluppo dei flussi turistici verso la Regione Lazio; TENUTO CONTO che la sottoscrizione del Protocollo d‟intesa non comporta movimentazione di risorse finanziarie tra le Parti; RITENUTO di approvare lo schema di Protocollo d‟intesa per l‟individuazione coordinata di interventi di promozione turistica del territorio regionale, in Italia ed all‟estero, finalizzati all‟individuazione coordinata di campagne promozionali e di azioni di comunicazione, in Italia ed all‟estero, di interesse turistico collegate all‟enogastronomia quale settore di eccellenza del Lazio, di cui all‟Allegato “A”, parte integrante della presente Deliberazione; ATTESO che i contenuti e gli interventi che derivano dal presente Protocollo d'intesa saranno attuati secondo le modalità e le condizioni definite da un apposito Tavolo tecnico, istituito presso l‟Agenzia Regionale del Turismo, in esecuzione del Protocollo medesimo, di cui al predetto allegato “A”; DELIBERA per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente recepite: Pagina 3 / 8 di approvare l‟Allegato “A” contenente lo schema di Protocollo d‟intesa, tra la Regione Lazio e l„Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (A.N.C.I.), per l‟individuazione e la attuazione coordinata di iniziative promozionali e di azioni di comunicazione, in Italia ed all‟estero, di interesse turistico e che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale. I successivi provvedimenti attuativi saranno assunti dall‟Agenzia Regionale del Turismo. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito regionale www.regione.lazio.it Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all‟unanimità. Pagina 4 / 8 Allegato “A” Schema di PROTOCOLLO D’INTESA TRA La Regione Lazio (nel seguito denominata “Regione”), con sede legale in Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 212, 00145, (Codice Fiscale 80143490581), nella persona del Presidente ___________________, domiciliato per la carica presso la suindicata sede E l’Associazione Nazionale Comuni Italiani, (nel seguito denominata “A.N.C.I.”), con sede legale in Roma, __________________________________, (Codice Fiscale _____________________), nella persona del Presidente, _________________, domiciliato per la carica presso la sede l‟A.N.C.I. PREMESSO CHE: - l‟art. 15 della L. 241/90 concernente: Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi prevede per le Amministrazioni pubbliche la possibilità di concludere fra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; - l‟art. 112 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. riconosce allo Stato, alle Regioni ed agli Enti pubblici territoriali la facoltà di stipulare accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione; la Regione: - esercita i propri poteri secondo quanto previsto dalla Costituzione della Repubblica Italiana e dal proprio Statuto, in conformità alle linee di indirizzo contenute nei documenti e negli strumenti di programmazione regionale dei diversi settori nonché in conformità allo Statuto della Regione Lazio, approvato con legge statutaria n.1 dell‟11/11/2004; - nell‟ambito dei poteri esercitati, assegna particolare rilevanza alla promozione dello sviluppo economico sostenibile, riconosciuto come scelta strategica fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi indicati dall‟Unione Europea per il 2020; - è interessata, altresì, al fine di conseguire l‟obiettivo dello sviluppo sostenibile, a promuovere collaborazioni tra Enti operanti nel suo territorio e analoghi organismi internazionali; - con Legge Regionale 6 agosto 2007, n.13 e successive modifiche, ha emanato norme in materia di “Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n.14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo)”; - favorisce, in particolare, la conoscenza sui temi del marketing in ambito turistico e sostiene i processi di sviluppo del turismo di qualità; - con l‟art 12 della citata L.R. n.13/2007, così come modificato dall‟art. 1, comma 11 della L.R. n. 3/2010, ha istituito l‟Agenzia Regionale del Turismo, preposta allo svolgimento delle attività tecnico-operative di interesse regionale in materia turistica, ed in particolare, tra l‟altro, prevede Pagina 5 / 8 la promozione dell‟offerta turistica in Italia ed all‟estero, nonché la realizzazione di campagne promozionali e azioni di comunicazione di interesse regionale; - ha adottato il Regolamento regionale 16 giugno 2011, n. 5, successivamente modificato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 270 del 5 settembre 2013, concernente “Regolamento di organizzazione dell‟Agenzia Regionale del Turismo”; - ai sensi dell‟art. 14 comma 1, “l‟Agenzia può svolgere attività tecnico-operative attinenti alle materie di propria competenza anche nell'interesse degli enti locali e di altri enti pubblici, previa stipula di apposito protocollo d'intesa fra il Presidente della Regione o l'Assessore competente in materia di turismo suo delegato e i rappresentanti istituzionali degli enti interessati”; CONSIDERATO CHE: l'A.N.C.I. - rappresenta gli interessi degli associati dinanzi agli organi centrali dello Stato, agli Organismi Comunitari, al Comitato delle Regioni e ad ogni altro organismo istituzionale e che altresì rappresenta i Comuni italiani nella Conferenza Stato-Città-Autonomie Locali, nella Conferenza Unificata e in ogni altra relazione con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e le altre Associazioni di rappresentanza degli Enti locali e, pertanto, riconducibile alla categoria intermedia degli enti privati di interesse pubblico; - promuove iniziative a difesa dell‟identità economica e culturale dei territori amministrati dai Comuni italiani, in particolar modo dai piccoli Comuni, tese alla valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche e turistiche legate alla tipicità dei prodotti locali; - sostiene, su richiesta dei Comuni, progetti mirati a promuovere i singoli territori con iniziative “di sistema" e di forte impatto comunicazionale; - ha costituito un‟associazione denominata “Res Tipica”, per la promozione e la valorizzazione del patrimonio enogastronomico, ambientale, culturale e turistico dei Comuni aderenti ed altresì per promuovere territori ospitali impegnati a sviluppare un‟offerta turistica di qualità che si caratterizzi per accessibilità, ricettività, servizi ed eventi; la Regione: - ritiene opportuno individuare forme di raccordo promozionale attraverso il principio della sussidiarietà, anche promuovendo la condivisione di strumenti di valorizzazione dei territori nell‟ambito del turismo, quale "Res Tipica", al fine di ottimizzare le risorse finanziarie disponibili ed evitare sovrapposizioni e duplicazioni di azioni e interventi; tutto ciò premesso e considerato si conviene quanto segue Art. 1 Premesse e definizione Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo d'intesa. Pagina 6 / 8 Art. 2 Oggetto dell'intesa Il presente accordo è finalizzato ad individuare una serie di interventi di promozione turistica del territorio del Lazio attraverso una progettazione condivisa, volta a: realizzare iniziative turistiche ed imprenditoriali atte a promuovere i territori, la loro identità, la loro cultura e la loro imprenditorialità; promuovere la crescita dei territori a partire dalle loro specificità culturali, sociali ed economiche, diventando così lo strumento ed il motore dello sviluppo turistico; sviluppare studi e analisi finalizzati a favorire la conoscenza sui temi del marketing in ambito turistico, quali la promozione, la valorizzazione delle identità-tipicità locali e a supportare le amministrazioni locali nelle scelte decisionali in materia di sviluppo locale e del turismo nei sui vari segmenti: culturale, enogastronomico, benessere e tempo libero, sportivo, escursionistico. La Regione e l'A.N.C.I. con la presente intesa si impegnano in una collaborazione finalizzata a supportare iniziative congiunte che potranno riguardare i seguenti ambiti: valorizzazione dei territori e delle tradizioni locali, coinvolgendo le realtà territoriali che intenderanno aderire, in forma singola o associata, nonché le istituzioni scolastiche e le organizzazioni di rappresentanza collegate alla filiera turistica con particolare riguardo alle produzioni agroalimentari tipiche e di qualità; organizzazione di fiere, eventi e forum locali nazionali ed internazionali sul turismo, con il coinvolgimento delle istituzioni e degli operatori del settore, nonché delle associazioni dei consumatori collegati al settore enogastronomico; promozione nei territori riguardanti azioni di formazione, consulenza, sensibilizzazione, comunicazione in materia di identità/tipicità e dell‟accoglienza rivolta alle istituzioni locali, agli operatori turistici ed agli abitanti. Art. 3 Metodologia operativa I contenuti e gli interventi che derivano dal presente Protocollo d'intesa saranno attuati secondo le modalità e le condizioni definite da un apposito Tavolo tecnico, istituito presso l‟Agenzia Regionale del Turismo. Il suddetto Tavolo tecnico definisce: le modalità di esecuzione del Protocollo d‟intesa; le modalità di coinvolgimento delle singole realtà territoriali e dei relativi Comuni; gli ambiti di operatività riguardanti: azioni di promozione in Italia ed all‟estero finalizzati allo sviluppo dei flussi turistici verso la Regione Lazio, anche attraverso l‟individuazione di itinerari turistici tematici; azioni di formazione e sensibilizzazione destinate agli attori territoriali mirate alla crescita della cultura dell‟accoglienza legata all‟enogastronomia; attivazione di partenariati finalizzati alla partecipazione a bandi e finanziamenti nazionali, comunitari ed internazionali; supporto all‟implementazione del portale della Regione Lazio dedicato al sistema dell‟ospitalità turistica; nuovi modelli integrati di comunicazione a supporto dello sviluppo integrato delle azioni di promozione turistica legati all‟enogastronomia; collaborazione nella programmazione di eventi a supporto della presenza della Regione Lazio all‟EXPO Milano 2015. Pagina 7 / 8 Art. 4 Durata e recesso Il presente Protocollo d‟intesa avrà una durata quinquennale a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso. La durata potrà essere prorogata per un periodo pari a ulteriori 5 (cinque) anni, previo accordo scritto tra le Parti che dovrà intervenire entro 3 (tre) mesi dalla data di scadenza. Il Protocollo d‟Intesa può essere modificato, integrato o rinnovato, previo accordo scritto tra le parti. Ciascuna delle parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Protocollo d‟Intesa dandone un preavviso scritto di almeno 60 (sessanta) giorni. Art. 5 Oneri finanziari e Costi Il presente Protocollo d‟intesa non comporta movimentazione di risorse finanziarie tra le Parti. Ciascuna Parte sopporta i costi di propria competenza relativi alla collaborazione prevista dal presente atto. Art. 6 Trattamento dei dati Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all‟attività di collaborazione in qualunque modo riconducibili al presente Protocollo d‟Intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 196/2003. Il presente Protocollo d‟intesa consta di ________ pagine ed è redatto in _________ copia. LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO Roma, _____________ Per la Regione Lazio Per l’Associazione Nazionale Comuni Italiani Il ______________________________ Il ________________________________ Pagina 8 / 8 REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. DEC38 PROPOSTA N. 21345 GIUNTA REGIONALE DEL DEL 17/12/2013 16/12/2013 STRUTTURA Direzione Regionale: PROPONENTE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA Area: PROD. AGR. ZOOT., TRASF., COMM. DIV. ATT. AGRIC. Prot. n. ___________________ del ___________________ OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Modifiche al Regolamento Regionale 31 luglio 2007 n. 9 "Disposizioni attuative ed