italia lavoro spa – pon enti bilaterali 2012-14

ITALIA LAVORO SPA – PON ENTI BILATERALI 2012-14
Gli Enti Bilaterali in Italia Primo Rapporto Nazionale 2013
ITALIA LAVORO SPA – PON ENTI BILATERALI 2012-14
INDICE
13.2 DIPENDENTI DA PROPRIETARI DI FABBRICATI E AGENTI IMMOBILIARI ................................... 525
13.2.1 DATI DI SCENARIO ....................................................................................................................... 528
13.2.2 ELEMENTI SULLA CONTRATTAZIONE........................................................................................... 528
13.2.2.1 Ccnl dipendenti da proprietari di fabbricati ......................................................................... 529
13.2.2.2 Ccnl agenti immobiliari ......................................................................................................... 531
13.2.3 IL WELFARE CONTRATTUALE: QUADRO D’INSIEME .................................................................... 533
13.2.3.1 Gli Enti Bilaterali mutualistici ............................................................................................... 533
13.2.3.1.1 Cassa Portieri ed Ebinprof ........................................................................................ 533
13.2.3.1.2 Ebnaip ....................................................................................................................... 535
13.2.3.2 Gli altri istituti di welfare contrattuale ................................................................................. 536
13.2.4 LA CONTRIBUZIONE ..................................................................................................................... 537
13.2.5 LA GOVERNANCE E LE FORME DI INTEGRAZIONE ....................................................................... 538
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13.2 DIPENDENTI DA PROPRIETARI DI FABBRICATI E AGENTI IMMOBILIARI
Il presente capitolo tratta del welfare contrattuale che interessa i dipendenti da Proprietari
di fabbricati e gli Agenti Immobiliari dipendenti, nell’ambito del macro-settore Servizi,
originati, rispettivamente, dal Ccnl per i Dipendenti da Proprietari di fabbricati, sottoscritto
da Confedilizia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, e dal Ccnl per dipendenti da Agenti
immobiliari mandatari professionali a titolo oneroso e mediatori creditizi, sottoscritto da
Fiaip e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil.
I primi due paragrafi, introduttivi, rilevano lo scenario economico e occupazionale delle aree
economiche di interesse e ricostruiscono, in chiave storica, i passaggi contrattuali che hanno
segnato la nascita e l’attuale configurazione dei relativi sistemi bilaterali.
Il terzo paragrafo descrive tali sistemi di welfare contrattuale distinguendo, per praticità di
trattazione e logica argomentativa, tra Enti Bilaterali mutualistici e altri istituti di welfare
contrattuale.1366
Gli Enti Bilaterali mutualistici sono quei soggetti giuridici che, costituiti e gestiti
pariteticamente dalle Parti Sociali in autonomia e senza inferenze normative, si riallacciano
ai principi storici della mutualità ed erogano ai propri iscritti servizi, prestazioni e tutele
contrattuali in altro modo difficilmente esigibili.
Ulteriori organismi paritetici sono invece tesi a sviluppare, nei rispettivi ambiti di
competenza, funzioni integrative riconosciute dalla legge e obiettivi rispondenti a finalità
pubbliche, quali la previdenza complementare, l’assistenza sanitaria integrativa e la
formazione professionale e continua. I Ccnl Dipendenti da Proprietari di fabbricati e Agenti
Immobiliari, al riguardo, aderiscono a un Fondo bilaterale di previdenza complementare
(originato da un diverso asse contrattuale). Il Ccnl per i Dipendenti da Proprietari di
fabbricati si riferisce inoltre, per la formazione continua, al Fondo interprofessionale per la
formazione continua dei lavoratori dei settori commercio, turismo e servizi, Fondo Forte. Il
medesimo Ccnl, inoltre, al fine di assicurare l’attuazione dell’assistenza sanitaria integrativa,
istituisce una Commissione operativa finalizzata a definire la strumentazione necessaria per
l’avvio, dall’1° gennaio 2015, della tutela.
Il quarto paragrafo si concentra sulla contribuzione ai sistemi bilaterali di interesse, dunque
sul modello di finanziamento adottato dai Ccnl per garantirne il funzionamento.
1366
Pag.
Per un approfondimento sul punto si rinvia sia al paragrafo 2.3 di cui alla Prima Parte del presente Rapporto
Nazionale, sia all’Introduzione generale, sotto la rubrica Termini e significati.
527
Il successivo è dedicato al tema della governance e alle forme di integrazione perseguite,
intendendosi per tali le modalità attraverso cui un determinato organismo bilaterale sia di
riferimento per più settori, o Ccnl (riconducibili ad un medesimo asse contrattuale o ad assi
contrattuali differenti), o, ancora, a esperienze di collaborazione tra organismi bilaterali, e
tra questi e altri attori non paritetici, pubblici e privati, del mercato del lavoro.
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13.2.1 DATI DI SCENARIO
Il Ccnl per i Dipendenti da Proprietari di fabbricati (v. par. 13.2.2.1.) trova applicazione verso
le figure professionali raggruppate dallo stesso Ccnl in quattro gruppi1367:
a) addetti alla vigilanza, custodia, pulizia e mansioni accessorie degli stabili adibiti ad uso di
abitazione o ad altri usi;
b) addetti alla pulizia e/o alla manutenzione degli immobili, dei relativi impianti ed
apparecchiature e/o alla conduzione di impianti sportivi, spazi a verde, in quanto
pertinenza di immobili e/o complessi immobiliari adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi
(operai addetti alle pulizie, manutenzioni, conduzione impianti)1368;
c) con funzioni amministrative (quadri, impiegati);
d) addetti alla vigilanza o a mansioni assistenziali o a mansioni ausiliarie a quelle del
portiere.
