Inaugurazione anno giudiziario 2014 - Relazione

Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale
per la Regione Autonoma Valle d’Aosta
INTERVENTO DEL PROCURATORE REGIONALE
CONS. CLAUDIO CHIARENZA
IN OCCASIONE DELL’INAUGURAZIONE
DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2014
UDIENZA DEL 20 MARZO 2014
PRESIDENTE: DR. GIANFRANCO BUSSETTI
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Inaugurazione dell’anno giudiziario 2014
Intervento del Procuratore regionale
per la Valle d’Aosta.
Signor Presidente, desidero, preliminarmente, ringraziare le illustrissime autorità
politiche, civili, militari e religiose, le Signore e i Signori che, con la loro
partecipazione, conferiscono prestigio a questa cerimonia.
Nei limiti consentiti dalla brevità dell’intervento e dalla natura dello stesso,
intendo ripercorrere alcune novità introdotte nell’ordinamento dalla legislazione
nazionale e regionale di interesse per le funzioni istituzionali della Corte dei conti.
Chiuderò, quindi, con un breve resoconto delle principali attività della Procura che
hanno trovato esito nell’anno 2013.
2
Interventi normativi generali
La principale novità legislativa che ha riguardato direttamente l’attività
giurisdizionale
della
Corte
dei
conti
consiste
nella
riproposizione,
mediante
decretazione di urgenza, della definizione agevolata dei giudizi d’appello, meglio nota
come “condono in appello”.
L’art. 14 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, recante “Disposizioni urgenti in
materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di
finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici”,
ha infatti esteso l’efficacia delle disposizioni contenute nell’art. 1, commi da 231 a
233, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, anche ai giudizi concernenti “fatti avvenuti
anche solo in parte anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge,
indipendentemente dalla data dell'evento dannoso nonché a quelli inerenti danni
erariali verificatisi entro la data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione
che la richiesta di definizione sia presentata conformemente a quanto disposto nel
comma 2” (comma 1).
La precedente disciplina si applicava solo alle fattispecie di responsabilità che si
erano realizzate entro il 31 dicembre 2005, dovendosi ritenere completata la
fattispecie legale con la realizzazione sia della condotta illecita sia del danno concreto
ed attuale subìto dall’amministrazione. Poiché l’azione di danno si prescrive in cinque
anni, il precedente istituto aveva dispiegato i suoi effetti fino all’anno 2011
comportando, nella sua concreta applicazione, una sensibile riduzione degli importi
effettivamente riscossi rispetto all’ammontare dei danni accertati dalle sentenze di
condanna emesse dalla Sezione giurisdizionale valdostana, come già rilevato nella
relazione dello scorso anno.
Ora che l’effettivo recupero dei danni accertati in sede giurisdizionale stava
tornando alla normalità, da intendersi come tale la regola che chi cagiona un danno lo
deve risarcire effettivamente, il legislatore ha inteso estendere la definizione
agevolata in appello anche ai fatti illeciti i cui danni si siano verificati entro il 31
agosto 2013, con conseguente vigenza dell’istituto, che dovrebbe avere all’evidenza
natura eccezionale, per un intero decennio senza soluzione di continuità.
L’istanza deve essere proposta dall’appellante che chiede di definire il processo
di appello mediante versamento di una somma non inferiore al 25% dell’importo di
condanna di primo grado (la L. n. 266/2005 prevedeva un intervallo tra il 10 ed il
20% della condanna di primo grado, elevabile dalla sezione d’appello al 30%) ed il
giudizio si estingue a decorrere dalla data della quietanza di versamento della somma
indicata dalla Sezione con decreto.
3
La finalità del “condono in appello” è espressamente indicata nella “particolare
opportunità di addivenire in tempi rapidi all'effettiva riparazione dei danni erariali
accertati con sentenza di primo grado” (art. 14, comma 1, cit.), che sembrerebbe un
modo
elegante
di
esprimere
l’esigenza
di
conseguire
riscossioni
ridotte
ma
immediate. Infatti, gli incassi previsti dall’applicazione dell’istituto, pari ad €
600.000.000,00 per l’anno 2013, costituiscono parte della copertura finanziaria
dell’intero decreto legge (art. 15, comma 3, lett. e), che, ricordiamo, concerne, tra
l’altro, l’abolizione definitiva della prima rata dell’IMU 2013 ed altre misure
finanziarie, con la conseguenza che se dall’attuazione dell’istituto in esame dovessero
conseguire entrate minori rispetto a quelle previste scatterebbe in automatico
l’aumento degli acconti IRES ed IRAP per gli anni 2013 e 2014 e, dal 2015, l’aumento
definitivo delle accise in misura corrispondente al minor gettito accertato, ai sensi
dell’art. 15, comma 4, del D.L. in esame.