integrative della legge regionale del 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di Agriturismo e turismo rurale), relative all'agriturismo" (NICOLELLI SANDRO) ___________________________ L' ESTENSORE ASSESSORATO (NICOLELLI SANDRO) ___________________________ IL RESP. PROCEDIMENTO (N. BIONDINI) ___________________________ IL DIRIGENTE RESPONSABILE (R. OTTAVIANI) ___________________________ IL DIRETTORE REGIONALE ___________________________ AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA (Ricci Sonia) ___________________________ L'ASSESSORE PROPONENTE DI CONCERTO ___________________________ IL DIRETTORE ___________________________ L' ASSESSORE ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE COMMISSIONE CONSILIARE: ___________________________ IL DIRETTORE ___________________________ L' ASSESSORE X VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO Data dell' esame: con osservazioni senza osservazioni SEGRETERIA DELLA GIUNTA ___________________________ Data di ricezione ______________________ ISTRUTTORIA: Pagina 1 / 3 ____________________________________ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ____________________________________ IL DIRIGENTE COMPETENTE ____________________________________ IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA ____________________________________ IL PRESIDENTE Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI OGGETTO: Modifiche al Regolamento Regionale 31 luglio 2007 n. 9 “Disposizioni attuative ed integrative della legge regionale del 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di Agriturismo e turismo rurale), relative all’agriturismo”. LA GIUNTA REGIONALE SU PROPOSTA DELL’ASSESSORE ALL’AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni concernenti la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale; VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1, riguardante l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la Legge 20 febbraio 2006, n. 96 concernente: “Disciplina dell’Agriturismo”; VISTA la legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 concernente: “Norme in materia di agriturismo e turismo rurale”; VISTO il Regolamento regionale 31 luglio 2007, n. 9, concernente:”Disposizioni attuative ed integrative della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di agriturismo e turismo rurale), relative all’agriturismo”; VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 13 febbraio 2013 concernente: ” Determinazione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche”; RITENUTO opportuno provvedere ad apportare modifiche al testo vigente del citato Regolamento n. 9/2007, adeguandolo alla normativa intervenuta successivamente in merito alla classificazione delle aziende agrituristiche; VISTO il documento intitolato: “Modifiche al Regolamento Regionale 31 luglio 2007 n. 9 "Disposizioni attuative ed integrative della legge 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di agriturismo e turismo rurale), relative all'agriturismo"; CONSIDERATO che lo stesso documento risulta coerente con gli obbiettivi generali della Regione Lazio e pertanto meritevole di approvazione; CONSIDERATO che per quanto riguarda il turismo rurale è necessario effettuare ulteriori approfondimenti in ordine alle attività consentite, alla destinazione d’uso degli immobili da utilizzare nonché ai soggetti ed alle forme di contribuzione delle attività consentite; PRESO ATTO che la proposta di regolamento è stata redatta in raccordo con l’Ufficio Legislativo del Segretariato Generale, ai fini dell’unità e della coerenza dell’indirizzo normativo; RITENUTO, per quanto sopra, di dover adottare il citato documento, avente per oggetto “Modifiche al Regolamento Regionale 31 luglio 2007 n. 9 “Disposizioni attuative ed integrative della legge regionale del 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di Agriturismo e turismo rurale), relative Pagina 2 / 3 all’agriturismo”, composto di n. 20 articoli e di un allegato A, costituenti parte integrante del presente atto; ESPLETATA l’attività di concertazione di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 136 del 22/03/2006, con le parti sociali ed istituzionali; ACQUISITO il parere della Commissione consiliare competente in materia, espresso nella seduta del___________; DELIBERA di adottare il Regolamento regionale concernente: “Disposizioni attuative ed integrative della legge regionale del 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di Agriturismo e turismo rurale), relative all’agriturismo” composto di n. 20 articoli ed un allegato A, costituenti parte integrante del presente atto. Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all’unanimità. Pagina 3 / 3 Modifiche al Regolamento Regionale 31 luglio 2007 n. 9 concernente "Disposizioni attuative ed integrative della legge 2 novembre 2006, n. 14(Norme in materia di agriturismo e turismo rurale), relative all'agriturismo" Art. 1 (Inserimento dell’articolo 1 bis al r.r. 31 luglio 2007, n. 9) 1. Dopo l'articolo 1 del Regolamento regionale 31 luglio 2007, n. 9, è inserito il seguente : “Art. 1 bis (Definizioni) 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) operatore agrituristico: b) l'imprenditore agricolo che svolge attività agrituristica; attività agrituristica: l'attività di ricezione e ospitalità o di ristoro esercitata, nei limiti previsti dall'art. 2135 del codice civile, dall'imprenditore agricolo iscritto nella sezione speciale del registro di cui all'art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 9497-98 dell'allegato i della legge 15 marzo 1997, n. 59) e, se società cooperativa, iscritta altresì all'albo regionale delle cooperative. L'attività agrituristica è svolta attraverso l'utilizzo della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali, acquacoltura e pesca che devono comunque rimanere principali; c) ricezione e ospitalità: l'attività con cui l'operatore agrituristico mette a disposizione dei propri clienti locali idonei all'alloggiamento o soggiorno, di seguito denominata attività di alloggio agrituristico, o accoglie in spazi aperti destinati alla sosta campeggiatori o turisti muniti di altri mezzi di pernottamento autonomi e mobili, di seguito denominata attività di campeggio agrituristico; d) ristoro agrituristico: l'attività con cui l'operatore agrituristico somministra pasti e bevande, di seguito denominata attività di somministrazione o ristoro agrituristico mediante servizio assistito di somministrazione così come definito all'art. 30 bis della legge 9 agosto 2013, n. 98; e) operatore del settore alimentare: la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo, ove per impresa alimentare si intende il soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti; f) autorizzazione comunale: il provvedimento amministrativo con cui, per gli effetti di cui all'art. 6 della legge regionale n. 14/2006, il comune territorialmente competente in base all'ubicazione o alla prevalente ubicazione degli immobili destinati all'attività agrituristica, autorizza l'operatore agrituristico all'esercizio dell'attività stessa, fissandone limiti e modalità; g) prodotti aziendali o di produzione aziendale: i prodotti ottenuti e lavorati dall'impresa agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola attraverso lavorazioni esterne, nonché i prodotti agricoli e agroalimentari trasformati, acquistati dalle cooperative presso le quali sono state conferite o vendute, anche tramite i centri cooperativi di raccolta a esse associati, le materie prime oggetto di trasformazione nel limite del quantitativo conferito o venduto; h) prodotti tipici della regione: i prodotti a denominazione di origine, i prodotti ad indicazione geografica ed i Prodotti Agroalimentari Tradizionali contenuti nell'Elenco di cui al D.M. 178/98; i) prodotti regionali tradizionali: i prodotti, di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173) e al Decreto del Direttore Generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali 18 luglio 2000 (Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali); i) strade del vino: percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli, caratterizzati dalla presenza di vigneti e cantine di aziende agricole, singole ed associate, aperte al pubblico, ovvero di oliveti e frantoi, di aziende di produzione dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali regionali nonché di attrattive culturali, naturalistiche e storiche di cui al regolamento per l'attuazione della L.R. 03 Agosto 2001, n. 21 (Disciplina delle strade del vino, dell'olio d'oliva e dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali); k) degustazione organizzata: l'accoglienza degli ospiti ai fini della degustazione di prodotti aziendali e di prodotti tipici e tradizionali regionali di cui all'art 2, comma 3, lettera c) della L.R . 14/2006; I) fattorie didattiche: le aziende del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura il cui imprenditore, nell'ambito delle attività previste dall'art. 2135 del codice civile, esercita attività culturali e didattiche rivolte in particolare alle scuole e in generale a favore dei consumatori, che assumono anche valenza di fattorie sociali quando estendono i loro servizi alle fasce di popolazione che presentano forme di disagio sociale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera d) della l.r. 14/2006; m) altezza sul livello del mare (m/slm): esprime l'altitudine rispetto al livello del mare dell'impresa agrituristica ed è determinata facendo riferimento all'ubicazione dell'attività agrituristica; m) spuntino: cibo non cucinato o bevanda; n) aree svantaggiate: le aree individuate dalla direttiva 75/273/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE Italia). Art. 2 (Modifiche all'articolo 2 del r.r. 31 luglio 2007, n. 9) 1. All’articolo 2 del r.r.9/2007 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, dell'articolo 2, dopo la lettera a), è inserita la seguente: a bis) “ la scheda di validazione relativa al fascicolo aziendale;” b)dopo il comma 1, dell'articolo 2, è inserito il seguente: “1 bis. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli operatori agrituristici dopo l'iscrizione negli elenchi provinciali di cui all'art. 17 della L.R. n. 14/2006 hanno l'obbligo di iniziare l'attività entro 1 anno e darne relativa comunicazione alla Provincia”. Art. 3 (Sostituzione dell'articolo 5 del r.r. 31 luglio 2007, n. 9) 1. L'articolo 5 del r.r. 9/2007 è sostituito dal seguente: “Art. 5 (Coefficiente correttivo) 1. La Provincia determina, nei limiti previsti dall'articolo 14, comma 3 ,della legge 2 novembre 2006, n. 11, un coefficiente correttivo del tempo di lavoro agricolo relativamente alle zone montane o svantaggiate, alle aree naturali protette e per le aziende riconosciute biologiche. Le tabelle dei coefficienti correttivi sono aggiornate con cadenza triennale e pubblicate entro il 31 dicembre dalla Direzione Regionale Agricoltura.”. Art. 4 (Modifiche all'articolo 6 del r.r. 31 luglio 2007, n. 9) 1. Il comma 5 dell’articolo 6 del r.r. 9/2007 è sostituito dal seguente. “5. Nel caso in cui all’ attività agricole siano connesse attività di sauna, bagno turco, idromassaggio, massaggi e attività di wellness, non inserite nelle tabelle previste dall'articolo 14, comma 2, della legge 2 novembre 2006, n. 14, l'imprenditore agricolo redige una specifica analisi dei tempi di lavoro connesse alle suddette attività. Tale analisi è soggetta a valutazione di congruità da parte della Provincia competente.”. Art. 5 (Modifiche all'articolo 7 del r.r. 31 luglio 2007, n. 9) 1. All’articolo 7 del r.r. 