Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Autonoma Valle d’Aosta INTERVENTO DEL PROCURATORE REGIONALE CONS. CLAUDIO CHIARENZA IN OCCASIONE DELL’INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2014 UDIENZA DEL 20 MARZO 2014 PRESIDENTE: DR. GIANFRANCO BUSSETTI 1 Inaugurazione dell’anno giudiziario 2014 Intervento del Procuratore regionale per la Valle d’Aosta. Signor Presidente, desidero, preliminarmente, ringraziare le illustrissime autorità politiche, civili, militari e religiose, le Signore e i Signori che, con la loro partecipazione, conferiscono prestigio a questa cerimonia. Nei limiti consentiti dalla brevità dell’intervento e dalla natura dello stesso, intendo ripercorrere alcune novità introdotte nell’ordinamento dalla legislazione nazionale e regionale di interesse per le funzioni istituzionali della Corte dei conti. Chiuderò, quindi, con un breve resoconto delle principali attività della Procura che hanno trovato esito nell’anno 2013. 2 Interventi normativi generali La principale novità legislativa che ha riguardato direttamente l’attività giurisdizionale della Corte dei conti consiste nella riproposizione, mediante decretazione di urgenza, della definizione agevolata dei giudizi d’appello, meglio nota come “condono in appello”. L’art. 14 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, recante “Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici”, ha infatti esteso l’efficacia delle disposizioni contenute nell’art. 1, commi da 231 a 233, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, anche ai giudizi concernenti “fatti avvenuti anche solo in parte anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge, indipendentemente dalla data dell'evento dannoso nonché a quelli inerenti danni erariali verificatisi entro la data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che la richiesta di definizione sia presentata conformemente a quanto disposto nel comma 2” (comma 1). La precedente disciplina si applicava solo alle fattispecie di responsabilità che si erano realizzate entro il 31 dicembre 2005, dovendosi ritenere completata la fattispecie legale con la realizzazione sia della condotta illecita sia del danno concreto ed attuale subìto dall’amministrazione. Poiché l’azione di danno si prescrive in cinque anni, il precedente istituto aveva dispiegato i suoi effetti fino all’anno 2011 comportando, nella sua concreta applicazione, una sensibile riduzione degli importi effettivamente riscossi rispetto all’ammontare dei danni accertati dalle sentenze di condanna emesse dalla Sezione giurisdizionale valdostana, come già rilevato nella relazione dello scorso anno. Ora che l’effettivo recupero dei danni accertati in sede giurisdizionale stava tornando alla normalità, da intendersi come tale la regola che chi cagiona un danno lo deve risarcire effettivamente, il legislatore ha inteso estendere la definizione agevolata in appello anche ai fatti illeciti i cui danni si siano verificati entro il 31 agosto 2013, con conseguente vigenza dell’istituto, che dovrebbe avere all’evidenza natura eccezionale, per un intero decennio senza soluzione di continuità. L’istanza deve essere proposta dall’appellante che chiede di definire il processo di appello mediante versamento di una somma non inferiore al 25% dell’importo di condanna di primo grado (la L. n. 266/2005 prevedeva un intervallo tra il 10 ed il 20% della condanna di primo grado, elevabile dalla sezione d’appello al 30%) ed il giudizio si estingue a decorrere dalla data della quietanza di versamento della somma indicata dalla Sezione con decreto. 3 La finalità del “condono in appello” è espressamente indicata nella “particolare opportunità di addivenire in tempi rapidi all'effettiva riparazione dei danni erariali accertati con sentenza di primo grado” (art. 14, comma 1, cit.), che sembrerebbe un modo elegante di esprimere l’esigenza di conseguire riscossioni ridotte ma immediate. Infatti, gli incassi previsti dall’applicazione dell’istituto, pari ad € 600.000.000,00 per l’anno 2013, costituiscono parte della copertura finanziaria dell’intero decreto legge (art. 15, comma 3, lett. e), che, ricordiamo, concerne, tra l’altro, l’abolizione definitiva della prima rata dell’IMU 2013 ed altre misure finanziarie, con la conseguenza che se dall’attuazione dell’istituto in esame dovessero conseguire entrate minori rispetto a quelle previste scatterebbe in automatico l’aumento degli acconti IRES