La legge 28 ottobre 2013, n. 124, di conversione del decreto legge in esame, ha
introdotto un ulteriore meccanismo premiale, evidentemente per invogliare i
condannati in primo grado ad aderire massivamente alla definizione agevolata,
disponendo la riduzione della somma da versare al 20% dell’importo della condanna
in primo grado, a condizione che questo sia già stato versato all’atto della
presentazione dell’istanza di definizione (art. 14, comma 2 bis). Il comma 2 ter, al
fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento, consente a chi aveva effettuato il
versamento della maggior somma prevista dal comma 1 (non inferiore al 25%) prima
dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, di modificare la
domanda ai sensi del comma 2 bis, quindi limitandola al 20%, e, ove la precedente
istanza sia già stata accolta dalla sezione d’appello, di chiedere il riesame dell’istanza
da parte della stessa che, in caso di accoglimento, determina con decreto la somma
da versare in misura pari a quella versata. In questi casi, poiché la maggior somma è
stata già versata dall’appellante, altrimenti non sarebbe applicabile il comma 2 bis, la
definizione dell’appello comporta, quale conseguenza, il diritto del danneggiante
condannato a ripetere la quota di danno già pagata eccedente il 20% della somma
recata in condanna in primo grado. Il decreto della sezione d’appello diviene, così, il
titolo esecutivo utilizzabile dal condannato per ripetere una quota del danno già
risarcito, anziché il titolo esecutivo a favore dell’amministrazione per ottenere almeno
una piccola quota del risarcimento accertato in primo grado. Né il cittadino –
contribuente ha nulla di cui dolersi, perché l’eventuale minor gettito derivante dal
condono in appello comporterebbe l’immediato innalzamento degli acconti IRES ed
IRAP e, a regime, l’innalzamento in via definitiva delle accise.
L’esigenza dell’immediata riscossione di queste somme è così avvertita dal
Legislatore da aver previsto dei termini processuali a carico delle sezioni di appello
4
particolarmente stringenti, tanto da qualificarli “perentori” (quale sia il significato
giuridico di un termine processuale perentorio riferito al giudice non è dato sapere): 5
giorni di calendario per gli adempimenti previsti dal citato comma 2 ter e 15 giorni
per gli adempimenti previsti dal comma 2. L’esigenza, oltre che di riscuotere, anche
di concludere il procedimento in modo definitivo è anch’essa così sentita che si è
ritenuto di dover intervenire in via di urgenza a soli 45 giorni dalla legge di
conversione con l’ulteriore L. 13 dicembre 2013, n. 137, di conversione di altro D.L.
15 ottobre 2013, n. 120, per ridurre tale ultimo termine, sempre perentorio, da 15 a
7 giorni, e per differire dal 15 ottobre al 4 novembre 2013 il termine previsto dal
comma 2 per la presentazione delle istanze di definizione agevolata (art. 2, comma 8,
del D.L. 15 ottobre 2013, convertito, con modificazioni, nella L. 13 dicembre 2013, n.
137, articolo rubricato “Disposizioni in tema di finanza degli enti territoriali”).
Come detto, l’istituto della definizione agevolata è espressamente finalizzato alla
“particolare opportunità di addivenire in tempi rapidi all'effettiva riparazione dei danni
erariali accertati con sentenza di primo grado”, previsione generale ed astratta
propria della fonte legislativa utilizzata.
Dalla lettura degli atti parlamentari, concernenti il procedimento legislativo di
conversione in legge del decreto, il Legislatore dimostra di avere una conoscenza
precisa dei processi pendenti sui quali quantificare le riscossioni previste.
La lettura di alcuni passaggi tratti dagli atti del dibattito parlamentare (AC 1544
Governo, disegno di legge C 1012) appare a tal fine illuminante, anche di come
operino in concreto i meccanismi legislativi.
Nella seduta congiunta delle Commissioni Riunite V e VI della Camera del 12
settembre 2013 il relatore per la VI commissione, nell’illustrare il provvedimento,
afferma, tra l’altro, che: “La relazione tecnica allegata al disegno di legge di
conversione del decreto-legge afferma che il giudizio più rilevante cui sarebbe
applicabile la disposizione in commento, sulla base delle informazioni fornite
dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è quello relativo all'impugnazione, da parte
dei concessionari per la gestione della rete telematica del gioco lecito, della sentenza
della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, n. 214/2012, depositata in
data 17 febbraio 2012.