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole "di nuova edificazione" sono soppresse; b) al comma 1 le parole “ sono conformi” sono sostituite dalle seguenti: "devono risultare conformi". Art. 6 (Sostituzione dell'articolo 9 del r.r. 31 luglio 2007, n. 9) 1. L’articolo 9 del r.r.9/2007 è sostituito dal seguente: “Art. 9 (Requisiti generali applicabili alle strutture e ai locali destinati agli alimenti ed alle attività ricreative) 1. Per le strutture e i locali polifunzionali destinati agli alimenti, loro preparazione, lavorazione o trasformazione e confezionamento in particolare cucine e laboratori, si applica la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza alimentare. 2. Al fine di uniformare i requisiti sul territorio regionale, le strutture e i locali di cui al comma 1 devono avere: a) una superficie minima di b) almeno 12 metri quadri; pareti trattate o rivestite con materiale impermeabile, lavabile e disinfettabile fino ad un'altezza minima di 2 metri di altezza da piastrelle; c) parte rimanente delle pareti e soffitto in buone condizioni e che non permettano la caduta di polvere e il radicamento e lo sviluppo di muffe; d) pavimento lavabile e disinfettabile; e) finestre e porte protette da dispositivi f) lavello fornito di erogatore d'acqua a comando non manuale; g) distributore di h) i) contro gli insetti e i roditori; sapone e asciugamani a perdere; contenitore per rifiuti apribile con comando a pedale; cappa, sovrastante la zona di cottura, di dimensione tale da poter convogliare all'esterno i fumi e i vapori ed eventualmente dotato di sistemi di aerazione ove ciò si rendesse necessario in relazione alla potenza dei fuochi; i) tavoli da lavoro con superficie lavabile e armadietti chiudibili; k) lavastoviglie, anche di tipo non industriale, qualora siano previsti nel locale somministrazione pasti per più di venti posti a sedere; I) frigorifero, anche di tipo non industriale, di capacità adeguata e dotato di termometro di massima e di minima. m) armadio chiuso destinato a riporre il materiale per le pulizie e la disinfezione, o apposito locale separato da quello dove vengono immagazzinati, lavorati, trasformati, serviti e consumati gli alimenti e le bevande; n) collegamento 3. alla rete idrica comunale. Per la somministrazione di spuntini è permesso ricavare, per la preparazione degli stessi, anche eventualmente nella stessa cucina familiare, un settore con piano di lavoro lavabile e disinfettabile delimitato da superfici ugualmente lavabili e disinfettabili. 4. Nel caso in cui le altezze, le luci e vedute, tenuto conto della ruralità delle costruzioni, non siano sufficienti ad assicurare una adeguata aerazione, può essere adottato un sistema meccanico per il ricambio dell'aria. 5. Nelle aziende autorizzate per un numero di ospiti non superiore a 15, il locale per la preparazione di pasta fresca, pane, confetture, marmellate, succhi di frutta, verdure sott'olio, e salse non è soggetto ad autorizzazione sanitaria a condizione che la produzione sia somministrata agli ospiti e che il locale abbia i seguenti requisiti: a) superficie b) lavello destinato esclusivamente al lavaggio delle materie prime; c) lavello d) destinato esclusivamente al lavaggio delle attrezzature; piano di cottura con idoneo impianto di aspirazione; e) dispositivi f) minima di 9 metri quadrati con sufficiente areazione; idonei ad evitare la presenza di roditori e insetti; attrezzature che consentano un' adeguata conservazione e separazione tra generi di diversa tipologia dei materiali destinati al confezionamento; g) autoclave nel caso di preparazione di succhi di frutta, verdure sott'olio e salse.”. Art. 7 (Modifiche all'articolo 10 del r.r. 31 luglio 2007, n. 9 ) 1. Al comma 1 dell’articolo 10 del r.r. 9/2007 dopo le parole “ di attività svolta" sono inserite le seguenti: ", e comunque di almeno 1,5 metri quadri per posto a sedere," Art. 8 (Modifiche all'articolo 11 r.r. 31 luglio 2007, n. 9 ) 1. Al comma 3 dell’articolo 11 del r.r. 9/2007 le parole "laddove le strutture aziendali lo consentano" sono soppresse. Art. 9 (Modifiche all'articolo 13 del r.r. 31 luglio 2007, n. 9 ) 1.All’articolo 9 del r,.r. 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dopo le parole "ospitalità in spazi aperti" sono inserite le seguenti: "di campeggiatori o di turisti muniti di altri mezzi di pernottamento autonomi e mobili"; b) al comma 1 la parola “ 60” è sostituita dalla seguente “ 40”; c) la lettera d) del comma 3 è soppressa; d) dopo il comma 3 è inserito il seguente: “ 3 bis) . Nel caso di sosta esclusiva di autocaravan, come definiti dall'articolo 54, comma i, lettera m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), le piazzole hanno una superficie minima di 40 metri quadrati ciascuna, e devono essere dotate di almeno una presa elettrica ogni quattro piazzole, una presa d'acqua ed un impianto igienico-sanitario atto ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni delle autocaravan. Art. 10 (Modifica all'articolo 14 del r.r. 31 luglio 2007, n. 9) 1. All’articolo 14 del r.r. 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche: a) prima del comma 1, è inserito il seguente: “01. Ai fini del presente regolamento s'intendono comunque connesse con le attività aziendali: a) le attività ricreative di tipo sportivo e culturale aventi ad oggetto in particolare l'equitazione, il nolo di cicli e di natanti per un numero massimo di due per azienda agrituristica, l'organizzazione di attività escursionistiche, anche con veicoli tipici in ambito rurale e con mezzi nautici tipici in ambito fluviale, di itinerari artistici e naturalistici, la pratica in strutture aziendali di golf, tennis, bocce, calcetto, pallavolo, nuoto, equitazione ed altri tipi di sport, l'organizzazione di corsi e seminari, di attività espositive, intrattenimenti musicali e giornate culturali tese a valorizzare le tradizioni, la cultura ed i prodotti del mondo agricolo, l'allestimento di raccolte di oggetti di cultura materiale attinenti al mondo rurale, la pesca sportiva e l'attività agrituristico - venatoria; b) le attività ricreative che valorizzano l'ambiente rurale e che utilizzano la natura per lo svago degli ospiti.” c) al comma 1, dopo le parole “ somministrazione dei pasti.” sono inserite le seguenti: “ La superficie da destinare alle attività sportive sopradescritte non può oltrepassare la soglia del 10% della superficie agricola totale (SAT) e comunque non essere superiore ai 10.000 mq.” Art. 11 (Inserimento dell'articolo 14 bis al r.r. . 31 luglio 2007, n. 9 ) 1.Dopo l'art. 14 del r.r. 9/2007 è inserito il seguente Art. 14 bis (Attività e servizi complementari all'ospitalità) 1. Le attività e i servizi di cui al comma 1, dell’articolo 14, che non generano un corrispettivo autonomo rispetto alle attività previste all'art. 2, comma 3 della l.r. 14/06 possono essere offerti ai soli ospiti che fruiscono dei servizi e delle attività di cui all'articolo 14. Rientrano in particolare tra i servizi complementari anche le piscine e le attività inerenti la cura del benessere e della salute. Art. 12 (Modifiche all'articolo 15 r.r. 31 luglio 2007, n. 9 ) 1. All’articolo 15 del r.r. 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche: a) prima del comma 1 dell’articolo 15 è inserito il seguente: “01. Le piscine annesse alle strutture agrituristiche, che costituiscono parte integrante del complesso ricettivo e utilizzate esclusivamente dai fruitori della struttura, sono classificate private ad uso collettivo fino ad una superficie di 160 metri quadri e profondità media dell'acqua non superiore a 1,40 metri. Sono in ogni caso fatte salve le norme igienico sanitarie in materia di qualità delle acque. Le piscine preesistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento sono classificate "private ad uso collettivo" anche se di superficie e profondità superiori ai limiti indicati.”. b)al comma 1 le parole “ per i quali” sono sostituite dalle seguenti: “ laddove” Art. 13 (Sostituzione dell'articolo 17 del r.r. 31 luglio 2007, n. 9) 1. L'articolo 17 del r.r. 9/2007 è sostituito dal seguente: “Art. 17 (Attività di macellazione e di preparazione di alimenti) 1. La macellazione di animali è consentita esclusivamente in impianti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 853 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (Regolamento che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale nonché della deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 179 del 22 marzo 2010, (Nuove linee guida regionali applicative del Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti di origine animale. Modifica allegati deliberazione Giunta regionale n. 326/2006.). 2. La macellazione del pollame, in particolare dei volatili d'allevamento, compresa la selvaggina allevata, dei lagomorfi, in particolare conigli e lepri, è consentita ai sensi del regolamento (CE) 853/2004, solo negli impianti riconosciuti. 3. E' consentita la macellazione di tali specie animali in azienda solamente per la vendita o la somministrazione al consumatore finale e per un quantitativo fino a settemila capi all'anno di pollame, con un massimo di cinquanta capi al giorno, e mille lagomorfi, con un massimo di trenta capi al giorno. Qualora l'impresa agricola non disponga di un proprio macello può usufruire del macello autorizzato di un altro agriturismo regionale, nei limiti di macellazione dello stesso oppure di macelli mobili autorizzati. 4. Per l’impresa agricola che disponga o attivi un proprio macello, si applica quanto già stabilito nella determinazione regionale 30 marzo 2010, n. 1373 (Linee guida regionali per la fornitura di piccoli quantitativi di carni, provenienti da pollame e lagomorfi macellati nella stessa azienda agricola in cui sono allevati, dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che forniscono direttamente il consumatore). 5. La macellazione del pollame e quella dei lagomorfi è effettuata in momenti diversi e lontano da quelli di preparazione dei pasti. Art. 14 (Inserimento dell’articolo 17 bis al r.r. 31 luglio 2007, n. 9) 1. Dopo l’articolo 17 del r.r.9/2007 è inserito il seguente: “Art. 17 bis (Compiti dell'operatore del settore alimentare dell'agriturismo) 1. L'operatore del settore alimentare (OSA) attua e mantiene le procedure relative all'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) 852/2004 e rispetta i manuali di buona prassi igienica (GHP) di cui agli articoli 7, 8 e 9 e allegato I, parte B del medesimo regolamento. Ai fini del presente regolamento la qualifica di OSA fa sempre capo all'operatore agrituristico. 2. Il personale addetto alla manipolazione degli alimenti rispetta le previsioni di cui allegato II, capitoli VIII (Igiene personale) e XII (Formazione), del regolamento (CE) 852/2004, e in particolare: a) ogni persona che lavora in locali per il trattamento di alimenti mantiene uno standard elevato di pulizia personale ed indossa indumenti adeguati, puliti e, ove necessario, protettivi; b) nessuna persona affetta da malattia o portatrice di malattia trasmissibile attraverso gli alimenti o che presenti ferite infette, infezioni della pelle, piaghe o disturbi di dissenteria può essere autorizzata a qualsiasi titolo a manipolare alimenti e ad entrare in qualsiasi area di trattamento degli alimenti, qualora esista una probabilità di contaminazione diretta o indiretta degli alimenti. Qualsiasi persona affetta da una delle patologie sopra citate che lavori in un'impresa agrituristica e che possa venire a contatto con gli alimenti denuncia immediatamente la propria malattia o i propri sintomi, precisando, se possibile, le cause al responsabile dell'impresa alimentare. 3. Gli OSA assicurano: a) che gli addetti alla manipolazione degli alimenti siano controllati e abbiano ricevuto un addestramento o una formazione in materia d'igiene alimentare, in relazione al tipo di attività specifica; b) che i responsabili dell'elaborazione e della gestione della procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) 852/2004, o del funzionamento delle pertinenti guide abbiano ricevuto un'adeguata formazione per l'applicazione dei principi del sistema HACCP. 