Sono 25mila (dato costante nel tempo) i lavoratori del comparto, appartenenti ai gruppi
professionali a), c) e d), iscritti alla Cassa Portieri (Ente Bilaterale di riferimento, v. par.
13.2.3.1.1). Il numero dei lavoratori riconducibili al gruppo b), non iscrivibili alla Cassa
Portieri in quanto non coperti da prestazioni dirette, è stimato in ulteriori 25mila unità. 1369
Il mercato immobiliare registra una forte crescita tra il 1997 e il 2006, decennio in cui le
compravendite sono incrementate quasi dell’80%. 1370 Nel 2007 si ha un’inversione di
tendenza; si avvertono i primi cedimenti, con una contrazione del 7% delle compravendite
rispetto all’anno precedente. Tra il 2008 e il 2009 la crisi fa precipitare i livelli di reddito delle
famiglie e per un certo periodo blocca di fatto il finanziamento bancario, determinando una
contrazione della domanda di immobili residenziali. La caduta del mercato sembra arrestarsi
nel 2010-2011, ma il crollo definitivo avviene nel 2012, con la perdita di oltre 150mila
compravendite rispetto all’anno precedente (si tratta del peggior risultato dal 1985 quando
le abitazioni compravendute sono circa 430mila). 1371
La crisi del mercato immobiliare ha pesanti ripercussioni sui livelli occupazionali,
determinando, tra il 2009 e il 2013, la perdita di 500mila posti di lavoro.1372
13.2.2 ELEMENTI SULLA CONTRATTAZIONE
Il sistema bilaterale che interessa i Dipendenti da Proprietari di fabbricati è originato dal Ccnl
per i Dipendenti da Proprietari di fabbricati, sottoscritto da Confedilizia e Filcams-Cgil,
Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil (di seguito, per brevità, “Ccnl Dipendenti Proprietari di fabbricati”).
Il sistema bilaterale di riferimento per gli Agenti Immobiliari è originato dal Ccnl per
dipendenti da Agenti immobiliari mandatari professionali a titolo oneroso e mediatori
creditizi, sottoscritto da Fiaip e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, (di seguito, per brevità,
“Ccnl Agenti Immobiliari”).
1367
Art. 18 Ccnl.
Se l’attività richiede particolari capacità, specializzazioni, licenze, il lavoratore ne deve essere in possesso.
1369
Dati e stime Confedilizia, 2013.
1370
Osservatorio Mercato Immobiliare e Servizi Estimativi, Rapporto Immobiliare 2013. Il settore residenziale.
1371
Osservatorio Mercato Immobiliare e Servizi Estimativi, Rapporto (..), cit.
1372
Secondo dati Fiaip.
Pag.
528
1368
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Nei seguenti sotto-paragrafi, preliminarmente, sono descritti i principali e più significativi
passaggi che, nell’ambito di tali contrattualistiche, ne segnano la nascita e lo sviluppo.
13.2.2.1 CCNL DIPENDENTI DA PROPRIETARI DI FABBRICATI
Le fondamenta del sistema bilaterale che interessa i dipendenti da proprietari di fabbricati
sono poste dalle Parti Sociali tra il 1988 e il 1999.
Con il Ccnl 30 giugno 19881373, le Parti Sociali si impegnano a costituire il Fondo malattia
portieri, Fondo Malattia, quale istituto paritetico a carattere mutualistico finalizzato a
corrispondere ai portieri l’indennità economica in caso di malattia. Contestualmente, si
riservano di definire, tramite successivo accordo, lo Statuto e il Regolamento del Fondo, per
indicare modalità di funzionamento e relativa contribuzione. L’adesione e la contribuzione al
Fondo sono obbligatorie per tutti i datori di lavoro e i lavoratori che applicano il Ccnl.
L’11 maggio 1989, le Parti Sociali costituiscono un organismo paritetico, denominato Cassa
Portieri, cui attribuiscono la funzione di gestire i trattamenti assistenziali, previdenziali e
assicurativi, integrativi, aggiuntivi e sostitutivi delle prestazioni sociali pubbliche obbligatorie,
a favore dei portieri e degli altri addetti dipendenti da Proprietari di fabbricati. Nell’ambito
della Cassa sono definite, con distinta contabilità e separata amministrazione, specifiche
sezioni per ciascun trattamento e per ciascuna prestazione (v. par. 13.2.3.1).
Ai sensi dello Statuto della Cassa, l’applicazione del Ccnl Dipendenti da Proprietari di
fabbricati comporta l’obbligo di iscrizione dei dipendenti e di versamento dei contributi nella
misura stabilita dalla contrattazione collettiva.1374
Il Ccnl del 25 maggio 1992 prende atto della costituzione della Cassa Portieri, e, al suo
interno, istituisce il Fondo Malattia Portieri (in breve Fondo Malattia), autonoma sezione
contabile e patrimoniale per la corresponsione ai lavoratori dell’indennità economica di
malattia. Il Regolamento del Fondo, allegato al Ccnl, ne individua scopi, beneficiari e
meccanismi di funzionamento (v. più avanti nel testo). Il Fondo è alimentato da apposita
contribuzione definita dal Ccnl.1375
Le Parti Sociali si interessano nuovamente di welfare contrattuale nell’ambito del rinnovo del
15 dicembre 1999. A fianco della Cassa Portieri, istituiscono l’Ente Bilaterale mutualistico per
i dipendenti da Proprietari di fabbricati, Ebinprof, di cui individuano le funzioni (v. par.
13.2.3.1.1). L’Ente Bilaterale è effettivamente costituito il 1° agosto 2001.
In questa stessa data, le Parti Sociali costituiscono anche il Fondo Coasco, incaricato di
riscuotere il contributo di assistenza contrattuale, necessario per consentire il
funzionamento della Cassa Portieri e l’erogazione delle relative prestazioni.