ed IRAP per gli anni 2013 e 2014 e, dal 2015, l’aumento definitivo delle accise in misura corrispondente al minor gettito accertato, ai sensi dell’art. 15, comma 4, del D.L. in esame. La legge 28 ottobre 2013, n. 124, di conversione del decreto legge in esame, ha introdotto un ulteriore meccanismo premiale, evidentemente per invogliare i condannati in primo grado ad aderire massivamente alla definizione agevolata, disponendo la riduzione della somma da versare al 20% dell’importo della condanna in primo grado, a condizione che questo sia già stato versato all’atto della presentazione dell’istanza di definizione (art. 14, comma 2 bis). Il comma 2 ter, al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento, consente a chi aveva effettuato il versamento della maggior somma prevista dal comma 1 (non inferiore al 25%) prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, di modificare la domanda ai sensi del comma 2 bis, quindi limitandola al 20%, e, ove la precedente istanza sia già stata accolta dalla sezione d’appello, di chiedere il riesame dell’istanza da parte della stessa che, in caso di accoglimento, determina con decreto la somma da versare in misura pari a quella versata. In questi casi, poiché la maggior somma è stata già versata dall’appellante, altrimenti non sarebbe applicabile il comma 2 bis, la definizione dell’appello comporta, quale conseguenza, il diritto del danneggiante condannato a ripetere la quota di danno già pagata eccedente il 20% della somma recata in condanna in primo grado. Il decreto della sezione d’appello diviene, così, il titolo esecutivo utilizzabile dal condannato per ripetere una quota del danno già risarcito, anziché il titolo esecutivo a favore dell’amministrazione per ottenere almeno una piccola quota del risarcimento accertato in primo grado. Né il cittadino – contribuente ha nulla di cui dolersi, perché l’eventuale minor gettito derivante dal condono in appello comporterebbe l’immediato innalzamento degli acconti IRES ed IRAP e, a regime, l’innalzamento in via definitiva delle accise. L’esigenza dell’immediata riscossione di queste somme è così avvertita dal Legislatore da aver previsto dei termini processuali a carico delle sezioni di appello 4 particolarmente stringenti, tanto da qualificarli “perentori” (quale sia il significato giuridico di un termine processuale perentorio riferito al giudice non è dato sapere): 5 giorni di calendario per gli adempimenti previsti dal citato comma 2 ter e 15 giorni per gli adempimenti previsti dal comma 2. L’esigenza, oltre che di riscuotere, anche di concludere il procedimento in modo definitivo è anch’essa così sentita che si è ritenuto di dover intervenire in via di urgenza a soli 45 giorni dalla legge di conversione con l’ulteriore L. 13 dicembre 2013, n. 137, di conversione di altro D.L. 15 ottobre 2013, n. 120, per ridurre tale ultimo termine, sempre perentorio, da 15 a 7 giorni, e per differire dal 15 ottobre al 4 novembre 2013 il termine previsto dal comma 2 per la presentazione delle istanze di definizione agevolata (art. 2, comma 8, del D.L. 15 ottobre 2013, convertito, con modificazioni, nella L. 13 dicembre 2013, n. 137, articolo rubricato “Disposizioni in tema di finanza degli enti territoriali”). Come detto, l’istituto della definizione agevolata è espressamente finalizzato alla “particolare opportunità di addivenire in tempi rapidi all'effettiva riparazione dei danni erariali accertati con sentenza di primo grado”, previsione generale ed astratta propria della fonte legislativa utilizzata. Dalla lettura degli atti parlamentari, concernenti il procedimento legislativo di conversione in legge del decreto, il Legislatore dimostra di avere una conoscenza precisa dei processi pendenti sui quali quantificare le riscossioni previste. La lettura di alcuni passaggi tratti dagli atti del dibattito parlamentare (AC 1544 Governo, disegno di legge C 1012) appare a tal fine illuminante, anche di come operino in concreto i meccanismi legislativi. Nella seduta congiunta delle Commissioni Riunite V e VI della Camera del 12 settembre 2013 il relatore per la VI commissione, nell’illustrare il provvedimento, afferma, tra l’altro, che: “La relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del decreto-legge afferma che il giudizio più rilevante cui sarebbe applicabile la disposizione in commento, sulla base delle informazioni fornite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è