Secondo gli avvocati, nonostante le sentenze in sede Uè, molti aspetti vanno definiti Diritto all'oblio, anno zero La tutela della privacy su internet è ancora agli albori CTS Luigi Manna Giulio Enea Vigavani M a r c o Berliri Emilio Tosi Fabio Lepri Erich Schmidt Pagina a cura DI F E D E R I C O U N N I A I l d i r i t t o all'oblio su int e r n e t ? Ancora t u t t o d a costruire. Due sentenze, emesse a d i s t a n z a di m e s i , h a n n o i n f a t t i fatto r i a c c e n d e r e il dibattito sulla effettiva tutela del diritto alla privacy on line: la Corte di giustizia europea nel caso Google Spagna e il t r i b u n a le di Roma nella sentenza Angelucci vs Wikipedia. Secondo la Corte europea, va riconosciuto il diritto a opporsi all'indicizzazione dei dati personali ad opera di u n motore di ricerca, e alla conseguente visualizzazione dei risultati della ricerca quando tali dati si riferiscano a fatti divenuti i n a d e g u a ti e non più pertinenti. Per il Tribunale di Roma, Wikipedia non è responsabile civilmente per i contenuti diffamatori che gli utenti inseriscono. Mercoledì si è r i u n i t o a Roma il comitato che Google h a formato dopo la sentenza U è sul diritt o all'oblio. «Ci sono delle complicazioni nelle richieste che riceviamo» h a detto aprendo i lavori il presidente di Google Eric S c h midt. «Dobbiamo bilanciare il diritto all'informazione e capire come procedere e vogliamo considerare le d o m a n d e del panel di esperti che abbiamo invitato. Siamo interessati e vogliamo soprattutto ascoltare». Fanno p a r t e del comitato consultivo di Google, t r a gli altri e oltre a Schmidt, anche David Drummond, chief legai officer di Google, F r a n k L a R u e , i n v i ato speciale delle Nazioni Unite per la promozione e la tutela del diritto alla libertà di opinione ed espressione, Caterina Malavenda J i m m y Wales, fondatore di Wikipedia, L u c i a n o Floridi, professore di filosofia ed etica dell'informazione all'Università di Oxford e S y l v i e Kauffman, direttore editoriale del quotidiano francese U n tema amplissimo insomma, e modernissimo. «Il diritto all'oblio è u n diritto tutt'altro che pienamente formato ed è dimostrato dal fatto che i suoi spazi e confini sono ancora da disegnare», dice D e b o r a S t e l l a s e n i o r a s s o c i a t e di Bird&Bird. «Si deve trovare il giusto bilanciamento t r a privacy e diritto del cittadini ad essere informati, senza che tale compito improbo sia affidato a soggetti privati come i motori di ricerca». U n a sentenza, quella della Corte di giustizia, cui Google h a deciso di ottemperare s e b b e n e abbia m a n i f e s t a t o perplessità attraverso le parole del suo VP corporate development e chief legai office Google Drummond in merito alla difficoltà di trovare un equilibrio tra diritto all'oblio e diritto del pubblico di accesso all'informazione. A tal fine la società ha messo in atto interventi volti a dialogare con tutti i diretti interessati per raccogliere spunti e suggerimenti utili a definire una griglia di principi e regole di condotta ritenuti adeguati al compito. Ne è un esempio il comitato consultivo costituito da Google e il tour che ha preso il via nei giorni scorsi in alcune capitali europee, tra cui Roma il 10 settembre scorso. Per Stefano Longhini, direzione affari legali di Mediaset, «la questione dei motori di ricerca e dei portali è molto delicata perché le notizie non vengono cancellate, né attualizzate, ma r i m a n g o n o impresse senza che ulteriori accadimenti le riportino in auge come succede, per esempio, nell'ambito della comunicazione televisiva e della carta stampata. Per quanto attiene a doveri di intervento e responsabilità il tema è capire la natura di chi pubblica: se si tratta di un hosting provider passivo, non vi è un obbligo di preventivo e incondizionato di controllo del materiale immesso e circolante in rete; se invece siamo dianzi ad un content provider o ad un hosting attivo abbiamo una piena responsabilità sui contenuti diffusi con un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni trasmesse o memorizzate e un obbligo generale di ricerca attiva di fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite. Anche l'hosting provider passivo «puro», se informato dell'esistenza di condotte illecite, deve attivarsi per eliminarle. Secondo Fabio Lepri, name partner dello studio legale Lepri, «il rapporto tra privacy e diritto di cronaca è inevitabilmente conflittuale. Sicché il problema di fondo è quello di trovare un reale e concreto pmiili hrin tra valori rnntrapposti, parimenti tutelati a livello costituzionale. È la ricerca di questo equilibrio, del delicato bilanciamento caso per caso, a costituire leitmotiv di molte decisioni del Garante e dei Tribunali. Personalmente sono convinto dell'inutilità di ulteriori innovazioni normative sul piano della tutela inibitoria e del blocco dei dati. Perché ritengo che vi sia oggi uno strumentario sufficiente per assicurare, anche in via d'urgenza, la cessazione della violazione in tema di privacy. Si può e si deve invece riflettere sull'aspetto risarei torio». «Desta