Il rinnovo successivo, sottoscritto il 4 dicembre 2003, conferma la struttura del sistema
bilaterale e attribuisce a Ebinprof nuovi compiti: in particolare, prevede che esso collabori a
livello nazionale e/o territoriale con i Fondi Paritetici Interprofessionali per l’attività di
formazione professionale continua.1376 Dispone inoltre che, previa modifica dello Statuto,
Art. 28.
Sul punto si rinvia all’approfondimento del paragrafo 13.2.4 La contribuzione.
1375
V. paragrafo 13.2.4 La contribuzione.
1376
Come vedremo nel paragrafo che segue, il Ccnl individua in Forte il Fondo Paritetico interprofessionale di
Pag.
1374
529
1373
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Ebinprof possa costituire sezioni territoriali a livello regionale (provinciale per le province
autonome di Trento e di Bolzano) o anche a livello di città metropolitana.
Con il Ccnl 21 aprile 2008, le Parti attribuiscono a Ebinprof l’ulteriore compito di istituire e
gestire un elenco professionale dei portieri, in base a criteri proposti dall’Ente stesso e
approvati dalle Parti Sociali. Contestualmente, prevedono che la Cassa Portieri eroghi
prestazioni mutualistiche, definite «di assistenza integrativa», che comprendono: l’assegno
per nascita, i contributi per spese funerarie, i contributi per figli e familiari portatori di
invalidità (v. par. 13.2.3.1.1).1377
Il Ccnl attualmente in vigore, sottoscritto il 12 novembre 2012, con decorrenza dal 1°
gennaio 2013, conferma il sistema di welfare negli anni strutturato, contrattualizza
l’esistenza del Fondo Coasco (operativo dal 2001) e contempla gli elementi di costo relativi
alla previdenza complementare per i lavoratori che vi abbiano volontariamente aderito (v.
par. 13.2.4).
Ulteriori istituti di welfare contrattuale introdotti dalla contrattazione in esame sono la
previdenza complementare, l’assistenza sanitaria integrativa e la formazione continua.
La previdenza complementare è affrontata nel rinnovo del 21 gennaio 1997, dove le Parti
Sociali incaricano il Comitato esecutivo di Cassa Portieri di esaminare le problematiche
relative alla tematica e di formulare una proposta circa la possibilità di costituire un apposito
Fondo.
Nel Ccnl 15 giugno 1999, le Parti Sociali confermano la volontà di garantire ai lavoratori
forme di previdenza complementare e affidano alla Commissione Paritetica Nazionale il
compito di esaminare le soluzioni praticabili e di definire le modalità operative.
Contestualmente, fissano la contribuzione.
Con il Ccnl 4 dicembre 2003, le Parti danno corso alle prestazioni, individuando come
organismo di riferimento il Fondo pensione per i dipendenti da aziende del terziario, Fonte,
costituito in attuazione dell’Accordo Collettivo Nazionale del settore Terziario del 29
novembre 1996, da Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil – v. cap. 15 per
un approfondimento circa la nascita e le caratteristiche del Fondo Fonte – e modificano la
misura della contribuzione, oggetto di interventi anche nei rinnovi successivi.
L’assistenza sanitaria integrativa è presa in considerazione dal Ccnl del 12 novembre 2012,
in cui le Parti Sociali convengono di costituire una Commissione, composta da un
rappresentante di ciascuna organizzazione stipulante, per «definire la strumentazione
necessaria per l’avvio dall’1 gennaio 2015 della copertura sanitaria integrativa di tutti i
lavoratori a tempo indeterminato, in forza a tale data, cui si applica il presente Ccnl, e che
non abbiano già una forma di assistenza sanitaria integrativa». 1378 La Commissione è
chiamata a formulare alle Parti Sociali una proposta entro il 31 dicembre 2013.
riferimento.
1377
Si veda l’Allegato n. 4 al Ccnl 21 aprile 2008, che contiene il Regolamento attuativo delle prestazioni di
assistenza integrativa.
1378
Art. 100.
Pag.
530
Per quanto riguarda la partecipazione alle attività di formazione continua, il Ccnl del 4
dicembre 2003 indica il Fondo interprofessionale per la formazione continua dei lavoratori
dei settori commercio, turismo e servizi, Fondo Forte, costituito con Accordo
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interconfederale del 25 luglio 2001, da Confcommercio, Confetra e Cgil, Cisl, Uil e autorizzato
dal Ministero del Lavoro il 31 ottobre 2002 (v. anche Prima Parte del Rapporto, par. 2.3.2.1
per un approfondimento circa i Fondi Paritetici Interprofessionali; il cap. 15 per maggiori
dettagli sul Fondo Forte).
13.2.2.2 CCNL AGENTI IMMOBILIARI
È con il Ccnl 9 ottobre 1991 che le Parti Sociali decidono di costituire l’Ente Bilaterale Agenti
Immobiliari Professionali, Ebnaip, per lo studio e la gestione delle iniziative adottate dalle
Parti nelle seguenti macro-aree: ricerche e studi; mercato del lavoro; formazione,
qualificazione e aggiornamento professionale (v. par. 13.2.3.1.2). Il Ccnl stabilisce la
contribuzione a carico di datori di lavoro e lavoratori e le modalità per effettuare il
versamento.1379 La costituzione dell’Ente Bilaterale è concomitante alla stipulazione del
contratto collettivo; lo Statuto dell’Ente è allegato in calce al Ccnl.