quello relativo all'impugnazione, da parte dei concessionari per la gestione della rete telematica del gioco lecito, della sentenza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, n. 214/2012, depositata in data 17 febbraio 2012. Si tratta della condanna al risarcimento per danno erariale per aver violato gli obblighi di servizio relativamente al mancato collegamento degli apparecchi da gioco alla apposita rete telematica. Dal dispositivo della sentenza risulta che i dieci concessionari sono stati condannati al risarcimento per un importo complessivo pari a 2.475.000.000 euro 1. Per comodità di lettura, si trascrive il dispositivo della sentenza, pubblicata per esteso sul sito http://www.corteconti.it/banche_dati/index.html: “P.Q.M. 1 5 La relazione tecnica evidenzia che «la definizione agevolata comporta un effetto finanziario positivo di circa 600 milioni di euro per il 2013»” (testo aggiornato al 13 settembre 2013). Quindi, l’intero gettito previsto concerne questo solo giudizio, nonostante la norma sia applicabile a moltissimi altri giudizi. Nel corso della discussione in assemblea del 10 ottobre 2013, n. 94, (discussione, pag. 93) un deputato di maggioranza afferma: “…Con queste valutazioni La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando, RESPINGE L'istanza di rinvio per mancata visione di atti, nonché l'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c.; RESPINGE L'istanza di nullità, ai sensi dell'art. 17, comma 30 ter, del d.l. 78/2009, presentata da Sogei spa; RESPINGE Le eccezioni di difetto di legittimazione passiva presentate da BPLUS Gioco legale ltd, Codere Network spa e Gamenet spa, nonché le eccezioni di inammissibilità, di improcedibilità e di nullità della citazione presentate in ordine alla chiamata in giudizio di Sogei Spa; DICHIARA La prescrizione dell'azione nei confronti di Sogei spa; ASSOLVE La signora Anna Maria Barbarito dalla domanda attrice. Ai sensi dell'art. 3, comma 2 bis, della legge 639 del 1996, liquida le spese legali nella misura di euro 5000,00. CONDANNA Bplus Giocolegale ltd. al pagamento della somma di euro 845.000.000,00, (ottocentoquarantacinque milioni di euro) comprensiva di rivalutazione monetaria ed al pagamento degli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo; Cirsa Italia srl al pagamento della somma di euro 120.000.000,00, (centoventi milioni di euro) comprensiva di rivalutazione monetaria ed al pagamento degli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo; Sisal spa al pagamento della somma di euro 245.000.000,00, (duecentoquarantacinque milioni di euro) comprensiva di rivalutazione monetaria ed al pagamento degli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo; Lottomatica Videolot Rete spa al pagamento della somma di euro 100.000.000,00, (cento milioni di euro) comprensiva di rivalutazione monetaria ed al pagamento degli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo; Gmatica srl al pagamento della somma di euro 150.000.000,00, (centocinquanta milioni di euro) comprensiva di rivalutazione monetaria ed al pagamento degli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo; Codere spa al pagamento della somma di euro 115.000.000,00 (centoquindici milioni di euro) comprensiva di rivalutazione monetaria ed al pagamento degli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo; Hbg srl al pagamento della somma di euro 200.000.000,00, (duecento milioni di euro) comprensiva di rivalutazione monetaria ed al pagamento degli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo; Gamenet spa al pagamento della somma di euro 235.000.000,00, (duecentotrentacinque milioni di euro) comprensiva di rivalutazione monetaria ed al pagamento degli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo; Cogetech spa al pagamento della somma di euro 255.000.000,00, (duecentocinquantacinque milioni di euro) comprensiva di rivalutazione monetaria ed al pagamento degli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo; Snai spa al pagamento della somma di euro 210.000.000,00 (duecentodieci milioni di euro) comprensiva di rivalutazione monetaria ed al pagamento degli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo; Giorgio Tino al pagamento della somma di euro 4.826.250,00, (quattro milioni ottocentoventiseimila duecentocinquanta euro) comprensiva di rivalutazione monetaria ed al pagamento degli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo; Antonio Tagliaferri al pagamento della somma di euro 2.598.750,00, (due milioni cinquecentonovantottomila settecentocinquanta euro) comprensiva di rivalutazione monetaria ed al pagamento degli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo. CONDANNA Le società Bplus, Cirsa, Sisal, Lottomatica, Gmatica, Codere, Hbg, Gamenet, Cogetech e Snai e i signori Giorgio Tino e Antonio Tagliaferri al pagamento – in parti uguali - delle spese di giudizio che liquida in euro 28.170,33 (ventottomilacentosettanta/33). Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 24 novembre 2011”. 6 ritengo che il provvedimento, così come modificato dalle Commissioni, sia meritevole di approvazione, anche per la parte – lo voglio dire perché qui è stato richiamato – di entrata di 600 milioni di euro dalle concessionarie dei giochi. È scorretto parlare, come fa il Movimento 5 Stelle – lo ha fatto questa sera, lo ha fatto anche quando si è presentato il Presidente del Consiglio per la fiducia – di 90 miliardi di euro, quasi che avessimo la possibilità di avere un'entrata di questa natura. Quella cifra non esiste più, non per volontà di questo Governo o dei precedenti, ma per le decisioni degli organi giurisdizionali competenti sul contenzioso. Quindi la politica non c'entra. Un contenzioso ancora aperto che può portare a 2,4 miliardi al massimo, ma che potrebbe portare anche a zero, perché questo è il range, non è che abbiamo la certezza di 2,4 e quindi facciamo un regalo, un condono di 600 milioni, no, può anche essere zero. Quindi, il Governo propone una transazione contrattuale, sostanzialmente, non un condono, per chiudere il contenzioso e, tra l'altro, con la delega fiscale la Camera ha previsto una profonda riforma del settore, profonda. Quindi, ribadisco pertanto la positività complessiva di questo decreto-legge …”. Non tutti i deputati erano della stessa opinione. Altro parlamentare ha, infatti, affermato che “… c’è un punto che ha giustamente suscitato molta attenzione, il cosiddetto condono delle sanzioni alle società di slot machine, che dovrebbe produrre 600 milioni di entrate a fronte di 2,4 miliardi di sanzioni pendenti. Non é necessario ripercorrere la storia della vicenda, che partiva da sanzioni di 98 miliardi, per arrivare alla conclusione che intervenire in prossimità di una sentenza di appello per chiudere la partita con il 75 per cento di sconto, in presenza di violazioni già accertate dalla sentenza di primo grado, significa essere oltre il fondo del barile, oppure prendere in giro i cittadini onesti, oppure entrambe le cose insieme. …” Direi che queste pur brevi citazioni possano bastare e vorrei risparmiare agli ospiti l’ulteriore fatica di ascoltarmi. 7 Interventi normativi regionali Nel corso del 2013 la Regione, con L.R. 8 aprile 2013, n. 8, recante “Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2013/2015” e con L.R. 13 dicembre 2013, n. 18, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2014/2016). Modificazioni di leggi regionali”, ha continuato la difficile opera di contrazione della spesa delle amministrazioni valdostane per concorrere agli obiettivi di finanza pubblica che l’intero comparto pubblico nazionale deve conseguire in attuazione degli impegni internazionali assunti, di cui si è dato ampio risalto nella precedente relazione. Non è questa la sede per un esame degli interventi che compongono la manovra di finanza pubblica. Ci si limita ad osservare, in generale, che la contrazione della spesa ed il contemporaneo mantenimento degli elevati livelli dei servizi e di protezione sociale che l’amministrazione regionale ha sempre assicurato alla comunità possono coesistere a condizione che si riesca effettivamente ad incidere sugli sprechi e sulla spesa pubblica improduttiva, ottimizzando quindi le risorse umane e finanziarie disponibili. Particolare interesse per le competenze giurisdizionali della Corte dei conti, soprattutto in materia di responsabilità, riveste la L.R. 13 febbraio 2013, n. 2, recante “Modificazioni alle leggi regionali 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), e 20 dicembre 2010, n. 44 (Costituzione di una società per azioni per la gestione di servizi alla pubblica amministrazione regionale)”. Infatti, la disciplina sostanziale del pubblico impiego e delle funzioni espletate dalle amministrazioni riempie di contenuto concreto lo schema astratto della responsabilità erariale, dettando le regole di servizio e definendo l’utilità pubblica