4. Tali attività sono soggette a notifica alla ASL territorialmente competente. Art.15 ( Inserimento dell’articolo 17 quater al r.r. 31 luglio 2007, n. 9) 1. Dopo l’articolo 17 ter del r.r. 9/2007 è inserito il seguente: “Art. 17 quater (Congelamento dei prodotti aziendali) 1. E' consentito il congelamento dei prodotti di origine animale e vegetale unicamente destinati ad essere utilizzati nella preparazione di cibi da somministrare per l'attività di ristoro. 2. Il congelamento di pietanze cotte e precotte è consentito esclusivamente a mezzo di abbattitore di temperatura. 3. Le derrate, in perfette condizioni di salubrità e freschezza, possono essere sottoposte a congelamento con adeguato apparecchio refrigerante, anche di tipo non industriale, munito di termometro registratore con indicatore delle temperature massima e minima e mancati funzionamenti. In ogni caso detto intervento di conservazione avviene subito dopo il confezionamento degli alimenti utilizzando un idoneo involucro sul quale sono indicati il mese e l'anno in cui lo stesso è stato effettuato nonché lo specifico trattamento cui gli alimenti sono stati sottoposti. Nell'arco dell'intera durata del trattamento sono scrupolosamente mantenute le temperature di conservazione prescritte dalle normativa vigente in materia a seconda dei prodotti, i quali, una volta scongelati, non possono essere nuovamente congelati. 4. Per poter somministrare prodotti aziendali conservati ai sensi del comma 3, siano essi freschi, cotti o precotti, va fatta esplicita menzione di ciò nella notifica di attività fatta all'autorità sanitaria competente.” Art. 16 (Modifiche all'articolo 18 del r.r. 31 luglio 2007, n. 9) 1. All’articolo 18 del r.r. 9/2007 prima del comma 1 è inserito il seguente: “ 01. Le materie prime utilizzate per la produzione dei pasti e delle bevande somministrate sono di produzione propria o acquistate presso artigiani che possano certificare la provenienza regionale o presso produttori agricoli singoli o associati della regione, ivi compresi i prodotti ittici di mare o d'acqua dolce, i prodotti tipici e tradizionali della regione, per un valore annuo pari ad almeno l'ottanta per cento dell'intera materia prima utilizzata. Le imprese agrituristiche che concludono accordi di fornitura permanente con altre imprese agricole della zona, di durata almeno triennale, per le sole materie prime destinate alla somministrazione in misura non inferiore al 25% dei limiti della provenienza possono computare le relative produzioni acquisite nel calcolo della prevalenza dei pasti di cui all’articolo 14, comma 4 lettera c) della l.r. 14/2006, fermo restando quanto stabilito dal comma 5.” Art. 17 (Sostituzione dell'articolo 19 del r.r. 31 luglio 2007, n. 9) L’articolo 19 del r.r. 9/2007 è sostituito dal seguente: “Art. 19 (Classificazione delle aziende agrituristiche e procedura per l'attribuzione della classificazione) 1. Le aziende agrituristiche vengono classificate tenendo conto delle linee guida previste per la classificazione di cui all’Allegato A del presente regolamento. 2. L'imprenditore agricolo, per l'attribuzione alla propria azienda agrituristica di una delle classi previste dal D.M. 13 febbraio 2013, come richiamate nell’Allegato di cui al comma 1, provvede alla autoattribuzione dei requisiti contenuta nella specifica domanda da presentare all'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARSIAL) che ne certifica l'avvenuta consegna. Trascorsi 30gg da tale adempimento ed in mancanza di comunicazione contraria da parte dell’ARSIAL l'impresa candidata può utilizzare la classe richiesta. 3. L'ARSIAL, attraverso gli appositi controlli di verifica periodica, provvede all'eventuale accertamento della veridicità dei requisiti dichiarati. 4. In caso di variazioni in aumento o in diminuzione dei requisiti relativi alla classificazione, l'impresa è tenuta a darne immediata comunicazione all'ARSIAL attraverso l'invio di una nuova domanda, che è soggetta alla medesima procedura sopradescritta. L'ARSIAL, su specifica richiesta dell'imprenditore agricolo, provvede ad aggiornare la classificazione precedentemente attribuita in caso di variazioni nel frattempo intervenute negli elenchi ufficiali. Art. 18 (Abrogazioni al r.r. 31 luglio 2007, n. 9) 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i seguenti articoli: a) art.20 (Agriturismo tradizionale); b) art. 21 (Agriturismo con caratterizzazione enogastronomica); c) art. 22 (Agriturismo con caratterizzazione naturalistica); d) art. 23 (Agriturismo con caratterizzazione culturale); e) art. 24 (Agriturismo con caratterizzazione biologica); f) art. 25 (Agriturismo con caratterizzazione ecologica) g) art. 26 (Procedura per l'attribuzione della classificazione). Art. 19 ( Sostituzione dell’articolo 29 del r.r. 31 luglio 2007, n. 9) “Art. 29 ( Disposizioni transitorie) 1. Le aziende agricole che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultano già iscritte nell'elenco provinciale di cui all'art. 17 della l. r. n. 14/2006 sono iscritte di diritto nei nuovi elenchi sulla base della documentazione prevista dall'art. 2. In caso di difformità rispetto alla documentazione prevista all’articolo 2, si provvede, da parte degli operatori, all'adeguamento della stessa entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Decorso inutilmente tale termine si provvede alla cancellazione dall'elenco provinciale di cui all'art. 2. 2. Gli operatori di cui al comma 1, già iscritti nell'elenco provinciale di cui all'art. 2, che non hanno iniziato l'attività, hanno l'obbligo di iniziare la stessa entro 12 mesi dall’adeguamento di cui al comma 1, e darne relativa comunicazione alla Provincia, entro i successivi 30 giorni. Decorso tale termine si provvede alla cancellazione dall'elenco provinciale stesso.” Art.20 ( Entrata in vigore) 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale. ALLEGATO A – LINEE GUIDA PER LA CERTIFICAZIONE Ai sensi del DECRETO 13 febbraio 2013 - Determinazione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche. (13A01897) pubblicato sulla GU n. 54 del 5-3-2013 la Regione Lazio provvede alla definizione dei Criteri di Classificazione delle aziende agrituristiche è prevista nella Legge Quadro del settore, all’articolo 9, 2° comma - Riserva di denominazione. Classificazione. Attualità e funzioni della Classificazione nell’agriturismo 1. Scopi della classificazione I principi che guidano la definizione dei Criteri unitari di classificazione delle aziende agrituristiche si possono così sintetizzare: rappresentare armonicamente, in un unico sistema di requisiti, punteggi e soglie di accesso, lo spirito e la “personalità” dell’agriturismo italiano nelle sue varie forme; tradurre in cinque categorie progressive la percezione, da parte dell’ospite, della complessità del servizio offerto da ciascuna azienda agrituristica; valorizzare la caratterizzazione agricola del contesto di accoglienza, che rappresenta una delle “attese” più significative di chi sceglie l’agriturismo per le proprie vacanze; tenere presenti le più comuni e diffuse caratteristiche di confortevolezza del servizio agrituristico, non sempre coincidenti con quelle attese dai frequentatori di altre strutture turistiche; non considerare requisiti relativi a servizi, strutture o aspetti caratterizzanti altre forme di turismo, ma palesemente non in sintonia con la personalità dell’agriturismo italiano (questi aspetti possono essere “descritti” dalle aziende agrituristiche attraverso i propri canali di comunicazione e promozione); prendere in considerazione anche aspetti relativi al contesto paesaggistico-ambientale in cui si svolgono le attività agrituristiche, in quanto significativi ai fini della percezione positiva che l’ospite medio ha dell’agriturismo. La classificazione delle aziende agrituristiche deve, come già avviene per la classificazione degli alberghi, dare al pubblico una “idea complessiva di massima” del livello di comfort (comodità dell’accoglienza), varietà di servizi (animazione dell’accoglienza) e qualità del contesto ambientale (natura, paesaggio, tranquillità) che ciascuna azienda è in grado di offrire, attraverso l’attribuzione di categorie, espresse da un numero variabile di simboli riportati in successione. Per una facile leggibilità da parte del pubblico, occorre che la classificazione delle aziende agrituristiche sia il più possibile paragonabile alla classificazione degli alberghi e dei campeggi: non necessariamente nella scelta dei requisiti, ma piuttosto nel fare in modo che i requisiti scelti rispondano efficacemente alla composizione della “soddisfazione” dell’ospite “normale”. Si ritiene, pertanto, che le categorie di classificazione debbano essere cinque, come avviene per le altre strutture ricettive e che, per necessaria immediata identificazione del settore agrituristico, il simbolo che esprime le categorie debba essere diverso dalle stelle, utilizzate per le altre strutture ricettive. 2. Procedura di classificazione La procedura di classificazione delle aziende agrituristiche della Regione Lazio prevede una autodichiarazione della classe (l’azienda si attribuisce la categoria di classificazione attraverso la compilazione di un modulo recante un insieme di requisiti e le necessarie istruzioni per attribuire la categoria). La Regione, all’interno della procedura di controllo provvede successivamente all’accertamento della veridicità dei requisiti dichiarati. 3. Scelta dei requisiti I requisiti scelti per il sistema di classificazione delle aziende agrituristiche sono obiettivamente rilevabili e/o riconducibili a condizioni di contesto ambientale, comfort e servizi considerati “utili” dalla maggior parte dei potenziali utenti. 4. Distinzione fra classificazione e qualificazione La classificazione si basa su “cosa” l’azienda offre, non su “come” lo offre. Si basa dunque su requisiti concretamente rilevabili; non può tenere conto dei comportamenti di gestione, che determinano la qualità dei servizi. 5. Distinzione fra classificazione e informazione Il sistema di classificazione si esprime esclusivamente attraverso l’attribuzione della categoria. Non sono dunque immediatamente noti all’ospite i requisiti (fattori strutturali, attrezzature accessorie, varietà di servizi, paesaggio, ecc.) in base ai quali la categoria stessa è stata attribuita. Incrociando la categoria di classificazione con l’informazione sui servizi offerti dall’azienda e sui prezzi, il pubblico potrà compiere la propria scelta con una ragionevole disponibilità di elementi significativi. 6. Classificazione e norme Le norme (leggi e regolamenti regionali) stabiliscono le regole di base che occorre rispettare nella prestazione di ciascun servizio agrituristico. La classificazione, dando per assolto “a monte” il rispetto delle norme (categoria 1-simbolo), tiene conto della “consistenza” complessiva dei servizi offerti, oppure, all’interno di ciascun servizio, delle variabili quantitative (obiettivamente rilevabili), che influiscono sulla soddisfazione dell’ospite. 7. Quali aziende agrituristiche classificare L’azienda agrituristica può offrire i seguenti servizi: - alloggio - campeggio - ristorazione - attività ricreative e culturali. Sono soggette alla classifica, come già avviene per altri settori dell’offerta turistica, le aziende che offrono servizio di pernottamento, con o senza la prestazione di altri servizi. 8. Requisiti peculiari dell’agriturismo Comfort, articolazione e completezza dei servizi disegnano un sistema di requisiti sostanzialmente simile a quello previsto per le altre forme di ospitalità alberghiera. Vi sono tuttavia, nella scelta del soggiorno in un agriturismo, delle aspettative dell’ospite che sono specifiche per il settore e in quanto tali sono valorizzate in questo schema di classificazione. 