perplessità che Google abbia istituito una sorta di organismo «para-giurisdizionale» a sé interno, al solo fine di applicare una sentenza i cui dettami sono estremamente chiari, così come appare davvero elevato il numero di richieste rigettate; peraltro, in assenza dell'indicazione dei criteri adottati, è impossibile verificare la conformità delle decisioni di Google a quanto prescritto dalla sentenza», commenta Stefano Previti, fondatore dello Studio Previti Associazione professionale. «Dalle comunicazioni pubbliche sembra che il rigetto venga spesso giustificato invocando il diritto di cronaca e, o, di critica, cui però non fa riferimento la sentenza. Non è un caso: il problema del contemperamento degli interessi all'informazione non concerne i motori di ricerca — che si dichiarano da sempre totalmente estranei ai contenuti cui rinviano i loro link - ma, semmai, i gestori dei siti che divulgano le informazioni. Per Caterina Malavenda, avvocato specializzato in diritto dell'informazione, sempre più di frequente, richiamando il diritto all'oblio, gli interessati ne chiedono la cancellazione, creando dei veri e propri buchi nella memoria della rete. «Si tratta di una figura elaborata da tempo dalla giurisprudenza, con particolare riferimento al diritto di cronaca, la cui applicabilità è stata negata, in presenza di notizie assai datate, riproposte senza alcuna ragione, a tutela del diritto dell'interessato a essere dimenticato, se non vi sono ragioni contingenti che riattualizzino vicende passate. Questa figura è, perciò, difficilmente adattabile al mondo di internet, nel quale le notizie rimangono visualizzabili anche dopo molti anni, senza che nessuno le abbia reimmesse in circuito, con conseguenze evidenti e inevitabili per gli interessati. I giudici nazionali e stranieri, perciò, stanno cercando di disciplinare la materia, spesso con decisioni contrastanti, orientate a volte solo dalla notorietà dell'interessato, piuttosto che dal bilanciamento fra interessi contrapposti, essenziale per tutelare anche il diritto ad informare ma, soprattutto, a essere informati». Per Giulio Enea Vigavani, professore di diritto costituzionale e di diritto dell'informazione Scuola di Giurisprudenza Università degli Studi di Milano-Bicocca, «La sentenza Google Spain della Corte di giustizia del 13 maggio 2014 va in questa direzione, affermando il diritto di ottenere l'eliminazione, a determinate condizioni, dei link verso pagine web contenenti informazioni che lo r i g u a r d a n o . Ma lo fa a un prezzo non certo irrisorio: i dati che la stessa Google sta comunicando confermano molti timori avanzati dopo la sentenza: l'equilibrio tra diritto alla privacy e diritto a informare si sta spostando dal potere pubblico a un soggetto privato, il motore di ricerca. E di tale costo occorre essere ben consapevoli». Secondo Luigi Manna, partner di Marini Manna Avvocati, in materia di tutela del diritto all'oblio online, l'Italia è stata per qualche tempo tra i paesi all'avanguardia in Europa. «Con la sentenza Google Spain del maggio di quest'anno, la Corte di giustizia europea ha tuttavia fatto — e fatto fare all'intera Unione europea — un balzo in avanti, imponendo obblighi di collaborazione nella tutela del diritto all'oblio ai gestori di motori di ricerca, un principio che in Italia non era mai passato. Personalmente, ritengo la «soluzione italiana» più equilibrata, eccetto forse in quei casi in cui il responsabile del sito ed. sorgente non sia identificabile o rintracciabile, ed allora il gestore del motore di ricerca diventi il soggetto più «prossimo» all'illecito». Per Emilio Tosi, aggregato di Diritto privato e diritto delle nuove tecnologie Università di Milano Bicocca e Managing Partner di T'osi & Partners High tech legai «il diritto all'oblio dovrebbe essere prudentemente modulato in relazione al contrapposto diritto della collettività all'informazione e all'esercizio della memoria storica: un tema cruciale e quanto mai complesso che certamente non si può esaurire nei ristretti termini della sentenza del caso Google - limitata, vale la pena di ricordare, alla deindicizzazione dai motori di ricerca — ma che occorre essere ponderato attentamente in sede regolamentare Uè. Occorre che il legislatore comunitario, in sede di riforma del diritto alla privacy Uè in discussione in questi mesi - raccolga la sfida del diritto all'oblio senza lasciare l'arduo compito solamente alla giurisprudenza e ai codici di autodisciplina. Secondo Marco Berliri, socio responsabile del dipartimento di Tmt di Hogan Lovells, studio che assiste Google e Wikipedia in Italia in relazione a temi di privacy e diritto all'oblio, «la sentenza della Corte di Giustizia è viziata da un errore di fondo: consente infatti l'esercizio del diritto all'oblio nei confronti del soggetto sbagliato, ovvero il motore di ricerca, e non del sito fonte che ospita la notizia che si vorrebbe cancellare o aggiornare (come fino ad oggi riconosciuto unanimemente dalla giurisprudenza in Italia. La storia rischia di essere riscritta a colpi di ricorsi».
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