Si tratta della condanna al risarcimento per danno erariale per aver violato gli
obblighi di servizio relativamente al mancato collegamento degli apparecchi da gioco
alla apposita rete telematica. Dal dispositivo della sentenza risulta che i dieci
concessionari sono stati condannati al risarcimento per un importo complessivo pari a
2.475.000.000 euro 1.
Per comodità di lettura, si trascrive il dispositivo della sentenza, pubblicata per esteso sul sito
http://www.corteconti.it/banche_dati/index.html:
“P.Q.M.
1
5
La relazione tecnica evidenzia che «la definizione agevolata comporta un effetto
finanziario positivo di circa 600 milioni di euro per il 2013»” (testo aggiornato al 13
settembre 2013).
Quindi, l’intero gettito previsto concerne questo solo giudizio, nonostante la
norma sia applicabile a moltissimi altri giudizi.
Nel corso della discussione in assemblea del 10 ottobre 2013, n. 94,
(discussione, pag. 93) un deputato di maggioranza afferma: “…Con queste valutazioni
La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando,
RESPINGE
L'istanza di rinvio per mancata visione di atti, nonché l'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c.;
RESPINGE
L'istanza di nullità, ai sensi dell'art. 17, comma 30 ter, del d.l. 78/2009, presentata da Sogei spa;
RESPINGE
Le eccezioni di difetto di legittimazione passiva presentate da BPLUS Gioco legale ltd, Codere Network spa
e Gamenet spa, nonché le eccezioni di inammissibilità, di improcedibilità e di nullità della citazione
presentate in ordine alla chiamata in giudizio di Sogei Spa;
DICHIARA
La prescrizione dell'azione nei confronti di Sogei spa;
ASSOLVE
La signora Anna Maria Barbarito dalla domanda attrice.
Ai sensi dell'art. 3, comma 2 bis, della legge 639 del 1996, liquida le spese legali nella misura di euro
5000,00.
CONDANNA
Bplus Giocolegale ltd. al pagamento della somma di euro 845.000.000,00, (ottocentoquarantacinque
milioni di euro) comprensiva di rivalutazione monetaria ed al pagamento degli interessi legali dalla
pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
Cirsa Italia srl al pagamento della somma di euro 120.000.000,00, (centoventi milioni di euro)
comprensiva di rivalutazione monetaria ed al pagamento degli interessi legali dalla pubblicazione della
sentenza sino al soddisfo;
Sisal spa al pagamento della somma di euro 245.000.000,00, (duecentoquarantacinque milioni di euro)
comprensiva di rivalutazione monetaria ed al pagamento degli interessi legali dalla pubblicazione della
sentenza sino al soddisfo;
Lottomatica Videolot Rete spa al pagamento della somma di euro 100.000.000,00, (cento milioni di euro)
comprensiva di rivalutazione monetaria ed al pagamento degli interessi legali dalla pubblicazione della
sentenza sino al soddisfo;
Gmatica srl al pagamento della somma di euro 150.000.000,00, (centocinquanta milioni di euro)
comprensiva di rivalutazione monetaria ed al pagamento degli interessi legali dalla pubblicazione della
sentenza sino al soddisfo;
Codere spa al pagamento della somma di euro 115.000.000,00 (centoquindici milioni di euro)
comprensiva di rivalutazione monetaria ed al pagamento degli interessi legali dalla pubblicazione della
sentenza sino al soddisfo;
Hbg srl al pagamento della somma di euro 200.000.000,00, (duecento milioni di euro) comprensiva di
rivalutazione monetaria ed al pagamento degli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al
soddisfo;
Gamenet spa al pagamento della somma di euro 235.000.000,00, (duecentotrentacinque milioni di euro)
comprensiva di rivalutazione monetaria ed al pagamento degli interessi legali dalla pubblicazione della
sentenza sino al soddisfo;
Cogetech spa al pagamento della somma di euro 255.000.000,00, (duecentocinquantacinque milioni di
euro) comprensiva di rivalutazione monetaria ed al pagamento degli interessi legali dalla pubblicazione
della sentenza sino al soddisfo;
Snai spa al pagamento della somma di euro 210.000.000,00 (duecentodieci milioni di euro) comprensiva
di rivalutazione monetaria ed al pagamento degli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al
soddisfo;
Giorgio Tino al pagamento della somma di euro 4.826.250,00, (quattro milioni ottocentoventiseimila
duecentocinquanta euro) comprensiva di rivalutazione monetaria ed al pagamento degli interessi legali
dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
Antonio
Tagliaferri
al
pagamento
della
somma
di
euro
2.598.750,00,
(due
milioni
cinquecentonovantottomila settecentocinquanta euro) comprensiva di rivalutazione monetaria ed al
pagamento degli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.