della spesa, la cui violazione costituisce danno. In estrema sintesi, le modifiche alla legge regionale n. 22 del 2010 riguardano, principalmente, l’estensione della relativa disciplina anche al personale tecnico – amministrativo dell’Università valdostana (art. 1); l’implemento della trasparenza dell’organizzazione amministrativa, con estensione degli obblighi di trasparenza anche 8 alle società partecipate dalla Regione e dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1, sulle quali essi esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, cioè le società in house (art. 3); misure di stabilizzazione del rapporto di impiego mediante l’accesso, con pubblico concorso contenente specifica riserva di posti o apposito punteggio per valorizzare le pregresse esperienze lavorative, del personale in servizio a tempo determinato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (art. 6); l’adozione di integrazioni e specificazioni del codice di comportamento previsto dall’art. 54 del D. Lgs.vo n. 165/2001 (art. 10); l’introduzione di un tetto ai compensi derivanti dagli incarichi extraimpiego autorizzati (art. 12); l’introduzione della disciplina del telelavoro (art. 13). L’organizzazione del regolamento regionale sull'accesso, sulle 12 personale febbraio modalità e sui è stata 2013, criteri n. completata con 1, “Nuove per recante l'assunzione l’adozione del del disposizioni personale dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6”. 9 Attività della Procura nel 2013 L’odierna cerimonia è la sede pubblica per relazionare sullo stato della giustizia contabile nella regione, ovvero, più sommessamente, per rendere conto, alla collettività, della dimensione complessiva dell’attività svolta dalla Procura contabile nel corso dell’anno 2013. Il breve resoconto statistico concerne gli elementi essenziali per comprenderne l’attività annua e per poter formulare alcune osservazioni in merito. Come già rilevato nelle precedenti relazioni, i numeri devono essere valutati in rapporto alle dimensioni sia della Regione sia dell’ufficio di Procura, che vede concentrare tutte le funzioni nella sola persona del Procuratore Regionale con l’apporto essenziale di poche unità di funzionari e di militari della Guardia di Finanza, senza l’abnegazione e le ottime qualità professionali e personali dei quali alcun risultato sarebbe stato raggiunto. Nel corso del 2013 sono state aperte 96 nuove istruttorie, con una giacenza residua di 477 vertenze pendenti, contro le 476 in essere all’inizio dell’anno. Si riscontra, pertanto, nel triennio 2011 – 2013 una progressiva stabilizzazione delle notizie di danno pervenute o comunque acquisite dalla Procura, passate da 84 nel 2011 a 94 nel 2012 e 96 nel 2013. L’attività istruttoria esperita si può numericamente sintetizzare in 82 richieste istruttorie e deleghe conferite. Delle vertenze pendenti 89 si sono concluse con archiviazione. Il decremento dell’attività istruttoria esperita nell’anno consegue alla particolare complessità di alcune vertenze istruite, che ha influito sulla quantità complessiva. Sono stati emessi 6 inviti a fornire deduzioni, che si sono conclusi, nel 2013, con 1 archiviazione e 2 citazioni in giudizio. Tre inviti concernono vertenze ancora in fase istruttoria. In totale, nel 2013, sono state depositate 5 citazioni in giudizio, di cui 2 di riassunzione di precedenti giudizi sospesi per i quali si è verificata la cessazione della causa di sospensione, essendosi definito con il giudicato il connesso giudizio del lavoro pendente presso il giudice ordinario. Nell’anno è stato emesso, a tutela del credito erariale, un invito a fornire deduzioni con contestuale istanza di sequestro conservativo, concesso dal Presidente della Sezione e confermato con ordinanza del Giudice designato in data 18 aprile 2013, n. 2, a sua volta confermata in sede di reclamo con ordinanza collegiale resa in data 27 maggio 2013, n. 3. Il numero di citazioni emesse risulta in linea con quelle emesse nell’anno precedente, il che conferma l’avvenuta stabilizzazione dell’attività della Procura. Si conferma anche per l’anno in esame una bassa percentuale delle istruttorie che conducono all’emissione dell’invito a fornire deduzioni, rispetto a quelle complessivamente eseguite. L’archiviazione a seguito di invito è stata disposta in 10 quanto, dall’esame delle osservazioni proposte dall’interessata, si è ritenuto che non si fosse integrata alcuna fattispecie di