Le Parti Sociali si interessano nuovamente di welfare contrattuale con il Ccnl 20 settembre
2001, che conferma l’Ente Bilaterale Ebnaip quale istituto per «offrire un sistema plurimo di
servizi rivolto agli addetti del settore (datori di lavoro e lavoratori)» e ne rafforza e amplia le
competenze nel campo delle relazioni industriali, del mercato del lavoro e della formazione
professionale, oltre a innalzarne il contributo per il finanziamento.1380 Le Parti Sociali, inoltre,
introducono presso l’Ebnaip forme di welfare contrattuale, tramite un Fondo di Assistenza
Integrativa, operante nell’Ente Bilaterale, per erogare a lavoratori e datori di lavoro
trattamenti mutualistici.
Con Il rinnovo del 22 marzo 2007, le Parti Sociali si impegnano a incontrarsi, entro il 31
dicembre 2007, al fine di concordare le specifiche forme di assistenza integrativa che l’Ente
Bilaterale è chiamato dal Ccnl a organizzare e gestire.
Con Accordo collettivo del 16 giugno 2008, le Parti Sociali, in attuazione di quanto previsto
dal rinnovo del 2007, decidono di rafforzare le forme di welfare contrattuale del Fondo di
Assistenza Integrativa, operante nell’Ente Bilaterale, per migliorare le prestazioni integrative
rese a lavoratori e datori di lavoro, come indennità in caso di infortunio o rimborsi spese per
prestazioni sanitarie (per un approfondimento v. oltre nel par. 13.2.3.1.2).
Il Ccnl 29 maggio 2009 conferma l’Ente Bilaterale nella sua struttura e funzionalità, anche in
relazione al Fondo Assistenza Integrativa.
Il verbale d’accordo del 22 aprile 2010 amplia l’ambito di applicazione del Ccnl anche ai
dipendenti da Mediatori creditizi.
1379
Sul punto si rinvia all’approfondimento svolto nel paragrafo 13.2.4, La contribuzione.
V. paragrafo 13.2.4, La contribuzione.
1381
La certificazione è una procedura di carattere volontario finalizzata ad attestare che il contratto di lavoro
Pag.
1380
531
L’Accordo di rinnovo stipulato il 27 luglio 2011, non sottoscritto da Filcams-Cgil, conferma
l’ambito di applicazione del Ccnl ai dipendenti degli esercenti mediazione creditizia, la cui
legislazione è stata riformata nel 2010 e nel 2011. Il Ccnl, attualmente in vigore, prevede che
Ebnaip costituisca una Commissione per svolgere le funzioni di certificazione preventiva dei
contratti di lavoro, delle rinunzie, e transazioni, e clausole compromissorie apposte nei
contratti di lavoro individuali.1381 Composizione, procedure e criteri di funzionamento di tale
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Commissione sono regolati nel Protocollo d’Intesa sottoscritto dalle Parti stipulanti il Ccnl.
Il Protocollo del 27 luglio 2011, ricollegandosi esplicitamente all’istituto della certificazione
dei contratti (v. par. 13.2.3.1.2.), introduce nel Ccnl la regolamentazione delle fattispecie
contrattuali di lavoro autonomo e parasubordinato di maggiore diffusione nel comparto
della mediazione (lavoro a progetto, associazione in partecipazione con apporto di mero
lavoro, prestazione d’opera/lavoro autonomo continuativo).1382 Con l’Accordo sulla disciplina
del contratto di apprendistato, del 24 aprile 2012, le Parti Sociali confermano il ruolo, già in
precedenza assegnato a Ebnaip, di monitorare le offerte formative sul territorio, rispetto a
tale tipologia contrattuale.
Rispetto alla previdenza complementare, è già nel Ccnl del 20 settembre 2001 che le Parti
Sociali si impegnano a esaminare le possibili soluzioni per rendere la tutela accessibile ai
lavoratori e individuano la relativa contribuzione.
Con il rinnovo del 22 marzo 2007, le Parti aderiscono al Fondo Pensione Complementare a
Capitalizzazione dei dipendenti da aziende turistiche, termali, della distribuzione e settori
affini, Marco Polo, costituito il 24 gennaio 2000 da Confindustria-Aica, Confesercenti,
Federturismo, Federterme e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil. Contestualmente,
definiscono l’ambito di applicazione della tutela e il relativo sistema di contribuzione.1383
Nei rinnovi successivi, (29 maggio 2009 e 27 luglio 2011), le Parti confermano quanto
disposto in merito sia al Fondo individuato, sia alla contribuzione da versare. È da rilevare
che il 15 settembre 2010, Fondo Marco Polo è liquidato dalle Parti costitutive1384 con la
possibilità, per i lavoratori iscritti al Fondo entro tale data, di confluire nel Fondo pensione
per i dipendenti da aziende del terziario, Fonte, costituito da Confcommercio e Filcams-Cgil,
Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil (v. anche capitolo 15 Terziario, Distribuzione e Servizi, per un
approfondimento circa la nascita e le caratteristiche del Fondo Fonte).1385
che le parti (datore e lavoratore) intendono sottoscrivere abbia i requisiti di forma e contenuto richiesti dalla
legge volta alla riduzione del contenzioso in materia di qualificazione di alcuni contratti di lavoro. Le
Commissioni di certificazione svolgono attività di consulenza e assistenza al datore e al lavoratore, sia in
relazione alla stipulazione, sia in relazione alle modifiche del rapporto di lavoro.
1382
Successivamente, con accordo del 23 aprile 2013, Fiaip, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil fissano, per tutte le
fattispecie di legittima apposizione del termine, l’intervallo per la riassunzione a termine del lavoratore, in 20
giorni nel caso di contratto di durata superiore a sei mesi (ai sensi dell’art. 5, comma 3, ultimo periodo, del
decreto legislativo n. 368/2001, come modificato dalla legge n. 92/2012).