CONDANNA
Le società Bplus, Cirsa, Sisal, Lottomatica, Gmatica, Codere, Hbg, Gamenet, Cogetech e Snai e i signori
Giorgio Tino e Antonio Tagliaferri al pagamento – in parti uguali - delle spese di giudizio che liquida in euro
28.170,33 (ventottomilacentosettanta/33).
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 24 novembre 2011”.
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ritengo che il provvedimento, così come modificato dalle Commissioni, sia meritevole
di approvazione, anche per la parte – lo voglio dire perché qui è stato richiamato – di
entrata di 600 milioni di euro dalle concessionarie dei giochi. È scorretto parlare,
come fa il Movimento 5 Stelle – lo ha fatto questa sera, lo ha fatto anche quando si è
presentato il Presidente del Consiglio per la fiducia – di 90 miliardi di euro, quasi che
avessimo la possibilità di avere un'entrata di questa natura. Quella cifra non esiste
più, non per volontà di questo Governo o dei precedenti, ma per le decisioni degli
organi giurisdizionali competenti sul contenzioso.
Quindi la politica non c'entra. Un contenzioso ancora aperto che può portare a
2,4 miliardi al massimo, ma che potrebbe portare anche a zero, perché questo è il
range, non è che abbiamo la certezza di 2,4 e quindi facciamo un regalo, un condono
di 600 milioni, no, può anche essere zero. Quindi, il Governo propone una transazione
contrattuale, sostanzialmente, non un condono, per chiudere il contenzioso e, tra
l'altro, con la delega fiscale la Camera ha previsto una profonda riforma del settore,
profonda.
Quindi, ribadisco pertanto la positività complessiva di questo decreto-legge …”.
Non tutti i deputati erano della stessa opinione. Altro parlamentare ha, infatti,
affermato che “… c’è un punto che ha giustamente suscitato molta attenzione, il
cosiddetto condono delle sanzioni alle società di slot machine, che dovrebbe produrre
600 milioni di entrate a fronte di 2,4 miliardi di sanzioni pendenti. Non é necessario
ripercorrere la storia della vicenda, che partiva da sanzioni di 98 miliardi, per arrivare
alla conclusione che intervenire in prossimità di una sentenza di appello per chiudere
la partita con il 75 per cento di sconto, in presenza di violazioni già accertate dalla
sentenza di primo grado, significa essere oltre il fondo del barile, oppure prendere in
giro i cittadini onesti, oppure entrambe le cose insieme. …”
Direi che queste pur brevi citazioni possano bastare e vorrei risparmiare agli
ospiti l’ulteriore fatica di ascoltarmi.
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Interventi normativi regionali
Nel corso del 2013 la Regione, con L.R. 8 aprile 2013, n. 8, recante
“Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013, modifiche a
disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2013/2015”
e con L.R. 13 dicembre 2013, n. 18, recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge
finanziaria per gli anni 2014/2016). Modificazioni di leggi regionali”, ha continuato la
difficile opera di contrazione della spesa delle amministrazioni valdostane per
concorrere agli obiettivi di finanza pubblica che l’intero comparto pubblico nazionale
deve conseguire in attuazione degli impegni internazionali assunti, di cui si è dato
ampio risalto nella precedente relazione.
Non è questa la sede per un esame degli interventi che compongono la manovra
di finanza pubblica. Ci si limita ad osservare, in generale, che la contrazione della
spesa ed il contemporaneo mantenimento degli elevati livelli dei servizi e di
protezione sociale che l’amministrazione regionale ha sempre assicurato alla comunità
possono coesistere a condizione che si riesca effettivamente ad incidere sugli sprechi
e sulla spesa pubblica improduttiva, ottimizzando quindi le risorse umane e finanziarie
disponibili.
Particolare interesse per le competenze giurisdizionali della Corte dei conti,
soprattutto in materia di responsabilità, riveste la L.R. 13 febbraio 2013, n. 2, recante
“Modificazioni
alle
leggi
regionali
23
luglio
2010,
n.
22
(Nuova
disciplina
dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico
della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di
altre leggi in materia di personale), 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la
razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il
miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), e 20 dicembre 2010,
n. 44 (Costituzione di una società per azioni per la gestione di servizi alla pubblica
amministrazione regionale)”.
Infatti, la disciplina sostanziale del pubblico impiego e delle funzioni espletate
dalle amministrazioni riempie di contenuto concreto lo schema astratto della
responsabilità erariale, dettando le regole di servizio e definendo l’utilità pubblica
della spesa, la cui violazione costituisce danno.
