Ordinanza - Comune di Nonantola

COMUNE DI NONANTOLA
Provincia di Modena
STRUTTURA POLIZIA MUNICIPALE
Via Marconi n. 11 – cap. 41015
Telefono 059/896690 – Fax 059/896695
Orario al pubblico: 08,30 - 12.30 lunedì-giovedì- sabato
Responsabile del procedimento e della struttura : Alessandro Piccinini
Ordinanza n. 115
del 25/10/2014
Obbligo di circolazione con pneumatici da neve o con catene per tutti i veicoli a
motore,esclusi i ciclomotori a due ruote e motocicli,in transito sulle strade del
Comune di Nonantola, in caso di neve o ghiaccio.
IL RESPONSABILE
• Premesso
-
-
•
•
•
•
•
•
•
che,durante il periodo invernale,in caso di formazione di ghiaccio sul piano stradale
e/o di precipitazioni nevose,si sono riscontrati disagi alla circolazione stradale;
che,in tale evenienze,occorre evitare che i veicoli in difficoltà creino blocchi alla
circolazione rendendo difficoltosi o impossibili gli interventi di emergenza,pubblica
utilità e sgombero neve;
che,in caso di neve o ghiaccio,al fine di tutelare prioritariamente la pubblica
incolumità,si ritiene opportuno prescrivere l’obbligo di circolare con pneumatici
invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio o con catene da neve;
• Visto il decreto sindacale prot. n. 8790 del 28/05/2014 con il quale è stato affidato
l’incarico di responsabile della struttura di Polizia Municipale al com. Alessandro
Piccinini;
• Vista l’ordinanza della Provincia di Modena n.92 del 07/12/2011 intesa a stabilire su
strade provinciali l’obbligo di circolare con catene per neve in presenza di neve o
ghiaccio;
Visti gli artt. 5 comma 3, 6 comma 4, 7 e 37 del D.gls n. 285 del 30/04/1992;
Visto l’art. 107 del D.gls n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 122 del D.P.R. 495/1992;
Visto la circolare n. 58/71, prot. N. 557/2174/D del 22/10/1971.emanata dall’allora
Ministro dei Trasporti e dell’aviazione civile;
Visto il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 – Norme
concernenti le catene da neve destinate all’impiego su veicoli della categoria M1;
Visto il Decreto del Ministero delle infrastrutture e Trasporti 10 maggio 2011 – Norme
concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli
di categoria M1, N1,O1, e O2;
Vista la direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2013 –
Direttiva sulla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve.
- ;
ORDINA
H:\Aa.gg\Provveditorato\Rinaldi.F\ARCHIVIO\ARCHIVIO TEMPORANEO\ordinanza 115 catene.doc
COMUNE DI NONANTOLA
Provincia di Modena
STRUTTURA POLIZIA MUNICIPALE
Via Marconi n. 11 – cap. 41015
Telefono 059/896690 – Fax 059/896695
Orario al pubblico: 08,30 - 12.30 lunedì-giovedì- sabato
Responsabile del procedimento e della struttura : Alessandro Piccinini
Tutti i veicoli a motore,esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che transitano
sulle strade di competenza del Comune di Nonantola,in caso di neve o ghiaccio, devono
essere muniti di pneumatici invernali o mezzi antisdrucciolevoli (catene) idonei alla marcia
su neve e ghiaccio.
I ciclomotori a due ruote e i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o
ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.
Qualora il conducente di ciclomotore o motociclo venga sorpreso dalla
precipitazione nevosa nel tragitto casa-lavoro o casa-scuola,lo stesso è autorizzato a
raggiungere la destinazione per il percorso più breve,se le condizioni del manto stradale lo
consentono.
Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati
secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee, e successive
modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE,muniti del previsto
marchio di omologazione.
Nel caso di impiego di pneumatici invernali su veicoli delle categorie M1 e
N1,l’installazione è raccomandata su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi
di aderenza sul fondo stradale.
I mezzi antisdrucciolevoli (catene),impiegabili in alternativa agli pneumatici
invernali,per i veicoli di categoria M1(veicoli destinati al trasporto di persone,avente al
massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente),N1(veicoli destinati al trasporto
di merci,aventi massa massima non superiore a 3,5 t.), O1 (rimorchi con massa massima
non superiore a 0,75 t.) e O2 (rimorchi con massa massima superiore a o,75 t. ma non
superiore a 3,5 t.) devono essere conformi alla norma UNI 11313,attestata dalla
apposizione del marchio di conformità UNI,da parte del fabbricante. Sono altresì ammessi
quelli rispondenti alla norma austriaca ONORM V5119 per i veicoli delle categorie
M(veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote),
N(veicoli a motore destinati al trasporto di merci,aventi almeno quattro ruote) e O
superiori.
I dispositivi antisdrucciolevoli devono essere compatibili con gli pneumatici del
veicolo su cui devono essere installati e devono essere seguite le istruzioni di installazione
fornite dal costruttore del veicolo e del dispositivo.
I medesimi devono essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.
Nel caso di impiego di pneumatici chiodati,limitatamente alla marcia su ghiaccio,sui
veicoli di categoria M1,N1 e O1,l’installazione deve riguardare tutte le ruote.
DISPONE
1. che, ai sensi della art 5 Comma 3 del Codice della Strada, la presente ordinanza
sia resa nota mediante apposizione della relativa segnaletica stradale a cura della
Società Nonaginta srl;
H:\Aa.gg\Provveditorato\Rinaldi.F\ARCHIVIO\ARCHIVIO TEMPORANEO\ordinanza 115 catene.doc
COMUNE DI NONANTOLA
Provincia di Modena
STRUTTURA POLIZIA MUNICIPALE
Via Marconi n. 11 – cap. 41015
Telefono 059/896690 – Fax 059/896695
Orario al pubblico: 08,30 - 12.30 lunedì-giovedì- sabato
Responsabile del procedimento e della struttura : Alessandro Piccinini
2. ai sensi dell’art 32 della Legge 69/2009, la pubblicazione all’albo pretorio per 30
giorni consecutivi;
AVVISA
1. che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia e cura dei servizi di polizia stradale di cui all’art.12 del vigente Codice
della Strada;
2. che a norma dell’art. 3 comma 4, della legge 07/08/1990, n. 241, avverso la
presente Ordinanza,in applicazione della Legge 06/12/1971,n. 1034, chiunque vi
abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza,per eccesso di potere o per
violazione di legge,entro 60 giorni,al Tribunale Amministrativo Regionale
competente per territorio;
3. che a norma del’art 8 e seguenti della Legge 24 Novembre 1971 n° 1199 è
ammesso ricorso entro 120 giorni al Presidente della Repubblica
4. che in relazione al disposto dell’art.37,comma 3, del Codice della Strada,sempre
nel termine di sessanta giorni,può essere presentato ricorso da chi vi abbia
interesse all’apposizione della segnaletica,in relazione alla natura del segnale
apposto,al Ministero Infrastrutture e Trasporti ,nel rispetto delle forme stabilite dal
Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.
Il Responsabile
Com. Alessandro Piccinini
Protocollo,URP
P.M. (ispettore servizi esterni) – centrale operativa
Nonaginta srl
H:\Aa.gg\Provveditorato\Rinaldi.F\ARCHIVIO\ARCHIVIO TEMPORANEO\ordinanza 115 catene.doc
SEDE
SEDE
SEDE