1383
Sul punto si rinvia, rispettivamente, al paragrafo13.2.3.2 e al paragrafo 13.2.4.
1384
Accordo in materia di previdenza complementare – Adesione e confluenza dei lavoratori al Fondo di
Previdenza complementare Fonte, sottoscritto da Confindustria-Aica, Confesercenti, Federturismo, Federterme,
Assiv, Fiaip e Filcams-Cgil. Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, in data 15 settembre 2010.
1385
In merito alla previdenza complementare si rinvia alla Prima Parte del Rapporto Nazionale, par. 3.2 e
seguenti.
Pag.
532
In merito all’assistenza sanitaria integrativa, con il Ccnl stipulato il 27 luglio 2011, per la
prima volta le Parti Sociali convengono sull’opportunità di fare riferimento a Fondi esistenti e
si impegnano a concludere accordi di adesione durante la vigenza contrattuale. Allo stato
attuale la tutela non è operativa.
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13.2.3 IL WELFARE CONTRATTUALE: QUADRO D’INSIEME
I sistemi di welfare contrattuale per i Dipendenti da Proprietari di fabbricati e gli Agenti
Immobiliari sono entrambi composti da un Ente Bilaterale mutualistico Nazionale e da
ulteriori organismi paritetici che assicurano prestazioni di previdenza complementare e
formazione continua (quest’ultima solo per i Dipendenti da Proprietari di fabbricati).
La composizione dei due sistemi bilaterali è rappresentata nel quadro sinottico che segue,
secondo l’area contrattuale di riferimento e lo scopo perseguito dagli organismi paritetici,
descritti nei paragrafi successivi.
Quadro sinottico – Organismi bilaterali dei comparti Dipendenti da Proprietari di fabbricati e Agenti Immobiliari
CCNL
Ente Bilaterale
Nazionale
mutualistico
Fondo di
Previdenza
Complementare
PARTI
SOCIALI
(Dipendenti da
Proprietari di
fabbricati)
Confedilizia
e
Filcams-Cgil,
Fisascat-Cisl,
Uiltucs-Uil
(Agenti
immobiliari)
Fiaip
e
Filcams-Cgil,
Fisascat-Cisl,
Uiltucs-Uil
ORGANISMI BILATERALI
Fondo di
Fondo Paritetico
Assistenza
Interprofessionale
Sanitaria
per la formazione
Integrativa
continua
di riferimento
Fondo di
Formazione
Professionale
Fondo di
Sostegno al
Reddito
Cassa Portieri
Ente Bilaterale
Nazionale del
comparto
proprietari di
fabbricati
- Ebinprof Ente Bilaterale
Agenti
Immobiliari
Professionali
- Ebnaip -
Fondo Fonte
(adesione a)
Fondo Forte
Fondo Fonte
(adesione dei
lavoratori iscritti
a Marco Polo
fino al 15
settembre 2010)
13.2.3.1 GLI ENTI BILATERALI MUTUALISTICI
Nel presente paragrafo si descrivono gli Enti Bilaterali mutualistici originati dai Ccnl
Dipendenti da Proprietari di fabbricati e Agenti Immobiliari, intendendosi per tali i soggetti
giuridici bilaterali che, costituiti e gestiti pariteticamente dalle Parti Sociali in autonomia e
senza inferenze normative, si riallacciano ai principi storici della mutualità ed erogano ai
propri iscritti servizi, prestazioni e tutele contrattuali in altro modo difficilmente esigibili.
Gli Enti Bilaterali mutualistici originati dalle contrattualistiche esaminate si differenziano per
ambiti di intervento e funzioni svolte; la trattazione è pertanto suddivisa in due sottoparagrafi. Il primo descrive gli Enti Bilaterali riconducibili al Ccnl Dipendenti da Proprietari di
fabbricati (Cassa Portieri ed Ebinprof); il secondo quello riconducibile al Ccnl Agenti
Immobiliari (Ebnaip).
Cassa Portieri è costituita l’11 maggio 1989 da Confedilizia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl,
Uiltucs-Uil e ha per scopo statutario la gestione dei trattamenti assistenziali, previdenziali e
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Pag.
Nell’ambito del Ccnl Dipendenti da Proprietari di fabbricati operano due distinti Enti
Bilaterali mutualistici: Cassa Portieri ed Ebinprof.
533
13.2.3.1.1 CASSA PORTIERI ED EBINPROF
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assicurativi – integrativi aggiuntivi e/o sostitutivi delle prestazioni sociali pubbliche
obbligatorie – a favore dei portieri e degli impiegati dipendenti da proprietari di fabbricati,
riconducibili ai profili professionali di cui alle lettere a), c) e d) dell’art. 18 del Ccnl (v. par.
13.2.1).
Le prestazioni rese dalla Cassa sono gestite tramite due sezioni, dotate di autonomia
amministrativa e contabile: Fondo Malattia e Assistenza Integrativa.
Il Fondo Malattia, in particolare, in assenza di tutela da parte degli istituti pubblici di
assistenza, ispirandosi a criteri di solidarietà e di mutualità tra gli iscritti, corrisponde ai
lavoratori l’indennità economica in caso di malattia, nonché altre provvidenze a contenuto
sociale.
L’Assistenza Integrativa garantisce ai lavoratori prestazioni mutualistiche quali: assegno per
nascita, contributo per spese funerarie, contributi per figli o familiari portatori di invalidità, e
un rimborso spese mediche sostenute per accertamenti sanitari.
L’assegno per nascita è di 1.000 euro lordi, erogati in un’unica soluzione ai lavoratori iscritti
alla Cassa e per i quali siano versati i contributi.