In estrema sintesi, le modifiche alla legge regionale n. 22 del 2010 riguardano,
principalmente, l’estensione della relativa disciplina anche al personale tecnico –
amministrativo dell’Università valdostana (art. 1); l’implemento della trasparenza
dell’organizzazione amministrativa, con estensione degli obblighi di trasparenza anche
8
alle società partecipate dalla Regione e dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1, sulle
quali essi esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, cioè le
società in house (art. 3); misure di stabilizzazione del rapporto di impiego mediante
l’accesso, con pubblico concorso contenente specifica riserva di posti o apposito
punteggio per valorizzare le pregresse esperienze lavorative, del personale in servizio
a tempo determinato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (art.
6); l’adozione di integrazioni e specificazioni del codice di comportamento previsto
dall’art. 54 del D. Lgs.vo n. 165/2001 (art. 10); l’introduzione di un tetto ai compensi
derivanti dagli incarichi extraimpiego autorizzati (art. 12); l’introduzione della
disciplina del telelavoro (art. 13).
L’organizzazione
del
regolamento
regionale
sull'accesso,
sulle
12
personale
febbraio
modalità
e
sui
è
stata
2013,
criteri
n.
completata
con
1,
“Nuove
per
recante
l'assunzione
l’adozione
del
del
disposizioni
personale
dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta.
Abrogazione del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6”.
9
Attività della Procura nel 2013
L’odierna cerimonia è la sede pubblica per relazionare sullo stato della giustizia
contabile nella regione, ovvero, più sommessamente, per rendere conto, alla
collettività, della dimensione complessiva dell’attività svolta dalla Procura contabile
nel corso dell’anno 2013.
Il breve resoconto statistico concerne gli elementi essenziali per comprenderne
l’attività annua e per poter formulare alcune osservazioni in merito. Come già rilevato
nelle precedenti relazioni, i numeri devono essere valutati in rapporto alle dimensioni
sia della Regione sia dell’ufficio di Procura, che vede concentrare tutte le funzioni
nella sola persona del Procuratore Regionale con l’apporto essenziale di poche unità di
funzionari e di militari della Guardia di Finanza, senza l’abnegazione e le ottime
qualità professionali e personali dei quali alcun risultato sarebbe stato raggiunto.
Nel corso del 2013 sono state aperte 96 nuove istruttorie, con una giacenza
residua di 477 vertenze pendenti, contro le 476 in essere all’inizio dell’anno. Si
riscontra, pertanto, nel triennio 2011 – 2013 una progressiva stabilizzazione delle
notizie di danno pervenute o comunque acquisite dalla Procura, passate da 84 nel
2011 a 94 nel 2012 e 96 nel 2013.
L’attività istruttoria esperita si può numericamente sintetizzare in 82 richieste
istruttorie e deleghe conferite. Delle vertenze pendenti 89 si sono concluse con
archiviazione. Il decremento dell’attività istruttoria esperita nell’anno consegue alla
particolare complessità di alcune vertenze istruite, che ha influito sulla quantità
complessiva. Sono stati emessi 6 inviti a fornire deduzioni, che si sono conclusi, nel
2013, con 1 archiviazione e 2 citazioni in giudizio. Tre inviti concernono vertenze
ancora in fase istruttoria. In totale, nel 2013, sono state depositate 5 citazioni in
giudizio, di cui 2 di riassunzione di precedenti giudizi sospesi per i quali si è verificata
la cessazione della causa di sospensione, essendosi definito con il giudicato il
connesso giudizio del lavoro pendente presso il giudice ordinario. Nell’anno è stato
emesso, a tutela del credito erariale, un invito a fornire deduzioni con contestuale
istanza di sequestro conservativo, concesso dal Presidente della Sezione e confermato
con ordinanza del Giudice designato in data 18 aprile 2013, n. 2, a sua volta
confermata in sede di reclamo con ordinanza collegiale resa in data 27 maggio 2013,
n. 3. Il numero di citazioni emesse risulta in linea con quelle emesse nell’anno
precedente, il che conferma l’avvenuta stabilizzazione dell’attività della Procura.
Si conferma anche per l’anno in esame una bassa percentuale delle istruttorie
che conducono all’emissione dell’invito a fornire deduzioni, rispetto a quelle
complessivamente eseguite. L’archiviazione a seguito di invito è stata disposta in
10
quanto, dall’esame delle osservazioni proposte dall’interessata, si è ritenuto che non
si fosse integrata alcuna fattispecie di responsabilità, per mancanza di una condotta
posta in essere in violazione degli obblighi di servizio e dei doveri professionali.