9. Requisiti non omogenei Le caratteristiche delle strutture abitative e dei locali di accoglienza dell’azienda agrituristica sono spesso disomogenee, data la diversità dei territori, della storia, delle tipologie edilizie e delle strutture disponibili. E’ necessario che la classificazione vada oltre la molteplicità delle casistiche aziendali individuando, per quanto possibile, requisiti da esse indipendenti. 10. Significato della classificazione ai fini della comprensione del consumatore Il presente sistema di classificazione prevede cinque classi, che corrispondono, nella percezione del consumatore – utente, ai seguenti significati. Categoria 1 simbolo - Azienda che offre soltanto le attrezzature e i servizi minimi previsti dalla legge in condizioni di necessaria igiene e funzionalità. Categoria 2 simboli - Azienda che offre, in forma semplice, attrezzature e servizi oltre il minimo previsto dalla legge in un contesto organizzativo e paesaggistico-ambientale che presenta sporadiche emergenze dalla normalità. Categoria 3 simboli - Azienda "media" che offre, con alcune rifiniture organizzative o qualità strutturali, attrezzature e servizi che evidenzino anche la caratterizzazione agricola e naturalistica dell'accoglienza, in un contesto paesaggistico-ambientale di buona qualità. Categoria 4 simboli - Azienda che cura armonicamente il comfort e la caratterizzazione agricola e naturalistica dell'accoglienza, mettendo a disposizione dell'ospite un complesso di attrezzature e servizi di livello elevato in un contesto paesaggistico-ambientale eccellente. Categoria 5 simboli - Azienda che, oltre ai requisiti propri della categoria 4, presenti particolari eccellenze nella prestazione dei servizi, nelle peculiarità del contesto paesaggistico-ambientale e nella evidenza della caratterizzazione agricola e naturalistica dell'ospitalità. 11 PROCEDURA DI CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRITURISTICHE La classificazione delle aziende agrituristiche si riferisce, come peraltro previsto dalla classificazione di altri settori dell'offerta turistica, ai casi in cui è offerta possibilità di soggiorno con pernottamento (alloggio e agricampeggio). Il pernottamento, infatti, presuppone una soglia minima di permanenza sul posto e di consistenza d'uso dei servizi, tale da attribuire significato alla funzione orientativa e selettiva della classificazione. La classificazione è articolata in cinque categorie ed evidenziata dalla esposizione al pubblico di altrettanti simboli (da stabilire in seguito) così come già avviene per la classificazione degli alberghi, dei campeggi e di altre strutture ricettive turistiche (da 1 a 5 stelle). La categoria di classificazione "uno" è attribuita comunque, con il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica effettuato ai sensi di legge. Le categorie di classificazione dalla "due" alla "cinque" sono attribuite sulla base della conformità delle aziende agrituristiche a diversi requisiti, che possono essere già previsti, oppure non previsti dalla legge regionali, oppure superiori ai minimi di legge, a ciascuno dei quali è attribuito un punteggio compreso tra 0,5 e 5. I requisiti sono ordinati in 7 sezioni tematiche: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. contesto aziendale e paesaggistico, requisiti generali e di gestione, servizi e dotazioni degli alloggi, servizi e dotazioni dell’agricampeggio, servizi di ristorazione e somministrazione, servizi ed attività ricreative, attività agricole e di produzione tipica. Le sezioni tematiche 1, 2, 6 e 7 sono, in realtà delle sottosezioni in quanto contribuiscono, ai fini della applicazione delle soglie di punteggio per attribuire la categoria di classificazione, a comporre una sezione tematica unica definita “requisiti generali” e riguardante il contesto aziendale complessivo a prescindere dai servizi principali di accoglienza (alloggio, campeggio e ristorazione) ai quali sono riservate, rispettivamente, le sezioni tematiche 3, 4 e 5. Per ciascuna sezione tematica sono stabiliti i punteggi minimi (somma dei punteggi dei requisiti soddisfatti dall'azienda) che consentono l'accesso alle categorie di classificazione dalla 2a alla 5a. Alcuni requisiti, indicati come "speciali" (complessivamente 39), sono considerati particolarmente significativi ai fini della attribuzione della categoria di classificazione. Pertanto per l’idoneità all'accesso alle categorie "quattro" e "cinque", occorre necessariamente soddisfarne un determinato numero in funzione dei servizi prestati. Un solo requisito speciale (dotazione di servizi igienici negli alloggi) deve essere comunque soddisfatto per l'accesso alle tre categorie superiori (terza, quarta e quinta). L’attribuzione all’azienda agrituristica di una determinata categoria di classificazione è determinato come segue: - raggiungimento del punteggio minimo richiesto per la categoria sommando i punteggi delle sezioni tematiche 1, 2, 6 e 7 (requisiti generali); - raggiungimento del punteggio minimo richiesto per la categoria relativamente alle sezioni tematiche che riguardano i servizi effettivamente prestati fra quelli delle sezioni 3 (alloggio), 4 (agricampeggio) e 5 (ristorazione); - soddisfazione, per le categorie "tre", "quattro" e "cinque", del requisito 3.4 (dotazione di servizi igienici negli alloggi); - ai fini dell'accesso alle categorie "quattro" e "cinque", soddisfazione del numero minimo di requisiti speciali stabilito relativamente ai requisiti generali e alle sezioni corrispondenti ai servizi effettivamente effettuati; Categoria 1 simbolo : non è prevista alcuna condizione salvo l'esercizio dell'attività agrituristica rispettando le condizioni minime di legge. Categoria 2 simboli : punteggi minimi per sezione tematica Sezioni tematiche Generali (sezioni tematiche 1, 2, 6 e 7) Alloggio (sezione 3, se effettuato) Campeggio (sezione 4, se effettuato) Ristorazione (sezione 5, se effettuato) Punteggi minimi 12 4 4 6 Categoria 3 simboli: punteggi minimi per sezione tematica: Sezioni tematiche Generali (sezioni tematiche 1, 2, 6 e 7) Alloggio (sezione 3, se effettuato) Campeggio (sezione 4, se effettuato) Ristorazione (sezione 5, se effettuato) E' obbligatorio il requisito speciale 3.4 Punteggi minimi 24 8 8 12 Categoria 4 simboli: punteggi minimi per sezione tematica: Sezioni tematiche Generali (sezioni tematiche 1, 2, 6 e 7) Alloggio (sezione 3, se effettuato) Campeggio (sezione 4, se effettuato) Ristorazione (sezione 5, se effettuato) E' obbligatorio il requisito speciale 3.4 Punteggi minimi 35 12 12 16 Nr. Min. Requisiti Spec. 8 3 3 3 Categoria 5 simboli: punteggi minimi per sezione tematica: Sezioni tematiche Generali (sezioni tematiche 1, 2, 6 e 7) Punteggi minimi 50 Nr. Min. Requisiti Spec. 10 Alloggio (sezione 3, se effettuato) Campeggio (sezione 4, se effettuato) Ristorazione (sezione 5, se effettuato) E' obbligatorio il requisito speciale 3.4 15 15 20 4 4 4 Classificazione delle aziende agrituristiche Prospetti per sezioni tematiche: requisiti e punteggi NOTA BENE - Ad alcune condizioni fanno riferimento due o più requisiti con dimensione quantitativa crescente. Tali requisiti non sono alternativi, ma si sommano (Esempio: nel caso dei requisiti 3.1 e 3.2, se la superficie di tutte le camere da letto è superiore del 20% ai limiti minimi di legge, si sommerà il punteggio del requisito 3.1 con il punteggio del requisito 3.2). REQUISITO 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1. CONTESTO AZIENDALE E PAESAGGISTICO Gli edifici destinati all'alloggio degli ospiti sono collocati in un fondo di almeno 2 ha. o in borghi rurali di pregio. Il luogo non è disturbato da fonti rilevanti di inquinamento acustico (vicinanza strade, ferrovia, aeroporto, fabbriche, ecc). I principali edifici aziendali sono prevalentemente tradizionali del paesaggio agrario locale (cascina, masseria, borgo, casale, villa, ecc.) Insediamenti industriali e residenziali (esclusi paesi storici di pregio) con rilevante impatto paesaggistico sono ad almeno 2 km (in linea d'aria) dall'azienda. Almeno un edificio aziendale è sottoposto a vincolo storico-culturale. Gli edifici destinati all'alloggio degli ospiti si trovano in zona sottoposta a vincolo naturalistico o paesaggistico e/o l’azienda ricade in una o è in prossimità di una zona a particolare pregio ambientale o archeologico (Area Natura 2000, Parco, Riserva..) In azienda è presente un bosco/giardino/parco accessibile agli ospiti, di almeno 0,5 ettari. In azienda è presente un impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile (eolico/solare/biogas). Sono esclusi gli impianti eolici e solari che occupano una superficie di oltre 2000 mq, e/o la struttura deputata alla ricezione degli ospiti è realizzata in bioedilizia e certificata in classe energetica A. L'azienda effettua la raccolta differenziata dei rifiuti e/o dispone di un impianto di compostaggio per la frazione organica dei rifiuti. TOTALE SEZIONE Punteggio Requisito speciale 3 3 2 3 0,5 2 0,5 0,5 0,5 15 2 Servizio 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2. ACCOGLIENZA E GESTIONE Il titolare, o suo collaboratore, abita stabilmente in azienda nei periodi dell'anno in cui si svolge l'attività agrituristica. Per almeno 12 ore al giorno è presente in azienda, o comunque facilmente reperibile, chi possa curare il ricevimento e l'assistenza degli ospiti. Almeno un addetto al ricevimento e all’assistenza degli ospiti parla e comprende agevolmente la lingua inglese. Almeno un addetto al ricevimento e all’assistenza degli ospiti parla e comprende agevolmente almeno un’altra lingua straniera. Almeno un operatore dell’azienda possiede un attestato di competenza attinente la degustazione di prodotti (assaggiatore, sommelier, degustatore diplomato, ecc.), la raccolta di funghi, frutti ed erbe selvatici, la conoscenza degli alimenti. L’azienda organizza almeno 10 iniziative l'anno (degustazioni, corsi, conferenze, ecc.) connesse a tale competenza. Oppure almeno un operatore è un cuoco professionale. Almeno un operatore dell'azienda possiede un attestato di guida turistica, cicloturistica/escursionistica e simili. L'azienda organizza almeno 10 iniziative l'anno (visite culturali, escursioni, ecc.) connesse a tale competenza. E' disponibile, per i veicoli degli ospiti, un parcheggio ombreggiato (ombra naturale o copertura), per almeno un numero di posti pari al 60%di quelli disponibili. Nel sito internet dell'azienda e in ogni alloggio, disponibile carta dei servizi per gli ospiti dove sono indicate condizioni contrattuali, istruzioni sull'accoglienza, norme di comportamento, informazioni sui servizi essenziali disponibili nelle vicinanze. Sono in distribuzione, o disponibili per consultazione, pieghevoli, guide, libri, che illustrano attrattive turistiche del territorio (almeno 15 pubblicazioni). E' offerta agli ospiti la possibilità di connessione a internet negli alloggi o in postazione dedicata. L'azienda è dotata di un proprio sito internet contenente informazioni generali almeno sui seguenti argomenti: - presentazione generale dell'azienda, - attività agricola ed eventuali prodotti in vendita, - attrattive del territorio circostante, - servizi alloggiativi e/o campeggio, - ristorazione, - attività ricreative, didattiche e culturali, Punti Requisiti speciali 2 2 2 1 1 1 1 3 2 2 2 2.12 2.13 2.14 2.15 - listino prezzi, - carta dei servizi (regole dell’accoglienza), - percorso per raggiungere l'azienda. A ciascun argomento è dedicata almeno una pagina e, in ciascuna delle pagine descrittive, è pubblicata almeno una fotografia. I servizi di accoglienza sono indicati in quanto effettivamente prestati. Il sito internet aziendale contiene informazioni dettagliate sugli argomenti indicati al punto precedente (descrizione dei singoli alloggi, dei singoli prodotti propri in vendita, delle principali specialità offerte dal ristorante, di ciascun servizio ricreativo e culturale, ecc.). Possibilità di pagamento con Bancomat, Carta di