Il contributo per spese funerarie, di 258,23 euro lordi, spetta agli eredi diretti conviventi con
dipendenti da proprietari di fabbricati, iscritti alla Cassa, in regola con i versamenti, deceduti
in costanza di rapporto di lavoro.
I contributi per familiari (coniuge e/o parenti di primo grado) e figli portatori di invalidità,
rispettivamente di 1291,14 euro e 2.000 euro lordi, sono erogati annualmente ai lavoratori
iscritti alla Cassa e in regola con i versamenti. Il grado di invalidità riportato dal familiare non
può essere inferiore al 60%; al 70% per le domande inoltrate successivamente al 30 aprile
2008.
Infine, la Cassa eroga un rimborso pari al massimo a 400 euro, ogni biennio, ai lavoratori con
oltre quarant’anni di età per le spese sostenute per l’effettuazione di accertamenti sanitari
del proprio stato di salute.
L’Ente Bilaterale Nazionale del comparto proprietari di fabbricati, Ebinprof, costituito il 1°
agosto 2001, da Statuto è chiamato a svolgere attività raggruppabili in tre macro-aree:
studio e analisi, formazione professionale e prestazioni mutualistiche.
In merito alla macro-area studio e analisi, Ebinprof analizza l’evoluzione strutturale dell’area
economica di interesse e gli aspetti connessi all'occupazione e al mercato del lavoro e, a tal
fine, predispone studi e ricerche. Inoltre, è incaricato di istituire e gestire un elenco
professionale dei portieri, sulla base di criteri proposti dall’Ente stesso e approvati dalle Parti
Sociali.
Pag.
534
Nel campo della formazione, elabora progetti di formazione e riqualificazione professionale
secondo modelli formativi rivolti a specifiche figure professionali. Ebinprof, inoltre, collabora
a livello nazionale e territoriale con il Fondo interprofessionale per la formazione continua
dei lavoratori dei settori commercio, turismo e servizi, Forte (per un approfondimento sui
Fondi Paritetici Interprofessionali si rinvia alla Prima Parte del Rapporto, par. 2.3.2.1; per un
approfondimento sul Fondo Forte v. par. 13.2.3.2 e cap. 15).
Ebinprof collaziona e analizza gli accordi di secondo livello, per rilevare l’evoluzione della
contrattazione e svolge la funzione di segreteria operativa della Commissione paritetica
nazionale e dell’Organismo paritetico nazionale, istituiti ai sensi della normativa in vigore
sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
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Ebinprof, che da Statuto può promuovere e realizzare tutte le iniziative utili al
raggiungimento dei suoi scopi, dal 2002 ha inoltre introdotto prestazioni mutualistiche
premianti la scolarità, con borse di studio per diplomati, neolaureati e studenti
universitari.1386
Cassa Portieri ed Ebinprof sono strutturati a livello nazionale (il Ccnl prevede la possibilità,
per Ebinprof, di costituire sezioni territoriali).
13.2.3.1.2 EBNAIP
L’Ente Bilaterale Agenti Immobiliari Professionali, Ebnaip, è l’Ente Bilaterale mutualistico
Nazionale costituito il 9 ottobre 1991 da Fiaip e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, con
ruoli, compiti e funzioni finalizzati ad assicurare a lavoratori e datori di lavoro un sistema
plurimo di servizi.
Gli scopi sanciti dallo Statuto dell’Ente si richiamano ai compiti assegnati dal Ccnl1387 e sono
riconducibili a tre macro-aree: studi e ricerche, mercato del lavoro e formazione
professionale.
In merito alla macro-area studi e ricerche, Ebnaip organizza, gestisce e divulga relazioni sul
quadro economico e produttivo e relative prospettive di sviluppo, nonché sullo stato anche
previsionale dell’occupazione.
Nel campo del mercato del lavoro, riceve comunicazione dai datori di lavoro sull’utilizzo del
contratto a termine e può segnalare alle Parti Sociali i casi configurabili come anomali
rispetto alle disposizioni di legge relative a tale tipologia contrattuale. Inoltre, su richiesta
delle Parti, può esprimere parere di conformità nei casi di utilizzo del telelavoro.
Ebnaip organizza e gestisce attività di formazione e riqualificazione professionale; predispone
progetti formativi rivolti a specifiche figure professionali e «organizza e gestisce tutto quanto
derivante dall'accordo che le parti stipulanti il presente Ccnl hanno raggiunto in materia di
formazione, nonché i possibili programmi/progetti di utilizzo della legge n. 223/91».1388
Ancora nel campo della formazione, l’Ente Bilaterale Nazionale è incaricato di promuovere e
organizzare percorsi formativi che favoriscano l’acquisizione di profili professionali. A tale
scopo, definisce le modalità di svolgimento dei percorsi formativi, i criteri di partecipazione e
individuazione dei lavoratori, e il monte annuo di congedi per la formazione (retribuiti per
massimo 150 ore).
Con particolare riferimento al contratto di apprendistato, tramite una Commissione
paritetica appositamente costituita, Ebnaip provvede alle verifiche preventive inerenti la
congruità del piano formativo e del profilo formativo dell’assumendo apprendista e rilascia il
1386
Informazioni attinte dal sito di Ebinprof.
Art. 5 dello Statuto recita: «L’Ebnaip attua e concretizza a livello nazionale:
A) Le iniziative che si richiamano all’art. 3 del Ccnl de in particolare i compiti previsti dall’art. 5 del Ccnl;
B) Le iniziative che si richiamano al titolo X° (mercato del lavoro)».
1388
Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive
della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro. Tale
normativa introduce la procedura di mobilità, per i lavoratori interessati da un licenziamento collettivo, a
seguito di crisi o ristrutturazione aziendale, sono collocati in una lista di mobilità che conferisce loro una
posizione di vantaggio sul mercato del lavoro, grazie a una particolare tutela economica e preferenziale nel
ricollocamento.