Inoltre, è stato proposto appello avverso la sentenza n. 5/2013 della Sezione
Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Autonoma Valle d’Aosta, resa in
data 21 marzo 2013 e depositata il 24 maggio 2013, con la quale, in accoglimento
solo parziale delle domande proposte dalla Procura, il competente dirigente regionale
è stato condannato al risarcimento del danno di € 261.175,72 pari al canone di
concessione, mai riscosso, per l’asportazione di materiale litoide dalla Dora, ma
assolto dall’ulteriore risarcimento richiesto di € 1.251.412,98 pari all’ammontare delle
sanzioni che avrebbe dovuto applicare a carico dell’impresa per le quantità di
materiale estratto eccedente l’ammontare autorizzato. La Procura, non avendo
condiviso le argomentazioni recate in sentenza, ha quindi proposto appello per
ottenere, se questo sarà ritenuto fondato dalla competente Sezione centrale, il
risarcimento integrale del danno originariamente contestato, pari ad € 1.533.272,44.
Le condanne ottenute in primo grado ammontano ad € 13.455.190,31. Il dato
assume una dimensione inusuale in quanto è stato definito, nel 2013 con sentenza n.
1/2013, il giudizio concernente il c.d. “trenino di Cogne”, con condanna al
risarcimento quantificato in 13 mln di euro, giudizio attualmente pendente in appello.
Le somme riscosse nell’anno in esecuzione di sentenze di condanna ammontano
ad € 253.558,86, relative, per oltre la metà, a giudizi conclusi negli anni precedenti,
in quanto la mera proposizione dell’appello sospende l’esecuzione delle sentenze di
primo grado (art. 1, comma 5 ter, del D.L. n. 453/1993, cit.). Il dato, in forte
aumento rispetto all’anno precedente, è la conseguenza del venir meno dell’efficacia
della c.d. “definizione agevolata” dei giudizi di appello, disciplinata dall’art. 1, commi
231 e segg., della L. 23 dicembre 2005, n. 266, e valevole solo per le fattispecie di
responsabilità realizzatesi fino al 31 dicembre 2005. Come esposto in precedenza, il
dato è destinato a subire, nei prossimi anni, una forte contrazione, per effetto della
riproposizione della definizione agevolata in appello operata dall’art. 14 del D.L. n.
102/2013, sopra esaminato.
Particolare interesse assume il dato riferito alle spontanee riparazioni, cioè ai
danni contestati che gli interessati hanno ritenuto di risarcire in fase istruttoria o
comunque prima dell’udienza di discussione nel merito del giudizio. Queste
ammontano, nell’anno 2013, ad € 4.043.973.00, e, nel triennio 2011 – 2013, ad €
4.219.805,25, dati che testimoniano anche quest’anno dell’attento vaglio nel merito
che la Procura effettua sulla fondatezza della fattispecie di responsabilità nel corso
dell’istruttoria e prima dell’esercizio dell’azione di responsabilità. Anche le spontanee
riparazioni realizzate nell’anno scontano l’avvenuto recupero, ad opera dell’Azienda
11
USL valdostana a seguito dell’emissione dell’invito a fornire deduzioni, del danno
derivante dall’avvenuto pagamento, negli anni dal 2006 al 2012, a medici e personale
tecnico, della retribuzione a titolo di libera professione aggiuntiva in misura superiore
a quella prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro, per un importo
complessivo di € 3.900.000,00. Il danno è stato recuperato, per la maggior parte, con
compensazione con ore di lavoro eccedenti effettivamente prestate, con impegno
formale e vincolante ad effettuare il recupero delle ore di lavoro mancanti, che sta
avvenendo regolarmente, e con un versamento in denaro a conguaglio da parte degli
invitati. La vertenza è stata quindi archiviata in quanto il danno è stato integralmente
recuperato.
Per quanto concerne il giudizio di conto, nell’anno 2013 la Procura ha emesso 2
pareri inerenti altrettanti conti giudiziali di agenti contabili, esaminati a seguito di
proposta di discarico del magistrato relatore ovvero per estinzione dei giudizi ai sensi
dell’art. 2 della L. 14 gennaio 1994, n. 20, ed instaurato 6 giudizi di conto. Sono in
corso di esame ulteriori 6 conti giudiziali.
I numeri esposti, la cui particolare rilevanza anche in termini assoluti risente del
giudizio e della vertenza di straordinari complessità e valore sopra accennati, devono
essere letti tenendo come riferimento il contesto amministrativo regionale, costituito,
in termini quantitativi, da un limitato numero di amministrazioni pubbliche. Inoltre,
tali numeri costituiscono il prodotto del più piccolo ufficio di Procura della Corte dei
conti.
