EREDITARE UN VEICOLO Se si eredita un veicolo, gli eredi devono fare l’atto di accettazione di eredità. Non è necessario fare l’accettazione di eredità se gli eredi vogliono radiare il veicolo per demolizione. Se gli eredi restano comproprietari del veicolo, presentano un unico trasferimento di proprietà a nome di tutti gli eredi e normalmente il PRA rilascia il nuovo Certificato di Proprietà aggiornato e il tagliando da applicare sulla Carta di Circolazione. Se gli eredi decidono di vendere il veicolo a un coerede o a una terza persona, è necessario fare due trasferimenti di proprietà, il primo a nome di tutti gli eredi, il secondo a nome del coerede o dell’acquirente. In entrambi i casi è possibile fare un unico atto di accettazione di eredità e contestuale vendita, ma si devono pagare gli importi previsti per legge per ciascun trasferimento di proprietà. In questi casi il PRA rilascia il Certificato di Proprietà. Per aggiornare la Carta di Circolazione (libretto di circolazione) occorre andare alla Motorizzazione. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 1. Certificato di Proprietà 2. Carta di circolazione e fotocopia completa del documento 3. Documento di identità di ciascun erede e dell’eventuale acquirente e due fotocopie complete del documento di identità. Se sul documento di identità non è indicata l’ultima residenza anagrafica sarà necessario compilare anche una dichiarazione sostitutiva 4. Codice fiscale dell’intestatario, degli eredi e dell’eventuale acquirente 5. Dichiarazione sostitutiva della qualità di erede 6. Atto di accettazione di eredità (e eventuale vendita) in bollo da € 16 con firma di tutti gli eredi autenticata. La marca da bollo da € 16 va portata dove si autentica la firma degli eredi. CHI PUO' AUTENTICARE LA FIRMA: Notai, Uffici Comunali, PRA, Motorizzazione Civile e i titolari di Sportello Telematico. AUTENTICA DI FIRMA AL PRA: è obbligatorio presentare contestualmente anche la pratica del trasferimento di proprietà agli eredi (e all'eventuale acquirente). Occorre presentarsi personalmente con documento di identità in corso di validità e una marca da bollo da € 16 (è sufficiente un'unica marca da bollo, indipendentemente dal numero di eredi). Se l'autentica di firma non è fatta al PRA: occorre presentare la pratica del trasferimento di proprietà a favore degli eredi (e dell'eventuale acquirente) entro 60 giorni dalla data dell'autentica di firma. In questo caso non è necessaria la presenza al PRA di tutti gli eredi, ma è sufficiente una loro delega. MODULISTICA: L’erede deve compilare e firmare il modello NP3-C e modello TT2119. Se ci sono due o più eredi il primo deve compilare e firmare il modello NP3-C e il modello TT2119 e gli altri eredi devono compilare e firmare la modulistica per i nominativi aggiuntivi. QUANTO COSTA: Gli importi si versano alla cassa in contanti o con bancomat (esclusi banco posta e carte di credito). I pagamenti in contanti possono essere accettati fino a 999,99 euro. In caso di somme superiori, occorre il pagamento con bancomat o assegno circolare non trasferibile intestato a ACI. Consulta la tabella costi. ATTENZIONE: In alcuni casi (conto terzi, veicolo storici o con foglio complementare o vecchio libretto di circolazione, iscrizione A.I.R.E. ecc) è necessario presentare le pratiche anche alla Motorizzazione Civile. CASISTICHE PARTICOLARI Se fra gli eredi ci sono minorenni o incapaci legalmente di agire (interdetti, inabilitati) occorre portare anche: la copia conforme in bollo dell’atto di accettazione di eredità con beneficio di inventario rilasciata dal notaio o dalla Cancelleria del Tribunale presso cui è stata presentata l’accettazione, la copia conforme dell’autorizzazione del Giudice Tutelare ad accettare l’eredità (ed eventualmente a vendere il veicolo) e una dichiarazione sostitutiva di notorietà da parte del genitore/tutore in cui dichiara di esercitare la potestà genitoriale/di essere il tutore e qual è la residenza anagrafica del minore. Con l’autorizzazione del giudice è possibile intestare il veicolo al genitore ma devono essere presentati due trasferimenti di proprietà. Il primo a favore di tutti gli eredi (compreso il minore) il secondo a favore del genitore (principio della continuità della trascrizione). In presenza di testamento: occorre la copia conforme in bollo o l’estratto autentico del testamento in bollo rilasciati dal notaio presso cui è depositato l’atto. L’erede deve comunque fare l’atto di accettazione di eredità in bollo. La dichiarazione espressa di accettazione di eredità può essere contenuta anche nel verbale di pubblicazione del testamento olografo. In caso di testamento con un legato: occorre la copia conforme o estratto del testamento in bollo rilasciati dal notaio presso cui è depositato l’atto. In questo caso non occorre fare l’atto di accettazione di eredità. Rinuncia all’eredità: occorre l’atto di rinuncia all’eredità in copia conforme all’originale in bollo rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale presso cui è depositato l’atto oppure dichiarazione sostitutiva. Se uno o più eredi dovessero rinunciare all’intera eredità sarà possibile annotare la sola accettazione di eredità degli altri eredi. Se fra gli eredi ci sono cittadini extracomunitari occorre portare anche la carta di identità italiana o di altro documento di identità italiano e fotocopia completa del documento e permesso di soggiorno in corso di validità oppure il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e fotocopia completa del documento. Se il permesso di soggiorno è scaduto occorre anche la fotocopia della richiesta del rinnovo. Se l’erede o l’eventuale acquirente è un cittadino italiano iscritto A.I.R.E. occorre portare anche una dichiarazione sostitutiva di notorietà in cui il cittadino residente all’estero deve indicare la residenza all’estero, il domicilio in Italia presso una persona fisica e il Comune di iscrizione A.I.R.E. Se l’unico erede è un disabile: sono previste agevolazioni in favore dei cittadini disabili e dei familiari che hanno il disabile fiscalmente a carico. Per saperne di più consulta la sezione mobilità e disabili.
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