responsabilità, per mancanza di una condotta posta in essere in violazione degli obblighi di servizio e dei doveri professionali. Inoltre, è stato proposto appello avverso la sentenza n. 5/2013 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Autonoma Valle d’Aosta, resa in data 21 marzo 2013 e depositata il 24 maggio 2013, con la quale, in accoglimento solo parziale delle domande proposte dalla Procura, il competente dirigente regionale è stato condannato al risarcimento del danno di € 261.175,72 pari al canone di concessione, mai riscosso, per l’asportazione di materiale litoide dalla Dora, ma assolto dall’ulteriore risarcimento richiesto di € 1.251.412,98 pari all’ammontare delle sanzioni che avrebbe dovuto applicare a carico dell’impresa per le quantità di materiale estratto eccedente l’ammontare autorizzato. La Procura, non avendo condiviso le argomentazioni recate in sentenza, ha quindi proposto appello per ottenere, se questo sarà ritenuto fondato dalla competente Sezione centrale, il risarcimento integrale del danno originariamente contestato, pari ad € 1.533.272,44. Le condanne ottenute in primo grado ammontano ad € 13.455.190,31. Il dato assume una dimensione inusuale in quanto è stato definito, nel 2013 con sentenza n. 1/2013, il giudizio concernente il c.d. “trenino di Cogne”, con condanna al risarcimento quantificato in 13 mln di euro, giudizio attualmente pendente in appello. Le somme riscosse nell’anno in esecuzione di sentenze di condanna ammontano ad € 253.558,86, relative, per oltre la metà, a giudizi conclusi negli anni precedenti, in quanto la mera proposizione dell’appello sospende l’esecuzione delle sentenze di primo grado (art. 1, comma 5 ter, del D.L. n. 453/1993, cit.). Il dato, in forte aumento rispetto all’anno precedente, è la conseguenza del venir meno dell’efficacia della c.d. “definizione agevolata” dei giudizi di appello, disciplinata dall’art. 1, commi 231 e segg., della L. 23 dicembre 2005, n. 266, e valevole solo per le fattispecie di responsabilità realizzatesi fino al 31 dicembre 2005. Come esposto in precedenza, il dato è destinato a subire, nei prossimi anni, una forte contrazione, per effetto della riproposizione della definizione agevolata in appello operata dall’art. 14 del D.L. n. 102/2013, sopra esaminato. Particolare interesse assume il dato riferito alle spontanee riparazioni, cioè ai danni contestati che gli interessati hanno ritenuto di risarcire in fase istruttoria o comunque prima dell’udienza di discussione nel merito del giudizio. Queste ammontano, nell’anno 2013, ad € 4.043.973.00, e, nel triennio 2011 – 2013, ad € 4.219.805,25, dati che testimoniano anche quest’anno dell’attento vaglio nel merito che la Procura effettua sulla fondatezza della fattispecie di responsabilità nel corso dell’istruttoria e prima dell’esercizio dell’azione di responsabilità. Anche le spontanee riparazioni realizzate nell’anno scontano l’avvenuto recupero, ad opera dell’Azienda 11 USL valdostana a seguito dell’emissione dell’invito a fornire deduzioni, del danno derivante dall’avvenuto pagamento, negli anni dal 2006 al 2012, a medici e personale tecnico, della retribuzione a titolo di libera professione aggiuntiva in misura superiore a quella prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro, per un importo complessivo di € 3.900.000,00. Il danno è stato recuperato, per la maggior parte, con compensazione con ore di lavoro eccedenti effettivamente prestate, con impegno formale e vincolante ad effettuare il recupero delle ore di lavoro mancanti, che sta avvenendo regolarmente, e con un versamento in denaro a conguaglio da parte degli invitati. La vertenza è stata quindi archiviata in quanto il danno è stato integralmente recuperato. Per quanto concerne il giudizio di conto, nell’anno 2013 la Procura ha emesso 2 pareri inerenti altrettanti conti giudiziali di agenti contabili, esaminati a seguito di proposta di discarico del magistrato relatore ovvero per estinzione dei giudizi ai sensi dell’art. 2 della L. 14 gennaio 1994, n. 20, ed instaurato 6 giudizi di conto. Sono in corso di esame ulteriori 6 conti giudiziali. I numeri esposti, la cui particolare rilevanza anche in termini assoluti risente del giudizio e della vertenza di straordinari complessità e valore sopra accennati, devono essere letti tenendo come riferimento il contesto amministrativo regionale, costituito, in termini quantitativi, da un limitato numero di