Difficilmente misurabile è l’efficacia preventiva dell’attività svolta sul territorio
nell’espletamento delle istruttorie. Il solo istruire la vertenza realizza quella forma
indiretta di “controllo” proprio della funzione requirente, che deve essere di stimolo
agli amministratori ed ai funzionari pubblici ad una corretta ed attenta gestione delle
risorse coattivamente prelevate ai cittadini.
Senza alcuna pretesa di rigore scientifico o statistico, si è inteso azzardare una
possibile misurazione degli effetti che l’attività istruttoria e l’esercizio delle azioni di
responsabilità nella materia degli incarichi di consulenza affidati dalla Regione, per i
quali si sono realizzate alcune indagini e si è pervenuti alla condanna dei dirigenti
responsabili degli affidamenti realizzati al di fuori dai casi previsti dalla L.R. 28 aprile
1998, n. 18, e quindi inutili e dannosi, ha prodotto sui meccanismi di autocorrezione,
cioè di contenimento del fenomeno.
Da una aggregazione che potremmo definire “artigianale” dei dati, desumibili
dalle fonti accessibili a chiunque pubblicate su internet, sembra emergere che il
numero ed il valore delle consulenze, sostanzialmente stabili fino al 2009 in oltre 350
affidamenti annui per un valore di oltre 10 mln di euro, abbia registrato una lieve
flessione nel 2010, con circa 320 affidamenti per oltre 8 mln di euro, per crollare
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improvvisamente a circa 140 affidamenti per meno di 4 mln di euro nel 2011 fino a
circa 80 affidamenti per un valore inferiore a 3 mln di euro nel 2012.
La Procura ha iniziato le attività istruttorie in relazione alle specifiche notizie di
danno pervenute in anni precedenti nel corso del 2010, istruttorie proseguite
soprattutto nel corso del 2011, che sono terminate con le citazioni in giudizio dei
presunti responsabili emesse dall’inizio del 2012. Gli esiti sono stati una sentenza di
assoluzione nel 2012 (sentenza n. 1/2012), e 2 sentenze di condanna emesse nel
2013 (sentenze n. 2/2013 e n. 6/2013). L’attività istruttoria in materia è ancora in
corso.
Non abbiamo certo la presunzione di ritenere che la forte contrazione della
spesa per consulenze sia in rapporto causale con le istruttorie esperite, potendo
essere giustificata anche da altre necessità, non ultima la contrazione delle risorse a
disposizione della Regione realizzatasi nel periodo per effetto delle misure di
contenimento della spesa pubblica in attuazione degli impegni internazionali assunti
dalla Repubblica, ma una coincidenza almeno cronologica, anche se casuale, tra
attività di repressione degli illeciti avviata e la forte riduzione del ricorso alle
consulenze, che dovrebbero essere utilizzate solo in casi specifici ed eccezionali, è
sicuramente riscontrabile.
Ma non è tutto oro quel che luccica. Nel corso delle attività istruttorie di
competenza è infatti capitato di riscontrare, casualmente, che alcune consulenze
ripetutamente affidate dalla Regione sono state negli ultimi anni affidate dalle società
pubbliche, ovvero che le medesime prestazioni oggetto di consulenza sono state
trasfuse, sempre ai medesimi consulenti, in altre forme giuridiche, quali contratti di
servizi o cottimi fiduciari, con la conseguenza che è solo cambiata l’imputazione in
bilancio della spesa, non più conoscibile dai cittadini in quanto queste diverse forme
contrattuali non sono soggette agli obblighi di trasparenza previsti per gli affidamenti
degli incarichi di consulenza.
Anche nel 2013 l’ufficio è riuscito a mantenere elevato il numero delle vertenze
istruite, pur se in numero inferiore rispetto al 2012, registrando, però, un incremento
nel numero delle posizioni definite, che ha consentito di mantenere pressoché
inalterato il numero delle vertenze aperte.
In relazione alla rilevanza qualitativa delle fattispecie, ritengo utile segnalare le
principali tipologie di illecito che hanno determinato l’instaurazione di giudizi di
responsabilità amministrativa, in parte conclusi in primo grado nel corso del 2013 ed
in parte attualmente pendenti.
Una prima tipologia riguarda una condotta dolosa di assenteismo perpetrata da
un agente di polizia.