Pag.
535
1387
Gli Enti Bilaterali in Italia Primo Rapporto Nazionale 2013
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parere di conformità dell’apprendistato rispetto alle previsioni contrattuali collettive.
Ebnaip, inoltre, promuove la formazione professionale degli apprendisti e monitora le
offerte formative sul territorio.
Ebnaip, altresì, recependo le previsioni di cui al Protocollo d’intesa del 27 luglio 2011,
istituisce al proprio interno una specifica Commissione di certificazione adibita, a norma
dell’art. 76 del decreto legislativo n. 276/2003, ad effettuare l’attività di certificazione
preventiva dei contratti di lavoro, delle rinunzie e transazioni, e clausole compromissorie
apposte nei contratti di lavoro individuali.1389
Ebnaip gestisce il Fondo Assistenza Integrativa, costituito al suo interno, per erogare a
lavoratore e datore di lavoro trattamenti mutualistici. Entrambi beneficiano di prestazioni in
caso di infortuni professionali ed extra professionali, rimborso prestazioni mediche a seguito
di infortunio, rimborso ticket SSN per visite specialistiche. Al datore di lavoro sono
rimborsate anche le quote economiche giornaliere anticipate per la corresponsione ai
lavoratori dell’indennità economica in caso di malattia, previste dalla legge e dal Ccnl.
Ebnaip è strutturato a livello nazionale e non sono previste articolazioni territoriali.
13.2.3.2 GLI ALTRI ISTITUTI DI WELFARE CONTRATTUALE
Secondo le contrattualistiche di riferimento, al fianco degli Enti Bilaterali mutualistici di cui si
è detto, operano ulteriori organismi bilaterali, contrattualmente previsti, che erogano servizi
e prestazioni di previdenza complementare e formazione continua.
Rispetto alla previdenza complementare, il Ccnl Dipendenti da Proprietari di fabbricati
individua quale organismo di riferimento il Fondo Pensione Complementare per i dipendenti
da aziende del terziario (commercio, turismo e servizi), Fonte, costituito da Confcommercio e
Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, in attuazione dell’Accordo Collettivo Nazionale del
settore Terziario del 29 novembre 1996 (v. cap. 15).
Al Fondo Fonte possono inoltre aderire i lavoratori, cui si applica il Ccnl Agenti Immobiliari,
iscritti al Fondo Marco Polo prima della sua liquidazione (avvenuta ai sensi dell’accordo del
15 settembre 2010; v. par. 13.2.2.2.).
Entrambi i Ccnl specificano che la tutela riguarda i lavoratori assunti a tempo indeterminato,
o a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi.
Fondo Fonte, un’associazione riconosciuta e iscritto all’Albo Covip, ha lo scopo di consentire
agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni complementari del
sistema obbligatorio. A tale fine provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle
risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti e all’erogazione delle prestazioni secondo
quanto disposto dalla normativa vigente in materia. Costituito successivamente all’entrata in
vigore della riforma della previdenza complementare del 19931390, opera in regime di
La certificazione è una procedura di carattere volontario finalizzata ad attestare che il contratto di lavoro
che le parti (datore e lavoratore) intendono sottoscrivere abbia i requisiti di forma e contenuto richiesti dalla
legge volta alla riduzione del contenzioso in materia di qualificazione di alcuni contratti di lavoro. Le
Commissioni di certificazione svolgono attività di consulenza e assistenza al datore e al lavoratore, sia in
relazione alla stipulazione, sia in relazione alle modifiche del rapporto di lavoro.
1390
Decreto legislativo n. 124/1993, Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell’art. 3,
Pag.
536
1389
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contribuzione definita. L’entità delle prestazioni pensionistiche è pertanto determinata in
funzione della contribuzione versata e capitalizzata (v. anche Prima Parte del Rapporto
Nazionale, par. 3.2 e seguenti, per un approfondimento circa i sistemi pensionistici a
capitalizzazione).
Per quanto riguarda la partecipazione alla formazione continua, il Ccnl Dipendenti da
Proprietari di fabbricati fa riferimento al Fondo interprofessionale per la formazione continua
dei lavoratori dei settori commercio, turismo e servizi, Forte, costituito da Confcommercio,
Confetra e Cgil, Cisl, Uil con Accordo interconfederale del 25 luglio 2001, e autorizzato dal
Ministero del Lavoro il 31 ottobre 2002 (v. Prima Parte del Rapporto, par. 2.3.2.1, per un
approfondimento circa i Fondi Paritetici Interprofessionali; il cap. 15 per maggiori dettagli sul
Fondo Forte).
Il Ccnl Agenti Immobiliari non contiene esplicite previsioni in materia.
13.2.4 LA CONTRIBUZIONE
I sistemi di welfare contrattuale descritti, originati rispettivamente dal Ccnl Dipendenti da
Proprietari di fabbricati e dal Ccnl Agenti Immobiliari, sono alimentati dai contributi versati
dagli aderenti, secondo quanto stabilito dalla contrattazione di riferimento; il montante
economico derivante sostiene il costo delle prestazioni e dei servizi di welfare contrattuale
erogati dagli organismi bilaterali, e le relative spese di gestione.
Rispetto agli Enti Bilaterali mutualistici, i Ccnl dispongono quanto segue.
Il Ccnl Dipendenti da Proprietari di fabbricati destina complessivamente al funzionamento di
Cassa Portieri ed Ebinprof il contributo di assistenza contrattuale, quantificato secondo
profili professionali di riferimento.