amministrazioni pubbliche. Inoltre, tali numeri costituiscono il prodotto del più piccolo ufficio di Procura della Corte dei conti. Difficilmente misurabile è l’efficacia preventiva dell’attività svolta sul territorio nell’espletamento delle istruttorie. Il solo istruire la vertenza realizza quella forma indiretta di “controllo” proprio della funzione requirente, che deve essere di stimolo agli amministratori ed ai funzionari pubblici ad una corretta ed attenta gestione delle risorse coattivamente prelevate ai cittadini. Senza alcuna pretesa di rigore scientifico o statistico, si è inteso azzardare una possibile misurazione degli effetti che l’attività istruttoria e l’esercizio delle azioni di responsabilità nella materia degli incarichi di consulenza affidati dalla Regione, per i quali si sono realizzate alcune indagini e si è pervenuti alla condanna dei dirigenti responsabili degli affidamenti realizzati al di fuori dai casi previsti dalla L.R. 28 aprile 1998, n. 18, e quindi inutili e dannosi, ha prodotto sui meccanismi di autocorrezione, cioè di contenimento del fenomeno. Da una aggregazione che potremmo definire “artigianale” dei dati, desumibili dalle fonti accessibili a chiunque pubblicate su internet, sembra emergere che il numero ed il valore delle consulenze, sostanzialmente stabili fino al 2009 in oltre 350 affidamenti annui per un valore di oltre 10 mln di euro, abbia registrato una lieve flessione nel 2010, con circa 320 affidamenti per oltre 8 mln di euro, per crollare 12 improvvisamente a circa 140 affidamenti per meno di 4 mln di euro nel 2011 fino a circa 80 affidamenti per un valore inferiore a 3 mln di euro nel 2012. La Procura ha iniziato le attività istruttorie in relazione alle specifiche notizie di danno pervenute in anni precedenti nel corso del 2010, istruttorie proseguite soprattutto nel corso del 2011, che sono terminate con le citazioni in giudizio dei presunti responsabili emesse dall’inizio del 2012. Gli esiti sono stati una sentenza di assoluzione nel 2012 (sentenza n. 1/2012), e 2 sentenze di condanna emesse nel 2013 (sentenze n. 2/2013 e n. 6/2013). L’attività istruttoria in materia è ancora in corso. Non abbiamo certo la presunzione di ritenere che la forte contrazione della spesa per consulenze sia in rapporto causale con le istruttorie esperite, potendo essere giustificata anche da altre necessità, non ultima la contrazione delle risorse a disposizione della Regione realizzatasi nel periodo per effetto delle misure di contenimento della spesa pubblica in attuazione degli impegni internazionali assunti dalla Repubblica, ma una coincidenza almeno cronologica, anche se casuale, tra attività di repressione degli illeciti avviata e la forte riduzione del ricorso alle consulenze, che dovrebbero essere utilizzate solo in casi specifici ed eccezionali, è sicuramente riscontrabile. Ma non è tutto oro quel che luccica. Nel corso delle attività istruttorie di competenza è infatti capitato di riscontrare, casualmente, che alcune consulenze ripetutamente affidate dalla Regione sono state negli ultimi anni affidate dalle società pubbliche, ovvero che le medesime prestazioni oggetto di consulenza sono state trasfuse, sempre ai medesimi consulenti, in altre forme giuridiche, quali contratti di servizi o cottimi fiduciari, con la conseguenza che è solo cambiata l’imputazione in bilancio della spesa, non più conoscibile dai cittadini in quanto queste diverse forme contrattuali non sono soggette agli obblighi di trasparenza previsti per gli affidamenti degli incarichi di consulenza. Anche nel 2013 l’ufficio è riuscito a mantenere elevato il numero delle vertenze istruite, pur se in numero inferiore rispetto al 2012, registrando, però, un incremento nel numero delle posizioni definite, che ha consentito di mantenere pressoché inalterato il numero delle vertenze aperte. In relazione alla rilevanza qualitativa delle fattispecie, ritengo utile segnalare le principali tipologie di illecito che hanno determinato l’instaurazione di giudizi di responsabilità amministrativa, in parte conclusi in primo grado nel corso del 2013 ed in parte attualmente pendenti. Una prima tipologia riguarda una condotta dolosa di assenteismo perpetrata da un agente di polizia. 