Credito, Pay Pal. L’azienda possiede una certificazione di qualità dei servizi di accoglienza rilasciata da ente pubblico o equivalente. L’azienda possiede una certificazione di sistema qualità dei servizi di accoglienza rilasciata da ente terzo. TOTALE SEZIONE 1 1 1 1 23 8 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3. SERVIZI E DOTAZIONI DEGLI ALLOGGI Almeno metà degli alloggi e delle unità abitative sono molto spaziosi (oltre il 25% della superficie minima prevista dalla legge regionale). L’altezza media degli ambienti è superiore ai 2.5 mt. Tutti gli alloggi o unità abitative sono molto spaziosi (oltre il 25% della superficie minima prevista dalla legge regionale), e/o a la superficie aereoilluminante della struttura deputata alla ricezione degli ospiti è maggiore di 1/12. E' disponibile il servizio giornaliero di pulizia e riassetto degli alloggi o delle unità abitative. Tutte le camere sono dotate di servizi igienici privati completi; tutti gli appartamenti dotati di almeno un sevizio igienico completo ogni due camere da letto. Almeno metà dei bagni sono molto spaziosi (superficie superiore a 5 metri quadrati). Tutti i bagni sono molto spaziosi (superficie superiore a 5 metri quadrati). Nei bagni è disponibile per gli ospiti un set di detergenti per la persona. Almeno metà degli alloggi dispone di proprio spazio esterno, o terrazza, con tavolo, sedie e ombrellone (o altro ombreggiante). Ogni alloggio dispone di un proprio spazio esterno, o terrazza, con tavolo, sedie e ombrellone (o altro ombreggiante). L'ingresso degli edifici destinati all'alloggio e gli spazi esterni contigui a disposizione degli alloggi, sono illuminati per la fruizione notturna. L'azienda prepara e serve la prima colazione. L'azienda dispone di almeno un alloggio (camera o appartamento) e del relativo servizio igienico accessibile ai disabili. TOTALE SEZIONE (*): requisito speciale indispensabile per l’accesso in III, IV e V classe 1 1 2 5 (*) 1 1 1 1 1 2 3 3 22 7 4. SERVIZI E DOTAZIONI DELL’AGRICAMPEGGIO La compilazione di questa sezione tematica non è prevista in caso di area-campeggio con meno di 3 piazzole o di semplice offerta di area di sosta non attrezzata, purchè descritta come tale nelle comunicazioni al pubblico. 4.1 Le piazzole sono tutte prevalentemente ombreggiate. 4 4.2 Le piazzole sono tutte con ombreggiatura naturale. 3 4.3 La superficie di tutte le piazzole è superiore agli 80 metri quadrati e/o le piazzole per agricampeggio hanno una 3 superficie unitaria superiore del 25% a quella prevista dall’art. 13 del Regolamento 9/2007. 4.4 Tutte le piazzole sono allestite su manto erboso. 1 4.5 Almeno metà delle piazzole è dotata di barbecue. 1 4.6 Almeno metà delle piazzole è dotata di tavolo e panche. 1 4.7 Nei servizi igienici è disponibile almeno un pozzetto per 2 lo scarico per WC chimici. 4.8 Nei servizi igienici è disponibile almeno un wc ogni 10 2 ospiti. 4.9 Nei servizi igienici è disponibile almeno una doccia 1 chiusa ogni 10 ospiti. 4.10 Nei servizi igienici è disponibile almeno un lavabo per igiene personale dotato di presa di elettricità, ogni 10 1 ospiti. 4.11 Nei servizi igienici è disponibile almeno un lavello per 1 stoviglie ogni 10 ospiti. 4.12 Nei servizi igienici è disponibile almeno un lavatoio per 1 biancheria ogni 15 ospiti. 4.13 Sono disponibili prese di elettricità in tutte le piazzole. 1 4.14 E' disponibile almeno una presa d'acqua ogni due piazzole. 4.15 L'agricampeggio è accessibile ai disabili e dispone di 2 almeno un servizio igienico completo ad essi dedicato. TOTALE SEZIONE 7 24 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 5.16 5.17 5.18 5. SERVIZI DI RISTORAZIONE E DEGUSTAZIONE Ogni sala di ristorazione ospita non più di 60 persone. Nel menu sono indicati i principali ingredienti di produzione aziendale. Nel menu è indicata la provenienza dei principali ingredienti di produzione locale (aziende agricole o artigiani alimentari). L'azienda somministra vini prevalentemente di produzione propria. L'azienda somministra olio d'oliva e/o olive da mensa prevalentemente di produzione propria. L'azienda somministra ortaggi e legumi o prodotti a base di cereali prevalentemente di produzione propria. L'azienda somministra carni, prodotti di bassa corte e/o pesce prevalentemente di produzione propria. L'azienda somministra salumi di prevalentemente produzione propria. L'azienda somministra formaggi di prevalentemente produzione propria. L'azienda somministra frutta, succhi di frutta, miele e dolci prevalentemente di produzione propria. L'azienda utilizza e/o somministra abitualmente almeno tre prodotti riconosciuti DOP, IGP, DOC, IGT di origine regionale e classificati tradizionali, evidenziando tale caratteristica nel menu. L'azienda somministra prevalentemente piatti tradizionali del territorio preparati con prodotti freschi di stagione. L'azienda prepara menu per celiaci. L'azienda prepara menu per vegetariani. L'azienda prepara menu interamente biologici. L'azienda non somministra prodotti congelati o surgelati che non siano propri. La sala ristorante e un annesso servizio igienico sono accessibili ai disabili. L'azienda organizza degustazioni guidate, menu a tema, eventi enogastronomici (almeno 10 nell'anno). TOTALE SEZIONE 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 28 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14 6.15 6. SERVIZI ED ATTIVITA’ RICREATIVE A tutti gli ospiti viene proposta la visita dell’azienda con presentazione delle attività agricole. E' disponibile un'area relax all’aperto, attrezzata con sedie, tavoli, sdraio, ombrelloni, prato-solarium (almeno 10 mq per ospite o 200 mq complessivi), e/o dispone di spazi con grill a disposizione degli ospiti. Sono disponibili attrezzature per il gioco all’aperto, escluse quelle per bambini di cui al punto 6.6 (almeno uno fra ping pong, bocce, minigolf, tiro con l’arco, calcetto, pallavolo, pesca sportiva, tennis, ecc.). Si organizzano escursioni a cavallo con guida abilitata (almeno 3 cavalli disponibili per gli ospiti). Si organizzano lezioni di equitazione con istruttore abilitato (almeno 3 cavalli disponibili per gli ospiti). Sono disponibili biciclette per gli ospiti (almeno una ogni 4 posti letto), e/o l’azienda è dotata di una struttura per il ricovero e la riparazione delle biciclette dei cicloturisti. Sono disponibili attrezzature per il gioco dei bambini (almeno 3 fra scivolo, giostrina, bilancia, ecc.) o una piscina per bambini (anche fuori terra, minimo 15 mq). e/o l’azienda è dotato di una struttura per la nursery e/o di lavanderia. E' disponibile una piscina per adulti (vasca interrata, di almeno 2,5 mq per posto letto, con superficie minima di 25 mq ). L'azienda è qualificata agrituristico-venatoria o faunisticovenatoria e/o l’azienda svolge attività di ittiturismo. L'azienda organizza servizi per il benessere della persona (centro-benessere, beauty farm, ecc.) basati prevalentemente sull'impiego di prodotti naturali propri o locali. Si organizzano attività didattiche legate alla conoscenza dell'agricoltura, della natura, dell'enogastronomia, dell'artigianato. L’azienda è dotata di un servizio per l’accoglienza degli animali domestici degli ospiti. E' presente in azienda una raccolta organizzata di testimonianze storiche dell'agricoltura e della comunità rurale (almeno 30 reperti con schede descrittive). E' disponibile una sala comune con televisione o la televisione negli alloggi. L'azienda ha stabilito convenzioni con operatori del territorio per la fruizione di servizi di accoglienza non disponibili al proprio interno (convenzioni documentate per almeno tre servizi; esempio: ristoranti, visite culturali guidate, escursioni a piedi, a cavallo, in bicicletta, centri 2 2 1 2 2 2 2 2 0,5 0,5 2 1 1 1 1 sportivi, osservazioni naturalistiche ecc.). TOTALE SEZIONE 22 5 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 7.15 7.16 7.17 7.18 7. ATTIVITA’ AGRICOLE E DI PRODUZIONE TIPICA Il titolare dell'azienda è laureato o diplomato in materie agrarie, alimentari o naturalistiche oppure il titolare dell’azienda possiede la qualifica di IAP o CD da almeno tre anni. L'azienda è certificata biologica. In azienda è presente un vigneto (un appezzamento unico di almeno 0,5 ettari). In azienda è presente un oliveto (un appezzamento unico di almeno 0,5 ettari). In azienda è presente un frutteto (un appezzamento unico di almeno 0,5 ettari). In azienda è presente un orto (un appezzamento unico di almeno 0,05 ettari). In azienda è presente un seminativo (un appezzamento unico di almeno 1,0 ettari). In azienda è presente un bosco di conifere o latifoglie (un appezzamento unico di almeno 2,0 ettari). In azienda è presente un orto (almeno 500 mq). In azienda è attiva una cantina (visitabile) per la produzione di vino. In azienda è attivo un caseificio (visitabile) per la produzione di formaggio. In azienda è attivo un laboratorio (visitabile) per la produzione di salumi. In azienda è presente un allevamento dimostrativo di animali (almeno un capo tra bovini, equini, ovini, caprini, suini) e/o almeno 10 capi di animali da cortile (polli, conigli, oche, ecc.). L’azienda alleva i propri animali secondo i dettami del benessere animale. In azienda è presente un significativo allevamento di animali (almeno 20 capi tra bovini, equini, ovini, caprini e suini, oppure almeno 80 capi di animali da cortile). L'azienda alleva api e produce miele, o prodotti apiari. L'azienda coltiva o alleva almeno una specie o varietà, vegetale o animale, tradizionale del luogo, a tutela della biodiversità agraria e/o l’azienda tutela la biodiversità ed il paesaggio attraverso la tutela di proprie isole ecologiche, siepi, Buffer Zone, oppure pratica attività agricole a basso impatto ambientale (Minimum Tillage, Sode Seeding..). L'azienda effettua la vendita diretta di prodotti vegetali propri allo stato fresco: (almeno 5 specie). L'azienda effettua la vendita diretta di carni o pesce di 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 7.19 7.20 7.21 produzione propria. L'azienda effettua la vendita diretta di prodotti propri trasformati: (almeno un genere fra vino, aceto, grappa, olio, formaggi, salumi, miele e altri prodotti dell'apicoltura, conserve di ortaggi, conserve di frutta, conserve di carne/pesce). E' disponibile un locale dedicato per degustazione e/o vendita diretta dei prodotti. L’azienda produce almeno una specialità riconosciuta DOP, IGP, DOC, IGT o classificata "tradizionale". TOTALE SEZIONE 3 1 1 27 5 Adozione del Marchio Nazionale L’adozione della classifica delle imprese agrituristiche la Regione Lazio è accompagnata dalla qualificazione delle imprese iscritte nell’Elenco Regionale ed in regola con i requisiti di legge del marchio Agriturismo-Italia, accompagnato dal marchio ufficiale della Regione Lazio, mediante apposita targa da apporre in luogo visibile all’ingresso dell’Azienda agrituristica. La targa sarà prodotta con materiali e dimensioni fissate dal manuale d’uso del marchio successivamente pubblicato. Esemplificazione della targa aziendale MARCHIO NAZIONALE DELL’AGRITURISMO REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. DEC9 PROPOSTA N. 2999 GIUNTA REGIONALE DEL DEL 25/02/2014 24/02/2014 STRUTTURA Direzione Regionale: PROPONENTE PROGRAM. ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO Area: Prot. n. ___________________ del ___________________ OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Patto di stabilità regionale verticale incentivato 2014: adozione dell'articolato per l'attuazione del patto di stabilità regionale verticale incentivato 2014 e approvazione delle variazioni degli obiettivi programmatici relativi all'esercizio finanziario 2014 degli enti locali del Lazio in materia di patto di stabilità interno. (MORETTI GIORGIA) ___________________________ L' ESTENSORE ASSESSORATO (MARCO MARAFINI) ___________________________ IL RESP. PROCEDIMENTO ___________________________ IL DIRIGENTE RESPONSABILE (M. MARAFINI) ___________________________ IL DIRETTORE REGIONALE ___________________________ POLITICHE DEL BILANCIO, PATRIMONIO E DEMANIO (Sartore Alessandra) ___________________________ L'ASSESSORE PROPONENTE DI CONCERTO ___________________________ IL DIRETTORE ___________________________ L' ASSESSORE ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE COMMISSIONE CONSILIARE: ___________________________ IL DIRETTORE ___________________________ L' ASSESSORE X VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO Data dell' esame: con osservazioni senza osservazioni SEGRETERIA DELLA GIUNTA ___________________________ Data di ricezione: 24/02/2014 prot. 77 ISTRUTTORIA: Pagina 1 / 6 ____________________________________ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ____________________________________ IL DIRIGENTE COMPETENTE ____________________________________ IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA ____________________________________ IL PRESIDENTE Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Oggetto. Patto di stabilità regionale verticale incentivato 2014: adozione dell’articolato per l’attuazione del patto di stabilità regionale verticale incentivato 2014 e approvazione delle variazioni degli obiettivi programmatici relativi all’esercizio finanziario 2014 degli enti locali del Lazio in materia di patto di stabilità interno. LA GIUNTA REGIONALE SU PROPOSTA dell’Assessore Politiche del Bilancio, Patrimonio e Demanio; VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e successive modificazioni, recante modifiche al Titolo V, parte seconda, della Costituzione; VISTO l’art. 117 della Costituzione; VISTO lo Statuto della Regione Lazio; VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni, concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”; VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e successive modificazioni, concernente “Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”; VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, e successive modificazioni, concernente “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione”; VISTA la legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13, concernente “Legge di stabilità regionale 2014”; VISTA la legge regionale 30 dicembre, n. 14, concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2014 - 2016”; VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, concernente “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione”; VISTA la legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), e successive modificazioni, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”; VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), e successive modificazioni, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”; VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), e successive modificazioni, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”; VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”; VISTO il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; Pagina 2 / 6 VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, il coordinamento della finanza pubblica rientra tra le funzioni di competenza concorrente dello Stato e delle Regioni; VISTO l’art. 17, comma 1, lettera c), della Legge n. 42/2009, che prevede “… principi e criteri direttivi: assicurazione degli obiettivi sui saldi di finanza pubblica da parte delle regioni che possono adattare, previa concertazione con gli enti locali ricadenti nel proprio territorio regionale, le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, differenziando le regole di evoluzione dei flussi finanziari dei singoli enti in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle diverse regioni”; VISTO l’art. 12, comma 1, lettera l), della Legge n. 42/2009, che prevede “… la legge statale, nell'ambito della premialità ai comuni e alle province virtuosi, in sede di individuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica riconducibili al rispetto del patto di stabilità e crescita, non possa imporre vincoli alle politiche di bilancio degli enti locali per ciò che concerne la spesa in conto capitale limitatamente agli importi resi disponibili dalla regione di appartenenza dell'ente locale o da altri enti locali della medesima regione”; VISTO l’art. 16, commi 12-bis e seguenti, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale si dà attuazione al c.d. patto di stabilità regionale verticale incentivato; VISTO l’art. 1, commi 138 e 138-bis, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, così come successivamente modificato ed integrato dall’art. 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014); VISTO l’art. 31, comma 2-quinquies, della legge 12 novembre 2011, n. 183 ( Legge di stabilità 2012), introdotto dall’art. 1, comma 533, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014); CONSIDERATO che l’art. 1, commi 122 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), così come modificato ed integrato dall’art. 1, commi 541 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), disciplina il meccanismo del patto regionale verticale incentivato, all’esito del quale la Regione, entro la data del 15 marzo 2014, comunica al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, I.GE.P.A., l’entità degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti a favore delle province e dei comuni del proprio territorio, precisando che la cessione degli spazi finanziari avviene secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 138, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Per l’attuazione del patto di stabilità regionale verticale incentivato è previsto un contributo, nei limiti di un importo complessivo di euro 1.272.006.281, da parte dello Stato, pari all’83,33% dell’entità degli spazi finanziari ceduti e attribuiti ai comuni e alle province, nei limiti degli importi indicati nella Tabella 1 allegata alla legge del 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013); Pagina 3 / 6 TENUTO CONTO, inoltre, che l’art. 1, comma 123, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), così come modificato ed integrato dall’art. 1, comma 542, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), prevede che per l’anno 2014, la quota del 50% è distribuita da ciascuna regione ai comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti fino al conseguimento del saldo obiettivo pari a zero. Gli eventuali spazi non assegnati sono comunicati entro il 10 aprile da ciascuna regione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, affinché gli stessi siano attribuiti, entro il 30 aprile, con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza unificata, ai comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti di tutte le regioni, di cui al comma 122, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che presentino un saldo obiettivo positivo; CONSIDERATO che l’art. 4, comma 2, della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2, concernente “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2013”, prevede che la Regione, qualora ne ricorrano le condizioni, possa adottare per gli enti del proprio territorio il patto di stabilità regionalizzato, stabilendo, inoltre, che la rimodulazione degli obiettivi programmatici degli enti locali è approvata con deliberazione di Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di bilancio, sentita la commissione consiliare competente; TENUTO CONTO che la Regione Lazio intende attuare, per l’esercizio finanziario 2014, il patto di stabilità regionale verticale incentivato, di cui all’art. 16, commi 12-bis e seguenti, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e riproposto dall’art. 1, commi 122 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), così come modificato ed integrato dall’art. 1, commi 541 e seguenti, della legge del 27 dicembre 2013, n. 147; TENUTO CONTO dell’incontro tenutosi in data 21 febbraio 2014, tra l’Assessore al Bilancio, Patrimonio e Demanio e le Associazioni rappresentative delle autonomie locali, durante il quale è stata presentata la proposta di articolato per l’attuazione del patto di stabilità regionale verticale incentivato 2014, di cui all’allegato “Articolato per l’attuazione del Patto di stabilità regionale verticale incentivato 2014”, trasmesso al Consiglio delle Autonomie Locali del Lazio per il seguito di competenza; CONSIDERATO che il Consiglio delle Autonomie Locali del Lazio (CAL), mediante Deliberazione adottata in data 25 febbraio 2014, ha approvato la proposta di articolato di cui all’allegato “Articolato per l’attuazione del Patto di stabilità regionale verticale incentivato 2014”, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e che dell’avvenuta approvazione è stata data formale comunicazione all’Assemblea del CAL; PRESO ATTO che gli artt. 4 e 5 del predetto articolato, rispettivamente per le province e per i comuni, disciplinano quale criterio di virtuosità per la partecipazione al patto di stabilità regionale verticale incentivato 2014, il rispetto del patto di stabilità per l’anno 2013; CONSIDERATO che la Regione Lazio, ai fini del conseguimento del massimo contributo finanziario, intende attuare il patto di stabilità verticale incentivato 2014 concedendo spazi finanziari, da utilizzare esclusivamente per il pagamento di obbligazioni di parte capitale, Pagina 4 / 6 nella misura pari ad euro 153.154.000,00, di cui euro 38.288.000,00 per le province e complessivi euro 114.866.000,00 in favore dei comuni, di cui euro 57.433.000,00 ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti ed euro 57.433.000,00 ai comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti, fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 123, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), così come modificato ed integrato dall’art. 1, comma 542, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014); PRESO ATTO che per l’esercizio finanziario 2014 gli enti locali del Lazio che partecipano al patto di stabilità regionale verticale incentivato sono: • n. 259 comuni; • n. 5 amministrazioni provinciali; CONSIDERATO che le variazioni degli obiettivi programmatici 2014 delle province e dei comuni con popolazione sopra i 5.000 abitanti del Lazio, a seguito dell’attuazione del patto di stabilità regionale verticale incentivato 2014, sono riportate nell’allegato “Variazione degli obiettivi programmatici 2014 del patto di stabilità delle province e dei comuni con popolazione sopra i 5.000 abitanti del Lazio”, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; TENUTO CONTO che il presente atto è soggetto al parere della commissione consiliare competente ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2; ACQUISITO il parere preventivo della competente Commissione Consiliare espresso nella seduta del ; DELIBERA le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 1) di adottare l’articolato per l’attuazione del patto di stabilità regionale verticale incentivato per l’anno 2014, di cui all’allegato “Articolato per l’attuazione del Patto di stabilità regionale verticale incentivato 2014”, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, il quale è stato approvato in data 25 febbraio 2014 dal Consiglio delle Autonomie Locali del Lazio; 2) di approvare le variazioni da apportare agli obiettivi programmatici di ciascuna provincia e ciascun comune con popolazione sopra i 5.000 abitanti del Lazio nell’esercizio finanziario 2014, così come indicate nell’allegato “Variazioni degli obiettivi programmatici 2014 del patto di stabilità delle province e dei comuni con popolazione sopra i 5.000 abitanti del Lazio”, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 3) di specificare che per i comuni con popolazione tra 1.000 e 5.000 abitanti, in considerazione dei limiti di cui all’art. 1, comma 123, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), così come modificato ed integrato dall’art. 1, comma 542, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), la rideterminazione degli obiettivi programmatici verrà effettuata successivamente alla definizione degli obiettivi finali da parte del Ministero Pagina 5 / 6 dell’Economia e delle Finanze, attualmente in corso di elaborazione, fermo restando il rispetto del plafond massimo, pari ad euro 57.433.000,00; 4) che in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno 2014, gli enti locali saranno soggetti al regime sanzionatorio previsto dalla normativa statale vigente; 5) di comunicare, entro il termine perentorio del 15 marzo 2014, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, I.GE.P.A., ai sensi dell’art.1, comma 125, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), come modificato dall’art. 1, comma 541, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica; 6) di comunicare le variazioni degli obiettivi programmatici, per effetto dell’attuazione del patto di stabilità regionale verticale incentivato 2014, per ciascun ente interessato, all’UPI regionale (Unione delle Province d’Italia regionale), all’ANCI regionale (Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia regionale), all’ARALL (Associazione Regionale delle Autonomie Locali del Lazio); 7) di comunicare, a tutti gli enti locali del Lazio interessati, le variazioni degli obiettivi programmatici per effetto dell’attuazione del patto di stabilità regionale verticale incentivato 2014. La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all’unanimità. Pagina 6 / 6 Articolato per l’attuazione del patto di stabilità regionale verticale incentivato 2014 Art. 1 (Struttura del patto di stabilità regionale per l'anno 2014) La normativa vigente in materia di patto di stabilità interno per l’anno 2014 prevede la possibilità di modificare l'obiettivo programmatico degli enti locali. Le fasi previste da tale processo di modifica possono essere così sintetizzate: 1. Patto di stabilità regionale verticale incentivato; 2. Patto di stabilità regionale orizzontale; 3. Patto di stabilità regionale verticale. Il presente articolato disciplina l’attuazione del patto regionale verticale incentivato. Art. 2 (Oggetto ed ambito di applicazione) L’articolo 1, commi 122 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), come modificato dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), enuncia la disciplina del patto regionale verticale incentivato, introdotto dall’articolo 16, commi 12-bis e seguenti, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per la cui attuazione è previsto un contributo finanziario da parte dello Stato. In particolare, per l’anno 2014, alle Regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 1.272.006.281,00 euro (in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari ceduti), da destinare esclusivamente alla estinzione, anche parziale, del debito. 1 Le Regioni, a fronte dell’attribuzione di un contributo massimo di 1.272 milioni di euro, si impegnano a cedere ai Comuni e alle Province ricadenti nel proprio territorio, spazi finanziari in misura pari a 1,2 euro per ogni euro dei 1.272 milioni (83,33% dell’importo complessivo del patto verticale incentivato), al fine di favorire il pagamento di obbligazioni di parte capitale assunte Il richiamato comma 122 dell’art. 1 della legge n. 228/2012 prevede, inoltre, che l’importo pari a 1.272 milioni di euro sia attribuito alle Regioni in base alla distribuzione indicata nella Tabella 1 allegata alla legge stessa, come modificata dal d.l. n. 35/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64/2013. Il contributo di 1.272,006.281 euro è finalizzato, per 318.001.570 euro, alla cessione di spazi finanziari alle Province e, per 954.004.710 euro, alla cessione di spazi finanziari ai Comuni, di cui almeno il 50 per cento in favore dei piccoli Comuni con popolazione tra 1.000 e 5.000 abitanti. Per l'anno 2014, la quota del 50 per cento è distribuita da ciascuna Regione ai Comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti fino al conseguimento del saldo obiettivo pari a zero. Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulla predetta quota del 50 per cento sono comunicati entro il 10 aprile 2014 da ciascuna Regione al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web "http://pattostabilitainterno.tesoro.it" della Ragioneria generale dello Stato, affinché gli stessi siano attribuiti, entro il 30 aprile 2014, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, ai Comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti di tutte le Regioni, di cui al comma 122, che presentino un saldo obiettivo positivo. L'attribuzione è operata in misura proporzionale ai valori positivi dell'obiettivo. Al fine di dare attuazione al patto regionale verticale incentivato ed alla conseguente erogazione del contributo previsto a favore delle Regioni che cedono spazi finanziari, le Regioni comunicano al Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il termine perentorio del 15 marzo 2014 per ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica. 2 Art. 3 (Plafond complessivo) La Tabella 1, richiamata dall’art. 1, comma 122, della legge n. 228/2012, così come modificata dal d.l. n. 35/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64/2013, prevede per la Regione Lazio, ai fini dell’attuazione del patto di stabilità regionale verticale incentivato, un contributo massimo pari ad euro 127.621.135,00, di cui euro 31.905.284,00 per le Province ed euro 95.715.851,00 per i Comuni. Di conseguenza, gli spazi finanziari minimi che devono essere ceduti alle Province ed ai Comuni al fine di ottenere il massimo del contributo finanziario ammontano, per la Regione Lazio, a complessivi euro 153.151.488,06, di cui euro 38.287.872,31 per le Province ed euro 114.863.615,75 per i Comuni, di cui almeno il 50% cento a favore dei Comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti. La Regione Lazio attua il patto di stabilità regionale verticale incentivato per l’anno 2014 con un plafond complessivo di euro 153.154.000,00, di cui euro 38.288.000,00 per le Province ed euro 114.866.000,00 per i Comuni. Inoltre, il plafond assegnato ai Comuni viene ripartito, rispettivamente, per l’importo di euro 57.433.000,00 ai Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ed euro 57.433.000,00 ai Comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti, fermo restando, per questi ultimi quanto previsto dal precedente art. 2, sesto cpv. Art. 4 (Patto di stabilità regionale verticale incentivato per le Province) CRITERI DI VIRTUOSITA’ Il rispetto del patto di stabilità per l’esercizio finanziario 2013, da parte delle Province, costituisce criterio di virtuosità per la partecipazione al patto regionale verticale incentivato per l’anno 2014. 3 PARAMETRI DI RIPARTIZIONE DEL PLAFOND Il plafond messo a disposizione delle Province verrà ripartito sulla base di apposito accordo tra le Province stesse. Art. 5 (Patto di stabilità regionale verticale incentivato per i Comuni) CRITERI DI VIRTUOSITA’ Il rispetto del patto di stabilità per l’esercizio finanziario 2013, da parte dei Comuni, costituisce criterio di virtuosità per la partecipazione al patto regionale verticale incentivato per l’anno 2014. PARAMETRI DI RIPARTIZIONE DEL PLAFOND Il plafond messo a disposizione dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti verrà ripartito in misura proporzionale alle richieste di spazi finanziari presentate da ciascun Comune. La quota di pertinenza dei Comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti sarà attribuita dalla Regione fino al conseguimento del saldo obiettivo pari a zero, comunque nei limiti del plafond messo a disposizione degli stessi. Art. 6 (Disposizioni finali) I criteri individuati agli articoli 4 e 5 verranno utilizzati anche nel caso in cui norme di legge successive individuino nuove risorse da destinare al patto di stabilità verticale incentivato. Laddove la Regione decidesse di modificare i suddetti criteri di cui agli articoli 4 e 5, saranno rinnovate le procedure di confronto con gli interlocutori istituzionali. Il presente articolato viene trasmesso al Consiglio delle Autonomie Locali. 4 Variazione degli obiettivi programmatici 2014 del patto di stabilità delle province e dei comuni con popolazione sopra i 5.000 abitanti del Lazio PROVINCE spazio finanziario valido ai fini del patto di stabilità attribuito alle province (€) PROVINCIA FROSINONE AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE 6.105.000,00 LATINA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE 7.738.000,00 RIETI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE 3.121.000,00 ROMA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE 16.953.000,00 VITERBO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE 4.371.000,00 Totale plafond per le Province 38.288.000,00 COMUNI COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti spazio finanziario valido ai fini del patto di stabilità attribuito ai comuni (€) ACQUAPENDENTE COMUNE 171.000,00 ALATRI COMUNE 164.000,00 ALBANO LAZIALE COMUNE 643.000,00 ANGUILLARA SABAZIA COMUNE 257.000,00 APRILIA COMUNE 1.708.000,00 AQUINO COMUNE 308.000,00 ARDEA COMUNE 705.000,00 ARICCIA COMUNE 129.000,00 ARPINO COMUNE 171.000,00 ARTENA COMUNE 107.000,00 BOVILLE ERNICA COMUNE BRACCIANO COMUNE CAMPAGNANO DI ROMA COMUNE 43.000,00 771.000,00 86.000,00 CANINO COMUNE 214.000,00 CAPENA COMUNE 214.000,00 CAPRANICA COMUNE 386.000,00 CAPRAROLA COMUNE 171.000,00 CASSINO COMUNE 643.000,00 CASTEL GANDOLFO COMUNE 514.000,00 CAVE COMUNE 643.000,00 CECCANO COMUNE 428.000,00 CEPRANO COMUNE 257.000,00 CERVARO COMUNE 86.000,00 CERVETERI COMUNE 2.142.000,00 CIAMPINO COMUNE 1.499.000,00 CITTADUCALE COMUNE CIVITA CASTELLANA COMUNE CIVITAVECCHIA COMUNE 428.000,00 428.000,00 1.928.000,00 CORI COMUNE 386.000,00 FABRICA DI ROMA COMUNE 193.000,00 FARA IN SABINA COMUNE 1.071.000,00 FERENTINO COMUNE 514.000,00 FIANO ROMANO COMUNE 453.000,00 FIUGGI COMUNE 426.000,00 FIUMICINO COMUNE 3.388.000,00 FONTE NUOVA COMUNE 428.000,00 FORMELLO COMUNE 300.000,00 FORMIA COMUNE 514.000,00 FROSINONE COMUNE 857.000,00 GAETA COMUNE GENAZZANO COMUNE 1.324.000,00 107.000,00 GENZANO DI ROMA COMUNE 1.200.000,00 GUIDONIA MONTECELIO COMUNE 3.855.000,00 ITRI COMUNE 428.000,00 LABICO COMUNE 343.000,00 LADISPOLI COMUNE LANUVIO COMUNE LATINA COMUNE 2.613.000,00 364.000,00 3.426.000,00 MANZIANA COMUNE 171.000,00 MARCELLINA COMUNE 107.000,00 MARINO COMUNE 129.000,00 MONTE PORZIO CATONE COMUNE 171.000,00 MONTE S. GIOVANNI CAMPANO COMUNE 236.000,00 MONTE SAN BIAGIO COMUNE MONTECOMPATRI COMUNE 73.000,00 394.000,00 MONTELIBRETTI COMUNE 43.000,00 MONTEROTONDO COMUNE 147.000,00 MORLUPO COMUNE 347.000,00 NEPI COMUNE 214.000,00 NETTUNO COMUNE 814.000,00 OLEVANO ROMANO COMUNE 129.000,00 PALESTRINA COMUNE 600.000,00 PALIANO COMUNE 198.000,00 PALOMBARA SABINA COMUNE 129.000,00 PIEDIMONTE SAN GERMANO COMUNE 214.000,00 POGGIO MIRTETO COMUNE 557.000,00 POMEZIA COMUNE 814.000,00 PONTECORVO COMUNE 1.183.000,00 PONTINIA COMUNE 201.000,00 RIANO COMUNE 107.000,00 RIPI COMUNE 106.000,00 ROCCA DI PAPA COMUNE 247.000,00 ROCCA PRIORA COMUNE 278.000,00 ROCCASECCA COMUNE 86.000,00 SACROFANO COMUNE 171.000,00 SANTA MARINELLA COMUNE 596.000,00 SEGNI COMUNE 73.000,00 SERMONETA COMUNE 386.000,00 SEZZE COMUNE 346.000,00 SONNINO COMUNE 107.000,00 SORA COMUNE 1.714.000,00 SORIANO NEL CIMINO COMUNE 471.000,00 SUBIACO COMUNE 107.000,00 SUTRI COMUNE 114.000,00 TARQUINIA COMUNE 1.711.000,00 TOLFA COMUNE 643.000,00 TUSCANIA COMUNE 857.000,00 VALMONTONE COMUNE 428.000,00 VELLETRI COMUNE 857.000,00 VEROLI COMUNE VETRALLA COMUNE 900.000,00 1.338.000,00 VITERBO COMUNE 1.314.000,00 VITORCHIANO COMUNE Plafond per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti 171.000,00 57.433.000,00
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