Per i lavoratori addetti a vigilanza, custodia, pulizia e mansioni accessorie degli stabili adibiti
ad uso abitativo o altri usi, i lavoratori con funzioni amministrative (quadri, impiegati), i
lavoratori addetti a vigilanza o a mansioni assistenziali o a mansioni ausiliarie a quelle del
portiere1391, la contribuzione è fissata nella misura complessiva del 2,10% sulla retribuzione
utile al calcolo del Tfr, di cui lo 0,40% a carico del lavoratore. Per i lavoratori addetti alla
pulizia e/o alla manutenzione degli immobili1392 è invece dello 0,80%, ripartita in parti uguali
tra lavoratore e datore di lavoro. Il Fondo Coasco è organismo paritetico con il primario
scopo istituzionale di riscuotere tale contribuzione e di destinarla al funzionamento degli
strumenti contrattuali previsti dal Ccnl.
Pag.
comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
1391
Vedi lettere A), C) e D) dell’art. 18 del Ccnl.
1392
Vedi lettera B), dell’art. 18 del Ccnl.
537
Il Ccnl dispone che «chiunque si avvalga del presente contratto è tenuto a corrispondere un
contributo di assistenza contrattuale, salvo diversa, concorde ed esplicita manifestazione di
volontà». Allo stesso tempo, sotto la rubrica Obbligatorietà della contribuzione, lo Statuto
Cassa Portieri precisa che l’applicazione del Ccnl comporta l’obbligo di iscrizione dei
lavoratori, nonché l’obbligo del versamento dei contributi nella misura fissata dalla
contrattazione collettiva.
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Il Ccnl Agenti Immobiliari fissa il contributo destinato all’Ente Bilaterale Ebnaip nell’1,90%
della retribuzione mensile, da calcolare per quattordici mensilità, di cui lo 0,30% a carico del
lavoratore. Il datore di lavoro deve versare un ulteriore contributo di dodici euro mensili, per
dodici mensilità. Al mancato o irregolare versamento dei contributi consegue l’impossibilità
di accedere alle prestazioni erogate dall’Ente.
Per quanto riguarda la previdenza complementare, i Ccnl individuano la relativa
contribuzione.
Il Ccnl Dipendenti da Proprietari di fabbricati fissa la contribuzione nella seguente misura:
- 0,55% minimo (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per
il calcolo del Tfr, a carico del lavoratore;
- 2,05% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa), della retribuzione utile per il
calcolo del Tfr, a carico del datore di lavoro;
- una quota del Tfr maturando al momento dell’Iscrizione al Fondo pari al 50% (per i
lavoratori il cui primo impiego è successivo al 28 aprile 1993, il Tfr è da destinare
integralmente al Fondo);
- una quota una tantum da versarsi all’atto dell’iscrizione, pari a 15,5 euro, di cui 11,88 a
carico del datore di lavoro e 3,62 a carico del lavoratore.
Il Ccnl Agenti Immobiliari fissa la contribuzione in questi termini:
- 0,55% a carico sia del datore di lavoro, sia del lavoratore (che può incrementare la sua
quota);
- una quota del Tfr maturando al momento dell’Iscrizione al Fondo pari al 3,45% calcolato
sulla retribuzione (per i lavoratori il cui primo impiego è successivo al 28 aprile 1993, il
Tfr è da destinare integralmente al Fondo);
- una quota una tantum da versarsi all’atto dell’iscrizione, pari a 15,5 euro, di cui 11,88 a
carico del datore di lavoro e 3,62 a carico del lavoratore.
Per quanto riguarda, infine, il Fondo interprofessionale per la formazione continua dei
lavoratori dei settori commercio, turismo e servizi, Forte, a cui fa riferimento il Ccnl
Dipendenti da Proprietari di fabbricati, è la normativa in vigore a stabilire il finanziamento: i
FPI sono alimentati dal contributo obbligatorio dello 0,30% che le imprese versano
ordinariamente all’Inps ai sensi dell’art. 25 della legge n. 845/1978; il contributo è trasferito
dall’Inps al FPI al quale la singola azienda eventualmente aderisce (v. anche Prima Parte del
Rapporto, par. 2.3.2.1).
13.2.5 LA GOVERNANCE E LE FORME DI INTEGRAZIONE
La governance degli Enti Bilaterali esaminati è nazionale, vista anche l’assenza di una rete
territoriale.
1393
Nel presente paragrafo non sono trattate le forme di integrazione che riguardano la collaborazione tra
Pag.
538
Si riscontrano inoltre alcune forme di integrazione, attraverso le quali più contratti collettivi
fanno riferimento a uno stesso organismo bilaterale, in particolare nella previdenza
complementare e nella formazione continua, tra assi contrattuali di diversi settori
economici.1393
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Come già osservato nel paragrafo 13.2.3.2, il Fondo al quale aderisce il Ccnl Dipendenti da
Proprietari di fabbricati per le prestazioni di previdenza complementare è il Fondo Fonte,
originato dall’asse contrattuale Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil. Allo
stesso Fondo possono aderire i lavoratori cui si applica il Ccnl Agenti Immobiliari, iscritti al
liquidato Fondo Marco Polo al settembre 2010.
Pag.
organismi bilaterali e attori non paritetici, pubblici e privati, del mercato del lavoro, che saranno oggetto di
specifici approfondimenti.
1394
Legge n. 388/2000.
539
Rispetto ai Fondi Paritetici Interprofessionali per la formazione continua, l’integrazione si
verifica tra contrattualistiche riconducibili alla stessa matrice datoriale e sindacale. La
normativa 1394 , infatti, prevede che i Fondi paritetici siano costituiti tramite accordo
interconfederale per «ciascuno dei settori economici dell’industria, dell’agricoltura, del
terziario e dell’artigianato».
Gli Enti Bilaterali in Italia Primo Rapporto Nazionale 2013