13 Secondo l’ipotesi accusatoria, il predetto aveva denunciato falsamente, a personale della Squadra mobile di Aosta, di essere incorso in un incidente stradale, in realtà mai avvenuto, riportando lesioni guaribili in 15 giorni e facendosi rilasciare referti medici sulla base di false dichiarazioni da lui rese, inducendo in errore i funzionari della Polizia di Stato al fine di chiedere ed ottenere il congedo per malattia dall’amministrazione di appartenenza. Il giudizio attivato per il risarcimento del danno diretto ed all’immagine cagionato all’amministrazione dell’Interno, quantificato in € 11.054,85 ed in relazione al quale è stato chiesto ed ottenuto il citato sequestro conservativo dei beni, è attualmente pendente presso la sezione giurisdizionale (Giudizio n. 748). Una seconda tipologia concerne la responsabilità per errore medico. Concerne una fattispecie di danno indiretto subito dall'AUSL della Valle d'Aosta a seguito del risarcimento effettuato a favore di una paziente per il danno da questa patito in conseguenza di parto cesareo, ascrivibile, a giudizio della Procura, a colpa grave dei medici curanti. Il giudizio instaurato, per un danno di € 105.000,00, è attualmente pendente presso la sezione giurisdizionale (Giudizio n. 749). Come detto, è continuata l’attività di perseguimento dei danni cagionati dall’affidamento illegittimo di consulenze e collaborazioni coordinate e continuative. Un’ulteriore azione concerne una collaborazione coordinata e continuativa affidata dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta per svariati anni, con continue reiterazioni di incarichi, sempre a favore del medesimo soggetto, per lo svolgimento di attività ordinaria degli uffici. Il giudizio instaurato, per un danno di € 54.728,52, è attualmente pendente presso la sezione giurisdizionale (Giudizio n. 752). *** Alla fine del mio intervento, desiderio ringraziare il Presidente della Regione e il Presidente del Consiglio regionale, il Vescovo della Diocesi, il Senatore ed il Deputato della Valle d’Aosta, il Sindaco della città di Aosta, il Presidente della Commissione di coordinamento, gli Assessori regionali, i Colleghi della magistratura ordinaria, amministrativa e tributaria, il Rettore dell’Università, il Presidente della Chambre, il Giudice di pace ed il Difensore civico, per l’attenzione che hanno sempre riservato alla nostra Istituzione, unitamente alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri, al Corpo degli Alpini, al Corpo Forestale della Valle d’Aosta, alla Polizia municipale, ai Rappresentanti delle collettività locali, ai Rappresentanti delle Associazioni esponenziali di interessi diffusi e collettivi e a tutti gli Organi dello Stato che collaborano con questa Procura. 14 Rivolgo un ringraziamento particolare alla Guardia di Finanza, per la dedizione e l’impegno dimostrati quotidianamente nell’assolvere con diligenza ed estrema professionalità le numerose istruttorie delegate, mai banali. Desidero, altresì, ribadire il mio personale apprezzamento per il personale amministrativo della Sezione giurisdizionale per l’attenta opera prestata e, in particolare, l’ottimo personale del mio Ufficio, per il lavoro svolto, insieme all’efficiente Drappello accertamento danni erariali della Guardia di Finanza. Sono felice di rinnovare anche quest’anno la gratitudine al Foro aostano, per la particolare perizia e la franca lealtà dimostrate. Non può esserci alcuna evoluzione del pensiero giuridico, né tempestività nella risposta di giustizia, né necessaria qualità dell’elaborazione giurisprudenziale, senza il necessario ed elevato apporto della classe forense. Della ricchezza professionale dei suoi interventi e della costante lealtà processuale con le quali onora la nostra Istituzione La ringrazio sinceramente. Di particolare utilità è stata l’opera informativa degli organi di stampa, e delle reti televisive, cui rivolgo un vivo ringraziamento per la puntualità dell’informazione, sempre attenta a rendere noti all’opinione pubblica i fatti di interesse e a consentirne la corretta comprensione. Espressioni di ringraziamento, sentito e cordiale, ho il piacere di rivolgere ai Colleghi rappresentanti del Consiglio di Presidenza e dell’Associazione Magistrati della Corte dei conti, per essere intervenuti a questa inaugurazione. *** Signor Presidente, nel ringraziare il Collegio e tutti i gentili Ospiti presenti, Le chiedo di dichiarare aperto, nel nome del Popolo italiano, l’anno giudiziario 2014 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Autonoma Valle d’Aosta. Aosta, 20 marzo 2014 (Cons. Claudio Chiarenza) 15
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