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Secondo l’ipotesi accusatoria, il predetto aveva denunciato falsamente, a
personale della Squadra mobile di Aosta, di essere incorso in un incidente stradale, in
realtà mai avvenuto, riportando lesioni guaribili in 15 giorni e facendosi rilasciare
referti medici sulla base di false dichiarazioni da lui rese, inducendo in errore i
funzionari della Polizia di Stato al fine di chiedere ed ottenere il congedo per malattia
dall’amministrazione di appartenenza. Il giudizio attivato per il risarcimento del danno
diretto ed all’immagine cagionato all’amministrazione dell’Interno, quantificato in €
11.054,85 ed in relazione al quale è stato chiesto ed ottenuto il citato sequestro
conservativo dei beni, è attualmente pendente presso la sezione giurisdizionale
(Giudizio n. 748).
Una seconda tipologia concerne la responsabilità per errore medico.
Concerne una fattispecie di danno indiretto subito dall'AUSL della Valle d'Aosta a
seguito del risarcimento effettuato a favore di una paziente per il danno da questa
patito in conseguenza di parto cesareo, ascrivibile, a giudizio della Procura, a colpa
grave dei medici curanti. Il giudizio instaurato, per un danno di € 105.000,00, è
attualmente pendente presso la sezione giurisdizionale (Giudizio n. 749).
Come detto, è continuata l’attività di perseguimento dei danni cagionati
dall’affidamento illegittimo di consulenze e collaborazioni coordinate e continuative.
Un’ulteriore azione concerne una collaborazione coordinata e continuativa
affidata dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta per svariati anni, con continue
reiterazioni di incarichi, sempre a favore del medesimo soggetto, per lo svolgimento
di attività ordinaria degli uffici. Il giudizio instaurato, per un danno di € 54.728,52, è
attualmente pendente presso la sezione giurisdizionale (Giudizio n. 752).
***
Alla fine del mio intervento, desiderio ringraziare il Presidente della Regione e il
Presidente del Consiglio regionale, il Vescovo della Diocesi, il Senatore ed il Deputato
della Valle d’Aosta, il Sindaco della città di Aosta, il Presidente della Commissione di
coordinamento, gli Assessori regionali, i Colleghi della magistratura ordinaria,
amministrativa e tributaria, il Rettore dell’Università, il Presidente della Chambre, il
Giudice di pace ed il Difensore civico, per l’attenzione che hanno sempre riservato alla
nostra Istituzione, unitamente alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri, al Corpo
degli Alpini, al Corpo Forestale della Valle d’Aosta, alla Polizia municipale, ai
Rappresentanti
delle
collettività
locali,
ai
Rappresentanti
delle
Associazioni
esponenziali di interessi diffusi e collettivi e a tutti gli Organi dello Stato che
collaborano con questa Procura.
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Rivolgo un ringraziamento particolare alla Guardia di Finanza, per la dedizione e
l’impegno dimostrati quotidianamente nell’assolvere con diligenza ed estrema
professionalità le numerose istruttorie delegate, mai banali.
Desidero, altresì, ribadire il mio personale apprezzamento per il personale
amministrativo della Sezione giurisdizionale per l’attenta opera prestata e, in
particolare, l’ottimo personale del mio Ufficio, per il lavoro svolto, insieme
all’efficiente Drappello accertamento danni erariali della Guardia di Finanza.
Sono felice di rinnovare anche quest’anno la gratitudine al Foro aostano, per la
particolare perizia e la franca lealtà dimostrate. Non può esserci alcuna evoluzione del
pensiero giuridico, né tempestività nella risposta di giustizia, né necessaria qualità
dell’elaborazione giurisprudenziale, senza il necessario ed elevato apporto della classe
forense. Della ricchezza professionale dei suoi interventi e della costante lealtà
processuale con le quali onora la nostra Istituzione La ringrazio sinceramente.
Di particolare utilità è stata l’opera informativa degli organi di stampa, e delle
reti televisive, cui rivolgo un vivo ringraziamento per la puntualità dell’informazione,
sempre attenta a rendere noti all’opinione pubblica i fatti di interesse e a consentirne
la corretta comprensione.
Espressioni di ringraziamento, sentito e cordiale, ho il piacere di rivolgere ai
Colleghi rappresentanti del Consiglio di Presidenza e dell’Associazione Magistrati della
Corte dei conti, per essere intervenuti a questa inaugurazione.
***
Signor Presidente,
nel ringraziare il Collegio e tutti i gentili Ospiti presenti, Le chiedo di dichiarare
aperto, nel nome del Popolo italiano, l’anno giudiziario 2014 della Sezione
giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Autonoma Valle d’Aosta.
Aosta, 20 marzo 2014
(Cons. Claudio Chiarenza)
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